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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 643/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
EL OR Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. FRANCHINA MARIA LUISA Persona_1
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTO CP_1 C.F._2
GIUSEPPINA
appellato – appellato incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Riformare e/o revocare il capo di sentenza impugnato dichiarando e statuendo che tra il sig. , odierno appellante, e il sig. Persona_1 CP_1
, odierno appellato, era intervenuto un negozio transattivo, stipulato verbalmente
[...] presso lo studio di un professionista, GE. , per il quale il rivendeva Per_2 CP_1 il bene immobile che aveva in precedenza acquistato al il restituiva il Pt_1 Pt_1 prezzo di acquisto pari a €. 85.000/00 ed il corrispondeva gli oneri notarili del CP_1 secondo rogito;
2) dichiarare che il sig. non era obbligato a corrispondere le spese del secondo Pt_1 rogito notarile, in considerazione dell'intervenuto e precedente accordo transattivo e che l'unico soggetto tenuto ed obbligato a corrispondere le spese del secondo rogito notarile era il sig. e che lo stesso, quindi, non ha diritto ad ottenete il pagamento CP_1 della somma di €. 7.250,00
Con la condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario e ne fa richiesta ex art. 93 cpc per fattane anticipazione. per parte appellata: 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non accoglie la domanda attorea finalizzata alla restituzione delle somme spese per oneri relativi al primo rogito notarile.
3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 24.4.2017, conveniva in giudizio affermando: CP_1 Persona_1
- di aver stipulato con il convenuto un contratto di compravendita di immobile, con atto pubblico del 24.11.2010, per il quale aveva versato la somma di € 59.000,00 oltre spese notarili, con residuo debito di € 27.000,00;
- di aver ricevuto missive dai congiunti del venditore con le quali contestavano la legittimità dell'acquisto, o meglio la validità del titolo di provenienza dell'immobile in capo al venditore;
- di aver temuto l'evizione del bene, vista la pendenza di un giudizio penale a carico di per falso e di aver subito richiesto al venditore il ritrasferimento del bene Persona_1 ed il risarcimento del danno;
- di aver concordato con la rivendita con restituzione del prezzo e Persona_1 pagamento delle spese di entrambi gli atti notarili;
- di non aver ricevuto il rimborso di dette spese, nonostante nell'atto di rivendita del
26.1.2011 si sarebbe impegnato le spese dell'ultimo atto, corrisposte CP_2 dall'attore solo per ragioni contingenti.
L'attore chiedeva quindi il risarcimento del danno costituito dal rimborso di dette spese. pag. 2/6 Si costituiva il convenuto, affermando che la rivendita sarebbe stata chiesta dall'acquirente per ragioni personali e con l'accordo che tutte le spese sarebbero state a suo carico, tanto che – nonostante la formale indicazione diversa nell'atto notarile del
2011, le spese erano state pagate da CP_1
Con sentenza n. 416/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda limitatamente alle spese notarili dell'atto del 26.1.2011, e condannava al Persona_1 pagamento della somma di € 7.250,00, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il impugnava la decisione predetta, Persona_1 ritenendo errata la sentenza nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un patto contrario a quanto indicato nell'atto notarile, articolando sei distinti motivi di appello tutti incentrati sulla violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado correttamente interpretato le risultanze probatorio e non aver ammesso prove rilevanti, ed insisteva pertanto per la riforma parziale della sentenza e per il rigetto totale della domanda di CP_1
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il CP_1 rigetto, argomentando che il ritrasferimento era stato concordato tra le parti a seguito del riconoscimento della violazione dei canoni di buona fede e correttezza nelle trattative extracontrattuali e che il pagamento delle spese notarili era stato effettuato dall'appellato solo per motivi di cortesia, per sopperire alla carenza di assegni da parte dell'acquirente e con l'assicurazione di costui della successiva restituzione. Spiegava, inoltre, appello incidentale tardivo, affermando che le spese del primo atto, inutile in ragione del riconoscimento della responsabilità ex art. 1479 c.c. e del successivo ritrasferimento, costituiscono una voce di danno per l'acquirente e dovevano pertanto essere restituite, per cui chiedeva di riformare la pronuncia di primo grado in tali termini.
Il procedimento veniva interrotto per decesso di e riassunto dall'erede Persona_1
Parte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato. pag. 3/6 Nell'atto pubblico di compravendita del 26.1.2011 le parti hanno espressamente pattuito che le spese notarili dell'atto erano a carico dell'acquirente. L'esistenza di un accordo o patto diverso doveva pertanto risultare da un accordo scritto. La prova di patto contrario coevo all'atto pubblico deve essere data per iscritto, a norma dell'art. 2722 c.c.
La prova testimoniale richiesta dall'appellante nel giudizio di primo grado era pertanto inammissibile, e non poteva essere ammessa.
In difetto di prova scritta di un diverso accordo tra le parti, la decisione del giudice non poteva che condurre all'accoglimento della domanda limitatamente a dette spese. La circostanza che, di fatto, le spese fossero state corrisposte dal venditore CP_1 non costituisce un valido elemento di riscontro dell'esistenza dell'accordo, posto che l'attore aveva fornito una spiegazione plausibile all'accaduto, ossia che al momento di pagare le spese non aveva a disposizione l'assegno da versare. Persona_1
In conclusione, non sussiste alcuna delle violazioni dell'art. 116 c.p.c. lamentate dall'appellante, dovendo invece ritenersi del tutto corretta la interpretazione delle circostanze di fatto e della documentazione prodotta da parte del giudice di prime cure.
3. Lappello incidentale non è meritevole di accoglimento.
Si tratta di appello incidentale tardivo, ammissibile in quanto investe un capo strettamente collegato a quello oggetto dell'impugnazione principale. L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Cass. Sez. 3,
29/05/2024, n. 15100, Rv. 671180 - 02).
In questo caso, l'acquirente ritiene che il venditore avesse ammesso la sua responsabilità per violazione dei doveri di buona fede e correttezza e, riconoscendo la possibilità di evizione dell'immobile trasferito, avesse acconsentito al ritrasferimento.
Questo comportamento, assimilabile alla risoluzione per inadempimento, avrebbe pag. 4/6 dovuto condurre all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, di cui le spese notarili costituiscono una voce (quale danno emergente). La sentenza di primo grado avrebbe dovuto quindi essere riformata perché fondata su una erronea valutazione degli elementi di prova forniti ed a causa dell'illegittimo rigetto delle richieste istruttorie.
La tesi di parte appellante è priva di pregio.
Nell'atto di citazione di primo grado riconduceva la responsabilità di CP_1
a quella del venditore di cosa oggetto di evizione, ed affermava che – Persona_1 avendo il venditore ammesso la sua responsabilità – le parti si erano accordate per il ritrasferimento e per porre le spese degli atti notarili a carico della parte inadempiente.
Nel caso in esame, tuttavia, non vi è stata alcuna evizione, ma solo delle molestie in diritto da parte dei parenti del venditore, cui non era seguito l'annullamento del testamento. La decisione di ritrasferire il bene al venditore è, quindi, oggetto di mutuo accordo tra le parti, ed il ritrasferimento è stato effettuato per atto pubblico, in cui non si
è mai menzionato l'accordo per la restituzione delle spese del primo atto notarile. Se la tesi dell'appellante incidentale fosse valida, le parti avrebbero previsto la restituzione di un prezzo di vendita comprensivo delle spese notarili del primo atto di vendita.
Nell'ambito dell'atto pubblico, infatti, si dà atto che il prezzo della rivendita è pari ad €
59.000,00 e che per effetto della vendita il venditore non avrebbe dovuto più corrispondere il prezzo residuo della vendita del 2010. Mancando ogni menzione sula restituzione delle spese del primo acquisto, appare corretta la decisione del primo giudice sul punto.
Si deve poi osservare che la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, oltre ad essere contraria al disposto dell'art. 2722 c.c., è inammissibile in questo grado di giudizio. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6, 04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01)
Si precisa che, sebbene l'appellante avesse richiamato gli atti e le memorie depositate
(quindi anche quelle in cui insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori), all'udienza di precisazione delle conclusioni la controparte ha specificamente insistito nella pag. 5/6 ammissione dei mezzi istruttori, mentre nulla ha affermato sotto questo CP_1 profilo. In un simile contesto, la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie doveva essere espressamente reiterata in tale sede, per consentire adeguata risposta da parte della controparte.
Inoltre, non essendo stato dimostrato alcun inadempimento da parte del venditore, non si può ritenere che questi fosse tenuto a risarcire il danno emergente, come vengono definite in appello dette spese. Contrariamente a quanto affermato da non CP_1 vi era prova del rischio effettivo di evizione e la parte venditrice aveva dimostrato in giudizio la validità del testamento, producendo la sentenza n. 14965/2017 del Tribunale di Roma che aveva acclarato la legittimità dello strumento testamentario.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la Per_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 416/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa le spese di lite;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21.10.2025
La Presidente est.
EL OR
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 643/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
EL OR Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. FRANCHINA MARIA LUISA Persona_1
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTO CP_1 C.F._2
GIUSEPPINA
appellato – appellato incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Riformare e/o revocare il capo di sentenza impugnato dichiarando e statuendo che tra il sig. , odierno appellante, e il sig. Persona_1 CP_1
, odierno appellato, era intervenuto un negozio transattivo, stipulato verbalmente
[...] presso lo studio di un professionista, GE. , per il quale il rivendeva Per_2 CP_1 il bene immobile che aveva in precedenza acquistato al il restituiva il Pt_1 Pt_1 prezzo di acquisto pari a €. 85.000/00 ed il corrispondeva gli oneri notarili del CP_1 secondo rogito;
2) dichiarare che il sig. non era obbligato a corrispondere le spese del secondo Pt_1 rogito notarile, in considerazione dell'intervenuto e precedente accordo transattivo e che l'unico soggetto tenuto ed obbligato a corrispondere le spese del secondo rogito notarile era il sig. e che lo stesso, quindi, non ha diritto ad ottenete il pagamento CP_1 della somma di €. 7.250,00
Con la condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario e ne fa richiesta ex art. 93 cpc per fattane anticipazione. per parte appellata: 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non accoglie la domanda attorea finalizzata alla restituzione delle somme spese per oneri relativi al primo rogito notarile.
3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 24.4.2017, conveniva in giudizio affermando: CP_1 Persona_1
- di aver stipulato con il convenuto un contratto di compravendita di immobile, con atto pubblico del 24.11.2010, per il quale aveva versato la somma di € 59.000,00 oltre spese notarili, con residuo debito di € 27.000,00;
- di aver ricevuto missive dai congiunti del venditore con le quali contestavano la legittimità dell'acquisto, o meglio la validità del titolo di provenienza dell'immobile in capo al venditore;
- di aver temuto l'evizione del bene, vista la pendenza di un giudizio penale a carico di per falso e di aver subito richiesto al venditore il ritrasferimento del bene Persona_1 ed il risarcimento del danno;
- di aver concordato con la rivendita con restituzione del prezzo e Persona_1 pagamento delle spese di entrambi gli atti notarili;
- di non aver ricevuto il rimborso di dette spese, nonostante nell'atto di rivendita del
26.1.2011 si sarebbe impegnato le spese dell'ultimo atto, corrisposte CP_2 dall'attore solo per ragioni contingenti.
L'attore chiedeva quindi il risarcimento del danno costituito dal rimborso di dette spese. pag. 2/6 Si costituiva il convenuto, affermando che la rivendita sarebbe stata chiesta dall'acquirente per ragioni personali e con l'accordo che tutte le spese sarebbero state a suo carico, tanto che – nonostante la formale indicazione diversa nell'atto notarile del
2011, le spese erano state pagate da CP_1
Con sentenza n. 416/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda limitatamente alle spese notarili dell'atto del 26.1.2011, e condannava al Persona_1 pagamento della somma di € 7.250,00, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il impugnava la decisione predetta, Persona_1 ritenendo errata la sentenza nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un patto contrario a quanto indicato nell'atto notarile, articolando sei distinti motivi di appello tutti incentrati sulla violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado correttamente interpretato le risultanze probatorio e non aver ammesso prove rilevanti, ed insisteva pertanto per la riforma parziale della sentenza e per il rigetto totale della domanda di CP_1
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il CP_1 rigetto, argomentando che il ritrasferimento era stato concordato tra le parti a seguito del riconoscimento della violazione dei canoni di buona fede e correttezza nelle trattative extracontrattuali e che il pagamento delle spese notarili era stato effettuato dall'appellato solo per motivi di cortesia, per sopperire alla carenza di assegni da parte dell'acquirente e con l'assicurazione di costui della successiva restituzione. Spiegava, inoltre, appello incidentale tardivo, affermando che le spese del primo atto, inutile in ragione del riconoscimento della responsabilità ex art. 1479 c.c. e del successivo ritrasferimento, costituiscono una voce di danno per l'acquirente e dovevano pertanto essere restituite, per cui chiedeva di riformare la pronuncia di primo grado in tali termini.
Il procedimento veniva interrotto per decesso di e riassunto dall'erede Persona_1
Parte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato. pag. 3/6 Nell'atto pubblico di compravendita del 26.1.2011 le parti hanno espressamente pattuito che le spese notarili dell'atto erano a carico dell'acquirente. L'esistenza di un accordo o patto diverso doveva pertanto risultare da un accordo scritto. La prova di patto contrario coevo all'atto pubblico deve essere data per iscritto, a norma dell'art. 2722 c.c.
La prova testimoniale richiesta dall'appellante nel giudizio di primo grado era pertanto inammissibile, e non poteva essere ammessa.
In difetto di prova scritta di un diverso accordo tra le parti, la decisione del giudice non poteva che condurre all'accoglimento della domanda limitatamente a dette spese. La circostanza che, di fatto, le spese fossero state corrisposte dal venditore CP_1 non costituisce un valido elemento di riscontro dell'esistenza dell'accordo, posto che l'attore aveva fornito una spiegazione plausibile all'accaduto, ossia che al momento di pagare le spese non aveva a disposizione l'assegno da versare. Persona_1
In conclusione, non sussiste alcuna delle violazioni dell'art. 116 c.p.c. lamentate dall'appellante, dovendo invece ritenersi del tutto corretta la interpretazione delle circostanze di fatto e della documentazione prodotta da parte del giudice di prime cure.
3. Lappello incidentale non è meritevole di accoglimento.
Si tratta di appello incidentale tardivo, ammissibile in quanto investe un capo strettamente collegato a quello oggetto dell'impugnazione principale. L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Cass. Sez. 3,
29/05/2024, n. 15100, Rv. 671180 - 02).
In questo caso, l'acquirente ritiene che il venditore avesse ammesso la sua responsabilità per violazione dei doveri di buona fede e correttezza e, riconoscendo la possibilità di evizione dell'immobile trasferito, avesse acconsentito al ritrasferimento.
Questo comportamento, assimilabile alla risoluzione per inadempimento, avrebbe pag. 4/6 dovuto condurre all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, di cui le spese notarili costituiscono una voce (quale danno emergente). La sentenza di primo grado avrebbe dovuto quindi essere riformata perché fondata su una erronea valutazione degli elementi di prova forniti ed a causa dell'illegittimo rigetto delle richieste istruttorie.
La tesi di parte appellante è priva di pregio.
Nell'atto di citazione di primo grado riconduceva la responsabilità di CP_1
a quella del venditore di cosa oggetto di evizione, ed affermava che – Persona_1 avendo il venditore ammesso la sua responsabilità – le parti si erano accordate per il ritrasferimento e per porre le spese degli atti notarili a carico della parte inadempiente.
Nel caso in esame, tuttavia, non vi è stata alcuna evizione, ma solo delle molestie in diritto da parte dei parenti del venditore, cui non era seguito l'annullamento del testamento. La decisione di ritrasferire il bene al venditore è, quindi, oggetto di mutuo accordo tra le parti, ed il ritrasferimento è stato effettuato per atto pubblico, in cui non si
è mai menzionato l'accordo per la restituzione delle spese del primo atto notarile. Se la tesi dell'appellante incidentale fosse valida, le parti avrebbero previsto la restituzione di un prezzo di vendita comprensivo delle spese notarili del primo atto di vendita.
Nell'ambito dell'atto pubblico, infatti, si dà atto che il prezzo della rivendita è pari ad €
59.000,00 e che per effetto della vendita il venditore non avrebbe dovuto più corrispondere il prezzo residuo della vendita del 2010. Mancando ogni menzione sula restituzione delle spese del primo acquisto, appare corretta la decisione del primo giudice sul punto.
Si deve poi osservare che la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, oltre ad essere contraria al disposto dell'art. 2722 c.c., è inammissibile in questo grado di giudizio. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6, 04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01)
Si precisa che, sebbene l'appellante avesse richiamato gli atti e le memorie depositate
(quindi anche quelle in cui insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori), all'udienza di precisazione delle conclusioni la controparte ha specificamente insistito nella pag. 5/6 ammissione dei mezzi istruttori, mentre nulla ha affermato sotto questo CP_1 profilo. In un simile contesto, la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie doveva essere espressamente reiterata in tale sede, per consentire adeguata risposta da parte della controparte.
Inoltre, non essendo stato dimostrato alcun inadempimento da parte del venditore, non si può ritenere che questi fosse tenuto a risarcire il danno emergente, come vengono definite in appello dette spese. Contrariamente a quanto affermato da non CP_1 vi era prova del rischio effettivo di evizione e la parte venditrice aveva dimostrato in giudizio la validità del testamento, producendo la sentenza n. 14965/2017 del Tribunale di Roma che aveva acclarato la legittimità dello strumento testamentario.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la Per_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 416/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa le spese di lite;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21.10.2025
La Presidente est.
EL OR
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