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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1182/2024 promossa da
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 settembre 1956, residente Parte_1 in Via Araquã, n° 258, Costa e Silva – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 30 novembre 1957, Controparte_1 residente e domiciliata in via Dr. Renato Gonçalves 738 – Barreiras – Bahia – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 29 settembre 1973, residente Controparte_2 in Via Expedicionário Holz,107- Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 4 febbraio 1976, residente in Controparte_3
Via Padre Jose Sandrup, 202 – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 6 giugno 1977, residente Controparte_4 in Via João Koneski, 78 Costa e Silva, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nata a [...] – Bahia – Brasile, il 4 giugno 1988, residente in [...] dos Jangadeiros, 201 apto 303, Bloco 2, Uberlândia – Minas Gerais – Brasile;
, nata a [...] – Bahia – Brasile, il 30 agosto 1984, residente in [...]
Jangadeiros, 201 apto 303, Bloco 2, Uberlândia – Minas Gerais – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 29 luglio 1981, residente in [...]
Nazareno Teixeira da Costa, 422 Jd Icarai - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 31 agosto 1995, residente in [...]
Schuttel, 526 apto 09 bairro Costa e Silva, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Bahia – Brasile, il 29 maggio 1981, residente in [...]
Marcelino da Silva, 140 Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 22 novembre 1985, residente in [...]
Cónego Francisco Pacheco Pereira 4715-213 Braga – Portogallo;
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 14 luglio 1990, residente in [...]
João Augusto Estevão, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 giugno 1990, residente Controparte_9 in Via Avelino Manoel Ferreira, 215 centro, Penha – Santa Catarina – Brasile;
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 12 marzo 2003, Controparte_10 residente in [...] – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 22 giugno 1987, residente Controparte_11 in Via Antonio Procopio de Carvalho 277, Araquari – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 aprile 1993, residente in Controparte_12
Via Avelino Manoel Ferreira, 215, Penha – Santa Catarina – Brasile;
, minore rappresentato dai genitori e nato a CP_13 CP_7 Persona_1
Joinville – Santa Catarina – Brasile, il 26 aprile 2013, residente in [...]-213 Braga – Portogallo;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_14 Parte_4 Persona_2 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'11 gennaio 2009, residente in [...]
[...]
Teixeira da Costa, 422 Jd Icarai - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_15 Parte_4 Persona_2 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'11 gennaio 2009, residente in [...]
[...]
Teixeira da Costa, 422 Jd Icarai - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_16 Controparte_4 Per_3 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 9 luglio 2019, residente in [...],
[...]
78 Costa e Silva, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_17 Controparte_4 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 28 dicembre 2022, residente in [...]
Koneski, 78 Costa e Silva, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori Controparte_18 Controparte_18
e nato a [...] – Minas Gerais – Brasile, il 12 gennaio 2006,
[...] Parte_3 residente in [...] apto 303, Bloco 2, Uberlândia – Minas Gerais – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_19 Controparte_3 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'8 febbraio 2018, residente in [...]
Jose Sandrup, 202 – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_20 Controparte_3 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 14 gennaio 2020, residente in [...]
Padre Jose Sandrup, 202 – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
Vicente minore rappresentato dai genitori e CP_21 Controparte_11 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 26 gennaio 2019, Persona_5 CP_9 residente in [...], Araquari – Santa Catarina – Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli del foro di Palermo, presso il cui studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, sono elettivamente domiciliati ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_22 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da nata in Persona_6
Italia nel Comune di Casalmaggiore (CR) l'8 novembre 1874 ed emigrata in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- Il dante causa, mai naturalizzata brasiliana, contraeva matrimonio con il IG. (doc. Persona_7
3). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano in epoca pre-Costituzionale, quindi prima del 1948, il IG. il 16.02.1907 (doc. 4); Persona_8
- in data 12.09.1931, il predetto si univa in matrimonio con la IG.ra Persona_8 [...]
(doc. 5) e, dalla loro unione, nascevano in Brasile i IG.ri: - il Parte_5 Parte_6
30.10.1933 (doc. 6) - il 11.01.1936 (doc. 7); Parte_7
- In data 26.09.1953 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_6 Persona_9
(doc. 8). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano i IG.ri: -
[...] CP_1
il 31.11.1957 (doc. 9) odierna ricorrente;
- il 3.08.1958 (doc. 10); Parte_8
- il 05.09.1973 (doc. 11); - il 19.11.1953 (doc. 12); - Persona_10 CP_23
il10.11.1961 (doc. 13); - il 21.09.1964 (doc. 14); CP_24 Persona_11
- In data 05.01.1981 la predetta contraeva matrimonio con il IG. CP_1 Persona_12
(doc. 15) acquisendone il cognome. Successivamente, dall'unione dei predetti
[...]
nascevano gli odierni ricorrenti i IG.ri: - , il 04.06.1988 (doc. 16); - Parte_2
, il 30.08.1984 (doc. 17); Parte_3
- dall'unione tra la predetta e il IG. , nasceva Parte_3 Persona_13 in Brasile l'odierno ricorrente, il IG. (doc. 18); Persona_14
- in data 27.04.1981 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_8
(doc. 19). Successivamente, dall'unione dei predetti nasceva l'odierno Persona_15
ricorrente, il IG. il 29.07.1981 (doc. 20); Parte_4
- In data 17.03.2016 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_4 [...]
(doc. 21). Dall'unione tra i predetti nascevano in Brasile gli odierni Persona_2
ricorrenti, i IG.ri: - il 11.01.2009 (doc. 22); - il Controparte_14 Parte_9
11.01.2009 (doc. 23);
- dall'unione tra il predetto e la IG.ra Persona_10 Parte_10 nasceva in Brasile l'odierno ricorrente, la IG.ra il 14.05.2011 (doc. 24); CP_5 - dall'unione tra il predetto e la IG.ra nasceva in Brasile gli CP_23 Persona_16
odierni ricorrenti, i IG.ri: - il 29.05.1981 (doc. 25); - il CP_6 CP_7
22.11.1985 (doc. 26);
- dall'unione tra il predetto e la IG.ra nasceva in Brasile CP_6 Parte_11
l'odierna ricorrente, IG.ra il 12.03.2003 (doc. 27); Controparte_10
- in data 26.10.2007 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra CP_6 Persona_17
(doc. 28);
[...]
- in data 01.10.2020 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra CP_7 [...]
(doc. 29). Dall'unione dei predetti, era precedentemente nato in [...] Persona_18
l'odierno ricorrente IG. il 26.04.2013 (doc. 30); CP_13
- dall'unione tra il predetto e la IG.ra , nasceva in Controparte_25 Persona_19
Brasile l'odierna ricorrente, IG.ra il 14.07.1990 (doc. 31); CP_8
- in data 28.102019 la predetta contraeva matrimonio con il IG. Persona_11 Persona_20
(doc. 32). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano gli odierni ricorrenti, i IG.ri:
- il 26.06.1990 (doc. 33); - il 26.04.1993 (doc. Controparte_9 Controparte_12
34); - il 22.06.1987 (doc. 35); Controparte_11
- Il predetto IG. in data 5.09.2013 contraeva matrimonio con la IG.ra Controparte_9
(doc. 36); Persona_21
- in data 21.10.2015 il predetto IG. contraeva matrimonio con la IG.ra Controparte_11
(doc. 37). Successivamente, dall'unione dei predetti nasceva Persona_22
l'odierno ricorrente, il IG. il 26.01.2019 (doc. 38); Persona_23
- in data 20.05.1961 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_7 [...]
(doc. 39). Successivamente, dall'unione dei predetti nasceva l'odierna Persona_24
ricorrente la IG.ra il 26.09.1956 (doc. 40); Per_25
- la predetta in data 19.04.1973 contraeva matrimonio con il IG. Per_25 Per_26
(doc. 41). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano gli odierni
[...]
ricorrenti, i IG.ri: - il 29.09.1973 (doc. 42) - il Controparte_2 Controparte_3
04.02.1976 (doc. 43) - , il 06.06.1977 (doc. 44); Controparte_4
- il predetto IG. , in data 27.10.2010 contraeva matrimonio con la IG.ra Controparte_2
(doc. 45); Persona_27
- dall'unione tra il predetto e la IG.ra nascevano gli Controparte_3 Persona_4 odierni ricorrenti, i IG.ri: - , l'8.02.2018 (doc. 46); - Controparte_19 [...]
