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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 75/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 131/2024 RG Lav.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 75/2024 R.G.
Lav. promossa da:
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi, ope legis, domiciliato appellante
contro
: già in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, Controparte_3 dall'Avv. Costantino Greco, dall'Avv. Ruggero Ponzone e dall'Avv. Giovanna Pacchiana
Parravicini, elettivamente domiciliati come in atti appellate
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 28.11.20203, il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione proposta da (d'ora innanzi, ) e da , Controparte_1 CP_1 Controparte_4
in qualità di legale rappresentante, avverso le ordinanze ingiunzione emesse in data 30.06.2022 dall' nn. 130-0/2022 e 131-1/2022, con Parte_1
cui si intimava il pagamento della somma di € 542,60, di cui € 500,00 per sanzioni amministrative ed € 42,60 per spese di notifica, per l'asserita violazione dell'art. 1, co. 1, D.L. n. 663/73, non essendo stata corrisposta ai lavoratori , , e Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 CP_7
la indennità di malattia per il periodo marzo - maggio 2020.
[...]
1.1 Le ricorrenti, eccepita la nullità delle ordinanze ingiunzione opposte e degli atti presupposti, per violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, contestavano la fondatezza delle contestazioni, richiamando l'art. 3, co.7, D.L.vo n. 148/2015, secondo cui “Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”. Nel caso di specie, quindi, legittimamente la avrebbe erogato CP_1
ai lavoratori e , risultati in malattia in giornate in cui erano collocati CP_5 CP_6 Pt_2 CP_7
in CIG per Covid, un importo pari al trattamento di integrazione salariale (e non al trattamento previsto dal CCNL Metalmeccanici per il caso di malattia). Le disposizioni della circolare n. CP_8
197 del 02.12.2015, che distingue la regolamentazione a seconda della natura della CIG, dando prevalenza all'integrazione solo in caso di CIG a zero ore e a seconda che la malattia si insorta prima o durante la CIG, non sarebbe coerente con le norme di legge che, invece, prevederebbero sempre e in ogni caso che il trattamento di integrazione salariale sostituisca il trattamento economico di malattia in ogni occasione in cui CIG e malattia del lavoratore si sovrappongono.
Si deduceva, inoltre, che per i lavoratori e anche applicando l'interpretazione fatta CP_7 Pt_2 propria dall' e, conseguentemente, dall' , sarebbe non corretta la CP_8 Parte_1 contestazione della violazione e l'irrogazione della prevista sanzione. Dai documenti allegati, infatti, si evincerebbe che allorquando si verificò l'assenza per malattia dei predetti due lavoratori gli stessi erano già stato posti in CIG, ragion per cui per essi il trattamento di integrazione salariale
2 sostituirebbe quello di malattia. Ribadito, quindi, che ai lavoratori cui si riferiva la contestazione della violazione avrebbero percepito quanto loro spettante in base alla legge, si eccepiva la non corretta quantificazione della sanzione, determinata nel massimo senza alcun valido motivo.
1.2 L' , tempestivamente costituitosi, contestava la fondatezza della opposizione, Parte_1 evidenziando che la natura dell'attività prevalentemente svolta dalla (produzione, CP_1
trasformazione e distribuzione di energia termica e fluidica in stabilimenti industriali e manifatturieri) sarebbe stata incompatibile con una CIG a zero ore. I lavoratori cui si riferiva la violazione, inoltre, avrebbero operato sempre insieme ad un altro collega regolarmente presente sul posto di lavoro. Aggiungeva che, ad eccezione che per , per gli altri lavoratori la CP_7
società aveva provveduto alla regolarizzazione, versando con il prospetto paga di novembre 2020
l'indennità di malattia dovuta, tale condotta potendosi equiparare ad una confessione.
Evidenziava che nel caso di specie era stato rispettato il termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, all'uopo richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte in materia.
Quanto ai rapporti tra CIG e malattia dei lavoratori, richiamava, ritenendoli applicabili al caso di specie, le disposizioni della circolare n. 197/2015, che per la CIG a zero ore prevede che il lavoratore già in malattia entri in CIG, continuando quello che successivamente si ammali a fruire del trattamento di integrazione salariale solo se tutti i colleghi del reparto cui è addetto sono in
CIG, beneficiando, in caso contrario, dell'indennità di malattia. In caso di CIG ad orario ridotto prevarrebbe sempre l'indennità di malattia. Nel caso di specie sarebbe escluso che vi sia stata una
CIG a zero ore, evincendosi dagli atti che non vi fu una totale sospensione dell'attività lavorativa per i lavoratori di cui trattasi né per il reparto cui gli stessi erano addetti. La società avrebbe dovuto, quindi, erogare l'indennità di malattia.
1.3 Il Tribunale, richiamato l'art. 3, co. 7, D.L.vo n. 148 del 14.09.2015 e ritenuto che detta disposizione prevalesse sulle circolari dell' , accoglieva la proposta opposizione, affermando CP_8 che correttamente la società aveva erogato ai lavoratori cui si riferiva l'accertamento ispettivo, risultati in malattia nelle giornate in cui erano collocati in CIG per COVID, l'importo pari al trattamento di integrazione salariale.
2. Avverso detta decisione propone appello l' , invocandone la riforma. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errata e falsa applicazione da parte del primo giudice della normativa di riferimento. Il Tribunale avrebbe errato nel dare per scontato che il regime di
CIG di cui beneficiava la fosse a zero ore e che si si trattasse, quindi, di una ipotesi di CP_1
3 sospensione dell'attività lavorativa e non, come in effetti si sarebbe verificato, di una mera riduzione dell'orario di lavoro. Ribadisce, quindi, che per la tipologia di attività svolta dalla , CP_1
una delle più importanti Energy Service Company operanti a livello internazionale al servizio di grandi gruppi industriali, in Italia come all'estero, la CIG non avrebbe mai potuto essere a zero ore.
La circostanza, peraltro, si evincerebbe dai documenti prodotti dalle parti che confermerebbero che per il mese di marzo il avrebbe usufruito di 24 ore di CIG, il di 32 ore ed il di CP_5 Pt_2 CP_7
24 ore;
per il mese di aprile, il avrebbe usufruito di n. 64 ore di CIG, il di 64 ore, CP_5 CP_6
il di 64 ore ed il di 56 ore. Pt_2 CP_7
Quanto ai rapporti tra malattia e CIG, richiamate le difese del primo grado, si evidenzia che nel caso di specie solo per il lo stato di malattia sarebbe insorto durante la CIG, essendosi CP_7
ammalati il il ed il prima della istanza di CIG avanzata dalla il CP_5 Pt_2 CP_6 CP_1
18.03.2020.
Stando, quindi, alle indicazioni contenute nella circolare n 197/2015, confermate nel CP_8
messaggio 30.04.2020, n. 1822, quantomeno ai lavoratori e la CP_5 CP_6 Pt_2 CP_1 avrebbe dovuto corrispondere l'indennità di malattia.
Richiamate, per il resto, le difese del primo grado, l'appellante chiede la riforma della sentenza del
Tribunale di Larino, con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione opposte.
3. Si sono costituiti la e che, contestando la fondatezza dell'appello, CP_1 Controparte_3 ne chiedono il rigetto. Richiamato l'art. 3, co.7, D.L.vo 148/2015, deducono che la legge impone che ogni volta che il lavoratore in malattia risulti collocato in CIG, sia ordinaria che straordinaria, il trattamento di integrazione salariale sostituisce sempre l'indennità di malattia. La circolare n.
197/2015 e il Messaggio n. 1822/2020, laddove introducono eccezioni e distinguo, non CP_8
previsti dalla legge, andrebbero evidentemente disattesi.
Gli appellati rilevano, inoltre, che la avrebbe comunque corrisposto ai dipendenti di cui CP_1
trattasi il dovuto trattamento economico, all'uopo richiamando la giurisprudenza secondo cui al lavoratore sospeso in cig può spettare al più un trattamento economico corrispondente a quello di integrazione salariale. In subordine, si evidenzia che quantomeno con riferimento a e CP_7 Pt_2 anche a voler aderire alla prospettazione dell' , sarebbe stata correttamente Parte_1
corrisposta il solo trattamento di integrazione salariale. Detti lavoratori, infatti, erano già in CIG quando si ammalarono, essendo gli stessi sospesi per l'intero orario di lavoro.
4 In estremo subordine, gli appellati si dolgono della eccessività della sanzione, irrogata nel massimo edittale e che, peraltro, in conseguenza del venir meno di taluno degli addebiti, andrebbe ridotta.
Si conclude, quindi, per il rigetto dell'appello, chiedendosi, in subordine, la conferma dell'annullamento delle ordinanze ingiunzioni con riferimento alla posizione del e del CP_7 Pt_2
4. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dall'appellante, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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5. L'appello è parzialmente fondato con riferimento alla posizione dei lavoratori e CP_5 CP_6
Va premesso che correttamente il Tribunale non ha aderito alla interpretazione della normativa di riferimento fatta propria dall' e cristallizzata nella circolare n.197/2015 Parte_1 CP_8
e nel messaggio 30.04.2020, n. 1822, fonti sub valenti rispetto al chiaro e inequivoco dettato normativo. L'art. 3, co.7, D.L.vo n. 148/2015, infatti, prevede espressamente che “Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”, senza operare alcuna distinzione rispetto al tempo di insorgenza della malattia rispetto alla CIG. Ciò che rileva è che la CIG abbia comportato una sospensione dal lavoro del dipendente in malattia e non una mera riduzione dell'orario (cfr.
Cass., sez. L, ordinanza n. 163282 del 10.06.2021 che, seppur con riferimento alla previsione dell'art. 3 della l. n. 464 del 1972, sovrapponibile a quella dell'art. 3, co.7, D.L.vo cit., ha affermato:
“Anche se l'art. 3 della l. n. 464 del 1972, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, si riferisce soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre analoga disposizione non è prevista per la cassa integrazione ordinaria, tuttavia, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisce ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva, e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo, sussiste una piena identità di "ratio", che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce
l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista”).
6. Ebbene dagli atti e, in primis, dal verbale unico di accertamento del 15.01.2021 (all. 14 del fascicolo dell'appellante) non risulta che il ed il nei giorni in cui sono stati assenti per CP_5 CP_6
malattia (rispettivamente, dal 13 al 20 marzo 2020 e dal 17 marzo al 3 aprile 2020) siano stati collocati in CIG. Nel richiamato verbale, infatti, per ciascuno dei predetti lavoratori si dà atto che
5 dai messaggi whatsapp inviati loro dalla società “non si evince che per il suddetto periodo sarebbe stato sospeso per CIG”.
Per tali lavoratori, inoltre, diversamente che per il ed il non risultano prodotti i citati CP_7 Pt_2
messaggi whatsapp.
Premesso che la , che chiese la CIG per il periodo dal 18.03.2020 al 17.05.2020, non operò CP_1 una sospensione dell'attività a zero ore (v., in particolare, i prospetti di cui all'all. 11 del fascicolo dell'appellante), a confermare che nei giorni di malattia né il né il furono in CIG CP_6 CP_5 soccorrono i prospetti INAIL (allegato n. 8 del fascicolo dell'appellante). Da essi risulta che il fu in CIG a marzo 2020 solo tre giorni, per complessiva 24 ore, dal 22 al 24 marzo, dopo CP_5
il rientro dalla malattia (dal 13 al 20 marzo), oltre che per otto giorni ad aprile;
il in CP_6
malattia dal 17 marzo al 3 aprile 2020, fu collocato in CIG solo ad aprile, nei giorni 5, 6, 7, 16, 18,
20, 27 e 28, per complessivi otto giorni (64 ore complessivamente).
Se ne evince che per il Forgione ed il la società avrebbe dovuto corrispondere l'indennità CP_5
di malattia. Non essendo i lavoratori di cui trattasi collocati negli stessi giorni in CIG, difettava il presupposto previsto dall'art. 3, co. 7, D.L.vo n. 148/2015 perché l'indennità di malattia fosse sostituita dal trattamento di integrazione salariale, costituendo la condizione di malattia l'unica ragione dell'assenza dei dipendenti.
7. La decisione del Tribunale di Larino è, invece, condivisibile quanto alla posizione dei lavoratori e collocati in CIG in alcuni dei giorni in cui erano assenti per malattia. CP_7 Pt_2
In particolare, il , assente per malattia dal 23 al 30 marzo 2020, risulta collocato in CIG il CP_7
28 e 30 marzo (messaggi whatsapp del 19 marzo e del 22.03.2020, all. 8 del fascicolo appellate); il assente per malattia dal 9 al 20 marzo e dal 14 al 17 aprile, è stato posto in cassa integrazione Pt_2 dal 14 al 17 aprile 2020 (v. messaggio whatsapp dell'11.04.2020, allegato 8 del fascicolo appellate).
Per tali lavoratori, quindi, legittimamente la non ha corrisposto l'indennità di malattia, CP_1 essendo l'assenza giustificata dalla CIG e spettando il trattamento di integrazione salariale.
8. L'appello dell' risulta, dunque, fondato limitatamente alla posizione del Parte_1
e del dovendosi confermare l'annullamento delle ordinanze ingiunzione quanto CP_6 CP_5
al e al CP_7 Pt_2
6 Va, dunque, confermata la sanzione irrogata con le ordinanze ingiunzioni opposte che, in ragione del parziale annullamento, va, tuttavia, ridotta, rideterminandola in € 250,00 (€ 125,00 per ogni lavoratore).
Quanto alla asserita violazione dell'art. 14.l. n. 689/1981, espressamente esclusa dal primo giudice, trattasi di profilo ormai coperto dal giudicato, non essendo stato sul punto proposto dagli appellati impugnazione incidentale (non essendo stata la questione neppure riproposta ex art. 346 c.p.c.) 1.
Quanto alle spese del doppio grado, le stesse vanno compensate per la metà, stante la reciproca soccombenza, liquidandosi come da dispositivo la restante frazione, al cui pagamento parte appellante è tenuta nei confronti degli appellati.
PQM
La Corte di appello, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 28.11.2023 dal Tribunale di Larino - Giudice del lavoro – proposto con ricorso qui depositato il 04.06.2024 dall
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_3
confronti di già in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
e ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così Controparte_3
provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma: annulla le ordinanze ingiunzione opposte limitatamente alla posizione dei lavoratori e Parte_2
; CP_7 riduce ad € 250,00 la sanzione da irrogarsi per la accertata violazione.
7 Compensa per la metà le spese del doppio grado di giudizio e determina la restante frazione, al cui pagamento parte appellante è tenuta in favore degli appellati in complessivi € 981,22, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sugli onorari come sopra determinati,
IVA e CAP come per legge.
Campobasso, 08.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass., sez. 3, ordinanza n. 25876 del
27.09.2024, in fattispecie in cui la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in mancanza di impugnazione incidentale, aveva rilevato il giudicato interno sulla sussistenza del fatto illecito di diffamazione attribuito al convenuto appellato, questione decisa separatamente dal giudice di primo grado e del tutto distinta dall'accertamento della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, oggetto dell'appello principale dell'attore).