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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 545/2020 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 545/2020 R.G., vertente tra:
e CP_1 [...]
e per essa Controparte_2 Controparte_3
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
È presente per per delega orale dell'avv. Enrico de Crescenzo, l'avv. Paolo Rajola Controparte_2
Pescarini, il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive depositate il 03.10.2025, insiste per il rigetto del proposto appello e perché vengano dichiarate tardive ed inammissibili le doglianze mosse dall'appellante nelle note in data 1.10.2025 o, in subordine, chiede la concessione di un termine per il deposito di documentazione attestante la contestata legittimazio- ne dell'appellata.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Rajola Pescarini si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 545/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 545/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2273/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.8.2019 nel proce- dimento n. 479/2018 R.G. - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Defilippi, elettiva- C.F._2 mente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Milano, Corso di Porta di Vit- toria, n. 54; appellanti
e
( , in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_2 P.IVA_1 pore, e per essa ( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico de Cre- scenzo e Paolo Rajola Pescarini, elettivamente domiciliata presso lo studio del se- condo difensore in Napoli, Centro Direzionale, Via Giovanni Porzio, Isola E/4 – Pa- lazzo Fadi;
appellata nonché
( ), già , in persona del legale rappresen- CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli, Viale dei Mille,
n. 5;
2
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.1.2018, e esponevano che: Parte_1 CP_2
a) in data 24.07.07 la società aveva stipulato un contratto di mu- Controparte_5 tuo ipotecario con gli istanti, per l'importo complessivo di € 102.400,00, garantito da ipoteca immobiliare di secondo grado formale, primo grado sostanziale, sui beni in- dicati in citazione;
b) con atto di pignoramento notificato in data 04.03.2015, la CP_6
[..
aveva pignorato i beni degli attori;
c) avverso il pignoramento i predetti avevano promosso opposizione e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, deducen- do di avere dato corso alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla legge
3/2012, presso il Tribunale di Napoli (R.G. n. 4052/2017); d) nell'ambito di quest'ultimo procedimento, il giudice designato, in data 3.7.2017, aveva emesso de- creto di nomina del professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni svolte dell'organismo di composizione della crisi;
e) l'importo assoggettato a pigno- ramento era risultato incongruo rispetto a quanto riportato in atto di precetto, con conseguente necessità, in subordine, di una sua riduzione ex art. 496 c.p.c.; f) il si- gnor US e la signora versavano in una grave situazione economica e per CP_2 tale ragione avevano instaurato la procedura di composizione della crisi da sovrain- debitamento.
Secondo gli attori, l'instaurazione della suddetta procedura, resa necessaria per far fronte alle loro esigenze e di quelle della famiglia, aveva comportato rilevanti conse- guenze sulle procedure esecutive pendenti: “la recente riforma di cui al D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, (ha) conferito importanza al rimedio della composizione della crisi da sovraindebitamento, ponendo in capo al creditore l'obbligo di informare il debitore della facoltà di ricorrere alla suddetta procedura di cui alla L. n. 3 del 2012
(art. 480, c. 2, c.p.c.). Sul punto è bene precisare che l'art. 182 bis comma 6 L.F. prevede "il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma, e può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattati- ve e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositan- do presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), e una proposta di ac- cordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocerti- ficazione, attestante che sulla proposta sono incorso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei cre- ditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la pro- pria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prose-
3
cuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione”.
Dunque, per gli istanti l'istituto aveva inciso sensibilmente sulla posizione del debito- re in difficoltà, proprio laddove aveva previsto la possibilità di ottenere la sospensio- ne di ogni azione individuale esecutiva, atteso anche che l'art. 12-bis, comma 2,
l.3/2012, prevede, altresì, la possibilità per il Giudice di disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata già in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione di- venta definitivo.
I Signori e chiedevano: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis CP_1 CP_2 reiectis, e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, accogliere la presente op- posizione e per l'effetto: – in via principale e nel merito: - dichiarare l'infondatezza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata in ragione della Controparte_5 presentazione dell'istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento, il tutto per violazione degli artt. 6 e ss. della L.3/12 e dell'art. 182 bis, comma 5 e 6
L.F..
Con riserva di produrre ulteriori documenti ed indicare mezzi istruttori, disporre
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio d'opposizione all'esecuzione R.G. E.
n.179/2015…”.
Si costituiva il evidenziando di essere subentrata nella posizione CP_3 della , contestando l'avverso dedotto. Controparte_4
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Secondo il giudice di primo grado, “la nomina dell'organismo di composizione della crisi è del tutto irrilevante e ininfluente ai fini della prosecuzione delle procedure esecutive in corso: anzi, proprio tale circostanza da un lato non fa che confermare (e pertanto rafforzare) il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, cor- roborando l'esistenza di una situazione di grave difficoltà economica del debitore, tale da impedirgli di adempiere alle proprie obbligazioni;
dall'altro, deve rilevarsi come il divieto di instaurazione o prosecuzione delle procedure esecutive in caso di pendenza di procedura di sovraindebitamento è rimessa volutamente dalla legge n.
3/2012 al giudice del sovraindebitamento, il quale pronuncia il divieto solo con il provvedimento con il quale, esaminati gli atti e i documenti forniti dal debitore so- vraindebitato e la relazione depositata dall'O.C.C. con la proposta completa, formu- la una valutazione informata e precisa circa la serietà della proposta di soluzione della crisi e la meritevolezza del debitore, valutazione che è invece del tutto preclusa al giudice dell'esecuzione, che non conosce gli atti della procedura di sovraindebi- tamento. Tanto più non li conosce nelle ipotesi, come quella in esame, nelle quali non vi è in atti la proposta completa di soluzione della crisi corredata proprio dalla relazione dello stesso O.C.C.”
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Il Tribunale ha poi escluso la rilevanza del richiamo all'art. 182 bis, sesto comma,
L.F., riferita alla diversa fattispecie dell'avvenuta presentazione di un accordo di ri- strutturazione dei debiti.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 6.2.2020, e CP_1 CP_2 hanno promosso appello, costituendosi in data 13.2.2020.
Gli appellanti hanno dedotto: 1) la violazione del disposto normativo contenuto nell'art. 10 l. 3/2012; 2) la carente e contraddittoria motivazione.
Si è costituita la rappresentata da al- Controparte_2 Controparte_3 legando l'avvenuta cessione del credito, mentre il è rimasto contumace. CP_3
In via preliminare, va doverosamente osservato che alla Corte è precluso disporre nuovo rinvio dell'udienza, così come richiesto dal difensore degli appellanti con istanza del 14.10.2025.
Come noto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 115 disp. att. cpc, è possibile rinviare la discussione della causa per non più di una volta e soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti.
Nella specie, la causa, già rinviata per precisazione delle conclusioni dalla Corte in diversa composizione, è stata ulteriormente rinviata, proprio per legittimo impedi- mento, all'udienza del 2.10.2025 e poi per la discussione orale all'udienza del
9.10.2025.
In quell'udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato ex art. 309 cpc all'udienza odierna.
Un ulteriore rinvio si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevole durata del processo, oltre che con le rigide prescrizioni del citato art. 115 disp. att. cpc.
Peraltro, il Professionista ha indicato impedimento anche di altro legale, indicato come codifensore, ma dalla visione degli atti si rinviene come egli sia l'unico.
In ogni caso, si tratterebbe di questione comunque non risolvente.
Ancora, seppure parte appellante abbia prodotto documentazione dalla quale desu- mere l'esistenza di impegni contemporanei (presso il Tribunale di sorveglianza di
Milano, il Tribunale di Lodi e la Corte d'appello di Torino), si reputa non abbia suf- ficientemente esplicitata e in ogni caso documentata l'impossibilità, da valutare on particolare rigore, di ricorrere a un sostituto presso la Corte di appello di Napoli.
Va richiamato il principio secondo cui l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa (ed anche di ogni altra udienza) per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art.115 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche alle udienze di trattazio- ne, deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dall'art. 14, comma 2, L. n. 247 del
2012 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un pro- blema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini
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del differimento dell'udienza (Cass., Sez. U, Ordinanza del 26/03/2012), di modo che
è del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del prov- vedimento di rinvio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020; Cass., Sez. 6-
5, Ordinanza n. 25783 del 15/10/2018; Cass. 25783/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza
n. 10546 del 03/05/2018) (Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/08/2025, n. 22951).
Infine, va detto che parte appellante, già in data 1.10.2025, ha avuto modo di redigere note di trattazione scritta, formulando anche le conclusioni.
Pertanto, per tutti i riferiti elementi, sia autonomamente che complessivamente con- siderati, si reputa doveroso procedere oltre.
Sempre in via preliminare, va rilevato come ogni questione non univocamente impu- gnata deve reputarsi coperta dal giudicato.
Sempre in via preliminare, in ordine alla cessione del credito, va detto che la società cessionaria ha prodotto avviso nella Gazzetta ufficiale (n. 2 del 5.1.2019).
Vale anche richiamare il principio generale secondo cui la società che intraprenda un giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore a titolo universale o particolare, è te- nuta a dimostrare la propria legittimazione, sempre che uno degli appellati costituiti l'abbia contestata;
nel caso in cui detta contestazione sia mancata, ma taluno degli appellati sia rimasto contumace, il giudice può ritenere accertata la successione an- che nei confronti di quest'ultimo traendo a tal fine argomenti dalla mancata contesta- zione di essa da parte degli appellati costituiti (Cass. civ., I, 19/05/2020, n. 9137).
Nella specie, a fronte della costituzione della cessionaria avvenuta in data 6.3.2020, solo con note dell'1.10.2025 gli appellanti hanno contestato la titolarità del credito.
Si riporta passo motivazionale di pronuncia della Suprema Corte, “avendo gli odierni ricorrenti sollevato le proprie contestazioni solo al termine di un giudizio di appello promosso proprio dall'odierna controricorrente, il fatto storico della titolarità del credito in capo alla controricorrente medesima doveva ritenersi ormai definitiva- mente collocato al di fuori del thema probandum, ben potendo, del resto, il giudice del merito - cui è rimesso, come quaestio facti, l'accertamento relativo alla sussi- stenza di adeguata prova della cessione del credito (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017) - desumere argomenti di prova in ordine alla sussistenza della cessione anche dall'atteggiamento processuale della parte, avendo questa Corte chiarito che l'avviso ex art. 58 TUB non può ritenersi idoneo a provare la cessione solo allorquando vi siano delle tempestive contestazioni (Sez.
3 - Ordi- nanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020; Sez. 1,
Sentenza n. 4116 del 02/03/2016)” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/02/2025, n. 4377).
La contestazione tardiva, dunque, preclude ogni valutazione.
Medesime considerazioni vanno fatte in ordine ai documenti prodotti dalla cessiona-
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ria, riferite alle procure, e peraltro leggibili dal Collegio.
Quanto poi all'ulteriore contestazione circa la mancata prova dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, va richiamato il principio secondo cui il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata va- lenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del set- tore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigi- lanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
18/03/2024, n. 7243).
Non occorre, pertanto, approfondimento tematico sul punto.
Nel merito, i motivi di impugnazione sono infondati.
Parte appellante ha dedotto che “l'istanza è stata depositata presso il Tribunale di
Napoli e che sono tutt'ora in corso frequenti contatti con l'O.C.C. nominato dal Tri- bunale, al fine di depositare apposito piano del consumatore, allo scopo di comporre la precaria situazione economica delle parti appellanti”, ma in atti vi è solo decreto di nomina di professionista per l'elaborazione della proposta.
In particolare, è stata prodotta istanza del 9.6.2017, di nomina di professionista ex art. 15, comma 9, legge 3/2012, nonché il decreto di nomina del 3.7.2017 del detto professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi ex lege 3/2012.
Il comma 5 dell'art. 15 prevede che “l'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni inizia- tiva funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione del- lo stesso”.
Nel decreto del Tribunale si faceva salva “ogni ulteriore formalità”, essendo riserva- ta la fissazione dell'udienza al giudice “che sarà designato dopo il deposito del piano attestato”.
Ebbene gli articoli 7,8 e 9 della legge regolano i presupposti di ammissibilità, il con- tenuto dell'accordo o del piano del consumatore e il deposito della proposta (tanto si dice anche in ragione delle allegazioni contenute, ad esempio nell'appello, sulla qua- lità di consumatori degli istanti).
I primi due commi dell'art. 12 bis della legge 3/2012 rubricato, “procedimento di omologazione del piano del consumatore”, così stabiliscono: “il giudice, se la propo- sta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura
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dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessan- ta giorni. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo…”.
Simili disposizioni sono contenute nella previsione generale contenuta nell'art. 10
(“con il decreto di cui al comma 1, il giudice:…c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa ante- riore;
la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”).
Nella specie, non vi è specifica, univoca e tempestiva prova di sviluppi dirimenti con incisione sulle procedure esecutive, né, per vero, di attività successive che potrebbe- ro assumere rilevanza, per cui alcuna valutazione si reputa possibile fare.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applica- zione il DM 55/14 e successive modifiche.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2273/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.8.2019 nel proce- dimento n. 479/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così prov- vede:
• rigetta l'appello;
• condanna e al pagamento delle spese di giudizio CP_1 CP_2 sostenute da per come rappresentata, che liquida in euro Controparte_2
2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a
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versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 545/2020 R.G., vertente tra:
e CP_1 [...]
e per essa Controparte_2 Controparte_3
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
È presente per per delega orale dell'avv. Enrico de Crescenzo, l'avv. Paolo Rajola Controparte_2
Pescarini, il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive depositate il 03.10.2025, insiste per il rigetto del proposto appello e perché vengano dichiarate tardive ed inammissibili le doglianze mosse dall'appellante nelle note in data 1.10.2025 o, in subordine, chiede la concessione di un termine per il deposito di documentazione attestante la contestata legittimazio- ne dell'appellata.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Rajola Pescarini si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 545/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 545/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2273/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.8.2019 nel proce- dimento n. 479/2018 R.G. - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Defilippi, elettiva- C.F._2 mente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Milano, Corso di Porta di Vit- toria, n. 54; appellanti
e
( , in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_2 P.IVA_1 pore, e per essa ( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico de Cre- scenzo e Paolo Rajola Pescarini, elettivamente domiciliata presso lo studio del se- condo difensore in Napoli, Centro Direzionale, Via Giovanni Porzio, Isola E/4 – Pa- lazzo Fadi;
appellata nonché
( ), già , in persona del legale rappresen- CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli, Viale dei Mille,
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appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.1.2018, e esponevano che: Parte_1 CP_2
a) in data 24.07.07 la società aveva stipulato un contratto di mu- Controparte_5 tuo ipotecario con gli istanti, per l'importo complessivo di € 102.400,00, garantito da ipoteca immobiliare di secondo grado formale, primo grado sostanziale, sui beni in- dicati in citazione;
b) con atto di pignoramento notificato in data 04.03.2015, la CP_6
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aveva pignorato i beni degli attori;
c) avverso il pignoramento i predetti avevano promosso opposizione e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, deducen- do di avere dato corso alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla legge
3/2012, presso il Tribunale di Napoli (R.G. n. 4052/2017); d) nell'ambito di quest'ultimo procedimento, il giudice designato, in data 3.7.2017, aveva emesso de- creto di nomina del professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni svolte dell'organismo di composizione della crisi;
e) l'importo assoggettato a pigno- ramento era risultato incongruo rispetto a quanto riportato in atto di precetto, con conseguente necessità, in subordine, di una sua riduzione ex art. 496 c.p.c.; f) il si- gnor US e la signora versavano in una grave situazione economica e per CP_2 tale ragione avevano instaurato la procedura di composizione della crisi da sovrain- debitamento.
Secondo gli attori, l'instaurazione della suddetta procedura, resa necessaria per far fronte alle loro esigenze e di quelle della famiglia, aveva comportato rilevanti conse- guenze sulle procedure esecutive pendenti: “la recente riforma di cui al D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, (ha) conferito importanza al rimedio della composizione della crisi da sovraindebitamento, ponendo in capo al creditore l'obbligo di informare il debitore della facoltà di ricorrere alla suddetta procedura di cui alla L. n. 3 del 2012
(art. 480, c. 2, c.p.c.). Sul punto è bene precisare che l'art. 182 bis comma 6 L.F. prevede "il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma, e può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattati- ve e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositan- do presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), e una proposta di ac- cordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocerti- ficazione, attestante che sulla proposta sono incorso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei cre- ditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la pro- pria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prose-
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cuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione”.
Dunque, per gli istanti l'istituto aveva inciso sensibilmente sulla posizione del debito- re in difficoltà, proprio laddove aveva previsto la possibilità di ottenere la sospensio- ne di ogni azione individuale esecutiva, atteso anche che l'art. 12-bis, comma 2,
l.3/2012, prevede, altresì, la possibilità per il Giudice di disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata già in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione di- venta definitivo.
I Signori e chiedevano: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis CP_1 CP_2 reiectis, e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, accogliere la presente op- posizione e per l'effetto: – in via principale e nel merito: - dichiarare l'infondatezza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata in ragione della Controparte_5 presentazione dell'istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento, il tutto per violazione degli artt. 6 e ss. della L.3/12 e dell'art. 182 bis, comma 5 e 6
L.F..
Con riserva di produrre ulteriori documenti ed indicare mezzi istruttori, disporre
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio d'opposizione all'esecuzione R.G. E.
n.179/2015…”.
Si costituiva il evidenziando di essere subentrata nella posizione CP_3 della , contestando l'avverso dedotto. Controparte_4
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Secondo il giudice di primo grado, “la nomina dell'organismo di composizione della crisi è del tutto irrilevante e ininfluente ai fini della prosecuzione delle procedure esecutive in corso: anzi, proprio tale circostanza da un lato non fa che confermare (e pertanto rafforzare) il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, cor- roborando l'esistenza di una situazione di grave difficoltà economica del debitore, tale da impedirgli di adempiere alle proprie obbligazioni;
dall'altro, deve rilevarsi come il divieto di instaurazione o prosecuzione delle procedure esecutive in caso di pendenza di procedura di sovraindebitamento è rimessa volutamente dalla legge n.
3/2012 al giudice del sovraindebitamento, il quale pronuncia il divieto solo con il provvedimento con il quale, esaminati gli atti e i documenti forniti dal debitore so- vraindebitato e la relazione depositata dall'O.C.C. con la proposta completa, formu- la una valutazione informata e precisa circa la serietà della proposta di soluzione della crisi e la meritevolezza del debitore, valutazione che è invece del tutto preclusa al giudice dell'esecuzione, che non conosce gli atti della procedura di sovraindebi- tamento. Tanto più non li conosce nelle ipotesi, come quella in esame, nelle quali non vi è in atti la proposta completa di soluzione della crisi corredata proprio dalla relazione dello stesso O.C.C.”
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Il Tribunale ha poi escluso la rilevanza del richiamo all'art. 182 bis, sesto comma,
L.F., riferita alla diversa fattispecie dell'avvenuta presentazione di un accordo di ri- strutturazione dei debiti.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 6.2.2020, e CP_1 CP_2 hanno promosso appello, costituendosi in data 13.2.2020.
Gli appellanti hanno dedotto: 1) la violazione del disposto normativo contenuto nell'art. 10 l. 3/2012; 2) la carente e contraddittoria motivazione.
Si è costituita la rappresentata da al- Controparte_2 Controparte_3 legando l'avvenuta cessione del credito, mentre il è rimasto contumace. CP_3
In via preliminare, va doverosamente osservato che alla Corte è precluso disporre nuovo rinvio dell'udienza, così come richiesto dal difensore degli appellanti con istanza del 14.10.2025.
Come noto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 115 disp. att. cpc, è possibile rinviare la discussione della causa per non più di una volta e soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti.
Nella specie, la causa, già rinviata per precisazione delle conclusioni dalla Corte in diversa composizione, è stata ulteriormente rinviata, proprio per legittimo impedi- mento, all'udienza del 2.10.2025 e poi per la discussione orale all'udienza del
9.10.2025.
In quell'udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato ex art. 309 cpc all'udienza odierna.
Un ulteriore rinvio si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevole durata del processo, oltre che con le rigide prescrizioni del citato art. 115 disp. att. cpc.
Peraltro, il Professionista ha indicato impedimento anche di altro legale, indicato come codifensore, ma dalla visione degli atti si rinviene come egli sia l'unico.
In ogni caso, si tratterebbe di questione comunque non risolvente.
Ancora, seppure parte appellante abbia prodotto documentazione dalla quale desu- mere l'esistenza di impegni contemporanei (presso il Tribunale di sorveglianza di
Milano, il Tribunale di Lodi e la Corte d'appello di Torino), si reputa non abbia suf- ficientemente esplicitata e in ogni caso documentata l'impossibilità, da valutare on particolare rigore, di ricorrere a un sostituto presso la Corte di appello di Napoli.
Va richiamato il principio secondo cui l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa (ed anche di ogni altra udienza) per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art.115 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche alle udienze di trattazio- ne, deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dall'art. 14, comma 2, L. n. 247 del
2012 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un pro- blema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini
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del differimento dell'udienza (Cass., Sez. U, Ordinanza del 26/03/2012), di modo che
è del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del prov- vedimento di rinvio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020; Cass., Sez. 6-
5, Ordinanza n. 25783 del 15/10/2018; Cass. 25783/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza
n. 10546 del 03/05/2018) (Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/08/2025, n. 22951).
Infine, va detto che parte appellante, già in data 1.10.2025, ha avuto modo di redigere note di trattazione scritta, formulando anche le conclusioni.
Pertanto, per tutti i riferiti elementi, sia autonomamente che complessivamente con- siderati, si reputa doveroso procedere oltre.
Sempre in via preliminare, va rilevato come ogni questione non univocamente impu- gnata deve reputarsi coperta dal giudicato.
Sempre in via preliminare, in ordine alla cessione del credito, va detto che la società cessionaria ha prodotto avviso nella Gazzetta ufficiale (n. 2 del 5.1.2019).
Vale anche richiamare il principio generale secondo cui la società che intraprenda un giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore a titolo universale o particolare, è te- nuta a dimostrare la propria legittimazione, sempre che uno degli appellati costituiti l'abbia contestata;
nel caso in cui detta contestazione sia mancata, ma taluno degli appellati sia rimasto contumace, il giudice può ritenere accertata la successione an- che nei confronti di quest'ultimo traendo a tal fine argomenti dalla mancata contesta- zione di essa da parte degli appellati costituiti (Cass. civ., I, 19/05/2020, n. 9137).
Nella specie, a fronte della costituzione della cessionaria avvenuta in data 6.3.2020, solo con note dell'1.10.2025 gli appellanti hanno contestato la titolarità del credito.
Si riporta passo motivazionale di pronuncia della Suprema Corte, “avendo gli odierni ricorrenti sollevato le proprie contestazioni solo al termine di un giudizio di appello promosso proprio dall'odierna controricorrente, il fatto storico della titolarità del credito in capo alla controricorrente medesima doveva ritenersi ormai definitiva- mente collocato al di fuori del thema probandum, ben potendo, del resto, il giudice del merito - cui è rimesso, come quaestio facti, l'accertamento relativo alla sussi- stenza di adeguata prova della cessione del credito (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017) - desumere argomenti di prova in ordine alla sussistenza della cessione anche dall'atteggiamento processuale della parte, avendo questa Corte chiarito che l'avviso ex art. 58 TUB non può ritenersi idoneo a provare la cessione solo allorquando vi siano delle tempestive contestazioni (Sez.
3 - Ordi- nanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020; Sez. 1,
Sentenza n. 4116 del 02/03/2016)” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/02/2025, n. 4377).
La contestazione tardiva, dunque, preclude ogni valutazione.
Medesime considerazioni vanno fatte in ordine ai documenti prodotti dalla cessiona-
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ria, riferite alle procure, e peraltro leggibili dal Collegio.
Quanto poi all'ulteriore contestazione circa la mancata prova dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, va richiamato il principio secondo cui il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata va- lenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del set- tore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigi- lanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
18/03/2024, n. 7243).
Non occorre, pertanto, approfondimento tematico sul punto.
Nel merito, i motivi di impugnazione sono infondati.
Parte appellante ha dedotto che “l'istanza è stata depositata presso il Tribunale di
Napoli e che sono tutt'ora in corso frequenti contatti con l'O.C.C. nominato dal Tri- bunale, al fine di depositare apposito piano del consumatore, allo scopo di comporre la precaria situazione economica delle parti appellanti”, ma in atti vi è solo decreto di nomina di professionista per l'elaborazione della proposta.
In particolare, è stata prodotta istanza del 9.6.2017, di nomina di professionista ex art. 15, comma 9, legge 3/2012, nonché il decreto di nomina del 3.7.2017 del detto professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi ex lege 3/2012.
Il comma 5 dell'art. 15 prevede che “l'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni inizia- tiva funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione del- lo stesso”.
Nel decreto del Tribunale si faceva salva “ogni ulteriore formalità”, essendo riserva- ta la fissazione dell'udienza al giudice “che sarà designato dopo il deposito del piano attestato”.
Ebbene gli articoli 7,8 e 9 della legge regolano i presupposti di ammissibilità, il con- tenuto dell'accordo o del piano del consumatore e il deposito della proposta (tanto si dice anche in ragione delle allegazioni contenute, ad esempio nell'appello, sulla qua- lità di consumatori degli istanti).
I primi due commi dell'art. 12 bis della legge 3/2012 rubricato, “procedimento di omologazione del piano del consumatore”, così stabiliscono: “il giudice, se la propo- sta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura
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dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessan- ta giorni. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo…”.
Simili disposizioni sono contenute nella previsione generale contenuta nell'art. 10
(“con il decreto di cui al comma 1, il giudice:…c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa ante- riore;
la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”).
Nella specie, non vi è specifica, univoca e tempestiva prova di sviluppi dirimenti con incisione sulle procedure esecutive, né, per vero, di attività successive che potrebbe- ro assumere rilevanza, per cui alcuna valutazione si reputa possibile fare.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applica- zione il DM 55/14 e successive modifiche.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2273/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6.8.2019 nel proce- dimento n. 479/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così prov- vede:
• rigetta l'appello;
• condanna e al pagamento delle spese di giudizio CP_1 CP_2 sostenute da per come rappresentata, che liquida in euro Controparte_2
2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a
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versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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