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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/12/2024, n. 11129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 11129 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8986/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8986/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Venturini Parte_1 C.F._1 iciliat del suo procuratore in Milano, Via Montebello n. 24, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, come rappresentata dalla sostituta processuale ex art. 77 c.p.c.
[...]
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. An Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Piazza Castello n.19, come da procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), residente a [...], Controparte_3 C.F._2 in Frazione Capreno 20/C;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 26.09.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio ex art. 144 Parte_1 cod. ass. priv. quale proprietario della vettura Fiat Tipo (tg. Controparte_3
1 FJ205VL), e quale compagnia assicurativa di quest'ultimo, al fine di Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 09.07.2020.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 09.07.2020, alle ore 15:30 circa, la sig.ra percorreva la S.P. 179 nel Comune di Masate alla guida del veicolo AU (tg. Parte_1
FB467ZA), di proprietà del sig. quando, giunta all'intersezione con la via Rossini, Parte_2 veniva urtata dal veicolo Fiat Ti ), di proprietà e condotto dal sig. il quale CP_3 ometteva di concedere la dovuta precedenza alla vettura condotta dall'attrice; che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale, i quali accertavano la responsabilità del CP_3 nella determinazione del sinistro sanzionandolo per la violazione dell'art. 145 C.d.S.; che l'attrice veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Vimercate, ove le veniva diagnosticata una “Frattura scomposta polso sx, contusione avambraccio dx” e veniva successivamente sottoposta ad intervento chirurgico;
che alla stabilizzazione dei postumi l'attrice si sottoponeva a visita medico-legale; che la sig.ra pativa altresì un danno morale, espressione della sofferenza interiore, un danno Pt_1 esisten in considerazione della particolare incidenza che le lesioni hanno avuto su tutti gli aspetti della sua vita, e un importante danno estetico dovuto all'evidente ingrossamento e della rilevante deformità del polso sinistro;
che l'attrice subìva anche un danno patrimoniale derivante degli esborsi per le spese mediche, per i trasporti, per il rilascio del rapporto di incidente e per l'attività legale stragiudiziale;
che sussiste la responsabilità esclusiva del sig. ella determinazione dell'evento CP_3 lesivo per cui è causa, il quale, dunque, è tenuto a risarcire i danni subìti dalla signora in Pt_1 relazione al sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio quale Controparte_2 rappresentante sostanziale e processuale ex art. 77 c.p.c. di o l'an Controparte_1 debeatur in punto di dinamica ex adverso denunciata e di nesso causale tra l'evento dedotto e i danni lamentati dall'attrice. In via subordinata, parte convenuta contestava il quantum debeatur.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma VI, n.1 c.p.c., parte attrice eccepiva in via preliminare la nullità del mandato irrevocabile ex art. 77 c.p.c. e l'inammissibilità della costituzione di in luogo di Controparte_2 Controparte_1
All'udienza del giorno 24.05.2022, constatata la regolarità della notificazione effettuata nei confronti del convenuto questo giudice ne dichiarava la contumacia e Controparte_3 concedeva alle mma VI, c.p.c., fissando l'udienza del 02.11.2022 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attrice . Parte_1
All'udienza del 29.11.2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 29.09.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 30.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del
2 02.11.2022, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, occorre esaminare la questione relativa all'ammissibilità della costituzione di in qualità di mandataria di in Controparte_2 Controparte_1 forza della Convenzione CARD – Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Ebbene, al riguardo si osserva innanzitutto che la si è costituita nel Controparte_2 presente giudizio in qualità di mandataria di a di mandato di Controparte_1 rappresentanza (v. doc. 1, fasc. conv.) alla stessa conferito per effetto “dell'adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazione per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – CARD, prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dal DPR n.254 del 18 luglio 2006”.
In via preliminare, parte attrice, nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., si duole della nullità di tale procura in quanto nella stessa mancherebbero “le generalità e il codice fiscale del convenuto” (v. pagina 3, memoria assertiva parte attrice) nel rispetto delle previsioni di legge in tema di rappresentanza.
Invero la predetta eccezione non è fondata in quanto la parte convenuta è e Controparte_1 nella predetta procura prodotta sub doc. 1, fasc. sono presenti le generalità di CP_2 [...]
il nominativo del legale rappresentan la partita iva della stessa;
pertant CP_1 elementi di cui parte attrice si duole (“le generalità e il codice fiscale del convenuto”) sono, invero, presenti nella procura notarile prodotta.
Sempre in relazione alla costituzione di nel presente giudizio, giova precisare che la CP_2 convenzione CARD richiamata nella pro ima (v. doc. 1, fasc. è un accordo CP_2 stipulato tra le agenzie assicuratrici al fine di gestire il sistema del risarcimento diretto del danno e riveste un ruolo rilevante in relazione alla procedura di risarcimento diretto, trattandosi di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede legale in Italia allo scopo di
“definire le regole di cooperazione tra le imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 cod. ass. priv. e del D.P.R. 254 del 18 luglio 2006” (cfr. ex multis, Tribunale di Napoli, sez. IX, 24/06/2021, n. 5913; Tribunale di Torino, Sez. III, 24/11/2017, n.5739).
L'impresa assicuratrice aderente a tale convenzione assume, pertanto, una duplice veste: è definita
“ , quando risarcisce il danneggiato in tutto o in parte per conto dell'impresa assicuratrice CP_4 ivilmente responsabile del sinistro;
è, invece, definita ” nell'ipotesi in cui i CP_5 danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto dall'impresa del danneggiato.
I poteri di rappresentanza dell'impresa assicuratrice che assume la veste di Gestionaria sono regolati dall'art.1 bis della Convenzione CARD, il quale dispone che: “Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell'art.149, comma 3, cod. ass. priv. ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di dalla trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle diverse ipotesi in cui il CP_5 danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art.149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice”.
3 Al fine di consentire alle imprese assicurative Gestionarie di assumere la gestione del sinistro nei casi indicati, la disposizione prevede che “le imprese aderenti conferiscono, sin d'ora, le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile di cui all'allegato riportato in calce al presente articolo”. In ordine ai poteri di rappresentanza processuale della Gestionaria, l'art.1 bis CARD specifica che “per le stesse ipotesi e alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverò ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquistare il ruolo di Gestionaria il potere di rappresentanza in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado del giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti e arbitri, revocarli e sostituirli. Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a costituirsi in giudizio in nome e per conto della . CP_5
Per effetto di tale accordo, dunque, la si impegna a compiere ogni attività necessaria alla CP_4 gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno in forza di un mandato irrevocabile, conferito da ciascuna impresa alle altre al momento dell'adesione alla convenzione CARD, il quale attribuisce alla Gestionaria sia la rappresentanza sostanziale, sia quella processuale della . CP_5
Ciò posto, giova rilevare come la giurisprudenza di merito abbia sostenuto differenti orientamenti in relazione alla natura del mandato ed ai poteri che esso conferisce alla . La questione CP_4 assume particolare rilevanza nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia deci in giudizio nei confronti del responsabile civile e della di lui impresa di assicurazione e, in luogo di quest'ultima, si costituisce l'impresa assicuratrice del danneggiato in qualità di sua rappresentante. In queste fattispecie vi è la necessità di tutelare, da un lato, l'interesse del danneggiato ad avere in giudizio la compagnia di assicurazione effettivamente convenuta e, al contempo, l'interesse delle compagnie di assicurazione firmatarie della convenzione CARD di vedersi riconosciuto il diritto sancito dall'art. 1 bis di tale convenzione come sopra richiamato.
La difesa attorea aderisce a quella parte della giurisprudenza che ha escluso che la abbia CP_4 la facoltà di intervenire nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del re ivile e della sua assicurazione sula base di considerazioni di carattere sostanziale, quale la nullità del mandato ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1418 c.c. per illiceità della causa e di carattere processuale, in quanto il mandato sarebbe nullo per contrasto con l'art. 81 c.p.c. (cfr. ex multis Tribunale Torre Annunziata, 10/11/2016, n.2830; Tribunale di Bologna, 16/04/2014, n. 20653; Tribunale di Genova, 10.06.2011, n.2415).
Tuttavia Al riguardo, questo Tribunale ritiene di dare seguito al differente indirizzo giurisprudenziale maggioritario e di recente condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, il quale invece riconosce l'ammissibilità della costituzione della in nome e per conto della compagnia di CP_4 assicurazione del danneggiate (cfr. ex multis Cass civ. 28/08/2019, n. 21761; Cass. civ. 14/02/2019, n. 4305; Cass. civ. 11/12/2018, n. 31965; Cass civ. 01/08/2018, n. 20383; Cass. civ., ord. 01/03/2017, n. 5267; Cass. civ., 11/10/2016, n. 20408).
Ed infatti la Suprema Corte ha chiarito come la Compagnia mandataria agisca a tutela di un diritto della mandante e non in proprio e, pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. In ordine al potere di rappresentanza della Gestionaria, sulla base del presupposto per cui tale potere può essere riconosciuto soltanto in capo a colui che sia stato investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che: “La norma processuale in forza della quale si costituisce la compagnia gestionaria in nome e per conto della debitrice deve essere individuata nell'art. 77 c.p.c.” (Cass. civ. sez. III, 11/10/2016, n. 20408). Tale disposizione è, infatti, espressamente richiamata dall'art.1
4 bis CARD in virtù del quale le imprese firmatarie si attribuiscono reciprocamente il potere di rappresentanza sostanziale e, quindi, legittimamente, anche quella processuale in merito ai sinistri per i quali è prevista la procedura di indennizzo diretto.
Alla luce di tale regolamentazione, la mandataria deve dunque ritenersi legittimata a resistere all'azione proposta dal danneggiato in nome e per conto della debitrice, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio.
Ciò posto, quanto all'ammissibilità della costituzione della compagnia del danneggiato quale
, compagna assicurativa del responsabile civile, anche nei giudizi azionati Controparte_6 in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito citata, si ritiene che il mandato conferito dalla debitrice è valido ed operante in qualsiasi caso in cui si sia verificato un sinistro tra i due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (art.149 CDA), essendo irrilevante in quest'ultimo caso il fatto che l'attore agisca ai sensi della procedura prevista dagli art. 144 e 148 o dell'art. 149 cod. ass. priv.. Tale conclusione è supportata dalla lettera dell'art. 1 bis CARD il quale, come già evidenziato, stabilisce espressamente:
“Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della debitrice”. Del resto, come correttamente evidenziato dalla difesa di nella specie, se si CP_2 vertesse in ipotesi di 149 cod. ass., la società si costituirebb o in proprio e non CP_4 in nome e per conto della debitrice.
Ancora, tale disciplina è riportata nel mandato irrevocabile di rappresentanza (nel caso di specie prodotto sub doc.1, fasc. conv.) in cui si precisa che la Debitrice conferisce all'impresa Gestionaria
“un mandato a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si rende necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 cod. ass. priv., ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo quanto previsto dall'art.13 del DPR n.254/2006”.
Ebbene, la formulazione del mandato nei termini predetti consente di ritenere che oggetto del potere di rappresentanza conferito non sia la gestione delle controversie ex art. 149 cod. ass. priv., quanto piuttosto la gestione dei sinistri che, qualsiasi sia l'azione scelta dal danneggiato, comunque potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 149 cod. ass. priv.; il richiamo all'art.149 del cod. ass. priv. fa, dunque, riferimento al tipo di sinistro che dovrà essere gestito e non al tipo di azione prescelta;
ne consegue che se un sinistro rientra nelle ipotesi di cui all'art.149 cod. ass. priv. e dunque può, anche solo astrattamente, essere gestito con il risarcimento diretto, allora opera il mandato e l'assicurazione mandataria può compiere ogni tipo di attività per gestire il sinistro (cfr. Tribunale di Torino sez. IV, 22/02/2023, n. 801; Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739).
Alla luce delle considerazioni esposte, questo Tribunale ritiene, pertanto, che il mandato conferito da a sia valido e non sia limitato alla gestione e Controparte_1 Controparte_2 i ioni il risarcimento diretto ex art.149 cod. ass. priv., ma, al contrario, sia esteso anche alle ipotesi di azione per il risarcimento ordinario, astrattamente rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 149 cod. ass. priv..
Sul punto, si osserva che nel presente giudizio, la danneggiata agisce per il risarcimento Parte_1 del danno biologico subìto a seguito del sinistro per cui è ca to, dal c.t.u. nominato in corso di causa, dott. in un I.P. pari al 9%, percentuale contenuta dunque nel limite previsto Per_1 dall'art.139 cod. ass. ressamente richiamato dall'art. 149 cod. ass. priv. e rientrando, dunque, non solo astrattamente ma anche concretamente nell'ambito di applicazione di tale disposizione.
5 In definitiva, tali considerazioni consentono di ritenere senz'altro ammissibile la costituzione di quale mandataria di nel presente giudizio Controparte_2 Controparte_1 rt. 144 cod. ass. priv abile civile e della sua compagnia assicurativa in quanto il sinistro per cui è causa è astrattamente sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 149 cod. ass. priv..
4. Ciò posto con riguardo alla qualificazione della domanda e alla corretta instaurazione del contraddittorio, quanto al profilo relativo all'an debeatur giova rilevare quanto segue.
4.1. Il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa possono ritenersi provati alla luce del complessivo compendio probatorio, che consta degli accertamenti compiuti dagli Agenti della P.L. intervenuti sul luogo del sinistro, degli allegati rilievi fotografici (v. doc.2, fasc. att.) e delle dichiarazioni rese dal sig. sia agli Agenti di P.L. nell'immediatezza dei CP_3 CP_3 fatti (v. doc.2, fasc. att.), sia in sede di interrogatorio formale all'udienza del 13.04.2023.
Innanzi tutto, gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro hanno raccolto le dichiarazioni del sig. il quale nell'immediatezza ha dichiarato: “Provenivo da Masate dalla discarica direzione via Rossini CP_3
o svoltato per via Rossini ritenendo, data la distanza dell'auto che arrivava da Trezzano RO, che il tempo fosse sufficiente per entrare nella suddetta via. Ho rallentato leggermente per assicurarmi che non ci fossero auto provenienti da Trezzano RO che stessero per inserirsi in via Rossini. Ma questo lieve rallentamento è stato sufficiente perché la AU impattasse nella ruota posteriore della mia Fiat Tipo […]” (v. doc. 2, fasc. att., pag.2).
Ebbene il nell'immediatezza dei fatti ha ammesso di non aver completamente arrestato la CP_3 marcia del proprio veicolo prima di immettersi sulla via Rossini, nonostante la segnaletica stradale ivi presente glielo imponesse, e di essersi immesso sulla predetta via nonostante avesse visto l'attrice sopraggiungere calcolando in modo non corretto la distanza e la velocità di percorrenza di quest'ultima.
Per tale ragione, all'esito degli accertamenti espletati, che hanno efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso, gli agenti hanno provveduto a sanzionare il per non aver rispettato CP_3
l'obbligo di “dare precedenza”, accertando quanto segue: “Da quanto sopra esposto e da un esame della dinamica è emerso che lo stesso conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art.145/4 comma del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – impegnava l'intersezione omettendo di rispettare l'obbligo di “DARE LA PRECEDENZA” regolarmente segnalato nel suo senso di marcia […]” (v. doc.2, fasc. att., pag.3).
Anche in sede di interrogatorio formale, reso dinanzi a questo Giudice all'udienza celebrata in data 13.04.2023, il ha dichiarato: “Io posso avere sbagliato a calcolare l'estrema velocità della signora, lì tutti CP_3 rallentano, lei è arrivata sparata” (v. verbale udienza del 13.04.2023).
È dunque indubbio che il abbia adottato una condotta di guida imprudente, sottostimando CP_3 la distanza e la velocità dal veicolo AU condotto dalla sig.ra , e decidendo di Pt_1 immettersi comunque nel traffico veicolare nonostante avesse notato che quest'ultima stava sopraggiungendo.
Più precisamente, sulla base degli accertamenti e delle rilevazioni effettuate, è emersa la violazione da parte del convenuto innanzi tutto della regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, il convenuto ha violato la regola cautelare di cui all'art. 145, co. I e II, C.d.S., il quale impone ai conducenti che si approssimano ad una intersezione di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti nonché l'obbligo di
6 concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra e anche la regola di cui all'art. 146 C.d.S., il quale impone agli utenti della strada di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale.
Inoltre, il convenuto ha altresì violato la regola cautelare di cui all'art. 154, co. I, del Codice della Strada, il quale sancisce quanto segue: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione” e, ancora, al co. VI, dispone che: “L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi”.
È dunque acclarata la responsabilità del convenuto il quale, Controparte_3 omettendo di adottare la massima prudenza e diligenza, si è immesso sulla via Rossini senza accertare che tale manovra non costituisse pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada e omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in transito sulla S.P. 179, nonostante, come dal medesimo dichiarato, avesse già notato la vettura condotta dall'attrice che stava sopraggiungendo.
Dal complessivo compendio probatorio, dunque, deve ritenersi confermata la responsabilità del convenuto - conducente della vettura Fiat Tipo (tg. FJ205VL) - nella determinazione del CP_3 sinistro di causa, il quale si è reso responsabile della violazione di plurime regole cautelari imposte dal Codice della strada.
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
4.2. Così accertata la responsabilità del convenuto nella Controparte_3 causazione del sinistro de quo, deve rilevarsi che il comportamento colposo dell'attrice Parte_1 abbia tuttavia concorso a determinare l'evento lesivo seppur in misura limitata.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
In primo luogo, in relazione al tema della visibilità e avvistabilità da parte dell'attrice della vettura Fiat Tipo condotta dal deve rilevarsi che dal verbale di incidente, che ha efficacia probatoria CP_3 fidefacente fino a i falso in relazione agli accertamenti compiuti in loco, emerge che al momento del sinistro (occorso il 09.07.2020 alle ore 15:30 circa) vi fosse luce diurna, le condizioni metereologiche fossero serene e la visibilità fosse buona (v. doc.2, fasc. att.).
Inoltre, dall'esame delle foto allegate alla relazione di incidente rappresentanti i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro (v. doc. 2, fasc. att.) si evince chiaramente che l'impatto tra le due vetture è avvenuto quando il aveva di fatto quasi ultimato la manovra di immissione sulla via CP_3 Rossini.
Ed infatti, dall'esame dello stato dei luoghi e dei danni riportati dai veicoli si evince che l'urto è avvenuto in corrispondenza della portiera posteriore del veicolo Fiat Tipo del pertanto, al CP_3 momento dell'impatto il veicolo del convenuto era già in parte immesso sulla via Rossini ed era
7 facilmente avvistabile dai mezzi che, come l'attrice, percorrevano la S.P. 179, stante l'assenza di ostacoli che potessero impedire o ridurre la visibilità.
La predette circostanze depongono nel senso che l'attrice non stesse mantenendo, al momento del sinistro, una velocità commisurata allo stato dei luoghi;
ciò si evince anche dal fatto che, come dichiarato dalla sig.ra agli agenti verbalizzanti (v. doc. 2, fasc. att.) la vettura AU dalla Pt_1 medesima condotta, dopo l'urto, ha “girato su se stessa”, mentre il veicolo Fiat Tipo del stato CP_3 sospinto a diversi metri dalla strada provinciale, come si evince dalle fotografie in atti.
Ebbene, una simile dinamica è compatibile esclusivamente con un urto avvenuto ad alta velocità e, tenuto conto che la Fiat Tipo condotta dal procedeva verosimilmente a velocità molto CP_3 contenuta in quanto si stava immettendo sulla via Rossini, come dichiarato dall'attrice nell'immediatezza dei fatti (v. doc. 2, fasc. att.: “ho notato la provenienza della macchina bianca che si fermava a dare la precedenza […] la Fiat Tipo ripartiva improvvisamente”), ne consegue che la sig.ra stava Pt_1 verosimilmente procedendo ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e, pertan n si è avveduta della vettura Fiat Tipo che, pur non rispettando l'obbligo di dare precedenza, aveva quasi ultimato la manovra di immissione sulla via.
Alla luce del complessivo compendio probatorio e delle superiori considerazioni è dunque agevole presumere che se l'attrice avesse adottato una maggiore prudenza e diligenza nel condurre il proprio veicolo, specie in prossimità di un'intersezione, rallentando la marcia fino anche al punto di arrestare il mezzo se necessario, ben avrebbe potuto avvistare la vettura Fiat Tipo che stava ultimando la propria manovra di immissione sulla via Rossini e, pertanto, avrebbe potuto adottare per tempo le opportune e conseguenti cautele a tutela della propria incolumità.
L'attrice ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S. che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano al segnale di arresto anche nel caso in cui, in presenza di un incrocio, si goda del diritto di precedenza (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 ove la Suprema Corte ha affermato “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto” e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, l'attrice ha Parte_1 altresì violato la regola cautelare di cui all'art. 141 del Codice della Strada, che impo nte di regolare la velocità del proprio veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
inoltre, il predetto articolo impone altresì al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Deve pertanto ritenersi provato il comportamento colposo dell'attrice e dunque, Parte_1 ricordato che il concetto di prevedibilità – rapportato alla sfera del danneggiato – non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità, l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenute in considerazione le predette
8 circostanze che in concreto normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che appare equo fissare nella misura del 30% tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto sopra evidenziate e della differente pregnanza delle regole cautelari violate dall'attrice rispetto a quelle violate dal convenuto.
5. Ciò ritenuto in punto di responsabilità, occorre individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott. il quale ha accertato: che l'attrice, in conseguenza dell'evento lesivo Parte_3 per cui è causa, ha riportato un “un trauma contusivo-distorsivo elettivamente incentrato al polso sinistro produttivo di frattura metaepifisaria distale del radio sinistro” (v. relazione peritale, pag. 7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 1, di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 60, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico- fisica del soggetto nella misura del 9%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo alla sig.ra . Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
5.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 65 alla stabilizzazione dei postumi, l'importo complessivo di Euro 2.955,34 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 14.216,60 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 17.171,94 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente di sofferenza-morale non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
9 Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che nel caso di specie sussistono i presupposti per maggiorare del 20% l'importo liquidato a titolo di danno biologico sulla scorta di quanto disposto dall'art. 139, comma 3, Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.07.2024 per le seguenti ragioni.
In primo luogo la sofferenza psico-fisica richiamata dal terzo comma dell'art. 139 cod. ass. private può ritenersi presuntivamente provato in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica pari ad 2 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 10) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
Ancora, la predetta sofferenza deve ritenersi provata con riguardo al comprovato danno estetico causato dalla presenza sul suo corpo di una cicatrice: all'esito degli accertamenti peritali compiuti in corso di causa, il c.t.u. ha accertato la presenza “In sede volare cicatrice chirurgica lineare a decorso longitudinale e della lunghezza di circa 7 cm, piana, lievemente ipercromica e mobile sul piano profondo” (v. relazione peritale, pag.6).
La presenza di tali lesioni può certamente ritenersi idonea, accedendo ad un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c., a condizionare in modo netto il modo di essere della danneggiata.
Ne consegue che deve ritenersi del tutto verosimile la sussistenza nella sfera comportamentale dell'attrice di quell'amplificazione di disagi legati all'immagine corporea, pregiudizi che devono ritenersi specifici del caso concreto e dunque evidentemente diversi ed ulteriori rispetto a quelli ordinariamente ristorati dai valori tabellari di cui al D.M. 16.07.2024.
Ancora, altro profilo evidenziato da parte attrice che deve ritenersi meritevole di accoglimento in relazione al disposto di cui al comma III dell'art. 139 cod. ass. private (il quale consente di aumentare del 20% il danno biologico anche qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”) attiene alle attività ricreative, sociali e sportive che era solita praticare prima del sinistro de quo. Parte_1
Ebbene, le attività praticate dall'attrice prima del sinistro rilevanti ai fini della valorizzazione degli aspetti dinamico-relazionali personali incisi dalla menomazione accertata sono state provate nel corso dell'istruttoria orale attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 13.04.2023.
Ed infatti, i testi escussi , hanno confermato i Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 capitoli di prova di cui al .2 rice, dichiarando che
, prima del sinistro, praticava diverse attività quali il nuoto, la ginnastica, lavorava ai ferri Parte_1
di accudire i propri genitori e, in particolare, la madre invalida;
tutte attività che ora l'attrice non è più in grado di svolgere (v. verbale udienza del 13.04.2023).
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate (sia in relazione alle circostanze di tempo e di luogo che in ordine ai fatti di causa) nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità dei testi.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni la somma sopra liquidata pari ad Euro 14.216,60 relativa al solo danno biologico riconosciuto all'attrice deve essere deve essere aumentata nella misura pari ad Euro 2.843,32 corrispondente al 20% del danno accertato ai sensi dell'art. 139 III comma cod. ass. private.
5.1.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata da parte attrice, si rileva che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto
10 giurisprudenziale sulla possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che all'attrice possa essere liquidato sia il danno biologico ai sensi dell'art. 139 cod. ass. private che il danno esistenziale lamentato dal momento che, come disposto dallo stesso articolo 139, “L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
5.1.3. Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale patito in conseguenza al sinistro di causa è pari a Euro 20.015,26 (Euro 17.171,94 + Euro 2.843,32) somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, deve complessivamente liquidarsi nella misura di Euro 14.010,68.
5.1.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata di Euro 14.010,68 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (09.07.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici dal 09.07.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo CP_7 come determinato all'attualità so vamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5.1.5. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza,
[...]
in data 09.07.2024, ha corrisposto all'attrice un acconto pari a Euro Controparte_2 pagato a titolo di risarcimento delle lesioni patite dalla sig.ra come accertate dal c.t.u. in corso di Pt_1 causa (v. doc.3, fasc. conv.); tale somma, rivalutata all'attuali dì dell'esborso (09.07.2024) è pari a Euro 20.020,00.
La somma pagata da deve ritenersi imputabile esclusivamente al danno non patrimoniale CP_2 dal momento che nel documento prodotto da con le note del 23.09.2024 per l'udienza di CP_8 precisazione delle conclusioni, si legge che la è stata pagata espressamente “a titolo di risarcimento delle lesioni come accertate in sede di CTU in corso di causa” (v. doc. 3, fasc. . CP_2
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale di Euro 14.010,68, liquidato all'attualità, l'acconto reso omogeneo alla medesima data, di Euro 20.020,00, ne consegue che non spetta a parte attrice alcuna somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto l'acconto già pagato dalla compagnia in favore di Controparte_2 Pt_1
è già pienamente satisfattivo del danno non patrimonia in conseg
[...] Pt_1 sinistro per cui è causa.
11 La domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale formulata da nei confronti delle Parte_1 parti convenute, deve essere, dunque, rigettata.
5.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da Parte_1 si rileva quanto segue.
5.2.1. Compente innanzitutto all'attrice il risarcimento delle spese mediche sostenute ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 1.484,08 (sub doc.18-27, fasc. att.) – in quanto, come accertato dal c.t.u., “riconducibili a prestazioni sanitarie (visite specialistiche ortopediche, trattamenti fisioterapici ed accertamenti di diagnostica strumentale) strettamente correlabili alle lesioni denunciate” – somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 1.749,73 ed Euro 40,00 (sub doc.17, fasc. att.) per la copia della cartella clinica che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 46,96.
La somma complessivamente spettante all'attrice a titolo di risarcimento per le spese mediche sostenute è dunque pari a Euro 1.796,69 che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, è pari a Euro 1.257,68, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
Nessuna ulteriore somma potrà essere riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento delle spese mediche future tenuto conto che il c.t.u. ha accertato che: “Non si prevedono per contro spese mediche future dal momento che non sono previsti ulteriori accertamenti in ambito neurochirurgico e ortopedico” (v. relazione peritale, pag.10).
5.2.2. Compete altresì all'attrice il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti in taxi e mediante i mezzi di trasporto pubblici e per il pagamento del parcheggio durante il periodo di inabilità temporanea.
La predetta spesa, infatti, è stata adeguatamente provata in giudizio dall'attrice attraverso la produzione delle relative fatture di pagamento facenti riferimento al periodo luglio – novembre 2020, periodo nel quale l'attrice si trovava in costanza di inabilità temporanea quantificata dal c.t.u. in complessivi 121 giorni, dunque sino a novembre 2020.
Ebbene, durante il periodo di inabilità temporanea della durata complessiva di 121 giorni è verosimile che l'attrice non fosse in grado di guidare, tenuto conto delle lesioni riportate in seguito al sinistro e accertate dal c.t.u., dott. ovvero “un trauma contusivo-distorsivo elettivamente incentrato al polso Per_1 sinistro produttivo di frattura metaepifisaria distale del radio sinistro” (v. relazione peritale, pag. 7).
Dunque, alla luce della documentazione prodotta in atti (v. docc. 28-30, fasc. att.), compete a Pt_1
il risarcimento dell'importo complessivo di Euro 186,00 (ad esclusione di alcune fattu
[...] al doc. 30, fasc. att., che risultano illeggibili) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 219,29 e, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attrice nella misura del 30%, è pari a Euro 153,50, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
5.2.3. Ancora, compete all'attrice il rimborso della spesa sostenuta per il rilascio della copia del rapporto di incidente, come documentato dal bonifico prodotto in atti sub doc. 31, fasc. att., eseguito in data 24.09.2020 da parte della sig.ra in favore dell' Pt_1 Controparte_9
per un importo pari a Euro 15,00 che, rivalutato all'attualità dal dì dell'esborso, è
[...] 9 che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%,
12 è pari a Euro 12,38, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
5.2.4. Per quanto riguarda, invece, la domanda formulata da per il rimborso Parte_1 delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla e a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi, in punto di diritto, che l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Declinando tali principii nella specie, giova rilevare che, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, in materia di infortunistica stradale, svolta dall'avv. Fabio Venturini per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche e dell'attività espletata ante causam come documentata in atti (v. docc. 1 e 32, fasc. att.) della documentazione versata in atti (sub doc. 35, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare all'attrice per tali spese stragiudiziali la somma di Euro 3.825,00 (Euro 2.295,00 per assistenza stragiudiziale d Euro 1.530,00 per negoziazione assistita tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. ratione temporis applicabile) che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, è pari a Euro 2.677,50, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
All'uopo non può ritenersi utilizzabile la fattura prodotta con la comparsa conclusionale in quanto evidentemente tardiva.
Al riguardo devono richiamarsi i consolidati principi giurisprudenziali in forza dei quali ai fini di dar prova di spese assunte o di esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte – ha affermato la Suprema Corte – non rilevano le preclusioni relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al "thema decidendum" dibattuto nel giudizio;
purtuttavia il termine ultimo per la produzione di documenti in giudizio resta, in ogni caso, quello della rimessione della causa in decisione, ovvero dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, dunque, la produzione con la comparsa conclusionale non è ammissibile (cfr. Cass. civ. 40882/2021 e Cass. civ. 12574).
13 5.2.5. Pertanto, la somma complessivamente spettante all'attrice a titolo di Parte_1 danno patrimoniale è pari a Euro 4.101,06 già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite, l'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30% e il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale tenuto conto della somma pagata dalla sostanzialmente Controparte_2 alla data di precisazione delle conclusioni, si ritiene ra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero, nella specie, fase istruttoria e decisoria), spese da distrarsi a favore dell'avv. Fabio Venturini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, nella residua misura della metà, gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,00 + Euro 27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u., come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 03.11.2023.
Quanto alle spese di c.t.p., devono richiamarsi i principi giurisprudenziali sopra rammentati in forza dei quali le produzioni documentali (fatture) relative agli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte devono essere versate in atti entro il termine ultimo dell'udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi ritenere inammissibile la produzione tardiva con la comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara ammissibile la costituzione in giudizio di quale Controparte_2 rappresentante della convenuta Controparte_1
- accerta la responsabilità concorrente dell'attrice e del convenuto Parte_1 [...] rispettivamente nella misura del 30% e del 70%, nella Controparte_3 determinazione del sinistro di causa occorso il 09.07.2020;
- condanna come rappresentata da ed Controparte_1 Controparte_2 olido tra loro e nelle ere Controparte_3 all'attrice la somma di Euro 4.101,06 a titolo di danno patrimoniale, già tenuto Parte_1 conto de ncorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
- dato atto che in nome e per conto di Controparte_2 Controparte_1
ha già pagato la somma di Euro 20.000,00 in data 09.07.2024, dichiara pienamente
[...] ttivo l'importo ricevuto dall'attrice in corso di causa da parte di Parte_1
e che null'altro deve essere corrisposto dai convenuti Controparte_2
sentenza e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti di e di per il Controparte_1 Controparte_3 risarcimento del danno non patrimoniale;
14 - rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attrice nei confronti delle parti convenute;
- condanna come rappresentata da ed Controparte_1 Controparte_2
n solido tra loro e via Controparte_3 compensazione nella misura della metà, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano per la restante metà in Euro 3.739,00 per compensi, Euro 272,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Venturini, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di come rappresentata da Controparte_1 [...]
ed solido tra loro e nelle Controparte_2 Controparte_3 qualità, previa compensazione nella misura della metà, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 03.11.2023.
Milano, 27 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8986/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Venturini Parte_1 C.F._1 iciliat del suo procuratore in Milano, Via Montebello n. 24, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, come rappresentata dalla sostituta processuale ex art. 77 c.p.c.
[...]
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. An Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Piazza Castello n.19, come da procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), residente a [...], Controparte_3 C.F._2 in Frazione Capreno 20/C;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 26.09.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio ex art. 144 Parte_1 cod. ass. priv. quale proprietario della vettura Fiat Tipo (tg. Controparte_3
1 FJ205VL), e quale compagnia assicurativa di quest'ultimo, al fine di Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 09.07.2020.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 09.07.2020, alle ore 15:30 circa, la sig.ra percorreva la S.P. 179 nel Comune di Masate alla guida del veicolo AU (tg. Parte_1
FB467ZA), di proprietà del sig. quando, giunta all'intersezione con la via Rossini, Parte_2 veniva urtata dal veicolo Fiat Ti ), di proprietà e condotto dal sig. il quale CP_3 ometteva di concedere la dovuta precedenza alla vettura condotta dall'attrice; che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale, i quali accertavano la responsabilità del CP_3 nella determinazione del sinistro sanzionandolo per la violazione dell'art. 145 C.d.S.; che l'attrice veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Vimercate, ove le veniva diagnosticata una “Frattura scomposta polso sx, contusione avambraccio dx” e veniva successivamente sottoposta ad intervento chirurgico;
che alla stabilizzazione dei postumi l'attrice si sottoponeva a visita medico-legale; che la sig.ra pativa altresì un danno morale, espressione della sofferenza interiore, un danno Pt_1 esisten in considerazione della particolare incidenza che le lesioni hanno avuto su tutti gli aspetti della sua vita, e un importante danno estetico dovuto all'evidente ingrossamento e della rilevante deformità del polso sinistro;
che l'attrice subìva anche un danno patrimoniale derivante degli esborsi per le spese mediche, per i trasporti, per il rilascio del rapporto di incidente e per l'attività legale stragiudiziale;
che sussiste la responsabilità esclusiva del sig. ella determinazione dell'evento CP_3 lesivo per cui è causa, il quale, dunque, è tenuto a risarcire i danni subìti dalla signora in Pt_1 relazione al sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio quale Controparte_2 rappresentante sostanziale e processuale ex art. 77 c.p.c. di o l'an Controparte_1 debeatur in punto di dinamica ex adverso denunciata e di nesso causale tra l'evento dedotto e i danni lamentati dall'attrice. In via subordinata, parte convenuta contestava il quantum debeatur.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma VI, n.1 c.p.c., parte attrice eccepiva in via preliminare la nullità del mandato irrevocabile ex art. 77 c.p.c. e l'inammissibilità della costituzione di in luogo di Controparte_2 Controparte_1
All'udienza del giorno 24.05.2022, constatata la regolarità della notificazione effettuata nei confronti del convenuto questo giudice ne dichiarava la contumacia e Controparte_3 concedeva alle mma VI, c.p.c., fissando l'udienza del 02.11.2022 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attrice . Parte_1
All'udienza del 29.11.2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 29.09.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 30.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del
2 02.11.2022, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sempre in via preliminare, occorre esaminare la questione relativa all'ammissibilità della costituzione di in qualità di mandataria di in Controparte_2 Controparte_1 forza della Convenzione CARD – Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Ebbene, al riguardo si osserva innanzitutto che la si è costituita nel Controparte_2 presente giudizio in qualità di mandataria di a di mandato di Controparte_1 rappresentanza (v. doc. 1, fasc. conv.) alla stessa conferito per effetto “dell'adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazione per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – CARD, prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dal DPR n.254 del 18 luglio 2006”.
In via preliminare, parte attrice, nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., si duole della nullità di tale procura in quanto nella stessa mancherebbero “le generalità e il codice fiscale del convenuto” (v. pagina 3, memoria assertiva parte attrice) nel rispetto delle previsioni di legge in tema di rappresentanza.
Invero la predetta eccezione non è fondata in quanto la parte convenuta è e Controparte_1 nella predetta procura prodotta sub doc. 1, fasc. sono presenti le generalità di CP_2 [...]
il nominativo del legale rappresentan la partita iva della stessa;
pertant CP_1 elementi di cui parte attrice si duole (“le generalità e il codice fiscale del convenuto”) sono, invero, presenti nella procura notarile prodotta.
Sempre in relazione alla costituzione di nel presente giudizio, giova precisare che la CP_2 convenzione CARD richiamata nella pro ima (v. doc. 1, fasc. è un accordo CP_2 stipulato tra le agenzie assicuratrici al fine di gestire il sistema del risarcimento diretto del danno e riveste un ruolo rilevante in relazione alla procedura di risarcimento diretto, trattandosi di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede legale in Italia allo scopo di
“definire le regole di cooperazione tra le imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 cod. ass. priv. e del D.P.R. 254 del 18 luglio 2006” (cfr. ex multis, Tribunale di Napoli, sez. IX, 24/06/2021, n. 5913; Tribunale di Torino, Sez. III, 24/11/2017, n.5739).
L'impresa assicuratrice aderente a tale convenzione assume, pertanto, una duplice veste: è definita
“ , quando risarcisce il danneggiato in tutto o in parte per conto dell'impresa assicuratrice CP_4 ivilmente responsabile del sinistro;
è, invece, definita ” nell'ipotesi in cui i CP_5 danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto dall'impresa del danneggiato.
I poteri di rappresentanza dell'impresa assicuratrice che assume la veste di Gestionaria sono regolati dall'art.1 bis della Convenzione CARD, il quale dispone che: “Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per conoscenza, è obbligata, ai sensi dell'art.149, comma 3, cod. ass. priv. ed in presenza dei presupposti di applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile civile deve astenersi, in veste di dalla trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle diverse ipotesi in cui il CP_5 danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art.149, ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice”.
3 Al fine di consentire alle imprese assicurative Gestionarie di assumere la gestione del sinistro nei casi indicati, la disposizione prevede che “le imprese aderenti conferiscono, sin d'ora, le une alle altre, con reciproca accettazione, il mandato irrevocabile di cui all'allegato riportato in calce al presente articolo”. In ordine ai poteri di rappresentanza processuale della Gestionaria, l'art.1 bis CARD specifica che “per le stesse ipotesi e alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin d'ora, per tutti i casi in cui si troverò ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa aderente che verrà correlativamente ad acquistare il ruolo di Gestionaria il potere di rappresentanza in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado del giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti e arbitri, revocarli e sostituirli. Ciascuna impresa accetta sin d'ora il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a costituirsi in giudizio in nome e per conto della . CP_5
Per effetto di tale accordo, dunque, la si impegna a compiere ogni attività necessaria alla CP_4 gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno in forza di un mandato irrevocabile, conferito da ciascuna impresa alle altre al momento dell'adesione alla convenzione CARD, il quale attribuisce alla Gestionaria sia la rappresentanza sostanziale, sia quella processuale della . CP_5
Ciò posto, giova rilevare come la giurisprudenza di merito abbia sostenuto differenti orientamenti in relazione alla natura del mandato ed ai poteri che esso conferisce alla . La questione CP_4 assume particolare rilevanza nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia deci in giudizio nei confronti del responsabile civile e della di lui impresa di assicurazione e, in luogo di quest'ultima, si costituisce l'impresa assicuratrice del danneggiato in qualità di sua rappresentante. In queste fattispecie vi è la necessità di tutelare, da un lato, l'interesse del danneggiato ad avere in giudizio la compagnia di assicurazione effettivamente convenuta e, al contempo, l'interesse delle compagnie di assicurazione firmatarie della convenzione CARD di vedersi riconosciuto il diritto sancito dall'art. 1 bis di tale convenzione come sopra richiamato.
La difesa attorea aderisce a quella parte della giurisprudenza che ha escluso che la abbia CP_4 la facoltà di intervenire nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del re ivile e della sua assicurazione sula base di considerazioni di carattere sostanziale, quale la nullità del mandato ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1418 c.c. per illiceità della causa e di carattere processuale, in quanto il mandato sarebbe nullo per contrasto con l'art. 81 c.p.c. (cfr. ex multis Tribunale Torre Annunziata, 10/11/2016, n.2830; Tribunale di Bologna, 16/04/2014, n. 20653; Tribunale di Genova, 10.06.2011, n.2415).
Tuttavia Al riguardo, questo Tribunale ritiene di dare seguito al differente indirizzo giurisprudenziale maggioritario e di recente condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, il quale invece riconosce l'ammissibilità della costituzione della in nome e per conto della compagnia di CP_4 assicurazione del danneggiate (cfr. ex multis Cass civ. 28/08/2019, n. 21761; Cass. civ. 14/02/2019, n. 4305; Cass. civ. 11/12/2018, n. 31965; Cass civ. 01/08/2018, n. 20383; Cass. civ., ord. 01/03/2017, n. 5267; Cass. civ., 11/10/2016, n. 20408).
Ed infatti la Suprema Corte ha chiarito come la Compagnia mandataria agisca a tutela di un diritto della mandante e non in proprio e, pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. In ordine al potere di rappresentanza della Gestionaria, sulla base del presupposto per cui tale potere può essere riconosciuto soltanto in capo a colui che sia stato investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che: “La norma processuale in forza della quale si costituisce la compagnia gestionaria in nome e per conto della debitrice deve essere individuata nell'art. 77 c.p.c.” (Cass. civ. sez. III, 11/10/2016, n. 20408). Tale disposizione è, infatti, espressamente richiamata dall'art.1
4 bis CARD in virtù del quale le imprese firmatarie si attribuiscono reciprocamente il potere di rappresentanza sostanziale e, quindi, legittimamente, anche quella processuale in merito ai sinistri per i quali è prevista la procedura di indennizzo diretto.
Alla luce di tale regolamentazione, la mandataria deve dunque ritenersi legittimata a resistere all'azione proposta dal danneggiato in nome e per conto della debitrice, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio.
Ciò posto, quanto all'ammissibilità della costituzione della compagnia del danneggiato quale
, compagna assicurativa del responsabile civile, anche nei giudizi azionati Controparte_6 in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito citata, si ritiene che il mandato conferito dalla debitrice è valido ed operante in qualsiasi caso in cui si sia verificato un sinistro tra i due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (art.149 CDA), essendo irrilevante in quest'ultimo caso il fatto che l'attore agisca ai sensi della procedura prevista dagli art. 144 e 148 o dell'art. 149 cod. ass. priv.. Tale conclusione è supportata dalla lettera dell'art. 1 bis CARD il quale, come già evidenziato, stabilisce espressamente:
“Anche nelle diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, ritenga di rivolgere la propria richiesta risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della debitrice”. Del resto, come correttamente evidenziato dalla difesa di nella specie, se si CP_2 vertesse in ipotesi di 149 cod. ass., la società si costituirebb o in proprio e non CP_4 in nome e per conto della debitrice.
Ancora, tale disciplina è riportata nel mandato irrevocabile di rappresentanza (nel caso di specie prodotto sub doc.1, fasc. conv.) in cui si precisa che la Debitrice conferisce all'impresa Gestionaria
“un mandato a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si rende necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 cod. ass. priv., ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo quanto previsto dall'art.13 del DPR n.254/2006”.
Ebbene, la formulazione del mandato nei termini predetti consente di ritenere che oggetto del potere di rappresentanza conferito non sia la gestione delle controversie ex art. 149 cod. ass. priv., quanto piuttosto la gestione dei sinistri che, qualsiasi sia l'azione scelta dal danneggiato, comunque potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 149 cod. ass. priv.; il richiamo all'art.149 del cod. ass. priv. fa, dunque, riferimento al tipo di sinistro che dovrà essere gestito e non al tipo di azione prescelta;
ne consegue che se un sinistro rientra nelle ipotesi di cui all'art.149 cod. ass. priv. e dunque può, anche solo astrattamente, essere gestito con il risarcimento diretto, allora opera il mandato e l'assicurazione mandataria può compiere ogni tipo di attività per gestire il sinistro (cfr. Tribunale di Torino sez. IV, 22/02/2023, n. 801; Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739).
Alla luce delle considerazioni esposte, questo Tribunale ritiene, pertanto, che il mandato conferito da a sia valido e non sia limitato alla gestione e Controparte_1 Controparte_2 i ioni il risarcimento diretto ex art.149 cod. ass. priv., ma, al contrario, sia esteso anche alle ipotesi di azione per il risarcimento ordinario, astrattamente rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 149 cod. ass. priv..
Sul punto, si osserva che nel presente giudizio, la danneggiata agisce per il risarcimento Parte_1 del danno biologico subìto a seguito del sinistro per cui è ca to, dal c.t.u. nominato in corso di causa, dott. in un I.P. pari al 9%, percentuale contenuta dunque nel limite previsto Per_1 dall'art.139 cod. ass. ressamente richiamato dall'art. 149 cod. ass. priv. e rientrando, dunque, non solo astrattamente ma anche concretamente nell'ambito di applicazione di tale disposizione.
5 In definitiva, tali considerazioni consentono di ritenere senz'altro ammissibile la costituzione di quale mandataria di nel presente giudizio Controparte_2 Controparte_1 rt. 144 cod. ass. priv abile civile e della sua compagnia assicurativa in quanto il sinistro per cui è causa è astrattamente sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 149 cod. ass. priv..
4. Ciò posto con riguardo alla qualificazione della domanda e alla corretta instaurazione del contraddittorio, quanto al profilo relativo all'an debeatur giova rilevare quanto segue.
4.1. Il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa possono ritenersi provati alla luce del complessivo compendio probatorio, che consta degli accertamenti compiuti dagli Agenti della P.L. intervenuti sul luogo del sinistro, degli allegati rilievi fotografici (v. doc.2, fasc. att.) e delle dichiarazioni rese dal sig. sia agli Agenti di P.L. nell'immediatezza dei CP_3 CP_3 fatti (v. doc.2, fasc. att.), sia in sede di interrogatorio formale all'udienza del 13.04.2023.
Innanzi tutto, gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro hanno raccolto le dichiarazioni del sig. il quale nell'immediatezza ha dichiarato: “Provenivo da Masate dalla discarica direzione via Rossini CP_3
o svoltato per via Rossini ritenendo, data la distanza dell'auto che arrivava da Trezzano RO, che il tempo fosse sufficiente per entrare nella suddetta via. Ho rallentato leggermente per assicurarmi che non ci fossero auto provenienti da Trezzano RO che stessero per inserirsi in via Rossini. Ma questo lieve rallentamento è stato sufficiente perché la AU impattasse nella ruota posteriore della mia Fiat Tipo […]” (v. doc. 2, fasc. att., pag.2).
Ebbene il nell'immediatezza dei fatti ha ammesso di non aver completamente arrestato la CP_3 marcia del proprio veicolo prima di immettersi sulla via Rossini, nonostante la segnaletica stradale ivi presente glielo imponesse, e di essersi immesso sulla predetta via nonostante avesse visto l'attrice sopraggiungere calcolando in modo non corretto la distanza e la velocità di percorrenza di quest'ultima.
Per tale ragione, all'esito degli accertamenti espletati, che hanno efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso, gli agenti hanno provveduto a sanzionare il per non aver rispettato CP_3
l'obbligo di “dare precedenza”, accertando quanto segue: “Da quanto sopra esposto e da un esame della dinamica è emerso che lo stesso conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art.145/4 comma del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – impegnava l'intersezione omettendo di rispettare l'obbligo di “DARE LA PRECEDENZA” regolarmente segnalato nel suo senso di marcia […]” (v. doc.2, fasc. att., pag.3).
Anche in sede di interrogatorio formale, reso dinanzi a questo Giudice all'udienza celebrata in data 13.04.2023, il ha dichiarato: “Io posso avere sbagliato a calcolare l'estrema velocità della signora, lì tutti CP_3 rallentano, lei è arrivata sparata” (v. verbale udienza del 13.04.2023).
È dunque indubbio che il abbia adottato una condotta di guida imprudente, sottostimando CP_3 la distanza e la velocità dal veicolo AU condotto dalla sig.ra , e decidendo di Pt_1 immettersi comunque nel traffico veicolare nonostante avesse notato che quest'ultima stava sopraggiungendo.
Più precisamente, sulla base degli accertamenti e delle rilevazioni effettuate, è emersa la violazione da parte del convenuto innanzi tutto della regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
inoltre, il convenuto ha violato la regola cautelare di cui all'art. 145, co. I e II, C.d.S., il quale impone ai conducenti che si approssimano ad una intersezione di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti nonché l'obbligo di
6 concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra e anche la regola di cui all'art. 146 C.d.S., il quale impone agli utenti della strada di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale.
Inoltre, il convenuto ha altresì violato la regola cautelare di cui all'art. 154, co. I, del Codice della Strada, il quale sancisce quanto segue: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione” e, ancora, al co. VI, dispone che: “L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi”.
È dunque acclarata la responsabilità del convenuto il quale, Controparte_3 omettendo di adottare la massima prudenza e diligenza, si è immesso sulla via Rossini senza accertare che tale manovra non costituisse pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada e omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in transito sulla S.P. 179, nonostante, come dal medesimo dichiarato, avesse già notato la vettura condotta dall'attrice che stava sopraggiungendo.
Dal complessivo compendio probatorio, dunque, deve ritenersi confermata la responsabilità del convenuto - conducente della vettura Fiat Tipo (tg. FJ205VL) - nella determinazione del CP_3 sinistro di causa, il quale si è reso responsabile della violazione di plurime regole cautelari imposte dal Codice della strada.
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
4.2. Così accertata la responsabilità del convenuto nella Controparte_3 causazione del sinistro de quo, deve rilevarsi che il comportamento colposo dell'attrice Parte_1 abbia tuttavia concorso a determinare l'evento lesivo seppur in misura limitata.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
In primo luogo, in relazione al tema della visibilità e avvistabilità da parte dell'attrice della vettura Fiat Tipo condotta dal deve rilevarsi che dal verbale di incidente, che ha efficacia probatoria CP_3 fidefacente fino a i falso in relazione agli accertamenti compiuti in loco, emerge che al momento del sinistro (occorso il 09.07.2020 alle ore 15:30 circa) vi fosse luce diurna, le condizioni metereologiche fossero serene e la visibilità fosse buona (v. doc.2, fasc. att.).
Inoltre, dall'esame delle foto allegate alla relazione di incidente rappresentanti i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro (v. doc. 2, fasc. att.) si evince chiaramente che l'impatto tra le due vetture è avvenuto quando il aveva di fatto quasi ultimato la manovra di immissione sulla via CP_3 Rossini.
Ed infatti, dall'esame dello stato dei luoghi e dei danni riportati dai veicoli si evince che l'urto è avvenuto in corrispondenza della portiera posteriore del veicolo Fiat Tipo del pertanto, al CP_3 momento dell'impatto il veicolo del convenuto era già in parte immesso sulla via Rossini ed era
7 facilmente avvistabile dai mezzi che, come l'attrice, percorrevano la S.P. 179, stante l'assenza di ostacoli che potessero impedire o ridurre la visibilità.
La predette circostanze depongono nel senso che l'attrice non stesse mantenendo, al momento del sinistro, una velocità commisurata allo stato dei luoghi;
ciò si evince anche dal fatto che, come dichiarato dalla sig.ra agli agenti verbalizzanti (v. doc. 2, fasc. att.) la vettura AU dalla Pt_1 medesima condotta, dopo l'urto, ha “girato su se stessa”, mentre il veicolo Fiat Tipo del stato CP_3 sospinto a diversi metri dalla strada provinciale, come si evince dalle fotografie in atti.
Ebbene, una simile dinamica è compatibile esclusivamente con un urto avvenuto ad alta velocità e, tenuto conto che la Fiat Tipo condotta dal procedeva verosimilmente a velocità molto CP_3 contenuta in quanto si stava immettendo sulla via Rossini, come dichiarato dall'attrice nell'immediatezza dei fatti (v. doc. 2, fasc. att.: “ho notato la provenienza della macchina bianca che si fermava a dare la precedenza […] la Fiat Tipo ripartiva improvvisamente”), ne consegue che la sig.ra stava Pt_1 verosimilmente procedendo ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e, pertan n si è avveduta della vettura Fiat Tipo che, pur non rispettando l'obbligo di dare precedenza, aveva quasi ultimato la manovra di immissione sulla via.
Alla luce del complessivo compendio probatorio e delle superiori considerazioni è dunque agevole presumere che se l'attrice avesse adottato una maggiore prudenza e diligenza nel condurre il proprio veicolo, specie in prossimità di un'intersezione, rallentando la marcia fino anche al punto di arrestare il mezzo se necessario, ben avrebbe potuto avvistare la vettura Fiat Tipo che stava ultimando la propria manovra di immissione sulla via Rossini e, pertanto, avrebbe potuto adottare per tempo le opportune e conseguenti cautele a tutela della propria incolumità.
L'attrice ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S. che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano al segnale di arresto anche nel caso in cui, in presenza di un incrocio, si goda del diritto di precedenza (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 ove la Suprema Corte ha affermato “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto” e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, l'attrice ha Parte_1 altresì violato la regola cautelare di cui all'art. 141 del Codice della Strada, che impo nte di regolare la velocità del proprio veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
inoltre, il predetto articolo impone altresì al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Deve pertanto ritenersi provato il comportamento colposo dell'attrice e dunque, Parte_1 ricordato che il concetto di prevedibilità – rapportato alla sfera del danneggiato – non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità, l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenute in considerazione le predette
8 circostanze che in concreto normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che appare equo fissare nella misura del 30% tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto sopra evidenziate e della differente pregnanza delle regole cautelari violate dall'attrice rispetto a quelle violate dal convenuto.
5. Ciò ritenuto in punto di responsabilità, occorre individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott. il quale ha accertato: che l'attrice, in conseguenza dell'evento lesivo Parte_3 per cui è causa, ha riportato un “un trauma contusivo-distorsivo elettivamente incentrato al polso sinistro produttivo di frattura metaepifisaria distale del radio sinistro” (v. relazione peritale, pag. 7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 1, di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 60, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico- fisica del soggetto nella misura del 9%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo alla sig.ra . Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
5.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 65 alla stabilizzazione dei postumi, l'importo complessivo di Euro 2.955,34 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 14.216,60 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 17.171,94 in valori monetari attuali.
Giova inoltre rilevare che la componente di sofferenza-morale non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
9 Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che nel caso di specie sussistono i presupposti per maggiorare del 20% l'importo liquidato a titolo di danno biologico sulla scorta di quanto disposto dall'art. 139, comma 3, Cod. Ass. integrate dal D.M. 16.07.2024 per le seguenti ragioni.
In primo luogo la sofferenza psico-fisica richiamata dal terzo comma dell'art. 139 cod. ass. private può ritenersi presuntivamente provato in ragione dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica pari ad 2 alla stabilizzazione dei postumi in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale medico-legale, pag. 10) e del fatto commesso sussumibile nella fattispecie delle lesioni colpose.
Ancora, la predetta sofferenza deve ritenersi provata con riguardo al comprovato danno estetico causato dalla presenza sul suo corpo di una cicatrice: all'esito degli accertamenti peritali compiuti in corso di causa, il c.t.u. ha accertato la presenza “In sede volare cicatrice chirurgica lineare a decorso longitudinale e della lunghezza di circa 7 cm, piana, lievemente ipercromica e mobile sul piano profondo” (v. relazione peritale, pag.6).
La presenza di tali lesioni può certamente ritenersi idonea, accedendo ad un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c., a condizionare in modo netto il modo di essere della danneggiata.
Ne consegue che deve ritenersi del tutto verosimile la sussistenza nella sfera comportamentale dell'attrice di quell'amplificazione di disagi legati all'immagine corporea, pregiudizi che devono ritenersi specifici del caso concreto e dunque evidentemente diversi ed ulteriori rispetto a quelli ordinariamente ristorati dai valori tabellari di cui al D.M. 16.07.2024.
Ancora, altro profilo evidenziato da parte attrice che deve ritenersi meritevole di accoglimento in relazione al disposto di cui al comma III dell'art. 139 cod. ass. private (il quale consente di aumentare del 20% il danno biologico anche qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”) attiene alle attività ricreative, sociali e sportive che era solita praticare prima del sinistro de quo. Parte_1
Ebbene, le attività praticate dall'attrice prima del sinistro rilevanti ai fini della valorizzazione degli aspetti dinamico-relazionali personali incisi dalla menomazione accertata sono state provate nel corso dell'istruttoria orale attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 13.04.2023.
Ed infatti, i testi escussi , hanno confermato i Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 capitoli di prova di cui al .2 rice, dichiarando che
, prima del sinistro, praticava diverse attività quali il nuoto, la ginnastica, lavorava ai ferri Parte_1
di accudire i propri genitori e, in particolare, la madre invalida;
tutte attività che ora l'attrice non è più in grado di svolgere (v. verbale udienza del 13.04.2023).
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate (sia in relazione alle circostanze di tempo e di luogo che in ordine ai fatti di causa) nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità dei testi.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni la somma sopra liquidata pari ad Euro 14.216,60 relativa al solo danno biologico riconosciuto all'attrice deve essere deve essere aumentata nella misura pari ad Euro 2.843,32 corrispondente al 20% del danno accertato ai sensi dell'art. 139 III comma cod. ass. private.
5.1.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata da parte attrice, si rileva che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto
10 giurisprudenziale sulla possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che all'attrice possa essere liquidato sia il danno biologico ai sensi dell'art. 139 cod. ass. private che il danno esistenziale lamentato dal momento che, come disposto dallo stesso articolo 139, “L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
La predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
5.1.3. Pertanto, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale patito in conseguenza al sinistro di causa è pari a Euro 20.015,26 (Euro 17.171,94 + Euro 2.843,32) somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, deve complessivamente liquidarsi nella misura di Euro 14.010,68.
5.1.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata di Euro 14.010,68 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (09.07.2020) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici dal 09.07.2020 fino alla presente sentenza;
sull'importo CP_7 come determinato all'attualità so vamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
5.1.5. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza,
[...]
in data 09.07.2024, ha corrisposto all'attrice un acconto pari a Euro Controparte_2 pagato a titolo di risarcimento delle lesioni patite dalla sig.ra come accertate dal c.t.u. in corso di Pt_1 causa (v. doc.3, fasc. conv.); tale somma, rivalutata all'attuali dì dell'esborso (09.07.2024) è pari a Euro 20.020,00.
La somma pagata da deve ritenersi imputabile esclusivamente al danno non patrimoniale CP_2 dal momento che nel documento prodotto da con le note del 23.09.2024 per l'udienza di CP_8 precisazione delle conclusioni, si legge che la è stata pagata espressamente “a titolo di risarcimento delle lesioni come accertate in sede di CTU in corso di causa” (v. doc. 3, fasc. . CP_2
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale di Euro 14.010,68, liquidato all'attualità, l'acconto reso omogeneo alla medesima data, di Euro 20.020,00, ne consegue che non spetta a parte attrice alcuna somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto l'acconto già pagato dalla compagnia in favore di Controparte_2 Pt_1
è già pienamente satisfattivo del danno non patrimonia in conseg
[...] Pt_1 sinistro per cui è causa.
11 La domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale formulata da nei confronti delle Parte_1 parti convenute, deve essere, dunque, rigettata.
5.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da Parte_1 si rileva quanto segue.
5.2.1. Compente innanzitutto all'attrice il risarcimento delle spese mediche sostenute ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 1.484,08 (sub doc.18-27, fasc. att.) – in quanto, come accertato dal c.t.u., “riconducibili a prestazioni sanitarie (visite specialistiche ortopediche, trattamenti fisioterapici ed accertamenti di diagnostica strumentale) strettamente correlabili alle lesioni denunciate” – somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 1.749,73 ed Euro 40,00 (sub doc.17, fasc. att.) per la copia della cartella clinica che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso, è pari a Euro 46,96.
La somma complessivamente spettante all'attrice a titolo di risarcimento per le spese mediche sostenute è dunque pari a Euro 1.796,69 che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, è pari a Euro 1.257,68, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
Nessuna ulteriore somma potrà essere riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento delle spese mediche future tenuto conto che il c.t.u. ha accertato che: “Non si prevedono per contro spese mediche future dal momento che non sono previsti ulteriori accertamenti in ambito neurochirurgico e ortopedico” (v. relazione peritale, pag.10).
5.2.2. Compete altresì all'attrice il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti in taxi e mediante i mezzi di trasporto pubblici e per il pagamento del parcheggio durante il periodo di inabilità temporanea.
La predetta spesa, infatti, è stata adeguatamente provata in giudizio dall'attrice attraverso la produzione delle relative fatture di pagamento facenti riferimento al periodo luglio – novembre 2020, periodo nel quale l'attrice si trovava in costanza di inabilità temporanea quantificata dal c.t.u. in complessivi 121 giorni, dunque sino a novembre 2020.
Ebbene, durante il periodo di inabilità temporanea della durata complessiva di 121 giorni è verosimile che l'attrice non fosse in grado di guidare, tenuto conto delle lesioni riportate in seguito al sinistro e accertate dal c.t.u., dott. ovvero “un trauma contusivo-distorsivo elettivamente incentrato al polso Per_1 sinistro produttivo di frattura metaepifisaria distale del radio sinistro” (v. relazione peritale, pag. 7).
Dunque, alla luce della documentazione prodotta in atti (v. docc. 28-30, fasc. att.), compete a Pt_1
il risarcimento dell'importo complessivo di Euro 186,00 (ad esclusione di alcune fattu
[...] al doc. 30, fasc. att., che risultano illeggibili) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 219,29 e, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attrice nella misura del 30%, è pari a Euro 153,50, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
5.2.3. Ancora, compete all'attrice il rimborso della spesa sostenuta per il rilascio della copia del rapporto di incidente, come documentato dal bonifico prodotto in atti sub doc. 31, fasc. att., eseguito in data 24.09.2020 da parte della sig.ra in favore dell' Pt_1 Controparte_9
per un importo pari a Euro 15,00 che, rivalutato all'attualità dal dì dell'esborso, è
[...] 9 che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%,
12 è pari a Euro 12,38, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
5.2.4. Per quanto riguarda, invece, la domanda formulata da per il rimborso Parte_1 delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla e a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi, in punto di diritto, che l'utilità dell'esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Declinando tali principii nella specie, giova rilevare che, quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, in materia di infortunistica stradale, svolta dall'avv. Fabio Venturini per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche e dell'attività espletata ante causam come documentata in atti (v. docc. 1 e 32, fasc. att.) della documentazione versata in atti (sub doc. 35, fasc. att.), si ritiene di poter equamente liquidare all'attrice per tali spese stragiudiziali la somma di Euro 3.825,00 (Euro 2.295,00 per assistenza stragiudiziale d Euro 1.530,00 per negoziazione assistita tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. ratione temporis applicabile) che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, è pari a Euro 2.677,50, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
All'uopo non può ritenersi utilizzabile la fattura prodotta con la comparsa conclusionale in quanto evidentemente tardiva.
Al riguardo devono richiamarsi i consolidati principi giurisprudenziali in forza dei quali ai fini di dar prova di spese assunte o di esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte – ha affermato la Suprema Corte – non rilevano le preclusioni relative alle deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al "thema decidendum" dibattuto nel giudizio;
purtuttavia il termine ultimo per la produzione di documenti in giudizio resta, in ogni caso, quello della rimessione della causa in decisione, ovvero dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, dunque, la produzione con la comparsa conclusionale non è ammissibile (cfr. Cass. civ. 40882/2021 e Cass. civ. 12574).
13 5.2.5. Pertanto, la somma complessivamente spettante all'attrice a titolo di Parte_1 danno patrimoniale è pari a Euro 4.101,06 già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.4.).
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite, l'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30% e il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale tenuto conto della somma pagata dalla sostanzialmente Controparte_2 alla data di precisazione delle conclusioni, si ritiene ra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero, nella specie, fase istruttoria e decisoria), spese da distrarsi a favore dell'avv. Fabio Venturini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, nella residua misura della metà, gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,00 + Euro 27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u., come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 03.11.2023.
Quanto alle spese di c.t.p., devono richiamarsi i principi giurisprudenziali sopra rammentati in forza dei quali le produzioni documentali (fatture) relative agli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte devono essere versate in atti entro il termine ultimo dell'udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi ritenere inammissibile la produzione tardiva con la comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara ammissibile la costituzione in giudizio di quale Controparte_2 rappresentante della convenuta Controparte_1
- accerta la responsabilità concorrente dell'attrice e del convenuto Parte_1 [...] rispettivamente nella misura del 30% e del 70%, nella Controparte_3 determinazione del sinistro di causa occorso il 09.07.2020;
- condanna come rappresentata da ed Controparte_1 Controparte_2 olido tra loro e nelle ere Controparte_3 all'attrice la somma di Euro 4.101,06 a titolo di danno patrimoniale, già tenuto Parte_1 conto de ncorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione;
- dato atto che in nome e per conto di Controparte_2 Controparte_1
ha già pagato la somma di Euro 20.000,00 in data 09.07.2024, dichiara pienamente
[...] ttivo l'importo ricevuto dall'attrice in corso di causa da parte di Parte_1
e che null'altro deve essere corrisposto dai convenuti Controparte_2
sentenza e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti di e di per il Controparte_1 Controparte_3 risarcimento del danno non patrimoniale;
14 - rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attrice nei confronti delle parti convenute;
- condanna come rappresentata da ed Controparte_1 Controparte_2
n solido tra loro e via Controparte_3 compensazione nella misura della metà, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano per la restante metà in Euro 3.739,00 per compensi, Euro 272,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Venturini, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di come rappresentata da Controparte_1 [...]
ed solido tra loro e nelle Controparte_2 Controparte_3 qualità, previa compensazione nella misura della metà, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 03.11.2023.
Milano, 27 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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