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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1086/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 5.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. PAGLIARO Emanuele, Via L.Antinori 13 - Chieti
CONTRO
CP_1 avv. GROSSI Luca, C.so Umberto I n.103 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 20.6.2024
, già dipendente di dal 2.11.1999 (e prima Parte_1 CP_1 ancora della nella medesima struttura, Controparte_2 dal 1.7.1987), impugnava il licenziamento per dedotto giustificato motivo oggettivo comunicatole con nota in data 15.11.2023 avente il seguente tenore:
• “Siamo spiacenti di doverLe comunicare che, per cause connesse con l'organizzazione dell'attività lavorativa, siamo giunti nella determinazione di sopprimere il posto di lavoro da Lei occupato e privarci dunque della Sua collaborazione, non essendovi possibilità di impiegarla in altre mansioni.
Ed in effetti: le mansioni di dattilografa per le quali Ella era stata assunta, e da Lei svolte durante il rapporto lavorativo, sono oramai state espunte dalla nostra organizzazione e quelle di supporto all'accettazione secondaria -ove è stato tentato un Suo repechage- non sono tali da giustificare l'impiego di una risorsa, ben potendo essere svolte dal personale già ivi dedicato.
Conseguentemente, ai sensi dell'art.3 L. 604/66, ci vediamo costretti, per le ragioni sopra esposte, a preavvisarLe il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro;
il rapporto di lavoro, conseguentemente, dovrà intendersi risolto alla data del 04 gennaio 2024 da intendersi come ultimo giorno di lavoro.
RingraziandoLa per la collaborazione prestataci ed augurandole un pronto reinserimento nel mondo del lavoro, inviamo i migliori saluti”.
La parte ricorrente lamentava la natura ritorsiva del licenziamento (e, comunque, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo sopra riportato) in quanto conseguente al mancato “gradimento”, da parte datoriale, del periodo di assenza dal lavoro in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito dal 19.9.2023 al 24.10.2023 (che aveva comportato la frattura del mignolo del piede), pur se regolarmente riconosciuto dall' . CP_3
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce dell'esame delle registrazioni di conversazioni e delle relative trascrizioni testuali prodotte da entrambe le parti, in particolare della conversazione del 25.10.2023, avvenuta immediatamente prima del licenziamento (e immediatamente dopo il rientro sul lavoro della ricorrente, terminato il periodo di assenza per l'infortunio subito), la quale è stata registrata da entrambe le parti, evidentemente l'una reciprocamente all'insaputa dell'altra, emerge per un verso il disappunto del parte del datore di lavoro per l'assenza per l'infortunio sul lavoro, circostanza valorizzata da parte ricorrente per sostenere la
2 natura ritorsiva del recesso:
• “(…) BF: Il CO me lo stai dicendo adesso. Ma abbiamo fatto ridere uno studio intero a Pescara che uno per una fratturina del mignolo si sta un mese a casa. VG: dottoressa ancora? BF:
ridono. Ce l'abbiamo avuta tutti la fratturina al mignolo. Mo se tu mi stai dicendo il Parte_1 CO, è un'altra cosa che io non so. VG: CO e sono stata bloccata con la schiena, ci sono i certificati (…)” (trascrizione prodotta da parte ricorrente, pag.6)
“(…) Io non ci sarei proprio andata al Pronto Soccorso perché le radiografie le hai fatte qua e non c'era bisogno di andare al Pronto Soccorso perché abbiamo dieci ortopedici qua e non c'era CP_ bisogno che tu andassi al pronto soccorso a fare sto infortunio dell' come se avessi appunto una frattura scomposta della tibia. Perdonami, ma io non avrei fatto. Un altro dipendente cosciente di quello, che io l'avrei apprezzato, perché avrei detto: vedi ha capito e ci veniamo incontro a vicenda ma uno va al pronto soccorso che lavora qua per una frattura del mignolo ma di che stiamo a parlare ? Di che parliamo? (…)” (trascrizione prodotta da parte Parte_1 ricorrente, pag.7);
“(…) BF: mo al di là , è un esempio: al di là della schiena, del CO che mi stai dicendo tu che, cioè il giorno dopo questa fratturina, tu stavi seduta così a scrivere, ma non lo potevi fare? Che c'avevi la complicanza della frattura? Che cosa ci potevi avere di così grave da impedirti il giorno dopo di stare qua col piede sulla sedia a scrivere a macchina? Che ci poteva stare così grave? Io mi chiedo: Io non lo trovo, io sono andata a lavorare il giorno dopo, non mi è venuto proprio anche in mente. Tu dici: Ma la legge è quello che lo consente. La legge eeehhh (…)” (trascrizione prodotta da parte ricorrente, pag.13).
