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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/09/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6926/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. FRONZONI SARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. IANNUZZI TIZIANA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 07.01.2025, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/07/1994 da e trascritto al n. 27, Parte 2, Serie A, Parte_1 Parte_2
Ufficio 1, Anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASALE SUL
SILE alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare sita in Casale sul Sile (TV), Vai G. Marconi n. 59, verrà assegnata ex
art. 337 sexies c.c. alla OR , con arredi e corredi ivi esistenti, affinché vi abiti Parte_1
con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
2. Il Signor contribuirà al mantenimento di con un assegno di € 400,00 mensili, Pt_2 Per_1
da versarsi direttamente alla figlia entro il giorno 10 di ogni mese;
l'assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal mese di ottobre 2025. 3. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la prole identificate nelle seguenti liste per categoria, secondo il Protocollo in uso presso questo tribunale:
• Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie);
rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università
pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es:
musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli da trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche
(comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli 150,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche,
fisioterapiche, termali (et similia).
• Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese, anche se riferite a scuole private e paritarie, in ipotesi di scelte già
condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN,
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative alle attività sportive,
nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di 150,00.
• Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
4. Le Parti danno atto di aver già suddiviso tra loro i rispettivi beni personali e di aver già
composto e definito ogni loro rapporto economico-patrimoniale insorto durante e in occasione del matrimonio e della separazione. Conseguentemente dichiarano di non aver alcun'altra pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, né rapporti di debito/credito nei confronti l'uno dell'altra e, pertanto, null'altro avranno reciprocamente a pretendere.
5. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani