Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2011, n. 9907
CASS
Sentenza 16 dicembre 2011

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Massime1

In tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale, sovvertendo la statuizione di condanna del primo giudice, ha ritenuto provocatorio il comportamento della persona offesa, dirigente di un'azienda in cui lavorava la moglie dell'imputato, in ragione di espressioni irriguardose proferite all'indirizzo della dipendente, cui aveva fatto riscontro la reazione del marito di quest'ultima sostanziatasi nell'immediato inoltro ad un blog di mail sferzante nei confronti della predetta dirigente).

Commentario1

  • 1"Bandito!": condannato per diffamazione (Cass. 21333/2018)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2011, n. 9907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9907
Data del deposito : 16 dicembre 2011

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