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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/11/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. r.g. 887/2023 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e resi- Parte_1 C.F._1
dente in Collesalvetti (LI), via Delle Corti, n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
IC presso il cui studio sito in Carrara, via Aronte, n. 7, è elettivamente domiciliato attore
contro
(P. IVA ) quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
ex art. 283 e segg. D.lgs.
7.9.2005 n.209 per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Stra-
da, in persona del rappresentante legale pro-tempore Dott. rappre- Controparte_2
sentata e difesa in via disgiunta dagli Avv.ti Vincenzo Giardino e Monica Ciuchetti presso il cui studio sito in Livorno, via Grande n. 73, è elettivamente domiciliata convenuta
1 in punto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 03.07.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la responsabilità nel-
la causazione del sinistro de quo da parte di veicolo rimasto ignoto, ipotesi pervista
dell'art. 283, comma 1, lett. a) C.d.A., condannare , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia designata dal F.G.V.S.,
al risarcimento di tutti i danni alla persona, descritti in premessa dell'atto introduttivo, su-
biti e subendi dal Sig. a seguito del sinistro stradale occorso in data Parte_1
05.09.2021, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze
della CTU medico legale in atti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno
del fatto all'effettivo soddisfo.
Vinte le spese e competenze di causa”;
dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, in tesi: rigettare la domanda co-
sì come formulata siccome infondata in fatto ed in diritto nonché sfornita di prove in ordine
ai presupposti legittimanti l'intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in
particolare in ordine alla prova del fatto storico, della dinamica ed all'imputabilità del si-
nistro a colpa esclusiva, o anche solo concorrente, del conducente di veicolo non identifi-
cato, anche all'esito dell'istruttoria che non ha consentito di acquisire elementi di certezza
2 tali da poter fornire adeguato supporto alla domanda risarcitoria, con vittoria di spese ed
onorari;
in ipotesi: ove sia fornita prova certa dei presupposti d'intervento del Fondo di Garanzia
delle Vittime della Strada e dell'effettivo coinvolgimento di un veicolo rimasto non identifi-
cato, limitare il risarcimento a quanto rigorosamente provato all'esito dell'espletata istrut-
toria ed all'entità del solo danno provato e delle voci spettanti, in proporzione al grado di
colpa in concreto accertato ed attribuibile al conducente del veicolo rimasto non identifica-
to e tenuto conto della colpa concorrente prevalente dell'attore che, allo stato, non può es-
sere esclusa stante anche l'assenza di urto tra i due veicoli, con vittoria di spese ed onorari
di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3.03.2023 ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, la (d'ora in avanti, Controparte_1
per brevità, anche solo “ ), in qualità di impresa designata per la Toscana alla ge- CP_1
stione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”,
per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la responsabilità nel-
la causazione del sinistro da parte di veicolo rimasto ignoto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia Controparte_3
designata dal F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni alla persona, descritti in premessa,
subiti e subendi dal Sig. a seguito del sinistro stradale occorso in data Parte_1
05.09.2021, da quantificarsi nella somma che risulterà di giustizia all'esito dell' istruttoria
3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto. Vinte le spese e com-
petenze di causa”.
A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva: - che in data 05.09.2021, alle ore
11:00 circa, si trovava alla guida del motociclo Aprilia tg. DJ91196 di sua proprietà e per-
correva con direzione monti verso Gabbro, la Strada Provinciale n. 8, nel comune di Colle-
salvetti (LI);
- che, giunto in loc. Le Ferriere, nel tratto rettilineo prima di una curva verso destra,
un'autovettura che proveniva nel senso opposto di marcia effettuava una manovra di sor-
passo di altra auto che percorreva lo stesso rettilineo, invadendo la corsia opposta percorsa dal Sig. Pt_1
- che, per evitare lo scontro frontale, il Sig. effettuava una manovra di emergenza Pt_1
sterzando sulla destra, riuscendo in questo modo ad evitare l'urto con l'auto, ma finiva den-
tro il fosso adiacente la carreggiata e impattava con la moto contro un ostacolo di cemento;
- che i conducenti delle due auto ed in particolare quello dell'auto che aveva effettuato la manovra di sorpasso, si allontanavano velocemente, omettendo di prestare soccorso e stante la repentinità dell'accaduto e le condizioni in cui versava il a seguito del sinistro Pt_1
non era stato possibile identificare la targa delle auto coinvolte;
- che, a seguito dell'incidente, l'attore riportava gravi lesioni personali e veniva trasportato d'urgenza dal 118, prontamente allertato dai primi soccorritori, presso il PS dell'Ospedale
Livorno ove veniva diagnosticato “Frattura a libro aperto del bacino del bacino con dia-
stasi della sinfisi pubica di circa 51 mm , frattura a tutto spessore a decorso longitudinale
del sacro in sede mediana, paramediana sx, frattura della branca ileo pubica in sede para
acetabolare e del pilastro acetabolare anteriore di sinistra e frattura della branca ischio
4 pubica omolaterale .Tumefazione dei tessuti molli in prossimità dei focolai fratturativi e ,
in fase arteriosa , piccolo gemizio ematico del pavimento pelvico di sx, in corrispondenza
della sinfisi pubica diastasata , verosimilmente a carico del muscolo ischio cavernoso. In
fase venosa presenza di minima quota ematica alla radice del corpo cavernoso destro del
pene” a cui facevano seguito numerosi interventi chirurgici, accessi al PS a causa di com-
plicazioni nel post-operatorio e successive viste specialistiche di controllo e di riabilitazio-
ne;
- che in conseguenza di quanto sopra, sulla base della relazione tecnica redatta dal dott.
il riportava delle lesioni personali che lo rendevano inabile ad attendere al- Per_1 Pt_1
le ordinarie occupazioni totalmente al 100% per il periodo che va dal 5/09/2021 al
7/06/2022, parzialmente al 75% per 30 giorni, parzialmente al 50% per 40 giorni e parzial-
mente al 25% per 20 giorni oltre a fargli residuare una diminuzione dell'integrità psicofisi-
ca pari al 45/46% della totale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la domanda attorea sia in punto an che in punto quantum; nel merito la
[...]
convenuta chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto nonché sfornita di prova in ordine ai presupposti legittimanti l'intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada. In subordine, la determinazione secondo giustizia delle somme da corrispondere a parte attrice tenendo conto del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.
Alla prima udienza dell'11.05.2023 il precedente G.I. assegnatario del fascicolo, verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. rinviando all'udienza del 9.11.2023 per la discussione delle richieste istruttorie.
5 All'udienza del 9.11.2023, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante ammetteva le istanze di prova orali formulate dalle parti e rinviava, per l'assunzione delle stesse, all'udienza dell'8.05.2024.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi ed esple-
tata Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale.
Esaurita l'istruzione della causa, questa, all'udienza del 3.07.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In punto an
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
Trattasi, in punto an delle pretese attoree, di scrutinare la questione della responsabilità per il sinistro stradale occorso in data 5.09.2021, verso le ore 11:00, lungo la Strada Provinciale
n. 8 nel comune di Collesalvetti, allorquando si trovava alla guida del suo Parte_1
motociclo Aprilia tg. DJ91196, in direzione monti verso Gabbro.
Secondo le allegazioni attoree, infatti, il mentre stava percorrendo la Strada Pro- Pt_1
vinciale in direzione Gabbro, giunto in località Le Ferriere in un tratto rettilineo, in prossi-
mità di una curva si vedeva invadere la propria corsia di marcia da parte di un'autovettura che stava effettuando una manovra di sorpasso. L'odierno attore prontamente riusciva a mettere in atto una manovra di emergenza per evitare l'urto contro la predetta autovettura ma cadeva rovinosamente nel fosso adiacente la carreggiata andando ad impattare contro un
“muretto” in cemento e veniva proiettato a terra.
Le due autovetture coinvolte nella manovra di sorpasso si dileguavano con velocità omet-
tendo di prestare soccorso e, pertanto, non fu possibile neanche da parte della comitiva di
6 motociclisti che si trovava insieme all'attore – accorsa a prestare immediato soccorso allo stesso stante la gravità delle condizioni in cui versava – identificare le targhe delle auto.
Parte attrice, in definitiva, ritiene che la responsabilità del sinistro de quo sia integralmente ascrivibile al conducente del veicolo rimasto ignoto e chiede il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dallo stesso in conseguenza dell'illecito.
La convenuta in qualità di impresa designata per la Tosca- Controparte_1
na alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime del-
la strada”, costituendosi in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento del summenzionato Fondo in quanto l'attore non avrebbe provato il fatto stori-
co, la dinamica del sinistro nonché l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità del condu-
cente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro dato che, peraltro, fra i due veicoli non vi sarebbe stato alcuno scontro. Pertanto, contestava che la responsa- CP_1
bilità fosse da ascrivere, quantomeno integralmente, al conducente dell'autoveicolo rimasto ignoto, allegando che sul “brogliaccio” della chiamata al 118 si leggerebbe chiaramente
“paziente proiettato da caduta in moto”, “scivolato di moto e proiettato a 1 m di distanza”
(cfr. doc. 3 all. convenuta).
Inoltre, parte convenuta ha provveduto altresì a depositare in giudizio la registrazione della conversazione telefonica al 118 effettuata da un amico del nella quale lo stesso, in- Pt_1
terrogato dall'operatore sulla dinamica dell'accaduto, riferiva che l'odierno attore avrebbe
“fatto tutto da solo” e sarebbe scivolato.
L'odierna convenuta deduceva inoltre la negligenza della parte istante che, non avendo sporto denuncia/querela contro ignoti, non avrebbe consentito l'identificazione del veicolo.
7 In punto di diritto, occorre premettere in linea generale che detto procedimento è sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private), il quale,
nelle ipotesi indicate dall'art. 283, consente al soggetto che abbia subito un danno dalla cir-
colazione di veicoli e natanti, per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione e che siano rimasti non identificati, di ottenere il risarcimento dall'impresa designata per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
In tal caso, pertanto, in omaggio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul dan-
neggiato, l'onere di provare la modalità del sinistro, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo sia rima-
sto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr.
da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/03/2025, n. 6367).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto da cui è derivato il danno subito, con riguardo alla necessità, o meno,
di proporre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il
F.G.V.S., va detto che sussiste, ormai, un condivisibile indirizzo ermeneutico della Supre-
ma Corte in materia, secondo cui "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo
non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell' impresa
designata per conto del F.G.V.S., di presentare una denuncia od una querela contro ignoti,
la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio", dato che "l'accertamento da compiere
non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l' individuazione
del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente
provocato da un veicolo non identificato".
8 Sicché il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin dall' inizio, il sini-
stro è stato
prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela,
ma ciò dovrà
fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità
di stabilire
alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della prete-
sa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (cfr. ex multis, Cass. ci-
vile, ordinanza n. 18097/2020; Cass. Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019;).
Per l'effetto, deve escludersi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l'at-
tore abbia "fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo
del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro
e sul repentino allontanamento del veicolo investitore" (Cassazione Sez. III, n. 3019 del
2016).
Principio ribadito anche da una recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha afferma-
to che "in
tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia
o di una querela contro ignoti non è condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento
del danno esperita
nei confronti dell' impresa designata dal F.G.V.S., né il danneggiato è tenuto ad attivarsi
per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presenta-
zione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la
9 diligenza della vittima nel consentire l' individuazione del responsabile ma la circostanza
che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identifi-
cato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze della vittima” (parti sottolinea-
te dal redattore. Cfr. Cass. civile sez. 6 del 12 Luglio 2022 n. 21983).
Nel solco tracciato dai principi sopra richiamati, mette conto osservare che gli esiti dell'istruttoria espletata inducono lo scrivente a ritenere che il sinistro per cui è causa si è
verificato per fatto imputabile al veicolo rimasto sconosciuto e che è stata, altresì, dimostra-
ta l'impossibilità di identificarlo nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ed infatti la dinamica del sinistro e la riferibilità causale dello stesso alla grave ed esclusiva imprudenza di guida del veicolo antagonista rimasto ignoto, gravemente pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale, è emersa con dovizia di particolari all'esito delle de-
posizioni testimoniali rese dai testi e presenti al momento del Tes_1 Tes_2
sinistro in quanto in compagnia dell'attore stavano percorrendo in moto e in fila indiana il medesimo tratto di strada;
essi hanno fornito una ricostruzione chiara ed univoca, senza contraddizioni e vuoti narrativi, né particolari enfatizzazioni, in merito alla ricostruzione del sinistro per cui è causa.
In particolare, il teste indifferente e della cui attendibilità e credibilità non Tes_2
vi sono serie e concrete ragioni per cui dubitare, in difetto di specifici indizi di segno con-
trario, non emergendo dal narrato alcuna enfatizzazione dell'accaduto né specifiche omis-
sioni, reticenze o contraddittorietà, ascoltato all'udienza dell'8.05.2024 ha dichiarato: “Ero
presente, ho assistito al sinistro, ero anche io in moto in gruppo con l'attore e altre perso-
ne. Era una bella giornata, il tempo era sereno, il fondo stradale era asciutto. Se vedo la
foto sub. doc. n.2 di parte attrice, riconosco il tratto di strada in cui successe l'incidente. Io
10 mi trovavo subito dietro a a circa 10 metri;
non ricordo chi mi seguisse. Pt_1 Pt_1
era il primo della fila. Se mi viene chiesto a che velocità procedevamo, essendo la strada
curvosa, andavamo a circa 40-50 km/h, non andavamo forte. Ricordo che una macchina
tagliò una curva per sorpassare un'altra macchina e facendo ciò invase la nostra corsia;
non ci fu un urto tra la macchina e la moto del ma lui non aspettandosi Pt_1
l'invasione cercò di schivarla;
ma per schivarla andò a finire fuori strada dove c'era un
plinto di cemento. Io, invece, vedendo quello che era successo a riuscii a schivarla Pt_1
senza andare fuori strada” precisando altresì che “le macchine sparirono subito, senza che
io riuscissi a prendere il numero di targa, fu tutto repentino” e aggiungendo infine: “Ricor-
do bene il colore della macchina che operò il sorpasso, era bianca, dell'altra non ricordo”.
Altrettanto conferenti e coerenti appaiono le dichiarazioni rese dal teste , in- Tes_1
differente e della cui attendibilità e credibilità non vi sono serie e concrete ragioni per cui dubitare, il quale ha dichiarato: “Ero dietro stavo guidando una moto, sta- Tes_2
vamo andando verso Gabbro. lo conosco in quanto eravamo colleghi di Parte_1
lavoro. Il meteo era buono, era una giornata nitida. Se vedo la foto n. 2 di parte attrice ri-
conosco il tratto di strada. era anch'egli in moto davanti a in sostanza Pt_1 Tes_2
eravamo in tre, tutti in moto, poi vi erano altri motociclisti dietro di me, eravamo un grup-
po. Non ho visto bene come è avvenuto il sinistro, ma ho visto una macchina in senso oppo-
sto che superava un'altra autovettura, invadendo la nostra corsia;
non so dire se vi sia sta-
to un urto tra e la macchina, posso dire però che dopo circa 80 metri mi sono fer- Pt_1
mato perché la moto di era andata nel fosso, piantata nel tombino, e lì vicino c'era Pt_1
esanime. Non sono riuscito a vedere il comportamento tenuto dal allor- Pt_1 Pt_1
quando la macchina invase la corsia anche perché c'era davanti a me” aggiungen- Tes_2
11 do, coerentemente con quanto dichiarato dal he “le due automobili proseguirono Tes_2
come se nulla fosse, senza che io sia riuscito a prendere le targhe, più che altro ho pensato
a soccorrere . Pt_1
Scarsamente rilevanti risultano, invece, quantomeno ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, le dichiarazioni del teste , escusso all'udienza dell'8.05.2024 non Testimone_3
avendo egli assistito al momento dell'urto. Ad ogni modo, il teste ha confermato che, suc-
cessivamente all'impatto, il conducente dell'autovettura non identificata ha proseguito la sua corsa (cfr. verbale di udienza dell'8.05.2024 nel quale si legge: “Ero presente, ero nel
gruppo di motociclisti, ma non ho visto l'incidente direttamente;
io ero rimasto un po' in-
dietro perché dovetti far passare due pedoni. Io vidi solo due macchine di colore chiaro
che scendevano in senso opposto velocemente, ma come detto ero più indietro rispetto agli
altri. Ovviamente non presi il numero di targa delle macchine anche perché quando le in-
crociai ancora non sapevo cosa fosse successo”.)
Da tale angolo visuale, appaiono recessive le considerazioni svolte dalla difesa della com-
pagnia convenuta sulle dichiarazioni rese dai testi escussi e, in particolare, sulla mancata indicazione di elementi utili alla identificazione dell'autovettura, atteso che, come corret-
tamente evidenziato dalla difesa attorea, nella repentina successione degli eventi, appare ragionevole che l'attenzione dei testi sia stata incentrata prima di tutto a prestare soccorso al soggetto investito e non già a cercare di identificare le caratteristiche del veicolo investi-
tore ai fini della identificazione del responsabile.
Da una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dai testi e dalle informazioni emergenti, ad avviso di questo Giudicante, la dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice nell'atto introduttivo appare confermata in quanto è emersa la presenza di un
12 veicolo di colore bianco che nel porre in essere la manovra di sorpasso vietata in quel tratto di strada ha determinato causalmente la caduta del motociclista che per evitare un ben più
tragico impatto frontale è finito fuori strada.
Parte convenuta eccepisce altresì l'effettivo coinvolgimento e, conseguentemente, la re-
sponsabilità del veicolo rimasto ignoto nel sinistro de quo in quanto non solo non vi sareb-
be stato alcun urto fra i due veicoli, circostanza questa peraltro pacifica in quanto non con-
testata dall'attore, ma dalla telefonata effettuata dal , nella quale lo stesso rife- Tes_1
risce che il avrebbe “fatto tutto da solo”, si ricaverebbe una diversa ed alternativa Pt_1
ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Il summenzionato teste, ascoltata la registrazione della telefonata dallo stesso effettuata agli operatori del 118 e chiamato a fornire spiegazioni in merito, ha riportato: “Riconosco la
mia voce, poi dal minuto 1.50 circa la voce è di , il quale conosceva meglio i Tes_4
luoghi del sinistro. La telefonata la feci subito dopo essermi fermato poiché vidi che le
condizioni di erano preoccupanti, sicché ero anche parecchio agitato come si sente Pt_1
dalla voce. Se mi viene chiesto in merito al passaggio in cui confermo all'operatore che
aveva fatto tutto da solo, preciso nuovamente che io avevo semplicemente visto Pt_1
una macchina invadere la carreggiata nostra, ma non di più, successivamente parlando
con e con si è ricostruito successivamente l'andamento dei fatti. Preciso Pt_1 Tes_2
che per me nel momento in cui parlavo col 118 non era importante ricostruire il fatto,
quanto che venisse subito soccorso.” Pt_1
In ogni caso, comunque, tale circostanza è del tutto trascurabile in quanto l'articolo 2054
del codice civile che disciplina la circolazione stradale, specifica al comma 1 che "Il condu-
cente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a perso-
13 ne o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno".
Questa circostanza, definita "sinistro da turbativa" si ha quando un incidente stradale si ve-
rifica senza che vi sia un contatto fisico fra i due veicoli, bensì esclusivamente a causa della condotta di un veicolo che turba o intralcia la normale circolazione stradale.
In particolare, la principale regola di cautela che è stata violata nel caso di specie è quella prevista dall'art. 148 C.d.S., comma 10 in base al quale “È vietato il sorpasso in prossimità
o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali
casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a car-
reggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia trac-
ciata apposita segnaletica orizzontale.”
La disamina dello stato dei luoghi e delle informazioni ricavate in fase istruttoria consento-
no, certamente, di attribuire la violazione dell'art. 148 C.d.S al conducente del mezzo bian-
co, il quale non avrebbe potuto compiere la manovra di sorpasso nelle modalità tenute e nelle circostanze del caso. Come da orientamento giurisprudenziale maggioritario il condu-
cente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, doven-
do, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la cer-
tezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. Nulla
è, invece, provato o allegato su eventuali responsabilità e condotte illecite dell'attore.
Quanto, infine, alle doglianze relative alla incontestata assenza di chiamate delle forze dell'ordine per intervenire sul luogo e al momento del sinistro, essendo intervenuti soltanto
14 gli operatori del 118 allertati dai primi soccorritori, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della compagnia convenuta, la circostanza appare verosimile e ragionevole alla luce dello stato in cui versava l'attore subito dopo il sinistro (risultante non solo dalla documentazione medica depositata in atti ma anche dalle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio), tale da non consentire di addebitare alcunché allo stesso per l'eventuale omessa chiamata delle forze dell'ordine.
In definitiva, la repentinità della manovra di sorpasso assunta dall'autovettura rimasta igno-
ta, unitamente all'assenza di ulteriori elementi da cui poter desumere che il motociclo inve-
stito non abbia tenuto una condotta di guida conforme alle norme del codice della strada,
inducono a ritenere che non vi è stata alcuna possibilità di impedire il sinistro né che l'attore potesse prevedere l'improvvisa e improvvida manovra dell'automobilista (cfr. Cass.
civ., 13.05.2020, n. 8885, per la quale “Se dalla valutazione delle prove testi, viene indivi-
duato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa
preminente ed esclusiva del sinistro, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente ab-
bia osservato le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza, perché è
suo onere dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo
presumersi anche il suo colpevole concorso”; Cass. civ., 27.05.2019, n. 14379; in senso conforme, Cass. civ., 21.05.2019, n. 13672; Cass. civ., 22.09.2015, n. 18631; Cass. civ.,
22.04.2009, n. 9550).
Con riferimento alla scelta del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, e sele-
zionato ai fini della decisione di merito, vale la pena, peraltro, rammentare che, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'esame dei docu-
menti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle
15 risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità
di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ri-
tenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al
giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare
tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circo-
stanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la
decisione adottata» (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362; in senso con-
forme, Cass. sez. lav., 21.07.2010, n. 17097).
Del resto, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consoli-
date secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente in-
troduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute ri-
levanti ed adeguate ai fini decisori.
3. Quantificazione del danno
Viste le tematiche tecniche sottese al thema decidendum, ai fini della quantificazione del danno veniva assunta CTU medico – legale. Il consulente incaricato, dott. in Persona_2
seguito agli accertamenti peritali compiuti e rispondendo ai quesiti posti, ha formulato le seguenti condivisibili argomentazioni ed è giunto alle seguenti conclusioni (cfr. relazione
CTU, pp. 12 e ss.):
16 “In occasione dell'evento per cui oggi è causa il periziando riportava una trauma al
bacino, alla regione perineale ed all'arto inferiore destro con frattura scomposta del sacro,
delle branche ischio-pubiche, frattura del ciglio acetabolare destro e diastasi della sinfisi
pubica, frattura del terzo inferiore della diafisi femorale destra con distacco del condilo
femorale interno, raccolta ematica a livello del bacino estesa a destra fino ad avvolgere la
porzione inferiore del muscolo retto addominale ed a sinistra fino alla radice della coscia,
rottura della radice dei corpi cavernosi del pene. Le lesioni erano trattate in urgenza con
cateterismo dell'arteria iliaca interna di sinistra per eseguire arteriografia, riduzione e
stabilizzazione delle fratture al bacino con fissatore esterno e della frattura femorale con
altro fissatore esterno;
già nel corso del primo ricovero, si procedeva peraltro a rimozione
del fissatore esterno all'arto inferiore destro ed alla sintesi della frattura femorale con
placca e viti metalliche. Il decorso clinico successivo era complicato da infezione della
raccolta ematica, che drenava spontaneamente alla radice della coscia sinistra ed era
ulteriormente drenata con allargamento del tramite fistoloso e medicazioni. Si rendeva
inoltre necessario posizionare un catetere vescicale ed una cistostomia per una fistola
uretrale. Rimosso il fissatore esterno al bacino, si rilevava un incremento della diastasi
pubica per cui, risolta la complicanza infettiva pelvico-perineale, si rendeva necessario un
reintervento di stabilizzazione della sinfisi pubica con placche e viti metalliche, mentre
risultava impossibile stabilizzare la frattura sacrale. Si rilevava poi la presenza di aree
fibrotiche alla radice del pene, mentre una TC/RM del ginocchio destro evidenziava la
presenza di gonartrosi secondaria con sofferenza del legamento crociato anteriore, del
menisco mediale, della cartilagine articolare del compartimento mediale e dei due
legamenti collaterali. Il paziente si sottoponeva a cicli di cure fisiche, dapprima in regime
17 di ricovero e successivamente in regime ambulatoriale. In esito a tali lesioni, residuano
oggi menomazioni caratterizzate da: - esiti dolorosi di frattura del bacino (sacro, branche
ileo-pubiche ed ischiopubiche, acetabolo destro) e persistente diastasi pubica con dolore e
dolorabilità locali, limitazione delle escursioni articolari della coxo-femorale destra,
deambulazione anserina con uso di due antibrachiali, evidente zoppia sinistra, esauribilità
al carico ed alla deambulazione, - gonalgia sinistra con tumefazione delle parti molli
periarticolari e dei capi ossei, limitazione della flessione e lassità anteriore ed in varo, con
eterometria fra i due arti inferiori per ds > sin di cm.1, - dolore e dolorabilità alla regione
perineale ed in particolare alla radice del pene, con riferita deviazione dell'asta verso
destra in erezione e riduzione della potenza erettile. Tali menomazioni, valutate con criterio
sintetico ma con riferimento ai barèmes comunemente ritenuti validi in medicina legale,
sono tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute dell'infortunato nella misura del
quaranta per cento. Le menomazioni non appaiono passibili di evoluzione peggiorativa o
migliorativa futura. La temporanea, intesa come danno biologico transitorio, è valutabile
(e certificata) in complessivi giorni trecentoventicinque, di cui duecento (relativi ai periodi
di ricovero e di immobilizzazione in letto) da valutare a totale, ottantacinque (di carico
differenziato) al tasso medio del settantacinque per cento ed i restanti quaranta al tasso
medio del cinquanta per cento. Trascorso tale periodo, è legittimo ammettere che le lesioni
siano giunte a stabilizzazione. Sono prodotte in atti le seguenti ricevute relative a spese
mediche sostenute: - per ritiro delle cartelle cliniche: complessivamente € 48,00 - quali
ticket per prestazioni sanitarie: complessivamente € 438,60 - per visite ortopediche,
andrologiche ed urologiche, complessivamente € 746,00 - per certificazione del medico di
famiglia: € 61,00 - per acquisto plantari: € 58,00 - per acquisto cintura Gibaud: € 98,00 -
18 per acquisto farmaci e presidi sanitari, complessivamente € 874,72 - per esami di
laboratorio eseguiti il 04/01/2023: € 16,50 Di tali spese, per un importo complessivo di €
2,340,82, non ritengo pertinenti gli scontrini relativi all'acquisto di farmaci in quanto non
sostenuti da prescrizioni mediche, né la spesa per esami di laboratorio Le restanti spese,
per complessivi € 1.449,60 sono da ritenere pertinenti e sostanzialmente congrue. E' inoltre
prodotto un progetto di notula di € 976,00 (800,00 + IVA) emesso dal Dr. per Per_1
redazioni di parere valutativo, da ritenere pertinente e congruo purché sostenuto da fattura
regolarmente quietanzata. Non si renderanno necessarie spese mediche future per il
trattamento degli esiti della lesione;
in ogni caso, il loro onere potrà essere sostenuto dal
Servizio Sanitario Nazionale.”
Le conclusioni cui giungeva il CTU devono essere integralmente accolte. Il CTU, in particolare, illustrava con estrema chiarezza e scrupolosità i criteri scientifici utilizzati al fine di effettuare la valutazione del caso.
Non veniva, tra l'altro, mossa osservazione alcuna agli approdi raggiunti dal CTU.
A proposito della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabel-
lare eseguito con l'utilizzo delle Tabelle Milano ratione temporis applicabili, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifi-
ca a produrre reddito.
In merito a quanto appena detto si veda: Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sin-
tetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ri-
badendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria
ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza con-
19 tingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante rea-
to), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla
persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile
di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge corre-
lata all'art. 185 c.p. ....
..... Il danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzional-
mente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre
alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi
non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altri-
menti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché
qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare inte-
ressi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di
tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla
convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero
nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla
felicità.
Nello stesso senso, si veda anche Cass. civ., Sez. III, 16.12.2014, n. 21415, secondo la quale: “sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.,
il danno non patrimoniale è risarcibile, anche quando non sussista un fatto-reato né
20 ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei
pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza
costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una
soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in
meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla
qualità della vita o alla felicità” (nello stesso senso si vedano anche: Cass. civ. Sez. III,
16.12.2014, n. 26367; Cass. civ., Sez. III, 16.06.2014, n. 13670).
Prima di passare alla concreta liquidazione di detto danno, vanno illustrati i seguenti principi.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 (con devalutazione e successiva rivalutazione e nel caso di specie scomputata anche la quota di danno morale in considerazione del fatto che parte attrice non ne ha fatto espressamente richiesta), che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio).
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli
indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle
21 tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente,
viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere,
con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
22 In definitiva si ha che , nato il [...] e di anni 47, in seguito al sinistro Parte_1
avvenuto in data 5 settembre 2021, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 40%; l'invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 200; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75% per giorni 80, al 50% per giorni
40.
Da riconoscere sono anche le spese mediche per 1.449,60 euro, anche in questo caso con rivalutazione ed interessi da applicare con i medesimi criteri appena illustrati.
Le ulteriori spese allegate da parte attrice, segnatamente euro 976,00 per la relazione medica redatta dal dott. ed euro 5.000,00 relativi al valore di mercato della moto Per_1
ante sinistro, non sono viceversa state sufficientemente provate. Difatti, per quanto riguarda la relazione medica ad opera del dott. e per il quale è stato prodotto in giudizio Per_1
esclusivamente un progetto di notula per un ammontare complessivo di € 976,00 + IVA, lo stesso CTU aveva rilevato in sede di consulenza che tale voce di spesa sarebbe stata da ritenersi congrua e pertinente, e dunque risarcibile, solamente laddove accompagnata da fattura quietanzata;
documento quest'ultimo non prodotto in atti e pertanto da ritenersi non sufficientemente dimostrato il relativo esborso economico.
Per quanto concerne invece i danni propriamente materiali quali quelli subiti dalla moto de
qua, parte attrice produce in giudizio il preventivo di riparazione ammontante ad € 9.920,00
sostenendo, tuttavia, l'antieconomicità della riparazione visto che il valore di mercato della stessa si aggirerebbe ad oggi intorno ad € 5000,00. Tuttavia, anche rispetto a tale voce l'odierno attore non produce alcun documento che consenta di vagliare l'attendibilità di tale stima.
Alla luce di ciò, la domanda promossa dall'attore di risarcimento da parte del F.G.V.S.
23 anche dei danni materiali ex art. 283 Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209) risulta assorbita.
Per tutto quanto sopra premesso, applicando tutti i parametri sopra illustrati si arriva ad un importo complessivo per danno biologico, somma di permanente e temporanea, (e, dunque,
danno non patrimoniale nella sua interezza), oltre che per danno patrimoniale (spese mediche ritenute congrue dal medico fiduciario dell'istituto assicurativo), devalutato alla data del sinistro e poi successivamente rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di euro 245.544,071.
Va da ultimo soggiunto che, a proposito di quanto precisato dal CTU a proposito della circostanza del “dolore e dolorabilità alla regione perineale ed in particolare alla radice
del pene, con riferita deviazione dell'asta verso destra in erezione e riduzione della potenza
erettile”, che devesi dare seguito al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da
un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti
gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno
biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione
separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in
presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali
integrando un "fatto costitutivo" della pretesa devono essere allegate in modo
circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere
enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (così Cassazione civile sez. III, 08/02/2018,
24 n.3035), dovendosi pure rilevare che, appunto, nulla parte attrice allegava in atto di citazione di specifico circa circostanze specifiche ed eccezionali atte a giustificare una particolare personalizzazione oltre il danno liquidato secondo criterio tabellare (proprio relativamente al rapporto tra liquidazione secondo criterio tabellare e danni biologici che attingano anche la sfera sessuale, in giurisprudenza di merito, si veda Tribunale Milano sez.
X, 14/05/2021, n.4059: “Con riferimento alla 'personalizzazione' del danno non
patrimoniale, il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale
esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti
della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico
convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del
danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di
circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto
gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello
stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere
tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione,
senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle
lesioni”; nello stesso senso Tribunale Patti, 07/05/2025, n.519: “Il grado di invalidità
permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio
alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la
possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza
patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed
eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto
25 più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai
pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo
risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Nel caso di specie, accertata la
responsabilità della struttura sanitaria convenuta derivante dall'infezione nosocomiale
contratta dall'attore in conseguenza di interventi chirurgici, il giudice adito, richiamato
l'enunciato principio e rilevata la mancata allegazione di circostanze specifiche in punto di
danno estetico, ha rigettato la relativa domanda di liquidazione).”).
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti convenute dovranno rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applica-
no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, nell'ambito del quale vanno con-
siderati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e deciso-
ria).
26 A carico della convenuta dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soc-
combenza come sopra applicato, essere poste le spese della CTU medico-legale nella misu-
ra liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il veicolo rimasto ignoto integralmente responsabile del sinistro verificatosi in data 5.09.2021;
2) accerta che i danni riportati da nel sinistro de quo ammontano ad Euro Parte_1
245.544,07, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e de-
gli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi
3) condanna parte convenuta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in qualità di impresa designata per la Toscana alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, a risarcire a i danni da questo subiti, liquidati nell'importo com- Parte_1
plessivo di Euro 245.544,07, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli in-
dici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi,
oltre agli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al sal-
do;
4) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, spe-
se che liquida complessivamente in Euro 14.103,00 per compenso unico di avvocato,
oltre ad anticipazioni per euro 596,00, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
27 5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese, come già liquidate, del consu-
lente tecnico d'ufficio, condannando la stessa convenuta a restituire all'attore anticipi eventualmente da questi già corrisposti al CTU.
Così deciso in Livorno, il 17/11/2025
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta qui di seguito la quantificazione delle relative poste: Danno biologico risarcibile pari a € 191.097,00 + Totale danno biologico temporaneo € 32.200,00 (I.T.T. € 23.000,00 + I.T.P. 75% € 6.900,00 + I.T.P. 50% € 2.300,00) + spese mediche documentate pari a € 1449,60 = € 224.746,60, importo che, prima devalutato alla data del sinistro e poi successivamente rivalutato, giunge a € 245.544,07.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. r.g. 887/2023 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e resi- Parte_1 C.F._1
dente in Collesalvetti (LI), via Delle Corti, n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
IC presso il cui studio sito in Carrara, via Aronte, n. 7, è elettivamente domiciliato attore
contro
(P. IVA ) quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
ex art. 283 e segg. D.lgs.
7.9.2005 n.209 per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Stra-
da, in persona del rappresentante legale pro-tempore Dott. rappre- Controparte_2
sentata e difesa in via disgiunta dagli Avv.ti Vincenzo Giardino e Monica Ciuchetti presso il cui studio sito in Livorno, via Grande n. 73, è elettivamente domiciliata convenuta
1 in punto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 03.07.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la responsabilità nel-
la causazione del sinistro de quo da parte di veicolo rimasto ignoto, ipotesi pervista
dell'art. 283, comma 1, lett. a) C.d.A., condannare , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia designata dal F.G.V.S.,
al risarcimento di tutti i danni alla persona, descritti in premessa dell'atto introduttivo, su-
biti e subendi dal Sig. a seguito del sinistro stradale occorso in data Parte_1
05.09.2021, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze
della CTU medico legale in atti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno
del fatto all'effettivo soddisfo.
Vinte le spese e competenze di causa”;
dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, in tesi: rigettare la domanda co-
sì come formulata siccome infondata in fatto ed in diritto nonché sfornita di prove in ordine
ai presupposti legittimanti l'intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in
particolare in ordine alla prova del fatto storico, della dinamica ed all'imputabilità del si-
nistro a colpa esclusiva, o anche solo concorrente, del conducente di veicolo non identifi-
cato, anche all'esito dell'istruttoria che non ha consentito di acquisire elementi di certezza
2 tali da poter fornire adeguato supporto alla domanda risarcitoria, con vittoria di spese ed
onorari;
in ipotesi: ove sia fornita prova certa dei presupposti d'intervento del Fondo di Garanzia
delle Vittime della Strada e dell'effettivo coinvolgimento di un veicolo rimasto non identifi-
cato, limitare il risarcimento a quanto rigorosamente provato all'esito dell'espletata istrut-
toria ed all'entità del solo danno provato e delle voci spettanti, in proporzione al grado di
colpa in concreto accertato ed attribuibile al conducente del veicolo rimasto non identifica-
to e tenuto conto della colpa concorrente prevalente dell'attore che, allo stato, non può es-
sere esclusa stante anche l'assenza di urto tra i due veicoli, con vittoria di spese ed onorari
di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3.03.2023 ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, la (d'ora in avanti, Controparte_1
per brevità, anche solo “ ), in qualità di impresa designata per la Toscana alla ge- CP_1
stione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”,
per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la responsabilità nel-
la causazione del sinistro da parte di veicolo rimasto ignoto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia Controparte_3
designata dal F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni alla persona, descritti in premessa,
subiti e subendi dal Sig. a seguito del sinistro stradale occorso in data Parte_1
05.09.2021, da quantificarsi nella somma che risulterà di giustizia all'esito dell' istruttoria
3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto. Vinte le spese e com-
petenze di causa”.
A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva: - che in data 05.09.2021, alle ore
11:00 circa, si trovava alla guida del motociclo Aprilia tg. DJ91196 di sua proprietà e per-
correva con direzione monti verso Gabbro, la Strada Provinciale n. 8, nel comune di Colle-
salvetti (LI);
- che, giunto in loc. Le Ferriere, nel tratto rettilineo prima di una curva verso destra,
un'autovettura che proveniva nel senso opposto di marcia effettuava una manovra di sor-
passo di altra auto che percorreva lo stesso rettilineo, invadendo la corsia opposta percorsa dal Sig. Pt_1
- che, per evitare lo scontro frontale, il Sig. effettuava una manovra di emergenza Pt_1
sterzando sulla destra, riuscendo in questo modo ad evitare l'urto con l'auto, ma finiva den-
tro il fosso adiacente la carreggiata e impattava con la moto contro un ostacolo di cemento;
- che i conducenti delle due auto ed in particolare quello dell'auto che aveva effettuato la manovra di sorpasso, si allontanavano velocemente, omettendo di prestare soccorso e stante la repentinità dell'accaduto e le condizioni in cui versava il a seguito del sinistro Pt_1
non era stato possibile identificare la targa delle auto coinvolte;
- che, a seguito dell'incidente, l'attore riportava gravi lesioni personali e veniva trasportato d'urgenza dal 118, prontamente allertato dai primi soccorritori, presso il PS dell'Ospedale
Livorno ove veniva diagnosticato “Frattura a libro aperto del bacino del bacino con dia-
stasi della sinfisi pubica di circa 51 mm , frattura a tutto spessore a decorso longitudinale
del sacro in sede mediana, paramediana sx, frattura della branca ileo pubica in sede para
acetabolare e del pilastro acetabolare anteriore di sinistra e frattura della branca ischio
4 pubica omolaterale .Tumefazione dei tessuti molli in prossimità dei focolai fratturativi e ,
in fase arteriosa , piccolo gemizio ematico del pavimento pelvico di sx, in corrispondenza
della sinfisi pubica diastasata , verosimilmente a carico del muscolo ischio cavernoso. In
fase venosa presenza di minima quota ematica alla radice del corpo cavernoso destro del
pene” a cui facevano seguito numerosi interventi chirurgici, accessi al PS a causa di com-
plicazioni nel post-operatorio e successive viste specialistiche di controllo e di riabilitazio-
ne;
- che in conseguenza di quanto sopra, sulla base della relazione tecnica redatta dal dott.
il riportava delle lesioni personali che lo rendevano inabile ad attendere al- Per_1 Pt_1
le ordinarie occupazioni totalmente al 100% per il periodo che va dal 5/09/2021 al
7/06/2022, parzialmente al 75% per 30 giorni, parzialmente al 50% per 40 giorni e parzial-
mente al 25% per 20 giorni oltre a fargli residuare una diminuzione dell'integrità psicofisi-
ca pari al 45/46% della totale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la domanda attorea sia in punto an che in punto quantum; nel merito la
[...]
convenuta chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto nonché sfornita di prova in ordine ai presupposti legittimanti l'intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada. In subordine, la determinazione secondo giustizia delle somme da corrispondere a parte attrice tenendo conto del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.
Alla prima udienza dell'11.05.2023 il precedente G.I. assegnatario del fascicolo, verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. rinviando all'udienza del 9.11.2023 per la discussione delle richieste istruttorie.
5 All'udienza del 9.11.2023, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante ammetteva le istanze di prova orali formulate dalle parti e rinviava, per l'assunzione delle stesse, all'udienza dell'8.05.2024.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi ed esple-
tata Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale.
Esaurita l'istruzione della causa, questa, all'udienza del 3.07.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In punto an
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
Trattasi, in punto an delle pretese attoree, di scrutinare la questione della responsabilità per il sinistro stradale occorso in data 5.09.2021, verso le ore 11:00, lungo la Strada Provinciale
n. 8 nel comune di Collesalvetti, allorquando si trovava alla guida del suo Parte_1
motociclo Aprilia tg. DJ91196, in direzione monti verso Gabbro.
Secondo le allegazioni attoree, infatti, il mentre stava percorrendo la Strada Pro- Pt_1
vinciale in direzione Gabbro, giunto in località Le Ferriere in un tratto rettilineo, in prossi-
mità di una curva si vedeva invadere la propria corsia di marcia da parte di un'autovettura che stava effettuando una manovra di sorpasso. L'odierno attore prontamente riusciva a mettere in atto una manovra di emergenza per evitare l'urto contro la predetta autovettura ma cadeva rovinosamente nel fosso adiacente la carreggiata andando ad impattare contro un
“muretto” in cemento e veniva proiettato a terra.
Le due autovetture coinvolte nella manovra di sorpasso si dileguavano con velocità omet-
tendo di prestare soccorso e, pertanto, non fu possibile neanche da parte della comitiva di
6 motociclisti che si trovava insieme all'attore – accorsa a prestare immediato soccorso allo stesso stante la gravità delle condizioni in cui versava – identificare le targhe delle auto.
Parte attrice, in definitiva, ritiene che la responsabilità del sinistro de quo sia integralmente ascrivibile al conducente del veicolo rimasto ignoto e chiede il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dallo stesso in conseguenza dell'illecito.
La convenuta in qualità di impresa designata per la Tosca- Controparte_1
na alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime del-
la strada”, costituendosi in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento del summenzionato Fondo in quanto l'attore non avrebbe provato il fatto stori-
co, la dinamica del sinistro nonché l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità del condu-
cente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro dato che, peraltro, fra i due veicoli non vi sarebbe stato alcuno scontro. Pertanto, contestava che la responsa- CP_1
bilità fosse da ascrivere, quantomeno integralmente, al conducente dell'autoveicolo rimasto ignoto, allegando che sul “brogliaccio” della chiamata al 118 si leggerebbe chiaramente
“paziente proiettato da caduta in moto”, “scivolato di moto e proiettato a 1 m di distanza”
(cfr. doc. 3 all. convenuta).
Inoltre, parte convenuta ha provveduto altresì a depositare in giudizio la registrazione della conversazione telefonica al 118 effettuata da un amico del nella quale lo stesso, in- Pt_1
terrogato dall'operatore sulla dinamica dell'accaduto, riferiva che l'odierno attore avrebbe
“fatto tutto da solo” e sarebbe scivolato.
L'odierna convenuta deduceva inoltre la negligenza della parte istante che, non avendo sporto denuncia/querela contro ignoti, non avrebbe consentito l'identificazione del veicolo.
7 In punto di diritto, occorre premettere in linea generale che detto procedimento è sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private), il quale,
nelle ipotesi indicate dall'art. 283, consente al soggetto che abbia subito un danno dalla cir-
colazione di veicoli e natanti, per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione e che siano rimasti non identificati, di ottenere il risarcimento dall'impresa designata per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
In tal caso, pertanto, in omaggio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul dan-
neggiato, l'onere di provare la modalità del sinistro, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo sia rima-
sto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr.
da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/03/2025, n. 6367).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto da cui è derivato il danno subito, con riguardo alla necessità, o meno,
di proporre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il
F.G.V.S., va detto che sussiste, ormai, un condivisibile indirizzo ermeneutico della Supre-
ma Corte in materia, secondo cui "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo
non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell' impresa
designata per conto del F.G.V.S., di presentare una denuncia od una querela contro ignoti,
la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio", dato che "l'accertamento da compiere
non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l' individuazione
del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente
provocato da un veicolo non identificato".
8 Sicché il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin dall' inizio, il sini-
stro è stato
prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela,
ma ciò dovrà
fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità
di stabilire
alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della prete-
sa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (cfr. ex multis, Cass. ci-
vile, ordinanza n. 18097/2020; Cass. Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019;).
Per l'effetto, deve escludersi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l'at-
tore abbia "fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo
del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro
e sul repentino allontanamento del veicolo investitore" (Cassazione Sez. III, n. 3019 del
2016).
Principio ribadito anche da una recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha afferma-
to che "in
tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia
o di una querela contro ignoti non è condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento
del danno esperita
nei confronti dell' impresa designata dal F.G.V.S., né il danneggiato è tenuto ad attivarsi
per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presenta-
zione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la
9 diligenza della vittima nel consentire l' individuazione del responsabile ma la circostanza
che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identifi-
cato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze della vittima” (parti sottolinea-
te dal redattore. Cfr. Cass. civile sez. 6 del 12 Luglio 2022 n. 21983).
Nel solco tracciato dai principi sopra richiamati, mette conto osservare che gli esiti dell'istruttoria espletata inducono lo scrivente a ritenere che il sinistro per cui è causa si è
verificato per fatto imputabile al veicolo rimasto sconosciuto e che è stata, altresì, dimostra-
ta l'impossibilità di identificarlo nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ed infatti la dinamica del sinistro e la riferibilità causale dello stesso alla grave ed esclusiva imprudenza di guida del veicolo antagonista rimasto ignoto, gravemente pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale, è emersa con dovizia di particolari all'esito delle de-
posizioni testimoniali rese dai testi e presenti al momento del Tes_1 Tes_2
sinistro in quanto in compagnia dell'attore stavano percorrendo in moto e in fila indiana il medesimo tratto di strada;
essi hanno fornito una ricostruzione chiara ed univoca, senza contraddizioni e vuoti narrativi, né particolari enfatizzazioni, in merito alla ricostruzione del sinistro per cui è causa.
In particolare, il teste indifferente e della cui attendibilità e credibilità non Tes_2
vi sono serie e concrete ragioni per cui dubitare, in difetto di specifici indizi di segno con-
trario, non emergendo dal narrato alcuna enfatizzazione dell'accaduto né specifiche omis-
sioni, reticenze o contraddittorietà, ascoltato all'udienza dell'8.05.2024 ha dichiarato: “Ero
presente, ho assistito al sinistro, ero anche io in moto in gruppo con l'attore e altre perso-
ne. Era una bella giornata, il tempo era sereno, il fondo stradale era asciutto. Se vedo la
foto sub. doc. n.2 di parte attrice, riconosco il tratto di strada in cui successe l'incidente. Io
10 mi trovavo subito dietro a a circa 10 metri;
non ricordo chi mi seguisse. Pt_1 Pt_1
era il primo della fila. Se mi viene chiesto a che velocità procedevamo, essendo la strada
curvosa, andavamo a circa 40-50 km/h, non andavamo forte. Ricordo che una macchina
tagliò una curva per sorpassare un'altra macchina e facendo ciò invase la nostra corsia;
non ci fu un urto tra la macchina e la moto del ma lui non aspettandosi Pt_1
l'invasione cercò di schivarla;
ma per schivarla andò a finire fuori strada dove c'era un
plinto di cemento. Io, invece, vedendo quello che era successo a riuscii a schivarla Pt_1
senza andare fuori strada” precisando altresì che “le macchine sparirono subito, senza che
io riuscissi a prendere il numero di targa, fu tutto repentino” e aggiungendo infine: “Ricor-
do bene il colore della macchina che operò il sorpasso, era bianca, dell'altra non ricordo”.
Altrettanto conferenti e coerenti appaiono le dichiarazioni rese dal teste , in- Tes_1
differente e della cui attendibilità e credibilità non vi sono serie e concrete ragioni per cui dubitare, il quale ha dichiarato: “Ero dietro stavo guidando una moto, sta- Tes_2
vamo andando verso Gabbro. lo conosco in quanto eravamo colleghi di Parte_1
lavoro. Il meteo era buono, era una giornata nitida. Se vedo la foto n. 2 di parte attrice ri-
conosco il tratto di strada. era anch'egli in moto davanti a in sostanza Pt_1 Tes_2
eravamo in tre, tutti in moto, poi vi erano altri motociclisti dietro di me, eravamo un grup-
po. Non ho visto bene come è avvenuto il sinistro, ma ho visto una macchina in senso oppo-
sto che superava un'altra autovettura, invadendo la nostra corsia;
non so dire se vi sia sta-
to un urto tra e la macchina, posso dire però che dopo circa 80 metri mi sono fer- Pt_1
mato perché la moto di era andata nel fosso, piantata nel tombino, e lì vicino c'era Pt_1
esanime. Non sono riuscito a vedere il comportamento tenuto dal allor- Pt_1 Pt_1
quando la macchina invase la corsia anche perché c'era davanti a me” aggiungen- Tes_2
11 do, coerentemente con quanto dichiarato dal he “le due automobili proseguirono Tes_2
come se nulla fosse, senza che io sia riuscito a prendere le targhe, più che altro ho pensato
a soccorrere . Pt_1
Scarsamente rilevanti risultano, invece, quantomeno ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, le dichiarazioni del teste , escusso all'udienza dell'8.05.2024 non Testimone_3
avendo egli assistito al momento dell'urto. Ad ogni modo, il teste ha confermato che, suc-
cessivamente all'impatto, il conducente dell'autovettura non identificata ha proseguito la sua corsa (cfr. verbale di udienza dell'8.05.2024 nel quale si legge: “Ero presente, ero nel
gruppo di motociclisti, ma non ho visto l'incidente direttamente;
io ero rimasto un po' in-
dietro perché dovetti far passare due pedoni. Io vidi solo due macchine di colore chiaro
che scendevano in senso opposto velocemente, ma come detto ero più indietro rispetto agli
altri. Ovviamente non presi il numero di targa delle macchine anche perché quando le in-
crociai ancora non sapevo cosa fosse successo”.)
Da tale angolo visuale, appaiono recessive le considerazioni svolte dalla difesa della com-
pagnia convenuta sulle dichiarazioni rese dai testi escussi e, in particolare, sulla mancata indicazione di elementi utili alla identificazione dell'autovettura, atteso che, come corret-
tamente evidenziato dalla difesa attorea, nella repentina successione degli eventi, appare ragionevole che l'attenzione dei testi sia stata incentrata prima di tutto a prestare soccorso al soggetto investito e non già a cercare di identificare le caratteristiche del veicolo investi-
tore ai fini della identificazione del responsabile.
Da una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dai testi e dalle informazioni emergenti, ad avviso di questo Giudicante, la dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice nell'atto introduttivo appare confermata in quanto è emersa la presenza di un
12 veicolo di colore bianco che nel porre in essere la manovra di sorpasso vietata in quel tratto di strada ha determinato causalmente la caduta del motociclista che per evitare un ben più
tragico impatto frontale è finito fuori strada.
