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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2674/2020 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1
(cf , Parte_2 C.F._2 con gli avv. ROMOLO MAURIZIO (cf ) e C.F._3
(cf ) Parte_3 C.F._4
ATTORI
già CP_1 Controparte_2
RAPPRESENTATA DA (cf , Controparte_3 P.IVA_1 con l'avv. ALESSANDRO PALMA ANNA RITA (cf ) C.F._5
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 30/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c. dep.
11.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c. dep.
12.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione promossa da e Parte_1 Parte_2 avverso il d.i. n. 773/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 27.7.2020, invero nei confronti della sola nella qualità di fideiussore di Parte_1
e di , in favore di Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 per l'importo di € 38.930,12 oltre interessi e spese di procedura a titolo
[...] di scoperto di c/c n. 1000/3114 ex 300570 (€ 23.014,78) intestato ad Pt_2
e scoperto di c/c n. 1000/3671 ex 2521 (€ 15.915,34) intestato a
[...]
. Controparte_4 Denuncia parte attrice:
(i) nullità del d.i. opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c. e 50 T.U.B., avendo controparte prodotto in fase monitoria un mero saldaconto dei rapporti azionati;
(ii) inefficacia probatoria della produzione di cui all'art. 50 T.U.B. nel giudizio di opposizione;
(iii) illegittimità nei c/c n. 1000/3114 e c/c n. 1000/3671 per determinazione del tasso di interesse, jus variandum, anatocismo e capitalizzazione senza pari periodicità oltre a superamento del tasso soglia e illegittimo addebito di commissioni e spese sulla base di perizia tecnica di parte;
e, previa istanza ex art. 649 c.p.c., conclude per sentir
“In via preliminare disporre la revoca e/o sospendere la provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 cpc al monitorio opposto, nel merito accertare e dichiarare:
1. la nullità del decreto ingiuntivo n. 773/2020 del 27/7/2020 e disporne la revoca per le ragioni esposte in fatto ed in diritto e qui riproposte:
.- difetto di idonea prova scritta per l'emissione del monitorio si sensi degli articoli 633 cpc e 50 TUB costituendo la certificazione del credito resa dal Direttore della Banca un mero saldaconto e non un estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili come viceversa preteso dall'art. 50 TUB;
.- difetto di prova idonea a fondare le ragioni creditorie della sola certificazione ex art. 50
TUB in ipotesi di opposizione al monitorio e conseguentemente:
.-a) per quanto preteso sul conto corrente numero 1000/3114 ex 570 del 06/05/1998 rigettare ogni domanda per totale assenza degli estratti conto;
.-b) per quanto preteso sul conto corrente numero 1000/3671 ex 2521 a sua volta ex
00530/0000/00000600 rigettare ogni pretesa in ordine all'addebito effettuato in data
29.03.2013 per Euro 103.266,85, quale saldo ad estinzione del conto numero
00530/0000/00000600 per totale assenza degli estratti conto e del contratto di conto corrente da ultimo citato (la ha difatti prodotto solo il contratto di apertura di CP_6 credito su detto conto corrente);
2. per quanto preteso sul conto corrente numero 1000/3114 ex 570 del 06/05/1998 comunque accertare e dichiarare la nullità della clausola art 7) che prevede l'anatocismo degli interessi senza alcuna pari periodicità nonché il diritto della di variare gli CP_6 interessi anche in senso sfavorevole al correntista senza alcuna preventiva comunicazione;
3. per quanto preteso sul conto corrente numero 1000/3671 ex 2521 a sua volta ex
00530/0000/00000600:
.- c) accertare e dichiarare che non si è in presenza di un valido contratto concluso nella forma scritta richiesta ad substantiam – è solo un allegato cioè il documento di sintesi - conseguentemente e per l'effetto comminare la nullità dell'intero contratto e/o in subordine delle sole clausole negoziali che determinano gli interessi ultralegali in violazione degli articoli 117 TUB e 1284 c.c. poiché non sufficienti per tali clausole il principio di equipollenza;
.- d) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per difetto della doppia sottoscrizione in violazione della delibera CICR del 09/02/2000 e conseguentemente accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi e non opera alcuna capitalizzazione;
.- e) accertare e dichiarare che tutte le commissioni previste nel contratto di conto corrente e nel contratto di affidamento sono illegittime per invalida forma e determinatezza, il correntista non è in grado di comprendere l'incidenza sul rapporto e sono rese in spregio all'articolo 117 bis TUB che prevede un'unica commissione a carico del cliente, comminarne la nullità delle relative clausole per violazione di legge;
.- f) accertare e dichiarare anche previa verifica contabile - in ipotesi ex adverso di contestazione della perizia del dott. prodotta in atti - che il tasso effettivo Persona_1 globale e lo stesso tasso nominale preteso dalla è superiore al tasso soglia come CP_6 disposto ai sensi della Legge 108/1996 e per l'effetto comminare la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi ultralegali;
Conseguentemente e per l'effetto:
4. epurare ogni illegittima incidenza sul computo degli interessi, dalle commissioni, dalle spese e dall'anatocismo e ricomputare l'effettivo saldo se a credito e/o a debito del correntista come fatto nell'elaborato del CTP, a mezzo consulenza ove contestata;
5. condannare la Banca opposta, anche in via riconvenzionale, alla rifusione di ogni somma indebitamente percetta, anche a titolo di indebito arricchimento e segnatamente:
.- g) accertato l'illegittimo addebito - come indicato sub 1/b delle presenti conclusioni - sul conto corrente numero 2521 dell'importo di euro 103.266,85, quale saldo ad estinzione del conto numero 00530/0000/00000600, condannare la al CP_6 pagamento in favore del Dott. del saldo a credito pari ad Euro 124.834,77 Parte_2
(centoventiquattromila-ottocentotrentaquattro/77), o nella maggiore e/o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di chiusura conto sino al soddisfo;
.- h) ovvero in via gradata alla superiore domanda, previa avvenuta prova della legittimità dell'addebito del conto numero 00530/0000/00000600, condannare la al pagamento in favore del Dott. del saldo a credito pari ad Euro CP_6 Parte_2
18.719,96 (diciottomilasettecentodiciannove/96), o nella maggiore e/o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di chiusura conto sino al soddisfo.
Con riserva sin d'ora di ogni ulteriore integrazione e/o specificazione della domanda in esito alle difese e/o produzioni ex adverso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, in persona della cessionaria del credito litigioso censurando l'illegittimità dell'azione svolta da Controparte_1 in quanto non destinatario del d.i. opposto, nel merito Parte_2 contestando i singoli motivi di doglianza avversari nonché la domanda riconvenzionale svolta ex parte actoris dei quali chiede l'integrale rigetto così concludendo:
“Essendo stata appalesata l'infondatezza e pretestuosità delle eccezioni e deduzioni degli opponenti, con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze, con richiesta fin da ora di termini per memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. si conclude affinchè:
IN VIA PRELIMINARE, venga respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formulata dagli opponenti, non ravvisandosi gravi motivi, che possano legittimarla ex art. 649 c.p.c., come infra precisato nelle pagine che precedono e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta idonea.
Si conclude inoltre perché venga dichiarata improcedibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda con la quale il SI. ha chiesto la Parte_2 condanna della Banca creditrice alla ripetizione dell'asserito indebito e venga dichiarata
l'inammissibilità dell'attività processuale svolta dal SI. nel presente Parte_2 giudizio, quale attore opponente e/o della chiamata del SI. , non Parte_2 destinatario del decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente di ogni eccezione, deduzione e domanda, ivi compresa la domanda riconvenzionale, dallo stesso illegittimamente avanzate nei confronti della Banca creditrice opposta.
NEL MERITO, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, vengano rigettate tutte le domande avanzate dai SInori e ed in particolare Parte_1 Parte_2 la domanda riconvenzionale, avanzata nonostante il difetto di presupposti e di legittimazione attiva e venga rigettata l'opposizione de qua, perché illegittima, pretestuosa, infondata in fatto ed in diritto e tutte le avverse domande, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nei confronti della fideiubente SI.ra . Parte_1
In ipotesi, previo il rigetto di tutte le avverse domande, compresa la domanda riconvenzionale, venga condannata la SI.ra al pagamento, a favore Parte_1 della della somma di € 39.930,12, oltre gli interessi ai tassi e Controparte_5 con le decorrenze di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre spese e competenze legali della procedura monitoria;
in ipotesi subordinata sia la stessa condannata al pagamento a favore della Banca opposta delle somme, maggiori o anche minori, che risulteranno di giustizia, oltre interessi ai tassi e con le decorrenze dovuti.
In tutti i casi con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio nei confronti di ed ”. Parte_1 Parte_2 I.3. Respinta l'istanza attorea ex art. 649 c.p.c., esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione - obbligatorio vista la materia del contendere - e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e c.t.u. contabile con successiva perizia integrativa (come disposta dal g.o.p. in supplenza temporanea dello scrivente magistrato); quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa viene trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea è solo in minima parte accoglibile per le ragioni che si vengono a esporre e che determinano un ricalcolo del saldo debitore dei rapporti azionati in via monitoria in misura inferiore a quella consacrata nel d.i. opposto, comportando la revoca di questo.
II.1. Dal punto di vista processuale, non pare condivisibile l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta con riguardo alla posizione processuale dell'attore benvero che costui non riveste la qualifica Parte_2 di opponente, in quanto non destinatario del d.i. opposto, è anche da ricordare come con il giudizio di opposizione si apra un nuovo procedimento volto ad accertare il merito della creditoria consacrata nel titolo monitorio e in tale giudizio è ammesso, secondo le ordinarie regole processuali, l'intervento del terzo ai sensi dell'art. 105 c.p.c. non potendosi negare, in proposito, che l'attore “non opponente” presenti comunanza di causa con le Parte_2 altre parti del giudizio e in relazione all'oggetto del contendere e abbia interesse a far valere, nei confronti della convenuta, un diritto (accertamento negativo di debito e actio restitutoria) relativo all'oggetto dedotto nel processo.
Non si tratta, come intenderebbe la convenuta, di una “subdola” chiamata in causa di terzo non autorizzata perché mai chiesta la relativa autorizzazione dall'opponente , poiché a ben vedere quest'ultima non ha svolto alcuna Pt_1 domanda nei confronti dell'attore pertanto pare corretta la Pt_2 qualificazione di “interventore” in causa con la particolarità – che appare, tuttavia, meramente formale piuttosto che sostanziale – che l'intervento in giudizio non è avvenuto con atto autonomo bensì a mezzo il medesimo atto di citazione in opposizione, essendo identici i legali delle parti attrice e intervenuta e identica la domanda di merito (appunto, accertamento negativo e actio restitutoria) avanzata da costoro. II.2. Tanto premesso e venendo al merito della contesa, val bene svolgere le seguenti considerazioni:
- (i) il d.i. opposto concerne il saldo creditorio di due contratti di c/c, n.
1000/3114 (ex 300570) intestato al dott. e n. 1000/3671 (ex Parte_2
2521) intestato a entrambi garantiti da fideiussione Controparte_4 personale sottoscritta da . Parte_1
Gli attori hanno, fra l'altro, lamentato la mancanza di prova scritta del contratto anteriore al 2521 (poi 3671), ossia il rapporto
00530/0000/0000600, per la cui estinzione era stata concessa apertura in c/c ed addebito dell'intera somma sul c/c 2521 e precisamente "apertura c/c
2521 in data 12/03/2013 ed addebito saldo estinzione del conto
00530/0000/00000600 in data 29/03/2013”: la questione non è stata oggetto del primo quesito peritale, affidato da questo giudice con ordinanza resa a verbale d'udienza cd. cartolare 25.1.2022 e precisazione del quesito di cui all'ordinanza resa a verbale d'udienza cd. cartolare 17.3.2022, mentre poi con ordinanza resa a verbale d'udienza cd. cartolare 28.7.2022 a fini di completezza d'istruttoria si è ritenuto opportuno accedere alla richiesta attorea di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla convenuta del contratto n.
00530/0000/00000600 e relativi estratti conto.
Quindi, a seguito di plurimi rinvii d'udienza a opera del g.o.p., in supplenza dello scrivente magistrato durante il congedo maternale, è stata poi affidata sempre dal g.o.p. – con ordinanza resa dopo sei mesi (30.1.2024) dall'assunzione della riserva (25.7.2023) – c.t.u. integrativa affinché l'ausiliario fornisse risposta ai quesiti originari di cui alle ordinanze 25.1.2022-17.3.2022 anche in relazione al conto n. 00530/0000/00000600: invero, l'integrazione peritale risulta superflua, dovendosi sul punto accedere all'eccezione di parte convenuta di non impugnabilità della movimentazione contabile avvenuta a suo tempo e consistente nell'addebito sul c/c di nuova apertura 2521 del saldo di estinzione del c/c n. 00530/0000/00000600.
In siffatto frangente, opera il disposto dell'art. 1832 c.c. in quanto si è all'evidenza dinnanzi ad una singola operazione contabile che il correntista non ha disconosciuto in un tempo congruo quindi ha accettato, ancorché derivante dall'estinzione di un rapporto precedente ma distinto: non essendovi continuità fra i due rapporti, non può quindi oggi mettersi in discussione un rapporto pregresso mai azionato in giudizio ma le cui risultanze sono confluite a suo tempo nel rapporto azionato in giudizio. In proposito, l'arresto della Suprema Corte citato pro domo sua da parte attrice, Cass. ord. n. 15177/2024, sembra invece invocabile a sostegno della tesi contraria a quella attorea sostenendosi che “In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale”: nella presente vicenda, manca proprio quella “specifica contestazione del correntista” che non vi è stata né al momento dell'annotazione contabile sul nuovo conto, n. 2521, né a ben considerare al momento di introdurre il presente giudizio, posto che in atto di citazione richiamando una perizia di parte si sostiene esclusivamente una carenza documentale circa il rapporto precedente n. 00530/0000/00000600 – carenza peraltro ovvia, trattandosi di conto estinto che non è stato azionato in via monitoria né poteva esserlo – e si deduce che escludendo l'addebito del rapporto 00530/0000/00000600 definito illegittimo solo perché non documentato, perlomeno in questa sede, il conto corrente successivo avrebbe avuto un andamento totalmente diverso, considerazione altrettanto ovvia ma che non sostanzia alcuna specifica censura avverso il precedente contratto né avverso la posta contabile negativa transitata sul nuovo c/c n. 2521.
Oltretutto, occorre evidenziare come il c/c non inizia, a stretto rigore, con il saldo negativo di un contratto precedente e in questo senso non può dirsi esservi continuità tra i due conti: in realtà su un conto nuovo aperto il data
12.3.2013 con saldo zero, in successiva data 29.3.2013 è stato addebitato il saldo debitore di altro conto fra le medesime parti andato a estinzione (cfr. doc. 7 fasc. monitorio), quindi si è dinnanzi a due conti autonomi e non in continuità fra loro e ciò rafforza la tesi per cui l'addebito del 29.3.2013 integri null'altro che una movimentazione contabile, da contestare espressamente e specificamente a pena di decadenza ex art. 1832 c.c. con l'effetto che ogni indagine sul punto risulta preclusa nel presente giudizio, a distanza di oltre sette anni dalla movimentazione de qua; - (ii) per quanto concerne la posizione della fideiubente , Parte_1 occorre subito sgombrare il campo da questioni di sorta evidenziando come le eccezioni attoree circa una pretesa nullità della garanzia personale de qua, vuoi per contrarietà alla normativa consumeristica, vuoi per conformità delle clausole fideiussorie a quelle di cui allo schema ABI riconosciuto nullo perché contrario alla normativa antitrust, sono nel caso di specie destituite di fondamento.
Al riguardo, risulta dirimente la combinata considerazione per cui, per un verso e come da giurisprudenza ormai consolidata (e già da tempo integrante prassi costante di questo ufficio giudiziario) come consacrata nella nota Cass.
S.U. n. 41994/2021 quand'anche volesse riconoscersi la nullità in parola si tratta pur sempre di nullità parziale, che non determina la nullità dell'intero contratto se non risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto stesso senza la/e clausola/e colpita/e da nullità, per altro verso e in senso assorbente parte attrice non ha mai dedotto che le clausole tacciate di nullità fossero essenziali nell'economia del negozio fideiussorio ma soprattutto che siano state concretamente utilizzate dalla nel contesto dell'escussione CP_6 della garanzia de qua, ossia che abbiano avuto concreta rilevanza con riferimento all'escussione della garante: pertanto, se anche le clausole fossero da dichiarare nulle, non solo non ne deriverebbe la nullità dell'intero atto fideiussorio ma una eventuale declaratoria di nullità parziale non avrebbe rilievo alcuno nell'economia decisionale del presente contendere atteso che sarebbero colpite clausole negoziali di cui l'opponente non ha dedotto l'avvenuto utilizzo da parte della Banca ai fini dell'escussione della garanzia;
- (iii) concentrandosi quindi sulle doglianze mosse avverso i rapporti direttamente azionati in sede monitoria e fatti poi oggetto di indagine peritale, conto corrente ordinario n. 1000.3114 (ex 300570) e conto corrente ordinario n. 1000/3671 (già 1000/2521), merita innanzitutto evidenziare come la documentazione contabile versata in atti da parte convenuta ovvero acquisita tramite ordine ex art. 210 c.p.c. (cfr. ordinanza resa a verbale d'udienza cd. cartolare 26.10.2021) si presenti pressoché completa dall'inizio alla fine del rapporto, ad eccezioni dei primi estratti conto del contratto n. 3114 del quale manca appunto la fase iniziale dalla sottoscrizione del contratto 6.5.1998 fino al 12.2.1999 (cfr. pag. 10 relazione c.t.u. dep. 1.7.2022) senza che ciò, tuttavia, abbia inficiato lo svolgimento dell'indagine peritale e la credibilità e attendibilità dei calcoli operati dal c.t.u., trattandosi appunto di una carenza limitata nel tempo specie a fronte della durata complessiva del rapporto (sono documentati tutti gli estratti conto dal 13.2.1999 all'11.5.2017) e del fatto che, appunto, la carenza in discorso è circoscritta in un periodo ben determinato senza “salti” e buchi intermedi.
Tanto premesso, con riferimento alle specifiche questioni esaminate ritiene questo Tribunale di aderire alle valutazioni rese dal c.t.u., in quanto logicamente motivate e convincenti anche sotto il profilo dell'argomentazione giuridica condotta alla luce degli indirizzi giurisprudenziali consolidati in materia e condivisi da questo giudicante, convincenti risultando anche le risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni critiche svolte dai cc.tt.pp. (peraltro, con pieno rispetto del contraddittorio peritale).
In dettaglio:
- con riguardo all'anatocismo, il conto corrente n. 3671 non presenta problematiche di sorta, essendo stata sin dall'inizio espressamente pattuita per scritto la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con pari periodicità (cfr. pag. 15 relazione c.t.u. dep. 1.7.2022), inoltre non è configurabile una violazione della delibera CICR 2000, art. 6, per asserita Cont Cont identità fra e in quanto, come spiegato dalla convenuta e rilevato anche dal c.t.u., l'identità è solo apparente e derivante da un'approssimazione dei numeri decimali che compongono il TAE (cfr. pagg. 26-27 relazione c.t.u. dep. 1.7.2022); per il conto corrente n. 3114, si ritiene di dover accogliere l'ipotesi B fra quelle individuate dal c.t.u. (cfr. pag. 14 relazione c.t.u. dep.
1.7.2022) ossia con disapplicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale degli interessi creditori e sostituzione della stessa con la capitalizzazione semplice di interessi debitori e creditori fino al
30.6.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, quindi a decorrere dal 30.6.2000 con pari capitalizzazione degli interessi creditori e debitori su base trimestrale, ritenendosi in proposito sufficiente a garantire il requisito della pattuizione scritta tra Banca e cliente l'avvenuta comunicazione inviata dalla prima al secondo con l'estratto conto del 30.6.2000 circa la futura applicazione, a decorrere da quella data, della capitalizzazione di interessi attivi e passivi con pari periodicità (cfr. pag. 13 relazione c.t.u. dep.
1.7.2022);
- con riguardo alla eccepita indeterminatezza di c.m.s. e altri oneri, sul conto corrente n. 3114 il c.t.u. ha rilevato la mancata pattuizione scritta di “spese di chiusura od oneri per passaggi a debito” e “recupero spese per gestione affidamenti”, dunque correttamente ha provveduto a espungere le somme addebitate a tal titolo e altrettanto correttamente ha provveduto a espungere la c.m.s. nei trimestri in cui era stata addebitata, essendo emersa anche per essa la mancanza di idonea pattuizione scritta sub specie di indeterminatezza delle relative condizioni e modalità di calcolo: sul punto, intende questo giudice dare continuità al granitico orientamento esegetico per il quale è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, poiché il correntista non
è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere tale commissione alla banca (in termini, Cass. ord. n. 19825/2022, Cass. ord. n.
18664/2023), orientamento non scalfito da pronunciamenti più recenti (cfr.
Cass. ord. n. 1373/2024) con cui si è inteso semplicemente valorizzare i criteri ermeneutici contrattuali in punto di ricerca dell'intenzione delle parti contraenti e di interpretazione complessiva delle clausole negoziali quanto all'indagine sulla periodicità della c.m.s., che è aspetto invero privo di rilevanza nella presente controversia in quanto, esso sì, espressamente pattuito in mancanza, tuttavia, di espressa pattuizione in ordine ad altri elementi concorrenti a conferire il carattere di sufficiente determinatezza/determinabilità alla c.m.s..
Conclusivamente, per il conto corrente n. 3114 risultano corretti i calcoli operati dal c.t.u. con espunzione delle commissioni e oneri non pattuiti o non sufficientemente determinati/determinabili, laddove con riferimento al conto corrente n. 3671 il c.t.u. ha dato conto della determinatezza di entrambe le Con Contr commissioni pattuite, e senza dunque alcuna necessità di ricalcolo;
- non è stata svolta consulenza contabile in materia di usura, atteso che la relativa eccezione attorea risulta fondata sulle risultanze di una consulenza di parte che, in materia, si discostano dalle modalità di calcolo del tasso effettivo
- da rapportare al tasso soglia usura - individuate dall'elaborazione esegetica ormai consolidata con riferimento alle istruzioni della Banca d'Italia e, del pari, erronea risulta l'individuazione della categoria di contratti/operazioni da assumere quale criterio di raffronto: trattasi di aspetti critici messi in luce da parte convenuta sin dalla comparsa costitutiva e in relazione ai quali parte attrice nulla ha replicato in atti nei successivi scritti difensivi, talché una c.t.u. sul punto si appalesa come affetta da esploratività; - in definitiva, il calcolo finale del saldo dei due rapporti in contesa deve ricavarsi dagli esiti della prima relazione tecnica contabile dep. 1.7.2022
(superflua e inconferente la successiva, per quanto rilevato supra par. II.2. sub
(i)), assumendosi per il conto n. 3114 l'ipotesi B e quindi: per il contratto m.
3114 saldo debitore pari a euro 17.500,85, per il contratto n. 3671 saldo debitore pari a euro 14.429,83 (senza necessità di alcuna rettifica), debito complessivo finale pari a euro 31.930,68.
Tanto comporta inevitabilmente la revoca del d.i. opposto, essendo risultata la creditoria legittimamente dovuta alla Banca inferiore (benché non di molto) rispetto al credito ingiunto.
II.3. Per le motivazioni esposte al par. II.2. sub (i), in ordine alla infondatezza della pretesa attorea di ricalcolo del saldo del c/c n. 3114 per effetto della disamina delle pretese invalidità contrattuali e contabili del diverso conto corrente n. 00530/0000/00000600 (il cui saldo negativo finale è confluito, quale posta passiva, nel “nuovo” c/c n. 3114), deve essere respinta la domanda riconvenzionale di parte attrice non essendo emerso, all'esito dell'istruttoria svolta, alcun credito attoreo nei confronti della convenuta.
III. Visto l'esito della lite, con accoglimento solo parziale dell'opposizione e rigetto delle altre domande attoree ivi compresa la domanda riconvenzionale, pare congruo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura di 1/5, gravando i restanti 4/5 sulla parte attrice prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia e alla consistenza dell'attività processuale, non essendovi motivo per discostarsi dai parametri medi dello scaglione di riferimento.
Nella stessa misura e per le medesime ragioni devono essere ripartite fra le parti le spese per la prima c.t.u., liquidate con provvedimento 4.10.2023, mentre le spese per la seconda c.t.u. liquidate con provvedimento 6.10.2024 devono gravare interamente sulla parte attrice che l'ha richiesta, trattandosi di c.t.u. comunque non accoglibile per quanto spiegato supra par. II.1. sub (i).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva, revoca il d.i. n. 773/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 18-
27.7.2020;
2) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore Parte_1 di parte convenuta, dell'importo di euro 17.500,85 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 1000.3114 e dell'importo di euro 14.429,83 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 1000/3671 oltre interessi ai tassi convenzionali dal 23.5.2020 al saldo;
3) respinge la domanda riconvenzionale attorea e le altre domande attoree;
4) compensa le spese di lite fra le parti nella misura di 1/5, condannando gli attori in solido alla refusione, in favore di parte convenuta, dei restanti 4/5 che liquida nell'importo complessivo (già frazionato) di euro 6.080,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
5) pone le spese della c.t.u. di cui alla relazione depositata in data 1.7.2022 a carico di parte attrice nella misura di 4/5 e di parte convenuta nella misura di
1/5;
6) pone le spese della c.t.u. di cui alla relazione depositata in data 13.5.2024 a carico integrale di parte attrice.
Pistoia, 30/04/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini