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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 4873/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA ENZO Parte_1
GASPARE ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
PREMESSO CHE:
1) La prestazione contesa veniva erogata nel corso del giudizio;
2) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
3) deve darsi atto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate ai fini della soccombenza virtuale1; 4) le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,29/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio
Sezione Lavoro
N.R.G. 4873/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA ENZO Parte_1
GASPARE ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
PREMESSO CHE:
1) La prestazione contesa veniva erogata nel corso del giudizio;
2) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
3) deve darsi atto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate ai fini della soccombenza virtuale1; 4) le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,29/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio