CS
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03014/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02267 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03014/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3014 del 2025, proposto da Radha Beach
S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma N. 03014/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 236/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Monopoli;
Vista la memoria depositata in data 15 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. LA Di LO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- La società appellante impugna la sentenza con la quale il TAR per la Puglia ha respinto, tuttavia compensando le spese, il suo ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento prot. n. 0020750/2024, datato 20 marzo 2024, a firma del dirigente A.O. I Affari generali e sviluppo locale del Comune di Monopoli, avente ad oggetto “Riscontro istanza di proroga ex lege della validità del titolo autorizzatorio, acclarata al prot. n. 8230 del 31/01/2024. Comunicazione di mantenimento nel periodo invernale dei manufatti acclarata al prot. n. 9027 del 02/02/2024. Rigetto istanza di proroga e mantenimento”, con il quale sono state rigettate le richieste finalizzate alla proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico nella titolarità della ricorrente, nonché al mantenimento annuale delle strutture amovibili funzionali allo svolgimento delle attività balneari o connesse e strumentali alla balneazione; N. 03014/2025 REG.RIC.
b) della nota prot. n. 0011089/2024, datata 9 febbraio 2024, e della nota prot. n.
0016433, datata 4 febbraio 2024, allegate al predetto provvedimento, a firma del dirigente dell'A.O. III Tecnica – Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici – S.U.E.;
c) dell'ordinanza n. 250, datata 21 marzo 2024, a firma del dirigente della A.O. III –
Urbanistica e Lavori Pubblici – del Comune di Monopoli, con il quale è stata ordinata la rimozione dei manufatti e delle strutture precarie connesse alla balneazione e conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi;
d) di ogni atto agli stessi presupposto, connesso, propedeutico e consequenziale.
2.- L'appello ha riproposto in chiave critica le originarie censure, sia in relazione alla questione concernente la proroga dell'autorizzazione, sia rispetto a quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
I. Omessa, contraddittoria ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del D.L. n.
21/2022, convertito con legge n. 51/2022, per come modificato dall'art. 4-quater del
D.L. 09.12.2023, n. 181, convertito con legge n. 11/2024 e da ultimo dall'art. 7, comma 2 lettera a), del D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.
15/2025; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa ed errata motivazione.
II. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per nullità ed inefficacia, nei confronti della ricorrente, della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi datato 01.06.2023; motivazione errata e illegittima.
III. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3, comma 3bis, della legge
n. 118/2022 nonché dall'art. 157 della L.R. Puglia n. 42/2024. Violazione ed errata applicazione dell'art. 45 del PPTR Puglia.
3.- Il Comune di Monopoli ha insistito sulla legittimità del proprio operato. N. 03014/2025 REG.RIC.
4.- Con memoria depositata lo scorso 15 gennaio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tuttavia chiedendo la compensazione delle spese, sul rilievo che l'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022 e ss.mm.ii., invocato nel giudizio di appello, prevede la proroga di trentasei mesi delle autorizzazioni paesaggistiche e dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024; che i titoli oggetto della richiesta di proroga per cui
è causa sono scaduti in data 15 novembre 2021, poi prorogati nella loro validità sino al 29 giugno 2022 per effetto della normativa emergenziale da Covid 19 e, pertanto, è venuto meno il termine previsto dall'art. 10-septies citato per la richiesta di proroga oggetto di causa; che, conseguentemente, è venuto meno l'interesse alla definizione del presente giudizio, atteso che la normativa invocata ha esaurito i suoi effetti nel caso in questione; che, inoltre, l'appellante ha anche provveduto a rimuovere tutte le opere e i manufatti balneari presenti sull'area in proprietà privata ove viene esercitata l'attività turistico-ricreativa.
5.- Il Comune di Monopoli ha insistito affinché l'appello sia respinto e, in via gradata, affinché lo stesso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma con la condanna della ricorrente alle spese.
6.- Alla udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
7.- Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216). N. 03014/2025 REG.RIC.
8.- Nel caso all'esame, non resta al collegio che dichiarare l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, posto che le originarie censure concernevano due questioni: quella della proroga dell'autorizzazione e quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
Posto che i titoli oggetto della richiesta di proroga per cui è causa sono scaduti in data
15 novembre 2021, essendo stati prorogati nella loro validità solo sino al 29 giugno
2022 per effetto della normativa emergenziale da Covid 19, e che, pertanto, è venuto meno il termine previsto dall'art. 10-septies citato per la richiesta di proroga oggetto di causa, è evidente che la ricorrente ha ormai perso ogni interesse alla decisione dell'appello, essendo ormai chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità alla ricorrente medesima, nemmeno meramente strumentale o morale (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457; 12 giugno 2013, n. 3256; id.,
Sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6190).
9.- Alla luce delle ragioni che hanno determinato l'esito in rito del giudizio, riguardanti solo una delle due questioni oggetto di giudizio, sussistono i giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 03014/2025 REG.RIC.
Marco PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
LA Di LO, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
LA Di LO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco PA
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02267 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03014/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3014 del 2025, proposto da Radha Beach
S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma N. 03014/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 236/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Monopoli;
Vista la memoria depositata in data 15 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. LA Di LO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- La società appellante impugna la sentenza con la quale il TAR per la Puglia ha respinto, tuttavia compensando le spese, il suo ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento prot. n. 0020750/2024, datato 20 marzo 2024, a firma del dirigente A.O. I Affari generali e sviluppo locale del Comune di Monopoli, avente ad oggetto “Riscontro istanza di proroga ex lege della validità del titolo autorizzatorio, acclarata al prot. n. 8230 del 31/01/2024. Comunicazione di mantenimento nel periodo invernale dei manufatti acclarata al prot. n. 9027 del 02/02/2024. Rigetto istanza di proroga e mantenimento”, con il quale sono state rigettate le richieste finalizzate alla proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico nella titolarità della ricorrente, nonché al mantenimento annuale delle strutture amovibili funzionali allo svolgimento delle attività balneari o connesse e strumentali alla balneazione; N. 03014/2025 REG.RIC.
b) della nota prot. n. 0011089/2024, datata 9 febbraio 2024, e della nota prot. n.
0016433, datata 4 febbraio 2024, allegate al predetto provvedimento, a firma del dirigente dell'A.O. III Tecnica – Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici – S.U.E.;
c) dell'ordinanza n. 250, datata 21 marzo 2024, a firma del dirigente della A.O. III –
Urbanistica e Lavori Pubblici – del Comune di Monopoli, con il quale è stata ordinata la rimozione dei manufatti e delle strutture precarie connesse alla balneazione e conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi;
d) di ogni atto agli stessi presupposto, connesso, propedeutico e consequenziale.
2.- L'appello ha riproposto in chiave critica le originarie censure, sia in relazione alla questione concernente la proroga dell'autorizzazione, sia rispetto a quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
I. Omessa, contraddittoria ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del D.L. n.
21/2022, convertito con legge n. 51/2022, per come modificato dall'art. 4-quater del
D.L. 09.12.2023, n. 181, convertito con legge n. 11/2024 e da ultimo dall'art. 7, comma 2 lettera a), del D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.
15/2025; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa ed errata motivazione.
II. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per nullità ed inefficacia, nei confronti della ricorrente, della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi datato 01.06.2023; motivazione errata e illegittima.
III. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3, comma 3bis, della legge
n. 118/2022 nonché dall'art. 157 della L.R. Puglia n. 42/2024. Violazione ed errata applicazione dell'art. 45 del PPTR Puglia.
3.- Il Comune di Monopoli ha insistito sulla legittimità del proprio operato. N. 03014/2025 REG.RIC.
4.- Con memoria depositata lo scorso 15 gennaio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tuttavia chiedendo la compensazione delle spese, sul rilievo che l'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022 e ss.mm.ii., invocato nel giudizio di appello, prevede la proroga di trentasei mesi delle autorizzazioni paesaggistiche e dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024; che i titoli oggetto della richiesta di proroga per cui
è causa sono scaduti in data 15 novembre 2021, poi prorogati nella loro validità sino al 29 giugno 2022 per effetto della normativa emergenziale da Covid 19 e, pertanto, è venuto meno il termine previsto dall'art. 10-septies citato per la richiesta di proroga oggetto di causa; che, conseguentemente, è venuto meno l'interesse alla definizione del presente giudizio, atteso che la normativa invocata ha esaurito i suoi effetti nel caso in questione; che, inoltre, l'appellante ha anche provveduto a rimuovere tutte le opere e i manufatti balneari presenti sull'area in proprietà privata ove viene esercitata l'attività turistico-ricreativa.
5.- Il Comune di Monopoli ha insistito affinché l'appello sia respinto e, in via gradata, affinché lo stesso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma con la condanna della ricorrente alle spese.
6.- Alla udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
7.- Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216). N. 03014/2025 REG.RIC.
8.- Nel caso all'esame, non resta al collegio che dichiarare l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, posto che le originarie censure concernevano due questioni: quella della proroga dell'autorizzazione e quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
Posto che i titoli oggetto della richiesta di proroga per cui è causa sono scaduti in data
15 novembre 2021, essendo stati prorogati nella loro validità solo sino al 29 giugno
2022 per effetto della normativa emergenziale da Covid 19, e che, pertanto, è venuto meno il termine previsto dall'art. 10-septies citato per la richiesta di proroga oggetto di causa, è evidente che la ricorrente ha ormai perso ogni interesse alla decisione dell'appello, essendo ormai chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità alla ricorrente medesima, nemmeno meramente strumentale o morale (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457; 12 giugno 2013, n. 3256; id.,
Sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6190).
9.- Alla luce delle ragioni che hanno determinato l'esito in rito del giudizio, riguardanti solo una delle due questioni oggetto di giudizio, sussistono i giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 03014/2025 REG.RIC.
Marco PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
LA Di LO, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
LA Di LO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco PA