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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2461/2024 promossa in grado d'appello
DA
AO EL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MELLA GUIDO
MARIO e dell'avv. PASCUCCI ANTONIO ([...]) VIALE CIRENE 7 20135
MILANO; ET LU ([...]) VIA CARDUCCI 5 INT. 2 16123
GENOVA; , elettivamente domiciliato in VIALE CIRENE, 7 20135 MILANO presso il difensore avv.
MELLA GUIDO MARIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 46 ID RO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA E.
DE AMICIS, 55 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. TRALLI ANDREA IRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RT ND (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA E. DE AMICIS, 55 20123 MILANO presso lo studio dell'avv.
TRALLI ANDREA IRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RA ASSICURAZIONI SPA IN PERS. DEL L.R.P.T. (C.F. 00408780583), elettivamente domiciliato in VIA CICERONE, 49 00193 ROMA presso lo studio dell'avv. BERNARDINI SVEVA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per AO EL
A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale anche del dott. ND
(essendo già stato accertato in primo grado quello riferibile al dott. RA) in relazione al mandato ricevuto dall'attrice a costituirsi nel suo interesse e a sua difesa nel procedimento d'appello pendente avanti la Commissione Tributaria Regionale di IL iscritto al n. 6160/2013 promosso dall'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 123/16/13 della Commissione Tributaria Provinciale di IL;
B) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per la perdita di chances in danno dell'attrice di:
pagina 2 di 46 i) ottenere un provvedimento favorevole da parte della Commissione Tributaria
Regionale di IL (rigetto dell'appello e/o un provvedimento di condanna meno gravoso);
ii) di proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza n.
4662/2014 della Commissione Tributaria Regionale di IL e di poter, conseguentemente, ottenere un provvedimento favorevole consistente nella integrale o parziale della sentenza impugnata iii) poter definire il procedimento con una transazione giudiziale, da intendersi anche con riferimento alla definizione agevolata della lite e, per l'effetto,
C) condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice che si quantificano in € 374.372,91, ovvero nella diversa e minore somma che risulterà a seguito dell'esperenda fase istruttoria, o comunque di giustizia e/o di equità.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dai singoli esborsi degli importi versati all'Erario fino al saldo effettivo.
In subordine, nella denegata e non voluta ipotesi di non accoglimento della domanda come formulata in via principale, condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice che si quantificano in Euro 281.096,51 consistenti nella differenza tra quanto complessivamente versato con la rottamazione e la rateizzazione e pari ad Euro 366.028,91 e la minor somma che tramite lo strumento della pace fiscale la stessa avrebbe versato e pari ad Euro 84.932,40
D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri Fiscali di entrambi gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si domanda l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 46 1) Vero che la dott.ssa LA AB mi affidò nel mese di aprile del 2010 l'incarico di rispondere al Questionario (cfr. doc. 2 che viene rammostrato al teste), incarico che ho eseguito.
2) Vero che successivamente al deposito del Questionario ho interloquito con il funzionario dell'Agenzia delle Entrate dell'ufficio di Gorgonzola dott. Michele Pisciotta per concordare con lo stesso la consegna della necessaria documentazione bancaria, al momento non disponibile, oltre il termine indicato nel questionario medesimo.
3) Vero che la corrispondenza mail che mi viene qui rammostrata (docc. 87 e 88) è intercorsa tra me e il funzionario dott. Michele Pisciotta dell'Agenzia delle Entrate di
Gorgonzola e pertanto ne confermo il contenuto.
4) Vero che, durante una delle varie interlocuzioni intervenute con il dott. Pisciotta, quest'ultimo ha chiesto l'esibizione di un'apposita dichiarazione del padre della
AB attestante la procura della provvista necessaria per l'acquisto degli immobili e che tale documentazione è stata consegnata (cfr. doc. 91 che viene rammostrato).
5) Vero che il dott. Pisciotta ha acconsentito al deposito della documentazione integrativa, ossia quella bancaria e ulteriore documentazione, senza specificare un termine perentorio, come risulta dalla mail dello stesso funzionario del 21 maggio 2010
(cfr. doc. 88 che viene rammostrato al teste).
Sui predetti capitoli si chiede sentirsi a teste:
a) Dott. Carlo Minotti, con studio in IL, Via Visconti Venosta n. 2
b) Dott. Michele Pisciotta, presso Agenzia Entrate
6) Vero che ho partecipato agli incontri avvenuti nel mese di novembre del 2010 tra i convenuti dottori RA e ND e la dott.ssa LA AB, prodromici alla predisposizione dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento notificati.
7) Dica il teste se durante i predetti incontri i convenuti hanno rappresentato alla dott.ssa
LA AB la sussistenza di un rischio relativamente all'eventuale tardività della pagina 4 di 46 produzione della documentazione consegnata in data 5 luglio 2010 all'Agenzia delle
Entrate.
Sui capitoli n. 6 e 7 si chiede sentirsi la dott.ssa FA AB, residente in [...].
8) Vero che ho redatto e sottoscritto la dichiarazione del 28 giugno 2010 (doc. 91 che viene rammostrato al teste), prodotta all'Agenzia delle Entrate in data 5 luglio 2010
9) Vero che ho scritto di mio pugno la dichiarazione prodotta nel documento n. 71 che viene rammostrato al teste.
10) Vero che ho donato a mia figlia dott.ssa LA AB la somma di € 224.234,16 con atto notarile del 16 ottobre del 2018 (cfr. doc. 54 che viene rammostrato al teste) al fine di procurare alla stessa la liquidità necessaria per adempiere alla concordata rottamazione.
A teste sui capitoli 8, 9 e 10 si chiede sentirsi il signor PA AB, residente in [...], eventualmente mediante prova delegata e ciò anche in considerazione dell'età anagrafica del teste indicato.
Si domanda la prova contraria (la numerazione segue quella indicata nella memoria n. 2) sul seguente capitolo:
11) vero che durante gli incontri preparatori e propedeutici alla stesura dei ricorsi avvenuti nel mese di novembre del 2010, la dott.ssa LA AB ha riferito al dott.
RA che l'invio dell'ulteriore documentazione depositata in data 5 luglio era stata autorizzata dal dott. Pisciotta dell'Agenzia delle Entrate di Gorgonzola.
Si indica a teste la dott.ssa FA AB, già indicata in precedenza.
Si domanda, ove occorrendo e qualora il Giudice non ritenesse di provvedervi personalmente, l'ammissione di CTU volta all'esame prognostico circa le conseguenze della mancata costituzione nel giudizio d'appello avanti la Commissione Regionale e della conseguente mancata possibilità di ricorrere in Cassazione e occorrendo pagina 5 di 46 quantificare percentualmente le chance perse dall'attrice a causa dell'inadempimento dei convenuti.
Per ID RO
In via pregiudiziale di rito: dichiarare precluse e inammissibili le nuove allegazioni e le connesse nuove domande risarcitorie, evidenziate in carattere rosso al § 3. della nostra comparsa di risposta in appello, nova che l'appellante EL ha surrettiziamente introdotto, per la prima volta in appello, relative alla definizione agevolata della lite per pretesi
€.281.096,51.
In via preliminare di merito: preso atto che l'incarico di procedere all'impugnazione tributaria a favore della Cliente signora LA EL è stato conferito esclusivamente al dottor DA
RO, cosicché il dottor OB ND è rimasto estraneo ad ogni vicenda dedotta nel presente giudizio, rigettare l'interposto appello in relazione al primo capo impugnato della sentenza e alla conclusione sub lettera A) dell'atto di appello e in relazione ai restanti capi impugnati e alle restanti conclusioni, ove intese a coinvolgere il
TO OB ND e disporre l'estromissione del TO OB
ND dal presente giudizio, che potrà proseguire nei soli confronti dell'appellante, del dottor DA RO e della Compagnia assicuratrice RA
ASSICURAZIONI.
In via principale nel merito: rigettare tutti i capi, nessuno escluso, con le relative conclusioni, nessuna esclusa, dell'impugnazione proposta dalla appellante LA EL in quanto gli uni e l'altra infondati in fatto e in diritto in ogni loro componente, e non provati, segnatamente per difetto del nesso causale tra il lamentato errore professionale e le conseguenze risarcitorie reclamate dall'attrice, come meglio illustrato nella narrativa della nostra pagina 6 di 46 comparsa di risposta in appello, e con riserva di ulteriormente illustrare nel prosieguo del presente giudizio.
In via subordinata nel merito: preso atto che la terza chiamata RA ASSICURAZIONI non ha contestato l'operatività del rapporto assicurativo e della copertura assicurativa, condannare la terza chiamata RA ASSICURAZIONI, in forza del contratto assicurativo polizza RC professionale n. 7100761AP, ed eventuali successive integrazioni modificazioni o sostituzioni, a manlevare e tenere indenne i convenuti Dott. DA RO e Dott.
OB ND da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal denegato e non creduto accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione attorea, per capitale interessi e spese, nulla escluso e/o eccettuato, con condanna della medesima ex art. 1917 comma 2 codice civile al pagamento diretto in favore dell'appellante terza danneggiata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA
e successive occorrende, ivi incluso rimborso forfettario 15% come per legge, da porsi: in caso di rigetto dell'appello: solidalmente a carico dell'appellante in forza del principio di soccombenza, e a carico della Compagnia RA ASSICURAZIONI sia per il principio di soccombenza sui profili assicurativi sia comunque, e in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 codice civile in caso di accoglimento dell'appello: a esclusivo carico della Compagnia RA
ASSICURAZIONI sia per il principio di soccombenza sui profili assicurativi sia comunque, e in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 codice civile.
In via istruttoria:
Si chiede espungersi i nuovi documenti inammissibilmente prodotti dall'appellante contrassegnati dalle lettere J) e K). pagina 7 di 46 Ci si oppone all'ammissione delle prove costituende dei testi richiesti dall'appellante per le ragioni illustrate nella nostra comparsa di risposta in appello al § 18.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove di parte attrice – tali intendendosi solo quelle tempestivamente richieste nei termini istruttori – si chiede essere ammessi a prova contraria (come da nostra memoria n.3 di primo grado in data 1° settembre 2021, e reiterati nel foglio di precisazione conclusioni di primo grado) sui capitoli avversari denegatamente ammessi, con i testi qui di seguito indicati, nonché sui seguenti capitoli sempre a prova contraria: cap.1 Vero che il 2 agosto 2011, e il 27 settembre 2011, presso l'Agenzia delle Entrate
IL DP 2, ricevevo la dottoressa AB AO e le manifestavo la rilevanza dell'art. 32 del DPR 600/1973 per la fattispecie in esame?
Teste sul cap.1: OL IN presso Agenzia delle Entrate di IL DP 2 cap.2 Vero che nel mese di novembre 2010 il Dott. DA RO riceveva per la prima volta presso il proprio studio la dottoressa AB AO, prendeva atto dei pochi documenti presentati da questa all'Agenzia delle Entrato in fase istruttoria precontenziosa, e concordava con la cliente una linea difensiva totalmente basata sulla produzione “ora per allora”, ossia in sostituzione di quanto insufficientemente prodotto a suo tempo, di una serie articolata di documenti mai esibiti all'Ufficio, tesa a giustificare da dove potessero esser provenute alla contribuente le somme necessarie a pagare i beni oggetto di accertamento mediante “redditometro”? cap.3 Vero che, negli incontri seguiti a quello di cui al cap.2, il dottor DA RO chiese alla AB AO un'analitica e comprovata ricostruzione dei flussi di denaro a lei pervenuti, flussi che fossero allineati a quanto sin lì narrato dalla contribuente all'Agenzia delle Entrate, ma avessero, in più, il supporto oggettivo e integrale di documentazione bancaria, finanziaria, amministrativa e fiscale, quanto più possibile di fonte terza, cioè non basata su autodichiarazioni e ricordi?
pagina 8 di 46 cap.4 Vero che, nel volgere di circa un mese, dunque a dicembre 2010, la AB
AO riuscì a ottenere sia dalle banche (MPS, Banco di PO, Unicredit, Intesa) copie di estratti conto completi e di assegni circolari con tanto di girate, e a fornire per la miglior comprensione dei fatti alcuni prospetti excel contenenti a) le movimentazione delle somme in partenza dal genitore;
b) i versamenti degli assegni circolari sul conto corrente IN;
c) i trasferimenti dal conto IN al conto Intesa e al conto Unicredit;
d) i trasferimenti dal conto Intesa e dal conto Unicredit ai venditori degli immobili? cap.5 Vero che, esaminati i movimenti di cui al cap.4, risultava che solo i movimenti “in discesa” verso i destinatari finali delle somme, cioè i venditori degli immobili a
AB AO, erano ben visibili, mentre, risalendo all'approvvigionamento “a monte” si vede solo lo spostamento dal conto IN ai conti Intesa e Unicredit? cap.6 Vero che, esaminando i movimenti del conto IN “in chiaro” e non sbianchettati, il dottor DA RO si rendeva conto che il conto IN negli anni era stato il “catino” nel quale affluivano i risultati di numerose operazioni di investimento e disinvestimento finanziario effettuate da AB AO e dalla LA AB FA, con cadenza a volte settimanale a volte mensile, senza alcuna possibilità di collegamento “uno a uno” tra le operazioni di acquisizione e di impiego delle disponibilità in giacenza? cap.7 Vero che, anche esaminando i movimenti del conto IN “in chiaro” e non sbianchettati, il dottor DA RO si rendeva conto che è impossibile capire da dove siano provenute le somme che hanno alimentato all'inizio il conto IN, e cioè, che pur essendo chiaro che il conto era alimentato, non si capisce chi sia stato il titolare legittimo delle somme che vi sono affluite? cap.8 Vero che l'opacità dell'alimentazione del conto IN è apparsa evidente al dottor DA RO al momento in cui la AB AO ha ottenuto copia dei n.64 assegni circolari liberamente trasferibili, ciascuno per importo non superiore a
€.12.500,00, che “a pacchetti” sono stati depositati sul conto EC pagina 9 di 46 cap.9 Vero che, esaminati gli assegni circolari di cui al cap.8, e pur avendo ricostruito quali assegni, tratti su quale banca, e girati da chi, sono stati versati sul conto IN, e in quale data, il dottor DA RO si rendeva conto essere impossibile stabilire chi fosse titolare legittimo di quelle specifiche somme, e a quale titolo? cap.10 Vero che, ad esito dell'iter di cui ai capitoli da 2. a 9, il dottor DA RO illustrava alla cliente dottoressa AB AO che l'unica narrazione obiettiva
“costruibile” con il corredo dei totalmente nuovi documenti da essa acquisiti e resi disponibili a fine 2010, era la seguente:
- su un conto corrente cointestato alla contribuente AB LA e alla LA
AB FA, in quattro cospicue tranches, ciascuna di centinaia di migliaia di euro, nell'arco di pochi mesi (sei) sono entrate somme a mezzo di assegni circolari liberamente trasferibili, l'ultimo possessore dei quali è la stessa AB LA, in cinque casi su 64, ovvero la LA AB FA, nei 59 casi restanti
- non è provato per documenti chi abbia consegnato i titoli alle predette ultime giratarie
- non è provato, a maggior ragione, in che modo, quando, e in forza di quale titolo gli assegni siano passati dagli emittenti e primi beneficiari, NT e EL, all'ignoto beneficiario che li avrebbe consegnati alle sorelle AB? cap.11 Vero che, sempre ad esito dell'iter di cui ai capitoli da 2. a 9, il dottor DA
RO discuteva con la cliente dottoressa AB AO la possibilità di presentare alla Agenzia delle Entrate, in sede contenziosa e in via difensiva, una narrazione diversa, e cioè:
-a partire dagli assegni circolari versati sul conto IN (ma smentendo in realtà ciò che degli assegni si può dire per tabulas) sostenere che gli assegni erano stati consegnati alle sorelle dal genitore (a supporto: dichiarazione del genitore);
- sostenere che implicitamente, il genitore nel consegnare alla LA di LA, FA, la gran parte degli assegni (59 su 64, come da girate a firma FA) lo avrebbe fatto pagina 10 di 46 perché FA li trasferisse a sua volta a LA (fatto questo non provato, dato che il versamento degli assegni era sul conto IN cointestato anche a FA);
- sostenere che implicitamente la disponibilità dell'ingente somma (€ 800.000,00) era del genitore perché egli aveva venduto un immobile di sua proprietà a PO (fatto, questo, smentito dal rogito di vendita esibito all'Agenzia delle Entrate, nel quale era dichiarato un prezzo di €.160.000, ossia appena un quinto della somma in possesso del padre di LA AB);
- in questo modo, raccontare che parte della provvista ha origine trasparente perché
l'ordinante del bonifico è il padre, così sviando l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate dal fatto che i bonifici erano stati effettuati con denaro contante e dunque non tracciabile e pertanto non attribuibile a provenienza paterna? cap.12 Vero che, nel presentare alla cliente AB AO le due narrazioni, quella obiettiva (cap.10) e quella difensiva (cap.11), il dottor DA RO precisava chiaramente:
- che non vi era prova certa e documentale della origine delle somme utilizzate dalla
AB AO né della loro riferibilità alla vendita plusvalente dell'immobile del genitore, e che tutta la “trasparenza postuma” data alla circolazione degli assegni su un labirinto di conti correnti nulla può aggiungere per spiegare l'ignota fonte di quella provvista?
- che il deposito solo giudizio contenzioso dei nuovi documenti, acquisiti dalla
AB AO a dicembre 2010, avrebbe potuto incontrare lo scoglio della preclusione di cui all'art. 32 del DPR 600/1973, trattandosi di documentazione necessaria a supplire l'insufficienza oggettiva di quella consegnata autonomamente dalla
AB AO (e/o per lei dal MINOTTI) all'Agenzia delle Entrate il 5 luglio
2010?
- che l'intera difesa doveva perciò poggiare su un plus di riscontri oggettivi rispetto a quelli inutili e inutilizzabili della prima produzione documentale, e che si trattava pagina 11 di 46 dell'unica via (strettoia) percorribile per richiamare l'attenzione del giudice sulla credibilità di un passaggio di denaro così rilevante, credibilità che attingeva al legame parentale? cap.13 Vero che, nel presentare alla cliente AB AO le due narrazioni, quella obiettiva (cap.10) e quella difensiva (cap.11), e poi in ogni occasione di discussione dell'impostazione dei ricorsi e nella loro condivisione con le sorelle
AB (che poi ne riferivano al genitore e ai fratelli), il dottor DA RO spiegava che solo una completa trasparenza degli elementi contabili poteva colpire e forse convincere l'organo giudicante, per quanto si trattasse di disclosure ultra-tardiva e come tale passibile della sanzione della preclusione ex art. 32 DPR 600/1973? cap.14 Vero che, nelle occasioni di cui al cap.12 e al cap.13, era ben chiaro a tutti il tentativo estremo di ricorso ad armi documentali 'improprie', pur di sostenere la tesi- ombrello (che coprisse i vizi procedurali) di un intervento del genitore per comprare immobili a favore della figlia, e che tale chiarezza condivisa era confermata, del resto, dai documenti, tutti nuovi, raccolti dalle stesse sorelle AB per essere prodotti nel giudizio tributario dal dott. DA RO?
