Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 2911/2018 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 557/2018, reso dal Tribunale di Avellino in data 7/05/2018, e vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F./P.IVA: , rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. CAPRIO TERESA
- attori/opponenti - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PESENTI MARCO
- convenuto/opposto – nonché già Controparte_2 Controparte_3
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO
-terzo chiamato- Conclusioni All'udienza del 16/01/2025 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. AT
, odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di CP_1 un decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_1 Parte_2
, odierni opponenti, per conseguire il pagamento della somma di €
[...]
63.481,08, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 44660787 originariamente stipulato dal quale Parte_1 obbligato principale, nonché dalla , quale coobligata in solido, Parte_2 con la Agos – Ducato Spa e poi ceduto alla opposta (v. decreto ingiuntivo n. 557/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 30.04.2018; nonché allegato ricorso).
1
Avverso il predetto decreto proponevano opposizione
[...]
e , i quali eccepivano in via preliminare ed Pt_1 Parte_2 in rito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
nel merito, deducevano la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 124 n.3 lett. A TUB, nonché per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB. Eccepivano inoltre l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato e la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori. Rassegnavano dunque le seguenti conclusioni: […] in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, alla via Tolmezzo, 15,
Palazzo D c.f. disponendo lo spostamento della prima udienza e P.IVA_3 concedendo termine per la citazione del terzo, in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare nel merito revocarsi, dichiararsi nullo e comunque privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n.
577/2018 emesso dal Tribunale di Avellino 07.05.2018 qui opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'istante per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
nel merito in via subordinata, dichiarare ed accertare per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta alla società opposta in relazione alle polizze collettive n. 5042 01 e 5347 02 stipulata all'atto della sottoscrizione del contratto di prestito personale con la e per l'effetto Controparte_4 revocare il decreto ingiuntivo;
Condannare, accertato il diritto degli opponenti al rimborso delle rate del finanziamento corrisposte dal 12.01.2012 al 30.08.2015, la e/o la al pagamento della complessiva somma Controparte_1 Controparte_5 di euro 24.948,00 salvo la maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa oltre al risarcimento del danno nella misura che sarà dal giudice, il tutto maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi ex art. D.lgs n. 231/2002 ed, in subordine, legali maturati e maturandi sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo […]. Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva in via CP_1 preliminare l'improcedibilità dell'opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo, nonché nel merito insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: […] In via preliminare di rito in via gradata: - Atteso che parte opponente ha iscritto a ruolo la presente causa oltre il termine di legge, dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione. - Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta né essendo di pronta soluzione. In
2 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
via principale nel merito: - Ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione, conseguentemente rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In subordine: - Accertare e dichiarare che i sig.ri e Parte_1
, sono debitori, in solido tra loro, nei confronti di Parte_2 Controparte_1 per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di Euro 63.481,08, oltre interessi e spese, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta, per i titoli di cui in decreto, all'esito dell'istruttoria, - anche nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento de quo - e, conseguentemente, condannarli al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese. In ogni caso: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1 in merito alla domanda di rimborso e alla domanda risarcitoria formulate
[...] dall'odierno attore per tutti i motivi di cui in narrativa. - Rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, deduzione, domanda e richiesta ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. - Con vittoria di spese e di onorari. […]. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio anche la la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva non essendo parte contrattuale della polizza prodotta dagli opponenti. In subordine, eccepiva la prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c. di ogni presunto diritto all'indennizzo. Così instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, all'esito di alcuni rinvii e del mutamento dell'Istruttore, veniva ritenuta matura per la decisione e assegnata a sentenza con i termini di legge all'udienza indicata. II. Diritto Sull'opposizione Infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale
3 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su di un contratto di mutuo e/o finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento e/o mutuo con relativo piano di ammortamento, ove previsto e/o rilevante, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex adverso azionato. Non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.
o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018).
4 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Quanto poi alla prova dell'erogazione del credito, il relativo onere è assolto dall'istituto finanziatore, mediante documentazione (ivi compresi gli estratti conto) attestante l'annotazione dell'avvenuto accredito delle somme, ferma la possibilità di valutare in ogni caso ex art. 115 c.p.c. la condotta processuale tenuta dalla controparte, ove affermi di aver comunque usufruito delle suddette somme, ovvero di aver provveduto al rimborso, anche se solo in parte, del finanziamento, o di aver in qualche modo dato esecuzione al rapporto in essere. Passando dunque al merito della controversia, deve preliminarmente darsi atto della tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione ad opera degli opponenti, avutasi il 29/06/2018 (v. attestazione ricezione, così come visibile dall'applicativo Consolle del Magistrato in atti) e, dunque, anteriormente rispetto a quella operata dall'Ufficio in data 5/07/2018, riportata nello storico del fascicolo telematico (v. fascicolo telematico), con tutto ciò che ne consegue in punto di tempestività della stessa rispetto alla notifica della citazione, dichiaratamente avutasi in data 22/06/2018 (v. notifica in atti). Venendo al credito per cui è causa, non ci si può esimere dal rilevare come, a riprova delle proprie pretese, la creditrice opposta abbia prodotto, sin dalla fase monitoria, copia del contratto debitamente sottoscritto dalle controparti, copia del contratto di cessione del relativo credito, copia della notifica della cessione con relativa ricezione anche al garante, e copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (v. produzione di parte). Si tratta pertanto di documentazione che, unitamente alle contestazioni avanzate dagli opponenti, tutte incentrate sulla illegittimità e/o nullità delle clausole apposte al contratto e in alcun modo riferibili all'omessa fruizione della somma per l'effetto conseguita o alla legittimazione della cessionaria (v. atto di opposizione), non possono che ritenersi sufficienti ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). Giungendo quindi al vaglio delle eccezioni articolate dagli opponenti e fermo quanto già riferito in punto di non autentica dirimenza di quelle inerenti l'assenza della prova scritta normativamente richiesta ai fini dell'emissione - per vero legittimamente avutasi, come supra chiarito - del decreto opposto, prive di pregio risultano quelle circa la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 124, n. 3, lett. a) del TUB, secondo cui i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi, trattandosi, al netto di ogni altro aspetto, di versione della norma (ante 2010), non applicabile al contratto in esame, stipulato il 7/10/2011 (v. contratto in atti).
5 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Parimenti infondate risultano le eccezioni in punto di nullità per violazione dell'art. 117 del TUB, stante la mancata consegna di una copia del contratto stipulato, visto che, anche al netto dell'ormai consolidato orientamento secondo cui In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (Cass. Sez. 1, 03/07/2024, n. 18230, Rv. 671664 - 01), i medesimi opponenti risultano aver sottoscritto, e mai disconosciuto, tra l'altro, anche la dichiarazione apposta al documento contrattuale di aver ritirato copia della presente richiesta completa in ogni sua parte di seguito “contratto” (v. contratto in atti). Per ciò che invece concerne le ulteriori eccezioni in punto di erroneità e/o non debenza della somma ingiunta, giova rilevare come le stesse non siano state, nemmeno in corso di causa (v. memoria ex art. 183, n. 1) sufficientemente circostanziate, essendosi gli opponenti limitati ad affermare apoditticamente, ed in maniera del tutto generica, l'indicazione in contratto di un TAEG e/o non veritiero, perché inferiore a quello effettivo (non indicato), nonché la natura anatocistica ed usuraria degli interessi pattuiti, insistendo per la disposizione sul punto di una consulenza tecnica d'ufficio (v. atto di opposizione e successivi scritti difensivi). Al riguardo, giova tuttavia precisare come, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova, la consulenza tecnica d'ufficio costituisca un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (Cassazione Civile, sentenza n. 1266/2013). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento della invalidità delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese e, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018). Tali principi sono valevoli per ogni richiesta di ricalcolo del dovuto, con la conseguenza che, nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, è meramente esplorativa e non può trovare accoglimento la richiesta di espletamento di CTU contabile, in difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere l'erroneità dei conteggi proposti dalla CP_1
(Tribunale di Ferrara, sentenza n. 167/2014).
