Sentenza 16 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale, sovvertendo la statuizione di condanna del primo giudice, ha ritenuto provocatorio il comportamento della persona offesa, dirigente di un'azienda in cui lavorava la moglie dell'imputato, in ragione di espressioni irriguardose proferite all'indirizzo della dipendente, cui aveva fatto riscontro la reazione del marito di quest'ultima sostanziatasi nell'immediato inoltro ad un blog di mail sferzante nei confronti della predetta dirigente).
Commentario • 1
- 1. "Bandito!": condannato per diffamazione (Cass. 21333/2018)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2011, n. 9907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9907 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCALERA Vito - Presidente - del 16/12/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2979
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 9520/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 30.10.2010 da:
avv. Marziano Pontin, difensore della parte civile IA IA;
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 14 giugno 2010;
nel procedimento penale a carico di:
CO AU, nato a [...] il [...];
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata il 15.11.2011 dall'avv. Francesco Poggi, difensore di TI AU;
Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano riformava in parte la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di quella stessa città il 25 maggio 2009 nei confronti di TI AU, imputato dei reati di ingiuria e diffamazione in danno di IA IA, dichiarando lo stesso non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p., per avere commesso il fatto a seguito di provocazione.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore della persona offesa, costituitasi parte civile, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente si duole della valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni di testi TO ed VA, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 599 c.p., art.546 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 192 c.p.p., comma 1, art. 125 c.p.p., comma 3.
2, - La doglianza si colloca ai limiti dell'ammissibilità e, ad ogni modo, è sicuramente priva di fondamento.
Non merita, infarti, censura di sorta il costrutto motivazionale della pronuncia impugnata che, sovvertendo motivatamente, la statuizione di condanna del primo giudice, ha riconosciuto l'applicabilità alla fattispecie della causa di non punibilità della provocazione. Si tratta di argomentato apprezzamento di merito che, in quanto conforme ai principi di diritto in subiecta materia, si sottrae al sindacato di legittimità. È, infatti, indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 11.3.2009, n. 21455, rv. 243506). Ed in linea con siffatta enunciazione è stato ritenuto provocatorio il comportamento della persona offesa, dirigente amministrativo dell'azienda presso cui lavorava la moglie dell'imputato, per via di espressioni irriguardose proferite all'indirizzo della donna, peraltro licenziata con modalità ritenute illegittime, tanto che il licenziamento era stato poi impugnato con ricorso al giudice del lavoro. La reazione del TI, sostanziatasi nell'immediato inoltro ad un blog di mail di commento sferzante all'indirizzo della dirigente IA IA è stata motivatamente ritenuta scriminata dall'esimente in questione. D'altro canto, è anche pacifico che in tema di riconoscimento dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata da particolari rapporto, come quello di coniugio (cfr. sul tema, Cass. sez. 5, 12,2,1992, n. 4664, rv. 189859).
Di talché, correttamente ne è stata riconosciuta l'applicabilità alla reazione del marito, benché le offese fossero indirizzate alla moglie.
3. - Per quanto precede, il ricorso - complessivamente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse i dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2012