Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Proc. n. 2040-2022 r.g.
Udienza del 13-05-2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
Il G.u.,viste le note scritte depositate , per tale udienza fissata per discussione ex art.281 sexies c.p.c., tenutasi ex art 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, letti gli atti e i documenti versati in atti e le conclusioni delle parti decide la presente causa ai sensi dell' art 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'udienza tenutasi ex art 127 ter c.p.c.. ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2040/2022 r.g.
TRA
Il Sig. , cod. fisc.: , rapp. e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Umberto De Filippo e dom.to come in atti
Attore
CONTRO rappresentata, c.f. difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alba Amatucci e dom.ta come in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Con atto di citazione, la parte istante, in epigrafe indicata, ha proposta opposizione avverso alla intimazione di pagamento n. 057 2021 9003944004/000, notificata in data 18-01-
2022, con la quale l'odierna convenuta, intimava escuteva l'importo di € 168.680,96.
Parte attrice ha impugnato le cartelle di pagamento, contenute nella intimazione sopra indicata, precisamente le cartelle n.:. 057 2010 0000970536 000 di € 3.254,81; n. 057
2010 0012900517 000, di € 4.483,91; n. 057 2011 0002454370 000, di € 15.966,07 ; n.
057 2011 0039753943 000, di € 30.252,71; n. 057 2012 0005575113 000 di € 729,42;
n. 057 2012 0007568040 000, di € 170,50; n. 057 2012 0050834064 000, di € 79.763,74;
n. 057 2013 0004519239 000 di € 700,89; n. 057 2013 0022219159 000, di € 554,85; n.
057 2013 0032596545 000, 525,00; n. 057 2013 0040672682 000, di € 997,37; n. 057
2013 0042723841 000 di € 3.010,02; e n. 057 2014 0006488600 00 di € 492,77, aventi ad oggetto imposte e tributi.
Nello specifico, nell'atto introduttivo, è stato richiesto, oltre alla sospensione dell'atto impugnato di : “accertare l'inesistenza e/o l'estinzione del credito vantato dall' in alternativa e/o subordine, accertare Controparte_2
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla stessa”.
Va evidenziato che, sostanzialmente parte attrice eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito intimato, come sì può evincere, dalla lettura del libello introduttivo, ove viene, chiaramente, affermato “ Nel caso de quo, i crediti vantati dagli Enti creditori, sono ampiamente prescritti atteso che tra la data di notifica della cartella di pagamento e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio sono trascorsi più di 5 anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato posto in essere nella more. Conseguentemente, andrà annullata la cartella impugnata e la successiva intimazione”
Si è costituita l' eccependo : in via preliminare il Controparte_2 difetto di giurisdizione del Tribunale di Nola a favore della Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli, in quanto l'intimazione impugnata aveva, in parte, ad oggetto cartelle di pagamento , inerenti “tribuiti erariali”.
In particolare le cartelle inerenti tributarie erariali impugnate sono le seguenti “n.
05720100000970536000, n. 05720100012900517000, n.
05720110002454370000, n. 05720110039753943000, n.
05720120050834064000 e 05720130042723841000, relative a tributi erariali
(IVA, IRAP, IRPEF), n.05720120005575113000 a Tasse Automobilistiche, n.05720120007568040000 a diritti camera di commercio,
n.05720130022219159000 per Imposta comunale sulla pubblicità la competenza spetta al Giudice Tributario e, quindi, alla Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli.
Mentre in relazione alle cartelle n. 05720130032596545000, 05720130040672682000 e n.05720130042723841000 (parzialmente) e n.05720140006488600000, inerenti a contravvenzioni al codice della strada, parte convenuta ha eccepito la competenza per materia del Giudice di Pace di Nola.
La causa di natura documentalmente è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13-05-
2025.
Va ribadito, quindi, che il presente giudizio, interessa, unicamente, alcune delle cartelle
(dettagliatamente descritte in atti) contenute nella intimazione impugnata
Nel caso di specie, la domanda proposta risulta essere correttamente qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione; si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo (Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione (art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
Ciò posto, passando a quanto richiesto ed eccepito dalle parti in giudizio, va detto quanto segue.
Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta
. Controparte_2
Tali pronunce sono da ritenersi assorbenti rispetto alle altre questioni prospettate.
In relazione al difetto di giurisdizione, relativo alle cartelle sopra indicate, va detto quanto segue.
Dirimente è, la sentenza n. 4846/2021 della Suprema Corte di Cassazione a S.S.U.U., intervenuta alla luce delle modifiche normative dell'art. 57 del D.P.R. 602 del 1973, conseguenti alla sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale. La Suprema Corte, con riferimento ad un debito di natura tributario, ha affermato : “il discrimine tra giurisdizione tributarie e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si manifesta in un atto esecutivo va fissata nei termini seguenti..
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo fino alla notificazione della cartella esattoriale o della notificazione dell'intimazione di pagamento, sé validamente avvenuta, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo e ciò, tanto sé si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa ( con l'avvertenza in questo secondo caso che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto).
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti la forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia sé esso fosse conseguente di una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali , sia sé esso fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza, o nullità della notificazione di tale atto( non deducendosi come vizi dell'atto esecutivo, tali situazioni), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione o successivamente - nell'ipotesi di nullità mancanza
o inesistenza della notifica- all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione ( e dunque avesse legittimato ad impugnarlo davanti alla giurisdizione tributaria ).
Orientamento confermato, ulteriormente, (così come correttamente evidenziato da parte convenuta), dalle sentenze a S.S. U.U. della Suprema Corte n. 8465-2022 e n.
16986/2022.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, è evidente che, le eccezioni sollevate dall'opponente attengono a questioni precedenti alla notifica dell'atto di intimazione e comunque non successive a quest'ultima
Quindi si deve desumere che, in relazione alle cartelle n.”
05720100000970536000, n. 05720100012900517000, n.
05720110002454370000, n. 05720110039753943000, n.
05720120050834064000 e 05720130042723841000, relative a tributi erariali (IVA, IRAP, IRPEF), n.05720120005575113000 a Tasse Automobilistiche,
n.05720120007568040000 a diritti camera di commercio,
n.05720130022219159000 per Imposta comunale sulla pubblicità, sussiste la competenza spetta al Giudice Tributario e, quindi, della Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli.
Riguardo alla cartella n.05720130042723841000, la stessa comprende due diverse partite di credito : una inerente debiti tributari per un importo di €354,93,l'altra per un importo complessivo di € 3.010,02 avente ad oggetto sanzioni amministrative(codice della strada).
Al riguardo si ritiene che, sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario, solo della prima partita di credito e quindi per l'importo di € 354,93.
Riguardo all'importo di € 3.010,02 (incluso nella cartella n. 05720130042723841000) nonché alle residue cartelle, impugnate n. 05720130032596545000,
05720130040672682000 e n.05720140006488600000, va detto che, parte convenuta, eccepisce il difetto di competenza del Giudice adito a favore del Giudice di Pace di Nola.
Anche tale eccezione preliminare di incompetenza, ratione materiae, del presente
Tribunale a favore del Giudice di Pace, merita accoglimento, in quanto, si ritiene, che sussista la competenza del Giudice di Pace di seguito indicato per materia, oltre che per territorio (luogo di residenza del opponente), per i motivi di seguito indicati.
La norma di riferimento è il D.L. 150 del 2011 che all'art. 6 comma 3 prevede : “Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge,
l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
“comma 5 di detta norma prevede” L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro”;
L'art. 7 comma 1 recita ..”Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Il comma 2 prevede : “l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”. La Suprema Corte ha affermato al riguardo che :”l'art. 7, al n. 2 prevede che
l'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ed al n. 4 che l'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
In tale caso siamo in presenza di una competenza per materia ancorata all'oggetto del giudizio, opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada, senza alcun rilievo del valore.
Il criterio della competenza per materia, in alcuni casi con il limite del valore, nella ripartizione della competenza fra Giudice di Pace e Tribunale, risulta sistematico sia con la normativa che in precedenza ha regolato le opposizioni a sanzioni amministrative, anche quelle per violazione del codice della strada, sia in relazione alle due norme che oggi da sole regolano la materia, vale a dire del D.Lgs. n. 689 del
2011, artt. 6 e 7 . Non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore avrebbe dovuto ripartire con il criterio del valore la competenza fra Giudice di Pace e Tribunale
D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6, per i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e invece attribuire alla competenza per materia del Giudice di Pace ex successivo art. 7 per tutte le opposizioni al verbale di accertamento di quelle stesse violazioni del codice della strada. (CASSAZIONE S.U. n.10261 del 2018)
In conformità alla pronuncia di cui sopra, vi sono state molteplici pronunce, sia di legittimità (Cass. 21914-2014), che di merito :In tema di opposizione a cartella esattoriale la cognizione relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili alle violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'articolo 22-bis della legge n. 689 del 1981. Il giudice di pace è altresì competente per materia non solo per le opposizioni a sanzioni amministrative ma anche per le contestazioni concernenti gli atti successivi, inerenti l'esecuzione del credito” (Tribunale di Roma, sezione II, sentenza 26 marzo 2013 n.6417).
E ancora “La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015).
Va evidenziato, per completezza, che, in ogni caso, nessuna delle cartelle impugnate nel presente giudizio, inerenti a violazione del codice della strada, eccede il valore di 15.493,00 euro, di conseguenza non sussiste alcun dubbio sulla competenza del Giudice di Pace.
Ciò posto, si evidenzia che, l'art' 38 c.p.c. prevede. ”L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”.
Parte convenuta ha sollevato tempestivamente ( con la propria comparsa di costituzione e risposta) l'eccezione di incompetenza per materia, indicando, come detto, come Giudice competente il Giudice di Pace di Nola.
Tuttavia risulta che il Giudice competente è il Giudice di Pace di Acerra, competente territorialmente in virtù della residenza del debitore ( non oggetto di contestazione) in
Acerra (via Yasser Arafat, 14).
Infatti la Suprema Corte ha affermato, con l'ordinanza n. 20105 del 2 settembre 2013
“..Trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione … con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dell'inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione debba essere effettuata con riferimento all'art. 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'art. 480, terzo, cod. proc. civ., dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto”.
Di conseguenza il Giudice di Pace competente per territorio è quello di residenza del trasgressore. (conforme Cassazione, Sez. II, 15 aprile 2011, n. 8704; Cassazione, sentenza n. 2533 del 21 febbraio 2012).
Per tali motivi, sempre in relazione alle cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni derivanti dalle infrazione del c.d.s., si dichiara l'incompetenza per materia del presente Tribunale in favore del Giudice di Pace (del luogo dove è stata notificata la cartella, ex art. 480, comma terzo, c.p.c.) di Acerra, da ritenersi quale giudice competente. Riguardo al regime delle spese, attesa la decisione in rito, rinvia al Giudice competente anche per la statuizione delle stesse.
p.q.m
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del G.U. dr Alfredo Granata, definitivamente pronunciando, sul proc. n. 2040-2022 r.g. così decide :
- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle n.
05720100000970536000, n. 05720100012900517000, n.
05720110002454370000, n. 05720110039753943000, n.
05720120050834064000 e 05720130042723841000,
n.05720120005575113000 n.05720120007568040000,
n.05720130022219159000 e -parzialmente- della cartella n.
05720130042723841000 -per un importo di €354,93-. sussistendo, per le stesse, la competenza del Giudice Tributario e, quindi, della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Dispone, in relazione a quanto sopra indicato, la riassunzione del giudizio entro gg. 90 presso la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli. a cui si rinvia anche per le spese del presente giudizio.
- Dichiara la propria incompetenza, in relazione alle cartelle n.
05720130032596545000, 05720130040672682000,
n.05720140006488600000 e -parzialmente- della cartella n.
05720130042723841000 – per l'importo di € 3.10,02- indicando, per le stesse, quale Giudice competente il Giudice di Pace di Acerra.
Dispone, in relazione a quanto sopra indicato, la riassunzione del giudizio entro gg .90 presso il Giudice di Pace di Acerra a cui si rinvia anche per le spese del presente giudizio.
- Nola lì 09 06 2025
Il G.U.
-Dott.Alfredo Granata-