Art. 11.
Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere la nomina medesima, con l'osservanza dei criteri indicati al primo comma del precedente art. 10.
Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella gia' in godimento anteriormente alla nomina, la differenza verra' loro conservata a titolo di assegno ad personam, non utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi, di cui al seguente art. 12.
Ai salariati di ruolo, assegnati alla 2ª categoria, che provengano, quali temporanei, dalla 1ª categoria, viene, parimente, assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte o nell'esperimento pratico sostenuti per ottenere la nomina stessa, incrementata di tanti avanzamenti per quanti ne avevano maturati nella categoria di provenienza, entro i limiti della paga massima della 2ª categoria cui vengono assegnati.
Per ottenere la paga massima della 1ª e 2ª categoria e' richiesta la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.
Ai salariati di ruolo, assegnati alla 3ª categoria, se provenienti da categorie inferiori, quali temporanei, viene assegnata, all'atto della nomina, la paga che, per entita', risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza, Ai detti salariati, ove provengano dalla medesima categoria, viene conservata la stessa paga in godimento all'atto della nomina.
Qualora, invece, tali salariati provengano da categoria superiore, viene attribuita, all'atto della nomina, la classe di paga spettante ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne competono in relazione alla anzianita' di servizio da ciascuno posseduta.
Alle salariate di ruolo assegnate alla 7ª categoria vanno applicati, per la determinazione della paga all'atto della nomina, gli stessi criteri di cui ai precedenti commi sesto e settimo a seconda che dette salariate provengano dalla stessa categoria o dalla 6ª categoria; alle salariate stesse, ove provengano dalla 5ª categoria, va assegnata, la classe di paga iniziale.
Ai salariati di ruolo, all'atto della nomina nel gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili, viene assegnata la classe di paga iniziale del gruppo medesimo.
Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere la nomina medesima, con l'osservanza dei criteri indicati al primo comma del precedente art. 10.
Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella gia' in godimento anteriormente alla nomina, la differenza verra' loro conservata a titolo di assegno ad personam, non utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi, di cui al seguente art. 12.
Ai salariati di ruolo, assegnati alla 2ª categoria, che provengano, quali temporanei, dalla 1ª categoria, viene, parimente, assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte o nell'esperimento pratico sostenuti per ottenere la nomina stessa, incrementata di tanti avanzamenti per quanti ne avevano maturati nella categoria di provenienza, entro i limiti della paga massima della 2ª categoria cui vengono assegnati.
Per ottenere la paga massima della 1ª e 2ª categoria e' richiesta la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.
Ai salariati di ruolo, assegnati alla 3ª categoria, se provenienti da categorie inferiori, quali temporanei, viene assegnata, all'atto della nomina, la paga che, per entita', risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza, Ai detti salariati, ove provengano dalla medesima categoria, viene conservata la stessa paga in godimento all'atto della nomina.
Qualora, invece, tali salariati provengano da categoria superiore, viene attribuita, all'atto della nomina, la classe di paga spettante ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne competono in relazione alla anzianita' di servizio da ciascuno posseduta.
Alle salariate di ruolo assegnate alla 7ª categoria vanno applicati, per la determinazione della paga all'atto della nomina, gli stessi criteri di cui ai precedenti commi sesto e settimo a seconda che dette salariate provengano dalla stessa categoria o dalla 6ª categoria; alle salariate stesse, ove provengano dalla 5ª categoria, va assegnata, la classe di paga iniziale.
Ai salariati di ruolo, all'atto della nomina nel gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili, viene assegnata la classe di paga iniziale del gruppo medesimo.