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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 123/2024, avverso la sentenza n. 1730/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 24.6.2023, all'esito del giudizio RG n.
91000227/2013, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Frino, giusta mandato a margine dell'atto di citazione notificato in data 26.02.2013, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cerignola alla Via San Martino, 2/A
-Appellante-
e
(già ) (C.F.: , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Ceglio, giusta procura generale alle liti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia alla via Orientale n.35
-Appellata– nonché
Controparte_3
-Appellato contumace-
e
pagina 1 di 7 (C.F.: ) e (C.F.: CP_4 C.F._2 Controparte_5
) C.F._3
-Appellati contumaci-
e e Controparte_6 CP_7
-Appellati contumaci-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il Sig. promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_3
CP_
, e dei Sigg.ri e per conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e
[...] Controparte_5 non patrimoniali da lui subiti -in qualità di terzo trasportato - a causa di un sinistro stradale avvenuto in data 22.05.2010.
In particolare, l'attore esponeva che in data 22.05.2010 verso le ore 18.00 circa, in Cerignola, mentre viaggiava su v.le U.S.A. ang. quale terzo trasportato del ciclomotore Controparte_8 CP_9
tg. 7P4CY, di proprietà del sig. e condotto dal sig. -
[...] CP_7 Controparte_10 sprovvisto di assicurazione -, veniva coinvolto in un sinistro stradale con l'autovettura AUDI CP_11
A3 tg. CK512JA di proprietà dei sigg.ri e , condotta dal sig. Controparte_5 CP_4 CP_3
ed assicurata per la r.c. auto con la oggi .
[...] CP_12 Controparte_1
Sosteneva che l'incidente si verificava per l'esclusiva responsabilità del sig. il quale, mentre CP_3 percorreva v.le U.S.A. (dir. Foggia-Bari), giunto all'incrocio con viale USA C.da Pescariello, non si avvedeva del sopraggiungere del ciclomotore PIAGGIO tg. 7P4CY e svoltava a sinistra, tagliando così la strada al ciclomotore. Pertanto, il sig. non riusciva ad evitare l'impatto con l'autovettura CP_10
AUDI tg. CK512JA e, a seguito del violento urto, veniva sbalzato rovinosamente a terra perdendo i sensi.
L'attore precisava che sul luogo del sinistro interveniva un'autoambulanza del 118 che lo trasportava presso il locale Pronto Soccorso, per poi essere trasferito nuovamente presso il reparto di
Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Foggia, ove, stante la gravità delle lesioni riportate, gli pagina 2 di 7 veniva diagnosticato un politrauma cuneizzato di L4 e trauma cranico;
in data 26.05.2010 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale L3-L5 e laminectomia decompressiva di L4.
Puntualizzava che in via stragiudiziale, la compagnia assicuratrice del veicolo AUDI, la CP_12
oggi , provvedeva a liquidare € 500,00 in favore del sig.
[...] Controparte_1 CP_7
(proprietario del ciclomotore) quale risarcimento per i danni materiali subiti a seguito del sinistro, €
4.000,00 al sig. (conducente del ciclomotore) e gli offriva la somma di € 11.000,00 Controparte_10
(assegno n. 8921349743 tratto sulla Banca Intesa SanPaolo) quale risarcimento per le lesioni riportate, somma che tratteneva a titolo di acconto.
Tanto premesso, chiedeva il risarcimento nella somma di € 120.139,47 così calcolata: € 51.080,00 a titolo di danno biologico al 16% in relazione all'età di 17 anni;
€ 51.415,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea e permanente;
€ 17.026,00 a titolo di danno morale (calcolato dividendo per tre il punto di risarcimento del danno biologico); € 617,80 a titolo di spese. Chiedeva inoltre il danno per ridotta capacità lavorativa.
1.2 Si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice negando ogni addebito;
chiedeva e otteneva di chiamare in causa i Sigg.ri e . CP_7 Controparte_6
1.3 Nessuno si costituiva per , e , nonché per e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_7
. Controparte_6
1.4 La causa veniva istruita a mezzo prove documentali, prove orali, e CTU medico-legale.
Nelle more del giudizio di primo grado, la -Compagnia assicuratrice corrispondeva in CP_1 favore dell'attore, odierno appellante, l'ulteriore somma di € 26.000,00, che il danneggiato tratteneva a titolo di acconto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Foggia con sentenza n° 1730/2023 del 15.06.2023, così statuiva:
“1) dichiara la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro stradale occorso in data 22.05.2010; 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 1.544,80 (pari alla differenza tra il danno accertato, maggiorato delle spese mediche e quanto già erogato), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo integrale;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall'attore , che liquida in €
4.835,00 , oltre rimb. forf. nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Gianfranco Frino, dichiaratori antistatario;
4) pone le spese della ctu medico legale, come liquidate con decreto del 12.04.2018, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.”
pagina 3 di 7 1.5 In data 4.12.2013 la Compagnia assicuratrice, in ossequio alle statuizioni della sentenza di primo grado, comunicava via pec di aver liquidato, come da conteggi del difensore dell'odierno appellante, €
1.790,05 in favore di (di cui € 1.544,80 a titolo di sorte capitale e € 245,25 a titolo di Parte_1 interessi legali) e € 7.029,66 in favore dell'Avv. Gianfranco Frino a titolo di spese e competenze di lite.
2.1 Con atto di appello notificato il 19.1.2024 il ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, eccependo la errata liquidazione del quantum di risarcimento del danno.
Con il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza laddove sono stati eseguiti conteggi assolutamente non pertinenti con le risultanze della ctu espletata nel corso del primo grado ( nonostante sia stata fatta propria, non avendo il Giudice elevato alcuna contestazione e/o rilievo all'elaborato peritale ) e sono, pertanto, stati riportati in sentenza importi errati
Secondo la ricostruzione di parte appellante, infatti, il quantum debeatur, sulla scorta della CTU e dei parametri individuati nelle c.d. tabelle di Milano, avrebbe dovuto condurre alla liquidazione i seguenti importi: danno biologico temporaneo (Euro 5.445,00) + danno biologico risarcibile con personalizzazione al 45% del d.b. stesso (Euro 59.625,00) + spese mediche (euro 617,00), per un totale con personalizzazione massima di euro 65.687,00.
Con il secondo motivo impugna la sentenza di primo grado laddove non risulta essere stato liquidato il danno derivante dalla deminutio della capacità lavorativa specifica del danneggiato, nonostante il
CTU, Dott. abbia precisato che “…allo stato attuale residuano postumi permanenti ormai Per_1 stabilizzati e suscettibili di scarso miglioramento ed integrano complessivamente una invalidità permanente che può essere stimata nella misura di 14% con par incidenza sulla capacità lavorativa specifica del periziato
(trattasi di meccanico, attività lavorativa questa, con notevole dispendio ergonomico in cui l'efficienza dell'apparato osteo-muscolare è determinante per svolgere tale attività spesso svolta anche in condizioni atmosferiche avverse e in posizioni scomode”.
Pertanto, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiede la liquidazione della deminutio della capacità lavorativa nella misura di € 79.568,94 (secondo il seguente calcolo: 14 % di euro 11.816 -
Reddito annuo - moltiplicato per 48,10 - coefficiente di capitalizzazione Tabelle Milano per danno patrimoniale da perdita reddituale), o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Tanto premesso formulato le seguenti conclusioni: “Acclarata l'esistenza del diritto dell'appellante al risarcimento del danno fisico, morale ed economico subito e la responsabilità dei convenuti, ciascuno nella propria qualità, nella causazione dell'occorso, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni, in favore del sig. delle somme individuate in narrativa (euro Parte_1
65.687,00), cui deve aggiungersi l'ulteriore risarcimento per ridotta capacità lavorativa (euro 79.568,94), o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento alla pagina 4 di 7 presente domanda, detratto l'importo già versato. Condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese ed onorari del II grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 12.4.2024 si è costituita la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto del gravame, poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
2.3 Le altre parti, seppur ritualmente citate, sono rimaste contumaci.
2.4 Precisate le conclusioni, in data 5.2.2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Entrambi i motivi di appello sono infondati
Quanto al primo motivo, pur condividendo quanto dedotto dalla difesa del e cioè che il Parte_1 giudice di prime cure ha errato nella indicazione delle singole poste di danno biologico temporaneo e permanente, corretta è invece la somma totale indicata che tiene conto delle indicazioni del CTU, avendo il Tribunale indicato quale somma totale € 38644,80 che corrisponde a € 5445,00 complessivi per invalidità temporanea, € 32582,00 per danno biologico permanente ed € 617,80 per spese mediche.
