TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
15.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2073/2023 R.G. e vertente
TRA
, P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , nato a [...] P.IVA_1 Parte_2
il 24/12/1985, C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti C.F._1
Michele Mauceri (C.F. e Salvatore Maiolino (C.F. C.F._2
) presso il cui studio in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/ è C.F._3
elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
in qualità di , C.F./P. IVA n. , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alberto Giaconia (C.F. C.F._4
) presso il cui studio in Catania, via Francesco Crispi n. 247 è elettivamente domiciliata
[...]
RESISTENTE
, C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_3 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 per Notaio rep. N. 37590/7131 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 giugno 2023, la società ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29820239003480822/00, notificata in data
01.06.2023, fondata sui seguenti avvisi di addebito emessi dall' : a) avviso di addebito CP_5
59820170000351576000 del 25.07.2017 di € 1.894,18; b) avviso di addebito
1 59820170000520289000 del 21.09.2017 di € 1.244,44; c) avviso di addebito
59820180000686965000 del 09.07.2018 di € 1.721,17; d) avviso di addebito
59820180000759648000 del 09.07.2018 di € 21.411,67; e) avviso di addebito
59820190000115810000 del 14.02.2019 di € 2.570,87; f) avviso di addebito
59820190000115911000 del 14.02.2019 di € 7.513,86; g) avviso di addebito
59820200000087683000 del 27.02.2020 di € 33.034,87.
La ricorrente ha affermato: che gli avvisi di addebito in questione erano relativi alla sanzione prevista dall'art. 116 comma 8 lett. a) della L. n. 288/2000 e traevano origine dal controllo della posizione lavorativa del lavoratore avente la posizione n. 7604543155; che il Persona_2 CP_5 controllo previdenziale posto in essere dall' traeva origine dal verbale unico di accertamento e CP_5
notificazione del 31.08.2017, in virtù del quale veniva contestata a Parte_2
Amministratore Unico pro tempore nominato in data 19/7/2016 della Ditta C.A.R.A.M. nonché alla in qualità di obbligato in solido, la violazione dell'art. 39 comma 7 del decreto legge Parte_1
25/06/2008 n. 12, convertito con legge 06/08/2008 n. 133, come sostituito dall'art. 22, comma 5 del
Decreto Legislativo 14.09.2015 n. 151, per aver “registrato sul Libro Unico del Lavoro in uso le ore di lavoro svolte dal lavoratore per il periodo dal 19/7/2016 al 23/12/2016 per n. Persona_2
5 mesi, inferiori a quelle effettivamente svolte dal lavoratore citato, registrato per 29 ore settimanali, mentre in realtà lo stesso ha svolto un orario di 47 ore settimanali dal mese di Luglio
2016 al mese di Dicembre 2016”; che il predetto verbale unico di accertamento veniva comunicato ad in data 08.07.2019; che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa, in data CP_5
05.09.2022, con ordinanza di archiviazione n. 22/2015 prot. n. 7955, aveva ordinato l'archiviazione dell'accertamento nei confronti della società ricorrente, annullata la sanzione amministrativa che aveva dato origine al controllo previdenziale da parte di;
che il Tribunale di Siracusa - Sez. CP_5
Lavoro, con sentenza n. 265/2023, aveva rigettato la domanda del lavoratore tesa ad accertare la presunta differenza tra le ore previste da contratto e le ore svolte.
ha chiesto che sia dichiarato che Parte_1
e non avevano diritto di procedere alla riscossione coatta CP_5 Controparte_6 nei confronti dell'opponente sulla base dell'intimazione di pagamento n. 29820239003480822/00 con riferimento agli avvisi di addebito specificati;
che sia annullata l'intimazione di pagamento opposta nonché gli avvisi di addebito indicati in ricorso;
che siano condannati e/o CP_5 [...]
al risarcimento dei danni in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 96 1° Controparte_6 comma c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 96 4° comma c.p.c., con vittoria di spese e compensi del giudizio.
2 si è costituita con memoria depositata in data 13 ottobre 2023, Controparte_6 deducendo il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione ai motivi attinenti eventuali errori verificatisi nella fase di formazione dei ruoli in quanto la complessiva regolarità del procedimento amministrativo che si conclude con l'iscrizione a ruolo delle somme a carico del contribuente rappresenta attività di esclusiva competenza dell'Ente Impositore.
ha chiesto il rigetto del ricorso;
in caso di accoglimento, che sia Controparte_6
tenuta indenne da qualunque conseguenza pregiudizievole, con Controparte_6
vittoria di spese e compensi del giudizio.
L' si è costituito con memoria depositata in data 16 ottobre 2023, deducendo: la tardività CP_5 dell'opposizione; che le inadempienze inserite negli avvisi di addebito dalla lettera a) alla f) non erano collegati all'addebito determinato dal verbale dell'Ispettorato del lavoro indicato in ricorso;
che eventuali decisioni assunte dall'Ispettorato del Lavoro non vincolavano l' ; che la sentenza CP_5
resa tra lavoratore e datore di lavoro era inopponibile in applicazione dei principi generali sul giudicato e per la posizione di «terzietà» dell'Istituto previdenziale in ordine ad accertamenti giudiziari svoltisi tra datore di lavoro e lavoratore;
l'infondatezza della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
L' ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 24 D.Lgs. CP_5
46/1999; che sia dichiarata l'infondatezza dell'opposizione; in via subordinata, che sia dichiarato l'obbligo di pagamento in capo alla ricorrente dei contributi e delle somme aggiuntive quantificati negli avvisi di addebito contestati e, per l'effetto, che sia condannata parte ricorrente al pagamento di quanto accertato con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
******
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e
3 disponendo che deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto del presente ricorso.
Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, (da ultimo Cass. SS.UU. n.
7514 del 2022; Cass. n. 16425 del 2019) ha affermato (facendo rinvio alla precedente Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che, nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 senza far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. Si è pure precisato (Cass. 12 novembre 2019 n. 29294), inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, volta a far valere la prescrizione (che è questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato
(Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. In proposito, si sottolinea che avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito può proporsi: a) l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., c) l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata e sempre che si possa configurare un concreto interesse ad agire nel senso descritto dalla citata Cass. SS.UU. n. 26283 del 2022. Al di fuori di queste ultime ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di 20 ex art. 617 c.p.c. o di 40 giorni ex art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46 del 1999. Qualora l'opponente assuma non essergli stata notificata la cartella ed intenda ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, l'interessato può dunque far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, per "recuperare"
4 l'azione ormai spirata;
a tal fine, deve dimostrare che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In tale ipotesi, ferma la necessità di proporre l'azione entro 40 giorni dalla data in cui è avvenuta la materiale conoscenza della esistenza della cartella, l'interesse ad agire è evidente e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda. Dopo la notifica della cartella, il termine di prescrizione - che attiene alla fase esecutiva ovvero all'azione di riscossione dei crediti non più contestabili nel merito, se non per fatti successivi - mantiene la durata quinquennale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ormai consolidato dopo la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, che, risolvendo il precedente conflitto delle sezioni semplici, ha chiarito che la cartella di pagamento non opposta non produce gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, mancando in essa ogni accertamento giudiziale e pertanto l'effetto preclusivo della successiva contestazione del credito, derivante dall'omessa opposizione nel termine di decadenza previsto dalla legge, non determina la trasformazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti previdenziali in termine decennale, come invece avviene nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c.. Il termine quinquennale poi si applica anche alle sanzioni e somme aggiuntive, in ragione della natura accessoria di tali crediti a quelli previdenziali per i quali il regime prescrizionale è disciplinato dall'art. 3 commi 9 e 10 legge 335/1995.
In applicazione dei principi appena esposti, deve riconoscersi l'interesse del ricorrente all'azione proposta, essendo stata prospettata l'infondatezza nel merito della pretesa dell' (inquadrabile CP_5 all'interno dell'art. 615 c.p.c.).
In ordine al difetto di legittimazione passiva dell' si rileva che, nel caso di Controparte_7
opposizione contro il ruolo formato su crediti previdenziali basata su motivi inerenti al merito, la soccombenza nel giudizio graverà sull' quale ente impositore titolare del credito, che come CP_5
tale è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa e, nel contempo, anche sull , chiamata al Controparte_6
pagamento delle spese in ragione del principio di causalità, essendo l'ente preposto alla gestione del recupero effettivo del credito e, in particolare, alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione, i cui vizi hanno determinato l'estinzione del credito dell' (Corte appello Roma sez. III, CP_5
20/08/2022, n.3156); nel caso in esame, essendo stata regolare la notifica alla società ricorrente dell'intimazione di pagamento n. 2982023900348082200 in data 01.06.2023, nessuna responsabilità può addebitarsi ad . Controparte_6
Esaminando, dunque, il merito delle eccezioni sollevate dall' opponente deve osservarsi che, come correttamente rilevato dall' , le inadempienze inserite negli avvisi di addebito dalla lettera a) CP_5
5 alla f) non sono collegate all'addebito determinato dal verbale dell'Ispettorato del lavoro, in quanto risultano riferibili alla decadenza dalle agevolazioni contributive per mancata regolarità del DURC, estranee dunque al verbale dell'Ispettorato del lavoro contestato dalla ricorrente.
Con riguardo all'avviso di addebito indicato alla lettera g) del ricorso introduttivo, relativamente all'opponibilità all' della sentenza resa tra lavoratore e datore di lavoro, si osserva che il CP_5
giudicato può avere, oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, anche una efficacia riflessa nel senso che produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa la relativa sentenza sempre, però, che questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (Cass. n. 6788/2013; Cass. n. 8766/2019); compito dell'ente pubblico non è quello - meramente economico - di riscuotere in ogni caso i contributi previdenziali bensì quello di riscuoterli se effettivamente sia ravvisabile tra datore di lavoro e lavoratore un rapporto di lavoro subordinato;
l' deve denegare la sussistenza di un rapporto di lavoro CP_5
subordinato affermato dalle parti, anche annullando il mero atto amministrativo, alla stregua del quale i contributi sono stati riscossi, avendo sempre l'Istituto il potere di annullare "ab origine" atti illegittimi, allorchè accerti che tali contributi sono stati riscossi nell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 4821 del 1999).
La sentenza passata in giudicato tra le parti del rapporto di lavoro può essere invocata al diverso scopo di valere quale elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale - nella specie l'obbligo del datore di lavoro di pagare contributi previdenziali;
tale efficacia indiretta di prova documentale, rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio, può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando però al giudice del merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio negli atti di causa (Cass. 6 giugno 1987 n. 4949; Cass. n.
1372 nel 2003; Cass. n. 4562 del 2011; Cass. n. 13084 del 2011).
Nel caso di specie, la sentenza n. 265/2023 del Tribunale di Siracusa allegata in atti, che ha rigettato la domanda del lavoratore tesa ad accertare la differenza tra le ore previste da Persona_2
contratto e le ore svolte, appare idonea ad assumere una efficacia riflessa nel presente giudizio producendo conseguenze giuridiche nei confronti dell' , rimasta estranea al processo in cui è CP_5
stata emessa la suddetta sentenza, essendo l'Ente previdenziale titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo e trattandosi di un diritto subordinato a tale situazione;
in base alla documentazione allegata in atti emerge inoltre che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Siracusa, in data 05.09.2022, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito contestati, con
6 ordinanza di archiviazione n. 22/2015 prot. n. 7955, ha ordinato l'archiviazione dell'accertamento nei confronti della società ricorrente.
In ordine alla responsabilità processuale aggravata per lite temeraria dell' , quale sanzione CP_5
dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, si osserva che essa non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. sez. I, 2 aprile 2015 n. 6675). L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. Nella specie, si ritiene di escludere la sussistenza di mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'
, risultando inoltre la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. sfornita di prova del danno CP_5
ipoteticamente subìto.
Per le ragioni esposte il ricorso pertanto può trovare parziale accoglimento, soltanto in relazione all'avviso di addebito n. 59820200000087683000 del 27.02.2020 di € 33.034,87, per il quale vanno dichiarati non dovuti i contributi ivi richiesti.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, stante la parziale soccombenza, la complessità delle questioni giuridiche trattate, la peculiarità della vicenda e la qualità soggettiva delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi scaturenti dall'avviso di addebito n. 59820200000087683000 del 27.2.2020;
2) dichiara dovute le somme di cui agli avvisi di addebito nn. 59820170000351576000,
59820170000520289000, 59820180000686965000, 59820180000759648000,
59820190000115810000 e 59820190000115911000 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avente ad oggetto tali avvisi;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Siracusa, 16.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
7 Dott. Filippo Favale
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
15.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2073/2023 R.G. e vertente
TRA
, P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore , nato a [...] P.IVA_1 Parte_2
il 24/12/1985, C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti C.F._1
Michele Mauceri (C.F. e Salvatore Maiolino (C.F. C.F._2
) presso il cui studio in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/ è C.F._3
elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
in qualità di , C.F./P. IVA n. , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alberto Giaconia (C.F. C.F._4
) presso il cui studio in Catania, via Francesco Crispi n. 247 è elettivamente domiciliata
[...]
RESISTENTE
, C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_3 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 per Notaio rep. N. 37590/7131 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 giugno 2023, la società ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29820239003480822/00, notificata in data
01.06.2023, fondata sui seguenti avvisi di addebito emessi dall' : a) avviso di addebito CP_5
59820170000351576000 del 25.07.2017 di € 1.894,18; b) avviso di addebito
1 59820170000520289000 del 21.09.2017 di € 1.244,44; c) avviso di addebito
59820180000686965000 del 09.07.2018 di € 1.721,17; d) avviso di addebito
59820180000759648000 del 09.07.2018 di € 21.411,67; e) avviso di addebito
59820190000115810000 del 14.02.2019 di € 2.570,87; f) avviso di addebito
59820190000115911000 del 14.02.2019 di € 7.513,86; g) avviso di addebito
59820200000087683000 del 27.02.2020 di € 33.034,87.
La ricorrente ha affermato: che gli avvisi di addebito in questione erano relativi alla sanzione prevista dall'art. 116 comma 8 lett. a) della L. n. 288/2000 e traevano origine dal controllo della posizione lavorativa del lavoratore avente la posizione n. 7604543155; che il Persona_2 CP_5 controllo previdenziale posto in essere dall' traeva origine dal verbale unico di accertamento e CP_5
notificazione del 31.08.2017, in virtù del quale veniva contestata a Parte_2
Amministratore Unico pro tempore nominato in data 19/7/2016 della Ditta C.A.R.A.M. nonché alla in qualità di obbligato in solido, la violazione dell'art. 39 comma 7 del decreto legge Parte_1
25/06/2008 n. 12, convertito con legge 06/08/2008 n. 133, come sostituito dall'art. 22, comma 5 del
Decreto Legislativo 14.09.2015 n. 151, per aver “registrato sul Libro Unico del Lavoro in uso le ore di lavoro svolte dal lavoratore per il periodo dal 19/7/2016 al 23/12/2016 per n. Persona_2
5 mesi, inferiori a quelle effettivamente svolte dal lavoratore citato, registrato per 29 ore settimanali, mentre in realtà lo stesso ha svolto un orario di 47 ore settimanali dal mese di Luglio
2016 al mese di Dicembre 2016”; che il predetto verbale unico di accertamento veniva comunicato ad in data 08.07.2019; che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa, in data CP_5
05.09.2022, con ordinanza di archiviazione n. 22/2015 prot. n. 7955, aveva ordinato l'archiviazione dell'accertamento nei confronti della società ricorrente, annullata la sanzione amministrativa che aveva dato origine al controllo previdenziale da parte di;
che il Tribunale di Siracusa - Sez. CP_5
Lavoro, con sentenza n. 265/2023, aveva rigettato la domanda del lavoratore tesa ad accertare la presunta differenza tra le ore previste da contratto e le ore svolte.
ha chiesto che sia dichiarato che Parte_1
e non avevano diritto di procedere alla riscossione coatta CP_5 Controparte_6 nei confronti dell'opponente sulla base dell'intimazione di pagamento n. 29820239003480822/00 con riferimento agli avvisi di addebito specificati;
che sia annullata l'intimazione di pagamento opposta nonché gli avvisi di addebito indicati in ricorso;
che siano condannati e/o CP_5 [...]
al risarcimento dei danni in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 96 1° Controparte_6 comma c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 96 4° comma c.p.c., con vittoria di spese e compensi del giudizio.
2 si è costituita con memoria depositata in data 13 ottobre 2023, Controparte_6 deducendo il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione ai motivi attinenti eventuali errori verificatisi nella fase di formazione dei ruoli in quanto la complessiva regolarità del procedimento amministrativo che si conclude con l'iscrizione a ruolo delle somme a carico del contribuente rappresenta attività di esclusiva competenza dell'Ente Impositore.
ha chiesto il rigetto del ricorso;
in caso di accoglimento, che sia Controparte_6
tenuta indenne da qualunque conseguenza pregiudizievole, con Controparte_6
vittoria di spese e compensi del giudizio.
L' si è costituito con memoria depositata in data 16 ottobre 2023, deducendo: la tardività CP_5 dell'opposizione; che le inadempienze inserite negli avvisi di addebito dalla lettera a) alla f) non erano collegati all'addebito determinato dal verbale dell'Ispettorato del lavoro indicato in ricorso;
che eventuali decisioni assunte dall'Ispettorato del Lavoro non vincolavano l' ; che la sentenza CP_5
resa tra lavoratore e datore di lavoro era inopponibile in applicazione dei principi generali sul giudicato e per la posizione di «terzietà» dell'Istituto previdenziale in ordine ad accertamenti giudiziari svoltisi tra datore di lavoro e lavoratore;
l'infondatezza della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
L' ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 24 D.Lgs. CP_5
46/1999; che sia dichiarata l'infondatezza dell'opposizione; in via subordinata, che sia dichiarato l'obbligo di pagamento in capo alla ricorrente dei contributi e delle somme aggiuntive quantificati negli avvisi di addebito contestati e, per l'effetto, che sia condannata parte ricorrente al pagamento di quanto accertato con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
******
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e
3 disponendo che deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito oggetto del presente ricorso.
Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, (da ultimo Cass. SS.UU. n.
7514 del 2022; Cass. n. 16425 del 2019) ha affermato (facendo rinvio alla precedente Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che, nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 senza far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. Si è pure precisato (Cass. 12 novembre 2019 n. 29294), inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, volta a far valere la prescrizione (che è questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato
(Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. In proposito, si sottolinea che avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito può proporsi: a) l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., c) l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata e sempre che si possa configurare un concreto interesse ad agire nel senso descritto dalla citata Cass. SS.UU. n. 26283 del 2022. Al di fuori di queste ultime ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di 20 ex art. 617 c.p.c. o di 40 giorni ex art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46 del 1999. Qualora l'opponente assuma non essergli stata notificata la cartella ed intenda ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, l'interessato può dunque far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, per "recuperare"
4 l'azione ormai spirata;
a tal fine, deve dimostrare che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In tale ipotesi, ferma la necessità di proporre l'azione entro 40 giorni dalla data in cui è avvenuta la materiale conoscenza della esistenza della cartella, l'interesse ad agire è evidente e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda. Dopo la notifica della cartella, il termine di prescrizione - che attiene alla fase esecutiva ovvero all'azione di riscossione dei crediti non più contestabili nel merito, se non per fatti successivi - mantiene la durata quinquennale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ormai consolidato dopo la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, che, risolvendo il precedente conflitto delle sezioni semplici, ha chiarito che la cartella di pagamento non opposta non produce gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, mancando in essa ogni accertamento giudiziale e pertanto l'effetto preclusivo della successiva contestazione del credito, derivante dall'omessa opposizione nel termine di decadenza previsto dalla legge, non determina la trasformazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti previdenziali in termine decennale, come invece avviene nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c.. Il termine quinquennale poi si applica anche alle sanzioni e somme aggiuntive, in ragione della natura accessoria di tali crediti a quelli previdenziali per i quali il regime prescrizionale è disciplinato dall'art. 3 commi 9 e 10 legge 335/1995.
In applicazione dei principi appena esposti, deve riconoscersi l'interesse del ricorrente all'azione proposta, essendo stata prospettata l'infondatezza nel merito della pretesa dell' (inquadrabile CP_5 all'interno dell'art. 615 c.p.c.).
In ordine al difetto di legittimazione passiva dell' si rileva che, nel caso di Controparte_7
opposizione contro il ruolo formato su crediti previdenziali basata su motivi inerenti al merito, la soccombenza nel giudizio graverà sull' quale ente impositore titolare del credito, che come CP_5
tale è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa e, nel contempo, anche sull , chiamata al Controparte_6
pagamento delle spese in ragione del principio di causalità, essendo l'ente preposto alla gestione del recupero effettivo del credito e, in particolare, alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione, i cui vizi hanno determinato l'estinzione del credito dell' (Corte appello Roma sez. III, CP_5
20/08/2022, n.3156); nel caso in esame, essendo stata regolare la notifica alla società ricorrente dell'intimazione di pagamento n. 2982023900348082200 in data 01.06.2023, nessuna responsabilità può addebitarsi ad . Controparte_6
Esaminando, dunque, il merito delle eccezioni sollevate dall' opponente deve osservarsi che, come correttamente rilevato dall' , le inadempienze inserite negli avvisi di addebito dalla lettera a) CP_5
5 alla f) non sono collegate all'addebito determinato dal verbale dell'Ispettorato del lavoro, in quanto risultano riferibili alla decadenza dalle agevolazioni contributive per mancata regolarità del DURC, estranee dunque al verbale dell'Ispettorato del lavoro contestato dalla ricorrente.
Con riguardo all'avviso di addebito indicato alla lettera g) del ricorso introduttivo, relativamente all'opponibilità all' della sentenza resa tra lavoratore e datore di lavoro, si osserva che il CP_5
giudicato può avere, oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, anche una efficacia riflessa nel senso che produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa la relativa sentenza sempre, però, che questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (Cass. n. 6788/2013; Cass. n. 8766/2019); compito dell'ente pubblico non è quello - meramente economico - di riscuotere in ogni caso i contributi previdenziali bensì quello di riscuoterli se effettivamente sia ravvisabile tra datore di lavoro e lavoratore un rapporto di lavoro subordinato;
l' deve denegare la sussistenza di un rapporto di lavoro CP_5
subordinato affermato dalle parti, anche annullando il mero atto amministrativo, alla stregua del quale i contributi sono stati riscossi, avendo sempre l'Istituto il potere di annullare "ab origine" atti illegittimi, allorchè accerti che tali contributi sono stati riscossi nell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 4821 del 1999).
La sentenza passata in giudicato tra le parti del rapporto di lavoro può essere invocata al diverso scopo di valere quale elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale - nella specie l'obbligo del datore di lavoro di pagare contributi previdenziali;
tale efficacia indiretta di prova documentale, rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio, può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando però al giudice del merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio negli atti di causa (Cass. 6 giugno 1987 n. 4949; Cass. n.
1372 nel 2003; Cass. n. 4562 del 2011; Cass. n. 13084 del 2011).
Nel caso di specie, la sentenza n. 265/2023 del Tribunale di Siracusa allegata in atti, che ha rigettato la domanda del lavoratore tesa ad accertare la differenza tra le ore previste da Persona_2
contratto e le ore svolte, appare idonea ad assumere una efficacia riflessa nel presente giudizio producendo conseguenze giuridiche nei confronti dell' , rimasta estranea al processo in cui è CP_5
stata emessa la suddetta sentenza, essendo l'Ente previdenziale titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo e trattandosi di un diritto subordinato a tale situazione;
in base alla documentazione allegata in atti emerge inoltre che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Siracusa, in data 05.09.2022, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito contestati, con
6 ordinanza di archiviazione n. 22/2015 prot. n. 7955, ha ordinato l'archiviazione dell'accertamento nei confronti della società ricorrente.
In ordine alla responsabilità processuale aggravata per lite temeraria dell' , quale sanzione CP_5
dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, si osserva che essa non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. sez. I, 2 aprile 2015 n. 6675). L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. Nella specie, si ritiene di escludere la sussistenza di mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'
, risultando inoltre la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. sfornita di prova del danno CP_5
ipoteticamente subìto.
Per le ragioni esposte il ricorso pertanto può trovare parziale accoglimento, soltanto in relazione all'avviso di addebito n. 59820200000087683000 del 27.02.2020 di € 33.034,87, per il quale vanno dichiarati non dovuti i contributi ivi richiesti.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, stante la parziale soccombenza, la complessità delle questioni giuridiche trattate, la peculiarità della vicenda e la qualità soggettiva delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi scaturenti dall'avviso di addebito n. 59820200000087683000 del 27.2.2020;
2) dichiara dovute le somme di cui agli avvisi di addebito nn. 59820170000351576000,
59820170000520289000, 59820180000686965000, 59820180000759648000,
59820190000115810000 e 59820190000115911000 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avente ad oggetto tali avvisi;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Siracusa, 16.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
7 Dott. Filippo Favale
8