6 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
In ogni caso, quanto all'ISC o TAEG, debitamente indicato in contratto nella misura del 10,16% (v. contratto in atti), occorre rilevare come l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG) - introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberatone del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 2003 - non costituisca un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento, prima di accedervi, esprimendo in percentuale il costo effettivo dello stesso o di qualsiasi altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Non a caso, e in difformità da quanto sostenuto in opposizione, la relativa erroneità e/o omissione non determina alcuna nullità e meccanismo sostitutivo ai sensi dell'art. 117 TUB, avendo la recente giurisprudenza chiarito che In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate - ove debitamente allegata e provata, cosa per quanto sin qui riferito non avutasi nel caso di specie - può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. Sez. 1, 14/02/2023, n. 4597). In altri termini, la mancata, incompleta e/o non corretta indicazione dell' non influisce sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza. Sul punto si richiamano ex ceteribus alcuni precedenti conformi della giurisprudenza di merito: Tribunale di Roma sent. n. 121/2018, che afferma che l' non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB e da ultimo, Tribunale Bologna, 9.1.2018, n. 34 citato da Tribunale Avellino 4.06.2018 a mente del quale l'errata indicazione dell'indice sintetico di costo previsto per i finanziamenti in generale, cosiddetto ISC, invece non dà luogo alla nullità delle clausole sugli interessi e sui costi del finanziamento stesso, potendo dar luogo solo al risarcimento dei danni ove il mutuatario comprovi che dall'errata informazione abbia ricevuto dei danni.
7 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
A soluzioni non dissimili deve pervenirsi con riferimento alle censure in punto di anatocismo – per vero in alcun modo argomentate e/o sviluppate dagli opponenti (v. rispettivi scritti difensivi) – nonché di usurarietà dei tassi applicati parimenti avanzate. In materia, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018) essendo quindi tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale proprio in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c.
La prova della pattuizione ed applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, ed all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cassazione Civile, sentenza n. 19282/2014).
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7294/2017; Cassazione Civile, sentenza n. 21243/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 2489/2019 in tema di nullità testamentaria).
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad allegare sul punto che […] la finanziaria ha dichiarato di aver applicato in ordine al finanziamento concesso ai comparenti ammonta al 9.51%, a fronte di un tasso soglia individuato dalla Banca
d'Italia nella misura del 6,285% (con riferimento al periodo in cui si è perfezionato il contratto di finanziamento de quo) […] (v. testualmente atto di opposizione, nonché successivi scritti difensivi e conclusionali). Giova tuttavia precisare come il contratto di finanziamento in esame, stipulato il 7/10/2011, implicante, a fronte di un importo erogato di € 50.000,00,
8 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
un piano di ammortamento di 180 rate mensili, con un TAN del 9,15%, un TAEG del 10,16%, ed un tasso di mora pari all'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, risulti riconducibile alla categoria dei contratti di “credito personale”, in ordine ai quali, nel corrispondente trimestre di riferimento (ottobre -dicembre 2011), il tasso di usura era stabilito nella misura del 18,01%. Ne deriva la natura sottosoglia, non soltanto del TAN (9,15%) e del TAEG (10,16%) pattuiti, ma altresì del tasso di mora previsto (18% = 1,5x12), atteso che, in disparte l'inferiorità dello stesso anche al tasso soglia di riferimento supra indicato (pari al 18,01%) e l'espressa previsione contrattuale secondo cui Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge (v. contratto in atti), alla stregua delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19597 del 18/09/2020, Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017 - quali quello in esame - il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106, corrispondente alla Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4 (Sez. U , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), esitante nel (superiore) tasso soglia di mora del 18,56%. Del pari, prive di pregio risultano le eccezioni in punto di manifesta iniquità degli interessi moratori previsti, di cui gli opponenti hanno chiesto la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c., in ragione delle notevoli garanzie che la banca dichiara di aver ricevuto (v. testualmente atto di opposizione), senza fornire alcuna ulteriore specificazione e/o allegazione. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza, non soltanto l'affermazione secondo cui La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità (Sez. 3 - , Ordinanza n. 5379 del 21/02/2023), ma anche quella secondo cui Il potere del giudice di ridurre l'importo
9 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 cod civ., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa (Cass. Sez. 3, 04/10/2013, n. 22747), cosa per quanto sin qui riferito non avutasi nel caso di specie. Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, e correlato assorbimento, per la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Parimenti insuscettibile di accoglimento si ritiene la domanda di cui alla chiamata in causa del terzo, così come spiegata in opposizione nei confronti della in ragione della polizza assicurativa, Controparte_4 collegata al contratto di finanziamento di cui in atti […] che prevedeva la copertura assicurativa in caso d'invalidità permanente a seguito di infortunio o malattia di grado non inferiore al 66% nonché in caso d'invalidità temporanea e totale al lavoro […], esitata nelle seguenti conclusioni: […] condannare accertato il diritto degli opponenti al rimborso delle rate del finanziamento corrisposte dal
12.01.2012 al 30.08.2015 la e/o la al pagamento CP_1 Controparte_4 della complessiva somma di euro 24.948,00 salvo la maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno, nella misura che sarà dal giudice il tutto maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi ex art. D.lgs.
231/2002 ed in subordine legali maturati e maturandi sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo […] (v. ancora atto di opposizione). Al di là di ogni altra questione, infatti, emerge l'intervenuta prescrizione ex art. 2952, 2° comma c.c., debitamente eccepita dalla compagnia chiamata, tempestivamente costituitasi (v. comparsa di costituzione e risposta del
20/07/2022 a fronte dell'udienza del 16/09/2022 fissata per l'esito della chiamata), del corrispondente diritto dell'assicurato. Non può difatti revocarsi in dubbio, anche in base al tenore letterale della domanda spiegata, l'intervenuta attivazione in questa sede di un diritto - non inerente il ramo vita - derivante dal contratto di assicurazione stipulato, che, ai sensi del citato art. 2952, 2° comma c.c., si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Orbene, nel caso di specie non risultano documentati efficaci atti interruttivi del decorso del suddetto termine, per l'intero periodo – di gran lunga superiore ad un biennio - intercorrente tra il 3/02/2016 (data dell'ultima missiva informativa redatta dalla compagnia e prodotta dalla medesima parte opponente) e la chiamata in causa, alla stessa notificata il 10/05/2022 (v. notifica in atti), ed in ogni caso inserita in un atto di opposizione redatto in data non anteriore al
21/06/2018 (v. atto di opposizione).
10 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Da quanto detto, dunque, non può che discendere il rigetto altresì della domanda di cui alla chiamata in causa, così come proposta nei confronti della terza costituitasi, con il contestuale assorbimento, attesa anche in questo caso la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ivi comprese quelle in punto di risarcimento di asseriti danni, in alcun modo descritti e/o provati, nemmeno in corso di causa (v. Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015) e quindi in ogni caso non liquidabili, neanche in via equitativa (Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Sulle spese Alla situazione di soccombenza venutasi a creare segue la condanna degli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti costituitesi, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 557/2018, reso dal Tribunale di Avellino in data 7/05/2018, proposta da e Parte_1
nei confronti di , in persona del Parte_2 CP_1 legale rappresentante pro tempore, con la chiamata in causa della CP_2
(già in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 557/2018, reso dal Tribunale di Avellino in data 7/05/2018, dichiarandolo esecutivo;
condanna parte opponente, e , alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore dell'opposta, , delle spese del presente CP_1 giudizio, liquidate € 7.052,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
rigetta la domanda di cui alla chiamata in causa, così come in opposizione proposta nei confronti della già Controparte_2 Controparte_3
11 Tribunale di Avellino n. 2911/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
condanna parte opponente, e , alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore della chiamata, (già Controparte_2 [...]
delle spese del presente giudizio, liquidate € 7.052,00 Controparte_3 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 19/05/2025 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
12