L'appellante lamenta che quanto liquidato a titolo di danno biologico permanente non sia stato aumentato del 45% per personalizzazione massima consentita dalle tabelle di Milano.
Senonchè condivisibile è la decisione del giudice di primo grado, in quanto l'aumento del danno biologico permanente a titolo di personalizzazione non è automatico.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, la Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che “… la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale
o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2022, n.24227 ; Cass. civ. n.
9878/2022). Può dunque procedersi ad una variazione in aumento del valore standard tabellarmente previsto per il risarcimento del danno alla salute (c.d. personalizzazione) solo in presenza di circostanze eccezionali, specifiche e peculiari, non rilevando, a tal fine, i pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. civ. n. 25164/2020); laddove per circostanze eccezionali, specifiche e peculiari si intendono quindi pagina 5 di 7 circostanze “le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (cfr.Corte appello Bari sez. III,
30/05/2023, n.853).
Nel caso concreto, nulla è dedotto dalla difesa dell'appellante.
Ritiene, quindi, la Corte che l'appellante non abbia dimostrato che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ossia che il danneggiato abbia subito conseguenze diverse e maggiormente dannose rispetto a quelle che avrebbe riportato una qualsiasi persona della stessa età nelle medesime condizioni.
Con particolare riguardo alla richiesta di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica – secondo motivo di appello - la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “L'accertamento dell'esistenza dei postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (cfr. Cass. civ. n. 32649/2021).
Va infatti considerato che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito” (Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22360; Cass. civ. n.
15737/2018).
Tale prova non può ritenersi raggiunta nel caso concreto, atteso che l'appellante ha del tutto omesso di allegare le certificazioni reddituali relative agli anni precedenti e quelle successive al sinistro de quo, sebbene il giudizio di primo grado sia stato instaurato dopo tre anni dal dedotto incidente.
Né può rilevare la circostanza che il c.t.u. abbia riferito che il danneggiato “svolge attività di meccanico, attività questa con notevole dispendio ergometrico in cui l'efficienza dell'apparato osteo muscolare è determinante per svolgere tale attività, spesso svolta in condizioni atmosferiche avverse e in posizioni non comode” , poichè la riduzione della capacità di lavoro specifica (stimata dal c.t.u. nella percentuale del pagina 6 di 7 14%) potrebbe al più far presumere la riduzione della capacità di guadagno nella sua proiezione futura, sotto il profilo dell'an dell'esistenza del danno, ma non consentirebbe la quantificazione dello stesso, in difetto dei modelli reddituali degli anni precedenti e di quelli successivi all'infortunio. Né la circostanza che l'appellante non possa più svolgere mansioni che richiedono un elevato sforzo fisico non consente di escludere egli possa svolgere altre mansioni analoghe a quelle in precedenza svolte, confacenti alle sue attitudini o comunque altre attività lavorative produttive di reddito.
4. Quanto alle spese processuali, l'appellante va condannato – secondo il criterio della soccombenza – al pagamento delle spese in favore delle ( gli altri appellati sono contumaci) con CP_1 applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 ( causa valore indeterminabile- complessità bassa- valori minimi considerata la semplicità delle questioni)
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di ( ora Parte_1 Controparte_13 Controparte_1
) nonché nei confronti di , ,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
, e per la riforma della sentenza emessa dal
[...] Controparte_6 CP_7
Tribunale di Foggia n° 1730/2023 del 15.06.2023,così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle Parte_1
che liquida in complessivi €4996,00 per compensi professionali, oltre IVA, Controparte_1
CAP e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 123/2024, avverso la sentenza n. 1730/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 24.6.2023, all'esito del giudizio RG n.
91000227/2013, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Frino, giusta mandato a margine dell'atto di citazione notificato in data 26.02.2013, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cerignola alla Via San Martino, 2/A
-Appellante-
e
(già ) (C.F.: , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Ceglio, giusta procura generale alle liti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia alla via Orientale n.35
-Appellata– nonché
Controparte_3
-Appellato contumace-
e
pagina 1 di 7 (C.F.: ) e (C.F.: CP_4 C.F._2 Controparte_5
) C.F._3
-Appellati contumaci-
e e Controparte_6 CP_7
-Appellati contumaci-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il Sig. promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_3
CP_
, e dei Sigg.ri e per conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e
[...] Controparte_5 non patrimoniali da lui subiti -in qualità di terzo trasportato - a causa di un sinistro stradale avvenuto in data 22.05.2010.
In particolare, l'attore esponeva che in data 22.05.2010 verso le ore 18.00 circa, in Cerignola, mentre viaggiava su v.le U.S.A. ang. quale terzo trasportato del ciclomotore Controparte_8 CP_9
tg. 7P4CY, di proprietà del sig. e condotto dal sig. -
[...] CP_7 Controparte_10 sprovvisto di assicurazione -, veniva coinvolto in un sinistro stradale con l'autovettura AUDI CP_11
A3 tg. CK512JA di proprietà dei sigg.ri e , condotta dal sig. Controparte_5 CP_4 CP_3
ed assicurata per la r.c. auto con la oggi .
[...] CP_12 Controparte_1
Sosteneva che l'incidente si verificava per l'esclusiva responsabilità del sig. il quale, mentre CP_3 percorreva v.le U.S.A. (dir. Foggia-Bari), giunto all'incrocio con viale USA C.da Pescariello, non si avvedeva del sopraggiungere del ciclomotore PIAGGIO tg. 7P4CY e svoltava a sinistra, tagliando così la strada al ciclomotore. Pertanto, il sig. non riusciva ad evitare l'impatto con l'autovettura CP_10
AUDI tg. CK512JA e, a seguito del violento urto, veniva sbalzato rovinosamente a terra perdendo i sensi.
L'attore precisava che sul luogo del sinistro interveniva un'autoambulanza del 118 che lo trasportava presso il locale Pronto Soccorso, per poi essere trasferito nuovamente presso il reparto di
Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Foggia, ove, stante la gravità delle lesioni riportate, gli pagina 2 di 7 veniva diagnosticato un politrauma cuneizzato di L4 e trauma cranico;
in data 26.05.2010 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale L3-L5 e laminectomia decompressiva di L4.
Puntualizzava che in via stragiudiziale, la compagnia assicuratrice del veicolo AUDI, la CP_12
oggi , provvedeva a liquidare € 500,00 in favore del sig.
[...] Controparte_1 CP_7
(proprietario del ciclomotore) quale risarcimento per i danni materiali subiti a seguito del sinistro, €
4.000,00 al sig. (conducente del ciclomotore) e gli offriva la somma di € 11.000,00 Controparte_10
(assegno n. 8921349743 tratto sulla Banca Intesa SanPaolo) quale risarcimento per le lesioni riportate, somma che tratteneva a titolo di acconto.
Tanto premesso, chiedeva il risarcimento nella somma di € 120.139,47 così calcolata: € 51.080,00 a titolo di danno biologico al 16% in relazione all'età di 17 anni;
€ 51.415,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea e permanente;
€ 17.026,00 a titolo di danno morale (calcolato dividendo per tre il punto di risarcimento del danno biologico); € 617,80 a titolo di spese. Chiedeva inoltre il danno per ridotta capacità lavorativa.
