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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1558/2022 R.G., tra:
(p. i.v.a. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Lentini, elettivamente domiciliato presso il difensore all'indirizzo digitale indicato in atti,
appellante,
e
nata il [...] in [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nastasi, C.F._1 elettivamente domiciliata in via Palermo n. 88, presso lo studio del Pt_1 difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 16 febbraio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Giovanni Lentini per il Comune di “…insiste in tutto quanto dedotto Pt_1 ed eccepito nell'atto di appello, contestando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto e chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”;
avv. Giuseppe Nastasi per “Confermare l'impugnata decisione Controparte_1
Ritenere e dichiarare che la sig.ra non ha accettato nemmeno tacitamente Controparte_1
l'eredità in morte del marito e da parte del padre Ritenere e Persona_1 Persona_2 dichiarare che mai ha ordinato la voltura catastale indicata alla pag. 13 Controparte_1 dell'atto di appello, men che meno si è dichiarata erede del marito Ritenere e Persona_1 dichiarare non riferibili al de-cuius e a i beni immobili descritti Persona_2 Persona_1 nell'atto di pignoramento come riportati in narrativa. Ritenere e dichiarare che non è evincibile dalla documentazione prodotta dall'appellante la volontà della di accettare l'eredità CP_1 in morte di e a Con il favore delle spese ed onorari di entrambi Persona_2 Persona_1
i gradi del giudizio e con distrazione ex art.93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2022, il Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza n. 386/2022, del 27 luglio 2022, depositata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 febbraio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che il evocava in giudizio Parte_1 CP_2
[...
[...] nelle forme del procedimento sommario di cognizione, dinanzi al
[...] tribunale di Sciacca, esponendo:
- di aver sottoposto a pignoramento una serie di beni immobili e diritti immobiliari riconducibili alla convenuta;
- che, nell'ambito di tale procedura di espropriazione immobiliare (n. 14/2020 di R.G. ES. IMM.), nella qualità di creditore procedente, aveva depositato certificazione notarile ex art. 567 c.p.c., a firma del notaio di Persona_3
Palermo, dalla quale risultava l'assenza di trascrizione di accettazione di eredità da parte della debitrice, in morte del marito, , nato a Persona_1 il 05.03.1929 e deceduto a il 04.05.2002, nonché del Pt_1 Pt_1 padre, , nato a [...] [...] e deceduto nello stesso Persona_2 Pt_1 luogo il 30.06.1984;
- che, con provvedimento del 04.10.2021, il Giudice dell'Esecuzione gli aveva assegnato il termine di sessanta giorni, ex art. 567, c. 3, c.p.c., per porre rimedio alla discontinuità delle trascrizioni, con onere di trascrizione dell'atto costituente accettazione tacita di eredità e, dunque, titolo di acquisto a favore del debitore esecutato o, in mancanza, con onere di deposito dell'atto introduttivo del giudizio volto ad accertare la qualità di erede in capo alla stessa,
e chiedendo al giudice adito di dichiarare che ha accettato Controparte_1 tacitamente l'eredità alla stessa devoluta da parte del marito e Persona_1 da parte del padre e che la stessa è erede dei suddetti e Persona_2 conseguentemente proprietaria di tutti i beni indicati.
Istruita documentalmente la causa, con l'ordinanza oggetto di impugnazione il Tribunale di Sciacca rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
*****
Proponendo impugnazione, il censura, in primo luogo, Parte_1
l'ordinanza nella parte in cui ha escluso che l'accettazione tacita dell'eredità di possa individuarsi nell'azione giudiziaria avviata dalla convenuta Persona_1 dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia nell'ambito del procedimento n. 2069/2015 R.G..
3 Il giudice di primo grado, sul punto, afferma che dalla domanda giudiziale in questione non si evince in modo chiaro che la avesse agito nella qualità CP_1 di erede del predetto , risultando, invece, averlo fatto nella Persona_1 qualità di erede legittimo di altro soggetto, , circostanza confermata Parte_2 dalla intestazione della sentenza conclusiva del giudizio.
L'appello, con cui la difesa del sollecita una più attenta lettura degli atti Pt_1 giudiziari in questione, è fondato.
In effetti, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche risulta espressamente indicato che insieme agli altri ricorrenti Controparte_1 [...]
e agiva nella qualità di erede legittimo non solo di Parte_3 Parte_4 [...]
e , ma anche di , suo marito. Pt_2 Persona_4 Persona_1
In tal senso depone chiaramente il dato letterale, che vede l'utilizzo dei sintagmi
“eredi legittimi” ed “aventi causa” al plurale, dunque riferiti a tutti e tre i ricorrenti, e ricollegati a tutti i danti causa successivamente indicati, ivi compreso ( nato….; Persona_1 Per_1 Parte_3 Controparte_1 nata….; nata…, in proprio e nella qualità di eredi legittimi ed aventi causa Parte_4 di;
nato a [...] [...] ed Persona_5 Persona_6 Pt_1 ivi deceduto il 04.05.2002”).
Pressochè identica indicazione si rinviene, poi, nella intestazione della sentenza, nella cui parte motivazionale si dà atto della circostanza per cui la CP_1 insieme agli altri ricorrenti, aveva agito nella qualità di erede, oltre che di
[...]
e , anche di . Pt_2 Persona_4 Persona_1
In riforma della sentenza impugnata può, pertanto, affermarsi che CP_1
avendo spiegato una domanda risarcitoria nella qualità di erede del
[...] marito , alla cui eredità risultava chiamata ex lege, ha compiuto Persona_1 un atto che presupponeva necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe avuto diritto di fare se non nella sua qualità di erede, sicchè si sono verificati i presupposti di cui all'art. 476 c.c. per configurare il perfezionamento di una accettazione tacita.
Con ulteriore motivo, il impugna la decisione nella parte Parte_1
4 in cui ha escluso che si fosse verificata accettazione tacita dell'eredità di Per_2
a seguito della voltura catastale dei beni a questi appartenuti operata dalla
[...] figlia.
Il primo giudice rileva, al riguardo, che l'attore ha depositato una visura immobiliare e non una voltura catastale, inidonea allo scopo.
L'appellante deduce che nella visura in questione risulta comunque annotata la voltura catastale e produce, in ogni caso, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., la voltura catastale eseguita dalla a seguito della morte del padre. CP_1
L'appello merita anche in questo caso di essere accolto.
Deve escludersi che dalla visura prodotta in primo grado si evinca alcunchè in ordine alla voltura catastale di beni appartenuti a , riguardando la Persona_2 annotazione segnalata dall'appellante (a pag. 8) semmai la successione di
[...]
e non quella del predetto. Per_1
La difesa del però, come già evidenziato, ha prodotto in sede di Pt_1 impugnazione, un “certificato storico per immobile”, da cui si evince che, in data 20 dicembre 1988, era stata eseguita una voltura, a seguito della morte di
, avvenuta il 30 giugno 1984, in favore della figlia Persona_2 Controparte_1
Simile produzione risulta perfettamente ammissibile, in ossequio al disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo cui, nel giudizio di appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 6, c.p.c., “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione” (Cass. Civ., sez. II, n. 7193/2023).
Nella fattispecie, il documento prodotto con l'atto di impugnazione risulta indispensabile e decisivo, in ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 22769/2024; sez. VI, n. 11478/2021; sez. VI, n. 1438/2020).
Non coglie nel segno l'eccezione di controparte, secondo cui non risulterebbe
5 provata la paternità dell'atto di voltura.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la accettazione tacita di eredità può avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria, ma può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. Civ., sez. VI, n. 33516/2021; sez. II, n. 23737/2020; sez. VI, n. 8980/2017).
Nel caso in esame, non risulta, né è stato in alcun modo allegata, la esistenza di ulteriori chiamati all'eredità di , che avrebbero avuto interesse ad Persona_2 eseguire le relative volture catastali.
Appare, pertanto, del tutto logico e verosimile che la voltura in favore di CP_1
da chiunque materialmente eseguita, sia stata dalla stessa
[...] commissionata o comunque ratificata, nessun altro soggetto vantando interesse a tal fine.
D'altro canto, per il principio di vicinanza della prova, graverebbe proprio e solo sulla l'onere di allegare e provare la (difficilmente ipotizzabile) CP_1 riconducibilità dell'atto di voltura ad un terzo che abbia agito autonomamente e comunque contro il volere dell'interessata.
Infine, del tutto infondata risulta la difesa con cui ha inteso Controparte_1 eccepire la prescrizione del proprio diritto ad accettare l'eredità, atteso che simile eccezione (a prescindere dalla sua intempestività e della sua infondatezza nel merito quanto alla eredità del padre , non essendo trascorso il Persona_2 termine di dieci anni fra la morte del de cuius e la presentazione della voltura catastale) non può essere certo formulata dal chiamato all'eredità, risultando riservata ai soggetti controinteressati (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 12646/2020, secondo cui: “Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione”).
6 In riforma della sentenza impugnata può, pertanto, dichiararsi che CP_1 ha accettato tacitamente la eredità del padre .
[...] Persona_2
******
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Per quanto sopra, soccombente, è tenuta al pagamento, in Controparte_1 favore del delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €6.759,00, di cui €6.500,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.700,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€2.200,00 per la fase decisionale) ed €259,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€7.804,00, di cui €7.000,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€2.000,00 per la fase decisionale) ed €804,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del sindaco pro Parte_1 tempore, avverso l'ordinanza n. 386/2022, del 27 luglio 2022, depositata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento già iscritto al n. 1189/2021 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che è erede di , nato a Controparte_1 Persona_1 Pt_1 il 05 marzo 1929 ed ivi deceduto il 04 maggio 2002, nonché di CP_1
7 , nato a [...][...] ed ivi deceduto il 30 giugno 1984, Pt_1 per avere accettato le rispettive eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.;
- condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il
[...] primo grado, in complessivi €6.759,00, di cui €6.500,00 per compensi ed
€259,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €7.804,00, di cui €7.000,00 per compensi ed €804,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1558/2022 R.G., tra:
(p. i.v.a. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Lentini, elettivamente domiciliato presso il difensore all'indirizzo digitale indicato in atti,
appellante,
e
nata il [...] in [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nastasi, C.F._1 elettivamente domiciliata in via Palermo n. 88, presso lo studio del Pt_1 difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 16 febbraio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Giovanni Lentini per il Comune di “…insiste in tutto quanto dedotto Pt_1 ed eccepito nell'atto di appello, contestando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto e chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”;
avv. Giuseppe Nastasi per “Confermare l'impugnata decisione Controparte_1
Ritenere e dichiarare che la sig.ra non ha accettato nemmeno tacitamente Controparte_1
l'eredità in morte del marito e da parte del padre Ritenere e Persona_1 Persona_2 dichiarare che mai ha ordinato la voltura catastale indicata alla pag. 13 Controparte_1 dell'atto di appello, men che meno si è dichiarata erede del marito Ritenere e Persona_1 dichiarare non riferibili al de-cuius e a i beni immobili descritti Persona_2 Persona_1 nell'atto di pignoramento come riportati in narrativa. Ritenere e dichiarare che non è evincibile dalla documentazione prodotta dall'appellante la volontà della di accettare l'eredità CP_1 in morte di e a Con il favore delle spese ed onorari di entrambi Persona_2 Persona_1
i gradi del giudizio e con distrazione ex art.93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2022, il Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza n. 386/2022, del 27 luglio 2022, depositata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 febbraio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che il evocava in giudizio Parte_1 CP_2
[...
[...] nelle forme del procedimento sommario di cognizione, dinanzi al
[...] tribunale di Sciacca, esponendo:
- di aver sottoposto a pignoramento una serie di beni immobili e diritti immobiliari riconducibili alla convenuta;
- che, nell'ambito di tale procedura di espropriazione immobiliare (n. 14/2020 di R.G. ES. IMM.), nella qualità di creditore procedente, aveva depositato certificazione notarile ex art. 567 c.p.c., a firma del notaio di Persona_3
Palermo, dalla quale risultava l'assenza di trascrizione di accettazione di eredità da parte della debitrice, in morte del marito, , nato a Persona_1 il 05.03.1929 e deceduto a il 04.05.2002, nonché del Pt_1 Pt_1 padre, , nato a [...] [...] e deceduto nello stesso Persona_2 Pt_1 luogo il 30.06.1984;
- che, con provvedimento del 04.10.2021, il Giudice dell'Esecuzione gli aveva assegnato il termine di sessanta giorni, ex art. 567, c. 3, c.p.c., per porre rimedio alla discontinuità delle trascrizioni, con onere di trascrizione dell'atto costituente accettazione tacita di eredità e, dunque, titolo di acquisto a favore del debitore esecutato o, in mancanza, con onere di deposito dell'atto introduttivo del giudizio volto ad accertare la qualità di erede in capo alla stessa,
e chiedendo al giudice adito di dichiarare che ha accettato Controparte_1 tacitamente l'eredità alla stessa devoluta da parte del marito e Persona_1 da parte del padre e che la stessa è erede dei suddetti e Persona_2 conseguentemente proprietaria di tutti i beni indicati.
Istruita documentalmente la causa, con l'ordinanza oggetto di impugnazione il Tribunale di Sciacca rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
*****
Proponendo impugnazione, il censura, in primo luogo, Parte_1
l'ordinanza nella parte in cui ha escluso che l'accettazione tacita dell'eredità di possa individuarsi nell'azione giudiziaria avviata dalla convenuta Persona_1 dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia nell'ambito del procedimento n. 2069/2015 R.G..
3 Il giudice di primo grado, sul punto, afferma che dalla domanda giudiziale in questione non si evince in modo chiaro che la avesse agito nella qualità CP_1 di erede del predetto , risultando, invece, averlo fatto nella Persona_1 qualità di erede legittimo di altro soggetto, , circostanza confermata Parte_2 dalla intestazione della sentenza conclusiva del giudizio.
L'appello, con cui la difesa del sollecita una più attenta lettura degli atti Pt_1 giudiziari in questione, è fondato.
In effetti, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche risulta espressamente indicato che insieme agli altri ricorrenti Controparte_1 [...]
e agiva nella qualità di erede legittimo non solo di Parte_3 Parte_4 [...]
e , ma anche di , suo marito. Pt_2 Persona_4 Persona_1
In tal senso depone chiaramente il dato letterale, che vede l'utilizzo dei sintagmi
“eredi legittimi” ed “aventi causa” al plurale, dunque riferiti a tutti e tre i ricorrenti, e ricollegati a tutti i danti causa successivamente indicati, ivi compreso ( nato….; Persona_1 Per_1 Parte_3 Controparte_1 nata….; nata…, in proprio e nella qualità di eredi legittimi ed aventi causa Parte_4 di;
nato a [...] [...] ed Persona_5 Persona_6 Pt_1 ivi deceduto il 04.05.2002”).
Pressochè identica indicazione si rinviene, poi, nella intestazione della sentenza, nella cui parte motivazionale si dà atto della circostanza per cui la CP_1 insieme agli altri ricorrenti, aveva agito nella qualità di erede, oltre che di
[...]
e , anche di . Pt_2 Persona_4 Persona_1
In riforma della sentenza impugnata può, pertanto, affermarsi che CP_1
avendo spiegato una domanda risarcitoria nella qualità di erede del
[...] marito , alla cui eredità risultava chiamata ex lege, ha compiuto Persona_1 un atto che presupponeva necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe avuto diritto di fare se non nella sua qualità di erede, sicchè si sono verificati i presupposti di cui all'art. 476 c.c. per configurare il perfezionamento di una accettazione tacita.
Con ulteriore motivo, il impugna la decisione nella parte Parte_1
4 in cui ha escluso che si fosse verificata accettazione tacita dell'eredità di Per_2
a seguito della voltura catastale dei beni a questi appartenuti operata dalla
[...] figlia.
Il primo giudice rileva, al riguardo, che l'attore ha depositato una visura immobiliare e non una voltura catastale, inidonea allo scopo.
L'appellante deduce che nella visura in questione risulta comunque annotata la voltura catastale e produce, in ogni caso, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., la voltura catastale eseguita dalla a seguito della morte del padre. CP_1
L'appello merita anche in questo caso di essere accolto.
Deve escludersi che dalla visura prodotta in primo grado si evinca alcunchè in ordine alla voltura catastale di beni appartenuti a , riguardando la Persona_2 annotazione segnalata dall'appellante (a pag. 8) semmai la successione di
[...]
e non quella del predetto. Per_1
La difesa del però, come già evidenziato, ha prodotto in sede di Pt_1 impugnazione, un “certificato storico per immobile”, da cui si evince che, in data 20 dicembre 1988, era stata eseguita una voltura, a seguito della morte di
, avvenuta il 30 giugno 1984, in favore della figlia Persona_2 Controparte_1
Simile produzione risulta perfettamente ammissibile, in ossequio al disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo cui, nel giudizio di appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 6, c.p.c., “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione” (Cass. Civ., sez. II, n. 7193/2023).
Nella fattispecie, il documento prodotto con l'atto di impugnazione risulta indispensabile e decisivo, in ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 22769/2024; sez. VI, n. 11478/2021; sez. VI, n. 1438/2020).
Non coglie nel segno l'eccezione di controparte, secondo cui non risulterebbe
5 provata la paternità dell'atto di voltura.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la accettazione tacita di eredità può avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria, ma può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. Civ., sez. VI, n. 33516/2021; sez. II, n. 23737/2020; sez. VI, n. 8980/2017).
Nel caso in esame, non risulta, né è stato in alcun modo allegata, la esistenza di ulteriori chiamati all'eredità di , che avrebbero avuto interesse ad Persona_2 eseguire le relative volture catastali.
Appare, pertanto, del tutto logico e verosimile che la voltura in favore di CP_1
da chiunque materialmente eseguita, sia stata dalla stessa
[...] commissionata o comunque ratificata, nessun altro soggetto vantando interesse a tal fine.
D'altro canto, per il principio di vicinanza della prova, graverebbe proprio e solo sulla l'onere di allegare e provare la (difficilmente ipotizzabile) CP_1 riconducibilità dell'atto di voltura ad un terzo che abbia agito autonomamente e comunque contro il volere dell'interessata.
Infine, del tutto infondata risulta la difesa con cui ha inteso Controparte_1 eccepire la prescrizione del proprio diritto ad accettare l'eredità, atteso che simile eccezione (a prescindere dalla sua intempestività e della sua infondatezza nel merito quanto alla eredità del padre , non essendo trascorso il Persona_2 termine di dieci anni fra la morte del de cuius e la presentazione della voltura catastale) non può essere certo formulata dal chiamato all'eredità, risultando riservata ai soggetti controinteressati (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 12646/2020, secondo cui: “Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione”).
6 In riforma della sentenza impugnata può, pertanto, dichiararsi che CP_1 ha accettato tacitamente la eredità del padre .
[...] Persona_2
******
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Per quanto sopra, soccombente, è tenuta al pagamento, in Controparte_1 favore del delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €6.759,00, di cui €6.500,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.700,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€2.200,00 per la fase decisionale) ed €259,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€7.804,00, di cui €7.000,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€2.000,00 per la fase decisionale) ed €804,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in persona del sindaco pro Parte_1 tempore, avverso l'ordinanza n. 386/2022, del 27 luglio 2022, depositata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento già iscritto al n. 1189/2021 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che è erede di , nato a Controparte_1 Persona_1 Pt_1 il 05 marzo 1929 ed ivi deceduto il 04 maggio 2002, nonché di CP_1
7 , nato a [...][...] ed ivi deceduto il 30 giugno 1984, Pt_1 per avere accettato le rispettive eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.;
- condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il
[...] primo grado, in complessivi €6.759,00, di cui €6.500,00 per compensi ed
€259,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €7.804,00, di cui €7.000,00 per compensi ed €804,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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