CA
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.138/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell' 11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “Gestione Separata Avvocati”,
tra
e in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Basile Isabella Pt_1 CP_1
Patrizia e Andriulli Antonio
Appellante contro
Controparte_2
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 23 aprile 2021 l' in Controparte_3 persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., impugnavano la sentenza resa in data 28 ottobre
2020 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato il ricorso dell'avv. Dallura vòlto ad ottenere la declaratoria della inesistenza dell'obbligazione di versare alla gestione separata , Pt_1 per l'anno 2011, la somma richiestale titolo di contribuzione da versare alla gestione separata, richiesta da mediante avviso bonario contenuto in raccomandata a.r. pervenutale il 22-8-2017; Pt_1 col medesimo ricorso del 8-3-2019 l'avv. ha proposto tempestiva opposizione avverso CP_2 l'avviso di addebito in oggetto, notificatole il 29-1-2019 ed emesso dall' per la complessiva Pt_1 somma di EURO 690,71 a titolo di contributi e sanzioni assertivamente dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995 riferiti all'anno 2011. Nel precisare che l'avviso di addebito de quo era stato preceduto dall'invio di una raccomandata pervenutale appunto il 22-8- 2017 con cui le era stata comunicata la sua iscrizione officiosa nella gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge sopra citata in quanto ha dedotto nel merito di nulla dovere, in quanto aveva regolarmente versato alla il contributo integrativo, benché fosse esonerata dal CP_4 versamento di quello soggettivo (cfr. art. 18 comma 12 dl 98/2011, convertito in legge 111/2011, di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 26 legge 335/1995); ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti contributivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 9 legge 335/1995, dell'art. 2935 c.c. e del D.M. 24-11-1995 (attuativo dell'art. 2 comma 30 legge 335 cit.), produttrice di reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, l'opponente
1 L'appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita.
La causa, all'udienza dell'11 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appello proposto dal' e infondato. Pt_1 CP_1
Assorbente rispetto ad ogni altra questione è, a giudizio della Corte, la maturata prescrizione quinquennale ai sensi della legge 335/1995, e merita piena condivisione la sentenza di primo grado. A norma dell'art. 3 co. 9 lettera a) l.
8.8.1995 n. 335, infatti, i contributi di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in dieci anni ma, a decorrere dall'1.1.1996, tale termine è ridotto a cinque anni. Nel caso in esame, trattandosi di contributi relativi all'anno 2011, è pertanto applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
---ooo000ooo---
La questione è evidentemente quella di individuare il dies a quo di decorrenza di detto termine.
La Suprema Corte, in vicenda del tutto analoga (sentenza n. 27950/2018) ha ritenuto ed asseverato che il termine prescrizionale decorresse a partire dalla scadenza dei termini di pagamento, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come gli appellanti vorrebbero sul presupposto che solo con la presentazione della detta dichiarazione l' sarebbe posto CP_5 in grado di conoscere la situazione dell'appellata e i redditi.
Tali termini di pagamento, per l'anno 2011, scadevano il 9.7.2012, come disposto dall'art. 17 del DPR n. 435 del 7.12.2001 modificato dal D.L. 223/2006 e convertito in legge del 4.8.2006.
E se relativamente all'anno 2011 il termine per il pagamento era fissato al 9.7.2012, evidentemente già alla data di notifica mediante avviso bonario contenuto in raccomandata a.r. pervenutale il 22-8-2017; la prescrizione quinquennale era spirata;
a maggior ragion era spirata alla data di notifica dell'avviso di addebito, notificatole il 29-1-2019.
Per tale motivo l'appello va rigettato, e confermata per l'effetto la sentenza appellata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico Pt_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, che liquida in € 800,00 Pt_1 oltre accessori di legge.
2 Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell' 11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “Gestione Separata Avvocati”,
tra
e in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Basile Isabella Pt_1 CP_1
Patrizia e Andriulli Antonio
Appellante contro
Controparte_2
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 23 aprile 2021 l' in Controparte_3 persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., impugnavano la sentenza resa in data 28 ottobre
2020 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato il ricorso dell'avv. Dallura vòlto ad ottenere la declaratoria della inesistenza dell'obbligazione di versare alla gestione separata , Pt_1 per l'anno 2011, la somma richiestale titolo di contribuzione da versare alla gestione separata, richiesta da mediante avviso bonario contenuto in raccomandata a.r. pervenutale il 22-8-2017; Pt_1 col medesimo ricorso del 8-3-2019 l'avv. ha proposto tempestiva opposizione avverso CP_2 l'avviso di addebito in oggetto, notificatole il 29-1-2019 ed emesso dall' per la complessiva Pt_1 somma di EURO 690,71 a titolo di contributi e sanzioni assertivamente dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995 riferiti all'anno 2011. Nel precisare che l'avviso di addebito de quo era stato preceduto dall'invio di una raccomandata pervenutale appunto il 22-8- 2017 con cui le era stata comunicata la sua iscrizione officiosa nella gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge sopra citata in quanto ha dedotto nel merito di nulla dovere, in quanto aveva regolarmente versato alla il contributo integrativo, benché fosse esonerata dal CP_4 versamento di quello soggettivo (cfr. art. 18 comma 12 dl 98/2011, convertito in legge 111/2011, di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 26 legge 335/1995); ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti contributivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 9 legge 335/1995, dell'art. 2935 c.c. e del D.M. 24-11-1995 (attuativo dell'art. 2 comma 30 legge 335 cit.), produttrice di reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, l'opponente
1 L'appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita.
La causa, all'udienza dell'11 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appello proposto dal' e infondato. Pt_1 CP_1
Assorbente rispetto ad ogni altra questione è, a giudizio della Corte, la maturata prescrizione quinquennale ai sensi della legge 335/1995, e merita piena condivisione la sentenza di primo grado. A norma dell'art. 3 co. 9 lettera a) l.
8.8.1995 n. 335, infatti, i contributi di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in dieci anni ma, a decorrere dall'1.1.1996, tale termine è ridotto a cinque anni. Nel caso in esame, trattandosi di contributi relativi all'anno 2011, è pertanto applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
---ooo000ooo---
La questione è evidentemente quella di individuare il dies a quo di decorrenza di detto termine.
La Suprema Corte, in vicenda del tutto analoga (sentenza n. 27950/2018) ha ritenuto ed asseverato che il termine prescrizionale decorresse a partire dalla scadenza dei termini di pagamento, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come gli appellanti vorrebbero sul presupposto che solo con la presentazione della detta dichiarazione l' sarebbe posto CP_5 in grado di conoscere la situazione dell'appellata e i redditi.
Tali termini di pagamento, per l'anno 2011, scadevano il 9.7.2012, come disposto dall'art. 17 del DPR n. 435 del 7.12.2001 modificato dal D.L. 223/2006 e convertito in legge del 4.8.2006.
E se relativamente all'anno 2011 il termine per il pagamento era fissato al 9.7.2012, evidentemente già alla data di notifica mediante avviso bonario contenuto in raccomandata a.r. pervenutale il 22-8-2017; la prescrizione quinquennale era spirata;
a maggior ragion era spirata alla data di notifica dell'avviso di addebito, notificatole il 29-1-2019.
Per tale motivo l'appello va rigettato, e confermata per l'effetto la sentenza appellata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico Pt_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite, che liquida in € 800,00 Pt_1 oltre accessori di legge.
2 Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
3