Ordinanza cautelare 13 dicembre 2013
Sentenza 29 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 29/06/2023, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2023
N. 00399/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2013, proposto da
AD ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Sartini, con domicilio eletto presso il Segr. Prov. Sindacato Snals in Ancona, via Marsala, 10;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Questura di Macerata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento Div. P.A.S. Cat A/11-2013 datato 25.6.2013 di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato
-che con ordinanza n. 459 del 2013, questo Tribunale disponeva la sospensione ai fini del riesame, con rinnovata istruttoria ed entro 60 giorni, dell’impugnato diniego, in quanto:
-il permesso di soggiorno per motivi di giustizia si connota come un provvedimento di natura eccezionale, emanabile solo in presenza di documentate esigenze che rendano necessaria, a fini di giustizia, la permanenza dello straniero in Italia, per cui non può essere rinnovato qualora vengano a mancare i relativi presupposti;
- tuttavia, il ricorrente entrava in Italia per lo svolgimento di lavoro stagionale che, in coerenza con il recente orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche da questo Tribunale, può consentire il rinnovo del titolo di soggiorno anche al primo ingresso in Italia, restando comunque ostativa ed insuperabile l’eventuale indisponibilità di quote di ingresso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20.3.2013 n. 1610; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 11.6.2013 n. 5842);
Rilevato altresì:
-che all’odierna pubblica udienza fissata per la decisione, a fronte della richiesta del procuratore di parte ricorrente di passaggio in decisione della causa senza discussione orale, l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato che, da notizie informalmente acquisite presso la Questura di Macerata, è emerso che è stata aggiornata l’istruttoria, a seguito della quale è stato rilasciato il titolo di soggiorno, come da richiesta di conversione;
Ritenuto
-che l’Avvocatura dello Stato ha dato conto dell’avvenuta conclusione del procedimento di riesame;
-che parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione senza la discussione orale e non ha formulato, anche nelle memorie precedenti, alcuna argomentazione sulla sussistenza dell’interesse alla decisione;
-che, ai sensi della citata dichiarazione dell’Avvocatura di Stato, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
-che sussistano, in relazione alla relativa novità della questione al momento dell’adozione del provvedimento e della proposizione del ricorso, le giuste ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO