Rigetto
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04898/2025REG.PROV.COLL.
N. 01108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2025, proposto da Services Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 7901990070, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Società Regionale per la Sanità S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
di GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 7411/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità S.p.a., e di GSA– Gruppo Servizi Associati S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e uditi i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso dell’odierna appellante per l’annullamento dell’affidamento a GSA dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania (lotto 10).
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la stazione appaltante e la controinteressata.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2025.
2. Preliminarmente deve osservarsi che la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata contestazione del capo di sentenza che rileva l’impostazione della censura di primo grado come sostitutiva rispetto alla valutazione della stazione appaltante: “ l’assorbente statuizione che attiene alla mancata prova dell’insostenibilità dell’offerta di GSA – prova che, come noto, incombe su chi contesta gli esiti della verifica di anomalia – non è stata contestata in appello, nemmeno genericamente ”.
A ben vedere, ciò a cui la ricorrente in primo grado era tenuta non era affatto dimostrare la “ insostenibilità ” dell’offerta della controinteressata, essendo pacifico che in sede giudiziale non è possibile de plano giungere a una tale conclusione e disporre l’esclusione dell’offerta in questione, ma molto più semplicemente le carenze dell’attività di verifica al riguardo compiuta dall’Amministrazione, ai fini di una sua eventuale rinnovazione quale effetto conformativo di una auspicata decisione di annullamento.
In ogni caso, da tale eccezione si può prescindere in ragione dell’infondatezza, nel merito, dell’appello.
3. Con i motivi di appello la parte ricorrente ripropone alcune delle censure già articolate in primo grado.
3.1. Una prima questione devoluta nel presente giudizio riguarda l’attribuzione all’offerta dell’aggiudicataria dei due punti previsti per il criterio di valutazione n. 19-F relativo al possesso della dichiarazione ASSE.CO., rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti.
Il T.A.R. ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancato raggiungimento della prova di resistenza, respingendolo comunque anche nel merito.
Il primo motivo del ricorso in appello critica la decisione del TAR sul secondo motivo del ricorso di primo grado, e in particolare sull’anomalo – così ritenuto – ricorso all’apprendistato.
3.2. Il secondo motivo riguarda invece la valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.
Il T.A.R. ha respinto la corrispondente censura del ricorso di primo grado sia perché essa tenta di operare un sindacato sostituivo sulla valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione; sia perché – quanto al profilo del monte-ore - le tabelle ministeriali hanno carattere solo indicativo.
3.3. Il terzo motivo riguarda anch’esso la valutazione di congruità, e in particolare la riduzione di incidenza delle ore non lavorate.
4. I richiamati motivi ad avviso del Collegio sono infondati, per le ragioni di seguito specificamente e sinteticamente (art. 3, comma 2; art. 74, comma 1, cod. proc. amm.) indicate.
4.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, nessuna previsione della lex specialis (e, in particolare, del Capitolato tecnico: cfr. allegato 2 alla memoria di primo grado di G.S.A. del 30 agosto 2024) vietava espressamente il ricorso all’apprendistato, né una tale preclusione poteva evincersi, per le ragioni che verranno esposte al punto seguente, dalle generiche previsioni che richiedevano una “ qualificazione ” del personale per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
4.2. Sotto tale profilo la giurisprudenza, nell’evidenziare che non può affermarsi in termini generali e aprioristici l’incompatibilità – in particolare - fra apprendistato professionalizzante e personale, ha soggiunto che il programma formativo può articolarsi in modo ampio e vario, e non risultare necessariamente discorde con un’attività essa stessa qualificata, solo nel caso in cui risulti obliterata in concreto la causa formativa avendosi un’illegittimità dell’impiego dello strumento contrattuale (con conseguente applicazione delle eventuali sanzioni di legge, oltre ai rimedi previsti nel contratto d’appalto), e che la sola assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante non vale a escludere sic et simpliciter l’adeguatezza del lavoratore a svolgere attività (già) qualificate, anche sotto questo profilo la compatibilità dello strumento contrattuale dell’apprendistato con la modalità d’impiego (qualificata) del lavoratore dovendo valutarsi con riguardo al rapporto in termini concreti fra la qualificazione già vantata dal lavoratore e quella da acquisire a mezzo del percorso formativo programmato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2022, n. 680; id., sez. V, 2 aprile 2021, n. 2747).
4.3. Pertanto, non risultano manifestamente irragionevoli, anche considerando il superamento del previgente obbligo di assicurare un numero di ore di formazione pari ad almeno il 35% del complesso delle ore lavorate (non contestato da controparte) e il comprovato rispetto della clausola sociale con conseguente assunzione anche di personale già qualificato, i rilievi di parte appellata secondo cui nella specie la formazione professionalizzante degli otto apprendisti da impiegare sarebbe stata assicurata “ on the job ”, ossia integrandola con lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative.
4.4. Per altro verso, l’affermazione di parte appellante secondo cui l’impiego dell’apprendistato professionalizzante sarebbe nella specie precluso dal CCNL che la stessa controinteressata ha dichiarato di voler applicare, pur dovendo prendersi atto dell’infondatezza della replica di controparte secondo cui l’apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sarebbe applicabile a tutti i settori pubblici e privati anche in spregio alla contrattazione collettiva (al contrario, ai sensi del precedente articolo 42 del medesimo decreto questa ben può circoscrivere il ricorso anche a questo tipo di apprendistato a specifiche aree o mansioni), non trova tuttavia riscontro in fatto, in quanto dalla lettura del CCNL del settore Vigilanza privata e servizi fiduciari emerge che la disciplina generale, fra cui l’articolo 37 in materia di apprendistato, è applicabile a tutti i servizi di cui alle quattro Aree oggetto di tale CCNL (e non solo all’Area A “Vigilanza privata”, come sostiene l’appellante), mentre la Sezione a parte relativa ai Servizi fiduciari integra e semmai deroga a tale disciplina generale, ma non la sostituisce in toto .
4.5. Come pure condivisibilmente evidenziato dall’appellata G.S.A., la rimodulazione delle spese generali, al di là delle ragioni che la hanno determinata (nella specie si assume legate ai tempi lunghi della procedura di affidamento ed ai conseguenti mutamenti di contesto intervenuti), non costituisce ex se un sintomo di anomalia dell’offerta economica, purché ovviamente non trasmodi in una modifica dell’offerta medesima in fase di verifica (cosa che però neanche l’appellante assume nella specie, atteso che questa richiama tale rimodulazione soltanto quale elemento di conferma dell’insostenibilità dell’offerta de qua , a suo avviso evincibile da altre e più pregnanti circostanze).
4.6. Quanto allo scostamento dalle tabelle ministeriali in relazione alle ore lavorate, premesso che è jus receptum che questo può essere giustificato in sede di verifica (non essendo le anzi dette tabelle inderogabili), va richiamato l’indirizzo secondo cui, essendo la verifica riservata all’esclusiva discrezionalità dell’Amministrazione, laddove le valutazioni di quest’ultima in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico-discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2023, n. 2170; id., 14 giugno 2021, n. 4620; id., 1 giugno 2021, n. 4209; id., 9 novembre 2020, n. 6861).
4.7. Per altrettanto diffusa giurisprudenza, il tasso di assenteismo dipende poi dal modello organizzativo della singola impresa ed è replicabile anche sul personale da assorbire (e, dunque, anche in presenza, di clausola sociale) o di nuova assunzione: invero, la presenza di una clausola sociale e di lavoratori neoassunti non impedisce di far riferimento alle statistiche di assenteismo aziendale al fine di giustificare uno scostamento virtuoso dalle tabelle ministeriali, e dunque giustificare un più basso costo del lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8640; Cons. St., sez. V, 30 maggio 2022, n. 4353; id. 10 novembre 2022, n. 9858; id., sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4665).
5. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro ottomila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro quattromila/00 oltre accessori per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO