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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 550/2023 promossa da:
nata a Ercolano (NA) il [...], in [...] e nella qualità di erede di CP_1
nata a [...] al ES (NA) il Persona_1 Parte_1
19.9.1959, in qualità di erede di nata a [...] Persona_1 Controparte_2
ST al ES (NA) il 23.7.1962, in qualità di erede di e Persona_1
nata a [...] al ES (NA) 9.12.1968 in qualità di Parte_2 erede di tutte rappresentate e difese dall'avv. Lina Andolfo e Persona_1 dall'avv. IO Andolfo
-attrici- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
“Piaccia all' On.le Tribunale, disattesa e reietta ogni avversa eccezione e/o deduzione
- accertare e dichiarare la responsabilità delle In via Controparte_3 precontrattuale, contrattuale ed extracontrattualee per l'effetto ;
- condannare alla restituzione della somma di € 20.000,00 oltre Controparte_3 interessi convenzionalmente pattuiti dal giorno dell'emissione fino al soddisfo e/o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
1 - condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalle esponenti;
Controparte_3
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia”
Parte convenuta ha così concluso:
“Voglia l'adito Ill. mo Giudice contrariis rejectis: in via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni per cui è causa;
nel merito:
2) rigettare la domanda nei confronti di in quanto del tutto Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa;
3) rigettare altresì ogni altra domanda come formulata sempre infondata in fatto e diritto;
4) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio. Con espressa riserva di ampliare e specificare quanto sopra dedotto, con salvezza di ogni eventuale richiesta istruttoria secondo i termini di legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Salvis Juribus”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in data 23.1.2023 la sig.ra , in proprio ed in qualità di CP_1 erede di e le sigg.re e Persona_1 Parte_1 Controparte_2 Parte_2
, tutte in qualità di eredi di , convenivano in giudizio
[...] Persona_1 Controparte_3
dichiarando di essere intestatarie di due buoni fruttiferi postali per un importo pari a €.
[...]
10.000,00 ciascuno, che non venivano rimborsati loro in quanto prescritti. Pertanto, chiedevano al Giudice adito di condannare al pagamento delle somme Controparte_3 oggetto del buono, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie Controparte_3 poiché infondate. La Società convenuta eccepiva, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei buoni per cui è causa, in quanto appartenenti alla serie “a termine” AA3 – AA5, le cui condizioni e i rendimenti sono stati istituiti con il D.M. del 29.3.2001 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 17.4.2001).
All'udienza dell'11.5.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'11.4.20214.
Con ordinanza del 12.4.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. al 23.10.2023, disponendo che tale udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
2. L'eccezione di prescrizione della Società convenuta è fondata, e deve essere accolta.
2 La controversia in esame riguarda la nota questione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali, oggetto di diverse modifiche normative che appare opportuno ripercorrere.
I buoni fruttiferi “ordinari” sono stati dapprima disciplinati con D.P.R. 29.3.1973, n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, c.d. codice postale), il quale, in tema di prescrizione, sanciva all'art. 176 che “i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida”.
Con D.M. del Tesoro del 14.5.1983 è stata introdotta una nuova serie di buono postale fruttifero c.d. “a termine”, che rappresenta una serie speciale, prevedendo il rimborso del capitale e dei rendimenti previsti solo a scadenze prestabilite, con facoltà per il sottoscrittore di ottenere un rimborso anticipato rispetto a tali scadenze.
La disciplina sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi è stata poi modificata dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 19.12.2000, il quale ha elevato il termine prescrizionale da cinque anni a dieci anni, decorrente, in mancanza di altre previsioni normative e in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2935 c.c., dal “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
I buoni postali oggetto dell'odierno procedimento sono stati emessi in data 12.3.2002 e
16.10.2002, e appartengono rispettivamente alle serie “a termine” AA3 e AA5. Essi sono disciplinati:
− dal D.M. 29.3.2001 (istitutivo della serie “AA3”), il quale all'art. 8 prevede che i buoni fruttiferi postali “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”; e
− dal D.M. 12.9.2001 (istitutivo della serie “AA5”), il quale all'art. 8 analogamente prevede che i buoni fruttiferi postali “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”
Il più recente orientamento giurisprudenziale, in ordine al dies a quo della prescrizione, ha avuto modo di specificare che “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo,
3 pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)” (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n.
18831; conf. Cassazione civile sez. I, 19/11/2024, n. 29662; Cassazione civile sez. I,
13/06/2024, n. 16459; Cassazione civile sez. I, 07/07/2023, n. 19243; Cassazione civile sez. I,
28/07/2023, n. 23006).
3. Nel caso di specie, deve osservarsi che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa sono stati appunto emessi in data 12.3.2001 (dunque appartenente alla serie “AA3”) e in data
16.10.2001 (dunque appartenente alla serie “AA5”). In entrambi i casi, come chiaramente emerge dai titoli stessi (su cui è riportata la dicitura “Buono postale fruttifero a termine”), i buoni appartengono alla serie speciale “a termine”: da ciò consegue che, dovendosi il termine di scadenza rispettivamente collocarsi nelle date del 12.3.2008 e 16.10.2008, il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi di parte opposta deve ritenersi estinto per prescrizione decennale allorquando le attrici hanno per la prima volta richiesto il pagamento (cioè, con l'atto di citazione da cui trae origine questo procedimento).
Va infatti osservato che, dalla documentazione prodotta in giudizio, non emerge l'intervento di un valido atto interruttivo da parte delle attrici idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, non avendo esse fornito la prova dell'invio di precedenti richieste di rimborso, che, seppur la parte ha dichiarato di aver precedentemente effettuato, non sono state documentate né, in ogni caso, è stata indicata la data in cui le medesime sarebbero state compiute.
Ciò posto, ritiene il giudicante, pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali di merito, che la maturazione del termine di prescrizione non possa ritenersi impedita dalle allegate lacune informative dei titoli e dall'omessa informazione precontrattuale da parte di
Controparte_3
Appare infatti condividibile l'orientamento già assunto da questo Tribunale, laddove ha osservato che “in capo ai titolari dei buoni fruttiferi incombe un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando
l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei
Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (Tribunale Nola, 12.3.2025). Ciò in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali garantisce la piena conoscenza in ordine alla disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della prescrizione, nessun rilievo può attribuirsi ad un eventuale omissione
4 informativa da parte di in ordine alla consegna di foglietti informativi riportanti CP_3 le caratteristiche dei buoni medesimi (così Corte d'Appello Napoli, 21.11.2022, n. 4900) e che non può riscontrarsi una eventuale impossibilità per la parte di far valere il proprio diritto rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., ovvero motivi di sospensione dei termini prescrizionali ex art. 2941 c.c., non essendo l'eventuale ignoranza scusabile da parte del titolare del diritto di credito stante la conoscenza derivante direttamente dalla pubblicazione dei decreti ministeriali, (cfr. Tribunale Vicenza, 21.7.2025, n. 1143; Tribunale Agrigento, 7.7.2025, n.
809; Tribunale Vercelli, 27.6.2025, n. 1073; Corte Appello Firenze, 24.6.2025, n. 1187;
Tribunale Napoli Nord, 29.5.2025, n. 2094; Corte Appello Napoli, 13.5.2025, n. 2390; Corte
Appello Roma, 8.5.2025, n. 2882; Tribunale Cosenza, 27.2.2024, n. 464; Tribunale Ascoli
Piceno, 6.2.2024, n. 100; Tribunale Vibo Valentia sez. I, 9.1.2024, n. 4; Tribunale Pavia,
7.3.2022, n. 281).
Si ritiene che tali principi debbano trovare applicazione al caso di specie, considerato che le attrici hanno avuto piena conoscenza che i buoni postali fruttiferi sottoscritti fossero “a termine” e che appartenessero alle serie “AA3” e “AA5” (in quanto informazioni riportate negli stessi buoni postali), con la conseguenza che esse dovevano conoscerne anche le relative caratteristiche in quanto riportate decreti ministeriali istitutivi e a cui il Legislatore fa espresso rinvio ex art. 2 del D.Lgs. 30.7.1999, n. 284 ai sensi del quale “con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni Parte_3
(…) dei buoni fruttiferi postali”.
La giurisprudenza di legittimità ha, d'altronde, avuto modo di osservare rispetto alla pregressa disciplina di cui agli artt. 173 e 176 D.P.R. n. 156/1973 (ma con argomentazione che il presente Giudice ritiene applicabile anche ai buoni postali fruttiferi di “nuova” emissione ai sensi del richiamato art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284) che “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza”, con la conseguenza che “sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare
o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c.”, che “la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore”, che la “peculiarità del rapporto a valle
5 dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari” e che “la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore” (così Cass. civ., Sez. I, 20/12/2024, n. 33631,
e da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 04/07/2025, n. 18207).
4. Deve, altresì, essere rigettata l'ulteriore domanda formulata dal ricorrente di condanna di al risarcimento dei danni subiti per non avere quest'ultima consegnato, al Controparte_3 momento della sottoscrizione dei buoni postali o anche ex post, i fogli informativi, così non permettendo al medesimo di conoscere la scadenza dei buoni.
Va infatti ribadito che il danno lamentato dal ricorrente per l'allegata omissione informativa da parte di e parametrato al valore del buono postale prescritto non possa Controparte_3 causalmente ricondursi ad una condotta di essendo – come Controparte_3 già supra dedotto – la conoscenza (o conoscibilità) del termine di prescrizione garantita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di emissione e ritenendosi, pertanto, “sussistente … in capo ai titolari un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del
Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (così Corte d'Appello Napoli, 21.11.2022, n. 4900, per la quale “lo specifico riferimento alla serie, contenuta nell'annotazione posta sui buoni stessi, impedisce agli odierni appellanti di invocare alcuna giustificazione a supporto della loro negligenza, atteso che gli stessi avrebbero potuto ricavare il regime giuridico applicabile mediante lettura dei decreti ministeriali citati e, conseguentemente, il giorno entro il quale esercitare il diritto di pagamento”).
Tale soluzione sembra, d'altronde, corroborata dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di evidenziare la possibilità come il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi subisse variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, evidenziando come la conoscenza dell'intervenuta modifica degli interessi fosse affidata dal legislatore alla pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta
Ufficiale (Cass. Civ., Sez. Un., 11.2.2019 n. 3963).
6 Va pertanto esclusa una responsabilità precontrattuale in capo a non Controparte_3 registrandosi nel caso di specie una omissione di obblighi informativi inerenti la prescrizione del buono postale fruttifero sottoscritto dal cliente tale da avere impedito a quest'ultimo di attivarsi tempestivamente per evitare il decorso della prescrizione del buono medesimo (in questo senso v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Pavia, 07.03.2022, n. 281, per la quale “sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la conoscenza della disciplina dei titoli, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
(…) l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito degli attori e ai danni conseguenti. Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato”; conf. Tribunale Vercelli, 27.6.2025, n. 1073; Corte Appello Firenze,
24.6.2025, n. 1187; Tribunale Reggio Calabria, 23.6.2025, n. 1064; Tribunale Pavia,
19.6.2025, n. 721; Tribunale Savona, sez. I, 22.2.2022, n. 186; Tribunale Sassari, 30.6.2022,
n. 696).
Anche la domanda risarcitoria svolta deve essere, pertanto, rigettata
5. Sussistono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese di lite tra le parti, stante i diversi orientamenti giurisprudenziali registratisi nel tempo in ordine agli effetti della prescrizione dei buoni postali fruttiferi degli omessi obblighi informativi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta le domande di parte attrice;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Nola, 24 ottobre 2025
Il Giudice
IO SS
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 550/2023 promossa da:
nata a Ercolano (NA) il [...], in [...] e nella qualità di erede di CP_1
nata a [...] al ES (NA) il Persona_1 Parte_1
19.9.1959, in qualità di erede di nata a [...] Persona_1 Controparte_2
ST al ES (NA) il 23.7.1962, in qualità di erede di e Persona_1
nata a [...] al ES (NA) 9.12.1968 in qualità di Parte_2 erede di tutte rappresentate e difese dall'avv. Lina Andolfo e Persona_1 dall'avv. IO Andolfo
-attrici- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
“Piaccia all' On.le Tribunale, disattesa e reietta ogni avversa eccezione e/o deduzione
- accertare e dichiarare la responsabilità delle In via Controparte_3 precontrattuale, contrattuale ed extracontrattualee per l'effetto ;
- condannare alla restituzione della somma di € 20.000,00 oltre Controparte_3 interessi convenzionalmente pattuiti dal giorno dell'emissione fino al soddisfo e/o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
1 - condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalle esponenti;
Controparte_3
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia”
Parte convenuta ha così concluso:
“Voglia l'adito Ill. mo Giudice contrariis rejectis: in via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni per cui è causa;
nel merito:
2) rigettare la domanda nei confronti di in quanto del tutto Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa;
3) rigettare altresì ogni altra domanda come formulata sempre infondata in fatto e diritto;
4) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio. Con espressa riserva di ampliare e specificare quanto sopra dedotto, con salvezza di ogni eventuale richiesta istruttoria secondo i termini di legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Salvis Juribus”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in data 23.1.2023 la sig.ra , in proprio ed in qualità di CP_1 erede di e le sigg.re e Persona_1 Parte_1 Controparte_2 Parte_2
, tutte in qualità di eredi di , convenivano in giudizio
[...] Persona_1 Controparte_3
dichiarando di essere intestatarie di due buoni fruttiferi postali per un importo pari a €.
[...]
10.000,00 ciascuno, che non venivano rimborsati loro in quanto prescritti. Pertanto, chiedevano al Giudice adito di condannare al pagamento delle somme Controparte_3 oggetto del buono, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie Controparte_3 poiché infondate. La Società convenuta eccepiva, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei buoni per cui è causa, in quanto appartenenti alla serie “a termine” AA3 – AA5, le cui condizioni e i rendimenti sono stati istituiti con il D.M. del 29.3.2001 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 17.4.2001).
All'udienza dell'11.5.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'11.4.20214.
Con ordinanza del 12.4.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. al 23.10.2023, disponendo che tale udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
2. L'eccezione di prescrizione della Società convenuta è fondata, e deve essere accolta.
2 La controversia in esame riguarda la nota questione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali, oggetto di diverse modifiche normative che appare opportuno ripercorrere.
I buoni fruttiferi “ordinari” sono stati dapprima disciplinati con D.P.R. 29.3.1973, n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, c.d. codice postale), il quale, in tema di prescrizione, sanciva all'art. 176 che “i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida”.
Con D.M. del Tesoro del 14.5.1983 è stata introdotta una nuova serie di buono postale fruttifero c.d. “a termine”, che rappresenta una serie speciale, prevedendo il rimborso del capitale e dei rendimenti previsti solo a scadenze prestabilite, con facoltà per il sottoscrittore di ottenere un rimborso anticipato rispetto a tali scadenze.
La disciplina sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi è stata poi modificata dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 19.12.2000, il quale ha elevato il termine prescrizionale da cinque anni a dieci anni, decorrente, in mancanza di altre previsioni normative e in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2935 c.c., dal “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
I buoni postali oggetto dell'odierno procedimento sono stati emessi in data 12.3.2002 e
16.10.2002, e appartengono rispettivamente alle serie “a termine” AA3 e AA5. Essi sono disciplinati:
− dal D.M. 29.3.2001 (istitutivo della serie “AA3”), il quale all'art. 8 prevede che i buoni fruttiferi postali “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”; e
− dal D.M. 12.9.2001 (istitutivo della serie “AA5”), il quale all'art. 8 analogamente prevede che i buoni fruttiferi postali “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”
Il più recente orientamento giurisprudenziale, in ordine al dies a quo della prescrizione, ha avuto modo di specificare che “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo,
3 pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)” (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n.
18831; conf. Cassazione civile sez. I, 19/11/2024, n. 29662; Cassazione civile sez. I,
13/06/2024, n. 16459; Cassazione civile sez. I, 07/07/2023, n. 19243; Cassazione civile sez. I,
28/07/2023, n. 23006).
3. Nel caso di specie, deve osservarsi che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa sono stati appunto emessi in data 12.3.2001 (dunque appartenente alla serie “AA3”) e in data
16.10.2001 (dunque appartenente alla serie “AA5”). In entrambi i casi, come chiaramente emerge dai titoli stessi (su cui è riportata la dicitura “Buono postale fruttifero a termine”), i buoni appartengono alla serie speciale “a termine”: da ciò consegue che, dovendosi il termine di scadenza rispettivamente collocarsi nelle date del 12.3.2008 e 16.10.2008, il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi di parte opposta deve ritenersi estinto per prescrizione decennale allorquando le attrici hanno per la prima volta richiesto il pagamento (cioè, con l'atto di citazione da cui trae origine questo procedimento).
Va infatti osservato che, dalla documentazione prodotta in giudizio, non emerge l'intervento di un valido atto interruttivo da parte delle attrici idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, non avendo esse fornito la prova dell'invio di precedenti richieste di rimborso, che, seppur la parte ha dichiarato di aver precedentemente effettuato, non sono state documentate né, in ogni caso, è stata indicata la data in cui le medesime sarebbero state compiute.
Ciò posto, ritiene il giudicante, pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali di merito, che la maturazione del termine di prescrizione non possa ritenersi impedita dalle allegate lacune informative dei titoli e dall'omessa informazione precontrattuale da parte di
Controparte_3
Appare infatti condividibile l'orientamento già assunto da questo Tribunale, laddove ha osservato che “in capo ai titolari dei buoni fruttiferi incombe un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando
l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei
Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (Tribunale Nola, 12.3.2025). Ciò in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali garantisce la piena conoscenza in ordine alla disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della prescrizione, nessun rilievo può attribuirsi ad un eventuale omissione
4 informativa da parte di in ordine alla consegna di foglietti informativi riportanti CP_3 le caratteristiche dei buoni medesimi (così Corte d'Appello Napoli, 21.11.2022, n. 4900) e che non può riscontrarsi una eventuale impossibilità per la parte di far valere il proprio diritto rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., ovvero motivi di sospensione dei termini prescrizionali ex art. 2941 c.c., non essendo l'eventuale ignoranza scusabile da parte del titolare del diritto di credito stante la conoscenza derivante direttamente dalla pubblicazione dei decreti ministeriali, (cfr. Tribunale Vicenza, 21.7.2025, n. 1143; Tribunale Agrigento, 7.7.2025, n.
809; Tribunale Vercelli, 27.6.2025, n. 1073; Corte Appello Firenze, 24.6.2025, n. 1187;
Tribunale Napoli Nord, 29.5.2025, n. 2094; Corte Appello Napoli, 13.5.2025, n. 2390; Corte
Appello Roma, 8.5.2025, n. 2882; Tribunale Cosenza, 27.2.2024, n. 464; Tribunale Ascoli
Piceno, 6.2.2024, n. 100; Tribunale Vibo Valentia sez. I, 9.1.2024, n. 4; Tribunale Pavia,
7.3.2022, n. 281).
Si ritiene che tali principi debbano trovare applicazione al caso di specie, considerato che le attrici hanno avuto piena conoscenza che i buoni postali fruttiferi sottoscritti fossero “a termine” e che appartenessero alle serie “AA3” e “AA5” (in quanto informazioni riportate negli stessi buoni postali), con la conseguenza che esse dovevano conoscerne anche le relative caratteristiche in quanto riportate decreti ministeriali istitutivi e a cui il Legislatore fa espresso rinvio ex art. 2 del D.Lgs. 30.7.1999, n. 284 ai sensi del quale “con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni Parte_3
(…) dei buoni fruttiferi postali”.
La giurisprudenza di legittimità ha, d'altronde, avuto modo di osservare rispetto alla pregressa disciplina di cui agli artt. 173 e 176 D.P.R. n. 156/1973 (ma con argomentazione che il presente Giudice ritiene applicabile anche ai buoni postali fruttiferi di “nuova” emissione ai sensi del richiamato art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284) che “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza”, con la conseguenza che “sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare
o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c.”, che “la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore”, che la “peculiarità del rapporto a valle
5 dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari” e che “la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore” (così Cass. civ., Sez. I, 20/12/2024, n. 33631,
e da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 04/07/2025, n. 18207).
4. Deve, altresì, essere rigettata l'ulteriore domanda formulata dal ricorrente di condanna di al risarcimento dei danni subiti per non avere quest'ultima consegnato, al Controparte_3 momento della sottoscrizione dei buoni postali o anche ex post, i fogli informativi, così non permettendo al medesimo di conoscere la scadenza dei buoni.
Va infatti ribadito che il danno lamentato dal ricorrente per l'allegata omissione informativa da parte di e parametrato al valore del buono postale prescritto non possa Controparte_3 causalmente ricondursi ad una condotta di essendo – come Controparte_3 già supra dedotto – la conoscenza (o conoscibilità) del termine di prescrizione garantita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di emissione e ritenendosi, pertanto, “sussistente … in capo ai titolari un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel buono, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;
informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del
Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale” (così Corte d'Appello Napoli, 21.11.2022, n. 4900, per la quale “lo specifico riferimento alla serie, contenuta nell'annotazione posta sui buoni stessi, impedisce agli odierni appellanti di invocare alcuna giustificazione a supporto della loro negligenza, atteso che gli stessi avrebbero potuto ricavare il regime giuridico applicabile mediante lettura dei decreti ministeriali citati e, conseguentemente, il giorno entro il quale esercitare il diritto di pagamento”).
Tale soluzione sembra, d'altronde, corroborata dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di evidenziare la possibilità come il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi subisse variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, evidenziando come la conoscenza dell'intervenuta modifica degli interessi fosse affidata dal legislatore alla pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta
Ufficiale (Cass. Civ., Sez. Un., 11.2.2019 n. 3963).
6 Va pertanto esclusa una responsabilità precontrattuale in capo a non Controparte_3 registrandosi nel caso di specie una omissione di obblighi informativi inerenti la prescrizione del buono postale fruttifero sottoscritto dal cliente tale da avere impedito a quest'ultimo di attivarsi tempestivamente per evitare il decorso della prescrizione del buono medesimo (in questo senso v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Pavia, 07.03.2022, n. 281, per la quale “sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la conoscenza della disciplina dei titoli, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
(…) l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito degli attori e ai danni conseguenti. Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato”; conf. Tribunale Vercelli, 27.6.2025, n. 1073; Corte Appello Firenze,
24.6.2025, n. 1187; Tribunale Reggio Calabria, 23.6.2025, n. 1064; Tribunale Pavia,
19.6.2025, n. 721; Tribunale Savona, sez. I, 22.2.2022, n. 186; Tribunale Sassari, 30.6.2022,
n. 696).
Anche la domanda risarcitoria svolta deve essere, pertanto, rigettata
5. Sussistono giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese di lite tra le parti, stante i diversi orientamenti giurisprudenziali registratisi nel tempo in ordine agli effetti della prescrizione dei buoni postali fruttiferi degli omessi obblighi informativi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta le domande di parte attrice;
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Nola, 24 ottobre 2025
Il Giudice
IO SS
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