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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2024, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2693 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1
Pistunina, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via San Domenico
Savìo, ls. 255/B, presso lo studio dell'avv. Antonio Salvatore Scordo (cod. fisc. ), pec: che C.F._2 Email_1
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in Via Jacopo del Verme (ME), elettivamente domiciliato a
Messina alla Via Tommaso Cannizzaro n. 134 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Restuccia (CF: ) del Foro di C.F._3
Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente
1 procedimento al numero fax 0906512386 o tramite email al seguente indirizzo pec: tudiorestuccia. ; PARTE RESISTENTE Email_2 E_3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 28.06.2024, premesso che in data Parte_1
22.07.2022, a Messina, aveva contratto matrimonio con CP_1
(atto iscritto dei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
[...]
al n. 106 parte 1 anno 2022); che dalla predetta unione era nata a [...], il [...], la figlia che, a causa dei numerosi Persona_1
litigi e delle incomprensioni tra le parti, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile ed i coniugi vivevano da tempo di fatto separati;
che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa, dovendosi occupare della piccola e di altri due figli minorenni nati da una precedente unione, Per_1
di cui uno invalido, con necessità di assistenza continua;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, che la figlia fosse affidata in modo condiviso con Per_1
domiciliazione presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza della figlia con il padre, che fosse posto a carico del
'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 500,00, CP_1
da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata tardivamente l'08.11.2024, si costituiva il quale evidenziava che, Controparte_1
2 dal mese di gennaio 2024, era disoccupato ed anche in precedenza era stato disoccupato nel 2021, nel 2022 e fino a gennaio 2023; rilevava, poi, che dal mese di gennaio al mese di agosto 2024 aveva percepito l'indennità di disoccupazione per un importo complessivo di € 5.917,78, mentre in seguito aveva percepito il reddito di inclusione sino al mese di novembre, quando era stato sospeso;
evidenziava, infine, che egli doveva anche provvedere al mantenimento di altre due figlie nate da una precedente relazione, versando un assegno mensile di € 225,00. Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a corrispondere per la figlia un assegno non Per_1
superiore a € 110,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano che intendevano separarsi consensualmente alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati;
2) La figlia minore nata a Persona_1
Messina il 27.07.2023 viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) Le parti concordano che la figlia minore potrà stare con il padre due pomeriggi a settimana nei giorni infrasettimanali;
ove non si raggiunga un accordo potrà stare con il padre il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,00 4) La bambina starà con il padre anche nei fine settimana dalle ore 17,30 del sabato alle ore 19,00 della domenica, a settimane alterne;
5)
La bambina starà con il padre in occasione delle maggiori festività (Natale,
Santo Stefano, 31 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 2 novembre) alternandosi con la madre ne senso che nel corso dell'anno starà in una festività con il padre e nella successiva con la madre;
6) La bambina starà con il padre una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di
3 agosto, nei giorni che verranno individuati dalle parti entro il 15 giugno di ogni anno;
7) contribuirà al mantenimento della Controparte_1
figlia mediante la corresponsione a di un assegno Parte_1
mensile di € 150,00 da versare entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 60 % delle spese straordinarie da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF”.
I procuratori delle parti chiedevano l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli
4 interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del e sopra testualmente riportate. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto all'udienza del
19.11.2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 22.07.2022 ed iscritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 106 parte 1 anno 2022;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 22/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2693 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1
Pistunina, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via San Domenico
Savìo, ls. 255/B, presso lo studio dell'avv. Antonio Salvatore Scordo (cod. fisc. ), pec: che C.F._2 Email_1
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in Via Jacopo del Verme (ME), elettivamente domiciliato a
Messina alla Via Tommaso Cannizzaro n. 134 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Restuccia (CF: ) del Foro di C.F._3
Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente
1 procedimento al numero fax 0906512386 o tramite email al seguente indirizzo pec: tudiorestuccia. ; PARTE RESISTENTE Email_2 E_3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 28.06.2024, premesso che in data Parte_1
22.07.2022, a Messina, aveva contratto matrimonio con CP_1
(atto iscritto dei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
[...]
al n. 106 parte 1 anno 2022); che dalla predetta unione era nata a [...], il [...], la figlia che, a causa dei numerosi Persona_1
litigi e delle incomprensioni tra le parti, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile ed i coniugi vivevano da tempo di fatto separati;
che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa, dovendosi occupare della piccola e di altri due figli minorenni nati da una precedente unione, Per_1
di cui uno invalido, con necessità di assistenza continua;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, che la figlia fosse affidata in modo condiviso con Per_1
domiciliazione presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza della figlia con il padre, che fosse posto a carico del
'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 500,00, CP_1
da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata tardivamente l'08.11.2024, si costituiva il quale evidenziava che, Controparte_1
2 dal mese di gennaio 2024, era disoccupato ed anche in precedenza era stato disoccupato nel 2021, nel 2022 e fino a gennaio 2023; rilevava, poi, che dal mese di gennaio al mese di agosto 2024 aveva percepito l'indennità di disoccupazione per un importo complessivo di € 5.917,78, mentre in seguito aveva percepito il reddito di inclusione sino al mese di novembre, quando era stato sospeso;
evidenziava, infine, che egli doveva anche provvedere al mantenimento di altre due figlie nate da una precedente relazione, versando un assegno mensile di € 225,00. Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a corrispondere per la figlia un assegno non Per_1
superiore a € 110,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano che intendevano separarsi consensualmente alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati;
2) La figlia minore nata a Persona_1
Messina il 27.07.2023 viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) Le parti concordano che la figlia minore potrà stare con il padre due pomeriggi a settimana nei giorni infrasettimanali;
ove non si raggiunga un accordo potrà stare con il padre il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,00 4) La bambina starà con il padre anche nei fine settimana dalle ore 17,30 del sabato alle ore 19,00 della domenica, a settimane alterne;
5)
La bambina starà con il padre in occasione delle maggiori festività (Natale,
Santo Stefano, 31 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 2 novembre) alternandosi con la madre ne senso che nel corso dell'anno starà in una festività con il padre e nella successiva con la madre;
6) La bambina starà con il padre una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di
3 agosto, nei giorni che verranno individuati dalle parti entro il 15 giugno di ogni anno;
7) contribuirà al mantenimento della Controparte_1
figlia mediante la corresponsione a di un assegno Parte_1
mensile di € 150,00 da versare entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 60 % delle spese straordinarie da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF”.
I procuratori delle parti chiedevano l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli
4 interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del e sopra testualmente riportate. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto all'udienza del
19.11.2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 22.07.2022 ed iscritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 106 parte 1 anno 2022;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 22/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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