1.2 Si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice negando ogni addebito;
chiedeva e otteneva di chiamare in causa i Sigg.ri e . CP_7 Controparte_6
1.3 Nessuno si costituiva per , e , nonché per e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_7
. Controparte_6
1.4 La causa veniva istruita a mezzo prove documentali, prove orali, e CTU medico-legale.
Nelle more del giudizio di primo grado, la -Compagnia assicuratrice corrispondeva in CP_1 favore dell'attore, odierno appellante, l'ulteriore somma di € 26.000,00, che il danneggiato tratteneva a titolo di acconto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Foggia con sentenza n° 1730/2023 del 15.06.2023, così statuiva:
“1) dichiara la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro stradale occorso in data 22.05.2010; 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 1.544,80 (pari alla differenza tra il danno accertato, maggiorato delle spese mediche e quanto già erogato), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo integrale;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall'attore , che liquida in €
4.835,00 , oltre rimb. forf. nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Gianfranco Frino, dichiaratori antistatario;
4) pone le spese della ctu medico legale, come liquidate con decreto del 12.04.2018, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.”
pagina 3 di 7 1.5 In data 4.12.2013 la Compagnia assicuratrice, in ossequio alle statuizioni della sentenza di primo grado, comunicava via pec di aver liquidato, come da conteggi del difensore dell'odierno appellante, €
1.790,05 in favore di (di cui € 1.544,80 a titolo di sorte capitale e € 245,25 a titolo di Parte_1 interessi legali) e € 7.029,66 in favore dell'Avv. Gianfranco Frino a titolo di spese e competenze di lite.
2.1 Con atto di appello notificato il 19.1.2024 il ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, eccependo la errata liquidazione del quantum di risarcimento del danno.
Con il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza laddove sono stati eseguiti conteggi assolutamente non pertinenti con le risultanze della ctu espletata nel corso del primo grado ( nonostante sia stata fatta propria, non avendo il Giudice elevato alcuna contestazione e/o rilievo all'elaborato peritale ) e sono, pertanto, stati riportati in sentenza importi errati
Secondo la ricostruzione di parte appellante, infatti, il quantum debeatur, sulla scorta della CTU e dei parametri individuati nelle c.d. tabelle di Milano, avrebbe dovuto condurre alla liquidazione i seguenti importi: danno biologico temporaneo (Euro 5.445,00) + danno biologico risarcibile con personalizzazione al 45% del d.b. stesso (Euro 59.625,00) + spese mediche (euro 617,00), per un totale con personalizzazione massima di euro 65.687,00.
Con il secondo motivo impugna la sentenza di primo grado laddove non risulta essere stato liquidato il danno derivante dalla deminutio della capacità lavorativa specifica del danneggiato, nonostante il
CTU, Dott. abbia precisato che “…allo stato attuale residuano postumi permanenti ormai Per_1 stabilizzati e suscettibili di scarso miglioramento ed integrano complessivamente una invalidità permanente che può essere stimata nella misura di 14% con par incidenza sulla capacità lavorativa specifica del periziato
(trattasi di meccanico, attività lavorativa questa, con notevole dispendio ergonomico in cui l'efficienza dell'apparato osteo-muscolare è determinante per svolgere tale attività spesso svolta anche in condizioni atmosferiche avverse e in posizioni scomode”.
Pertanto, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiede la liquidazione della deminutio della capacità lavorativa nella misura di € 79.568,94 (secondo il seguente calcolo: 14 % di euro 11.816 -
Reddito annuo - moltiplicato per 48,10 - coefficiente di capitalizzazione Tabelle Milano per danno patrimoniale da perdita reddituale), o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Tanto premesso formulato le seguenti conclusioni: “Acclarata l'esistenza del diritto dell'appellante al risarcimento del danno fisico, morale ed economico subito e la responsabilità dei convenuti, ciascuno nella propria qualità, nella causazione dell'occorso, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni, in favore del sig. delle somme individuate in narrativa (euro Parte_1
65.687,00), cui deve aggiungersi l'ulteriore risarcimento per ridotta capacità lavorativa (euro 79.568,94), o di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento alla pagina 4 di 7 presente domanda, detratto l'importo già versato. Condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese ed onorari del II grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 12.4.2024 si è costituita la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto del gravame, poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
2.3 Le altre parti, seppur ritualmente citate, sono rimaste contumaci.
2.4 Precisate le conclusioni, in data 5.2.2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Entrambi i motivi di appello sono infondati
Quanto al primo motivo, pur condividendo quanto dedotto dalla difesa del e cioè che il Parte_1 giudice di prime cure ha errato nella indicazione delle singole poste di danno biologico temporaneo e permanente, corretta è invece la somma totale indicata che tiene conto delle indicazioni del CTU, avendo il Tribunale indicato quale somma totale € 38644,80 che corrisponde a € 5445,00 complessivi per invalidità temporanea, € 32582,00 per danno biologico permanente ed € 617,80 per spese mediche.