Parte convenuta eccepisce altresì l'effettivo coinvolgimento e, conseguentemente, la re-
sponsabilità del veicolo rimasto ignoto nel sinistro de quo in quanto non solo non vi sareb-
be stato alcun urto fra i due veicoli, circostanza questa peraltro pacifica in quanto non con-
testata dall'attore, ma dalla telefonata effettuata dal , nella quale lo stesso rife- Tes_1
risce che il avrebbe “fatto tutto da solo”, si ricaverebbe una diversa ed alternativa Pt_1
ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Il summenzionato teste, ascoltata la registrazione della telefonata dallo stesso effettuata agli operatori del 118 e chiamato a fornire spiegazioni in merito, ha riportato: “Riconosco la
mia voce, poi dal minuto 1.50 circa la voce è di , il quale conosceva meglio i Tes_4
luoghi del sinistro. La telefonata la feci subito dopo essermi fermato poiché vidi che le
condizioni di erano preoccupanti, sicché ero anche parecchio agitato come si sente Pt_1
dalla voce. Se mi viene chiesto in merito al passaggio in cui confermo all'operatore che
aveva fatto tutto da solo, preciso nuovamente che io avevo semplicemente visto Pt_1
una macchina invadere la carreggiata nostra, ma non di più, successivamente parlando
con e con si è ricostruito successivamente l'andamento dei fatti. Preciso Pt_1 Tes_2
che per me nel momento in cui parlavo col 118 non era importante ricostruire il fatto,
quanto che venisse subito soccorso.” Pt_1
In ogni caso, comunque, tale circostanza è del tutto trascurabile in quanto l'articolo 2054
del codice civile che disciplina la circolazione stradale, specifica al comma 1 che "Il condu-
cente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a perso-
13 ne o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno".
Questa circostanza, definita "sinistro da turbativa" si ha quando un incidente stradale si ve-
rifica senza che vi sia un contatto fisico fra i due veicoli, bensì esclusivamente a causa della condotta di un veicolo che turba o intralcia la normale circolazione stradale.
In particolare, la principale regola di cautela che è stata violata nel caso di specie è quella prevista dall'art. 148 C.d.S., comma 10 in base al quale “È vietato il sorpasso in prossimità
o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali
casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a car-
reggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia trac-
ciata apposita segnaletica orizzontale.”
La disamina dello stato dei luoghi e delle informazioni ricavate in fase istruttoria consento-
no, certamente, di attribuire la violazione dell'art. 148 C.d.S al conducente del mezzo bian-
co, il quale non avrebbe potuto compiere la manovra di sorpasso nelle modalità tenute e nelle circostanze del caso. Come da orientamento giurisprudenziale maggioritario il condu-
cente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, doven-
do, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la cer-
tezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. Nulla
è, invece, provato o allegato su eventuali responsabilità e condotte illecite dell'attore.
Quanto, infine, alle doglianze relative alla incontestata assenza di chiamate delle forze dell'ordine per intervenire sul luogo e al momento del sinistro, essendo intervenuti soltanto
14 gli operatori del 118 allertati dai primi soccorritori, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della compagnia convenuta, la circostanza appare verosimile e ragionevole alla luce dello stato in cui versava l'attore subito dopo il sinistro (risultante non solo dalla documentazione medica depositata in atti ma anche dalle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio), tale da non consentire di addebitare alcunché allo stesso per l'eventuale omessa chiamata delle forze dell'ordine.
In definitiva, la repentinità della manovra di sorpasso assunta dall'autovettura rimasta igno-
ta, unitamente all'assenza di ulteriori elementi da cui poter desumere che il motociclo inve-
stito non abbia tenuto una condotta di guida conforme alle norme del codice della strada,
inducono a ritenere che non vi è stata alcuna possibilità di impedire il sinistro né che l'attore potesse prevedere l'improvvisa e improvvida manovra dell'automobilista (cfr. Cass.
civ., 13.05.2020, n. 8885, per la quale “Se dalla valutazione delle prove testi, viene indivi-
duato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa
preminente ed esclusiva del sinistro, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente ab-
bia osservato le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza, perché è
suo onere dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo
presumersi anche il suo colpevole concorso”; Cass. civ., 27.05.2019, n. 14379; in senso conforme, Cass. civ., 21.05.2019, n. 13672; Cass. civ., 22.09.2015, n. 18631; Cass. civ.,
22.04.2009, n. 9550).
Con riferimento alla scelta del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, e sele-
zionato ai fini della decisione di merito, vale la pena, peraltro, rammentare che, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'esame dei docu-
menti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle
15 risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità
di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ri-
tenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al
giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare
tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circo-
stanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la
decisione adottata» (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362; in senso con-
forme, Cass. sez. lav., 21.07.2010, n. 17097).
Del resto, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consoli-
date secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente in-
troduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute ri-
levanti ed adeguate ai fini decisori.
3. Quantificazione del danno
Viste le tematiche tecniche sottese al thema decidendum, ai fini della quantificazione del danno veniva assunta CTU medico – legale. Il consulente incaricato, dott. in Persona_2
seguito agli accertamenti peritali compiuti e rispondendo ai quesiti posti, ha formulato le seguenti condivisibili argomentazioni ed è giunto alle seguenti conclusioni (cfr. relazione
CTU, pp. 12 e ss.):
16 “In occasione dell'evento per cui oggi è causa il periziando riportava una trauma al
bacino, alla regione perineale ed all'arto inferiore destro con frattura scomposta del sacro,
delle branche ischio-pubiche, frattura del ciglio acetabolare destro e diastasi della sinfisi
pubica, frattura del terzo inferiore della diafisi femorale destra con distacco del condilo
femorale interno, raccolta ematica a livello del bacino estesa a destra fino ad avvolgere la
porzione inferiore del muscolo retto addominale ed a sinistra fino alla radice della coscia,
rottura della radice dei corpi cavernosi del pene. Le lesioni erano trattate in urgenza con
cateterismo dell'arteria iliaca interna di sinistra per eseguire arteriografia, riduzione e
stabilizzazione delle fratture al bacino con fissatore esterno e della frattura femorale con
altro fissatore esterno;
già nel corso del primo ricovero, si procedeva peraltro a rimozione
del fissatore esterno all'arto inferiore destro ed alla sintesi della frattura femorale con
placca e viti metalliche. Il decorso clinico successivo era complicato da infezione della
raccolta ematica, che drenava spontaneamente alla radice della coscia sinistra ed era
ulteriormente drenata con allargamento del tramite fistoloso e medicazioni. Si rendeva
inoltre necessario posizionare un catetere vescicale ed una cistostomia per una fistola
uretrale. Rimosso il fissatore esterno al bacino, si rilevava un incremento della diastasi
pubica per cui, risolta la complicanza infettiva pelvico-perineale, si rendeva necessario un
reintervento di stabilizzazione della sinfisi pubica con placche e viti metalliche, mentre
risultava impossibile stabilizzare la frattura sacrale. Si rilevava poi la presenza di aree
fibrotiche alla radice del pene, mentre una TC/RM del ginocchio destro evidenziava la
presenza di gonartrosi secondaria con sofferenza del legamento crociato anteriore, del
menisco mediale, della cartilagine articolare del compartimento mediale e dei due
legamenti collaterali. Il paziente si sottoponeva a cicli di cure fisiche, dapprima in regime
17 di ricovero e successivamente in regime ambulatoriale. In esito a tali lesioni, residuano
oggi menomazioni caratterizzate da: - esiti dolorosi di frattura del bacino (sacro, branche
ileo-pubiche ed ischiopubiche, acetabolo destro) e persistente diastasi pubica con dolore e
dolorabilità locali, limitazione delle escursioni articolari della coxo-femorale destra,
deambulazione anserina con uso di due antibrachiali, evidente zoppia sinistra, esauribilità
al carico ed alla deambulazione, - gonalgia sinistra con tumefazione delle parti molli
periarticolari e dei capi ossei, limitazione della flessione e lassità anteriore ed in varo, con
eterometria fra i due arti inferiori per ds > sin di cm.1, - dolore e dolorabilità alla regione
perineale ed in particolare alla radice del pene, con riferita deviazione dell'asta verso
destra in erezione e riduzione della potenza erettile. Tali menomazioni, valutate con criterio
sintetico ma con riferimento ai barèmes comunemente ritenuti validi in medicina legale,
sono tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute dell'infortunato nella misura del
quaranta per cento. Le menomazioni non appaiono passibili di evoluzione peggiorativa o
migliorativa futura. La temporanea, intesa come danno biologico transitorio, è valutabile
(e certificata) in complessivi giorni trecentoventicinque, di cui duecento (relativi ai periodi
di ricovero e di immobilizzazione in letto) da valutare a totale, ottantacinque (di carico
differenziato) al tasso medio del settantacinque per cento ed i restanti quaranta al tasso
medio del cinquanta per cento. Trascorso tale periodo, è legittimo ammettere che le lesioni
siano giunte a stabilizzazione. Sono prodotte in atti le seguenti ricevute relative a spese
mediche sostenute: - per ritiro delle cartelle cliniche: complessivamente € 48,00 - quali
ticket per prestazioni sanitarie: complessivamente € 438,60 - per visite ortopediche,
andrologiche ed urologiche, complessivamente € 746,00 - per certificazione del medico di
famiglia: € 61,00 - per acquisto plantari: € 58,00 - per acquisto cintura Gibaud: € 98,00 -
18 per acquisto farmaci e presidi sanitari, complessivamente € 874,72 - per esami di
laboratorio eseguiti il 04/01/2023: € 16,50 Di tali spese, per un importo complessivo di €
2,340,82, non ritengo pertinenti gli scontrini relativi all'acquisto di farmaci in quanto non
sostenuti da prescrizioni mediche, né la spesa per esami di laboratorio Le restanti spese,
per complessivi € 1.449,60 sono da ritenere pertinenti e sostanzialmente congrue. E' inoltre
prodotto un progetto di notula di € 976,00 (800,00 + IVA) emesso dal Dr. per Per_1
redazioni di parere valutativo, da ritenere pertinente e congruo purché sostenuto da fattura
regolarmente quietanzata. Non si renderanno necessarie spese mediche future per il
trattamento degli esiti della lesione;
in ogni caso, il loro onere potrà essere sostenuto dal
Servizio Sanitario Nazionale.”
Le conclusioni cui giungeva il CTU devono essere integralmente accolte. Il CTU, in particolare, illustrava con estrema chiarezza e scrupolosità i criteri scientifici utilizzati al fine di effettuare la valutazione del caso.
Non veniva, tra l'altro, mossa osservazione alcuna agli approdi raggiunti dal CTU.
A proposito della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabel-
lare eseguito con l'utilizzo delle Tabelle Milano ratione temporis applicabili, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifi-
ca a produrre reddito.
In merito a quanto appena detto si veda: Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sin-
tetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ri-
badendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria
ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza con-
19 tingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante rea-
to), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla
persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile
di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge corre-
lata all'art. 185 c.p. ....
..... Il danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzional-
mente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre
alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi
non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altri-
menti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché
qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare inte-
ressi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di
tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla
convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero
nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla
felicità.
Nello stesso senso, si veda anche Cass. civ., Sez. III, 16.12.2014, n. 21415, secondo la quale: “sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.,
il danno non patrimoniale è risarcibile, anche quando non sussista un fatto-reato né
20 ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei
pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza
costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una
soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in
meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla
qualità della vita o alla felicità” (nello stesso senso si vedano anche: Cass. civ. Sez. III,
16.12.2014, n. 26367; Cass. civ., Sez. III, 16.06.2014, n. 13670).
Prima di passare alla concreta liquidazione di detto danno, vanno illustrati i seguenti principi.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 (con devalutazione e successiva rivalutazione e nel caso di specie scomputata anche la quota di danno morale in considerazione del fatto che parte attrice non ne ha fatto espressamente richiesta), che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio).
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli
indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle
21 tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente,
viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere,
con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
22 In definitiva si ha che , nato il [...] e di anni 47, in seguito al sinistro Parte_1
avvenuto in data 5 settembre 2021, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 40%; l'invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 200; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75% per giorni 80, al 50% per giorni
40.
Da riconoscere sono anche le spese mediche per 1.449,60 euro, anche in questo caso con rivalutazione ed interessi da applicare con i medesimi criteri appena illustrati.
Le ulteriori spese allegate da parte attrice, segnatamente euro 976,00 per la relazione medica redatta dal dott. ed euro 5.000,00 relativi al valore di mercato della moto Per_1
ante sinistro, non sono viceversa state sufficientemente provate. Difatti, per quanto riguarda la relazione medica ad opera del dott. e per il quale è stato prodotto in giudizio Per_1
esclusivamente un progetto di notula per un ammontare complessivo di € 976,00 + IVA, lo stesso CTU aveva rilevato in sede di consulenza che tale voce di spesa sarebbe stata da ritenersi congrua e pertinente, e dunque risarcibile, solamente laddove accompagnata da fattura quietanzata;
documento quest'ultimo non prodotto in atti e pertanto da ritenersi non sufficientemente dimostrato il relativo esborso economico.
Per quanto concerne invece i danni propriamente materiali quali quelli subiti dalla moto de
qua, parte attrice produce in giudizio il preventivo di riparazione ammontante ad € 9.920,00
sostenendo, tuttavia, l'antieconomicità della riparazione visto che il valore di mercato della stessa si aggirerebbe ad oggi intorno ad € 5000,00. Tuttavia, anche rispetto a tale voce l'odierno attore non produce alcun documento che consenta di vagliare l'attendibilità di tale stima.
Alla luce di ciò, la domanda promossa dall'attore di risarcimento da parte del F.G.V.S.
23 anche dei danni materiali ex art. 283 Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209) risulta assorbita.
Per tutto quanto sopra premesso, applicando tutti i parametri sopra illustrati si arriva ad un importo complessivo per danno biologico, somma di permanente e temporanea, (e, dunque,
danno non patrimoniale nella sua interezza), oltre che per danno patrimoniale (spese mediche ritenute congrue dal medico fiduciario dell'istituto assicurativo), devalutato alla data del sinistro e poi successivamente rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di euro 245.544,071.
Va da ultimo soggiunto che, a proposito di quanto precisato dal CTU a proposito della circostanza del “dolore e dolorabilità alla regione perineale ed in particolare alla radice
del pene, con riferita deviazione dell'asta verso destra in erezione e riduzione della potenza
erettile”, che devesi dare seguito al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da
un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti
gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno
biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione
separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in
presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali
integrando un "fatto costitutivo" della pretesa devono essere allegate in modo
circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere
enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (così Cassazione civile sez. III, 08/02/2018,
24 n.3035), dovendosi pure rilevare che, appunto, nulla parte attrice allegava in atto di citazione di specifico circa circostanze specifiche ed eccezionali atte a giustificare una particolare personalizzazione oltre il danno liquidato secondo criterio tabellare (proprio relativamente al rapporto tra liquidazione secondo criterio tabellare e danni biologici che attingano anche la sfera sessuale, in giurisprudenza di merito, si veda Tribunale Milano sez.
X, 14/05/2021, n.4059: “Con riferimento alla 'personalizzazione' del danno non
patrimoniale, il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale
esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti
della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico
convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del
danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di
circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto
gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello
stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere
tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione,
senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle
lesioni”; nello stesso senso Tribunale Patti, 07/05/2025, n.519: “Il grado di invalidità
permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio
alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la
possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza
patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed
eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto
25 più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai
pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo
risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Nel caso di specie, accertata la
responsabilità della struttura sanitaria convenuta derivante dall'infezione nosocomiale
contratta dall'attore in conseguenza di interventi chirurgici, il giudice adito, richiamato
l'enunciato principio e rilevata la mancata allegazione di circostanze specifiche in punto di
danno estetico, ha rigettato la relativa domanda di liquidazione).”).
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti convenute dovranno rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applica-
no alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, nell'ambito del quale vanno con-
siderati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e deciso-
ria).
26 A carico della convenuta dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soc-
combenza come sopra applicato, essere poste le spese della CTU medico-legale nella misu-
ra liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il veicolo rimasto ignoto integralmente responsabile del sinistro verificatosi in data 5.09.2021;
2) accerta che i danni riportati da nel sinistro de quo ammontano ad Euro Parte_1
245.544,07, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e de-
gli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi
3) condanna parte convenuta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in qualità di impresa designata per la Toscana alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, a risarcire a i danni da questo subiti, liquidati nell'importo com- Parte_1
plessivo di Euro 245.544,07, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli in-
dici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi,
oltre agli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al sal-
do;
4) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, spe-
se che liquida complessivamente in Euro 14.103,00 per compenso unico di avvocato,
oltre ad anticipazioni per euro 596,00, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
27 5) pone definitivamente a carico della convenuta le spese, come già liquidate, del consu-
lente tecnico d'ufficio, condannando la stessa convenuta a restituire all'attore anticipi eventualmente da questi già corrisposti al CTU.
Così deciso in Livorno, il 17/11/2025
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta qui di seguito la quantificazione delle relative poste: Danno biologico risarcibile pari a € 191.097,00 + Totale danno biologico temporaneo € 32.200,00 (I.T.T. € 23.000,00 + I.T.P. 75% € 6.900,00 + I.T.P. 50% € 2.300,00) + spese mediche documentate pari a € 1449,60 = € 224.746,60, importo che, prima devalutato alla data del sinistro e poi successivamente rivalutato, giunge a € 245.544,07.