Per altro verso emerge che, invero, la lavoratrice ha di fatto accettato e quindi concordato con il datore di lavoro, sia pure con un dichiarato malincuore, il proprio licenziamento (suggerito sì dal datore di lavoro, sia pure per il ritenuto giustificato motivo oggettivo, ma prospettato in realtà anche dalla lavoratrice medesima), per la specifica e più volte affermata motivazione di volere in tale modo fruire dell'indennità di disoccupazione, di fatto utilizzata dalle parti come una sorta di “incentivo all'esodo”:
• “(…) VG: lo so dottoressa, io lo so perché io mi sono sentita con le colleghe, a me è dispiaciuto per la situazione ma io non sono stata male soltanto…. ma non sta giustificare il fatto che io mi sia allontanata per un mese, quello che è BF: per una frattura del mignolo (…) BF: allora lasciaci liberi di prendere un'altra persona. VG: appunto fallo dottoressa, cosa aspetti? Cioè io non Co vado via perché non merito! Cioè io non ti vengo a dire.. a me dispiace di questa cosa. VG: ma dottoressa non ti deve dispiacere anche perché perdonami (…) VG: Appunto. Allora possiamo per favore, siccome è da Giugno che tu mi devi parlare, mi hai fatto parlare con il consulente, mi hai detto ti faccio una proposta BF: Ma io cosa posso fare? Tu prendi la disoccupazione, io faccio questa cosa. VG: ma tu mi devi licenziare, non mi licenzio io. BF: ed io lo faccio VG: Ok, facciamo. Dottoressa anche perché io ti dico una cosa. Dottoressa.. BF: ma anche per gli altri altrimenti io non posso assumere un'altra persona VG: Lo so, me lo hai già detto però io ti dico, adesso questo passo fallo. BF: va bene (…) VG: dottoressa fammi finire a parlare, io ti sto venendo incontro (…)
(…) VG: Dottoressa tu ti rifiuti di capire. Ma tu ti rifiuti di capire. Io ti sto dicendo che nell'arco di questi giorni io ho avuto delle complicazioni che tu non hai neanche immaginato. BF: ma tu le hai sempre ste complicazioni, allora io umanamente mi dispiace ma io qualcosa qua dentro devo fare o no? VG: Dottoressa te lo sto dicendo io fallo. BF: e allora va bene VG: fallo prendi provvedimenti, dimmi che cosa devo fare, io a licenziarmi non mi licenzio e ti spiego perché BF: per la disoccupazione. VG: ma a parte per la disoccupazione, perché non credo di meritarlo perché io dottoressa non ti ho toccato mai neanche uno spillo. Massima serietà. BF: ci mancherebbe (…)
(…) BF: Ma perché se uno non ha più il lavoro che faceva, uno lo mandi via, ha la Co disoccupazione, qual è il problema? VG: perfetto, ecco però umanamente mi dispiace.
3 VG: ma no, non sei umana perché non mi puoi dire umanamente mi dispiace. Perché poi tu dovresti trattare anche in un modo cioè dottorè tu così avresti dovuto trattare una che ha fatto uno sgarbo ma io lo sgarbo non te l'ho fatto. Io capisco (…)
(…) VG: io ti ci voglio mettere la buona volontà e ti dico: ok, ma siccome io so che il tuo desiderio e, siccome ti voglio bene, ti potrà sembrare strano, ti voglio venire incontro. A me dispiace perché io starei poi senza fare più niente da…, non lo so, nei prossimi giorni perché questa è una cosa che adesso andremo fino in fondo, vedrai che cosa devi fare ma non come Giugno che mi hai detto: adesso ti faccio sapere. BF: non c'è da fare una cosa. Uno dice: licenzio una persona perché non c'è più quella mansione. Punto. Cioè però, questo è quello che è la realtà. VG: dottoressa BF: prenderà una disoccupazione, quindi Parte_1 alla fine non lo so se lo stipendio è uguale, di meno VG: no assolutamente ci vado a rimettere ma affinché tu sia serena e io pure allora troviamo questo accordo per favore. Fai il passo, domani chiama il tuo consulente. BF: il mio consulente me lo ha già detto, se la vuoi licenziare tu VG: Dimmi che cosa devo fare domani. Devo stare in ferie? Devo venire? Non devo venire? Io sono qui, io spero che tu stia apprezzando perché (…)
(…) VG: Ma dottorè ma tu forse stai a fraintendere. Io mica mi sto dicendo, mi sto impuntando, no voglio lavorare, ti sto venendo incontro, ti sto dicendo troviamo un accordo, vediamo che dobbiamo fare. Cioè perchè infilzare ancora? voglio dire (…)
(…) VG: va bene. Quanto ci manca, ci manca tanto e purtroppo adesso la situazione è questa. Io non voglio.., siccome mi sento essere di troppo perché me lo fate notare, te lo fanno sapere e te lo fanno notare e allora siamo arrivati ad un dunque. Quindi dimmi come rimaniamo, cioè che facciamo? BF: Io adesso siccome non ne ho parlato, cioè l'avvocato dello studio Grossi, mi detto se si può fare così. Adesso le modalità, i preavvisi, le cose, non lo so, parlaci tu;
ci parlerò anch'io (…) VG: Purtroppo non manca pochissimo. No, dispiace anche per i contributi che mancano, cioè sono tante cosette però fammi sapere, dimmi tu che cosa devo fare, cioè se domani devo venire, non devo venire cioè io, un momento, capisci anche a me, è una situazione molto imbarazzante perché ripeto io faccio fatica a seguirti perché io non ho fatto niente, capisci? Quindi doverti fare un discorso (…)
(…) VG: no dimmi tu allora come rimaniamo, che facciamo? BF: E che facciamo? Tu domani vieni a lavorare, normale e parlerò con il consulente e se devo fare io un licenziamento altrimenti tu non prendi la disoccupazione è ovvio. Devo fare io un licenziamento e lo faranno loro. Poi ti diranno loro qual è il preavviso, le ferie, io non lo so. VG: E quindi mi chiama il dottor Grossi? Come rimaniamo d'accordo che mi chiama il dr Grossi o lo devo contattare io? Cioè innanzitutto parlaci prima tu. BF: Beh, io ci parlerò, poi credo che si Co dovrà fare lì da lui questa cosa, immagino. VG: non lo so non lo so neanch'io, ci parlo e poi ti faccio sapere, ma nel frattempo certo, altrimenti oggi che giorno è? Mercoledì, vieni finché non risolviamo questa cosa, perché non dovresti venire? Cioè se tu non vuoi venire VG: No no, aspetta, aspetta Dottoressa, non è BF: se tu ti vuoi prendere le ferie, tanto ce le avrai VG: l'importante che cioè, vabbè BF: a me questa situazione veramente dispiace. Però credimi cioè anche questa VG: Dottoressa devi riconoscere che comunque ti sono venuta incontro per l'ennesima volta
Co (…) BF: tu adesso in questi giorni ovviamente, poi parlerò con quello VG: va bene dottoressa ci aggiorniamo domani VG: mi fai sapere, tu domani lo senti e mi fai sapere”
(trascrizione prodotta dalla stessa parte ricorrente, pagg.1, 3, 6, 10, 11, 12, 13 e 14).
Dalla suddetta conversazione non sembra potersi dubitare che, giuridicamente, sia stato concluso un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro, vista la consapevole e reciproca accettazione delle reciproche proposte di recesso, e comunque vista l'accettazione della ricorrente (non disponibile invece a dare le dimissioni, in quanto “tu mi devi licenziare, non mi licenzio io”), accordo che non risulta inficiato dalle varie motivazioni sottostanti, diverse per le due parti, che tuttavia concordano sul fatto di voler porre fine ad un rapporto di lavoro non più
4 per le stesse soddisfacente ovvero utile.
Del resto, la risoluzione consensuale del contratto di lavoro costituisce questione rilevabile d'ufficio, come affermato da consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità:
• “La risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice anche in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rilevato lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di lavoro a tempo determinato, sulla base dell'ampio intervallo temporale tra la scadenza del contratto e la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché del fatto, riconosciuto dal lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero, dello svolgimento "medio tempore" di un'altra attività lavorativa)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 23586 del 28/09/2018, Rv. 650542 - 01; conforme, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10201 del 20/06/2012, Rv. 623126 - 01).
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, vista la particolarità della vicenda ed il fraintendimento, da parte di entrambe le parti, delle finalità garantistiche della evoluta normativa lavoristica del nostro Ordinamento e considerato, altresì, il rifiuto della parte resistente della proposta conciliativa giudiziale (per il pagamento alla ricorrente di n.9 mensilità pari alla somma di €6.644,00 oltre contributo spese legali) dichiarato dalla parte resistente all'udienza del 28.11.2024, in quanto la condizione posta dalla parte resistente per l'accettazione della proposta giudiziale (“purchè sia convenuta anche la rinuncia a qualsiasi altra possibile pretesa della ricorrente in relazione all'intercorso rapporto di lavoro”), condizione legittimamente rifiutata dalla ricorrente, non sembra pienamente giustificata, non avendo ad oggetto le domande avanzate nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 5.6.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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