CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2775/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IZ MA CRISTINA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14789/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085104484000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2284/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate-IO ed alla Regione Campania
a mezzo PEC, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00851044 84 000 (ruolo 2025/002484) relativa alla tassa automobilistica 2020 per l'importo complessivo di € 172,48.
La ricorrente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: (i) l'illegittimità della cartella per mancata notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento); (ii) la prescrizione triennale della pretesa ex art. 5, co. 52,
D.L. 953/1982 (come modificato dall'art. 3 D.L. 2/1986) per difetto di atti interruttivi notificati;
(iii)difetto di motivazione dell'atto; chiede le conseguenti declaratorie, vinte le spese con attribuzione alla difesa.
Si è costituita Agenzia delle Entrate-IO eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso e, nel merito, la regolarità della notifica della cartella e l'insussistenza dell'obbligo generalizzato di contraddittorio/ avviso bonario;
ha rilevato, inoltre, che la prova dell'eventuale notifica dell'atto presupposto rientrava nella sfera dell'ente impositore (Regione). La difesa di AdeR ha riportato, infine, argomenti sulla non operatività di una prescrizione ordinaria decennale per effetto (asseritamente) novativo del ruolo/cartella.
La Regione Campania, ritualmente destinataria del ricorso via PEC in data 23/07/2025, non ha inteso costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La cartella è stata notificata il 17/07/2025; il ricorso è stato notificato il 23/07/2025. Trova applicazione l'art. 21 D.Lgs. 546/1992, che prevede il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (la notifica della cartella vale anche come notifica del ruolo). Ne discende che l'eccezione di tardività è infondata.
2. Non vi è prova della notifica del prodromico avviso di accertamento richiamato in cartella. Nel caso di specie, l'esistenza dell'avviso è affermata nel contenuto della cartella (“AVVISO ACCERT. n. 064231232048
NOT. IL 14/07/2023”), ma non risulta in atti la prova documentale della sua notifica (relata o avviso di ricevimento) alla ricorrente.
3.In tema di riscossione, a fronte dell'eccezione di omessa notifica dei prodromici, sono l'ente impositore o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica, prova non fornita. Il solo rinvio nel ruolo o nella cartella non è sufficiente a dimostrarne l'avvenuta consegna.
La Corte di Cassazione con orientamento consolidato (tra le tante Cass. n. 2642 del 28/01/2022), ha ritenuto che la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà, dunque, impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o dì impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa (da ultima:Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
3.Non vi è prova della notifica del prodromico accertamento richiamato espressamente nella cartella, con conseguente nullità della cartella oggi impugnata per vizio derivato (difetto del titolo presupposto ritualmente portato a conoscenza del contribuente).
4.Come espressamente richiesto, va, altresì, dichiarato prescritto il tributo (la pretesa), essendo decorso il termine di anni tre (anno impositivo 2020) alla data di notifica della odierna cartella, come espressamente richiesto.
Il ricorso va, dunque, accolto, la cartella va annullata e va dichiarato prescritto il tributo.
5.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle controparti, con attribuzione alla difesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IZ MA CRISTINA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14789/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085104484000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2284/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate-IO ed alla Regione Campania
a mezzo PEC, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00851044 84 000 (ruolo 2025/002484) relativa alla tassa automobilistica 2020 per l'importo complessivo di € 172,48.
La ricorrente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: (i) l'illegittimità della cartella per mancata notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento); (ii) la prescrizione triennale della pretesa ex art. 5, co. 52,
D.L. 953/1982 (come modificato dall'art. 3 D.L. 2/1986) per difetto di atti interruttivi notificati;
(iii)difetto di motivazione dell'atto; chiede le conseguenti declaratorie, vinte le spese con attribuzione alla difesa.
Si è costituita Agenzia delle Entrate-IO eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso e, nel merito, la regolarità della notifica della cartella e l'insussistenza dell'obbligo generalizzato di contraddittorio/ avviso bonario;
ha rilevato, inoltre, che la prova dell'eventuale notifica dell'atto presupposto rientrava nella sfera dell'ente impositore (Regione). La difesa di AdeR ha riportato, infine, argomenti sulla non operatività di una prescrizione ordinaria decennale per effetto (asseritamente) novativo del ruolo/cartella.
La Regione Campania, ritualmente destinataria del ricorso via PEC in data 23/07/2025, non ha inteso costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La cartella è stata notificata il 17/07/2025; il ricorso è stato notificato il 23/07/2025. Trova applicazione l'art. 21 D.Lgs. 546/1992, che prevede il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (la notifica della cartella vale anche come notifica del ruolo). Ne discende che l'eccezione di tardività è infondata.
2. Non vi è prova della notifica del prodromico avviso di accertamento richiamato in cartella. Nel caso di specie, l'esistenza dell'avviso è affermata nel contenuto della cartella (“AVVISO ACCERT. n. 064231232048
NOT. IL 14/07/2023”), ma non risulta in atti la prova documentale della sua notifica (relata o avviso di ricevimento) alla ricorrente.
3.In tema di riscossione, a fronte dell'eccezione di omessa notifica dei prodromici, sono l'ente impositore o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica, prova non fornita. Il solo rinvio nel ruolo o nella cartella non è sufficiente a dimostrarne l'avvenuta consegna.
La Corte di Cassazione con orientamento consolidato (tra le tante Cass. n. 2642 del 28/01/2022), ha ritenuto che la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà, dunque, impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o dì impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa (da ultima:Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
3.Non vi è prova della notifica del prodromico accertamento richiamato espressamente nella cartella, con conseguente nullità della cartella oggi impugnata per vizio derivato (difetto del titolo presupposto ritualmente portato a conoscenza del contribuente).
4.Come espressamente richiesto, va, altresì, dichiarato prescritto il tributo (la pretesa), essendo decorso il termine di anni tre (anno impositivo 2020) alla data di notifica della odierna cartella, come espressamente richiesto.
Il ricorso va, dunque, accolto, la cartella va annullata e va dichiarato prescritto il tributo.
5.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle controparti, con attribuzione alla difesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.