L'appellante lamenta che quanto liquidato a titolo di danno biologico permanente non sia stato aumentato del 45% per personalizzazione massima consentita dalle tabelle di Milano.
Senonchè condivisibile è la decisione del giudice di primo grado, in quanto l'aumento del danno biologico permanente a titolo di personalizzazione non è automatico.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, la Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che “… la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale
o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2022, n.24227 ; Cass. civ. n.
9878/2022). Può dunque procedersi ad una variazione in aumento del valore standard tabellarmente previsto per il risarcimento del danno alla salute (c.d. personalizzazione) solo in presenza di circostanze eccezionali, specifiche e peculiari, non rilevando, a tal fine, i pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. civ. n. 25164/2020); laddove per circostanze eccezionali, specifiche e peculiari si intendono quindi pagina 5 di 7 circostanze “le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (cfr.Corte appello Bari sez. III,
30/05/2023, n.853).
Nel caso concreto, nulla è dedotto dalla difesa dell'appellante.
Ritiene, quindi, la Corte che l'appellante non abbia dimostrato che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ossia che il danneggiato abbia subito conseguenze diverse e maggiormente dannose rispetto a quelle che avrebbe riportato una qualsiasi persona della stessa età nelle medesime condizioni.
Con particolare riguardo alla richiesta di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica – secondo motivo di appello - la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “L'accertamento dell'esistenza dei postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (cfr. Cass. civ. n. 32649/2021).
Va infatti considerato che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito” (Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22360; Cass. civ. n.
15737/2018).
Tale prova non può ritenersi raggiunta nel caso concreto, atteso che l'appellante ha del tutto omesso di allegare le certificazioni reddituali relative agli anni precedenti e quelle successive al sinistro de quo, sebbene il giudizio di primo grado sia stato instaurato dopo tre anni dal dedotto incidente.
Né può rilevare la circostanza che il c.t.u. abbia riferito che il danneggiato “svolge attività di meccanico, attività questa con notevole dispendio ergometrico in cui l'efficienza dell'apparato osteo muscolare è determinante per svolgere tale attività, spesso svolta in condizioni atmosferiche avverse e in posizioni non comode” , poichè la riduzione della capacità di lavoro specifica (stimata dal c.t.u. nella percentuale del pagina 6 di 7 14%) potrebbe al più far presumere la riduzione della capacità di guadagno nella sua proiezione futura, sotto il profilo dell'an dell'esistenza del danno, ma non consentirebbe la quantificazione dello stesso, in difetto dei modelli reddituali degli anni precedenti e di quelli successivi all'infortunio. Né la circostanza che l'appellante non possa più svolgere mansioni che richiedono un elevato sforzo fisico non consente di escludere egli possa svolgere altre mansioni analoghe a quelle in precedenza svolte, confacenti alle sue attitudini o comunque altre attività lavorative produttive di reddito.
4. Quanto alle spese processuali, l'appellante va condannato – secondo il criterio della soccombenza – al pagamento delle spese in favore delle ( gli altri appellati sono contumaci) con CP_1 applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 ( causa valore indeterminabile- complessità bassa- valori minimi considerata la semplicità delle questioni)
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di ( ora Parte_1 Controparte_13 Controparte_1
) nonché nei confronti di , ,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
, e per la riforma della sentenza emessa dal
[...] Controparte_6 CP_7
Tribunale di Foggia n° 1730/2023 del 15.06.2023,così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle Parte_1
che liquida in complessivi €4996,00 per compensi professionali, oltre IVA, Controparte_1
CAP e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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