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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 3895/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giulio di Gioia (C.F.: ), presso il cui C.F._2
studio, in Napoli, al Centro Direzionale, Is. F12, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo CORVINO (C.F.: ), presso C.F._3
il cui studio, in Napoli, alla Via R. Bracco, n. 45, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 6182/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 29.09.2020 e notificata il 07.10.2020.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 06.11.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dalla odierna CA appellata, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato il al pagamento della complessiva Pt_1
somma di € 9.253,75, quale saldo debitore del C/C n. 474 (per €
8.163,13) e del C/C n. 687 (per ulteriori € 1.090,00).
2. Il Tribunale, dopo aver dato atto delle eccezioni sollevate da parte convenuta (usura, capitalizzazione infrannuale, c.m.s.), in applicazione dei principi in ordine al riparto dell'onere probatorio, di cui alle SS. UU.
n. 13533/2001, ha accolto la domanda attorea, ritenendo sufficientemente documentato il reclamato credito, mercé la produzione in giudizio degli estratti conto integrali, oltre che della originaria contrattualistica.
3. Con il gravame, l'appellante, dopo aver lamentato erroneo rigetto della invocata ctu e dell'ordine di esibizione (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 119 TUB e 210 c.p.c.), insiste nelle originarie eccezioni, vale a dire usura, capitalizzazione infrannuale e c.m.s.
3.1 Ha resistito la CA appellata. Vinte le spese del grado.
3.2. All'esito dell'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Preliminarmente, va dato atto che risulta versata in atti tutta la documentazione (contratto ed estratti conto integrali) prodotta dalla appellata a supporto del credito vantato nei confronti del . CP_1 Pt_1 Non è dato comprendere, pertanto, le ragioni di doglianza inerenti al rigetto dell'istanza di ordine di esibizione, rimasta del tutto generica e, come tale, inammissibile.
Del resto, sarebbe stato onere della attrice produrre la CP_1
documentazione necessaria per fornire riscontro probatorio delle proprie pretese;
sicché, il convenuto , in difetto di domanda Pt_1
riconvenzionale, difetta, in ogni caso, di interesse alla produzione integrativa.
5. Del pari, inammissibile è la censura inerente all'eccezione di usura, bollata dal Tribunale come generica (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
Ed invero, la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre l'allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione.
Tale allegazione deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque, l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della CA di
LI (da ultimo, Cass. n. 26525/2024). 6. È fondata, invece, la censura inerente alla capitalizzazione infrannuale degli interessi, che il Tribunale ha ritenuto operata a condizioni di reciprocità.
La Sezione ha avuto plurime occasioni per richiamare l'orientamento di legittimità (Cass. n. 4321/2022), con il quale si è affermata la mancanza di “reciprocità”, quanto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, quando il tasso nominale creditore corrisponde a quello effettivo.
In linea di massima, la Suprema Corte ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di C/C il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia.
Nel caso di specie, non solo il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo, ma lo stesso è fissato in misura pari allo 0,010%, così irrisoria da far concludere per la natura meramente simbolica.
È ben noto che il divieto di anatocismo, fissato nell'art. 1283 c.c., subisce deroga nei termini previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio
2000 (legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall'art. 120 del D. L.vo n. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 del D.
L.vo n. 342/1999).
In particolare, la richiamata delibera CICR, all'art. 2, dispone che
“
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Dunque, con tale delibera viene riconosciuta alle banche la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale, ma ciò a condizione che venga stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito.
Detta delibera impone, altresì, una trasparenza contrattuale per la quale nel contratto di C/C deve essere indicata la periodicità della capitalizzazione (trimestrale, annuale, ecc.), il tasso di interesse applicato e, se la capitalizzazione è infrannuale, il valore del tasso annuale.
Infatti, il successivo art. 6 prevede: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Se questa è la disciplina che deve trovare applicazione, nella concretezza, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva e non solo figurativa, che si registra tutte le volte in cui il TAN è identico al TAEG.
In simile ipotesi, infatti, il contatto, in realtà, risulta privo dell'indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, così come previsto dal richiamato art. 6; ed in ogni caso, viola anche l'art. 2, in quanto evidenzia l'assenza di “pari periodicità”, nel senso che dalla predetta coincidenza tra il tasso annuo effettivo e quello nominale emerge che gli interessi previsti a favore del correntista non sono soggetti a capitalizzazione.
La Suprema Corte ha, infatti affermato: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
– e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6”.
Né può ritenersi dirimente il rilievo che giustifica la coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo con la misura molto ridotta degli intessi attivi.
A tal proposito, è sempre la Suprema Corte a precisare che “O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la
Delib. CICR , art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6”.
Il principio di diritto che ne è scaturito è il seguente: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3,
e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione“. 7. Fondata è anche la censura avente ad oggetto la indeterminatezza della c.m.s., indicata nella sola misura percentuale.
Se risulta ancora controversa la natura della c.m.s (quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, ovvero quale corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto), non altrettanto può affermarsi con riferimento ai dati che devono essere preventivamente contrattualizzati, affinché la clausola possa rispondere ai requisiti di determinabilità dell'oggetto e che non possono di certo esaurirsi nella sola indicazione, in termini pecentualistici, della misura convenuta.
Nel caso in esame, la clausola è contrattualmente prevista nella sola misura percentuale, ma non è previsto il criterio di calcolo convenuto, per come eccepito dagli appellanti e non specificamente contestato dalla appellata, che ha, invece, opposto la (inammissibile) CP_1
tardività dell'eccezione.
La c.m.s., per poter essere valida, deve essere, quanto meno, determinabile, non solo nella misura percentuale, ma anche nelle modalità di computo.
In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo;
per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
La Sezione ha ripetutamente affermato che, ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della
CA che non trova legittimazione in una valida pattuizione e va, di conseguenza, dichiarata nulla.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è necessario rimettere la controversia sul ruolo, affinché sia disposta ctu diretta alla determinazione del saldo dei CC/CC dedotti in lite dalla CP_1
appellata, epurati da qualsiasi forma di capitalizzazione infrannuale e dalla c.m.s.
9. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 06.11.2020, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 6182/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'illegittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito del correntista;
nonché, della c.m.s., e rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo