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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1322 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Antonino Orifici Presidente
Dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
Dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1322 /2024 R.G. vertente tra:
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1977 ed elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via John
Fitzgerald Kennedy n. 352, presso lo studio dell'avv. Pina Rita Bruno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Vigliatore il 21.03.1974 ed elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy n 440 presso lo studio dell'avv. Rocco Bruzzese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 21.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni relativamente alla sola pronuncia sullo status.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/12/2024 ha esposto di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario in data 22/12/2001, nel Comune di Terme
Vigliatore con e che dall'unione è nato il figlio Controparte_1
(il 3.05.2007). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la Per_1
separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
Si è costituito il quale ha aderito alla domanda Controparte_1
di separazione personale.
Disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 21.03.2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, in conformità al disposto di cui all'art. 473
bis.22 c.p.c., e ha pronunziato con ordinanza i provvedimenti provvisori e urgenti.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Si osserva che le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma della sussistenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto e di uno stato di forte conflittualità. È di tutta evidenza il venir meno di una comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
In ordine poi agli ulteriori profili la causa dovrà proseguire ex art. 473 bis.22
c.p.c. innanzi al G.I., davanti al quale dovranno essere rimesse le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1322 /2024 R.G., così dispone:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Terme Controparte_1
Vigliatore in data 22/12/2001, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 26;
− ordina all'ufficiale dello Stato Civile del comune di Terme Vigliatore di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
− dispone rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dott.ssa Maria
Marino Merlo come da separata ordinanza;
− spese di giudizio da liquidarsi all'esito della pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio tenutasi il 24/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Antonino Orifici Presidente
Dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
Dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1322 /2024 R.G. vertente tra:
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/07/1977 ed elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via John
Fitzgerald Kennedy n. 352, presso lo studio dell'avv. Pina Rita Bruno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Vigliatore il 21.03.1974 ed elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy n 440 presso lo studio dell'avv. Rocco Bruzzese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 21.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni relativamente alla sola pronuncia sullo status.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/12/2024 ha esposto di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario in data 22/12/2001, nel Comune di Terme
Vigliatore con e che dall'unione è nato il figlio Controparte_1
(il 3.05.2007). Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la Per_1
separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
Si è costituito il quale ha aderito alla domanda Controparte_1
di separazione personale.
Disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 21.03.2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, in conformità al disposto di cui all'art. 473
bis.22 c.p.c., e ha pronunziato con ordinanza i provvedimenti provvisori e urgenti.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Si osserva che le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma della sussistenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto e di uno stato di forte conflittualità. È di tutta evidenza il venir meno di una comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
In ordine poi agli ulteriori profili la causa dovrà proseguire ex art. 473 bis.22
c.p.c. innanzi al G.I., davanti al quale dovranno essere rimesse le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1322 /2024 R.G., così dispone:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Terme Controparte_1
Vigliatore in data 22/12/2001, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 26;
− ordina all'ufficiale dello Stato Civile del comune di Terme Vigliatore di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
− dispone rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dott.ssa Maria
Marino Merlo come da separata ordinanza;
− spese di giudizio da liquidarsi all'esito della pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio tenutasi il 24/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021