, l'14.01.2020 (doc. 47); Controparte_20 - inoltre, il predetto IG. , in data 22.04.2006 contraeva matrimonio con Controparte_4 la IG.ra (doc. 48). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano gli Persona_3
odierni ricorrenti, i IG.ri: - il 9.7.2019 (doc. 49); - Persona_28 [...]
il 28.12.2022 (doc. 50). Controparte_17
Il non si è costituito in giudizio ed è pertanto rimasto contumace. Controparte_22
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si Persona_6 ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_22
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal . Controparte_22 Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_22 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente a oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che, pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Curitiba, Recife e Belo
Horizonte in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. risposta dell'autorità consolare acquisita nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_22
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 settembre 1956; Parte_1
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 30 novembre 1957; Controparte_1
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 29 settembre 1973; Controparte_2
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 4 febbraio 1976; Controparte_3
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 6 giugno 1977; Controparte_4
, nata a [...] – Bahia – Brasile, il 4 giugno 1988; Parte_2
, nata a [...] – Bahia – Brasile, il 30 agosto 1984; Parte_3
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 29 luglio 1981; Parte_4
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 31 agosto 1995; CP_5
, nato a [...] – Bahia – Brasile, il 29 maggio 1981; CP_6
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 22 novembre 1985; CP_7
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 14 luglio 1990; CP_8
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 giugno 1990; Controparte_9
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 12 marzo 2003; Controparte_10
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 22 giugno 1987; Controparte_11
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 aprile 1993; Controparte_12
, minore rappresentato dai genitori e nato a CP_13 CP_7 Persona_1
Joinville – Santa Catarina – Brasile, il 26 aprile 2013;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_14 Pt_4 Parte_4 Persona_2 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'11 gennaio 2009;
[...]
minore rappresentato dai genitori e Controparte_15 Parte_4 Persona_2 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'11 gennaio 2009;
[...]
minore rappresentato dai genitori e Controparte_16 Controparte_4 Per_3 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 9 luglio 2019;
[...] minore rappresentato dai genitori e Controparte_17 Controparte_4 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 28 dicembre 2022; Persona_3
minore rappresentato dai genitori Controparte_18 Controparte_18
e nato a [...] – Minas Gerais – Brasile, il 12 gennaio 2006;
[...] Parte_3
minore rappresentato dai genitori e Controparte_19 Controparte_3 Per_4
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'8 febbraio 2018; Persona_4
minore rappresentato dai genitori e Controparte_20 Controparte_3 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 14 gennaio 2020; Persona_4
Vicente minore rappresentato dai genitori e CP_21 Controparte_11 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 26 gennaio 2019, Persona_29
nei confronti del Controparte_22
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_22
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1182/2024 promossa da
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 settembre 1956, residente Parte_1 in Via Araquã, n° 258, Costa e Silva – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 30 novembre 1957, Controparte_1 residente e domiciliata in via Dr. Renato Gonçalves 738 – Barreiras – Bahia – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 29 settembre 1973, residente Controparte_2 in Via Expedicionário Holz,107- Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 4 febbraio 1976, residente in Controparte_3
Via Padre Jose Sandrup, 202 – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 6 giugno 1977, residente Controparte_4 in Via João Koneski, 78 Costa e Silva, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nata a [...] – Bahia – Brasile, il 4 giugno 1988, residente in [...] dos Jangadeiros, 201 apto 303, Bloco 2, Uberlândia – Minas Gerais – Brasile;
, nata a [...] – Bahia – Brasile, il 30 agosto 1984, residente in [...]
Jangadeiros, 201 apto 303, Bloco 2, Uberlândia – Minas Gerais – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 29 luglio 1981, residente in [...]
Nazareno Teixeira da Costa, 422 Jd Icarai - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 31 agosto 1995, residente in [...]
Schuttel, 526 apto 09 bairro Costa e Silva, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Bahia – Brasile, il 29 maggio 1981, residente in [...]
Marcelino da Silva, 140 Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 22 novembre 1985, residente in [...]
Cónego Francisco Pacheco Pereira 4715-213 Braga – Portogallo;
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 14 luglio 1990, residente in [...]
João Augusto Estevão, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 giugno 1990, residente Controparte_9 in Via Avelino Manoel Ferreira, 215 centro, Penha – Santa Catarina – Brasile;
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 12 marzo 2003, Controparte_10 residente in [...] – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 22 giugno 1987, residente Controparte_11 in Via Antonio Procopio de Carvalho 277, Araquari – Santa Catarina – Brasile;
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 aprile 1993, residente in Controparte_12
Via Avelino Manoel Ferreira, 215, Penha – Santa Catarina – Brasile;
, minore rappresentato dai genitori e nato a CP_13 CP_7 Persona_1
Joinville – Santa Catarina – Brasile, il 26 aprile 2013, residente in [...]-213 Braga – Portogallo;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_14 Parte_4 Persona_2 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'11 gennaio 2009, residente in [...]
[...]
Teixeira da Costa, 422 Jd Icarai - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_15 Parte_4 Persona_2 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'11 gennaio 2009, residente in [...]
[...]
