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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
315/2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Udienza del 18.02.2025
La Corte, riunita in camera di consiglio, previa sostituzione del precedente Consigliere assegnatario del fascicolo Dr.ssa Laura D'Amelio con il Dr. Vincenzo Savoia, in persona dei seguenti magistrati: Dr.ssa Isabella Mariani Presidente Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Dr. Vincenzo Savoia Consigliere rel.
nella causa n. 315/2023 RG vertente tra:
con l'avv. RIDI FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO nonché contro
Controparte_2
APPELLATA NON COSTITUITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale il Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 21.01.2025 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
verificata la sua corretta comunicazione alle parti costituite;
rilevato che, stante il mancato deposito di note scritte, la causa era stata rinviata all'udienza del 18.02.2025 ai sensi dell'art. 348, comma 2, cod. proc. civ.; constatato che, nonostante la rituale comunicazione del rinvio ex art. 348, comma
2, cod. proc. civ., eseguita dalla cancelleria in data 25.01.2025, neppure per l'odierna udienza l'appellante e l'appellato hanno depositato le proprie note difensive, per cui l'appello va dichiarato improcedibile;
atteso che la parte appellata non si è costituita per cui nulla vi è da statuire sulle spese;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, vada dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Letto l'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.,
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 19.02.2025.
Il Cons. rel. La Presidente
Dott. Vincenzo Savoia Dott.ssa Isabella Mariani
2
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Udienza del 18.02.2025
La Corte, riunita in camera di consiglio, previa sostituzione del precedente Consigliere assegnatario del fascicolo Dr.ssa Laura D'Amelio con il Dr. Vincenzo Savoia, in persona dei seguenti magistrati: Dr.ssa Isabella Mariani Presidente Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Dr. Vincenzo Savoia Consigliere rel.
nella causa n. 315/2023 RG vertente tra:
con l'avv. RIDI FRANCESCO Parte_1
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO nonché contro
Controparte_2
APPELLATA NON COSTITUITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale il Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 21.01.2025 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
verificata la sua corretta comunicazione alle parti costituite;
rilevato che, stante il mancato deposito di note scritte, la causa era stata rinviata all'udienza del 18.02.2025 ai sensi dell'art. 348, comma 2, cod. proc. civ.; constatato che, nonostante la rituale comunicazione del rinvio ex art. 348, comma
2, cod. proc. civ., eseguita dalla cancelleria in data 25.01.2025, neppure per l'odierna udienza l'appellante e l'appellato hanno depositato le proprie note difensive, per cui l'appello va dichiarato improcedibile;
atteso che la parte appellata non si è costituita per cui nulla vi è da statuire sulle spese;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, vada dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Letto l'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.,
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 19.02.2025.
Il Cons. rel. La Presidente
Dott. Vincenzo Savoia Dott.ssa Isabella Mariani
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