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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2728/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza, domicilio eletto in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55, in virtù di mandato generale alle liti rep. n. 37590 del 23.1.2023,
Notaio in Fiumicino -appellante- Persona_1
E
– c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco e Daniela CP_1 C.F._1
Mocella, presso il cui studio in Napoli alla via Donnalbina n. 56 è elettivamente domiciliato
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.11.2023, l ha proposto tempestivo Pt_1 appello avverso la sentenza n. 6194/2023, emessa il 24.10.2023, con la quale il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 692/2021 – avente ad oggetto il pagamento in favore di di € 45.839,72 oltre accessori a titolo di TF (alla CP_1 cessazione dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare nel dicembre 2019) – e condannato l opponente al pagamento in favore della parte opposta di € 19.813,63 con rivalutazione Pt_1
Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dall'1.4.2022 al saldo;
spese compensate per ½, liquidate per il residuo in € 1.347,00 oltre Iva, cpa e spese forfettarie come per legge, con distrazione.
L ha eccepito la compensazione integrale delle somme dovute al sulla base degli Pt_1 CP_1 importi dallo stesso ricevuti in prestito personale in data 28.4.2017.
Si è costituito eccependo la tardività del deposito da parte dell'Ente appellante, della CP_1 domanda di prestito dallo stesso presentata e chiedendo il rigetto del gravame.
Acquisite le note scritte la Corte, all'odierna udienza ha riservato la causa in decisione.
L'appello deve essere accolto parzialmente.
Preliminarmente, va detto che aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di € CP_1
45.839,72 oltre interessi legale e spese, a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il Giudice dell'opposizione, nell'esaminare la fondatezza della pretesa creditoria del ricorrente nella fase monitoria, ha elaborato un calcolo partendo dalla somma lorda di € 49.820,50, astrattamente dovuta - come da cedolino TFS in atti di parte opponente depositato il 13.10.2022 - tenendo conto dei pagamenti eseguiti dal debitore: € 4.677,55 corrisposti con valuta 9.6.2023 per indennità di buonuscita;
€ 12.968,40 per TF (avendo l trattenuto € 7.717,67 a titolo di 1/5 del TF;
€ Pt_1
17.511,28 + € 391,01 per restituzione capitale prestito e interessi passivi prestito;
€ 2.533,29 per rivalsa contributiva da cui detrarre € 64,29 (computati nel dare) per detrazioni L. 244/2007 (art. 2, comma 514).
Dal suddetto cedolino risultano detratti per tassazione € 8.698,85, con un residuo di € 41.121,65 (€
49.820,50 lordi - € 8.698,85 per tassazione), da cui il Giudice ha detratto le somme versate (€
4.677,55 + € 12.968,40), pervenendo all'importo di € 23.475,70; con ulteriore detrazione di €
3.662,07 a titolo di danno erariale portato in compensazione dall sulla base della sentenza Pt_1 della Corte dei Conti n. 146/2023, depositata il 3.3.2023 (inclusiva della sorte capitale, accessori e spese), giungendo così all'importo di € 19.813,63 spettante all'appellato e al cui pagamento è stato condannato l , previa revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Per quanto attiene al prestito (di € 17.511,25 + € 391,01) che l opponente assumeva essere Pt_1 stato richiesto dal e che costituisce oggetto del presente gravame, il Tribunale ha onerato CP_1
l del deposito di documentazione idonea a dimostrarne la corresponsione ed in particolare Pt_1 la domanda di prestito presentata dal in assenza di tale prova, ha ritenuto quindi non CP_1 detraibile il suddetto importo.
Invero, con l'opposizione, l aveva depositato il piano di ammortamento, l'elenco delle rate non Pt_1 pagate, il dettaglio estinzione prestito ed il regolamento prestiti , fornendo comunque al Pt_1 giudicante un seppur parziale corredo di elementi probatori al fine di dimostrare l'esistenza del prestito.
In sede di appello l appellante ha depositato la suddetta domanda del 3.4.2017, con la Pt_1 quale il aveva chiesto un prestito personale di € 23.313,52. Tale somma veniva erogata CP_1 con il cedolino di maggio 2017. Ritiene il Collegio, a fronte dell'eccezione di tardività in ordine a detto deposito, sollevata dall'appellato, che nel caso di specie possa legittimamente esercitarsi il potere officioso del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ex artt. 437 e 421 c.p.c., ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", poichè esercitato pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse, in linea con i principi oramai indiscussi, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
La domanda di prestito unitamente al cedolino di maggio 2017 depositati dall (all. 14 e 15) Pt_1 provano l'esistenza del prestito e la sua effettiva erogazione.
Conclusivamente, richiamando il calcolo di cui sopra, effettuato dal primo Giudice, sostanzialmente coincidente con quello elaborato dall nell'atto di appello (pagg. 9 e 10), bisogna detrarre Pt_1 dall'importo di € 19.813,63 (riconosciuto dal Giudice) quello relativo al prestito di € 17.902,29 (€
17.511,28 + € 391,01), indicato tra le somme trattenute nel cedolino di marzo 2022 (all. 18), venendo così a determinarsi in € 1.911,34 la somma spettante al al cui pagamento deve CP_1 essere condannato l . Pt_1
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va quindi accolto l'appello (con cui l ha chiesto Pt_1
l'integrale compensazione delle somme dovute al per quanto di ragione e riformata CP_1 parzialmente la sentenza, che viene confermata in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'Istituto al pagamento in favore di della somma di € 1.911,34, oltre CP_1 rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dall'1.4.2022 (data dei parziali pagamenti del TF) al saldo.
Vanno compensate nella misura di 4/5 le spese del doppio grado, considerata l'esiguità della somma riconosciuta all'appellato rispetto a quella portata nel decreto ingiuntivo, liquidata la restante parte a carico dell come da dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Marco e Daniela Pt_1
Mocella, dichiaratisi antistatari.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna l al pagamento, in favore della parte appellata, Pt_1 dell'importo di € 1.911,34, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dall'1.4.2022 al saldo;
- compensa nella misura di 4/5 le spese del doppio grado e per la parte residua condanna l al Pt_1 pagamento, in favore dell'appellato, della somma complessiva di € 255,60 per il I grado ed €
291,60 per il II grado, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione agli avv.ti Marco e
Daniela Mocella, antistatari.
Napoli, 22.5.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente Dott. Paolo Barletta
Dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2728/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza, domicilio eletto in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55, in virtù di mandato generale alle liti rep. n. 37590 del 23.1.2023,
Notaio in Fiumicino -appellante- Persona_1
E
– c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco e Daniela CP_1 C.F._1
Mocella, presso il cui studio in Napoli alla via Donnalbina n. 56 è elettivamente domiciliato
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.11.2023, l ha proposto tempestivo Pt_1 appello avverso la sentenza n. 6194/2023, emessa il 24.10.2023, con la quale il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 692/2021 – avente ad oggetto il pagamento in favore di di € 45.839,72 oltre accessori a titolo di TF (alla CP_1 cessazione dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare nel dicembre 2019) – e condannato l opponente al pagamento in favore della parte opposta di € 19.813,63 con rivalutazione Pt_1
Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dall'1.4.2022 al saldo;
spese compensate per ½, liquidate per il residuo in € 1.347,00 oltre Iva, cpa e spese forfettarie come per legge, con distrazione.
L ha eccepito la compensazione integrale delle somme dovute al sulla base degli Pt_1 CP_1 importi dallo stesso ricevuti in prestito personale in data 28.4.2017.
Si è costituito eccependo la tardività del deposito da parte dell'Ente appellante, della CP_1 domanda di prestito dallo stesso presentata e chiedendo il rigetto del gravame.
Acquisite le note scritte la Corte, all'odierna udienza ha riservato la causa in decisione.
L'appello deve essere accolto parzialmente.
Preliminarmente, va detto che aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di € CP_1
45.839,72 oltre interessi legale e spese, a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il Giudice dell'opposizione, nell'esaminare la fondatezza della pretesa creditoria del ricorrente nella fase monitoria, ha elaborato un calcolo partendo dalla somma lorda di € 49.820,50, astrattamente dovuta - come da cedolino TFS in atti di parte opponente depositato il 13.10.2022 - tenendo conto dei pagamenti eseguiti dal debitore: € 4.677,55 corrisposti con valuta 9.6.2023 per indennità di buonuscita;
€ 12.968,40 per TF (avendo l trattenuto € 7.717,67 a titolo di 1/5 del TF;
€ Pt_1
17.511,28 + € 391,01 per restituzione capitale prestito e interessi passivi prestito;
€ 2.533,29 per rivalsa contributiva da cui detrarre € 64,29 (computati nel dare) per detrazioni L. 244/2007 (art. 2, comma 514).
Dal suddetto cedolino risultano detratti per tassazione € 8.698,85, con un residuo di € 41.121,65 (€
49.820,50 lordi - € 8.698,85 per tassazione), da cui il Giudice ha detratto le somme versate (€
4.677,55 + € 12.968,40), pervenendo all'importo di € 23.475,70; con ulteriore detrazione di €
3.662,07 a titolo di danno erariale portato in compensazione dall sulla base della sentenza Pt_1 della Corte dei Conti n. 146/2023, depositata il 3.3.2023 (inclusiva della sorte capitale, accessori e spese), giungendo così all'importo di € 19.813,63 spettante all'appellato e al cui pagamento è stato condannato l , previa revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Per quanto attiene al prestito (di € 17.511,25 + € 391,01) che l opponente assumeva essere Pt_1 stato richiesto dal e che costituisce oggetto del presente gravame, il Tribunale ha onerato CP_1
l del deposito di documentazione idonea a dimostrarne la corresponsione ed in particolare Pt_1 la domanda di prestito presentata dal in assenza di tale prova, ha ritenuto quindi non CP_1 detraibile il suddetto importo.
Invero, con l'opposizione, l aveva depositato il piano di ammortamento, l'elenco delle rate non Pt_1 pagate, il dettaglio estinzione prestito ed il regolamento prestiti , fornendo comunque al Pt_1 giudicante un seppur parziale corredo di elementi probatori al fine di dimostrare l'esistenza del prestito.
In sede di appello l appellante ha depositato la suddetta domanda del 3.4.2017, con la Pt_1 quale il aveva chiesto un prestito personale di € 23.313,52. Tale somma veniva erogata CP_1 con il cedolino di maggio 2017. Ritiene il Collegio, a fronte dell'eccezione di tardività in ordine a detto deposito, sollevata dall'appellato, che nel caso di specie possa legittimamente esercitarsi il potere officioso del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ex artt. 437 e 421 c.p.c., ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", poichè esercitato pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse, in linea con i principi oramai indiscussi, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
La domanda di prestito unitamente al cedolino di maggio 2017 depositati dall (all. 14 e 15) Pt_1 provano l'esistenza del prestito e la sua effettiva erogazione.
Conclusivamente, richiamando il calcolo di cui sopra, effettuato dal primo Giudice, sostanzialmente coincidente con quello elaborato dall nell'atto di appello (pagg. 9 e 10), bisogna detrarre Pt_1 dall'importo di € 19.813,63 (riconosciuto dal Giudice) quello relativo al prestito di € 17.902,29 (€
17.511,28 + € 391,01), indicato tra le somme trattenute nel cedolino di marzo 2022 (all. 18), venendo così a determinarsi in € 1.911,34 la somma spettante al al cui pagamento deve CP_1 essere condannato l . Pt_1
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va quindi accolto l'appello (con cui l ha chiesto Pt_1
l'integrale compensazione delle somme dovute al per quanto di ragione e riformata CP_1 parzialmente la sentenza, che viene confermata in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'Istituto al pagamento in favore di della somma di € 1.911,34, oltre CP_1 rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dall'1.4.2022 (data dei parziali pagamenti del TF) al saldo.
Vanno compensate nella misura di 4/5 le spese del doppio grado, considerata l'esiguità della somma riconosciuta all'appellato rispetto a quella portata nel decreto ingiuntivo, liquidata la restante parte a carico dell come da dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Marco e Daniela Pt_1
Mocella, dichiaratisi antistatari.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna l al pagamento, in favore della parte appellata, Pt_1 dell'importo di € 1.911,34, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dall'1.4.2022 al saldo;
- compensa nella misura di 4/5 le spese del doppio grado e per la parte residua condanna l al Pt_1 pagamento, in favore dell'appellato, della somma complessiva di € 255,60 per il I grado ed €
291,60 per il II grado, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione agli avv.ti Marco e
Daniela Mocella, antistatari.
Napoli, 22.5.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente Dott. Paolo Barletta
Dott.ssa Anna Carla Catalano