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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1452/2024 promossa da:
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Parte_1
con sede legale in piazza Marconi n. 1 in Sala Bolognese (BO), rappresentato e difeso Persona_1 dagli Avv.ti Bonura Harald Massimo del Foro di Catania (pec
, prof. Fonderico Giuliano del Foro di Roma (pec Email_1
) e prof. Andrea Maltoni del Foro di Bologna (pec Email_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due difensori in Corso Email_3
Vittorio Emanuele II n. 173 in Roma (RM)
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. , in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Ministro pro tempore
APPELLATI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
IN PUNTO A: giudizio di rinvio disposto con ordinanza della Corte di Cassazione n. 14824/2024 emessa in data 23.4.2024 e depositata in data 28.5.2024 sul ricorso iscritto al n. 1434/2019
Assegnata a decisione con ordinanza del 23.10.2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per Parte_1
Come da note di precisazione delle conclusioni del 20 ottobre 2025
“Insiste per l'accoglimento delle domande formulate nell'atto di riassunzione, al quale integralmente si riporta, e quindi, in particolare, che codesta Corte di appello, rigettata ogni contraria istanza, in applicazione del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civile, n. 14824 del 28 maggio 2024, voglia: accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art.
64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del da compensare con il trasferimento erariale Pt_1 ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) a Euro 580.983,02; condannare il
e il al pagamento del debito Controparte_1 Controparte_3 eventualmente non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato, oltre interessi e rivalutazione. Il
Comune chiede altresì che i convenuti siano condannati al pagamento delle spese del CP_4 presente grado di giudizio, del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 14824 del 28 maggio 2024 e di tutti i precedenti gradi di giudizio, nonché al rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 23.07.2025, poste provvisoriamente a carico del e da questi immediatamente corrisposte alla consulente”. Pt_1
Per Controparte_1 nessuno ha precisato le conclusioni
Per Controparte_3 nessuno ha precisato le conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con sentenza n. 3174/2015 emessa in data 22 ottobre 2015 e pubblicata in data 6 novembre 2015 il
Tribunale di Bologna ha accertato il diritto del di ricevere la somma di euro Parte_1
354.274,61, oltre interessi di legge dalla data della domanda (19.11.2012) al saldo, a titolo di compensazioni, previste dall'art. 64 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, dei minori introiti relativi all'imposta I.C.I., conseguiti dal Comune negli anni 2001-2009 (spettanze 2002 – 2010), per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D eseguita dai contribuenti ed ha condannato il ed il Controparte_3
al pagamento in favore dell'Ente della predetta somma, oltre al pagamento delle Controparte_1 spese processuali liquidate in euro 13.192,80 per compensi, euro 1.080,50 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della decisione, il Tribunale di Bologna ha ritenuto infondata la prospettazione dei secondo cui il legislatore avrebbe inteso rapportare i trasferimenti compensativi al minor CP_4 gettito certificato con riferimento ai soli immobili passati ad autodeterminazione nell'anno di pagina 2 di 11 riferimento, dovendosi escludere quelli che erano passati ad autodeterminazione negli anni precedenti.
Ha, dunque, affermato che il tenore letterale dell'art. 64 della Legge n. 388 del 2000, non fa riferimento alcuno all'anno di accatastamento ed è chiaro nel riferirsi in via omnicomprensiva ai minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D. Parimenti, l'art. 2 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 n. 197, attuativo della norma primaria, conferma tale interpretazione laddove stabilisce che l'entità del minore gettito dell'I.C.I. è calcolato applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate e, in particolare: tale previsione assume un senso compiuto solo assumendo che gli immobili, già passati ad autodeterminazione della rendita negli anni precedenti, continuino ad essere considerati in ciascun anno successivo per calcolare l'.entità del minor gettito.
Pertanto, il Tribunale ha stabilito che i minori introiti del Comune di da compensare Parte_1 con il trasferimento statale, dovevano essere calcolati, per gli anni dal 2001 al 2009, in relazione al complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale, quale che fosse l'anno in cui ciò era accaduto. Considerato, pertanto, che i minori introiti ICI fossero pari ad euro 640.498,25, dedotta la somma di euro 286.223,64 già versati al il Tribunale ha Pt_1 condannato i convenuti a corrispondere all'ente locale la differenza pari ad euro 354.274,61, CP_4 oltre agli interessi di legge dalla domanda (notificata il 19.11.2012) al saldo effettivo.
2 – La Corte di Appello di Bologna, adita dal Controparte_3
e dal , con la sentenza n. 1421/2018, ha ritenuto corretta la tesi Controparte_1 propugnata dal circa il criterio di calcolo adottato, condividendo l'interpretazione fornita dal Pt_1
Tribunale. Ha, pertanto, respinto il gravame e, stante la novità della questione, ha compensato le spese processuali del grado.
3 – Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Controparte_3
ed il .
[...] Controparte_1
La Suprema Corte, prendendo le mosse dagli arresti giurisprudenziali di legittimità formatisi sulla questione (sentenze n. 18701/2023, n.18705 e 18718 del 3.7.2023; n. 19168 e 19895 del 6.7.2023; n.
32819/2023; n. 34171/2023; n. 34305/2023; n. 34225 e 34398 dell'11.12.2023; n. 4122, 41116 e 4107 del 14.2.2024), ha accolto il ricorso dei con alcune precisazioni, dando continuità al principio CP_4 secondo il quale, in tema di ICI, “i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e dal pagina 3 di 11 d.m. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 percento della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti”.
Per l'effetto, con ordinanza n. 14824/2024 emessa in data 23.4.2024 e depositata in data 28.5.2024 ha cassato la decisione impugnata, con rinvio a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
*
4 – Con tempestivo atto di citazione il ha riassunto il giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte e, premettendo che il principio di diritto enunciato con detta sentenza si presta a due interpretazioni, ha concluso deducendo che l'interpretazione più corretta sarebbe quella di ritenere che l'importo dei minori introiti non compensato dovrebbe comunque essere virtualmente sommato a quello prodottosi negli anni successivi e a decorrere dall'anno in cui il totale superi le soglie l'intero minore introito prodottosi in quell'anno deve essere compensato.
Considerato che
l'applicazione di entrambi i criteri produce il medesimo risultato, giusto conteggio esplicativo riportato a pagina 6 dell'atto di citazione in riassunzione, ha modificato le conclusioni in precedenza assunte ed ha domandato di accertare e dichiarare che i minori introiti del per gli anni 2001 – 2009 Pt_1
(spettanze 2002 – 2010) ammontano ad euro 580.983,02 e conseguentemente ha domandato di condannare i convenuti al “pagamento del debito eventualmente non ancora adempiuto CP_4 rispetto a quanto accertato”, oltre interessi e rivalutazione, con refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
4.1 - Nessuno si è costituito per i convenuti e, con ordinanza del 26 febbraio 2025, è stato CP_4 disposto un supplemento d'istruttoria, con l'espletamento di una CTU volta a quantificare i minori introiti ICI del Comune di conseguiti per effetto dei minori imponibili derivanti Parte_1 dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, all'uopo fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza dell'1 aprile 2025.
4.2 – In data 15 luglio 2025 è stato depositato l'elaborato peritale.
4.3 – All'udienza tenuta in modalità cartolare del 21 ottobre 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti di un termine abbreviato a 20 giorni di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 11 5 – Corre l'obbligo per questa Corte di adeguarsi ai principi di diritto enucleati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza che ha disposto il rinvio, in linea di continuità con l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 18701 del 3.7.2023, cui hanno fatto seguito numerose decisioni dello stesso segno
(Cass. Sez. I, Sentenza n. 19168 del 6/7/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza del 28/5/2024 n. 14824; Cass. civile sez. I, 28/10/2024, n. 27767; Cass. civile sez. I, 28/10/2024 n. 27769; Cass. civile sez. I,
28/10/2024, n. 27770; Cass. civile sez. I, 4/2/2025 n. 2651), in relazione alla diversa interpretazione sostenuta dalle parti con riguardo al disposto dell'art. 64, comma 1, legge cit. e dell'art. 2 del D.M. n.
97/2002, alla luce del Comunicato datato 23 gennaio 2009 con cui i Ministeri hanno precisato che i limiti di importo e di percentuale rispetto alla spesa corrente dovevano essere riferiti al numero complessivo dei fabbricati per i quali era stata attribuita la rendita nell'anno di riferimento e che avevano determinato la perdita per la quale si richiedeva il contributo statale.
La questione di diritto dibattuta riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l'imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, preliminarmente descritte entrambe le soluzioni interpretative, si è progressivamente consolidata nel senso di ritenere condivisibile la tesi prospettata dai che esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento delle soglie il minor CP_4 gettito ICI derivante da autodichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive).
È perciò possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno a causa del mancato superamento dell'una o dell'altra delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della legge n. 388/2000 nell'anno di riferimento.
La tesi dei non è stata seguita, invece, con riguardo all'assunto circa la sterilizzazione dei CP_4 minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della L. n. 388/2000 nell'anno in questione.
Al riguardo il Supremo Collegio ha così motivato:
“La disposizione chiave in proposito è appunto l'articolo 64 della legge n.388 del 2000, che in tema di «Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi tre
pagina 5 di 11 commi: «1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali deifabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.» 9. Il decreto del Ministero dell'Interno del 1.7.2002 n. 197, recante il «Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» è stato emesso in dichiarata attuazione delle previsioni di cui al citato art.64 della legge n.388 del 2000. All'articolo 2, relativo al «Contributo statale», il citato decreto ha disposto quanto segue: «
1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001. 3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. 4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati pagina 6 di 11 classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al , Controparte_1 per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al - Dipartimento per gli affari interni Controparte_1
e territoriali - Direzione centrale della finanza locale». 10. La ratio del contributo statale per cui è causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta» ex art.1, comma 3, del d.m.701 del 1994. La legge ha fissato delle soglie minime per la rilevanza dello scostamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensativi, che sono state indicate sia in cifra fissa (lire 3 milioni nella legge del 2000 e poi € 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l'introduzione dell'euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa corrente del bilancio di previsione dell'anno di riferimento (0,5%). Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i comuni italiani, di ogni dimensione. Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini della compensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito inferiori ai parametri opera una sorta di franchigia. O meglio, opera una franchigia vera e propria, per quel che concerne il parametro-soglia espresso in cifra fissa, che mira a neutralizzare variazioni «bagatellari»; il parametro-soglia variabile, che si aggancia invece in percentuale al volume della spesa corrente nel bilancio annuale del mira a penalizzare le finanze locali poco virtuose che non tengano sotto Pt_1 controllo la spesa (vale a dire: se la spesa lievita, si rischia di perdere la compensazione, per la diluizione in percentuale del minor introito). 11. Il problema che si pone, a questo punto, è quello del calcolo della predetta franchigia. Si può, a tal fine, tenere conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a), oppure considerare solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell'ultimo anno (tesi b)…. La Corte ritiene che debba essere accolta l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti, seppur con un significativo temperamento - su cui CP_4 amplius infra - e che pertanto la sentenza impugnata debba essere cassata. Ciò in sintonia con i già numerosi arresti di questa Corte dai quali non vi è ragione di discostarsi, secondo cui in tema di ICI, i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 percento della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti. (Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3.7.2023, Rv. 668426 – 01, ma anche Sez.1, n.18705 e 18718 del 3.7.2023; n.19168 e 19895 del 6.7.2023; n.32819 del 9.11.20123; 34171 del 6.12.2023; n. 34305 del 7.12.2023; n. 34225 e 34398 dell'11.12.2023; n.4122, 41116 e 4107 del pagina 7 di 11 14.2.2024). Il punto essenziale, ben fotografato dalle difese erariali, va colto nel passaggio dai sistemi compensatori una tantum a stock in precedenza disposti e ancora ribaditi per l'ultima volta dall'art.53 della legge n.388 del 2000, al regime «differenziale» inaugurato dall'art.64 della stessa legge che, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, ma dall'altro lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando delle soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori… 14. Altro punto determinante, secondo la Corte, è che non vi è alcun contrasto fra legge e regolamento che autorizzerebbe a far prevalere la fonte primaria. È vero che l'art.64, comma 1, prevede la compensazione dei minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, che superino le soglie, senza circoscrivere apparentemente la perdita all'anno in cui è stata presentata la autodichiarazione relativa al fabbricato. Tuttavia il terzo comma dell'art.64 rimette, con espressa delega, agli effetti di cui all'art.17, comma 3, della legge 23.8.1988 n.400, al decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.64. Il principio del consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti (perché superanti le soglie minime) non è stato introdotto dal regolamento, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dalla legge, come annota correttamente la difesa erariale con riferimento al comma 2 dell'art.64, che disciplina la riduzione dei trasferimenti erariali quando per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, si verifichino introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. La disposizione presuppone il «consolidamento» del trasferimento degli anni precedenti, su cui va incidere solo a fronte di scostamenti di una certa rilevanza, e adopera la stessa terminologia per le riduzioni, che appunto si applicano e si intendono consolidate a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile. Il regolamento, quindi, ha proceduto del tutto legittimamente nell'ambito della normativa primaria allorché, nel comma 3 dell'art.2, ha espressamente sancito che il trasferimento «è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati… 21. L'esposta tesi non può essere seguita, invece, anche laddove si spinge ad affermare la sterilizzazione dei minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all'art.64, comma 1, della legge 388/2000 nell'anno in questione, anche con riferimento agli anni successivi, nel caso in cui purtuttavia e con riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito. Per gli anni successivi, infatti occorrerà considerare l'oggettivo minor introito ICI di quell'anno, ferma l'espunzione di quello corrispondente ai trasferimenti già consolidati”.
*
Il nel suo atto di riassunzione, in applicazione di tali statuizioni della Corte Parte_1 di Cassazione, pur premettendo che tali principi si prestino a due diverse interpretazioni (la prima, condivisa dal secondo cui, l'importo dei minori introiti non compensato dovrebbe comunque Pt_1 essere virtualmente sommato a quello prodottosi negli anni successivi e a decorrere dall'anno in cui il pagina 8 di 11 totale superi le soglie l'intero minore introito prodottosi in quell'anno deve essere compensato;
la seconda, secondo la quale la somma su cui effettuare la verifica annuale del rispetto dei parametri di legge sarebbe data non dalla differenza tra la perdita certificata nell'anno e la quota di perdita consolidata, bensì sul totale delle perdite espunte in ciascun anno), ha concluso evidenziando che l'applicazione di entrambi i criteri interpretativi produce nel caso di specie il medesimo risultato ed ha pertanto rideterminato l'importo dei minori introiti percepiti nel periodo 2001 - 2009 (spettanze 2002 –
2010) ad esso dovuti per l'imposta ICI da compensare con il trasferimento erariale nella misura di Euro
580.983,02.
Al fine di determinare l'esatta entità del debito ministeriale questo Collegio ha disposto l'espletamento della CTU tecnico-contabile. Segnatamente, il CTU dott.ssa ha verificato per Persona_2 ciascuna annualità dal 2001 al 2009 sia le dichiarazioni attestanti le minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (perdite complessive dichiarate dal Comune per complessivi euro 640.498,25), sia i corrispondenti certificati di bilancio preventivo e consuntivo
(estraibili dal link indicato dal indicando il tipo ed il nome dell'ente, Parte_1
l'annualità di riferimento e la tipologia di certificato), da cui si rileva il totale delle spese correnti del risultanti dai certificati preventivi del bilancio di previsione e dai consuntivi Parte_1 dei rispettivi anni di riferimento.
Tenuto conto dei principi di diritto e dei criteri enunciati dalla Corte di Cassazione, ha quindi proceduto al calcolo dei minori introiti del considerate entrambe le letture interpretative prospettate in Pt_1 ordine alla modalità di determinazione della somma da sottoporre alla verifica annuale del rispetto dei parametri di legge ed è pervenuto alla conclusione per cui l'applicazione di entrambi i criteri interpretativi produce nel caso del il medesimo risultato, in base e ai fini di Parte_1 cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, per cui i “minori introiti” del da compensare con il Pt_1 trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002 – 2010) ad euro
580.983,02.
Occorre, pertanto, dichiarare che il in applicazione dell'art. 64 della l. n. Parte_1
388 del 2000 e del D.M. 1° luglio 2002, n. 197, aveva diritto a trasferimenti erariali per gli anni dal
2001 al 2009 per complessivi € 580.983,02, come indicato nella colonna “contributo” delle tabelle riportate a pag. 11 dell'elaborato peritale.
Pertanto, tenuto conto di quanto già versato al (è pacifico che i appellati abbiano già Pt_1 CP_4 versato contributi per un totale di euro 286.223,64), in riforma della sentenza impugnata, vanno condannati i appellati in riassunzione a pagare per tale causale l'importo di euro 294.759,38, CP_4
pagina 9 di 11 pari alla differenza tra i contributi accertati come dovuti (euro 580.983,02) e quanto già ricevuto dal
(euro 286.223,64), in luogo di quello di euro 354.274,61 riconosciuto nella sentenza Pt_1 impugnata, oltre interessi di legge dalla domanda (comparsa di riassunzione del giudizio instaurato davanti al TAR Lazio, notificata il 19 novembre 2012) al saldo.
6 - La pur parziale riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
Questa Corte ritiene che sussistano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per tutti i gradi di giudizio, , tenuto conto delle incertezze riscontrabili nella giurisprudenza di merito nel diffuso contenzioso sulla questione per cui è causa, incertezze superate definitivamente dai principi affermati nelle more del giudizio dalla Corte di Cassazione che, pur accogliendo le censure sollevate dai ha proposto una diversa via di calcolo del contributo compensativo dovuto CP_4 all'Ente locale.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, restano a carico della parte costituita.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.
3174/2015, emessa in data 22.10.2015 e pubblicata in data 6.11.2015,
1) accerta e dichiara che i minori introiti spettanti al per gli anni 2001 – Parte_1
2009 (spettanze 2002 – 2010) ai fini di cui all'art. 64 comma 3 L. 338/00 ammontano a complessivi euro 580.983,02;
2) accerta il diritto del di ricevere dai convenuti il contributo Parte_1 CP_4 complessivo di euro 294.759,38 per il gettito I.C.I. per gli anni 2001-2009, oltre interessi di legge dalla domanda (notificata il 19.11.2012) al saldo effettivo, anziché della somma di euro 354.274,61;
3) dichiara tenuti e condanna il ed il Controparte_3
al pagamento della somma di euro 294.759,38, oltre interessi di legge Controparte_1 dalla domanda (notificata il 19.11.2012) al saldo effettivo, anziché della somma di euro 354.274,61;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di lite in relazione a tutti i gradi di giudizio;
5) ferme le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore pagina 10 di 11 dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe de Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1452/2024 promossa da:
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Parte_1
con sede legale in piazza Marconi n. 1 in Sala Bolognese (BO), rappresentato e difeso Persona_1 dagli Avv.ti Bonura Harald Massimo del Foro di Catania (pec
, prof. Fonderico Giuliano del Foro di Roma (pec Email_1
) e prof. Andrea Maltoni del Foro di Bologna (pec Email_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due difensori in Corso Email_3
Vittorio Emanuele II n. 173 in Roma (RM)
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. , in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Ministro pro tempore
APPELLATI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
IN PUNTO A: giudizio di rinvio disposto con ordinanza della Corte di Cassazione n. 14824/2024 emessa in data 23.4.2024 e depositata in data 28.5.2024 sul ricorso iscritto al n. 1434/2019
Assegnata a decisione con ordinanza del 23.10.2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Per Parte_1
Come da note di precisazione delle conclusioni del 20 ottobre 2025
“Insiste per l'accoglimento delle domande formulate nell'atto di riassunzione, al quale integralmente si riporta, e quindi, in particolare, che codesta Corte di appello, rigettata ogni contraria istanza, in applicazione del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civile, n. 14824 del 28 maggio 2024, voglia: accertare e dichiarare che, in base e ai fini di cui all'art.
64 della l. n. 388/2000, i “minori introiti” del da compensare con il trasferimento erariale Pt_1 ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) a Euro 580.983,02; condannare il
e il al pagamento del debito Controparte_1 Controparte_3 eventualmente non ancora adempiuto rispetto a quanto accertato, oltre interessi e rivalutazione. Il
Comune chiede altresì che i convenuti siano condannati al pagamento delle spese del CP_4 presente grado di giudizio, del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 14824 del 28 maggio 2024 e di tutti i precedenti gradi di giudizio, nonché al rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 23.07.2025, poste provvisoriamente a carico del e da questi immediatamente corrisposte alla consulente”. Pt_1
Per Controparte_1 nessuno ha precisato le conclusioni
Per Controparte_3 nessuno ha precisato le conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con sentenza n. 3174/2015 emessa in data 22 ottobre 2015 e pubblicata in data 6 novembre 2015 il
Tribunale di Bologna ha accertato il diritto del di ricevere la somma di euro Parte_1
354.274,61, oltre interessi di legge dalla data della domanda (19.11.2012) al saldo, a titolo di compensazioni, previste dall'art. 64 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, dei minori introiti relativi all'imposta I.C.I., conseguiti dal Comune negli anni 2001-2009 (spettanze 2002 – 2010), per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D eseguita dai contribuenti ed ha condannato il ed il Controparte_3
al pagamento in favore dell'Ente della predetta somma, oltre al pagamento delle Controparte_1 spese processuali liquidate in euro 13.192,80 per compensi, euro 1.080,50 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della decisione, il Tribunale di Bologna ha ritenuto infondata la prospettazione dei secondo cui il legislatore avrebbe inteso rapportare i trasferimenti compensativi al minor CP_4 gettito certificato con riferimento ai soli immobili passati ad autodeterminazione nell'anno di pagina 2 di 11 riferimento, dovendosi escludere quelli che erano passati ad autodeterminazione negli anni precedenti.
Ha, dunque, affermato che il tenore letterale dell'art. 64 della Legge n. 388 del 2000, non fa riferimento alcuno all'anno di accatastamento ed è chiaro nel riferirsi in via omnicomprensiva ai minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D. Parimenti, l'art. 2 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 n. 197, attuativo della norma primaria, conferma tale interpretazione laddove stabilisce che l'entità del minore gettito dell'I.C.I. è calcolato applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate e, in particolare: tale previsione assume un senso compiuto solo assumendo che gli immobili, già passati ad autodeterminazione della rendita negli anni precedenti, continuino ad essere considerati in ciascun anno successivo per calcolare l'.entità del minor gettito.
Pertanto, il Tribunale ha stabilito che i minori introiti del Comune di da compensare Parte_1 con il trasferimento statale, dovevano essere calcolati, per gli anni dal 2001 al 2009, in relazione al complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale, quale che fosse l'anno in cui ciò era accaduto. Considerato, pertanto, che i minori introiti ICI fossero pari ad euro 640.498,25, dedotta la somma di euro 286.223,64 già versati al il Tribunale ha Pt_1 condannato i convenuti a corrispondere all'ente locale la differenza pari ad euro 354.274,61, CP_4 oltre agli interessi di legge dalla domanda (notificata il 19.11.2012) al saldo effettivo.
2 – La Corte di Appello di Bologna, adita dal Controparte_3
e dal , con la sentenza n. 1421/2018, ha ritenuto corretta la tesi Controparte_1 propugnata dal circa il criterio di calcolo adottato, condividendo l'interpretazione fornita dal Pt_1
Tribunale. Ha, pertanto, respinto il gravame e, stante la novità della questione, ha compensato le spese processuali del grado.
3 – Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Controparte_3
ed il .
[...] Controparte_1
La Suprema Corte, prendendo le mosse dagli arresti giurisprudenziali di legittimità formatisi sulla questione (sentenze n. 18701/2023, n.18705 e 18718 del 3.7.2023; n. 19168 e 19895 del 6.7.2023; n.
32819/2023; n. 34171/2023; n. 34305/2023; n. 34225 e 34398 dell'11.12.2023; n. 4122, 41116 e 4107 del 14.2.2024), ha accolto il ricorso dei con alcune precisazioni, dando continuità al principio CP_4 secondo il quale, in tema di ICI, “i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e dal pagina 3 di 11 d.m. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 percento della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti”.
Per l'effetto, con ordinanza n. 14824/2024 emessa in data 23.4.2024 e depositata in data 28.5.2024 ha cassato la decisione impugnata, con rinvio a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
*
4 – Con tempestivo atto di citazione il ha riassunto il giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte e, premettendo che il principio di diritto enunciato con detta sentenza si presta a due interpretazioni, ha concluso deducendo che l'interpretazione più corretta sarebbe quella di ritenere che l'importo dei minori introiti non compensato dovrebbe comunque essere virtualmente sommato a quello prodottosi negli anni successivi e a decorrere dall'anno in cui il totale superi le soglie l'intero minore introito prodottosi in quell'anno deve essere compensato.
Considerato che
l'applicazione di entrambi i criteri produce il medesimo risultato, giusto conteggio esplicativo riportato a pagina 6 dell'atto di citazione in riassunzione, ha modificato le conclusioni in precedenza assunte ed ha domandato di accertare e dichiarare che i minori introiti del per gli anni 2001 – 2009 Pt_1
(spettanze 2002 – 2010) ammontano ad euro 580.983,02 e conseguentemente ha domandato di condannare i convenuti al “pagamento del debito eventualmente non ancora adempiuto CP_4 rispetto a quanto accertato”, oltre interessi e rivalutazione, con refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
4.1 - Nessuno si è costituito per i convenuti e, con ordinanza del 26 febbraio 2025, è stato CP_4 disposto un supplemento d'istruttoria, con l'espletamento di una CTU volta a quantificare i minori introiti ICI del Comune di conseguiti per effetto dei minori imponibili derivanti Parte_1 dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rinvio, all'uopo fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza dell'1 aprile 2025.
4.2 – In data 15 luglio 2025 è stato depositato l'elaborato peritale.
4.3 – All'udienza tenuta in modalità cartolare del 21 ottobre 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti di un termine abbreviato a 20 giorni di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 11 5 – Corre l'obbligo per questa Corte di adeguarsi ai principi di diritto enucleati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza che ha disposto il rinvio, in linea di continuità con l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 18701 del 3.7.2023, cui hanno fatto seguito numerose decisioni dello stesso segno
(Cass. Sez. I, Sentenza n. 19168 del 6/7/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza del 28/5/2024 n. 14824; Cass. civile sez. I, 28/10/2024, n. 27767; Cass. civile sez. I, 28/10/2024 n. 27769; Cass. civile sez. I,
28/10/2024, n. 27770; Cass. civile sez. I, 4/2/2025 n. 2651), in relazione alla diversa interpretazione sostenuta dalle parti con riguardo al disposto dell'art. 64, comma 1, legge cit. e dell'art. 2 del D.M. n.
97/2002, alla luce del Comunicato datato 23 gennaio 2009 con cui i Ministeri hanno precisato che i limiti di importo e di percentuale rispetto alla spesa corrente dovevano essere riferiti al numero complessivo dei fabbricati per i quali era stata attribuita la rendita nell'anno di riferimento e che avevano determinato la perdita per la quale si richiedeva il contributo statale.
La questione di diritto dibattuta riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l'imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, preliminarmente descritte entrambe le soluzioni interpretative, si è progressivamente consolidata nel senso di ritenere condivisibile la tesi prospettata dai che esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento delle soglie il minor CP_4 gettito ICI derivante da autodichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive).
È perciò possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno a causa del mancato superamento dell'una o dell'altra delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della legge n. 388/2000 nell'anno di riferimento.
La tesi dei non è stata seguita, invece, con riguardo all'assunto circa la sterilizzazione dei CP_4 minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della L. n. 388/2000 nell'anno in questione.
Al riguardo il Supremo Collegio ha così motivato:
“La disposizione chiave in proposito è appunto l'articolo 64 della legge n.388 del 2000, che in tema di «Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi tre
pagina 5 di 11 commi: «1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali deifabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.» 9. Il decreto del Ministero dell'Interno del 1.7.2002 n. 197, recante il «Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» è stato emesso in dichiarata attuazione delle previsioni di cui al citato art.64 della legge n.388 del 2000. All'articolo 2, relativo al «Contributo statale», il citato decreto ha disposto quanto segue: «
1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001. 3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. 4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati pagina 6 di 11 classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al , Controparte_1 per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al - Dipartimento per gli affari interni Controparte_1
e territoriali - Direzione centrale della finanza locale». 10. La ratio del contributo statale per cui è causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta» ex art.1, comma 3, del d.m.701 del 1994. La legge ha fissato delle soglie minime per la rilevanza dello scostamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensativi, che sono state indicate sia in cifra fissa (lire 3 milioni nella legge del 2000 e poi € 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l'introduzione dell'euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa corrente del bilancio di previsione dell'anno di riferimento (0,5%). Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i comuni italiani, di ogni dimensione. Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini della compensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito inferiori ai parametri opera una sorta di franchigia. O meglio, opera una franchigia vera e propria, per quel che concerne il parametro-soglia espresso in cifra fissa, che mira a neutralizzare variazioni «bagatellari»; il parametro-soglia variabile, che si aggancia invece in percentuale al volume della spesa corrente nel bilancio annuale del mira a penalizzare le finanze locali poco virtuose che non tengano sotto Pt_1 controllo la spesa (vale a dire: se la spesa lievita, si rischia di perdere la compensazione, per la diluizione in percentuale del minor introito). 11. Il problema che si pone, a questo punto, è quello del calcolo della predetta franchigia. Si può, a tal fine, tenere conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a), oppure considerare solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell'ultimo anno (tesi b)…. La Corte ritiene che debba essere accolta l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti, seppur con un significativo temperamento - su cui CP_4 amplius infra - e che pertanto la sentenza impugnata debba essere cassata. Ciò in sintonia con i già numerosi arresti di questa Corte dai quali non vi è ragione di discostarsi, secondo cui in tema di ICI, i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 percento della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti. (Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3.7.2023, Rv. 668426 – 01, ma anche Sez.1, n.18705 e 18718 del 3.7.2023; n.19168 e 19895 del 6.7.2023; n.32819 del 9.11.20123; 34171 del 6.12.2023; n. 34305 del 7.12.2023; n. 34225 e 34398 dell'11.12.2023; n.4122, 41116 e 4107 del pagina 7 di 11 14.2.2024). Il punto essenziale, ben fotografato dalle difese erariali, va colto nel passaggio dai sistemi compensatori una tantum a stock in precedenza disposti e ancora ribaditi per l'ultima volta dall'art.53 della legge n.388 del 2000, al regime «differenziale» inaugurato dall'art.64 della stessa legge che, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, ma dall'altro lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando delle soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori… 14. Altro punto determinante, secondo la Corte, è che non vi è alcun contrasto fra legge e regolamento che autorizzerebbe a far prevalere la fonte primaria. È vero che l'art.64, comma 1, prevede la compensazione dei minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, che superino le soglie, senza circoscrivere apparentemente la perdita all'anno in cui è stata presentata la autodichiarazione relativa al fabbricato. Tuttavia il terzo comma dell'art.64 rimette, con espressa delega, agli effetti di cui all'art.17, comma 3, della legge 23.8.1988 n.400, al decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.64. Il principio del consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti (perché superanti le soglie minime) non è stato introdotto dal regolamento, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dalla legge, come annota correttamente la difesa erariale con riferimento al comma 2 dell'art.64, che disciplina la riduzione dei trasferimenti erariali quando per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, si verifichino introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. La disposizione presuppone il «consolidamento» del trasferimento degli anni precedenti, su cui va incidere solo a fronte di scostamenti di una certa rilevanza, e adopera la stessa terminologia per le riduzioni, che appunto si applicano e si intendono consolidate a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile. Il regolamento, quindi, ha proceduto del tutto legittimamente nell'ambito della normativa primaria allorché, nel comma 3 dell'art.2, ha espressamente sancito che il trasferimento «è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati… 21. L'esposta tesi non può essere seguita, invece, anche laddove si spinge ad affermare la sterilizzazione dei minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all'art.64, comma 1, della legge 388/2000 nell'anno in questione, anche con riferimento agli anni successivi, nel caso in cui purtuttavia e con riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito. Per gli anni successivi, infatti occorrerà considerare l'oggettivo minor introito ICI di quell'anno, ferma l'espunzione di quello corrispondente ai trasferimenti già consolidati”.
*
Il nel suo atto di riassunzione, in applicazione di tali statuizioni della Corte Parte_1 di Cassazione, pur premettendo che tali principi si prestino a due diverse interpretazioni (la prima, condivisa dal secondo cui, l'importo dei minori introiti non compensato dovrebbe comunque Pt_1 essere virtualmente sommato a quello prodottosi negli anni successivi e a decorrere dall'anno in cui il pagina 8 di 11 totale superi le soglie l'intero minore introito prodottosi in quell'anno deve essere compensato;
la seconda, secondo la quale la somma su cui effettuare la verifica annuale del rispetto dei parametri di legge sarebbe data non dalla differenza tra la perdita certificata nell'anno e la quota di perdita consolidata, bensì sul totale delle perdite espunte in ciascun anno), ha concluso evidenziando che l'applicazione di entrambi i criteri interpretativi produce nel caso di specie il medesimo risultato ed ha pertanto rideterminato l'importo dei minori introiti percepiti nel periodo 2001 - 2009 (spettanze 2002 –
2010) ad esso dovuti per l'imposta ICI da compensare con il trasferimento erariale nella misura di Euro
580.983,02.
Al fine di determinare l'esatta entità del debito ministeriale questo Collegio ha disposto l'espletamento della CTU tecnico-contabile. Segnatamente, il CTU dott.ssa ha verificato per Persona_2 ciascuna annualità dal 2001 al 2009 sia le dichiarazioni attestanti le minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (perdite complessive dichiarate dal Comune per complessivi euro 640.498,25), sia i corrispondenti certificati di bilancio preventivo e consuntivo
(estraibili dal link indicato dal indicando il tipo ed il nome dell'ente, Parte_1
l'annualità di riferimento e la tipologia di certificato), da cui si rileva il totale delle spese correnti del risultanti dai certificati preventivi del bilancio di previsione e dai consuntivi Parte_1 dei rispettivi anni di riferimento.
Tenuto conto dei principi di diritto e dei criteri enunciati dalla Corte di Cassazione, ha quindi proceduto al calcolo dei minori introiti del considerate entrambe le letture interpretative prospettate in Pt_1 ordine alla modalità di determinazione della somma da sottoporre alla verifica annuale del rispetto dei parametri di legge ed è pervenuto alla conclusione per cui l'applicazione di entrambi i criteri interpretativi produce nel caso del il medesimo risultato, in base e ai fini di Parte_1 cui all'art. 64 della l. n. 388/2000, per cui i “minori introiti” del da compensare con il Pt_1 trasferimento erariale ammontano per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002 – 2010) ad euro
580.983,02.
Occorre, pertanto, dichiarare che il in applicazione dell'art. 64 della l. n. Parte_1
388 del 2000 e del D.M. 1° luglio 2002, n. 197, aveva diritto a trasferimenti erariali per gli anni dal
2001 al 2009 per complessivi € 580.983,02, come indicato nella colonna “contributo” delle tabelle riportate a pag. 11 dell'elaborato peritale.
Pertanto, tenuto conto di quanto già versato al (è pacifico che i appellati abbiano già Pt_1 CP_4 versato contributi per un totale di euro 286.223,64), in riforma della sentenza impugnata, vanno condannati i appellati in riassunzione a pagare per tale causale l'importo di euro 294.759,38, CP_4
pagina 9 di 11 pari alla differenza tra i contributi accertati come dovuti (euro 580.983,02) e quanto già ricevuto dal
(euro 286.223,64), in luogo di quello di euro 354.274,61 riconosciuto nella sentenza Pt_1 impugnata, oltre interessi di legge dalla domanda (comparsa di riassunzione del giudizio instaurato davanti al TAR Lazio, notificata il 19 novembre 2012) al saldo.
6 - La pur parziale riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
Questa Corte ritiene che sussistano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per tutti i gradi di giudizio, , tenuto conto delle incertezze riscontrabili nella giurisprudenza di merito nel diffuso contenzioso sulla questione per cui è causa, incertezze superate definitivamente dai principi affermati nelle more del giudizio dalla Corte di Cassazione che, pur accogliendo le censure sollevate dai ha proposto una diversa via di calcolo del contributo compensativo dovuto CP_4 all'Ente locale.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, restano a carico della parte costituita.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.
3174/2015, emessa in data 22.10.2015 e pubblicata in data 6.11.2015,
1) accerta e dichiara che i minori introiti spettanti al per gli anni 2001 – Parte_1
2009 (spettanze 2002 – 2010) ai fini di cui all'art. 64 comma 3 L. 338/00 ammontano a complessivi euro 580.983,02;
2) accerta il diritto del di ricevere dai convenuti il contributo Parte_1 CP_4 complessivo di euro 294.759,38 per il gettito I.C.I. per gli anni 2001-2009, oltre interessi di legge dalla domanda (notificata il 19.11.2012) al saldo effettivo, anziché della somma di euro 354.274,61;
3) dichiara tenuti e condanna il ed il Controparte_3
al pagamento della somma di euro 294.759,38, oltre interessi di legge Controparte_1 dalla domanda (notificata il 19.11.2012) al saldo effettivo, anziché della somma di euro 354.274,61;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di lite in relazione a tutti i gradi di giudizio;
5) ferme le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore pagina 10 di 11 dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe de Rosa
pagina 11 di 11