Teste sui cap.2-14: Fabio LO GIUDICE c/o Firmalex, via San Vito 18, IL.
Ci si oppone alla richiesta CTU, in quanto inammissibilmente esplorativa e tendente a invertire l'onere della prova in punto nesso causale tra omissione professionale e danno lamentato, onere che grava esclusivamente su parte attrice. Nella denegata ipotesi di ammissione ci si riserva la nomina di CTP sino a inizio operazioni peritali.
Per RT ND
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale di rito: dichiarare precluse e inammissibili le nuove allegazioni e le connesse nuove domande risarcitorie, evidenziate in carattere rosso al § 3. della nostra comparsa di risposta in pagina 12 di 46 appello, nova che l'appellante EL ha surrettiziamente introdotto, per la prima volta in appello, relative alla definizione agevolata della lite per pretesi
€.281.096,51.
In via preliminare di merito: preso atto che l'incarico di procedere all'impugnazione tributaria a favore della Cliente signora LA EL è stato conferito esclusivamente al dottor DA
RO, cosicché il dottor OB ND è rimasto estraneo ad ogni vicenda dedotta nel presente giudizio, rigettare l'interposto appello in relazione al primo capo impugnato della sentenza e alla conclusione sub lettera A) dell'atto di appello e in relazione ai restanti capi impugnati e alle restanti conclusioni, ove intese a coinvolgere il
TO OB ND e disporre l'estromissione del TO OB
ND dal presente giudizio, che potrà proseguire nei soli confronti dell'appellante, del dottor DA RO e della Compagnia assicuratrice RA
ASSICURAZIONI.
In via principale nel merito: rigettare tutti i capi, nessuno escluso, con le relative conclusioni, nessuna esclusa, dell'impugnazione proposta dalla appellante LA EL in quanto gli uni e l'altra infondati in fatto e in diritto in ogni loro componente, e non provati, segnatamente per difetto del nesso causale tra il lamentato errore professionale e le conseguenze risarcitorie reclamate dall'attrice, come meglio illustrato nella narrativa della nostra comparsa di risposta in appello, e con riserva di ulteriormente illustrare nel prosieguo del presente giudizio.
In via subordinata nel merito: preso atto che la terza chiamata RA ASSICURAZIONI non ha contestato l'operatività del rapporto assicurativo e della copertura assicurativa, condannare la terza chiamata RA ASSICURAZIONI, in forza del contratto assicurativo polizza RC professionale n. 7100761AP, ed eventuali successive integrazioni modificazioni o pagina 13 di 46 sostituzioni, a manlevare e tenere indenne i convenuti Dott. DA RO e Dott.
OB ND da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal denegato e non creduto accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione attorea, per capitale interessi e spese, nulla escluso e/o eccettuato, con condanna della medesima ex art. 1917 comma 2 codice civile al pagamento diretto in favore dell'appellante terza danneggiata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA
e successive occorrende, ivi incluso rimborso forfettario 15% come per legge, da porsi: in caso di rigetto dell'appello: solidalmente a carico dell'appellante in forza del principio di soccombenza, e a carico della Compagnia RA ASSICURAZIONI sia per il principio di soccombenza sui profili assicurativi sia comunque, e in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 codice civile in caso di accoglimento dell'appello: a esclusivo carico della Compagnia RA
ASSICURAZIONI sia per il principio di soccombenza sui profili assicurativi sia comunque, e in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 codice civile.
In via istruttoria:
Si chiede espungersi i nuovi documenti inammissibilmente prodotti dall'appellante contrassegnati dalle lettere J) e K).
Ci si oppone all'ammissione delle prove costituende dei testi richiesti dall'appellante per le ragioni illustrate nella nostra comparsa di risposta in appello al § 18.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove di parte attrice – tali intendendosi solo quelle tempestivamente richieste nei termini istruttori – si chiede essere ammessi a prova contraria (come da nostra memoria n.3 di primo grado in data 1° settembre 2021, e reiterati nel foglio di precisazione conclusioni di primo grado) sui capitoli avversari pagina 14 di 46 denegatamente ammessi, con i testi qui di seguito indicati, nonché sui seguenti capitoli sempre a prova contraria: cap.1 Vero che il 2 agosto 2011, e il 27 settembre 2011, presso l'Agenzia delle Entrate
IL DP 2, ricevevo la dottoressa AB AO e le manifestavo la rilevanza dell'art. 32 del DPR 600/1973 per la fattispecie in esame?
Teste sul cap.1: OL IN presso Agenzia delle Entrate di IL DP 2 cap.2 Vero che nel mese di novembre 2010 il Dott. DA RO riceveva per la prima volta presso il proprio studio la dottoressa AB AO, prendeva atto dei pochi documenti presentati da questa all'Agenzia delle Entrato in fase istruttoria precontenziosa, e concordava con la cliente una linea difensiva totalmente basata sulla produzione “ora per allora”, ossia in sostituzione di quanto insufficientemente prodotto a suo tempo, di una serie articolata di documenti mai esibiti all'Ufficio, tesa a giustificare da dove potessero esser provenute alla contribuente le somme necessarie a pagare i beni oggetto di accertamento mediante “redditometro”? cap.3 Vero che, negli incontri seguiti a quello di cui al cap.2, il dottor DA RO chiese alla AB AO un'analitica e comprovata ricostruzione dei flussi di denaro a lei pervenuti, flussi che fossero allineati a quanto sin lì narrato dalla contribuente all'Agenzia delle Entrate, ma avessero, in più, il supporto oggettivo e integrale di documentazione bancaria, finanziaria, amministrativa e fiscale, quanto più possibile di fonte terza, cioè non basata su autodichiarazioni e ricordi? cap.4 Vero che, nel volgere di circa un mese, dunque a dicembre 2010, la AB
AO riuscì a ottenere sia dalle banche (MPS, Banco di PO, Unicredit, Intesa) copie di estratti conto completi e di assegni circolari con tanto di girate, e a fornire per la miglior comprensione dei fatti alcuni prospetti excel contenenti a) le movimentazione delle somme in partenza dal genitore;
b) i versamenti degli assegni circolari sul conto corrente IN;
c) i trasferimenti dal conto IN al conto Intesa e al conto Unicredit;
d) i trasferimenti dal conto Intesa e dal conto Unicredit ai venditori degli immobili? pagina 15 di 46 cap.5 Vero che, esaminati i movimenti di cui al cap.4, risultava che solo i movimenti “in discesa” verso i destinatari finali delle somme, cioè i venditori degli immobili a
AB AO, erano ben visibili, mentre, risalendo all'approvvigionamento “a monte” si vede solo lo spostamento dal conto IN ai conti Intesa e Unicredit? cap.6 Vero che, esaminando i movimenti del conto IN “in chiaro” e non sbianchettati, il dottor DA RO si rendeva conto che il conto IN negli anni era stato il “catino” nel quale affluivano i risultati di numerose operazioni di investimento e disinvestimento finanziario effettuate da AB AO e dalla LA AB FA, con cadenza a volte settimanale a volte mensile, senza alcuna possibilità di collegamento “uno a uno” tra le operazioni di acquisizione e di impiego delle disponibilità in giacenza? cap.7 Vero che, anche esaminando i movimenti del conto IN “in chiaro” e non sbianchettati, il dottor DA RO si rendeva conto che è impossibile capire da dove siano provenute le somme che hanno alimentato all'inizio il conto IN, e cioè, che pur essendo chiaro che il conto era alimentato, non si capisce chi sia stato il titolare legittimo delle somme che vi sono affluite? cap.8 Vero che l'opacità dell'alimentazione del conto IN è apparsa evidente al dottor DA RO al momento in cui la AB AO ha ottenuto copia dei n.64 assegni circolari liberamente trasferibili, ciascuno per importo non superiore a
€.12.500,00, che “a pacchetti” sono stati depositati sul conto EC cap.9 Vero che, esaminati gli assegni circolari di cui al cap.8, e pur avendo ricostruito quali assegni, tratti su quale banca, e girati da chi, sono stati versati sul conto IN, e in quale data, il dottor DA RO si rendeva conto essere impossibile stabilire chi fosse titolare legittimo di quelle specifiche somme, e a quale titolo? cap.10 Vero che, ad esito dell'iter di cui ai capitoli da 2. a 9, il dottor DA RO illustrava alla cliente dottoressa AB AO che l'unica narrazione obiettiva pagina 16 di 46 “costruibile” con il corredo dei totalmente nuovi documenti da essa acquisiti e resi disponibili a fine 2010, era la seguente:
- su un conto corrente cointestato alla contribuente AB LA e alla LA
AB FA, in quattro cospicue tranches, ciascuna di centinaia di migliaia di euro, nell'arco di pochi mesi (sei) sono entrate somme a mezzo di assegni circolari liberamente trasferibili, l'ultimo possessore dei quali è la stessa AB LA, in cinque casi su 64, ovvero la LA AB FA, nei 59 casi restanti
- non è provato per documenti chi abbia consegnato i titoli alle predette ultime giratarie
- non è provato, a maggior ragione, in che modo, quando, e in forza di quale titolo gli assegni siano passati dagli emittenti e primi beneficiari, NT e EL, all'ignoto beneficiario che li avrebbe consegnati alle sorelle AB? cap.11 Vero che, sempre ad esito dell'iter di cui ai capitoli da 2. a 9, il dottor DA
RO discuteva con la cliente dottoressa AB AO la possibilità di presentare alla Agenzia delle Entrate, in sede contenziosa e in via difensiva, una narrazione diversa, e cioè:
-a partire dagli assegni circolari versati sul conto IN (ma smentendo in realtà ciò che degli assegni si può dire per tabulas) sostenere che gli assegni erano stati consegnati alle sorelle dal genitore (a supporto: dichiarazione del genitore);
- sostenere che implicitamente, il genitore nel consegnare alla LA di LA, FA, la gran parte degli assegni (59 su 64, come da girate a firma FA) lo avrebbe fatto perché FA li trasferisse a sua volta a LA (fatto questo non provato, dato che il versamento degli assegni era sul conto IN cointestato anche a FA);
- sostenere che implicitamente la disponibilità dell'ingente somma (€ 800.000,00) era del genitore perché egli aveva venduto un immobile di sua proprietà a PO (fatto, questo, smentito dal rogito di vendita esibito all'Agenzia delle Entrate, nel quale era dichiarato un prezzo di €.160.000, ossia appena un quinto della somma in possesso del padre di LA AB); pagina 17 di 46 - in questo modo, raccontare che parte della provvista ha origine trasparente perché
l'ordinante del bonifico è il padre, così sviando l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate dal fatto che i bonifici erano stati effettuati con denaro contante e dunque non tracciabile e pertanto non attribuibile a provenienza paterna? cap.12 Vero che, nel presentare alla cliente AB AO le due narrazioni, quella obiettiva (cap.10) e quella difensiva (cap.11), il dottor DA RO precisava chiaramente:
- che non vi era prova certa e documentale della origine delle somme utilizzate dalla
AB AO né della loro riferibilità alla vendita plusvalente dell'immobile del genitore, e che tutta la “trasparenza postuma” data alla circolazione degli assegni su un labirinto di conti correnti nulla può aggiungere per spiegare l'ignota fonte di quella provvista?
- che il deposito solo giudizio contenzioso dei nuovi documenti, acquisiti dalla
AB AO a dicembre 2010, avrebbe potuto incontrare lo scoglio della preclusione di cui all'art. 32 del DPR 600/1973, trattandosi di documentazione necessaria a supplire l'insufficienza oggettiva di quella consegnata autonomamente dalla
AB AO (e/o per lei dal MINOTTI) all'Agenzia delle Entrate il 5 luglio
2010?
- che l'intera difesa doveva perciò poggiare su un plus di riscontri oggettivi rispetto a quelli inutili e inutilizzabili della prima produzione documentale, e che si trattava dell'unica via (strettoia) percorribile per richiamare l'attenzione del giudice sulla credibilità di un passaggio di denaro così rilevante, credibilità che attingeva al legame parentale? cap.13 Vero che, nel presentare alla cliente AB AO le due narrazioni, quella obiettiva (cap.10) e quella difensiva (cap.11), e poi in ogni occasione di discussione dell'impostazione dei ricorsi e nella loro condivisione con le sorelle
AB (che poi ne riferivano al genitore e ai fratelli), il dottor DA RO pagina 18 di 46 spiegava che solo una completa trasparenza degli elementi contabili poteva colpire e forse convincere l'organo giudicante, per quanto si trattasse di disclosure ultra-tardiva e come tale passibile della sanzione della preclusione ex art. 32 DPR 600/1973? cap.14 Vero che, nelle occasioni di cui al cap.12 e al cap.13, era ben chiaro a tutti il tentativo estremo di ricorso ad armi documentali 'improprie', pur di sostenere la tesi- ombrello (che coprisse i vizi procedurali) di un intervento del genitore per comprare immobili a favore della figlia, e che tale chiarezza condivisa era confermata, del resto, dai documenti, tutti nuovi, raccolti dalle stesse sorelle AB per essere prodotti nel giudizio tributario dal dott. DA RO?
Teste sui cap.2-14: Fabio LO GIUDICE c/o Firmalex, via San Vito 18, IL.
Ci si oppone alla richiesta CTU, in quanto inammissibilmente esplorativa e tendente a invertire l'onere della prova in punto nesso causale tra omissione professionale e danno lamentato, onere che grava esclusivamente su parte attrice. Nella denegata ipotesi di ammissione ci si riserva la nomina di CTP sino a inizio operazioni peritali.
Per RA ASSICURAZIONI SPA IN PERS. DEL L.R.P.T.
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni esposte. Nel merito respingerlo perché infondato in fatto e in diritto,. Vittoria di spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AO EL, con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti
Dott. DA RA e dott. OB ND, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti in relazione al mandato ricevuto dall'attrice a costituirsi nel suo interesse e a sua difesa nel
pagina 19 di 46 procedimento d'appello pendente avanti la Commissione Tributaria Regionale di
IL iscritto al n. 6160/2013 promosso dall'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 123/16/13 della Commissione Tributaria Provinciale di IL;
B) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per la perdita di chances in danno dell'attrice di:
i) ottenere un provvedimento favorevole da parte della Commissione Tributaria
Regionale di IL (rigetto dell'appello e/o un provvedimento di condanna meno gravoso);
ii) poter definire il procedimento con una transazione giudiziale;
iii) di proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, sussistendone i presupposti, avverso la sentenza n. 4662/2014 della Commissione Tributaria Regionale di IL e di poter, conseguentemente, ottenere dalla Corte di Cassazione un provvedimento favorevole (cassazione integrale o parziale della sentenza impugnata) e, per l'effetto,
C) condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice che si quantificano in € 374.372,91, ovvero nella diversa e minore somma che risulterà a seguito dell'esperenda fase istruttoria, o comunque di giustizia e/o di equità.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dai singoli esborsi degli importi versati all'Erario fino al saldo effettivo.
D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri fiscali”.
Allegava l'attrice che: nel mese di marzo dell'anno 2010 riceva la notifica di un “Questionario” identificato con il numero Q000036/2010 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Gorgonzola pagina 20 di 46 (all'epoca competente per territorio) ai sensi dell'articolo 38, comma quarto del D.P.R.
600/1973 (doc. 2), volto alla verifica di congruità dei redditi dichiarati rispetto agli indici di capacità contributiva meglio specificati nel documento predetto.
Detto atto veniva inoltrato all'attrice a seguito di segnalazione della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007.
La voce maggiormente significativa delle pretese tributarie riguardavano asseriti incrementi patrimoniali di cui al comma 5 dell'art. 38 del DPR n. 600/1973 per l'acquisto di alcuni immobili.
Il successivo 5 luglio 2010 la dott.ssa AB consegnava all'Ufficio il questionario debitamente compilato, producendo nel contempo tutta la documentazione bancaria necessaria per dimostrare l'assoluta infondatezza delle asserzioni dell'Agenzia delle
Entrate.
Nonostante ciò, l'attrice riceveva la notifica di ben tre “Avvisi di Accertamento”, il primo per l'anno di imposta 2005, il secondo per l'anno di imposta 2006 e il terzo per l'anno di imposta 2007, per una pretesa complessiva di € 508.624,05 (imposta, sanzioni ed interessi).
Gli avvisi di accertamento riguardavano le seguenti contestazioni:
a) Per l'anno 2005 (primo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di € 258.455,00, a fronte di un reddito dichiarato di €
31.203,00. Tale maggior asserito reddito era stato determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38 commi 4,5 e 6 del D.P.R. 600/1973.
b) Per l'anno 2006 (secondo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di € 215.565,38, a fronte di un reddito dichiarato di €
23.139,00. Tale maggior asserito reddito era stato determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38 commi 4,5 e 6 del D.P.R. 600/1973.
pagina 21 di 46 c) Per l'anno 2007 (terzo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di € 81.723,54, a fronte di un reddito dichiarato di € 36.248,00. Tale maggior asserito reddito era stato determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38 commi
4,5 e 6 del D.P.R. 600/1973.
Tutti gli avvisi di accertamento venivano impugnati dall'attrice avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di IL con tre distinti ricorsi - che poi venivano riuniti - con l'assistenza e la rappresentanza in giudizio, in via tra loro disgiunta, degli odierni convenuti (cfr. doc. 3, 4 e 5), con i quali, non solo veniva confutata l'illegittimità delle singole contestazioni, ma anche un'errata applicazione da parte dell'Ufficio dei coefficienti presuntivi di reddito ex D.M. 10/09/1992.
I ricorsi venivano accolti con la sentenza n. 123/2013, pubblicata in data 10 aprile 2013.
La sentenza predetta veniva tempestivamente impugnata dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di IL, avanti la Commissione Tributaria Regionale.
I convenuti in primo grado non predisponevano la memoria di costituzione per conto e nell'interesse dell'attrice - nonostante avessero ricevuto apposito mandato conferito all'esito di un incontro avvenuto anche alla presenza della LA dell'attrice - né presenziavano all'udienza di discussione.
La causa d'appello veniva così decisa in contumacia dell'attrice.
La Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 4662/2018, pronunciata in data
28 aprile 2014 e depositata in segreteria il successivo 18 settembre 2014, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, con relativa condanna alla rifusione delle spese di lite.
L'attrice veniva a conoscenza dell'esito dell'appello solamente a fine aprile 2015 - la sentenza non era pertanto più ricorribile in Cassazione per scadenza del termine -
pagina 22 di 46 quando riceveva la notifica della Cartella di Pagamento n. 068 2015 0019420172 con cui veniva richiesto il versamento della somma di € 508.624,05.
In data 7 maggio 2015 l'attrice tramite l'avv. Ciancio contestava ai convenuti la loro responsabilità professionale per omessa difesa, cui faceva seguito un sollecito con richiesta risarcitoria in data 12 giugno 2015.
Nelle more l'attrice domandava e otteneva la rateizzazione di quanto dovuto e indicato nella Cartella di pagamento.
