Decreto cautelare 25 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2022
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sala della Cuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 2.11.21 n. -OMISSIS-/ Area 1/ O.S.P./6H, notificato il 10.11.21, con cui il Prefetto della Provincia di Sondrio ha respinto l'istanza di revoca del divieto di detenzione armi e munizioni disposto con provvedimento prefettizio prot. -OMISSIS-/ Area 1 O.S.P./6H del 2.5.2018;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2.11.21 n. -OMISSIS-/ Area 1/ O.S.P./6H -doc. 1-, notificato il 10.11.21, con cui il Prefetto della Provincia di Sondrio ha respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione armi e munizioni, presentata a seguito dell’avvenuta oblazione dell'ammenda comminata per la violazione dell’art. 30 co. 1 lett. g) L. n. 157/1992 che punisce con l'ammenda fino a euro 3.098,00 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione di legge, artt. 1, 5, 10, 11, 39, 43 del T.U.L.P.S, eccesso di potere per violazione di legge, difetto di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria.
Secondo il ricorrente la presenza di una dichiarazione di estinzione del reato determina l’obbligo per l’amministrazione di riscontrare l’istanza dell’interessato considerando tutti gli elementi, originari e sopravvenuti, anche diversi, posti a base dell’originario diniego, che possono concorrere alla rivalutazione, in senso favorevole o meno, della condizione del ricorrente ai fini della prognosi complessiva di affidabilità rispetto alla detenzione di armi, quali ad esempio l’assenza di ulteriori condanne e recidive, la risalenza nel tempo della condanna riportata, l’integrazione nella comunità, la presenza di ordinate relazioni sociali e, più in generale, la “buona condotta” tenuta negli anni (Consiglio di Stato, Sez. III ter, 19.11.19 n. 7901).
Inoltre l’inaffidabilità per perdita del requisito della buona condotta può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario dell’atto, onde valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso di armi, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale tenere conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi.
La difesa del ricorrente ha depositato anche l’archiviazione pronunciata per la denuncia di violazione dell’art. 7 L. 895/67, e dell’art. 697 cp.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Come chiarito dalla Sezione (TAR Lombardia, Milano, I, 22/05/2023 n. 1197) E’ stato condivisibilmente affermato che in tema di armi, a fronte dell'assenza di un obbligo per l’Amministrazione, in generale, di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece si rinviene nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta propriamente del caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. Detta previsione normativa, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto. Tuttavia, deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere una efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso. Ne discende che l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio. Ne discende, altresì, che il riesame deve essere costituito da una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l'atto inibitorio o meno, non potendosi risolvere in un formale richiamo a verifiche precedenti (T.A.R. Trento, 24 settembre 2021, n.148) .
Nel caso di specie il ricorrente ha ritenuto che l’archiviazione del procedimento penale per avvenuta oblazione costituisca una legittima causa di revisione del provvedimento inibitorio.
In realtà l’oblazione conferma l’avvenuta realizzazione della condotta di abuso dell’uso delle armi tramite bracconaggio che il ricorrente ha perpetrato, indipendentemente dal fatto che il procedimento penale sia stato poi estinto, in sostanza, per collaborazione del reo.
Anche il reato di abusiva detenzione di armi è stato archiviato in considerazione del riconoscimento di un’errata procedura di registrazione delle armi, che costituisce comunque una violazione amministrativa.
Deve quindi escludersi, al momento delle archiviazioni del 2021, l’esistenza di fatti nuovi che oneravano l’amministrazione di una motivazione più specifica, trattandosi in sostanza di atti di accertamento dei fatti posti a fondamento dell’atto impugnato. Né tantomeno è una sopravvenienza il fatto che il ricorrente non abbia reiterato il reato, non avendo la disponibilità delle armi.
Ciò non esclude che l’amministrazione, su richiesta del ricorrente, possa tornare a pronunciarsi nell’attualità, essendo decorso un ragionevole lasso di tempo dalla commissione del fatto.
3. In definitiva il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.