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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7471/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 26/02/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7471/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. DE MICCO PADULA GIOVANNI e dell'avv. ,
[...] elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE MICCO PADULA
GIOVANNI RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di ato il 27/06/1896 a Villa Basilica (LU). Persona_1
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
pagina 1 di 5 Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto, avendo rilevanza all'interno della linea di discendenza un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, come subito si dirà, cui si contrappone il dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 dove si prevede che “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso, con evidente sussistenza dell'interesse all'azione.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda per il fatto generalizzato che gli organi amministrativi deputati non approntano il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato il [...] a [...] poiché tale avo ha Persona_1
trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] il Persona_2
27/12/1919 che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], talché appare necessario richiamare Persona_2
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 2 di 5 D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_4
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia pagina 3 di 5 fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass.
Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
pagina 4 di 5 , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, cittadini italiani.
[...]
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 Controparte_1 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 26/02/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7471/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. DE MICCO PADULA GIOVANNI e dell'avv. ,
[...] elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE MICCO PADULA
GIOVANNI RICORRENTI contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di ato il 27/06/1896 a Villa Basilica (LU). Persona_1
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
pagina 1 di 5 Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto, avendo rilevanza all'interno della linea di discendenza un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, come subito si dirà, cui si contrappone il dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 dove si prevede che “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso, con evidente sussistenza dell'interesse all'azione.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda per il fatto generalizzato che gli organi amministrativi deputati non approntano il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato il [...] a [...] poiché tale avo ha Persona_1
trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] il Persona_2
27/12/1919 che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], talché appare necessario richiamare Persona_2
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 2 di 5 D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_4
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia pagina 3 di 5 fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass.
Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
pagina 4 di 5 , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, cittadini italiani.
[...]
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 Controparte_1 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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