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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 895/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 895/2020 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Toni Attilio per parte resistente l'avv. Vito Vannucci e l'avv. Elena Pagni per INPS l'avv. Minicucci Massimiliano i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Toni chiede l'accoglimento del ricorso nella misura di cui all'ipotesi A della CTU;
si dichiara antistatario. I procuratori di parte resistente insistono per il rigetto del ricorso e in ipotesi chiedono che sia accolto nella misura di cui all'ipotesi C della relazione peritale. L'avv. Minicucci si riporta alla memoria di costituzione. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZION CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 895/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_1 C.F._1 ATTILIO Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e Controparte_1 C.F._2 VANNUCCI VITO Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. P.IVA_1 FUNARI ALESSADRO Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. RT ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 Controparte_1 individuale, per vedere accolte le seguenti conclusioni:<< 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente a favore della ditta dal 3.3.2015 al Controparte_1
10.9.2015 e, per l'effetto, condannare la a corrispondere alla parte ricorrente le Controparte_2 differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, anche tenuto conto delle maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario e festivo, ricalcolo TFR dal 3.3.2015 al 10.9.2025 e/o il risarcimento dei danni commisurato alle differenze retributive suindicate, il tutto per l'ammontare complessivo di € 4900,95
o quella diversa somma che sarà ritenuta più giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché provvedere alla regolarizzazione contributiva;
2) Voglia condannare la .a pagare tutte le spese, diritti, onorari del giudizio con distrazione in favore CP_3 del procuratore antistatario>>.
2. La ricorrente ha allegato che: è stata dipendente dal 3.3.2015 al 10.9.2015 della ditta in Controparte_1 forza di contratto a tempo determinato, inquadrata nel livello 3 CCNL operai agricoli e florovivaisti con mansioni di “bracciante agricola addetta all'incassettamento”; l'orario di lavoro è stato articolato, fin dal momento dell'assunzione, dall'alba al tramonto dal lunedì al sabato, mentre solo sporadicamente ha reso
1 la prestazione anche di domenica;
in particolare ha lavorato nel periodo da aprile a settembre dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, mentre nel periodo da ottobre a marzo ha lavorato dalle 7 alle 17.00.
3. Si è costituito in giudizio che, eccepita la nullità del ricorso per indeterminatezza Controparte_1 dell'oggetto della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa perché infondata, stante, tra l'altro,
l'inesistenza dei fatti costitutivi ovvero per mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste e l'intervenuta prescrizione.
4. Parte resistente ha allegato in particolare che le giornate lavorative hanno inizio alle ore 8.00 con l'apertura del magazzino e si concludono, a seconda delle condizioni metereologiche, alle ore 17.00 in estate e alle ore 15.30 in inverno;
i lavoratori osservano sempre un'ora di pausa e non lavorano nelle giornate di pioggia. Peraltro la ricorrente ha confessato in sede ispettiva di non aver lavorato per più di sei ore e mezzo al giorno (cfr. doc. 2 res.) e risulta documentata la percezione nel corso del 2015 di €
1001,00 nel mese di marzo, € 1305,00 nel mese di aprile, di € 1340,00 nel mese di maggio , € 1210,00 nel mese di giugno, € 1530,00 nel mese di giugno, € 1166,00 nel mese di agosto.
5. In ragione della formulata domanda di regolarizzazione contributiva, si è costituito in giudizio iussu iudicis anche l'INPS che ha formulato domanda riconvenzionale per vedere accertato il diritto a trattenere quanto versato a titolo di contributi a seguito della regolarizzazione delle contestazioni mosse dalla Guardia di
Finanza e dall'Ispettorato del Lavoro, nonché al pagamento dell'ulteriore contribuzione dovuta sulle altre differenze retributive accertate come dovute al ricorrente.
6. In replica alla domanda riconvenzionale proposta da INPS, depositava seconda memoria Controparte_1 difensiva contestando la difesa dell'ente previdenziale e rilevando l'inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie nonché la prescrizione del credito contributivo
7. La causa, istruita per documenti, prove orali e CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza non definitiva all'udienza odierna.
8. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre. CP_
9. In primo luogo deve respingersi l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da resistente, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio individua tanto il petitum che la causa petendi, specificando l'attività lavorativa prestata dal ricorrente, il periodo di lavoro e l'orario di lavoro asseritamente osservato, nonché le ragioni di diritto (lavoro supplementare, straordinario e festivo) poste a fondamento della domanda.
10. Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione in quanto risulta in atti il sollecito di pagamento inviato via pec, tra gli altri, a in data 18.4.2019 (cfr. doc. 7 ric.), sollecito di cui, ai sensi dell'art 421 Controparte_1 cpc, è stato è acquisito il formato eml, in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente che, dopo aver fornito un principio di prova e a fronte di specifica eccezione di controparte, ha offerto la produzione alla prima (effettiva) udienza di discussione della causa (cfr. verbale del 18.6.2021).
2 11. Né d'altro canto può ritenersi che tale atto sia privo dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento per spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che dalla sua lettura si evince chiaramente la volontà del lavoratore di costituire in mora il suo debitore per il pagamento di quanto dovuto “in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto” (anche) nel periodo di cui è causa.
12. RTnto, considerato che il rapporto di lavoro di cui è causa è cessato il 10.9.2015, la diffida di pagamento è stata ricevuta in data 18.4.2019 e il ricorso è stato depositato in data 25.10.2020, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
13. Per quel che concerne, ancora, l'eccepita infondatezza della domanda attorea per inesistenza dei fatti costitutivi sotto il profilo della mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste, deve rilevarsi che il ricorrente ha allegato all'atto introduttivo il CCNL applicato al rapporto di lavoro (cfr. doc. 1 ric. e in particolare, gli artt. 42 e 43), nonché il contratto integrativo applicabile per la provincia di Livorno, con le relative tabelle retributive (cfr. docc. 2 art. 16, 3 art. 18 e 4 ric.).
14. Inoltre, dall'esame delle buste paga in atti (cfr. doc. 3 memoria di costituzione ) emerge, rispetto CP_1 alla casella “contratto di lavoro”, l'indicazione “240 AGRICOLI OTD”, mentre la retribuzione indicata in busta paga (“salario prov”) coincide con quanto indicato dal contratto collettivo provinciale allegato al ricorso;
inoltre, dalla scheda anagrafica professionale (cfr. doc. 6 ric.) emerge, avuto riguardo alla qualifica professionale svolta, la dicitura “8.3.1.1.0.7 bracciante agricolo”.
15. Tanto chiarito, la genericità delle allegazioni del ricorso è sufficiente al rigetto della domanda di pagamento delle maggiorazioni per lavoro festivo, non avendo la lavoratrice puntualmente indicato – come pure era suo onere fare – in quali giornate festive avrebbe reso la prestazione (deducendo anzi di aver lavorato la domenica solo “in sporadiche occasioni”), né tale indicazione risulta dai conteggi allegati all'atto introduttivo o nei capitoli di prova ivi formulati.
16. Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare, si rileva in primo luogo che dal verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza (cfr. in particolare i docc. 10-15 allegati alla memoria INPS) - previo esame della documentazione extracontabile (tra cui tra cui supporti informatici ed agende mensili riepilogative delle ore e dei giorni di lavoro) rinvenuta a seguito dell'accesso presso il domicilio fiscale della ditta di e di quella (comunicazioni obbligatorie Controparte_1 preventive, contratti di lavoro, LUL) messa a disposizione della ditta, oltre che delle dichiarazioni rese dai lavoratori – risulta che la ricorrente aveva lavorato nel periodo di molte ore in più rispetto a quanto contrattualmente previsto.
17. Rispetto a tali ore è documentato in atti che parte resistente ha provveduto alla regolarizzazione contributiva, circostanza che, in uno con gli elementi documentali acquisiti ed esaminati in sede ispettiva, costituisce elemento probatorio significativo della misura del maggiore orario osservato dalla ricorrente.
3 18. Del resto, dall'istruttoria orale è emerso in maniera univoca che la ricorrente era addetta anche ad altre attività complementari rispetto alla guida del trattore, attività che dunque lo vedevano impegnato anche nel capannone dove di solito confluivano i braccianti in caso di pioggia o quando faceva buio;
i testi escussi - pur non in grado di confermare con sufficiente precisione e attendibilità l'orario di lavoro del ricorrente in ragione anche della promiscuità delle ditte della famiglia del susseguirsi di contratti a CP_1 termine e della stagionalità a variabile consistenza delle attività cui erano adibiti (dipendenti non solo dal ciclo dei raccolti ma anche dagli ordini)- hanno comunque dato conto di una variabilità di orario che CP appare pienamente compatibile con l'accertata prassi della resistente, di annotare giorno per giorno le ore di lavoro effettivamente svolte dai singoli dipendenti.
19. In particolare, il teste pur ammettendo di non poter dire che “la ricorrente stesse tutto il Tes_1 giorno nel capannone a incassettare. Quando pioveva alcune volte si lavorava, altre volte chi non voleva stare andava via”, ha confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso, precisando che la ricorrente
“lavorava qualche volta nel capannone qualche volta nel campo dove c'era bisogno. Lavorava dalla mattina alla sera, a seconda del bisogno qualche volta di meno. Qualche volta iniziava alle 7, altre volte alle 8. Smetteva alle 17, 18, o alle 19…Le mansioni erano variabili”.
20. Allo stesso modo, ha confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso, precisando che solo Tes_2 alcuni giorni la ricorrente lavorava esclusivamente all'interno del capannone, mentre in inverno “poteva trattenersi, una, due o tre ore nel capannone a seconda della mole di lavoro”.
21. Lo stesso teste, sentito nel procedimento RGN 883/2020 introdotto dalla ricorrente contro CP_6
(cfr. verbale acquisito con l'accordo delle parti all'udienza del 20 luglio 2023) ha riferito:
[...]
“Conosco la ricorrente perché veniamo dalla stessa città in Romania, abbiamo iniziato a lavorare insieme qui in Italia dai Forconi nell'ottobre/novembre 2009 se non sbaglio e abbiamo lavorato fino al 2016 sempre insieme. Io mi occupavo della raccolta dei pomodori e meloni e la sera lavoravo nei capannoni, erano tanti i capannoni, facevamo carciofi, spinaci. lavorava sia nei campi che nei capannoni Pt_1 all'occorrenza dipende dal bisogno, la vedevo quotidianamente…più o meno il lavoro era questo, mezza giornata nel campo e mezza giornata nel capannone, dipendeva da quello che era il bisogno, poteva capitare anche che lavorasse tutto il giorno nel capannone. Con riferimento al periodo autunno inverno, poteva finire alle 17 ma anche alle 18 o 19…nel campo si raccoglieva anche sotto la pioggia come quando non pioveva”.
22. Del resto nessun elemento contrario emerge dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_3
e che si recavano presso l'azienda agricola del convenuto per incombenze particolari Testimone_4
(prelievo del materiale di scarto per alimentare gli animali e carico cassette di ortaggi) in orari variabili e
4 per un tempo comunque contenuto;
, invece, ha a chiare lettere affermato di non essere Persona_1 in grado di “descrivere la ricorrente, dovrei vederla”.
23. Risulta altresì smentito per tabulas, che la ricorrente abbia confessato in sede ispettiva di aver lavorato
6,5 ore giornaliere (cfr. deposito INPS del 19.1.2025).
24. Tanto chiarito, in punto di quantum deve rilevarsi che la domanda di differenze retributive a titolo di lavoro supplementare è svolta (anche) in via alternativa rispetto a quella a titolo di lavoro straordinario, mentre dalla scheda anagrafica del ricorrente emerge che i rapporti a termine erano a tempo pieno;
di conseguenza le ore di lavoro accertate in sede ispettiva come lavorate in più rispetto a quanto contrattualmente previsto devono essere retribuite a titolo di lavoro straordinario con conseguente ricalcolo del TFR sulla base della retribuzione complessivamente dovuta.
25. Tenuto conto di tali parametri, il CTU ha dunque quantificato le differenze retributive maturate e ancora dovute dalla lavoratrice in complessivi € 3983,01 oltre 854,45 a titolo di TFR, al netto di quanto percepito dalla ricorrente sulla base delle sole ricevute di pagamento in contanti versate in atti, stante l'assenza di ulteriore documentazione comprovante l'effettiva corresponsione di quanto indicato nei prospetti paga, atteso che tali prospetti, anche se sottoscritti dal lavoratore (addirittura con la formula “per ricevuta”, insistente nel caso di specie, cfr. doc. 3 res.), non sono sufficienti a provare l'effettivo pagamento, ma solo l'avvenuta consegna (cfr. ex multis Cass. n. 7310/2001).
26. In particolare l'ausiliario, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta - secondo cui “non c'è contestazione sul pagamento della busta paga, ma eventualmente poteva esserci sul “Fuori Busta” che peraltro essendo un fuori busta sotto intende che la busta paga veniva regolarmente pagata altrimenti in tutti i documenti in atti, a partire dalle dichiarazioni dei lavoratori, dei militi e degli ispettori avrebbero utilizzato
l'espressione acconto “sulle” buste e non fuori busta” – ha chiarito che: <Il riscontro effettuato dal sottoscritto
CTU è di tipo esclusivamente documentale;
non sono presenti in atti documenti probanti l'avvenuto pagamento delle buste paga mentre sono presenti le ricevute sottoscritte dal lavoratore delle somme
“fuori busta”. Ciò nonostante il sottoscritto ha comunque elaborato una doppia ipotesi (una che tiene conto delle buste paga come incassate e l'altra invece che le considera non incassate) come anche richiesto dal quesito>>.
27. Rispetto, invece, all'ulteriore rilievo del CTP ricorrente secondo cui “i lavoratori hanno dichiarato di aver percepito euro 5,50/ora per ogni ora di straordinario lavorata e che richiederebbero soltanto la differenza retributiva tra gli euro 5,50 percepiti e quanto invece regolarmente loro spettante in base alle tariffe previste dal CCNL” – ha replicato che <<l'elaborazione del sottoscritto CTU è in tal senso>>, precisando che: <Tuttavia le evidenze documentali (buste paga e ricevute del “fuori busta”) consentono
l'individuazione di un dato certo e determinato da porre a confronto con quanto loro effettivamente dovuto.
5 Per assoluta completezza, si fa presente che il percepito dal lavoratore calcolato moltiplicando le ore accertate dalla GdF per la tariffa oraria di euro 5,50 suddetta porta ad un totale di euro 7524,00 del tutto allineato a quanto indicato in bozza di perizia come fuori busta (euro 7552,00). Tale considerazione non fa altro che avvalorare la metodologia adottata dal sottoscritto e anzi, dovrebbe lasciar propendere per la correttezza dell'ipotesi A della bozza di perizia. Infatti, calcolando il percepito come ore lavorate x €5,5 come richiesto dal CTP, tenendo conto che tale importo è pari a quanto rilevabile dalle ricevute del “fuori busta” agli atti, appare ancor più evidente che nessun'altra somma
(segnatamente quanto indicato in busta paga) è stata versata dal datore in favore del lavoratore oltre a quella risultante da dette ricevute>>.
28. Le conclusioni cui è approdato il CTU in punto di percepito non appaiono tuttavia condivisibili alla luce di altri elementi che, trascurati nel primo elaborato del CTU, devono essere adeguatamente esaminati in questa sede.
29. In primo luogo non può non rilevarsi che dalla lettura complessiva del ricorso non emerge alcuna allegazione circa la mancata corresponsione della retribuzione per il lavoro ordinario. Al punto 5 del ricorso, infatti, si allega infatti che “il datore di lavoro ometteva di retribuire correttamente la ricorrente in quanto ometteva del tutto il pagamento delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario con le relative maggiorazioni, nonché il lavoro festivo”; al punto 6, invece, la ricorrente lamenta che “del pari non risulta corretto quanto liquidato a titolo di TFR in quanto il datore non teneva conto del maggior orario svolto con continuità dal ricorrente”; al punto 8, infine, la ricorrente afferma il diritto a vedersi riconoscere “le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, o il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive, tenuto conto anche delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e/o straordinario nonché per il lavoro festivo e ricalcolo del TFR, per l'importo complessivo di € 4900,95, come da conteggi allegati (da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto)”.
30. Ebbene, proprio nei conteggi allegati da parte ricorrente è dedotto – quale parte integrante e sostanziale del ricorso – un importo preciso di quanto percepito in pendenza di rapporto di lavoro, importo che dunque deve essere scomputato integralmente dall'ammontare del dovuto calcolato dal CTU.
31. Tale modus operandi, a ben vedere, appare coerente anche con le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede ispettiva: < Ho lavorato per le 3 aziende agricole , e Parte_2 Controparte_6 CP_1
. Ho sempre lavorato nei campi con vari contratti alternati con le 3 aziende agricole. Ho lavorato
[...] sempre per 6 giorni a settimana a volte anche la domenica, insieme a me lavoravano n. 9 connazionali e i loro nominativi sono inseriti nella richiesta d'intervento presentata dalla di . Ogni mese CP_7 CP_8 portavo le giornate e le ore di lavoro effettuate alla sig.ra e prima di farmi il Controparte_6 pagamento mi faceva firmare un foglio in cui aveva già segnato le poche giornate di lavoro e se
6 non firmavo non mi veniva pagata. La retribuzione era di € 5,50 l'ora e mensilmente mi veniva sottratto
l'affitto e le bollette del gas e luce in quanto abitavo in un appartamento dell'azienda agricola senza contratto di lavoro….>>.
32. Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese in sede ispettiva da : << Ho lavorato tutti i giorni CP_9 della settimana, a volte anche la domenica, ho lavorato anche nei giorni di pioggia e invernali perché la ditta coltiva carciofi, spinaci cavolo nero, porri, verza ecc., cioè anche colture di ortaggi invernali, percependo € 5,50 l'ora, sia in busta che fuori busta paga. Nel 2016 ho lavorato per Controparte_1 con contratto da operaio a tempo indeterminato e in questo periodo le buste paga erano per 22/23 giornate lavorative per un importo di circa 1200 euro, per le ore in più fino a 200 ore mensile in totale lavorate, percepivo fuori busta in contanti la differenza delle ore moltiplicato per la stessa paga oraria di € 5,50…In ogni caso anche nei restanti periodi lavorati, il problema era che in busta paga erano segnate molte meno giornate di quelle lavorate, io presentavo alla figlia di , un Pt_2 Controparte_6 foglio mensile con le giornate lavorate, ma questo foglio è servito alle ditte per conteggiare la retribuzione effettiva che in parte finiva in busta e in parte pagata fuori busta in contanti; viceversa mi faceva segnare dietro la busta paga le giornate che lei stessa dettava e io apponevo Controparte_6 una firma, ma ciò è accaduto solo negli ultimi anni e non nel periodo 2012/2013. Questa cosa ero costretto a farla, altrimenti non mi veniva pagata la retribuzione. Dalla retribuzione fuori busta pagata in contanti mi veniva detratto l'affitto di casa di circa 200 euro più le spese per le utenze luce/acqua/gas, in quanto i Forconi mi avevano concesso una abitazione in via di Bandita 4 Campiglia M.ma. Questo modo di gestire i rapporti di lavoro, le giornate di lavoro e le conseguenti retribuzioni, così come l'affitto delle loro case, valeva per la generalità degli altri colleghi di lavoro miei connazionali….che si sono rivolti come il sottoscritto alla sede di Venturina…Infine voglio precisare che CP_7 Controparte_6 titolare di altra ditta, è comunque colei che si occupa per tutte le ditte della gestione amministrativa e dei pagamenti in contanti, preciso che con assegno ho ricevuto solo le retribuzioni dell'ultimo periodo e comunque si trattava della retribuzione delle sole giornate inserite in busta paga…>>.
33. Da quanto riferito in sede ispettiva appare evidente che la retribuzione era integralmente corrisposta in contanti con un criterio di calcolo orario (€ 5,5 all'ora) sulla base – ma non in maniera del tutto corrispondente - alle ore dichiarate dalla stessa lavoratrice, che coerentemente ha dedotto di aver percepito solo parte di quanto spettantele in ragione dell'orario di lavoro osservato ( e solo in parte dimostrato nel corso del giudizio) e della non corretta retribuzione del lavoro supplementare/straordinario.
34. Tanto chiarito, in assenza della puntuale prova della misura dell'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro, si ritiene che il conteggio da prendersi a riferimento per il calcolo delle differenze retributive maturate dalla ricorrente sia quello da ultimo elaborato dal CTU, conteggio che tiene
7 conto del percepito così come dedotto in ricorso, per un ammontare di € 3506,07 oltre € 854,45, a titolo di TFR.
35. Meritevole di accoglimento è anche la domanda di regolarizzazione contributiva atteso che nel caso di specie la contribuzione è stata pagata da parte resistente sul maggiore orario accertato dalla Guardia di
Finanza ma per una paga oraria di € 5,50, di talché, alla luce dell'accertamento che precede, ritenuta l'esistenza di lavoro straordinario, non può dirsi cessata la materia del contendere e deve invece condannarsi parte resistente alla regolarizzazione contributiva per le ulteriori somme dovute a tale titolo e quantificate dal CTU in complessivi € 1550,75.
36. L'ausiliario, all'udienza del 30 giugno 2025 ha peraltro chiarito che sussiste una discrasia tra il monte ore lavorate accertato dalla GF e quello preso in considerazione dall'INPS per il calcolo delle differenze retributive (in realtà contributive) versate da parte resistente, precisando che il monte ore preso a riferimento per il calcolo sia delle differenze retributive che per quelle contributive è il verbale della GF.
37. Deve per completezza precisarsi che priva di pregio è l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale formulata dall'INPS in quanto da un lato è evidente che l'ente previdenziale, aderendo alle allegazioni di cui al ricorso, ha inteso agire per la regolarizzazione contributiva di quanto dovuto al ricorrente e accertato nel corso del presente giudizio;
dall'altro lato la prescrizione anche con riferimento all'obbligazione contributiva è stata interrotta con pec del 18.4.2019 sopra richiamata.
38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2024 per le cause di lavoro e di previdenza di valore accertato ricompreso fra € 1100,00 ed € 5200,00, tenuto conto della non elevata complessità dell'atto introduttivo e delle difese svolte dal ricorrente e dall'INPS nonché delle questioni di fatto e di diritto di cui è causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte Controparte_1 Parte_1 motiva di complessivi € 4360,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna alla regolarizzazione contributiva con pagamento a favore dell'INPS di € Controparte_1
1550,75, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi Controparte_1 antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1314,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e
CPA;
8 - condanna al pagamento a favore dell'INPS delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
885,00, oltre 15% rimborso spese forfettario.
