Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 406 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 2197/2022.
TRA
, elett. dom. in Napoli alla Via G. Sanfelice, 24, Parte_1
con l'avv. Roberto Sava, che la rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di appello---
appellante
E
elett. dom. in Sorrento, alla via Luigi De Maio n° 14, presso l'avv. Marco Controparte_1
Mignano che lo e dif. giusta procura in atti---
appellato
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato addì 24.1.2023 la Parte_1
(ex ) proponeva appello avverso la sentenza n. 2197/2022 del
[...] Controparte_2
Giudice di Pace di Sorrento emessa in data 23/28.12.2022
Il giudizio di primo grado era stato iniziato da per ottenere il pagamento delle Controparte_1
spese per la fase ante causam di un giudizio di impugnazione di n. 2 cartelle che si era poi concluso in senso favorevole ad esso istante (con l'annullamento delle relative pretese in virtù di 2 sentenze emesse dal GdP di Sorrento).
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Con la sentenza qui impugnata il Giudice di Pace aveva accolto la domanda condannando essa appellante al pagamento della somma di € 274,06 oltre accessori e spese.
La sentenza però andava totalmente censurata perché il GdP non aveva tenuto conto della circostanza (debitamente eccepita già in primo grado) che la richiesta di risarcimento del danno (per la fase stragiudiziale) andava comunque effettuata nei giudizi cui detta attività si riferiva, nel mentre nella specie essa era tardiva in quanto richiesta dopo la conclusione di quel giudizio e con nuovo ed autonomo giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che chiedeva il totale rigetto Controparte_1
dell'appello, con la conferma della sentenza di 1° grado e vittoria di spese.
All'uopo eccepiva:
- l'inammissibilità dell'appello trattandosi di sentenza solo ricorribile perché emessa in giudizio deciso secondo equità in quanto avente valore non superiore ad € 2.500,00 (n.d.e.: 1.100,00);
- la mancanza di regolare procura ad litem per la proposizione dell'appello;
- l'infondatezza dell'appello
- vari vizi di forma dell'appello
Acquisito il fascicolo di prime cure e sulle conclusioni rinovate conclusione delle parti questo giudice assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Va innanzitutto evidenziato che le parti concordano nel ritenere (in una alla giurisprudenza ormai assolutamente prevalente) che le spese sostenuta prima di un giudizio (e finalizzate alla medesima pretesa poi azionata in giudizio) costituiscono un danno emergente per la parte che le ha sostenute e tale danno può essere oggetto di richiesta all'altra parte.
La giurisprudenza – pur con alcuni distinguo e con pronunce a volte parzialmente divergenti –
afferma che proprio per la natura di danno emergente esso deve essere oggetto di precisa dimostrazione ed altresì che la risarcibilità deve essere valutata con giudizio ex ante nell'ottica del presumibile esito del futuro giudizio: quindi non si può consentire un risarcimento indiscriminato per
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qualsiasi attività stragiudiziale effettuata prima del giudizio, perché laddove essa non fosse ritenuta utile e necessaria (nell'ambito di tale giudizio prognostico da condurre ex ante) il risarcimento non può essere accordato.
Tuttavia, trattandosi di appello, tale profilo non può essere preso in esame, non essendo stato oggetto di censura da parte dell'appellante. Pertanto, da esso si deve prescindere nel presente grado di giudizio.
In effetti l'appellante lamenta essenzialmente la “tardività” della richiesta che ritiene andasse necessariamente proposta nei giudizi a quo, cioè in quei giudizi che hanno portato all'annullamento delle cartelle esattoriali ed in cui la parte, oltre alla condanna alle spese (insita nella domanda)
avrebbe dovuto proporre (e dimostrare) apposita domanda di risarcimento del danno emergente derivante da quanto dovuto corrispondere per le spese legali ante lite.
L'appellante si rifà in particolare a SS.UU. 16990/2017 che avrebbe affermato quanto sopra.
Tuttavia, le SS.UU. non affermano quanto sostenuto dall'appellante e del resto trattandosi di autonoma domanda non si comprende per quale motivo debba essere considerata tardiva se non proposta nel successivo giudizio.
Nella fattispecie qui in esame, poi, non v'era nessun'altra voce di danno azionata (e verosimilmente non ve n'era alcuna altra azionabile) in quanto i giudizi erano relativi ad impugnazione di pretesa esattoriale
Ed in effetti le SS.UU. (nella pronuncia richiamata) si limitano a qualificare la richiesta de quo come autonoma domanda come tale da azionare in giudizio secondo le norme procedurali del rito seguito (quindi hanno qualificato tardiva la richiesta perché tardivamente proposta in quel giudizio).
Diverso è il problema della autonoma risarcibilità di tale pretesa in un diverso, successivo ed autonomo giudizio.
Il problema – a sommesso avviso del giudicante – non è stato trattato dalla S.C. e va risolto facendo ricorso ai comuni principi in tema di divieto di frazionabilità del credito: laddove il credito preteso abbia genesi unitaria o anche trovi mera occasione nei medesimi fatti (come nella fattispecie in esame) occorre necessariamente che esso sia azionato nel medesimo giudizio, a meno che non vi
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sia un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile per azionarlo a parte.
Orbene l'istante effettuava il pagamento (al precedente Difensore) per l'attività stragiudiziale de quo in data 28.2.2022 (come acclarato pacificamente nel primo giudizio) nel mentre i giudizi cui si riferiva quell'attività stragiudiziale erano già stati definiti (con sentenze 2053 e 1572 entrambe emesse nel precedente anno 2021).
Quindi il danno per il ricorrente non si era ancora verificato perché non era stata ancora pagata
quell'attività stragiudiziale e quindi era estremamente dubbio che la relativa domanda potesse essere avanzata nei precedenti giudizi in cui si è giunti poi all'annullamento della cartella
Per tali motivi non sussiste tardività (recte: abusivo frazionamento del credito) e l'appello deve essere rigettato (non potendosi valutare nel presente giudizio di secondo grado – per i limiti del
devolutum – l'utilità o meno della resa prestazione stragiudiziale, come già argomentato sopra).
Restano conseguentemente assorbite tutte le eccezioni svolte dall'appellato, anche se va evidenziato (soprattutto ai fini del regolamento delle spese) che le stesse erano infondate e anche piuttosto prolisse.
In particolare, l'appello era comunque ammissibile nonostante il giudizio a quo rientri fra le controversie da decidere secondo equità perché di valore inferiore ad € 1.100,00.
Invero, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2004, trasfusa poi nella modifica normativa dell'art. 339 cpc (D. L.vo 40/2006) anche per i giudizi da decidere secondo equità (quale quello qui in esame ratione valoris) l'appello è ammissibile per la “violazione delle norme sul procedimento … ovvero dei principi regolatori della materia”.
Si tratta dell'eccezione di più difficile interpretazione fra le eccezioni al regime della non appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 cpc e (come insegna la giurisprudenza) impone di condurre analisi per verificare se vi siano state violazioni “in concreto” dei principi regolatori della materia.
Orbene nella fattispecie in esame appare evidente che si verte in tema di denunciata violazione delle norme sul procedimento (asserita tardività e quindi inammissibilità della domanda) e comunque di principi fondamentali che regolano il processo e la corretta azionabilità delle pretese di parte
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(anche se l'esame di aspetto fondamentale quale quello dell'utilità della restazione stragiudiziale è
precluso dalla struttura del giudizio d'appello).
Il rigetto di tutte le eccezioni di parte appellata e la conferma della sentenza impugnata per motivi diversi dalle eccezioni dalla stessa formulate impongono la compensazione delle spese del presente grado.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo previsto dall'art. 13 comma 1
quater del T.U. Spese di Giustizia (come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012 – Legge
di Stabilità 2013).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notif. in data 24.1.2023 nei confronti di
[...] Controparte_1
nonché di , avverso la sentenza n. 2197/2022 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, così
provvede:
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis stesso dpr da parte dell'appellante.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 24.3.2025.
IL GIUDICE
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