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Ordinanza 11 gennaio 2025
Ordinanza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, ordinanza 11/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61410/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
Nel procedimento possessorio iscritto al n. r.g. 61410/2022 promossa da:
in persona del suo amministratore pro tempore Sig. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SILVIA LAMBIASE, in virtù di procura speciale Parte_2 in atti, elettivamente domiciliato in Roma, in via Taranto, n. 95 presso il difensore
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO CHIARELLO, in virtù di procura CP_1 speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, Ostia Lido, in viale delle Milizie, n. 38 presso il difensore
RESISTENTE
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 maggio 2023, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 1168 c.c. e ai sensi dell'art. 703 c.p.c. il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., ha chiesto al Tribunale adito di Parte_3 ordinare al Sig. , condomino proprietario dell'unità abitativa all'ottavo piano (interno CP_1
24), l'immediata demolizione dell'impianto fotovoltaico installato da quest'ultimo sul lastrico solare di proprietà condominiale.
In particolare, il ricorrente ha riferito: - che, in data 9 novembre 2021, il è Parte_1 Parte_1 venuto a conoscenza dell'installazione, da parte dell'odierno resistente, del suddetto impianto che occupa gran parte dello spazio disponibile sul lastrico condominiale;
- che le assemblee condominiali non hanno mai prestato il consenso all'utilizzo, da parte del resistente, del lastrico solare comune per l' installazione dell'impianto e che, al contrario, sono state più volte proposte, al Sig. zone alternative ove porre l'impianto fotovoltaico;
- che, tuttavia, lo stesso, incurante CP_1 delle diffide orali e scritte, nonché della delibera assembleare del 20.9.2022 e della pendenza del procedimento di mediazione, ha occultamente installato l'impianto realizzando così uno spoglio violento e clandestino di una parte del lastrico solare condominiale.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che il venisse reintegrato nel possesso dell'intero Parte_1 lastrico solare, attraverso la demolizione dell'impianto fotovoltaico realizzato dal condomino Sig. nonché attraverso il ripristino dello status quo ante del suddetto lastrico. Il CP_1
Pagina 1 Condominio ha, altresì, domandato la prosecuzione nel giudizio del merito per l'accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il resistente costituito, ha concluso per il rigetto delle domande reintegratorie del CP_1 ricorrente in quanto proposte oltre il termine decadenziale previsto dall'art.1168 c.c. nonché infondate in fatto ed in diritto, osservando, fra l'altro: - di aver trasmesso, in qualità di condomino, ai fini dell'installazione dell'impianto fotovoltaico sul lastrico condominiale, apposita comunicazione a mezzo della quale informava l'Amministratore del Condominio circa la propria intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare circa le modalità di esecuzione degli interventi;
- che l'assemblea condominiale, riunitasi in seconda convocazione il 17.5.2021, ha deliberato, con la maggioranza dei presenti, e non all'unanimità, il diniego all'installazione dell'impianto; - che, dunque, in data 16.6.2021 lo stesso ha provveduto ad impugnare quanto deliberato alla suddetta assemblea;
- di non aver mai ricevuto alcuna motivazione al diniego e/o proposte alternative e di aver, di conseguenza, installato l'impianto fotovoltaico sul lastrico solare.
In conclusione, il resistente ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dall'azione di spoglio per avvenuta decorrenza di oltre un anno dall'installazione dell'impianto oggetto della controversia, avvenuta nel mese di giugno 2021, essendo stata la presente azione proposta il 7 ottobre 2022, data di avvenuta iscrizione del ricorso. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Durante l'istruttoria sommaria, escussi sommari informatori, all'udienza del 25 maggio 2023, la causa veniva assunta in riserva per la decisione.
È fondata, in via dirimente e assorbente rispetto ad ogni altra questione, l'eccezione sollevata dal resistente di decadenza dell'azione per ultrannualità.
Il ricorso è stato iscritto al ruolo in data 7 ottobre 2022, tuttavia, dalla prova orale è emerso che il già a fine luglio 2021 era consapevole dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sul Parte_1 lastrico solare da parte del Sig. Infatti, sul punto, il titolare dell'impresa che ha eseguito i CP_1 lavori di installazione dei pannelli solari, all'udienza del 19 gennaio 2023, ha riferito che: “i pannelli sono stati montati quasi alla fine del mese di luglio 2021” e di aver, più volte (l'ultima volta nel mese di luglio 2021) informato l'amministratore dell'installazione dei pannelli. Nello specifico, l'informatore ha riferito di essersi recato presso l'abitazione dell'amministratore di condominio, tra la metà e la fine del mese di luglio 2021, per renderlo edotto circa l'installazione dell'impianto fotovoltaico per cui è causa. Tale episodio è stato confermato, all'udienza del 30 marzo 2023, anche dall'architetto che ha seguito i lavori di ristrutturazione dell'appartamento del resistente.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
− rigetta il ricorso in quanto tardivo;
− condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi di avvocati, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti
Con preghiera alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento.
Roma, 11 gennaio 2025
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Il Giudice
Lucio Fredella