Teixeira da Costa, 422 Jd Icarai - Barra Velha – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_16 Controparte_4 Per_3 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 9 luglio 2019, residente in [...],
[...]
78 Costa e Silva, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_17 Controparte_4 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 28 dicembre 2022, residente in [...]
Koneski, 78 Costa e Silva, Joinville – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori Controparte_18 Controparte_18
e nato a [...] – Minas Gerais – Brasile, il 12 gennaio 2006,
[...] Parte_3 residente in [...] apto 303, Bloco 2, Uberlândia – Minas Gerais – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_19 Controparte_3 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'8 febbraio 2018, residente in [...]
Jose Sandrup, 202 – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_20 Controparte_3 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 14 gennaio 2020, residente in [...]
Padre Jose Sandrup, 202 – Joinville – Santa Catarina – Brasile;
Vicente minore rappresentato dai genitori e CP_21 Controparte_11 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 26 gennaio 2019, Persona_5 CP_9 residente in [...], Araquari – Santa Catarina – Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli del foro di Palermo, presso il cui studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, sono elettivamente domiciliati ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_22 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da nata in Persona_6
Italia nel Comune di Casalmaggiore (CR) l'8 novembre 1874 ed emigrata in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- Il dante causa, mai naturalizzata brasiliana, contraeva matrimonio con il IG. (doc. Persona_7
3). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano in epoca pre-Costituzionale, quindi prima del 1948, il IG. il 16.02.1907 (doc. 4); Persona_8
- in data 12.09.1931, il predetto si univa in matrimonio con la IG.ra Persona_8 [...]
(doc. 5) e, dalla loro unione, nascevano in Brasile i IG.ri: - il Parte_5 Parte_6
30.10.1933 (doc. 6) - il 11.01.1936 (doc. 7); Parte_7
- In data 26.09.1953 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_6 Persona_9
(doc. 8). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano i IG.ri: -
[...] CP_1
il 31.11.1957 (doc. 9) odierna ricorrente;
- il 3.08.1958 (doc. 10); Parte_8
- il 05.09.1973 (doc. 11); - il 19.11.1953 (doc. 12); - Persona_10 CP_23
il10.11.1961 (doc. 13); - il 21.09.1964 (doc. 14); CP_24 Persona_11
- In data 05.01.1981 la predetta contraeva matrimonio con il IG. CP_1 Persona_12
(doc. 15) acquisendone il cognome. Successivamente, dall'unione dei predetti
[...]
nascevano gli odierni ricorrenti i IG.ri: - , il 04.06.1988 (doc. 16); - Parte_2
, il 30.08.1984 (doc. 17); Parte_3
- dall'unione tra la predetta e il IG. , nasceva Parte_3 Persona_13 in Brasile l'odierno ricorrente, il IG. (doc. 18); Persona_14
- in data 27.04.1981 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_8
(doc. 19). Successivamente, dall'unione dei predetti nasceva l'odierno Persona_15
ricorrente, il IG. il 29.07.1981 (doc. 20); Parte_4
- In data 17.03.2016 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_4 [...]
(doc. 21). Dall'unione tra i predetti nascevano in Brasile gli odierni Persona_2
ricorrenti, i IG.ri: - il 11.01.2009 (doc. 22); - il Controparte_14 Parte_9
11.01.2009 (doc. 23);
- dall'unione tra il predetto e la IG.ra Persona_10 Parte_10 nasceva in Brasile l'odierno ricorrente, la IG.ra il 14.05.2011 (doc. 24); CP_5 - dall'unione tra il predetto e la IG.ra nasceva in Brasile gli CP_23 Persona_16
odierni ricorrenti, i IG.ri: - il 29.05.1981 (doc. 25); - il CP_6 CP_7
22.11.1985 (doc. 26);
- dall'unione tra il predetto e la IG.ra nasceva in Brasile CP_6 Parte_11
l'odierna ricorrente, IG.ra il 12.03.2003 (doc. 27); Controparte_10
- in data 26.10.2007 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra CP_6 Persona_17
(doc. 28);
[...]
- in data 01.10.2020 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra CP_7 [...]
(doc. 29). Dall'unione dei predetti, era precedentemente nato in [...] Persona_18
l'odierno ricorrente IG. il 26.04.2013 (doc. 30); CP_13
- dall'unione tra il predetto e la IG.ra , nasceva in Controparte_25 Persona_19
Brasile l'odierna ricorrente, IG.ra il 14.07.1990 (doc. 31); CP_8
- in data 28.102019 la predetta contraeva matrimonio con il IG. Persona_11 Persona_20
(doc. 32). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano gli odierni ricorrenti, i IG.ri:
- il 26.06.1990 (doc. 33); - il 26.04.1993 (doc. Controparte_9 Controparte_12
34); - il 22.06.1987 (doc. 35); Controparte_11
- Il predetto IG. in data 5.09.2013 contraeva matrimonio con la IG.ra Controparte_9
(doc. 36); Persona_21
- in data 21.10.2015 il predetto IG. contraeva matrimonio con la IG.ra Controparte_11
(doc. 37). Successivamente, dall'unione dei predetti nasceva Persona_22
l'odierno ricorrente, il IG. il 26.01.2019 (doc. 38); Persona_23
- in data 20.05.1961 il predetto contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_7 [...]
(doc. 39). Successivamente, dall'unione dei predetti nasceva l'odierna Persona_24
ricorrente la IG.ra il 26.09.1956 (doc. 40); Per_25
- la predetta in data 19.04.1973 contraeva matrimonio con il IG. Per_25 Per_26
(doc. 41). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano gli odierni
[...]
ricorrenti, i IG.ri: - il 29.09.1973 (doc. 42) - il Controparte_2 Controparte_3
04.02.1976 (doc. 43) - , il 06.06.1977 (doc. 44); Controparte_4
- il predetto IG. , in data 27.10.2010 contraeva matrimonio con la IG.ra Controparte_2
(doc. 45); Persona_27
- dall'unione tra il predetto e la IG.ra nascevano gli Controparte_3 Persona_4 odierni ricorrenti, i IG.ri: - , l'8.02.2018 (doc. 46); - Controparte_19 [...]
, l'14.01.2020 (doc. 47); Controparte_20 - inoltre, il predetto IG. , in data 22.04.2006 contraeva matrimonio con Controparte_4 la IG.ra (doc. 48). Successivamente, dall'unione dei predetti nascevano gli Persona_3
odierni ricorrenti, i IG.ri: - il 9.7.2019 (doc. 49); - Persona_28 [...]
il 28.12.2022 (doc. 50). Controparte_17
Il non si è costituito in giudizio ed è pertanto rimasto contumace. Controparte_22
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si Persona_6 ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_22
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal . Controparte_22 Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_22 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente a oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
− i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente);
− si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che, pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
− risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in Curitiba, Recife e Belo
Horizonte in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. risposta dell'autorità consolare acquisita nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_22
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 settembre 1956; Parte_1
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 30 novembre 1957; Controparte_1
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 29 settembre 1973; Controparte_2
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 4 febbraio 1976; Controparte_3
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 6 giugno 1977; Controparte_4
, nata a [...] – Bahia – Brasile, il 4 giugno 1988; Parte_2
, nata a [...] – Bahia – Brasile, il 30 agosto 1984; Parte_3
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 29 luglio 1981; Parte_4
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 31 agosto 1995; CP_5
, nato a [...] – Bahia – Brasile, il 29 maggio 1981; CP_6
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 22 novembre 1985; CP_7
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 14 luglio 1990; CP_8
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 giugno 1990; Controparte_9
, nata a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 12 marzo 2003; Controparte_10
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 22 giugno 1987; Controparte_11
, nato a [...] – Santa Catarina – Brasile, il 26 aprile 1993; Controparte_12
, minore rappresentato dai genitori e nato a CP_13 CP_7 Persona_1
Joinville – Santa Catarina – Brasile, il 26 aprile 2013;
minore rappresentato dai genitori e Controparte_14 Pt_4 Parte_4 Persona_2 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'11 gennaio 2009;
[...]
minore rappresentato dai genitori e Controparte_15 Parte_4 Persona_2 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'11 gennaio 2009;
[...]
minore rappresentato dai genitori e Controparte_16 Controparte_4 Per_3 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 9 luglio 2019;
[...] minore rappresentato dai genitori e Controparte_17 Controparte_4 nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 28 dicembre 2022; Persona_3
minore rappresentato dai genitori Controparte_18 Controparte_18
e nato a [...] – Minas Gerais – Brasile, il 12 gennaio 2006;
[...] Parte_3
minore rappresentato dai genitori e Controparte_19 Controparte_3 Per_4
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, l'8 febbraio 2018; Persona_4
minore rappresentato dai genitori e Controparte_20 Controparte_3 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 14 gennaio 2020; Persona_4
Vicente minore rappresentato dai genitori e CP_21 Controparte_11 [...]
nato a [...] – Santa Catarina - Brasile, il 26 gennaio 2019, Persona_29
nei confronti del Controparte_22
dichiara
che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_22
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi