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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6422 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 30 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 46211 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2024 vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliate in Roma, alla via Rodi n. 32, presso lo studio degli avv.ti Gaetano Amoroso e Mario Amorso, che le rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E in persona del procuratore Controparte_1
speciale, dott. , elettivamente domiciliata in Roma, alla via Controparte_2 del Corso n. 47, presso lo studio dell'avv. Silvia Mastrapasqua che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per le opponenti: “… disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di opposizione sopra formulati, - in via preliminare, autorizzare le signore e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 269, a chiamare in causa il Parte_2 [...]
[..
[...] in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), viale America n.
351 CAP 00144, codice fiscale e partita iva e, di P.IVA_1 P.IVA_2
conseguenza, si chiede di voler differire, ai sensi dell'art. 269, la prima udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la notifica al terzo degli atti di causa e la costituzione del terzo chiamato in causa. Nel merito, - in via principale, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 11296/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 3 settembre 2024 in quanto infondato e/o illegittimo per via della dedotta nullità del contratto di mutuo chirografario n. 06/450/001516155; - in via subordinata, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
11296/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 3 settembre 2024 in quanto infondato e/o illegittimo con riferimento alla posizione delle signore
[...]
e nella loro qualità di garanti Parte_1 Parte_2
personali del mutuo chirografario n. 06/450/001516155, per via delle nullità delle fideiussioni specifiche di Euro 14.000,00 in quanto aggiuntive alla Contro garanzia statale prestata da in violazione delle norme di cui alla L. n.
662/1996 e s.m.i.; - in via subordinata, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 11296/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 3 settembre 2024 in quanto infondato e/o illegittimo con riferimento alla posizione delle signore e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di garanti personali del mutuo chirografario n.
[...]
06/450/001516155, con rideterminazione degli importi dovuti limitandoli a quello garantito di € 14.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CPA ed IVA ove dovuta da distrarsi in favore degli scriventi legali che si dichiarano antistatari”.
Per l'opposta: “… in via preliminare: - Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 11296/2024 (r.g.n. 18141/2024) emesso in data
3.09.2024; - concedere termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria;
nel merito;
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per
2 tutti i motivi meglio articolati in narrativa;
- accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti di Controparte_1 [...]
quale titolare della Ditta e garante nei limiti della Parte_1
garanzia prestata e quale garante nei limiti della Parte_2
garanzia prestata, per i titoli e tutti i motivi meglio illustrati in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 11296/2024 (r.g.n.
18141/2024) emesso in data 3.09.2024. - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA
e CPA del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2024,
[...]
e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11296/2024, emesso da questo Tribunale in data 3 settembre 2024 su istanza della soc.
[...]
con il quale era stato loro ingiunto – la Controparte_1
prima quale debitrice principale e fideiussore, la seconda quale mero fideiussore – il pagamento della somma di €30.496,43#, oltre interessi moratori legali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo rimborso di un mutuo chirografario;
• che a sostegno dell'opposizione le attrici hanno dedotto che: a) il contratto di mutuo era nullo per illiceità della causa poiché il finanziamento era stato erogato dalla banca, senza adeguata verifica delle condizioni di solvibilità dell'impresa mutuataria e in corrispondenza della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, soltanto al fine di potersi giovare della garanzia pubblica del Fondo gestito dalla
b) le fideiussioni da loro prestate erano Controparte_3
nulle, costituendo una duplicazione di quella già offerta dal Fondo di
Garanzia ex lege n. 662/1996 tramite c) Controparte_3
l'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento era comunque erroneo nel quantum, dal momento che esse opponenti, quale garanti dell'impresa mutuataria Pianeta Venere S&S di Santagostino Baldi
3 Sarah, rispondevano non già dell'intero debito di quest'ultima, ma soltanto entro i limiti dell'importo massimo garantito, contrattualmente fissato in €14.000,00;
• che la soc. costituitasi in giudizio, Controparte_1
ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto pertanto il rigetto;
• considerato che, avendo prodotto copia del contratto di finanziamento da cui deriva il diritto del mutante al pagamento delle relative rate (v. doc. 1 fascicolo monitorio) e avendo allegato l'avvenuto inadempimento della mutuataria e delle sue garanti, la soc. Controparte_1
ha adeguatamente assolto l'onere probatorio e di
[...]
allegazione su di essa gravante al fine di ottenere una pronuncia condannatoria verso i debitori solidali (cfr. Cass., sez. un, 30.10.2001, n.
13533 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
• che, venendo in rilievo un contratto di mutuo e non già un diverso rapporto bancario in cui l'evoluzione dei saldi dipende da una molteplicità di movimentazioni di accredito e addebito svolgentisi nel tempo, l'onere della prova a carico del mutante è di per sé assolto sulla base dei principi testé descritti, non essendo necessario il deposito di estratto conto analitico;
• considerato che l'eccezione di nullità del contratto per illiceità della causa è palesemente infondata giacché, contrariamente a quanto dedotto dalle opponenti, prima dell'erogazione del credito la banca ha condotto un'esauriente istruttoria sulla Pianeta Venere S&S di Santagostino Baldi
4 Sarah, consultando l'apposito dossier Cerved, da cui risultava l'assenza di eventi sintomatici di un rischio di insolvenza e un moderato grado di solvibilità dell'impresa richiedente il finanziamento, peraltro di importo non particolarmente elevato (v. doc. 12 fascicolo opposta);
• che le deduzioni attoree in merito all'erogazione del finanziamento in un momento caratterizzato dalla crisi economica derivante dall'epidemia di
Covid-19 sono prive di pregio e smentite per tabalas, ove si consideri che il contratto di mutuo è stato concluso il 26 settembre 2019, quindi ben prima del diffondersi della menzionata epidemia;
• che, peraltro, i fatti addotti dalle opponenti a sostegno della predetta eccezione – cioè l'avere la banca erogato il credito con superficialità, senza considerare le effettive condizioni di solvibilità dell'impresa mutuataria – possono astrattamente integrare, tutt'al più, la fattispecie dell'abusiva concessione di credito, la quale, lungi dall'inficiare la validità del contratto, è fonte di una mera obbligazione risarcitoria a carico dell'istituto di credito che abbia agito con dolo o colpa nell'esercizio dell'attività credito, obbligazione risarcitoria che nella specie le opponenti non hanno neppure fatto valere;
• considerato che l'ulteriore eccezione di invalidità della fideiussione – con la quale evidentemente si adombra un contrasto con il divieto di duplicazione della garanzia sancito dall'art.
4.4 del D.M. 23/9/2005 – è infondata poiché la norma testé citata esclude che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo pubblico possa essere acquisita altra garanzia reale, assicurativa e bancaria (per bancaria intendendosi chiaramente una garanzia prestata da un istituto di credito) ma non vieta il conseguimento, in via cumulativa, di un'ordinaria garanzia personale rilasciata da soggetti non riconducibili a banche o assicurazioni;
• che, diversamente da quanto eccepito dalla parte opponente,
l'ingiunzione di pagamento è stata correttamente pronunciata a carico di per l'importo di €30.496,43 (cioè per l'importo Parte_1
complessivo ancora dovuto a titolo di rimborso del mutuo) dal momento
5 che ella risponde non già come mera garante bensì quale titolare dell'impresa individuale Pianeta Venere S&S;
• che è poi irrilevante il fatto che la Pianeta Venere S&S sia stata medio tempore cancellata dal registro delle imprese, essendo noto che l'impresa individuale non gode di un personalità giuridica autonoma e distinta da quella della persona fisica che ne è titolare;
• considerato infine che, come si può desumere da un'interpretazione complessiva del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, la somma che ha formato oggetto di ingiunzione di pagamento nei confronti di
[...]
mera garante, ammonta ad €14.000,00 (oltre spese di Parte_2
lite), essendo evidente che il richiamo contenuto nel decreto alla “causali di cui al ricorso” si riferisca anche all'ammontare massimo dell'importo garantito dal fideiussore, entro il quale la banca ricorrente ha chiaramente limitato la propria pretesa creditoria verso la predetta ingiunta (sulla necessità di interpretare il contenuto del decreto ingiuntivo sulla scorta di quanto dedotto e richiesto nel ricorso monitorio cfr. Cass., 30.3.2022, n. 10230);
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere rigettata, pur essendo opportuno precisare come sopra l'esatta portata dell'ingiunzione di pagamento pronunciata a danno di Parte_2
• che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto debba essere dichiarato esecutivo;
• e che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 11296/2024, così provvede:
1. - rigetta l'opposizione, precisando che l'ingiunzione di pagamento a danno di va intesa nei limiti dell'importo di Parte_2
€14.000,00;
6 2. - dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3. - condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento in solido, in favore della soc. Controparte_5
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €6.400,00# per
[...]
compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 30 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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