- pone definitivamente a carico di , le spese di CTU contabile liquidate con separato Controparte_1 decreto
Livorno, 30 luglio 2025
Il giudice dott. Federica Manfré
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 895/2020 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
INPS
TERZO CHIAMATO Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Toni Attilio per parte resistente l'avv. Vito Vannucci e l'avv. Elena Pagni per INPS l'avv. Minicucci Massimiliano i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Toni chiede l'accoglimento del ricorso nella misura di cui all'ipotesi A della CTU;
si dichiara antistatario. I procuratori di parte resistente insistono per il rigetto del ricorso e in ipotesi chiedono che sia accolto nella misura di cui all'ipotesi C della relazione peritale. L'avv. Minicucci si riporta alla memoria di costituzione. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZION CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 895/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONI Parte_1 C.F._1 ATTILIO Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e Controparte_1 C.F._2 VANNUCCI VITO Parte resistente
INPS (c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. P.IVA_1 FUNARI ALESSADRO Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. RT ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 Controparte_1 individuale, per vedere accolte le seguenti conclusioni:<< 1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente a favore della ditta dal 3.3.2015 al Controparte_1
10.9.2015 e, per l'effetto, condannare la a corrispondere alla parte ricorrente le Controparte_2 differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, anche tenuto conto delle maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario e festivo, ricalcolo TFR dal 3.3.2015 al 10.9.2025 e/o il risarcimento dei danni commisurato alle differenze retributive suindicate, il tutto per l'ammontare complessivo di € 4900,95
o quella diversa somma che sarà ritenuta più giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché provvedere alla regolarizzazione contributiva;
2) Voglia condannare la .a pagare tutte le spese, diritti, onorari del giudizio con distrazione in favore CP_3 del procuratore antistatario>>.
2. La ricorrente ha allegato che: è stata dipendente dal 3.3.2015 al 10.9.2015 della ditta in Controparte_1 forza di contratto a tempo determinato, inquadrata nel livello 3 CCNL operai agricoli e florovivaisti con mansioni di “bracciante agricola addetta all'incassettamento”; l'orario di lavoro è stato articolato, fin dal momento dell'assunzione, dall'alba al tramonto dal lunedì al sabato, mentre solo sporadicamente ha reso
1 la prestazione anche di domenica;
in particolare ha lavorato nel periodo da aprile a settembre dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, mentre nel periodo da ottobre a marzo ha lavorato dalle 7 alle 17.00.
3. Si è costituito in giudizio che, eccepita la nullità del ricorso per indeterminatezza Controparte_1 dell'oggetto della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa perché infondata, stante, tra l'altro,
l'inesistenza dei fatti costitutivi ovvero per mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste e l'intervenuta prescrizione.
4. Parte resistente ha allegato in particolare che le giornate lavorative hanno inizio alle ore 8.00 con l'apertura del magazzino e si concludono, a seconda delle condizioni metereologiche, alle ore 17.00 in estate e alle ore 15.30 in inverno;
i lavoratori osservano sempre un'ora di pausa e non lavorano nelle giornate di pioggia. Peraltro la ricorrente ha confessato in sede ispettiva di non aver lavorato per più di sei ore e mezzo al giorno (cfr. doc. 2 res.) e risulta documentata la percezione nel corso del 2015 di €
1001,00 nel mese di marzo, € 1305,00 nel mese di aprile, di € 1340,00 nel mese di maggio , € 1210,00 nel mese di giugno, € 1530,00 nel mese di giugno, € 1166,00 nel mese di agosto.
5. In ragione della formulata domanda di regolarizzazione contributiva, si è costituito in giudizio iussu iudicis anche l'INPS che ha formulato domanda riconvenzionale per vedere accertato il diritto a trattenere quanto versato a titolo di contributi a seguito della regolarizzazione delle contestazioni mosse dalla Guardia di
Finanza e dall'Ispettorato del Lavoro, nonché al pagamento dell'ulteriore contribuzione dovuta sulle altre differenze retributive accertate come dovute al ricorrente.
6. In replica alla domanda riconvenzionale proposta da INPS, depositava seconda memoria Controparte_1 difensiva contestando la difesa dell'ente previdenziale e rilevando l'inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie nonché la prescrizione del credito contributivo
7. La causa, istruita per documenti, prove orali e CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza non definitiva all'udienza odierna.
8. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre. CP_
9. In primo luogo deve respingersi l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da resistente, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio individua tanto il petitum che la causa petendi, specificando l'attività lavorativa prestata dal ricorrente, il periodo di lavoro e l'orario di lavoro asseritamente osservato, nonché le ragioni di diritto (lavoro supplementare, straordinario e festivo) poste a fondamento della domanda.
10. Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione in quanto risulta in atti il sollecito di pagamento inviato via pec, tra gli altri, a in data 18.4.2019 (cfr. doc. 7 ric.), sollecito di cui, ai sensi dell'art 421 Controparte_1 cpc, è stato è acquisito il formato eml, in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente che, dopo aver fornito un principio di prova e a fronte di specifica eccezione di controparte, ha offerto la produzione alla prima (effettiva) udienza di discussione della causa (cfr. verbale del 18.6.2021).
2 11. Né d'altro canto può ritenersi che tale atto sia privo dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento per spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che dalla sua lettura si evince chiaramente la volontà del lavoratore di costituire in mora il suo debitore per il pagamento di quanto dovuto “in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto” (anche) nel periodo di cui è causa.
12. RTnto, considerato che il rapporto di lavoro di cui è causa è cessato il 10.9.2015, la diffida di pagamento è stata ricevuta in data 18.4.2019 e il ricorso è stato depositato in data 25.10.2020, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
13. Per quel che concerne, ancora, l'eccepita infondatezza della domanda attorea per inesistenza dei fatti costitutivi sotto il profilo della mancata allegazione delle fonti contrattuali istitutive delle maggiorazioni richieste, deve rilevarsi che il ricorrente ha allegato all'atto introduttivo il CCNL applicato al rapporto di lavoro (cfr. doc. 1 ric. e in particolare, gli artt. 42 e 43), nonché il contratto integrativo applicabile per la provincia di Livorno, con le relative tabelle retributive (cfr. docc. 2 art. 16, 3 art. 18 e 4 ric.).
14. Inoltre, dall'esame delle buste paga in atti (cfr. doc. 3 memoria di costituzione ) emerge, rispetto CP_1 alla casella “contratto di lavoro”, l'indicazione “240 AGRICOLI OTD”, mentre la retribuzione indicata in busta paga (“salario prov”) coincide con quanto indicato dal contratto collettivo provinciale allegato al ricorso;
inoltre, dalla scheda anagrafica professionale (cfr. doc. 6 ric.) emerge, avuto riguardo alla qualifica professionale svolta, la dicitura “8.3.1.1.0.7 bracciante agricolo”.
15. Tanto chiarito, la genericità delle allegazioni del ricorso è sufficiente al rigetto della domanda di pagamento delle maggiorazioni per lavoro festivo, non avendo la lavoratrice puntualmente indicato – come pure era suo onere fare – in quali giornate festive avrebbe reso la prestazione (deducendo anzi di aver lavorato la domenica solo “in sporadiche occasioni”), né tale indicazione risulta dai conteggi allegati all'atto introduttivo o nei capitoli di prova ivi formulati.
16. Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare, si rileva in primo luogo che dal verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza (cfr. in particolare i docc. 10-15 allegati alla memoria INPS) - previo esame della documentazione extracontabile (tra cui tra cui supporti informatici ed agende mensili riepilogative delle ore e dei giorni di lavoro) rinvenuta a seguito dell'accesso presso il domicilio fiscale della ditta di e di quella (comunicazioni obbligatorie Controparte_1 preventive, contratti di lavoro, LUL) messa a disposizione della ditta, oltre che delle dichiarazioni rese dai lavoratori – risulta che la ricorrente aveva lavorato nel periodo di molte ore in più rispetto a quanto contrattualmente previsto.
17. Rispetto a tali ore è documentato in atti che parte resistente ha provveduto alla regolarizzazione contributiva, circostanza che, in uno con gli elementi documentali acquisiti ed esaminati in sede ispettiva, costituisce elemento probatorio significativo della misura del maggiore orario osservato dalla ricorrente.
3 18. Del resto, dall'istruttoria orale è emerso in maniera univoca che la ricorrente era addetta anche ad altre attività complementari rispetto alla guida del trattore, attività che dunque lo vedevano impegnato anche nel capannone dove di solito confluivano i braccianti in caso di pioggia o quando faceva buio;
i testi escussi - pur non in grado di confermare con sufficiente precisione e attendibilità l'orario di lavoro del ricorrente in ragione anche della promiscuità delle ditte della famiglia del susseguirsi di contratti a CP_1 termine e della stagionalità a variabile consistenza delle attività cui erano adibiti (dipendenti non solo dal ciclo dei raccolti ma anche dagli ordini)- hanno comunque dato conto di una variabilità di orario che CP appare pienamente compatibile con l'accertata prassi della resistente, di annotare giorno per giorno le ore di lavoro effettivamente svolte dai singoli dipendenti.
19. In particolare, il teste pur ammettendo di non poter dire che “la ricorrente stesse tutto il Tes_1 giorno nel capannone a incassettare. Quando pioveva alcune volte si lavorava, altre volte chi non voleva stare andava via”, ha confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso, precisando che la ricorrente
“lavorava qualche volta nel capannone qualche volta nel campo dove c'era bisogno. Lavorava dalla mattina alla sera, a seconda del bisogno qualche volta di meno. Qualche volta iniziava alle 7, altre volte alle 8. Smetteva alle 17, 18, o alle 19…Le mansioni erano variabili”.
20. Allo stesso modo, ha confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso, precisando che solo Tes_2 alcuni giorni la ricorrente lavorava esclusivamente all'interno del capannone, mentre in inverno “poteva trattenersi, una, due o tre ore nel capannone a seconda della mole di lavoro”.
21. Lo stesso teste, sentito nel procedimento RGN 883/2020 introdotto dalla ricorrente contro CP_6
(cfr. verbale acquisito con l'accordo delle parti all'udienza del 20 luglio 2023) ha riferito:
[...]
“Conosco la ricorrente perché veniamo dalla stessa città in Romania, abbiamo iniziato a lavorare insieme qui in Italia dai Forconi nell'ottobre/novembre 2009 se non sbaglio e abbiamo lavorato fino al 2016 sempre insieme. Io mi occupavo della raccolta dei pomodori e meloni e la sera lavoravo nei capannoni, erano tanti i capannoni, facevamo carciofi, spinaci. lavorava sia nei campi che nei capannoni Pt_1 all'occorrenza dipende dal bisogno, la vedevo quotidianamente…più o meno il lavoro era questo, mezza giornata nel campo e mezza giornata nel capannone, dipendeva da quello che era il bisogno, poteva capitare anche che lavorasse tutto il giorno nel capannone. Con riferimento al periodo autunno inverno, poteva finire alle 17 ma anche alle 18 o 19…nel campo si raccoglieva anche sotto la pioggia come quando non pioveva”.
22. Del resto nessun elemento contrario emerge dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_3
e che si recavano presso l'azienda agricola del convenuto per incombenze particolari Testimone_4
(prelievo del materiale di scarto per alimentare gli animali e carico cassette di ortaggi) in orari variabili e
4 per un tempo comunque contenuto;
, invece, ha a chiare lettere affermato di non essere Persona_1 in grado di “descrivere la ricorrente, dovrei vederla”.
23. Risulta altresì smentito per tabulas, che la ricorrente abbia confessato in sede ispettiva di aver lavorato
6,5 ore giornaliere (cfr. deposito INPS del 19.1.2025).
24. Tanto chiarito, in punto di quantum deve rilevarsi che la domanda di differenze retributive a titolo di lavoro supplementare è svolta (anche) in via alternativa rispetto a quella a titolo di lavoro straordinario, mentre dalla scheda anagrafica del ricorrente emerge che i rapporti a termine erano a tempo pieno;
di conseguenza le ore di lavoro accertate in sede ispettiva come lavorate in più rispetto a quanto contrattualmente previsto devono essere retribuite a titolo di lavoro straordinario con conseguente ricalcolo del TFR sulla base della retribuzione complessivamente dovuta.
25. Tenuto conto di tali parametri, il CTU ha dunque quantificato le differenze retributive maturate e ancora dovute dalla lavoratrice in complessivi € 3983,01 oltre 854,45 a titolo di TFR, al netto di quanto percepito dalla ricorrente sulla base delle sole ricevute di pagamento in contanti versate in atti, stante l'assenza di ulteriore documentazione comprovante l'effettiva corresponsione di quanto indicato nei prospetti paga, atteso che tali prospetti, anche se sottoscritti dal lavoratore (addirittura con la formula “per ricevuta”, insistente nel caso di specie, cfr. doc. 3 res.), non sono sufficienti a provare l'effettivo pagamento, ma solo l'avvenuta consegna (cfr. ex multis Cass. n. 7310/2001).
26. In particolare l'ausiliario, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta - secondo cui “non c'è contestazione sul pagamento della busta paga, ma eventualmente poteva esserci sul “Fuori Busta” che peraltro essendo un fuori busta sotto intende che la busta paga veniva regolarmente pagata altrimenti in tutti i documenti in atti, a partire dalle dichiarazioni dei lavoratori, dei militi e degli ispettori avrebbero utilizzato
l'espressione acconto “sulle” buste e non fuori busta” – ha chiarito che: <Il riscontro effettuato dal sottoscritto
CTU è di tipo esclusivamente documentale;
non sono presenti in atti documenti probanti l'avvenuto pagamento delle buste paga mentre sono presenti le ricevute sottoscritte dal lavoratore delle somme
“fuori busta”. Ciò nonostante il sottoscritto ha comunque elaborato una doppia ipotesi (una che tiene conto delle buste paga come incassate e l'altra invece che le considera non incassate) come anche richiesto dal quesito>>.
27. Rispetto, invece, all'ulteriore rilievo del CTP ricorrente secondo cui “i lavoratori hanno dichiarato di aver percepito euro 5,50/ora per ogni ora di straordinario lavorata e che richiederebbero soltanto la differenza retributiva tra gli euro 5,50 percepiti e quanto invece regolarmente loro spettante in base alle tariffe previste dal CCNL” – ha replicato che <<l'elaborazione del sottoscritto CTU è in tal senso>>, precisando che: <Tuttavia le evidenze documentali (buste paga e ricevute del “fuori busta”) consentono
l'individuazione di un dato certo e determinato da porre a confronto con quanto loro effettivamente dovuto.
5 Per assoluta completezza, si fa presente che il percepito dal lavoratore calcolato moltiplicando le ore accertate dalla GdF per la tariffa oraria di euro 5,50 suddetta porta ad un totale di euro 7524,00 del tutto allineato a quanto indicato in bozza di perizia come fuori busta (euro 7552,00). Tale considerazione non fa altro che avvalorare la metodologia adottata dal sottoscritto e anzi, dovrebbe lasciar propendere per la correttezza dell'ipotesi A della bozza di perizia. Infatti, calcolando il percepito come ore lavorate x €5,5 come richiesto dal CTP, tenendo conto che tale importo è pari a quanto rilevabile dalle ricevute del “fuori busta” agli atti, appare ancor più evidente che nessun'altra somma
(segnatamente quanto indicato in busta paga) è stata versata dal datore in favore del lavoratore oltre a quella risultante da dette ricevute>>.
28. Le conclusioni cui è approdato il CTU in punto di percepito non appaiono tuttavia condivisibili alla luce di altri elementi che, trascurati nel primo elaborato del CTU, devono essere adeguatamente esaminati in questa sede.
29. In primo luogo non può non rilevarsi che dalla lettura complessiva del ricorso non emerge alcuna allegazione circa la mancata corresponsione della retribuzione per il lavoro ordinario. Al punto 5 del ricorso, infatti, si allega infatti che “il datore di lavoro ometteva di retribuire correttamente la ricorrente in quanto ometteva del tutto il pagamento delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario con le relative maggiorazioni, nonché il lavoro festivo”; al punto 6, invece, la ricorrente lamenta che “del pari non risulta corretto quanto liquidato a titolo di TFR in quanto il datore non teneva conto del maggior orario svolto con continuità dal ricorrente”; al punto 8, infine, la ricorrente afferma il diritto a vedersi riconoscere “le differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto, o il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive, tenuto conto anche delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e/o straordinario nonché per il lavoro festivo e ricalcolo del TFR, per l'importo complessivo di € 4900,95, come da conteggi allegati (da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto)”.
30. Ebbene, proprio nei conteggi allegati da parte ricorrente è dedotto – quale parte integrante e sostanziale del ricorso – un importo preciso di quanto percepito in pendenza di rapporto di lavoro, importo che dunque deve essere scomputato integralmente dall'ammontare del dovuto calcolato dal CTU.
31. Tale modus operandi, a ben vedere, appare coerente anche con le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede ispettiva: < Ho lavorato per le 3 aziende agricole , e Parte_2 Controparte_6 CP_1
. Ho sempre lavorato nei campi con vari contratti alternati con le 3 aziende agricole. Ho lavorato
[...] sempre per 6 giorni a settimana a volte anche la domenica, insieme a me lavoravano n. 9 connazionali e i loro nominativi sono inseriti nella richiesta d'intervento presentata dalla di . Ogni mese CP_7 CP_8 portavo le giornate e le ore di lavoro effettuate alla sig.ra e prima di farmi il Controparte_6 pagamento mi faceva firmare un foglio in cui aveva già segnato le poche giornate di lavoro e se
6 non firmavo non mi veniva pagata. La retribuzione era di € 5,50 l'ora e mensilmente mi veniva sottratto
l'affitto e le bollette del gas e luce in quanto abitavo in un appartamento dell'azienda agricola senza contratto di lavoro….>>.
32. Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese in sede ispettiva da : << Ho lavorato tutti i giorni CP_9 della settimana, a volte anche la domenica, ho lavorato anche nei giorni di pioggia e invernali perché la ditta coltiva carciofi, spinaci cavolo nero, porri, verza ecc., cioè anche colture di ortaggi invernali, percependo € 5,50 l'ora, sia in busta che fuori busta paga. Nel 2016 ho lavorato per Controparte_1 con contratto da operaio a tempo indeterminato e in questo periodo le buste paga erano per 22/23 giornate lavorative per un importo di circa 1200 euro, per le ore in più fino a 200 ore mensile in totale lavorate, percepivo fuori busta in contanti la differenza delle ore moltiplicato per la stessa paga oraria di € 5,50…In ogni caso anche nei restanti periodi lavorati, il problema era che in busta paga erano segnate molte meno giornate di quelle lavorate, io presentavo alla figlia di , un Pt_2 Controparte_6 foglio mensile con le giornate lavorate, ma questo foglio è servito alle ditte per conteggiare la retribuzione effettiva che in parte finiva in busta e in parte pagata fuori busta in contanti; viceversa mi faceva segnare dietro la busta paga le giornate che lei stessa dettava e io apponevo Controparte_6 una firma, ma ciò è accaduto solo negli ultimi anni e non nel periodo 2012/2013. Questa cosa ero costretto a farla, altrimenti non mi veniva pagata la retribuzione. Dalla retribuzione fuori busta pagata in contanti mi veniva detratto l'affitto di casa di circa 200 euro più le spese per le utenze luce/acqua/gas, in quanto i Forconi mi avevano concesso una abitazione in via di Bandita 4 Campiglia M.ma. Questo modo di gestire i rapporti di lavoro, le giornate di lavoro e le conseguenti retribuzioni, così come l'affitto delle loro case, valeva per la generalità degli altri colleghi di lavoro miei connazionali….che si sono rivolti come il sottoscritto alla sede di Venturina…Infine voglio precisare che CP_7 Controparte_6 titolare di altra ditta, è comunque colei che si occupa per tutte le ditte della gestione amministrativa e dei pagamenti in contanti, preciso che con assegno ho ricevuto solo le retribuzioni dell'ultimo periodo e comunque si trattava della retribuzione delle sole giornate inserite in busta paga…>>.
33. Da quanto riferito in sede ispettiva appare evidente che la retribuzione era integralmente corrisposta in contanti con un criterio di calcolo orario (€ 5,5 all'ora) sulla base – ma non in maniera del tutto corrispondente - alle ore dichiarate dalla stessa lavoratrice, che coerentemente ha dedotto di aver percepito solo parte di quanto spettantele in ragione dell'orario di lavoro osservato ( e solo in parte dimostrato nel corso del giudizio) e della non corretta retribuzione del lavoro supplementare/straordinario.
34. Tanto chiarito, in assenza della puntuale prova della misura dell'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro, si ritiene che il conteggio da prendersi a riferimento per il calcolo delle differenze retributive maturate dalla ricorrente sia quello da ultimo elaborato dal CTU, conteggio che tiene
7 conto del percepito così come dedotto in ricorso, per un ammontare di € 3506,07 oltre € 854,45, a titolo di TFR.
35. Meritevole di accoglimento è anche la domanda di regolarizzazione contributiva atteso che nel caso di specie la contribuzione è stata pagata da parte resistente sul maggiore orario accertato dalla Guardia di
Finanza ma per una paga oraria di € 5,50, di talché, alla luce dell'accertamento che precede, ritenuta l'esistenza di lavoro straordinario, non può dirsi cessata la materia del contendere e deve invece condannarsi parte resistente alla regolarizzazione contributiva per le ulteriori somme dovute a tale titolo e quantificate dal CTU in complessivi € 1550,75.
36. L'ausiliario, all'udienza del 30 giugno 2025 ha peraltro chiarito che sussiste una discrasia tra il monte ore lavorate accertato dalla GF e quello preso in considerazione dall'INPS per il calcolo delle differenze retributive (in realtà contributive) versate da parte resistente, precisando che il monte ore preso a riferimento per il calcolo sia delle differenze retributive che per quelle contributive è il verbale della GF.
37. Deve per completezza precisarsi che priva di pregio è l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale formulata dall'INPS in quanto da un lato è evidente che l'ente previdenziale, aderendo alle allegazioni di cui al ricorso, ha inteso agire per la regolarizzazione contributiva di quanto dovuto al ricorrente e accertato nel corso del presente giudizio;
dall'altro lato la prescrizione anche con riferimento all'obbligazione contributiva è stata interrotta con pec del 18.4.2019 sopra richiamata.
38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi minimi previsti dal DM 55/2024 per le cause di lavoro e di previdenza di valore accertato ricompreso fra € 1100,00 ed € 5200,00, tenuto conto della non elevata complessità dell'atto introduttivo e delle difese svolte dal ricorrente e dall'INPS nonché delle questioni di fatto e di diritto di cui è causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte Controparte_1 Parte_1 motiva di complessivi € 4360,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna alla regolarizzazione contributiva con pagamento a favore dell'INPS di € Controparte_1
1550,75, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi Controparte_1 antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1314,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e
CPA;
8 - condanna al pagamento a favore dell'INPS delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
885,00, oltre 15% rimborso spese forfettario.
- pone definitivamente a carico di , le spese di CTU contabile liquidate con separato Controparte_1 decreto
Livorno, 30 luglio 2025
Il giudice dott. Federica Manfré
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