Il piano di rateizzazione prevedeva il pagamento di n. 120 rate mensili di oltre 4.600,00 euro ciascuna. La dott.ssa AB dava seguito ai pagamenti convenuti per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018 per complessivi € 144.413,47 (doc. da 19 a 49)
Nel mese di gennaio 2018 l'attrice chiedeva l'adesione al beneficio della “Rottamazione delle Cartelle”. Tale domanda veniva accolta con provvedimento in data 13 giugno 2018
(doc. 50). Il citato provvedimento di accoglimento disponeva che, a fronte di un debito residuo pari ad € 416.094,00, venisse versata la minor somma di € 221.615,44.
Secondo l'attrice in primo grado, l'inadempimento dei convenuti – mancata costituzione nel giudizio di appello e perdita della possibilità del ricorso in Cassazione – ha comportato: l'omessa costituzione nel giudizio di gravame ed ha impedito alla
AB di svolgere le necessarie argomentazioni difensive rispetto all'unico motivo d'appello formulato dall'Agenzia delle Entrate.
Successivamente, l'omesso ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado ha impedito alla AB di ottenere la cassazione di tale provvedimento, evento più che probabile.
L'inadempimento dei convenuti -secondo tesi- ha determinato inevitabilmente un danno da “perdita di chance”.
pagina 23 di 46 In conclusione, la costituzione in appello, o comunque il ricorso in Cassazione, avrebbero certamente comportato un esito favorevole per l'attrice.
Tale favorevole conseguenza avrebbe evitato la notifica della Cartella di Pagamento e, quindi, ogni onere economico per la dott.ssa AB.
Ciò premesso parte attrice concludeva come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio, con separate difese, i convenuti domandando il rigetto di tutte le domande attoree, instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa di Sara
Assicurazioni S.p.A. con cui avevano stipulato apposita polizza per la responsabilità civile.
Il Tribunale ha autorizzato tale chiamata.
La compagnia di assicurazioni, a seguito di rituale chiamata, si è formalmente costituita in giudizio, nulla eccependo in punto operatività della polizza e aderendo alle difese dei convenuti.
Su istanza delle parti il Tribunale ha autorizzato il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc.
Il Tribunale ammetteva la prova testimoniale domandata dalla parte attrice, nonché
l'interpello dei convenuti, limitatamente al capitolo n. 7.
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni di ciascuna parte.
Il Tribunale di IL, con sentenza n. 1388/2024 resa tra le parti indicate in epigrafe dal Tribunale di IL, nel procedimento R.G. n. 21332/2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 6 febbraio 2024 e non notificata, così statuiva, affermando la sussistenza della negligenza dei convenuti nell'adempimento del mandato professionale:
pagina 24 di 46 “1) Respinge la domanda proposta nell'interesse di LA AB nei confronti di
DA RA e OB ND;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta e tra
quest'ultima e la terza chiamata”.
Impugna la sentenza AB.
L'appellante lamenta, con il primo motivo, che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto l'incarico non conferito (anche) al Dott. ND.
Con il secondo motivo, AB lamenta che il primo giudice non abbia ritenuto sussistente la sua perdita di chances di impugnare per Cassazione la sentenza tributaria di appello della Commissione Tributaria Regionale;
in particolare allega il profilo delle perdute chances di pace fiscale o di definizione agevolata, a causa della mancata pendenza del giudizio in fase di appello o in fase di cassazione al momento in cui entrò in vigore il decreto-legge n. 119/2018.
Con il terzo motivo, AB lamenta che il Giudice a quo abbia svolto un inappropriato esame prognostico all'esito del quale è giunto alla conclusione che anche con la costituzione in appello tributario, e pertanto con l'ausilio di una difesa tecnica, la
AB non avrebbe avuto concrete chance di vedersi confermata la sentenza di primo grado.
L'appellante lamenta la mancata applicazione dell'art. 38 comma 6 del DPR 600/1973 e dell'art. 6 D.M. 10 settembre 1992, i quali consentono al contribuente di dimostrare che gli acquisti di beni di rilevante valore (nel caso della EL, cinque immobili e una Porsche) furono effettuati mediante redditi esenti o mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte o mediante smobilizzi patrimoniali. Sempre l'appellante richiama anche la Circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, paragrafo 4.3., secondo la quale il contribuente, gravato dell'onere della prova contro un accertamento sintetico abbia la pagina 25 di 46 massima libertà di azione per spiegare e documentare le fonti che hanno consentito gli incrementi patrimoniali rilevati dall'Ufficio e quindi senza valicare il limite della richiesta di probatio diabolica.
Con il quarto motivo l'appellante censura l' erronea affermazione del Tribunale di
IL secondo cui i menzionati n. 64 assegni circolari non risulterebbero
“immediatamente riferibili” alla vendita dell'immobile paterno.
In proposito AB richiama la documentazione già versata nel giudizio avanti il
Tribunale allegando di aver dimostrato:
a) che la somma di €.800.000,00 costituiva la parte, percepita “in nero”, del prezzo di vendita di un immobile di pregio, già di proprietà del padre PA AB, versato dagli acquirenti EL e NT mediante n. 64 assegni trasferibili di €.12.500,00 cadauno;
b) che la somma di €.99.999,08 [rectius: €.99.999,98] portata dai quattro assegni bancari tratti su NC VE (cfr. doc. 66 fascicolo di primo grado) proveniva dal padre a titolo di liberalità e che detti effetti erano stati intestati al venditore dell'immobile di
Massa acquistato dalla AB;
c) che la somma di € 173.000,00 accreditata sul conto corrente della AB proveniva anch'essa dal padre a titolo di liberalità (doc. 75 fascicolo di primo grado);
d) che la somma di € 272.999,08, in quanto documentalmente ricevuta dal padre (tramite pagamento diretto dallo stesso ai venditori di un immobile in Massa e anche tramite versamento sul conto della figlia), non configura senza alcun dubbio un reddito professionale.
Con il quinto motivo AB lamenta che la sentenza del Tribunale non avrebbe valorizzato la dichiarazione testimoniale, rilasciata dal padre PA AB, circa la provenienza liberale delle somme utilizzate dalla figlia.
pagina 26 di 46 Con il sesto motivo l'appellante lamenta che la sentenza del Tribunale avrebbe errato nel ritenere conosciuta o conoscibile dalla EL, a prescindere dalla contumacia di lei, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. L'appellante invoca, a tale proposito, gli art. 1, 33, 37 del D. Lgs 546/92 (disposizioni sul processo tributario) ed evidenzia non esservi nessun obbligo, per la Cancelleria, di comunicare la sentenza alla EL. Lamenta quindi che, da tale mancata conoscenza, sarebbe derivata la perdita del diritto di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale, di ottenere la vittoria in tale giudizio, e di mantenere pendente il processo ai fini di usufruire della possibilità di definizione agevolata con il
Fisco.
Si sono costituiti con separate difese: RO, RA ASSICURAZIONI s.p.a.,
ND, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.
La causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione in data 11.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del 18.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO PACIFICO
La signora LA EL, libera professionista con partita IVA, aveva ricevuto dalla Agenzia delle Entrate un accertamento induttivo per aver acquistato, tra il 2005 e il
2007, beni di ingente valore (immobili, autovettura di lusso) incongrui con il reddito piuttosto esiguo da essa dichiarato.
EL impugnava i tre avvisi di accertamento avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di IL con tre distinti ricorsi, poi riuniti. L'attrice faceva anche precedere il (solo) terzo ricorso da un'istanza di accertamento con adesione che tuttavia non veniva accolta per “silenzio-rifiuto”.
pagina 27 di 46 Per opporsi all'accertamento il TO RA aveva sostenuto la tesi di una donazione, familiare: il signor PA EL, padre della attrice, avrebbe venduto un immobile di pregio, a prezzo superiore di quello risultante dal rogito, e la parte di prezzo ottenuta “in nero” sarebbe stata poi trasferita alle figlie, cioè a LA (odierna appellante)
e alla LA FA. LA avrebbe utilizzato il denaro donatole per effettuare gli acquisti che avevano insospettito l'Agenzia delle Entrate.
Secondo l'attrice in primo grado, le impugnazioni venivano affidate ai dottori
RO e ND .
PRIMO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO, PAG. 10-11).
Con il primo motivo di appello AB lamenta che la motivazione del Tribunale sia contraddittoria e incongruente in quanto dapprima afferma che “…. non è contestato il conferimento del mandato a proporre l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado ai convenuti da parte dell'attrice”, per poi sostenere che la dichiarazione testimoniale resa dalla LA dell'appellante disattende la tesi attorea del mandato congiunto ad entrambi i professionisti.
Parte appellante evidenzia che la teste AB (LA dell'appellante) abbia confermato il conferimento di mandato ad entrambi i professionisti.
La Corte osserva.
È dimostrato, perché non contestato, l'incarico professionale per l'appello al Dott.
RO.
E' condivisibile, invece, la motivazione del Tribunale rispetto alla posizione di
ND.
In primo grado, costituendosi ND ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, allegando espressamente che “il dottor OB ND è rimasto estraneo ad ogni vicenda dedotta nel presente giudizio”. pagina 28 di 46 Vale osservare che la pacifica attività professionale svolta da entrambi i convenuti per la fase del primo grado e confermata anche dalla procura ad litem in atti per tale giudizio non consente di aderire alla prospettazione della parte attrice in ordine al conferimento del mandato a costituirsi anche nel giudizio di appello ad entrambi.
Si osserva, in particolare, che non è stato formulato dalla parte attrice in primo grado, nessun capitolo di prova, né prodotto alcun documento, avente ad oggetto il conferimento di mandato in favore di ND.
Si riporta, per completezza di esame, la testimonianza di FA AB che-in ogni caso nulla dice- rispetto al Dott. ND.
“Sono e mi chiamo FA AB, nata a [...], il [...] e residente a
Pioltello Via seconda strada n. 14, di professione manager, sono amministratore delegato di una società che si occupa di informatica, CEGEKA spa;
la società è nata nel
1986 e sono sempre stata amministratrice;
CE GE K ha confermato l'incarico a patire dal 2014. Sono la LA di LA AB. Conosco i dottori RA e ND;
il dott. RA è attualmente sindaco revisore di CE GE Ka spa;
sono stata io a presentare il dott. RA a mia LA. L'agenzia delle Entrate aveva richiesto a mia LA di compilare un questionario e giustificare il fatto che mia LA avesse delle proprietà il cui acquisto l'Agenzia riteneva derivare da redditi personali di lavoro mentre invece arrivava da donazioni di mio padre. Mi informò mia LA dell'avviso e poi vidi anche l'accertamento. Mia LA mi chiamò perché aveva ricevuto un avviso all'evidenza sbagliato e si era rivolta a me per il lavoro che faccio e perché sono la LA maggiore;
Non ricordo bene il periodo in cui mia LA mi chiamò, credo era tra il 2009 e il 2010 ; chiedemmo alla banca la documentazione a comprova dei bonifici fatti da mio padre e degli assegni che mio padre aveva ricevuto per la vendita di un immobile e che poi aveva consegnato a mia LA;
mia LA chiese alla Agenzia delle Entrate di avere un termine ulteriore lo so perché me lo disse mia LA. Io mi
pagina 29 di 46 fido del parere professionale die dott. RA ed ND, a cui avevo raccontato la vicenda di mia LA, il loro studio era più importante di quello che seguiva mia LA come lavoratrice;
non so bene quando questo aiuto intervenne, è passato molto tempo. Io ne parlai a RA quasi subito era troppo palese l'errore della Agenzia delle entrate. So che il dott. RA e il dott. ND, il primo sempre il secondo poco, si incontravano con mia LA;
io ero quasi sempre presente.
Ci siamo incontrati più volte, il procedimento ha avuto diversi step e ci siamo incontrati varie volte. Ci trovavamo spesso in ufficio da me;
credo quasi sempre da me tranne forse una volta che ci trovammo nello studio dei dott. RA e ND.
Si dà lettura la circostanza sub cap 7: non escludo abbiamo cercato di suffragare il più possibile la tesi della donazione, tanto che abbiamo vinto. Non ho mai sentito dire nulla dal dott. RA in ordine alla possibilità che i documenti depositati il 5 aprile 2010 potessero essere dichiarati tardivi. I termini erano collegati se mai alla scansione processuale, ai termini delle produzioni documentali.”
In conclusione, la testimonianza non appare concludente rispetto al conferimento di specifico mandato in favore di ND (per la proposizione dell'appello) anche per il semplice motivo che non vi era alcun capitolo di prova su tale specifica (e contestata) circostanza.
Non risultando provato in alcun modo il mandato, il motivo non merita accoglimento.
SECONDO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO, PAG. 11-16).
In questo motivo di impugnazione, AB lamenta che il Tribunale non le abbia riconosciuto il danno da perdita di chances di impugnare per Cassazione la sentenza tributaria di appello della Commissione Tributaria Regionale;
in particolare allega -per la prima volta in questa sede – la perdita di chances di pace fiscale o di definizione agevolata. Possibilità andata perduta a causa della mancata pendenza del giudizio in fase pagina 30 di 46 di appello o in fase di cassazione al momento in cui entrò in vigore il decreto-legge n.
119/2018.
Il motivo è inammissibile.
Il profilo delle chances di pace fiscale o di definizione agevolata, che AB lamenta esser andate perdute non sono state mai spese nel giudizio di primo grado: né in citazione (iscritta e ruolo nel giugno 2020), né negli atti successivi.
La pretesa di introdurre tale motivo di indagine, per la prima volta alla Corte d'Appello,
è vanificata dal divieto preclusivo di cui all'art. 345 c.p.c..
Inoltre, prescindendo dall'inammissibilità, occorre sottolineare quanto segue.
NESSO DI CAUSALITÀ' E DANNO
La materia della prova del nesso di causalità e del danno in ipotesi di responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale è stata ampiamente affrontata in sede di legittimità.
Giusto principio di diritto consolidato, “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. 9 giugno
2004 n. 10966; conf. Cass. 19 novembre 2004 n. 21894; cfr. anche, per la valutazione del nesso di causalità giuridica tra omissione ed evento. Cass. 18 aprile 2005 n. 7997)”
(Cass. 9917/2010).
Sempre a conferma di tale orientamento si è poi espressa con riferimento alla fattispecie dell'omessa proposizione dell'impugnazione Cass. 2638/2013. In tale occasione la S.C. pagina 31 di 46 ha statuito che “la responsabilità [...] non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2638/2013).
La Corte di Cassazione è nuovamente ritornata sul tema ribadendo che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato (medesimo principio può essere applicato anche alla fattispecie concernente commercialista) per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. 25112/2017).
La nozione di “causa”, che si ricava dall'esame della giurisprudenza di legittimità citata, consente di qualificare in tal senso quell'antecedente senza il quale l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
per contro, non sarebbe “causa” di un evento quel comportamento umano in mancanza del quale il pregiudizio si sarebbe egualmente verificato.
Da tale definizione deriva lo stesso significato del giudizio probabilistico o controfattuale, ovvero di quella particolare operazione intellettuale mediante la quale,
pagina 32 di 46 ipotizzando assente una determinata condizione (l'inadempimento del professionista), la
Corte è tenuta a chiedersi se la medesima conseguenza (il pregiudizio sofferto dal danneggiato) si sarebbe comunque verificata. In caso di esito positivo, la condotta del professionista non potrebbe considerarsi quale causa dell'evento e venendo a mancare il nesso di causalità la richiesta risarcitoria non potrà che esser rigettata in punto an. In caso di esito negativo, per contro, si avrà la presenza di tutti i requisiti necessari per il sorgere del diritto al risarcimento del pregiudizio patito.
Conseguentemente, la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque il professionista garantirne l'esito favorevole. Questo principio è stato affermato per lo più in relazione proprio alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (cfr. Cass. Civ. 24 ottobre 2017 n. 25112; Cass.
Civ. 19 gennaio 2024 n. 2109; 6 settembre 2024, n. 24007:
Nel caso de quo, l'odierna parte appellante era tenuta a provare che, in assenza del contestato inadempimento, l'esito del giudizio in secondo grado o davanti alla Corte di cassazione sarebbe stato “più probabilmente che non” a sé favorevole, secondo un giudizio prognostico ex ante.
L' obbligazione del TO RO è sorta nel momento in cui è scaduto il termine per la costituzione in appello, cioè nell'anno 2014 (l'appello della Agenzia delle Entrate risulterebbe notificato il 21/11/2013: vedi doc.9 fasc. primo grado EL, e il termine per la costituzione dell'appellato ex art. 23 c. l. D.lgs. 546/1992 è di 60 giorni dalla notifica del ricorso,). Volendo ipotizzare che possa esservi una responsabilità anche in relazione ad un omesso ricorso per Cassazione anche questa sarebbe sorta nell'anno 2014-2015 (la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata pagina 33 di 46 pronunciata il 28/4/2014 ed è stata depositata in segreteria il 18/9/2014, cosicché, in caso di sua notifica, il termine breve sarebbe scaduto nel novembre 2015, mentre il termine lungo sarebbe scaduto nell'anno 2015). La chance di “pace fiscale” è una possibilità nata solo tre o quattro anni dopo, con il D.L. n.119/2018 e/o con la L.
n.136/2018.
Nel momento in cui è sorta l'obbligazione, 2014, il preteso “danno” per impossibilità di avvalersi della futura pace fiscale del 2018, era del tutto imprevedibile ed è pertanto del tutto irrisarcibile, ai sensi del richiamato art. 1225 c.c..
Da ciò consegue, anche nel merito, il rigetto del secondo motivo di appello.
IL TERZO, QUARTO e QUINTO MOTIVO
TERZO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO PAG. 16-20).
AB censura la sentenza di prime cure laddove non ha tenuto conto dell'art. 38 comma 6 del DPR 600/1973 e dell'art. 6 D.M. 10 settembre 1992, i quali consentono al contribuente di dimostrare che gli acquisti di beni di rilevante valore (nel caso della
EL, cinque immobili e una Porsche) furono effettuati mediante redditi esenti o mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte o mediante smobilizzi patrimoniali.
L'appellante richiama, inoltre, la Circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, paragrafo 4.3., secondo la quale il contribuente, gravato dell'onere della prova contro un accertamento sintetico, ha massima libertà di azione per spiegare e documentare le fonti che hanno consentito gli incrementi patrimoniali rilevati dall'Ufficio e quindi senza valicare il limite della richiesta di probatio diabolica. In particolare, la Circolare consentirebbe di vagliare diverse giustificazioni anche riferibili ai componenti il nucleo familiare e di apprezzare, tra le altre cose, l'utilizzo di finanziamenti e l'utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite.
pagina 34 di 46 QUARTO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO PAG. 20-26).
AB censura il seguente e ulteriore passaggio motivazionale:
“[t]anto premesso, tenuto conto che l'importo di euro 800.000,00 riconducibile a detti assegni è del tutto assorbente in quanto prevalente rispetto alla restante parte dell'accertamento tributario, non può affermarsi che se l'avv. RA avesse proceduto alla costituzione in giudizio davanti alla Commissione tributaria Regionale, vi sarebbero state elevate/apprezzabili probabilità che la sentenza di primo grado venisse confermata con rigetto dell'appello di Agenzia delle Entrate”.
La difesa dell'appellante ritiene che il presente capo della sentenza violi l'articolo 132 cpc in combinato disposto con l'articolo 118 disp. attuaz. cpc, nonche l'articolo 116 cpc per aver travisato le risultanze istruttorie e nello specifico la documentazione agli atti del processo e le allegazioni difensive, nonchè l'articolo 24 della Costituzione.
QUINTO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO PAG. 26-27).
AB lamenta che la sentenza del Tribunale non avrebbe valorizzato la dichiarazione testimoniale, rilasciata dal padre PA AB, circa la provenienza liberale delle somme utilizzate dalla figlia.
Sul terzo, quarto, quinto motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente, perché strettamente connessi, la Corte osserva.
Pacifica in atti deve ritersi la colpevole condotta del professionista che non ha proposto l'appello avverso la decisione di primo grado della Commissione Tributaria.
La questione controversa, su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, concerne la valutazione delle possibilità di vittoria del contenzioso, cioè la probabilità di essere accolto, sulla base della documentazione prodotta, laddove l'impugnazione fosse stata tempestivamente proposta. Il Giudice a quo ha svolto un esame prognostico all'esito del quale e giunto alla conclusione che anche con la costituzione in appello tributario, e pagina 35 di 46 pertanto con l'ausilio di una difesa tecnica, la AB non avrebbe avuto concrete chance di vedersi confermata la sentenza di primo grado.
Asserisce la EL di aver ricevuto nel marzo 2010 da parte dell'Agenzia delle Entrate, la notifica del Questionario n. Q000036/2010 emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4 DPR 600/1973, volto a verificare la congruità dei redditi dichiarati rispetto agli indici di capacità contributiva meglio specificati nel questionario medesimo, in applicazione della determinazione cd. sintetica del reddito ai fini IRPEF regolata dalla norma ora detta;
nella fattispecie, la contribuente risultava inclusa in liste selettive di contribuenti che risultavano titolari di incrementi patrimoniali e acquirenti di autovetture di grossa cilindrata negli anni in questione.
A mezzo dell'articolato questionario, veniva richiesto alla contribuente di fornire idonea documentazione circa la proprietà/disponibilità di beni e servizi (tipicamente indicativi di capacità reddituale) e le spese sostenute per incrementi patrimoniali, oltre che la sussistenza di smobilizzi patrimoniali, eventuali accensioni di prestiti e/o debiti e il loro effettivo utilizzo. Come per legge (art. 32, co. 3 del D.P.R. 600/1973) il questionario precisa che le notizie e i dati non addotti e gli atti e i documenti non esibiti o non trasmessi non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
AB in data 30 aprile 2010 depositava il formulario 'a griglie' allegato al questionario compilato nelle sezioni Autoveicoli, Residenze, Assicurazioni, Spese sostenute per incrementi patrimoniali, con allegati gli atti di acquisto degli immobili nella sua disponibilità (di cui 5 acquistati tra settembre 2005 e marzo 2007, per una spesa di quasi €.1.100.000,00: da qui l'inclusione nella lista selettiva dell'Agenzia delle
Entrate) e una dichiarazione a sua firma attestante che gli acquisti immobiliari furono fatti utilizzando somme di denaro messe a disposizione a titolo di liberalità dal padre
PA AB.
pagina 36 di 46 Raggiunta da una seconda richiesta istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate,
EL il successivo 5 luglio 2010 consegnava ulteriore documentazione riferita al questionario Q00036/2010, composta da una dichiarazione senza data certa del padre PA AB circa la donazione di € 1.073.000 alla figlia, nonché la fotocopia dell'estratto conto del conto bancario n. 4021277 IN, cointestato alla LA FA
AB, sbianchettato ad eccezione degli spazi in corrispondenza di quattro operazioni di versamento di assegni (per totali € 800.000,00, tra febbraio e agosto 2005); la fotocopia di quattro assegni bancari per € 100.000,00; la fotocopia di cinque bonifici bancari, per complessivi € 173.000 (dei quali €.98.000,00 per cassa;
€.35.000,00 con indicazione del conto corrente di addebito e €40.000,00 senza indicazione).
Ritenendo verosimilmente la documentazione fornita dalla contribuente non idonea a vincere la presunzione legale di reddito sinteticamente accertato ed imponibile, nel novembre 2010, l'Ufficio notificava alla dott.ssa EL avvisi di accertamento di maggior reddito IRPEF per le annualità 2005 e 2006 e – in particolare:
a) per l'anno 2005 (primo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di €.258.455,00 a fronte di un reddito dichiarato di
€.31.203,00
b) per l'anno 2006 (secondo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di €.215.565,38 a fronte di un reddito dichiarato di
€.23.139,00
c) per l'anno 2007 (terzo accertamento) con cui all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di €.81.723,54 a fronte di un reddito dichiarato di
€.36.248,00.
EL impugnava i tre avvisi di accertamento avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di IL con tre distinti ricorsi, poi riuniti.
pagina 37 di 46 Solo nel novembre 2010, EL conferiva mandato ai commercialisti
RO e ND per impugnare gli accertamenti.
Il 18 marzo 2013, previo deposito di memoria illustrativa e della documentazione bancaria enunciata nei ricorsi, la CTP di IL accolse integralmente i ricorsi proposti, con la sentenza n. 123/2013 pubblicata il 10 aprile 2013.
La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate avanti la Commissione
Tributaria Regionale, che riformava la sentenza di primo grado.
L'attrice in primo grado a fine aprile 2015, riceveva la notifica della cartella di pagamento con la quale le veniva richiesto il versamento della somma di €.508.624,05.
In tale epoca la sentenza non era più ricorribile in Cassazione.
Secondo l'appellante, in estrema sintesi, la sentenza viola l'articolo 132 cpc in combinato disposto con l'articolo 118 disp. attuaz. cpc, nonchè l'articolo 116 cpc per aver travisato le risultanze istruttorie e nello specifico la documentazione agli atti del processo e le allegazioni difensive.
Questa Corte perciò procederà a valutare la documentazione prodotta da AB, tenendo conto del contenzioso in corso (all'epoca) tra l'Agenzia e l'odierna appellante.
Secondo l'Agenzia delle Entrate non vi sarebbe nessun collegamento tra gli assegni circolari e la compravendita stipulata dal padre dell'attrice, in quanto il prezzo venne convenuto per un importo significativamente più basso, e non vi sarebbe nessun collegamento neanche con le ulteriori somme ricevute dal padre.
Da qui la presunzione, secondo l'Agenzia delle Entrate appellante, di percepimento di somme in nero da parte dell'attrice, ricevute dagli stessi acquirenti dell'immobile del padre ma per motivi estranei alla compravendita.
Secondo EL, dalla vendita per atto pubblico di un immobile ad un prezzo notoriamente irrisorio rispetto ai valori di mercato degli appartamenti della zona, emerge pagina 38 di 46 che una parte del prezzo sia stata evidentemente corrisposta extra contratto (cioè “in nero”), con mezzi tracciabili costituiti dai citati assegni circolari. Inoltre, Ciò sarebbe confermato dal fatto che gli acquirenti del predetto immobile paterno, signori LI
EL e IR NT, avrebbero versato il giorno antecedente a quello di stipula dell'atto di compravendita (22 dicembre 2014) l'ulteriore importo “in nero”. Infine, a completamento della operazione, il versamento della somma di €.800.000,00 (la somma dei 64 assegni circolari) è stato effettuato sul conto corrente (co)intestato all'attrice in primo grado, in ragione della clausola di trasferibilità dei predetti effetti.
Da tali circostanze, secondo l'attrice, risulterebbe provato – come riconosciuto dalla commissione di primo grado – il collegamento tra la cessione dell'immobile e il pagamento del prezzo extra contratto.
Per quanto attiene, invece, alle ulteriori somme percepite dal padre, e segnatamente euro
99.999,98 con assegni bancari ed euro 173.000,00 con bonifici, AB ritiene di aver nefornito prova documentale con la produzione di n.4 assegni bancari tratti su
VE a firma del padre EL, nonché con la copia delle contabili bancarie attestanti l'ordine di bonifico.
VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI
Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato i documenti che in caso di impugnazione sarebbero stati oggetto di indagine da parte della commissione tributaria regionale;
documenti che avrebbero consentito di suffragare la tesi della
AB.
a) una dichiarazione sottoscritta dal padre della EL nella quale affermava di aver donato alla propria figlia le somme per gli acquisti immobiliari effettuati dall'odierna attrice nel triennio 2005-2007;
pagina 39 di 46 b) n° 64 assegni circolari di €.12.500,00 ciascuno, tutti datati 22 dicembre 2004, all'ordine di LI EL e IR NT (coniugi acquirenti di un immobile di pregio del padre dell'attrice) tutti trasferibili;
c) n°4 assegni bancari a firma del padre dell'attrice emessi in favore dei signori
AB RO e AR IO danti causa dell'immobile acquisito in Massa dalla attrice in primo grado;
d) n°5 contabili attestanti altrettanti bonifici effettuati dal padre dell'attrice in suo favore.
Con riferimento alla dichiarazione del padre della appellante, questa Corte ritiene di evidenziare in primo luogo la sua inammissibilità nel procedimento Tributario e nel merito la sua scarsissima rilevanza.
La prova testimoniale non poteva essere ammessa nel processo tributario, stante il divieto -all'epoca vigente- di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992 (solo con la legge n. 130/2022 viene modificato il quadro normativo di riferimento in tema di acquisizione delle prove testimoniali nel processo tributario, non applicabile ratione temporis alla fattispecie). In proposito Cass. civ. Sez. V, 17/06/2008, n. 16348, Cass. civ. Sez. V Sent., 15/01/2007, n. 703 in Dir. e Prat. Trib., 2008, 4, 2, 662. Sicchè la dichiarazione testimoniale del padre PA AB, secondo principio del più probabile che non sarebbe stata ammessa.
In ogni caso, quand'anche la prova testimoniale avesse potuto trovare ingresso (secondo parte della giurisprudenza) la produzione documentale della dichiarazione stessa sarebbe stata ritenuta inammissibile, nel processo tributario, trattandosi di documento non esibito in fase precontenziosa, stante il divieto di cui al DPR 600/1973 art. 32 terzultimo comma.
pagina 40 di 46 Nel merito, questa Corte ritiene -avvalorando la tesi dell'Agenzia delle Entrate- che la stessa testimonianza risulti poco credibile, proprio per lo stretto rapporto parentale.
Inoltre, si ricorda che la nullità della donazione priva della forma di atto pubblico, è confermata anche in materia tributaria;
infatti, la Cass. civ. Sez. V Sent., 17/06/2008, n.
16348 ha statuito: “È nulla, e quindi non può avere alcuna efficacia in materia tributaria, la donazione di somma non di modico valore effettuata non nella forma dell'atto pubblico (nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso della Amministrazione avverso la sentenza di merito che aveva deciso la controversia ritenendo che la disponibilità patrimoniale del contribuente, in quanto Frutto di donazione della madre, non costituisse elemento indiziario per l' accertamento del reddito del contribuente stesso).”.
Quanto alla somma di €.800.000,00: nessuno dei n.64 assegni trasferibili per
€.12.500,00 ciascuno reca alcuna firma per girata del padre apposta al momento del versamento;
soltanto cinque dei n. 64 assegni trasferibili recano la firma per girata dell'attrice LA AB: e tale firma indizia un rapporto con i signori EL e
NT, ma non con il padre PA AB, asserito donante;
i restanti 59 dei n.64 assegni recano la firma per girata della LA FA AB. Il conto beneficiato è, oltretutto, cointestato alle due sorelle;
sicchè tali accrediti non appaiono concludenti e univocamente interpretabili.
Si tratta comunque di documenti inammissibili perché non esibiti in fase precontenziosa come previsto dal DPR 600/1973 art. 32 terzultimo comma, sicchè non può -sotto il profilo prognostico- ritenersi che in appello sarebbero stati valutati.
Quanto alla somma di €.99.999,98 essa è portata da n.4 assegni (doc.66 fasc. primo grado attrice) di cui uno per €.13.886,49, due per €.20.523,50, e uno per €.45.066,49.
Pur essendone chiari i beneficiari (si tratta infatti dei venditori dell'appartamento di
Massa Carrara), non si capisce né su quale conto siano stati addebitati, né da parte di chi, né a che titolo. Quand'anche risultasse che la firma sugli assegni fosse del PA pagina 41 di 46 AB la Commissione Tributaria Regionale, senza evidenza del conto corrente di addebito degli assegni (su banca VE), non avrebbe potuto dare per effettuata la dazione in favore di LA EL, potendo soltanto limitarsi a supporre, ma non certo a dare per provata, la destinazione della somma. Si tratta anche in questo caso di documenti inammissibili perché non esibiti in fase precontenziosa come previsto dal
DPR 600/1973 art. 32 terzultimo comma.
Con riferimento ai cinque bonifici bancari per complessivi €.173.000,00: €.98.000,00 sono per cassa, dunque, sono stati disposti su versamento di contanti: con cifre che variano tra i 20.000,00 e i 40.000,00 euro, cosicché la provenienza di contante per importi così rilevanti rimane del tutto ignota. Per €.35.000,00 risulta il conto corrente di addebito e per €.40.000,00 senza indicazione. Nessuno di essi ha per causale
“donazione”, “regalo”, ma quella di “bonifico”, “versamento”, “disposizione”; indicazione che appare del tutto neutra, rispetto alla tesi di AB.
Anche in questo caso, si tratta di documenti non esibiti in fase precontenziosa come previsto dal DPR 600/1973 art. 32 terzultimo comma, sicchè deve ritenersi che la
Commissione non li avrebbe tenuti in considerazione.
Quanto ai documenti -secondo tesi- comprovanti la donazione della somma di
€.272.999,08, anch'essi non sarebbero stati presi in considerazione dalla Commissione
Tributaria Regionale, perché non esibiti in fase precontenziosa come previsto dal DPR
600/1973 art. 32 terzultimo comma.
Da quanto premesso, consegue che la documentazione prodotta da AB non consente di ritenere che un'eventuale costituzione in appello o impugnazione in
Cassazione avrebbero consentito alla stessa di risultare vittoriosa.
SESTO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO PAG. 28-30).
pagina 42 di 46 AB lamenta che la sentenza del Tribunale avrebbe errato nel ritenere conosciuta o conoscibile dalla EL, a prescindere dalla contumacia di lei, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. A tale proposito, l'appellante richiama gli art. 1, 33, 37 del D. Lgs 546/92 (disposizioni sul processo tributario) ed evidenzia non esservi nessun obbligo, per la Cancelleria, di comunicare la sentenza alla
EL. Si impugna il seguente capo della sentenza.
Il Tribunale così statuiva: “[p]er gli stessi motivi non sussiste un nesso di causa tra somme oggetto di richiesta di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e mancata comunicazione tempestiva della sentenza di grado di appello, ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione. Premesso che essendo la parte appellata rimasta contumace, la comunicazione della sentenza sarebbe dovuta avvenire anche alla parte personalmente al proprio domicilio fiscale, essendo la procura ad litem limitata al giudizio di primo grado, la probabilità che il ricorso venisse accolto per il profilo della motivazione apparente, non muta il giudizio di scarsa prevedibilità di conferma della sentenza di primo grado mantenendosi necessariamente immutabile il quadro probatorio sottostante”.
La Corte osserva che la censura non appare dirimente.
In primo luogo, l'orientamento del Tribunale di prime cure risulta suffragato da giurisprudenza di legittimità, Cass. Ordinanza n. 18433 depositata l' 8 giugno 202, secondo la quale “Ove la parte sia contumace, questa Corte ha già ritenuto
l'applicabilità al rito tributario dell'art. 292 cod. proc. civ., quarto comma, norma che prescrive che <<le sentenze sono notificate alla parte personalmente>> (Cass.
18/12/2013, n. 28352); tale disciplina è infatti da ritenersi applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio, contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, alle norme dettate dal codice di rito in quanto <>, nel rispetto dei principi tante volte affermati da questa Corte (per tutte si veda Cass. 08/11/2002, n. 15687) in
pagina 43 di 46 riferimento al criterio della <> tra gli istituti che sono regolati mediante rinvio. Ciò premesso, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente da tale formale declaratoria del giudice che l'ha valutata (principio espresso da Cass., Sez. U.,
09/07/1992, n. 8394 e ripreso poi in varie decisioni: Cass. 21/02/2017, n. 4374; Cass.
06/03/2020, n. 6478; Cass. 18/07/2000, n. 9436)”.
In secondo luogo, come sopra spiegato, la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado aveva -secondo principio del più probabile che non- ragionevole probabilità di essere confermata.
Infine, infondata anche la tesi di AB -come già sopra statuito- secondo la quale la pendenza del giudizio di Cassazione avrebbe consentito alla stessa di aderire “alla pace fiscale o alla definizione agevolata”; la mancata costituzione in appello, e la mancata proposizione del giudizio per Cassazione hanno comportato -secondo tesi- che nessun giudizio fosse più pendente alla data del 19 dicembre 2018 in cui entrò in vigore la Legge n. 136/2018 di conversione del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto sulla "pace fiscale"). Da una parte tali profili sono stati introdotti solo con la citazione in appello e debbono ritenersi, perciò, nuovi ed inammissibili, dall'altra l'esito del giudizio in secondo grado o davanti alla Corte di cassazione deve necessariamente essere valutato da questa Corte -secondo il criterio del “più probabilmente che non”, secondo un giudizio prognostico ex ante. Non vi è dubbio che nel momento in cui fu omessa la costituzione nel giudizio di impugnazione da parte del professionista, 2014, la normativa relativa “alla pace fiscale” non era ancora in vigore. Infatti, la “pace fiscale” è una possibilità nata solo tre o quattro anni dopo, con il D.L. n.119/2018 e/o con la L.
pagina 44 di 46 n.136/2018; poiché era imprevedibile la nuova normativa è irrisarcibile ai sensi dell'art. 1225 c.c. il danno invocato.
SPESE
Il rigetto dell'appello comporta la condanna di AB al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di ID RO, RT
ND e RA ASSICURAZIONI.
Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa.
(Cass. ordinanza n. 23123/2019).
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non espletata, tenuto conto del valore della lite (Euro 375.000,00), come dichiarato dall'appellante.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da AO EL avverso la sentenza n.
1388/2024 resa tra le parti indicate in epigrafe dal Tribunale di IL, nel procedimento R.G. n. 21332/2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 6 febbraio 2024, che per l'effetto conferma;
pagina 45 di 46 2. al pagamento delle spese processuali in favore di ID RO e
RT ND (in via solidale), liquidate in Euro 14.239.00,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
3. Condanna AO EL al pagamento delle spese processuali in favore di RA ASSICURAZIONI, liquidate in Euro 14.239.00,00, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali;
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in IL il 18.3.25
Il Presidente rel.
Maria Elena Catalano
pagina 46 di 46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2461/2024 promossa in grado d'appello
DA
AO EL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MELLA GUIDO
MARIO e dell'avv. PASCUCCI ANTONIO ([...]) VIALE CIRENE 7 20135
MILANO; ET LU ([...]) VIA CARDUCCI 5 INT. 2 16123
GENOVA; , elettivamente domiciliato in VIALE CIRENE, 7 20135 MILANO presso il difensore avv.
MELLA GUIDO MARIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 46 ID RO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA E.
DE AMICIS, 55 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. TRALLI ANDREA IRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RT ND (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA E. DE AMICIS, 55 20123 MILANO presso lo studio dell'avv.
TRALLI ANDREA IRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RA ASSICURAZIONI SPA IN PERS. DEL L.R.P.T. (C.F. 00408780583), elettivamente domiciliato in VIA CICERONE, 49 00193 ROMA presso lo studio dell'avv. BERNARDINI SVEVA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per AO EL
A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale anche del dott. ND
(essendo già stato accertato in primo grado quello riferibile al dott. RA) in relazione al mandato ricevuto dall'attrice a costituirsi nel suo interesse e a sua difesa nel procedimento d'appello pendente avanti la Commissione Tributaria Regionale di IL iscritto al n. 6160/2013 promosso dall'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 123/16/13 della Commissione Tributaria Provinciale di IL;
B) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per la perdita di chances in danno dell'attrice di:
pagina 2 di 46 i) ottenere un provvedimento favorevole da parte della Commissione Tributaria
Regionale di IL (rigetto dell'appello e/o un provvedimento di condanna meno gravoso);
ii) di proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza n.
4662/2014 della Commissione Tributaria Regionale di IL e di poter, conseguentemente, ottenere un provvedimento favorevole consistente nella integrale o parziale della sentenza impugnata iii) poter definire il procedimento con una transazione giudiziale, da intendersi anche con riferimento alla definizione agevolata della lite e, per l'effetto,
C) condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice che si quantificano in € 374.372,91, ovvero nella diversa e minore somma che risulterà a seguito dell'esperenda fase istruttoria, o comunque di giustizia e/o di equità.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dai singoli esborsi degli importi versati all'Erario fino al saldo effettivo.
In subordine, nella denegata e non voluta ipotesi di non accoglimento della domanda come formulata in via principale, condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice che si quantificano in Euro 281.096,51 consistenti nella differenza tra quanto complessivamente versato con la rottamazione e la rateizzazione e pari ad Euro 366.028,91 e la minor somma che tramite lo strumento della pace fiscale la stessa avrebbe versato e pari ad Euro 84.932,40
D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri Fiscali di entrambi gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si domanda l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 46 1) Vero che la dott.ssa LA AB mi affidò nel mese di aprile del 2010 l'incarico di rispondere al Questionario (cfr. doc. 2 che viene rammostrato al teste), incarico che ho eseguito.
2) Vero che successivamente al deposito del Questionario ho interloquito con il funzionario dell'Agenzia delle Entrate dell'ufficio di Gorgonzola dott. Michele Pisciotta per concordare con lo stesso la consegna della necessaria documentazione bancaria, al momento non disponibile, oltre il termine indicato nel questionario medesimo.
3) Vero che la corrispondenza mail che mi viene qui rammostrata (docc. 87 e 88) è intercorsa tra me e il funzionario dott. Michele Pisciotta dell'Agenzia delle Entrate di
Gorgonzola e pertanto ne confermo il contenuto.
4) Vero che, durante una delle varie interlocuzioni intervenute con il dott. Pisciotta, quest'ultimo ha chiesto l'esibizione di un'apposita dichiarazione del padre della
AB attestante la procura della provvista necessaria per l'acquisto degli immobili e che tale documentazione è stata consegnata (cfr. doc. 91 che viene rammostrato).
5) Vero che il dott. Pisciotta ha acconsentito al deposito della documentazione integrativa, ossia quella bancaria e ulteriore documentazione, senza specificare un termine perentorio, come risulta dalla mail dello stesso funzionario del 21 maggio 2010
(cfr. doc. 88 che viene rammostrato al teste).
Sui predetti capitoli si chiede sentirsi a teste:
a) Dott. Carlo Minotti, con studio in IL, Via Visconti Venosta n. 2
b) Dott. Michele Pisciotta, presso Agenzia Entrate
6) Vero che ho partecipato agli incontri avvenuti nel mese di novembre del 2010 tra i convenuti dottori RA e ND e la dott.ssa LA AB, prodromici alla predisposizione dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento notificati.
7) Dica il teste se durante i predetti incontri i convenuti hanno rappresentato alla dott.ssa
LA AB la sussistenza di un rischio relativamente all'eventuale tardività della pagina 4 di 46 produzione della documentazione consegnata in data 5 luglio 2010 all'Agenzia delle
Entrate.
Sui capitoli n. 6 e 7 si chiede sentirsi la dott.ssa FA AB, residente in [...].
8) Vero che ho redatto e sottoscritto la dichiarazione del 28 giugno 2010 (doc. 91 che viene rammostrato al teste), prodotta all'Agenzia delle Entrate in data 5 luglio 2010
9) Vero che ho scritto di mio pugno la dichiarazione prodotta nel documento n. 71 che viene rammostrato al teste.
10) Vero che ho donato a mia figlia dott.ssa LA AB la somma di € 224.234,16 con atto notarile del 16 ottobre del 2018 (cfr. doc. 54 che viene rammostrato al teste) al fine di procurare alla stessa la liquidità necessaria per adempiere alla concordata rottamazione.
A teste sui capitoli 8, 9 e 10 si chiede sentirsi il signor PA AB, residente in [...], eventualmente mediante prova delegata e ciò anche in considerazione dell'età anagrafica del teste indicato.
Si domanda la prova contraria (la numerazione segue quella indicata nella memoria n. 2) sul seguente capitolo:
11) vero che durante gli incontri preparatori e propedeutici alla stesura dei ricorsi avvenuti nel mese di novembre del 2010, la dott.ssa LA AB ha riferito al dott.
RA che l'invio dell'ulteriore documentazione depositata in data 5 luglio era stata autorizzata dal dott. Pisciotta dell'Agenzia delle Entrate di Gorgonzola.
Si indica a teste la dott.ssa FA AB, già indicata in precedenza.
Si domanda, ove occorrendo e qualora il Giudice non ritenesse di provvedervi personalmente, l'ammissione di CTU volta all'esame prognostico circa le conseguenze della mancata costituzione nel giudizio d'appello avanti la Commissione Regionale e della conseguente mancata possibilità di ricorrere in Cassazione e occorrendo pagina 5 di 46 quantificare percentualmente le chance perse dall'attrice a causa dell'inadempimento dei convenuti.
Per ID RO
In via pregiudiziale di rito: dichiarare precluse e inammissibili le nuove allegazioni e le connesse nuove domande risarcitorie, evidenziate in carattere rosso al § 3. della nostra comparsa di risposta in appello, nova che l'appellante EL ha surrettiziamente introdotto, per la prima volta in appello, relative alla definizione agevolata della lite per pretesi
€.281.096,51.
In via preliminare di merito: preso atto che l'incarico di procedere all'impugnazione tributaria a favore della Cliente signora LA EL è stato conferito esclusivamente al dottor DA
RO, cosicché il dottor OB ND è rimasto estraneo ad ogni vicenda dedotta nel presente giudizio, rigettare l'interposto appello in relazione al primo capo impugnato della sentenza e alla conclusione sub lettera A) dell'atto di appello e in relazione ai restanti capi impugnati e alle restanti conclusioni, ove intese a coinvolgere il
TO OB ND e disporre l'estromissione del TO OB
ND dal presente giudizio, che potrà proseguire nei soli confronti dell'appellante, del dottor DA RO e della Compagnia assicuratrice RA
ASSICURAZIONI.
In via principale nel merito: rigettare tutti i capi, nessuno escluso, con le relative conclusioni, nessuna esclusa, dell'impugnazione proposta dalla appellante LA EL in quanto gli uni e l'altra infondati in fatto e in diritto in ogni loro componente, e non provati, segnatamente per difetto del nesso causale tra il lamentato errore professionale e le conseguenze risarcitorie reclamate dall'attrice, come meglio illustrato nella narrativa della nostra pagina 6 di 46 comparsa di risposta in appello, e con riserva di ulteriormente illustrare nel prosieguo del presente giudizio.
In via subordinata nel merito: preso atto che la terza chiamata RA ASSICURAZIONI non ha contestato l'operatività del rapporto assicurativo e della copertura assicurativa, condannare la terza chiamata RA ASSICURAZIONI, in forza del contratto assicurativo polizza RC professionale n. 7100761AP, ed eventuali successive integrazioni modificazioni o sostituzioni, a manlevare e tenere indenne i convenuti Dott. DA RO e Dott.
OB ND da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal denegato e non creduto accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione attorea, per capitale interessi e spese, nulla escluso e/o eccettuato, con condanna della medesima ex art. 1917 comma 2 codice civile al pagamento diretto in favore dell'appellante terza danneggiata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA
e successive occorrende, ivi incluso rimborso forfettario 15% come per legge, da porsi: in caso di rigetto dell'appello: solidalmente a carico dell'appellante in forza del principio di soccombenza, e a carico della Compagnia RA ASSICURAZIONI sia per il principio di soccombenza sui profili assicurativi sia comunque, e in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 codice civile in caso di accoglimento dell'appello: a esclusivo carico della Compagnia RA
ASSICURAZIONI sia per il principio di soccombenza sui profili assicurativi sia comunque, e in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 codice civile.
In via istruttoria:
Si chiede espungersi i nuovi documenti inammissibilmente prodotti dall'appellante contrassegnati dalle lettere J) e K). pagina 7 di 46 Ci si oppone all'ammissione delle prove costituende dei testi richiesti dall'appellante per le ragioni illustrate nella nostra comparsa di risposta in appello al § 18.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove di parte attrice – tali intendendosi solo quelle tempestivamente richieste nei termini istruttori – si chiede essere ammessi a prova contraria (come da nostra memoria n.3 di primo grado in data 1° settembre 2021, e reiterati nel foglio di precisazione conclusioni di primo grado) sui capitoli avversari denegatamente ammessi, con i testi qui di seguito indicati, nonché sui seguenti capitoli sempre a prova contraria: cap.1 Vero che il 2 agosto 2011, e il 27 settembre 2011, presso l'Agenzia delle Entrate
IL DP 2, ricevevo la dottoressa AB AO e le manifestavo la rilevanza dell'art. 32 del DPR 600/1973 per la fattispecie in esame?
Teste sul cap.1: OL IN presso Agenzia delle Entrate di IL DP 2 cap.2 Vero che nel mese di novembre 2010 il Dott. DA RO riceveva per la prima volta presso il proprio studio la dottoressa AB AO, prendeva atto dei pochi documenti presentati da questa all'Agenzia delle Entrato in fase istruttoria precontenziosa, e concordava con la cliente una linea difensiva totalmente basata sulla produzione “ora per allora”, ossia in sostituzione di quanto insufficientemente prodotto a suo tempo, di una serie articolata di documenti mai esibiti all'Ufficio, tesa a giustificare da dove potessero esser provenute alla contribuente le somme necessarie a pagare i beni oggetto di accertamento mediante “redditometro”? cap.3 Vero che, negli incontri seguiti a quello di cui al cap.2, il dottor DA RO chiese alla AB AO un'analitica e comprovata ricostruzione dei flussi di denaro a lei pervenuti, flussi che fossero allineati a quanto sin lì narrato dalla contribuente all'Agenzia delle Entrate, ma avessero, in più, il supporto oggettivo e integrale di documentazione bancaria, finanziaria, amministrativa e fiscale, quanto più possibile di fonte terza, cioè non basata su autodichiarazioni e ricordi?
pagina 8 di 46 cap.4 Vero che, nel volgere di circa un mese, dunque a dicembre 2010, la AB
AO riuscì a ottenere sia dalle banche (MPS, Banco di PO, Unicredit, Intesa) copie di estratti conto completi e di assegni circolari con tanto di girate, e a fornire per la miglior comprensione dei fatti alcuni prospetti excel contenenti a) le movimentazione delle somme in partenza dal genitore;
b) i versamenti degli assegni circolari sul conto corrente IN;
c) i trasferimenti dal conto IN al conto Intesa e al conto Unicredit;
d) i trasferimenti dal conto Intesa e dal conto Unicredit ai venditori degli immobili? cap.5 Vero che, esaminati i movimenti di cui al cap.4, risultava che solo i movimenti “in discesa” verso i destinatari finali delle somme, cioè i venditori degli immobili a
AB AO, erano ben visibili, mentre, risalendo all'approvvigionamento “a monte” si vede solo lo spostamento dal conto IN ai conti Intesa e Unicredit? cap.6 Vero che, esaminando i movimenti del conto IN “in chiaro” e non sbianchettati, il dottor DA RO si rendeva conto che il conto IN negli anni era stato il “catino” nel quale affluivano i risultati di numerose operazioni di investimento e disinvestimento finanziario effettuate da AB AO e dalla LA AB FA, con cadenza a volte settimanale a volte mensile, senza alcuna possibilità di collegamento “uno a uno” tra le operazioni di acquisizione e di impiego delle disponibilità in giacenza? cap.7 Vero che, anche esaminando i movimenti del conto IN “in chiaro” e non sbianchettati, il dottor DA RO si rendeva conto che è impossibile capire da dove siano provenute le somme che hanno alimentato all'inizio il conto IN, e cioè, che pur essendo chiaro che il conto era alimentato, non si capisce chi sia stato il titolare legittimo delle somme che vi sono affluite? cap.8 Vero che l'opacità dell'alimentazione del conto IN è apparsa evidente al dottor DA RO al momento in cui la AB AO ha ottenuto copia dei n.64 assegni circolari liberamente trasferibili, ciascuno per importo non superiore a
€.12.500,00, che “a pacchetti” sono stati depositati sul conto EC pagina 9 di 46 cap.9 Vero che, esaminati gli assegni circolari di cui al cap.8, e pur avendo ricostruito quali assegni, tratti su quale banca, e girati da chi, sono stati versati sul conto IN, e in quale data, il dottor DA RO si rendeva conto essere impossibile stabilire chi fosse titolare legittimo di quelle specifiche somme, e a quale titolo? cap.10 Vero che, ad esito dell'iter di cui ai capitoli da 2. a 9, il dottor DA RO illustrava alla cliente dottoressa AB AO che l'unica narrazione obiettiva
“costruibile” con il corredo dei totalmente nuovi documenti da essa acquisiti e resi disponibili a fine 2010, era la seguente:
- su un conto corrente cointestato alla contribuente AB LA e alla LA
AB FA, in quattro cospicue tranches, ciascuna di centinaia di migliaia di euro, nell'arco di pochi mesi (sei) sono entrate somme a mezzo di assegni circolari liberamente trasferibili, l'ultimo possessore dei quali è la stessa AB LA, in cinque casi su 64, ovvero la LA AB FA, nei 59 casi restanti
- non è provato per documenti chi abbia consegnato i titoli alle predette ultime giratarie
- non è provato, a maggior ragione, in che modo, quando, e in forza di quale titolo gli assegni siano passati dagli emittenti e primi beneficiari, NT e EL, all'ignoto beneficiario che li avrebbe consegnati alle sorelle AB? cap.11 Vero che, sempre ad esito dell'iter di cui ai capitoli da 2. a 9, il dottor DA
RO discuteva con la cliente dottoressa AB AO la possibilità di presentare alla Agenzia delle Entrate, in sede contenziosa e in via difensiva, una narrazione diversa, e cioè:
-a partire dagli assegni circolari versati sul conto IN (ma smentendo in realtà ciò che degli assegni si può dire per tabulas) sostenere che gli assegni erano stati consegnati alle sorelle dal genitore (a supporto: dichiarazione del genitore);
- sostenere che implicitamente, il genitore nel consegnare alla LA di LA, FA, la gran parte degli assegni (59 su 64, come da girate a firma FA) lo avrebbe fatto pagina 10 di 46 perché FA li trasferisse a sua volta a LA (fatto questo non provato, dato che il versamento degli assegni era sul conto IN cointestato anche a FA);
- sostenere che implicitamente la disponibilità dell'ingente somma (€ 800.000,00) era del genitore perché egli aveva venduto un immobile di sua proprietà a PO (fatto, questo, smentito dal rogito di vendita esibito all'Agenzia delle Entrate, nel quale era dichiarato un prezzo di €.160.000, ossia appena un quinto della somma in possesso del padre di LA AB);
- in questo modo, raccontare che parte della provvista ha origine trasparente perché
l'ordinante del bonifico è il padre, così sviando l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate dal fatto che i bonifici erano stati effettuati con denaro contante e dunque non tracciabile e pertanto non attribuibile a provenienza paterna? cap.12 Vero che, nel presentare alla cliente AB AO le due narrazioni, quella obiettiva (cap.10) e quella difensiva (cap.11), il dottor DA RO precisava chiaramente:
- che non vi era prova certa e documentale della origine delle somme utilizzate dalla
AB AO né della loro riferibilità alla vendita plusvalente dell'immobile del genitore, e che tutta la “trasparenza postuma” data alla circolazione degli assegni su un labirinto di conti correnti nulla può aggiungere per spiegare l'ignota fonte di quella provvista?
- che il deposito solo giudizio contenzioso dei nuovi documenti, acquisiti dalla
AB AO a dicembre 2010, avrebbe potuto incontrare lo scoglio della preclusione di cui all'art. 32 del DPR 600/1973, trattandosi di documentazione necessaria a supplire l'insufficienza oggettiva di quella consegnata autonomamente dalla
AB AO (e/o per lei dal MINOTTI) all'Agenzia delle Entrate il 5 luglio
2010?
- che l'intera difesa doveva perciò poggiare su un plus di riscontri oggettivi rispetto a quelli inutili e inutilizzabili della prima produzione documentale, e che si trattava pagina 11 di 46 dell'unica via (strettoia) percorribile per richiamare l'attenzione del giudice sulla credibilità di un passaggio di denaro così rilevante, credibilità che attingeva al legame parentale? cap.13 Vero che, nel presentare alla cliente AB AO le due narrazioni, quella obiettiva (cap.10) e quella difensiva (cap.11), e poi in ogni occasione di discussione dell'impostazione dei ricorsi e nella loro condivisione con le sorelle
AB (che poi ne riferivano al genitore e ai fratelli), il dottor DA RO spiegava che solo una completa trasparenza degli elementi contabili poteva colpire e forse convincere l'organo giudicante, per quanto si trattasse di disclosure ultra-tardiva e come tale passibile della sanzione della preclusione ex art. 32 DPR 600/1973? cap.14 Vero che, nelle occasioni di cui al cap.12 e al cap.13, era ben chiaro a tutti il tentativo estremo di ricorso ad armi documentali 'improprie', pur di sostenere la tesi- ombrello (che coprisse i vizi procedurali) di un intervento del genitore per comprare immobili a favore della figlia, e che tale chiarezza condivisa era confermata, del resto, dai documenti, tutti nuovi, raccolti dalle stesse sorelle AB per essere prodotti nel giudizio tributario dal dott. DA RO?
Teste sui cap.2-14: Fabio LO GIUDICE c/o Firmalex, via San Vito 18, IL.
Ci si oppone alla richiesta CTU, in quanto inammissibilmente esplorativa e tendente a invertire l'onere della prova in punto nesso causale tra omissione professionale e danno lamentato, onere che grava esclusivamente su parte attrice. Nella denegata ipotesi di ammissione ci si riserva la nomina di CTP sino a inizio operazioni peritali.
Per RT ND
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale di rito: dichiarare precluse e inammissibili le nuove allegazioni e le connesse nuove domande risarcitorie, evidenziate in carattere rosso al § 3. della nostra comparsa di risposta in pagina 12 di 46 appello, nova che l'appellante EL ha surrettiziamente introdotto, per la prima volta in appello, relative alla definizione agevolata della lite per pretesi
€.281.096,51.
In via preliminare di merito: preso atto che l'incarico di procedere all'impugnazione tributaria a favore della Cliente signora LA EL è stato conferito esclusivamente al dottor DA
RO, cosicché il dottor OB ND è rimasto estraneo ad ogni vicenda dedotta nel presente giudizio, rigettare l'interposto appello in relazione al primo capo impugnato della sentenza e alla conclusione sub lettera A) dell'atto di appello e in relazione ai restanti capi impugnati e alle restanti conclusioni, ove intese a coinvolgere il
TO OB ND e disporre l'estromissione del TO OB
ND dal presente giudizio, che potrà proseguire nei soli confronti dell'appellante, del dottor DA RO e della Compagnia assicuratrice RA
ASSICURAZIONI.
In via principale nel merito: rigettare tutti i capi, nessuno escluso, con le relative conclusioni, nessuna esclusa, dell'impugnazione proposta dalla appellante LA EL in quanto gli uni e l'altra infondati in fatto e in diritto in ogni loro componente, e non provati, segnatamente per difetto del nesso causale tra il lamentato errore professionale e le conseguenze risarcitorie reclamate dall'attrice, come meglio illustrato nella narrativa della nostra comparsa di risposta in appello, e con riserva di ulteriormente illustrare nel prosieguo del presente giudizio.
In via subordinata nel merito: preso atto che la terza chiamata RA ASSICURAZIONI non ha contestato l'operatività del rapporto assicurativo e della copertura assicurativa, condannare la terza chiamata RA ASSICURAZIONI, in forza del contratto assicurativo polizza RC professionale n. 7100761AP, ed eventuali successive integrazioni modificazioni o pagina 13 di 46 sostituzioni, a manlevare e tenere indenne i convenuti Dott. DA RO e Dott.
OB ND da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal denegato e non creduto accoglimento, anche parziale, dell'impugnazione attorea, per capitale interessi e spese, nulla escluso e/o eccettuato, con condanna della medesima ex art. 1917 comma 2 codice civile al pagamento diretto in favore dell'appellante terza danneggiata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA
e successive occorrende, ivi incluso rimborso forfettario 15% come per legge, da porsi: in caso di rigetto dell'appello: solidalmente a carico dell'appellante in forza del principio di soccombenza, e a carico della Compagnia RA ASSICURAZIONI sia per il principio di soccombenza sui profili assicurativi sia comunque, e in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 codice civile in caso di accoglimento dell'appello: a esclusivo carico della Compagnia RA
ASSICURAZIONI sia per il principio di soccombenza sui profili assicurativi sia comunque, e in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1917 comma 3 codice civile.
In via istruttoria:
Si chiede espungersi i nuovi documenti inammissibilmente prodotti dall'appellante contrassegnati dalle lettere J) e K).
Ci si oppone all'ammissione delle prove costituende dei testi richiesti dall'appellante per le ragioni illustrate nella nostra comparsa di risposta in appello al § 18.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove di parte attrice – tali intendendosi solo quelle tempestivamente richieste nei termini istruttori – si chiede essere ammessi a prova contraria (come da nostra memoria n.3 di primo grado in data 1° settembre 2021, e reiterati nel foglio di precisazione conclusioni di primo grado) sui capitoli avversari pagina 14 di 46 denegatamente ammessi, con i testi qui di seguito indicati, nonché sui seguenti capitoli sempre a prova contraria: cap.1 Vero che il 2 agosto 2011, e il 27 settembre 2011, presso l'Agenzia delle Entrate
IL DP 2, ricevevo la dottoressa AB AO e le manifestavo la rilevanza dell'art. 32 del DPR 600/1973 per la fattispecie in esame?
Teste sul cap.1: OL IN presso Agenzia delle Entrate di IL DP 2 cap.2 Vero che nel mese di novembre 2010 il Dott. DA RO riceveva per la prima volta presso il proprio studio la dottoressa AB AO, prendeva atto dei pochi documenti presentati da questa all'Agenzia delle Entrato in fase istruttoria precontenziosa, e concordava con la cliente una linea difensiva totalmente basata sulla produzione “ora per allora”, ossia in sostituzione di quanto insufficientemente prodotto a suo tempo, di una serie articolata di documenti mai esibiti all'Ufficio, tesa a giustificare da dove potessero esser provenute alla contribuente le somme necessarie a pagare i beni oggetto di accertamento mediante “redditometro”? cap.3 Vero che, negli incontri seguiti a quello di cui al cap.2, il dottor DA RO chiese alla AB AO un'analitica e comprovata ricostruzione dei flussi di denaro a lei pervenuti, flussi che fossero allineati a quanto sin lì narrato dalla contribuente all'Agenzia delle Entrate, ma avessero, in più, il supporto oggettivo e integrale di documentazione bancaria, finanziaria, amministrativa e fiscale, quanto più possibile di fonte terza, cioè non basata su autodichiarazioni e ricordi? cap.4 Vero che, nel volgere di circa un mese, dunque a dicembre 2010, la AB
AO riuscì a ottenere sia dalle banche (MPS, Banco di PO, Unicredit, Intesa) copie di estratti conto completi e di assegni circolari con tanto di girate, e a fornire per la miglior comprensione dei fatti alcuni prospetti excel contenenti a) le movimentazione delle somme in partenza dal genitore;
b) i versamenti degli assegni circolari sul conto corrente IN;
c) i trasferimenti dal conto IN al conto Intesa e al conto Unicredit;
d) i trasferimenti dal conto Intesa e dal conto Unicredit ai venditori degli immobili? pagina 15 di 46 cap.5 Vero che, esaminati i movimenti di cui al cap.4, risultava che solo i movimenti “in discesa” verso i destinatari finali delle somme, cioè i venditori degli immobili a
AB AO, erano ben visibili, mentre, risalendo all'approvvigionamento “a monte” si vede solo lo spostamento dal conto IN ai conti Intesa e Unicredit? cap.6 Vero che, esaminando i movimenti del conto IN “in chiaro” e non sbianchettati, il dottor DA RO si rendeva conto che il conto IN negli anni era stato il “catino” nel quale affluivano i risultati di numerose operazioni di investimento e disinvestimento finanziario effettuate da AB AO e dalla LA AB FA, con cadenza a volte settimanale a volte mensile, senza alcuna possibilità di collegamento “uno a uno” tra le operazioni di acquisizione e di impiego delle disponibilità in giacenza? cap.7 Vero che, anche esaminando i movimenti del conto IN “in chiaro” e non sbianchettati, il dottor DA RO si rendeva conto che è impossibile capire da dove siano provenute le somme che hanno alimentato all'inizio il conto IN, e cioè, che pur essendo chiaro che il conto era alimentato, non si capisce chi sia stato il titolare legittimo delle somme che vi sono affluite? cap.8 Vero che l'opacità dell'alimentazione del conto IN è apparsa evidente al dottor DA RO al momento in cui la AB AO ha ottenuto copia dei n.64 assegni circolari liberamente trasferibili, ciascuno per importo non superiore a
€.12.500,00, che “a pacchetti” sono stati depositati sul conto EC cap.9 Vero che, esaminati gli assegni circolari di cui al cap.8, e pur avendo ricostruito quali assegni, tratti su quale banca, e girati da chi, sono stati versati sul conto IN, e in quale data, il dottor DA RO si rendeva conto essere impossibile stabilire chi fosse titolare legittimo di quelle specifiche somme, e a quale titolo? cap.10 Vero che, ad esito dell'iter di cui ai capitoli da 2. a 9, il dottor DA RO illustrava alla cliente dottoressa AB AO che l'unica narrazione obiettiva pagina 16 di 46 “costruibile” con il corredo dei totalmente nuovi documenti da essa acquisiti e resi disponibili a fine 2010, era la seguente:
- su un conto corrente cointestato alla contribuente AB LA e alla LA
AB FA, in quattro cospicue tranches, ciascuna di centinaia di migliaia di euro, nell'arco di pochi mesi (sei) sono entrate somme a mezzo di assegni circolari liberamente trasferibili, l'ultimo possessore dei quali è la stessa AB LA, in cinque casi su 64, ovvero la LA AB FA, nei 59 casi restanti
- non è provato per documenti chi abbia consegnato i titoli alle predette ultime giratarie
- non è provato, a maggior ragione, in che modo, quando, e in forza di quale titolo gli assegni siano passati dagli emittenti e primi beneficiari, NT e EL, all'ignoto beneficiario che li avrebbe consegnati alle sorelle AB? cap.11 Vero che, sempre ad esito dell'iter di cui ai capitoli da 2. a 9, il dottor DA
RO discuteva con la cliente dottoressa AB AO la possibilità di presentare alla Agenzia delle Entrate, in sede contenziosa e in via difensiva, una narrazione diversa, e cioè:
-a partire dagli assegni circolari versati sul conto IN (ma smentendo in realtà ciò che degli assegni si può dire per tabulas) sostenere che gli assegni erano stati consegnati alle sorelle dal genitore (a supporto: dichiarazione del genitore);
- sostenere che implicitamente, il genitore nel consegnare alla LA di LA, FA, la gran parte degli assegni (59 su 64, come da girate a firma FA) lo avrebbe fatto perché FA li trasferisse a sua volta a LA (fatto questo non provato, dato che il versamento degli assegni era sul conto IN cointestato anche a FA);
- sostenere che implicitamente la disponibilità dell'ingente somma (€ 800.000,00) era del genitore perché egli aveva venduto un immobile di sua proprietà a PO (fatto, questo, smentito dal rogito di vendita esibito all'Agenzia delle Entrate, nel quale era dichiarato un prezzo di €.160.000, ossia appena un quinto della somma in possesso del padre di LA AB); pagina 17 di 46 - in questo modo, raccontare che parte della provvista ha origine trasparente perché
l'ordinante del bonifico è il padre, così sviando l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate dal fatto che i bonifici erano stati effettuati con denaro contante e dunque non tracciabile e pertanto non attribuibile a provenienza paterna? cap.12 Vero che, nel presentare alla cliente AB AO le due narrazioni, quella obiettiva (cap.10) e quella difensiva (cap.11), il dottor DA RO precisava chiaramente:
- che non vi era prova certa e documentale della origine delle somme utilizzate dalla
AB AO né della loro riferibilità alla vendita plusvalente dell'immobile del genitore, e che tutta la “trasparenza postuma” data alla circolazione degli assegni su un labirinto di conti correnti nulla può aggiungere per spiegare l'ignota fonte di quella provvista?
- che il deposito solo giudizio contenzioso dei nuovi documenti, acquisiti dalla
AB AO a dicembre 2010, avrebbe potuto incontrare lo scoglio della preclusione di cui all'art. 32 del DPR 600/1973, trattandosi di documentazione necessaria a supplire l'insufficienza oggettiva di quella consegnata autonomamente dalla
AB AO (e/o per lei dal MINOTTI) all'Agenzia delle Entrate il 5 luglio
2010?
- che l'intera difesa doveva perciò poggiare su un plus di riscontri oggettivi rispetto a quelli inutili e inutilizzabili della prima produzione documentale, e che si trattava dell'unica via (strettoia) percorribile per richiamare l'attenzione del giudice sulla credibilità di un passaggio di denaro così rilevante, credibilità che attingeva al legame parentale? cap.13 Vero che, nel presentare alla cliente AB AO le due narrazioni, quella obiettiva (cap.10) e quella difensiva (cap.11), e poi in ogni occasione di discussione dell'impostazione dei ricorsi e nella loro condivisione con le sorelle
AB (che poi ne riferivano al genitore e ai fratelli), il dottor DA RO pagina 18 di 46 spiegava che solo una completa trasparenza degli elementi contabili poteva colpire e forse convincere l'organo giudicante, per quanto si trattasse di disclosure ultra-tardiva e come tale passibile della sanzione della preclusione ex art. 32 DPR 600/1973? cap.14 Vero che, nelle occasioni di cui al cap.12 e al cap.13, era ben chiaro a tutti il tentativo estremo di ricorso ad armi documentali 'improprie', pur di sostenere la tesi- ombrello (che coprisse i vizi procedurali) di un intervento del genitore per comprare immobili a favore della figlia, e che tale chiarezza condivisa era confermata, del resto, dai documenti, tutti nuovi, raccolti dalle stesse sorelle AB per essere prodotti nel giudizio tributario dal dott. DA RO?
Teste sui cap.2-14: Fabio LO GIUDICE c/o Firmalex, via San Vito 18, IL.
Ci si oppone alla richiesta CTU, in quanto inammissibilmente esplorativa e tendente a invertire l'onere della prova in punto nesso causale tra omissione professionale e danno lamentato, onere che grava esclusivamente su parte attrice. Nella denegata ipotesi di ammissione ci si riserva la nomina di CTP sino a inizio operazioni peritali.
Per RA ASSICURAZIONI SPA IN PERS. DEL L.R.P.T.
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni esposte. Nel merito respingerlo perché infondato in fatto e in diritto,. Vittoria di spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AO EL, con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti
Dott. DA RA e dott. OB ND, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti in relazione al mandato ricevuto dall'attrice a costituirsi nel suo interesse e a sua difesa nel
pagina 19 di 46 procedimento d'appello pendente avanti la Commissione Tributaria Regionale di
IL iscritto al n. 6160/2013 promosso dall'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 123/16/13 della Commissione Tributaria Provinciale di IL;
B) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per la perdita di chances in danno dell'attrice di:
i) ottenere un provvedimento favorevole da parte della Commissione Tributaria
Regionale di IL (rigetto dell'appello e/o un provvedimento di condanna meno gravoso);
ii) poter definire il procedimento con una transazione giudiziale;
iii) di proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, sussistendone i presupposti, avverso la sentenza n. 4662/2014 della Commissione Tributaria Regionale di IL e di poter, conseguentemente, ottenere dalla Corte di Cassazione un provvedimento favorevole (cassazione integrale o parziale della sentenza impugnata) e, per l'effetto,
C) condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice che si quantificano in € 374.372,91, ovvero nella diversa e minore somma che risulterà a seguito dell'esperenda fase istruttoria, o comunque di giustizia e/o di equità.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dai singoli esborsi degli importi versati all'Erario fino al saldo effettivo.
D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri fiscali”.
Allegava l'attrice che: nel mese di marzo dell'anno 2010 riceva la notifica di un “Questionario” identificato con il numero Q000036/2010 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Gorgonzola pagina 20 di 46 (all'epoca competente per territorio) ai sensi dell'articolo 38, comma quarto del D.P.R.
600/1973 (doc. 2), volto alla verifica di congruità dei redditi dichiarati rispetto agli indici di capacità contributiva meglio specificati nel documento predetto.
Detto atto veniva inoltrato all'attrice a seguito di segnalazione della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007.
La voce maggiormente significativa delle pretese tributarie riguardavano asseriti incrementi patrimoniali di cui al comma 5 dell'art. 38 del DPR n. 600/1973 per l'acquisto di alcuni immobili.
Il successivo 5 luglio 2010 la dott.ssa AB consegnava all'Ufficio il questionario debitamente compilato, producendo nel contempo tutta la documentazione bancaria necessaria per dimostrare l'assoluta infondatezza delle asserzioni dell'Agenzia delle
Entrate.
Nonostante ciò, l'attrice riceveva la notifica di ben tre “Avvisi di Accertamento”, il primo per l'anno di imposta 2005, il secondo per l'anno di imposta 2006 e il terzo per l'anno di imposta 2007, per una pretesa complessiva di € 508.624,05 (imposta, sanzioni ed interessi).
Gli avvisi di accertamento riguardavano le seguenti contestazioni:
a) Per l'anno 2005 (primo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di € 258.455,00, a fronte di un reddito dichiarato di €
31.203,00. Tale maggior asserito reddito era stato determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38 commi 4,5 e 6 del D.P.R. 600/1973.
b) Per l'anno 2006 (secondo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di € 215.565,38, a fronte di un reddito dichiarato di €
23.139,00. Tale maggior asserito reddito era stato determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38 commi 4,5 e 6 del D.P.R. 600/1973.
pagina 21 di 46 c) Per l'anno 2007 (terzo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di € 81.723,54, a fronte di un reddito dichiarato di € 36.248,00. Tale maggior asserito reddito era stato determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38 commi
4,5 e 6 del D.P.R. 600/1973.
Tutti gli avvisi di accertamento venivano impugnati dall'attrice avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di IL con tre distinti ricorsi - che poi venivano riuniti - con l'assistenza e la rappresentanza in giudizio, in via tra loro disgiunta, degli odierni convenuti (cfr. doc. 3, 4 e 5), con i quali, non solo veniva confutata l'illegittimità delle singole contestazioni, ma anche un'errata applicazione da parte dell'Ufficio dei coefficienti presuntivi di reddito ex D.M. 10/09/1992.
I ricorsi venivano accolti con la sentenza n. 123/2013, pubblicata in data 10 aprile 2013.
La sentenza predetta veniva tempestivamente impugnata dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di IL, avanti la Commissione Tributaria Regionale.
I convenuti in primo grado non predisponevano la memoria di costituzione per conto e nell'interesse dell'attrice - nonostante avessero ricevuto apposito mandato conferito all'esito di un incontro avvenuto anche alla presenza della LA dell'attrice - né presenziavano all'udienza di discussione.
La causa d'appello veniva così decisa in contumacia dell'attrice.
La Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 4662/2018, pronunciata in data
28 aprile 2014 e depositata in segreteria il successivo 18 settembre 2014, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, con relativa condanna alla rifusione delle spese di lite.
L'attrice veniva a conoscenza dell'esito dell'appello solamente a fine aprile 2015 - la sentenza non era pertanto più ricorribile in Cassazione per scadenza del termine -
pagina 22 di 46 quando riceveva la notifica della Cartella di Pagamento n. 068 2015 0019420172 con cui veniva richiesto il versamento della somma di € 508.624,05.
In data 7 maggio 2015 l'attrice tramite l'avv. Ciancio contestava ai convenuti la loro responsabilità professionale per omessa difesa, cui faceva seguito un sollecito con richiesta risarcitoria in data 12 giugno 2015.
Nelle more l'attrice domandava e otteneva la rateizzazione di quanto dovuto e indicato nella Cartella di pagamento.
Il piano di rateizzazione prevedeva il pagamento di n. 120 rate mensili di oltre 4.600,00 euro ciascuna. La dott.ssa AB dava seguito ai pagamenti convenuti per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018 per complessivi € 144.413,47 (doc. da 19 a 49)
Nel mese di gennaio 2018 l'attrice chiedeva l'adesione al beneficio della “Rottamazione delle Cartelle”. Tale domanda veniva accolta con provvedimento in data 13 giugno 2018
(doc. 50). Il citato provvedimento di accoglimento disponeva che, a fronte di un debito residuo pari ad € 416.094,00, venisse versata la minor somma di € 221.615,44.
Secondo l'attrice in primo grado, l'inadempimento dei convenuti – mancata costituzione nel giudizio di appello e perdita della possibilità del ricorso in Cassazione – ha comportato: l'omessa costituzione nel giudizio di gravame ed ha impedito alla
AB di svolgere le necessarie argomentazioni difensive rispetto all'unico motivo d'appello formulato dall'Agenzia delle Entrate.
Successivamente, l'omesso ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado ha impedito alla AB di ottenere la cassazione di tale provvedimento, evento più che probabile.
L'inadempimento dei convenuti -secondo tesi- ha determinato inevitabilmente un danno da “perdita di chance”.
pagina 23 di 46 In conclusione, la costituzione in appello, o comunque il ricorso in Cassazione, avrebbero certamente comportato un esito favorevole per l'attrice.
Tale favorevole conseguenza avrebbe evitato la notifica della Cartella di Pagamento e, quindi, ogni onere economico per la dott.ssa AB.
Ciò premesso parte attrice concludeva come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio, con separate difese, i convenuti domandando il rigetto di tutte le domande attoree, instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa di Sara
Assicurazioni S.p.A. con cui avevano stipulato apposita polizza per la responsabilità civile.
Il Tribunale ha autorizzato tale chiamata.
La compagnia di assicurazioni, a seguito di rituale chiamata, si è formalmente costituita in giudizio, nulla eccependo in punto operatività della polizza e aderendo alle difese dei convenuti.
Su istanza delle parti il Tribunale ha autorizzato il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc.
Il Tribunale ammetteva la prova testimoniale domandata dalla parte attrice, nonché
l'interpello dei convenuti, limitatamente al capitolo n. 7.
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni di ciascuna parte.
Il Tribunale di IL, con sentenza n. 1388/2024 resa tra le parti indicate in epigrafe dal Tribunale di IL, nel procedimento R.G. n. 21332/2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 6 febbraio 2024 e non notificata, così statuiva, affermando la sussistenza della negligenza dei convenuti nell'adempimento del mandato professionale:
pagina 24 di 46 “1) Respinge la domanda proposta nell'interesse di LA AB nei confronti di
DA RA e OB ND;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta e tra
quest'ultima e la terza chiamata”.
Impugna la sentenza AB.
L'appellante lamenta, con il primo motivo, che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto l'incarico non conferito (anche) al Dott. ND.
Con il secondo motivo, AB lamenta che il primo giudice non abbia ritenuto sussistente la sua perdita di chances di impugnare per Cassazione la sentenza tributaria di appello della Commissione Tributaria Regionale;
in particolare allega il profilo delle perdute chances di pace fiscale o di definizione agevolata, a causa della mancata pendenza del giudizio in fase di appello o in fase di cassazione al momento in cui entrò in vigore il decreto-legge n. 119/2018.
Con il terzo motivo, AB lamenta che il Giudice a quo abbia svolto un inappropriato esame prognostico all'esito del quale è giunto alla conclusione che anche con la costituzione in appello tributario, e pertanto con l'ausilio di una difesa tecnica, la
AB non avrebbe avuto concrete chance di vedersi confermata la sentenza di primo grado.
L'appellante lamenta la mancata applicazione dell'art. 38 comma 6 del DPR 600/1973 e dell'art. 6 D.M. 10 settembre 1992, i quali consentono al contribuente di dimostrare che gli acquisti di beni di rilevante valore (nel caso della EL, cinque immobili e una Porsche) furono effettuati mediante redditi esenti o mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte o mediante smobilizzi patrimoniali. Sempre l'appellante richiama anche la Circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, paragrafo 4.3., secondo la quale il contribuente, gravato dell'onere della prova contro un accertamento sintetico abbia la pagina 25 di 46 massima libertà di azione per spiegare e documentare le fonti che hanno consentito gli incrementi patrimoniali rilevati dall'Ufficio e quindi senza valicare il limite della richiesta di probatio diabolica.
Con il quarto motivo l'appellante censura l' erronea affermazione del Tribunale di
IL secondo cui i menzionati n. 64 assegni circolari non risulterebbero
“immediatamente riferibili” alla vendita dell'immobile paterno.
In proposito AB richiama la documentazione già versata nel giudizio avanti il
Tribunale allegando di aver dimostrato:
a) che la somma di €.800.000,00 costituiva la parte, percepita “in nero”, del prezzo di vendita di un immobile di pregio, già di proprietà del padre PA AB, versato dagli acquirenti EL e NT mediante n. 64 assegni trasferibili di €.12.500,00 cadauno;
b) che la somma di €.99.999,08 [rectius: €.99.999,98] portata dai quattro assegni bancari tratti su NC VE (cfr. doc. 66 fascicolo di primo grado) proveniva dal padre a titolo di liberalità e che detti effetti erano stati intestati al venditore dell'immobile di
Massa acquistato dalla AB;
c) che la somma di € 173.000,00 accreditata sul conto corrente della AB proveniva anch'essa dal padre a titolo di liberalità (doc. 75 fascicolo di primo grado);
d) che la somma di € 272.999,08, in quanto documentalmente ricevuta dal padre (tramite pagamento diretto dallo stesso ai venditori di un immobile in Massa e anche tramite versamento sul conto della figlia), non configura senza alcun dubbio un reddito professionale.
Con il quinto motivo AB lamenta che la sentenza del Tribunale non avrebbe valorizzato la dichiarazione testimoniale, rilasciata dal padre PA AB, circa la provenienza liberale delle somme utilizzate dalla figlia.
pagina 26 di 46 Con il sesto motivo l'appellante lamenta che la sentenza del Tribunale avrebbe errato nel ritenere conosciuta o conoscibile dalla EL, a prescindere dalla contumacia di lei, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. L'appellante invoca, a tale proposito, gli art. 1, 33, 37 del D. Lgs 546/92 (disposizioni sul processo tributario) ed evidenzia non esservi nessun obbligo, per la Cancelleria, di comunicare la sentenza alla EL. Lamenta quindi che, da tale mancata conoscenza, sarebbe derivata la perdita del diritto di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale, di ottenere la vittoria in tale giudizio, e di mantenere pendente il processo ai fini di usufruire della possibilità di definizione agevolata con il
Fisco.
Si sono costituiti con separate difese: RO, RA ASSICURAZIONI s.p.a.,
ND, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.
La causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione in data 11.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del 18.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO PACIFICO
La signora LA EL, libera professionista con partita IVA, aveva ricevuto dalla Agenzia delle Entrate un accertamento induttivo per aver acquistato, tra il 2005 e il
2007, beni di ingente valore (immobili, autovettura di lusso) incongrui con il reddito piuttosto esiguo da essa dichiarato.
EL impugnava i tre avvisi di accertamento avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di IL con tre distinti ricorsi, poi riuniti. L'attrice faceva anche precedere il (solo) terzo ricorso da un'istanza di accertamento con adesione che tuttavia non veniva accolta per “silenzio-rifiuto”.
pagina 27 di 46 Per opporsi all'accertamento il TO RA aveva sostenuto la tesi di una donazione, familiare: il signor PA EL, padre della attrice, avrebbe venduto un immobile di pregio, a prezzo superiore di quello risultante dal rogito, e la parte di prezzo ottenuta “in nero” sarebbe stata poi trasferita alle figlie, cioè a LA (odierna appellante)
e alla LA FA. LA avrebbe utilizzato il denaro donatole per effettuare gli acquisti che avevano insospettito l'Agenzia delle Entrate.
Secondo l'attrice in primo grado, le impugnazioni venivano affidate ai dottori
RO e ND .
PRIMO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO, PAG. 10-11).
Con il primo motivo di appello AB lamenta che la motivazione del Tribunale sia contraddittoria e incongruente in quanto dapprima afferma che “…. non è contestato il conferimento del mandato a proporre l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado ai convenuti da parte dell'attrice”, per poi sostenere che la dichiarazione testimoniale resa dalla LA dell'appellante disattende la tesi attorea del mandato congiunto ad entrambi i professionisti.
Parte appellante evidenzia che la teste AB (LA dell'appellante) abbia confermato il conferimento di mandato ad entrambi i professionisti.
La Corte osserva.
È dimostrato, perché non contestato, l'incarico professionale per l'appello al Dott.
RO.
E' condivisibile, invece, la motivazione del Tribunale rispetto alla posizione di
ND.
In primo grado, costituendosi ND ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, allegando espressamente che “il dottor OB ND è rimasto estraneo ad ogni vicenda dedotta nel presente giudizio”. pagina 28 di 46 Vale osservare che la pacifica attività professionale svolta da entrambi i convenuti per la fase del primo grado e confermata anche dalla procura ad litem in atti per tale giudizio non consente di aderire alla prospettazione della parte attrice in ordine al conferimento del mandato a costituirsi anche nel giudizio di appello ad entrambi.
Si osserva, in particolare, che non è stato formulato dalla parte attrice in primo grado, nessun capitolo di prova, né prodotto alcun documento, avente ad oggetto il conferimento di mandato in favore di ND.
Si riporta, per completezza di esame, la testimonianza di FA AB che-in ogni caso nulla dice- rispetto al Dott. ND.
“Sono e mi chiamo FA AB, nata a [...], il [...] e residente a
Pioltello Via seconda strada n. 14, di professione manager, sono amministratore delegato di una società che si occupa di informatica, CEGEKA spa;
la società è nata nel
1986 e sono sempre stata amministratrice;
CE GE K ha confermato l'incarico a patire dal 2014. Sono la LA di LA AB. Conosco i dottori RA e ND;
il dott. RA è attualmente sindaco revisore di CE GE Ka spa;
sono stata io a presentare il dott. RA a mia LA. L'agenzia delle Entrate aveva richiesto a mia LA di compilare un questionario e giustificare il fatto che mia LA avesse delle proprietà il cui acquisto l'Agenzia riteneva derivare da redditi personali di lavoro mentre invece arrivava da donazioni di mio padre. Mi informò mia LA dell'avviso e poi vidi anche l'accertamento. Mia LA mi chiamò perché aveva ricevuto un avviso all'evidenza sbagliato e si era rivolta a me per il lavoro che faccio e perché sono la LA maggiore;
Non ricordo bene il periodo in cui mia LA mi chiamò, credo era tra il 2009 e il 2010 ; chiedemmo alla banca la documentazione a comprova dei bonifici fatti da mio padre e degli assegni che mio padre aveva ricevuto per la vendita di un immobile e che poi aveva consegnato a mia LA;
mia LA chiese alla Agenzia delle Entrate di avere un termine ulteriore lo so perché me lo disse mia LA. Io mi
pagina 29 di 46 fido del parere professionale die dott. RA ed ND, a cui avevo raccontato la vicenda di mia LA, il loro studio era più importante di quello che seguiva mia LA come lavoratrice;
non so bene quando questo aiuto intervenne, è passato molto tempo. Io ne parlai a RA quasi subito era troppo palese l'errore della Agenzia delle entrate. So che il dott. RA e il dott. ND, il primo sempre il secondo poco, si incontravano con mia LA;
io ero quasi sempre presente.
Ci siamo incontrati più volte, il procedimento ha avuto diversi step e ci siamo incontrati varie volte. Ci trovavamo spesso in ufficio da me;
credo quasi sempre da me tranne forse una volta che ci trovammo nello studio dei dott. RA e ND.
Si dà lettura la circostanza sub cap 7: non escludo abbiamo cercato di suffragare il più possibile la tesi della donazione, tanto che abbiamo vinto. Non ho mai sentito dire nulla dal dott. RA in ordine alla possibilità che i documenti depositati il 5 aprile 2010 potessero essere dichiarati tardivi. I termini erano collegati se mai alla scansione processuale, ai termini delle produzioni documentali.”
In conclusione, la testimonianza non appare concludente rispetto al conferimento di specifico mandato in favore di ND (per la proposizione dell'appello) anche per il semplice motivo che non vi era alcun capitolo di prova su tale specifica (e contestata) circostanza.
Non risultando provato in alcun modo il mandato, il motivo non merita accoglimento.
SECONDO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO, PAG. 11-16).
In questo motivo di impugnazione, AB lamenta che il Tribunale non le abbia riconosciuto il danno da perdita di chances di impugnare per Cassazione la sentenza tributaria di appello della Commissione Tributaria Regionale;
in particolare allega -per la prima volta in questa sede – la perdita di chances di pace fiscale o di definizione agevolata. Possibilità andata perduta a causa della mancata pendenza del giudizio in fase pagina 30 di 46 di appello o in fase di cassazione al momento in cui entrò in vigore il decreto-legge n.
119/2018.
Il motivo è inammissibile.
Il profilo delle chances di pace fiscale o di definizione agevolata, che AB lamenta esser andate perdute non sono state mai spese nel giudizio di primo grado: né in citazione (iscritta e ruolo nel giugno 2020), né negli atti successivi.
La pretesa di introdurre tale motivo di indagine, per la prima volta alla Corte d'Appello,
è vanificata dal divieto preclusivo di cui all'art. 345 c.p.c..
Inoltre, prescindendo dall'inammissibilità, occorre sottolineare quanto segue.
NESSO DI CAUSALITÀ' E DANNO
La materia della prova del nesso di causalità e del danno in ipotesi di responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale è stata ampiamente affrontata in sede di legittimità.
Giusto principio di diritto consolidato, “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. 9 giugno
2004 n. 10966; conf. Cass. 19 novembre 2004 n. 21894; cfr. anche, per la valutazione del nesso di causalità giuridica tra omissione ed evento. Cass. 18 aprile 2005 n. 7997)”
(Cass. 9917/2010).
Sempre a conferma di tale orientamento si è poi espressa con riferimento alla fattispecie dell'omessa proposizione dell'impugnazione Cass. 2638/2013. In tale occasione la S.C. pagina 31 di 46 ha statuito che “la responsabilità [...] non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2638/2013).
La Corte di Cassazione è nuovamente ritornata sul tema ribadendo che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato (medesimo principio può essere applicato anche alla fattispecie concernente commercialista) per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. 25112/2017).
La nozione di “causa”, che si ricava dall'esame della giurisprudenza di legittimità citata, consente di qualificare in tal senso quell'antecedente senza il quale l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
per contro, non sarebbe “causa” di un evento quel comportamento umano in mancanza del quale il pregiudizio si sarebbe egualmente verificato.
Da tale definizione deriva lo stesso significato del giudizio probabilistico o controfattuale, ovvero di quella particolare operazione intellettuale mediante la quale,
pagina 32 di 46 ipotizzando assente una determinata condizione (l'inadempimento del professionista), la
Corte è tenuta a chiedersi se la medesima conseguenza (il pregiudizio sofferto dal danneggiato) si sarebbe comunque verificata. In caso di esito positivo, la condotta del professionista non potrebbe considerarsi quale causa dell'evento e venendo a mancare il nesso di causalità la richiesta risarcitoria non potrà che esser rigettata in punto an. In caso di esito negativo, per contro, si avrà la presenza di tutti i requisiti necessari per il sorgere del diritto al risarcimento del pregiudizio patito.
Conseguentemente, la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque il professionista garantirne l'esito favorevole. Questo principio è stato affermato per lo più in relazione proprio alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (cfr. Cass. Civ. 24 ottobre 2017 n. 25112; Cass.
Civ. 19 gennaio 2024 n. 2109; 6 settembre 2024, n. 24007:
Nel caso de quo, l'odierna parte appellante era tenuta a provare che, in assenza del contestato inadempimento, l'esito del giudizio in secondo grado o davanti alla Corte di cassazione sarebbe stato “più probabilmente che non” a sé favorevole, secondo un giudizio prognostico ex ante.
L' obbligazione del TO RO è sorta nel momento in cui è scaduto il termine per la costituzione in appello, cioè nell'anno 2014 (l'appello della Agenzia delle Entrate risulterebbe notificato il 21/11/2013: vedi doc.9 fasc. primo grado EL, e il termine per la costituzione dell'appellato ex art. 23 c. l. D.lgs. 546/1992 è di 60 giorni dalla notifica del ricorso,). Volendo ipotizzare che possa esservi una responsabilità anche in relazione ad un omesso ricorso per Cassazione anche questa sarebbe sorta nell'anno 2014-2015 (la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata pagina 33 di 46 pronunciata il 28/4/2014 ed è stata depositata in segreteria il 18/9/2014, cosicché, in caso di sua notifica, il termine breve sarebbe scaduto nel novembre 2015, mentre il termine lungo sarebbe scaduto nell'anno 2015). La chance di “pace fiscale” è una possibilità nata solo tre o quattro anni dopo, con il D.L. n.119/2018 e/o con la L.
n.136/2018.
Nel momento in cui è sorta l'obbligazione, 2014, il preteso “danno” per impossibilità di avvalersi della futura pace fiscale del 2018, era del tutto imprevedibile ed è pertanto del tutto irrisarcibile, ai sensi del richiamato art. 1225 c.c..
Da ciò consegue, anche nel merito, il rigetto del secondo motivo di appello.
IL TERZO, QUARTO e QUINTO MOTIVO
TERZO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO PAG. 16-20).
AB censura la sentenza di prime cure laddove non ha tenuto conto dell'art. 38 comma 6 del DPR 600/1973 e dell'art. 6 D.M. 10 settembre 1992, i quali consentono al contribuente di dimostrare che gli acquisti di beni di rilevante valore (nel caso della
EL, cinque immobili e una Porsche) furono effettuati mediante redditi esenti o mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte o mediante smobilizzi patrimoniali.
L'appellante richiama, inoltre, la Circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, paragrafo 4.3., secondo la quale il contribuente, gravato dell'onere della prova contro un accertamento sintetico, ha massima libertà di azione per spiegare e documentare le fonti che hanno consentito gli incrementi patrimoniali rilevati dall'Ufficio e quindi senza valicare il limite della richiesta di probatio diabolica. In particolare, la Circolare consentirebbe di vagliare diverse giustificazioni anche riferibili ai componenti il nucleo familiare e di apprezzare, tra le altre cose, l'utilizzo di finanziamenti e l'utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite.
pagina 34 di 46 QUARTO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO PAG. 20-26).
AB censura il seguente e ulteriore passaggio motivazionale:
“[t]anto premesso, tenuto conto che l'importo di euro 800.000,00 riconducibile a detti assegni è del tutto assorbente in quanto prevalente rispetto alla restante parte dell'accertamento tributario, non può affermarsi che se l'avv. RA avesse proceduto alla costituzione in giudizio davanti alla Commissione tributaria Regionale, vi sarebbero state elevate/apprezzabili probabilità che la sentenza di primo grado venisse confermata con rigetto dell'appello di Agenzia delle Entrate”.
La difesa dell'appellante ritiene che il presente capo della sentenza violi l'articolo 132 cpc in combinato disposto con l'articolo 118 disp. attuaz. cpc, nonche l'articolo 116 cpc per aver travisato le risultanze istruttorie e nello specifico la documentazione agli atti del processo e le allegazioni difensive, nonchè l'articolo 24 della Costituzione.
QUINTO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO PAG. 26-27).
AB lamenta che la sentenza del Tribunale non avrebbe valorizzato la dichiarazione testimoniale, rilasciata dal padre PA AB, circa la provenienza liberale delle somme utilizzate dalla figlia.
Sul terzo, quarto, quinto motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente, perché strettamente connessi, la Corte osserva.
Pacifica in atti deve ritersi la colpevole condotta del professionista che non ha proposto l'appello avverso la decisione di primo grado della Commissione Tributaria.
La questione controversa, su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, concerne la valutazione delle possibilità di vittoria del contenzioso, cioè la probabilità di essere accolto, sulla base della documentazione prodotta, laddove l'impugnazione fosse stata tempestivamente proposta. Il Giudice a quo ha svolto un esame prognostico all'esito del quale e giunto alla conclusione che anche con la costituzione in appello tributario, e pagina 35 di 46 pertanto con l'ausilio di una difesa tecnica, la AB non avrebbe avuto concrete chance di vedersi confermata la sentenza di primo grado.
Asserisce la EL di aver ricevuto nel marzo 2010 da parte dell'Agenzia delle Entrate, la notifica del Questionario n. Q000036/2010 emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4 DPR 600/1973, volto a verificare la congruità dei redditi dichiarati rispetto agli indici di capacità contributiva meglio specificati nel questionario medesimo, in applicazione della determinazione cd. sintetica del reddito ai fini IRPEF regolata dalla norma ora detta;
nella fattispecie, la contribuente risultava inclusa in liste selettive di contribuenti che risultavano titolari di incrementi patrimoniali e acquirenti di autovetture di grossa cilindrata negli anni in questione.
A mezzo dell'articolato questionario, veniva richiesto alla contribuente di fornire idonea documentazione circa la proprietà/disponibilità di beni e servizi (tipicamente indicativi di capacità reddituale) e le spese sostenute per incrementi patrimoniali, oltre che la sussistenza di smobilizzi patrimoniali, eventuali accensioni di prestiti e/o debiti e il loro effettivo utilizzo. Come per legge (art. 32, co. 3 del D.P.R. 600/1973) il questionario precisa che le notizie e i dati non addotti e gli atti e i documenti non esibiti o non trasmessi non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
AB in data 30 aprile 2010 depositava il formulario 'a griglie' allegato al questionario compilato nelle sezioni Autoveicoli, Residenze, Assicurazioni, Spese sostenute per incrementi patrimoniali, con allegati gli atti di acquisto degli immobili nella sua disponibilità (di cui 5 acquistati tra settembre 2005 e marzo 2007, per una spesa di quasi €.1.100.000,00: da qui l'inclusione nella lista selettiva dell'Agenzia delle
Entrate) e una dichiarazione a sua firma attestante che gli acquisti immobiliari furono fatti utilizzando somme di denaro messe a disposizione a titolo di liberalità dal padre
PA AB.
pagina 36 di 46 Raggiunta da una seconda richiesta istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate,
EL il successivo 5 luglio 2010 consegnava ulteriore documentazione riferita al questionario Q00036/2010, composta da una dichiarazione senza data certa del padre PA AB circa la donazione di € 1.073.000 alla figlia, nonché la fotocopia dell'estratto conto del conto bancario n. 4021277 IN, cointestato alla LA FA
AB, sbianchettato ad eccezione degli spazi in corrispondenza di quattro operazioni di versamento di assegni (per totali € 800.000,00, tra febbraio e agosto 2005); la fotocopia di quattro assegni bancari per € 100.000,00; la fotocopia di cinque bonifici bancari, per complessivi € 173.000 (dei quali €.98.000,00 per cassa;
€.35.000,00 con indicazione del conto corrente di addebito e €40.000,00 senza indicazione).
Ritenendo verosimilmente la documentazione fornita dalla contribuente non idonea a vincere la presunzione legale di reddito sinteticamente accertato ed imponibile, nel novembre 2010, l'Ufficio notificava alla dott.ssa EL avvisi di accertamento di maggior reddito IRPEF per le annualità 2005 e 2006 e – in particolare:
a) per l'anno 2005 (primo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di €.258.455,00 a fronte di un reddito dichiarato di
€.31.203,00
b) per l'anno 2006 (secondo accertamento) all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di €.215.565,38 a fronte di un reddito dichiarato di
€.23.139,00
c) per l'anno 2007 (terzo accertamento) con cui all'attrice veniva contestato un asserito maggior reddito imponibile di €.81.723,54 a fronte di un reddito dichiarato di
€.36.248,00.
EL impugnava i tre avvisi di accertamento avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di IL con tre distinti ricorsi, poi riuniti.
pagina 37 di 46 Solo nel novembre 2010, EL conferiva mandato ai commercialisti
RO e ND per impugnare gli accertamenti.
Il 18 marzo 2013, previo deposito di memoria illustrativa e della documentazione bancaria enunciata nei ricorsi, la CTP di IL accolse integralmente i ricorsi proposti, con la sentenza n. 123/2013 pubblicata il 10 aprile 2013.
La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate avanti la Commissione
Tributaria Regionale, che riformava la sentenza di primo grado.
L'attrice in primo grado a fine aprile 2015, riceveva la notifica della cartella di pagamento con la quale le veniva richiesto il versamento della somma di €.508.624,05.
In tale epoca la sentenza non era più ricorribile in Cassazione.
Secondo l'appellante, in estrema sintesi, la sentenza viola l'articolo 132 cpc in combinato disposto con l'articolo 118 disp. attuaz. cpc, nonchè l'articolo 116 cpc per aver travisato le risultanze istruttorie e nello specifico la documentazione agli atti del processo e le allegazioni difensive.
Questa Corte perciò procederà a valutare la documentazione prodotta da AB, tenendo conto del contenzioso in corso (all'epoca) tra l'Agenzia e l'odierna appellante.
Secondo l'Agenzia delle Entrate non vi sarebbe nessun collegamento tra gli assegni circolari e la compravendita stipulata dal padre dell'attrice, in quanto il prezzo venne convenuto per un importo significativamente più basso, e non vi sarebbe nessun collegamento neanche con le ulteriori somme ricevute dal padre.
Da qui la presunzione, secondo l'Agenzia delle Entrate appellante, di percepimento di somme in nero da parte dell'attrice, ricevute dagli stessi acquirenti dell'immobile del padre ma per motivi estranei alla compravendita.
Secondo EL, dalla vendita per atto pubblico di un immobile ad un prezzo notoriamente irrisorio rispetto ai valori di mercato degli appartamenti della zona, emerge pagina 38 di 46 che una parte del prezzo sia stata evidentemente corrisposta extra contratto (cioè “in nero”), con mezzi tracciabili costituiti dai citati assegni circolari. Inoltre, Ciò sarebbe confermato dal fatto che gli acquirenti del predetto immobile paterno, signori LI
EL e IR NT, avrebbero versato il giorno antecedente a quello di stipula dell'atto di compravendita (22 dicembre 2014) l'ulteriore importo “in nero”. Infine, a completamento della operazione, il versamento della somma di €.800.000,00 (la somma dei 64 assegni circolari) è stato effettuato sul conto corrente (co)intestato all'attrice in primo grado, in ragione della clausola di trasferibilità dei predetti effetti.
Da tali circostanze, secondo l'attrice, risulterebbe provato – come riconosciuto dalla commissione di primo grado – il collegamento tra la cessione dell'immobile e il pagamento del prezzo extra contratto.
Per quanto attiene, invece, alle ulteriori somme percepite dal padre, e segnatamente euro
99.999,98 con assegni bancari ed euro 173.000,00 con bonifici, AB ritiene di aver nefornito prova documentale con la produzione di n.4 assegni bancari tratti su
VE a firma del padre EL, nonché con la copia delle contabili bancarie attestanti l'ordine di bonifico.
VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI
Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato i documenti che in caso di impugnazione sarebbero stati oggetto di indagine da parte della commissione tributaria regionale;
documenti che avrebbero consentito di suffragare la tesi della
AB.
a) una dichiarazione sottoscritta dal padre della EL nella quale affermava di aver donato alla propria figlia le somme per gli acquisti immobiliari effettuati dall'odierna attrice nel triennio 2005-2007;
pagina 39 di 46 b) n° 64 assegni circolari di €.12.500,00 ciascuno, tutti datati 22 dicembre 2004, all'ordine di LI EL e IR NT (coniugi acquirenti di un immobile di pregio del padre dell'attrice) tutti trasferibili;
c) n°4 assegni bancari a firma del padre dell'attrice emessi in favore dei signori
AB RO e AR IO danti causa dell'immobile acquisito in Massa dalla attrice in primo grado;
d) n°5 contabili attestanti altrettanti bonifici effettuati dal padre dell'attrice in suo favore.
Con riferimento alla dichiarazione del padre della appellante, questa Corte ritiene di evidenziare in primo luogo la sua inammissibilità nel procedimento Tributario e nel merito la sua scarsissima rilevanza.
La prova testimoniale non poteva essere ammessa nel processo tributario, stante il divieto -all'epoca vigente- di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992 (solo con la legge n. 130/2022 viene modificato il quadro normativo di riferimento in tema di acquisizione delle prove testimoniali nel processo tributario, non applicabile ratione temporis alla fattispecie). In proposito Cass. civ. Sez. V, 17/06/2008, n. 16348, Cass. civ. Sez. V Sent., 15/01/2007, n. 703 in Dir. e Prat. Trib., 2008, 4, 2, 662. Sicchè la dichiarazione testimoniale del padre PA AB, secondo principio del più probabile che non sarebbe stata ammessa.
In ogni caso, quand'anche la prova testimoniale avesse potuto trovare ingresso (secondo parte della giurisprudenza) la produzione documentale della dichiarazione stessa sarebbe stata ritenuta inammissibile, nel processo tributario, trattandosi di documento non esibito in fase precontenziosa, stante il divieto di cui al DPR 600/1973 art. 32 terzultimo comma.
pagina 40 di 46 Nel merito, questa Corte ritiene -avvalorando la tesi dell'Agenzia delle Entrate- che la stessa testimonianza risulti poco credibile, proprio per lo stretto rapporto parentale.
Inoltre, si ricorda che la nullità della donazione priva della forma di atto pubblico, è confermata anche in materia tributaria;
infatti, la Cass. civ. Sez. V Sent., 17/06/2008, n.
16348 ha statuito: “È nulla, e quindi non può avere alcuna efficacia in materia tributaria, la donazione di somma non di modico valore effettuata non nella forma dell'atto pubblico (nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso della Amministrazione avverso la sentenza di merito che aveva deciso la controversia ritenendo che la disponibilità patrimoniale del contribuente, in quanto Frutto di donazione della madre, non costituisse elemento indiziario per l' accertamento del reddito del contribuente stesso).”.
Quanto alla somma di €.800.000,00: nessuno dei n.64 assegni trasferibili per
€.12.500,00 ciascuno reca alcuna firma per girata del padre apposta al momento del versamento;
soltanto cinque dei n. 64 assegni trasferibili recano la firma per girata dell'attrice LA AB: e tale firma indizia un rapporto con i signori EL e
NT, ma non con il padre PA AB, asserito donante;
i restanti 59 dei n.64 assegni recano la firma per girata della LA FA AB. Il conto beneficiato è, oltretutto, cointestato alle due sorelle;
sicchè tali accrediti non appaiono concludenti e univocamente interpretabili.
Si tratta comunque di documenti inammissibili perché non esibiti in fase precontenziosa come previsto dal DPR 600/1973 art. 32 terzultimo comma, sicchè non può -sotto il profilo prognostico- ritenersi che in appello sarebbero stati valutati.
Quanto alla somma di €.99.999,98 essa è portata da n.4 assegni (doc.66 fasc. primo grado attrice) di cui uno per €.13.886,49, due per €.20.523,50, e uno per €.45.066,49.
Pur essendone chiari i beneficiari (si tratta infatti dei venditori dell'appartamento di
Massa Carrara), non si capisce né su quale conto siano stati addebitati, né da parte di chi, né a che titolo. Quand'anche risultasse che la firma sugli assegni fosse del PA pagina 41 di 46 AB la Commissione Tributaria Regionale, senza evidenza del conto corrente di addebito degli assegni (su banca VE), non avrebbe potuto dare per effettuata la dazione in favore di LA EL, potendo soltanto limitarsi a supporre, ma non certo a dare per provata, la destinazione della somma. Si tratta anche in questo caso di documenti inammissibili perché non esibiti in fase precontenziosa come previsto dal
DPR 600/1973 art. 32 terzultimo comma.
Con riferimento ai cinque bonifici bancari per complessivi €.173.000,00: €.98.000,00 sono per cassa, dunque, sono stati disposti su versamento di contanti: con cifre che variano tra i 20.000,00 e i 40.000,00 euro, cosicché la provenienza di contante per importi così rilevanti rimane del tutto ignota. Per €.35.000,00 risulta il conto corrente di addebito e per €.40.000,00 senza indicazione. Nessuno di essi ha per causale
“donazione”, “regalo”, ma quella di “bonifico”, “versamento”, “disposizione”; indicazione che appare del tutto neutra, rispetto alla tesi di AB.
Anche in questo caso, si tratta di documenti non esibiti in fase precontenziosa come previsto dal DPR 600/1973 art. 32 terzultimo comma, sicchè deve ritenersi che la
Commissione non li avrebbe tenuti in considerazione.
Quanto ai documenti -secondo tesi- comprovanti la donazione della somma di
€.272.999,08, anch'essi non sarebbero stati presi in considerazione dalla Commissione
Tributaria Regionale, perché non esibiti in fase precontenziosa come previsto dal DPR
600/1973 art. 32 terzultimo comma.
Da quanto premesso, consegue che la documentazione prodotta da AB non consente di ritenere che un'eventuale costituzione in appello o impugnazione in
Cassazione avrebbero consentito alla stessa di risultare vittoriosa.
SESTO CAPO IMPUGNATO DELLA SENTENZA (APPELLO PAG. 28-30).
pagina 42 di 46 AB lamenta che la sentenza del Tribunale avrebbe errato nel ritenere conosciuta o conoscibile dalla EL, a prescindere dalla contumacia di lei, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. A tale proposito, l'appellante richiama gli art. 1, 33, 37 del D. Lgs 546/92 (disposizioni sul processo tributario) ed evidenzia non esservi nessun obbligo, per la Cancelleria, di comunicare la sentenza alla
EL. Si impugna il seguente capo della sentenza.
Il Tribunale così statuiva: “[p]er gli stessi motivi non sussiste un nesso di causa tra somme oggetto di richiesta di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e mancata comunicazione tempestiva della sentenza di grado di appello, ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione. Premesso che essendo la parte appellata rimasta contumace, la comunicazione della sentenza sarebbe dovuta avvenire anche alla parte personalmente al proprio domicilio fiscale, essendo la procura ad litem limitata al giudizio di primo grado, la probabilità che il ricorso venisse accolto per il profilo della motivazione apparente, non muta il giudizio di scarsa prevedibilità di conferma della sentenza di primo grado mantenendosi necessariamente immutabile il quadro probatorio sottostante”.
La Corte osserva che la censura non appare dirimente.
In primo luogo, l'orientamento del Tribunale di prime cure risulta suffragato da giurisprudenza di legittimità, Cass. Ordinanza n. 18433 depositata l' 8 giugno 202, secondo la quale “Ove la parte sia contumace, questa Corte ha già ritenuto
l'applicabilità al rito tributario dell'art. 292 cod. proc. civ., quarto comma, norma che prescrive che <<le sentenze sono notificate alla parte personalmente>> (Cass.
18/12/2013, n. 28352); tale disciplina è infatti da ritenersi applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio, contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, alle norme dettate dal codice di rito in quanto <
pagina 43 di 46 riferimento al criterio della <
09/07/1992, n. 8394 e ripreso poi in varie decisioni: Cass. 21/02/2017, n. 4374; Cass.
06/03/2020, n. 6478; Cass. 18/07/2000, n. 9436)”.
In secondo luogo, come sopra spiegato, la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado aveva -secondo principio del più probabile che non- ragionevole probabilità di essere confermata.
Infine, infondata anche la tesi di AB -come già sopra statuito- secondo la quale la pendenza del giudizio di Cassazione avrebbe consentito alla stessa di aderire “alla pace fiscale o alla definizione agevolata”; la mancata costituzione in appello, e la mancata proposizione del giudizio per Cassazione hanno comportato -secondo tesi- che nessun giudizio fosse più pendente alla data del 19 dicembre 2018 in cui entrò in vigore la Legge n. 136/2018 di conversione del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto sulla "pace fiscale"). Da una parte tali profili sono stati introdotti solo con la citazione in appello e debbono ritenersi, perciò, nuovi ed inammissibili, dall'altra l'esito del giudizio in secondo grado o davanti alla Corte di cassazione deve necessariamente essere valutato da questa Corte -secondo il criterio del “più probabilmente che non”, secondo un giudizio prognostico ex ante. Non vi è dubbio che nel momento in cui fu omessa la costituzione nel giudizio di impugnazione da parte del professionista, 2014, la normativa relativa “alla pace fiscale” non era ancora in vigore. Infatti, la “pace fiscale” è una possibilità nata solo tre o quattro anni dopo, con il D.L. n.119/2018 e/o con la L.
pagina 44 di 46 n.136/2018; poiché era imprevedibile la nuova normativa è irrisarcibile ai sensi dell'art. 1225 c.c. il danno invocato.
SPESE
Il rigetto dell'appello comporta la condanna di AB al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di ID RO, RT
ND e RA ASSICURAZIONI.
Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa.
(Cass. ordinanza n. 23123/2019).
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non espletata, tenuto conto del valore della lite (Euro 375.000,00), come dichiarato dall'appellante.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da AO EL avverso la sentenza n.
1388/2024 resa tra le parti indicate in epigrafe dal Tribunale di IL, nel procedimento R.G. n. 21332/2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 6 febbraio 2024, che per l'effetto conferma;
pagina 45 di 46 2. al pagamento delle spese processuali in favore di ID RO e
RT ND (in via solidale), liquidate in Euro 14.239.00,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
3. Condanna AO EL al pagamento delle spese processuali in favore di RA ASSICURAZIONI, liquidate in Euro 14.239.00,00, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali;
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in IL il 18.3.25
Il Presidente rel.
Maria Elena Catalano
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