TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5366 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 4626/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(già (Avv. DIRUTIGLIANO DIEGO, Avv. Parte_1 Controparte_1
OP LU e Avv. SPINELLI DAVID)
ricorrente
CONTRO
, in persona del Dirigente Controparte_2
pro tempore CP_3 [...]
(Avv. ERBICELLA MARIA GRAZIA) Controparte_4
resistenti
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 31/10/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
◊ in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
07120230013390206001, notificata in data 23/03/2023;
◊ condanna l di a rimborsare alla società Controparte_2 CP_2
opponente le spese di lite, liquidate in € 2.940,70, oltre IVA e CPA come per legge e compensa le spese di lite tra le altre parti.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 12/04/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l e l Controparte_2 [...]
, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento Controparte_4
n. 07120230013390206001, notificata a mezzo pec in data 23/03/2023, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 83.337,40, chiedendone l'annullamento.
Deduceva che l'atto presupposto alla cartella impugnata era costituito da quattro ordinanze ingiunzione, emesse dall' convenuto: CP_2
- Ordinanza Ingiunzione n. 21/0288, prot. n. 25924, emessa in data
08/11/2021, per l'importo complessivo di € 12.540,00 oltre spese di notifica;
- Ordinanza Ingiunzione n. 21/0289, prot. n. 25923, emessa in data
08/11/2021, per l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre spese di notifica;
- Ordinanza Ingiunzione n. 21/0290, prot. n. 25922, emessa in data
08/11/2021, per l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre spese di notifica;
- Ordinanza Ingiunzione n. 21/0291, prot. n. 25921, emessa in data
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 08/11/2021, per l'importo complessivo di € 16.839,60 oltre spese di notifica,
avverso le quali avevano promosso ricorso - quale soggetto Persona_1
individuato trasgressore - e la stessa società ricorrente (procedimenti iscritti rispettivamente al RGL 11339/2021 e al RGL 11338/2021).
Deduceva, altresì, che il ruolo era stato reso esecutivo in data 25/01/2023, quindi in data successiva al decreto del 10/02/2022, con il quale il Tribunale di Palermo – Sez.
Lavoro, nel fissare la prima udienza di comparizione dei procedimenti sopra citati,
aveva contestualmente sospeso l'esecutività delle ordinanze di cui sopra e che tale decreto veniva notificato, unitamente al ricorso, all' Controparte_2
, il quale rimaneva contumace.
[...]
Rappresentava che, successivamente, il procedimento RGL n. 11339/2021 veniva riunito al procedimento RGL 11338/21 e che, nelle more del presente giudizio, tale procedimento è stato definito con sentenza n. 5341 depositata il 23/12/2024 che, in accoglimento delle domande spiegate, ha annullato le ordinanze ingiunzione opposte.
Chiedeva, pertanto, la sospensione del presente procedimento stante che, nel caso di annullamento delle ordinanze ingiunzione, la cartella esattoriale non avrebbe ragion d'essere, e l'annullamento della cartella medesima.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l
[...]
, eccependo l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, e il Controparte_4
proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni riguardanti il merito della controversia.
Si costituiva in giudizio, altresì, l di , Controparte_2 CP_2
evidenziando di non essersi potuto costituire telematicamente nel giudizio di merito
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro precedentemente instaurato, in quanto sprovvisto di apposita autorizzazione e che,
prendendo atto della disposizione di sospensione delle ordinanze d'ingiunzione sopra riportate, ha effettuato la sospensione della cartella esattoriale oggi opposta,
chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
In via preliminare, appare infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall . Controparte_5
Sulla questione si è ormai consolidata la giurisprudenza della Cassazione, per cui nel giudizio di opposizione sussiste la concorrente legittimazione passiva dell'Ente
impositore, in quanto titolare della pretesa contestata, e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (SS.UU. n. 7514/2022).
A ciò deve, inoltre, aggiungersi che la legittimazione passiva della società di riscossione deriva sia dalla circostanza dell'interesse alla riscossione delle somme,
sia dal fatto che solo questa può paralizzare l'azione esecutiva a seguito di una decisione del magistrato, interrompendo l'iter coattivo.
◊
Nel merito il ricorso va accolto.
Orbene, deve ritenersi fondata l'eccezione del ricorrente circa l'illegittimità della cartella e dell'iscrizione a ruolo degli importi richiesti per intervenuta sospensione giudiziale delle ordinanze ingiunzione in essa portate.
Ed invero, l resistente, in ragione della suddetta sospensione, non CP_2
avrebbe potuto emettere il Ruolo 2023/002216, reso esecutivo in data 25/01/2023,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro né l avviare la procedura di recupero coattivo Controparte_4
mediante emissione della cartella di pagamento oggi opposta.
In particolare, dalla documentazione versata in atti, si evince che le quattro differenti ingiunzioni di pagamento emesse dall'Ente impositore ( Controparte_2
) in data 08/11/2021 erano state prontamente impugnate dall'odierno
[...]
ricorrente e da - quale soggetto individuato trasgressore – con Persona_1
separati procedimenti di opposizione ex art. 32 D.L.gs. 150/2011, successivamente riuniti al procedimento n. 11338/2021 RGL (cfr. all.ti 6, 8, 11 ricorso) oggi oggetto di sentenza n. 5341/2024, passata in giudicato (cfr. all. memoria del 21/10/2025) e che, in precedenza, era stata sospesa l'efficacia esecutiva delle stesse, giusta provvedimenti del 10/02/2022 (cfr. all. 7 e all. 9 ricorso) notificati all che CP_2
rimaneva contumace (cfr. all. 11 ricorso).
Prive di pregio risultano, in questa sede, le difese spiegate nel merito dall CP_2
resistente.
Invero, come affermato nella memoria di costituzione del 04/06/2024, lo stesso
- il quale imputa la contumacia nel precedente giudizio di merito alla CP_2
mancanza di specifica autorizzazione per potersi costituire telematicamente - una volta appreso, tramite il presente ricorso, che le ordinanze ingiunzione fossero state sospese in sede giudiziale, ha effettuato la sospensione della cartella esattoriale opposta, ma non si è costituito nel procedimento portante RGL 11339/2021, allora pendente dinnanzi a questo Tribunale, pur affermando di valutare tale ipotesi (cfr.
memoria di cost. ) né ha Controparte_2
successivamente impugnato la sentenza che, definendo il procedimento, ha annullato le ordinanze opposte.
Sulla scorta di quanto sopra esposto e documentato il ricorso va accolto e l'atto
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro opposto annullato, in quanto le suddette ordinanze, in seguito al provvedimento giudiziale che ne aveva sospeso l'efficacia esecutiva, non potevano spiegare alcun effetto giuridico e non potevano, conseguentemente, costituire titolo per l'attività
esecutiva intrapresa da in danno della società Controparte_4 opponente, con la notifica della cartella impugnata. La cartella esattoriale, infatti, non ha vita autonoma, ma dipende strettamente dalla validità ed efficacia dell'atto che accerta, per quanto concerne il caso di specie, la debenza della somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa. Se tale atto viene meno o ne è sospesa l'efficacia, la cartella perde il suo fondamento giuridico e non può più produrre alcun effetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
compensando quelle tra l'opponente e l . Controparte_6
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 9.12.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 4626/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(già (Avv. DIRUTIGLIANO DIEGO, Avv. Parte_1 Controparte_1
OP LU e Avv. SPINELLI DAVID)
ricorrente
CONTRO
, in persona del Dirigente Controparte_2
pro tempore CP_3 [...]
(Avv. ERBICELLA MARIA GRAZIA) Controparte_4
resistenti
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 31/10/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
◊ in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
07120230013390206001, notificata in data 23/03/2023;
◊ condanna l di a rimborsare alla società Controparte_2 CP_2
opponente le spese di lite, liquidate in € 2.940,70, oltre IVA e CPA come per legge e compensa le spese di lite tra le altre parti.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 12/04/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l e l Controparte_2 [...]
, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento Controparte_4
n. 07120230013390206001, notificata a mezzo pec in data 23/03/2023, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 83.337,40, chiedendone l'annullamento.
Deduceva che l'atto presupposto alla cartella impugnata era costituito da quattro ordinanze ingiunzione, emesse dall' convenuto: CP_2
- Ordinanza Ingiunzione n. 21/0288, prot. n. 25924, emessa in data
08/11/2021, per l'importo complessivo di € 12.540,00 oltre spese di notifica;
- Ordinanza Ingiunzione n. 21/0289, prot. n. 25923, emessa in data
08/11/2021, per l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre spese di notifica;
- Ordinanza Ingiunzione n. 21/0290, prot. n. 25922, emessa in data
08/11/2021, per l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre spese di notifica;
- Ordinanza Ingiunzione n. 21/0291, prot. n. 25921, emessa in data
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 08/11/2021, per l'importo complessivo di € 16.839,60 oltre spese di notifica,
avverso le quali avevano promosso ricorso - quale soggetto Persona_1
individuato trasgressore - e la stessa società ricorrente (procedimenti iscritti rispettivamente al RGL 11339/2021 e al RGL 11338/2021).
Deduceva, altresì, che il ruolo era stato reso esecutivo in data 25/01/2023, quindi in data successiva al decreto del 10/02/2022, con il quale il Tribunale di Palermo – Sez.
Lavoro, nel fissare la prima udienza di comparizione dei procedimenti sopra citati,
aveva contestualmente sospeso l'esecutività delle ordinanze di cui sopra e che tale decreto veniva notificato, unitamente al ricorso, all' Controparte_2
, il quale rimaneva contumace.
[...]
Rappresentava che, successivamente, il procedimento RGL n. 11339/2021 veniva riunito al procedimento RGL 11338/21 e che, nelle more del presente giudizio, tale procedimento è stato definito con sentenza n. 5341 depositata il 23/12/2024 che, in accoglimento delle domande spiegate, ha annullato le ordinanze ingiunzione opposte.
Chiedeva, pertanto, la sospensione del presente procedimento stante che, nel caso di annullamento delle ordinanze ingiunzione, la cartella esattoriale non avrebbe ragion d'essere, e l'annullamento della cartella medesima.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l
[...]
, eccependo l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, e il Controparte_4
proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni riguardanti il merito della controversia.
Si costituiva in giudizio, altresì, l di , Controparte_2 CP_2
evidenziando di non essersi potuto costituire telematicamente nel giudizio di merito
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro precedentemente instaurato, in quanto sprovvisto di apposita autorizzazione e che,
prendendo atto della disposizione di sospensione delle ordinanze d'ingiunzione sopra riportate, ha effettuato la sospensione della cartella esattoriale oggi opposta,
chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
In via preliminare, appare infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall . Controparte_5
Sulla questione si è ormai consolidata la giurisprudenza della Cassazione, per cui nel giudizio di opposizione sussiste la concorrente legittimazione passiva dell'Ente
impositore, in quanto titolare della pretesa contestata, e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (SS.UU. n. 7514/2022).
A ciò deve, inoltre, aggiungersi che la legittimazione passiva della società di riscossione deriva sia dalla circostanza dell'interesse alla riscossione delle somme,
sia dal fatto che solo questa può paralizzare l'azione esecutiva a seguito di una decisione del magistrato, interrompendo l'iter coattivo.
◊
Nel merito il ricorso va accolto.
Orbene, deve ritenersi fondata l'eccezione del ricorrente circa l'illegittimità della cartella e dell'iscrizione a ruolo degli importi richiesti per intervenuta sospensione giudiziale delle ordinanze ingiunzione in essa portate.
Ed invero, l resistente, in ragione della suddetta sospensione, non CP_2
avrebbe potuto emettere il Ruolo 2023/002216, reso esecutivo in data 25/01/2023,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro né l avviare la procedura di recupero coattivo Controparte_4
mediante emissione della cartella di pagamento oggi opposta.
In particolare, dalla documentazione versata in atti, si evince che le quattro differenti ingiunzioni di pagamento emesse dall'Ente impositore ( Controparte_2
) in data 08/11/2021 erano state prontamente impugnate dall'odierno
[...]
ricorrente e da - quale soggetto individuato trasgressore – con Persona_1
separati procedimenti di opposizione ex art. 32 D.L.gs. 150/2011, successivamente riuniti al procedimento n. 11338/2021 RGL (cfr. all.ti 6, 8, 11 ricorso) oggi oggetto di sentenza n. 5341/2024, passata in giudicato (cfr. all. memoria del 21/10/2025) e che, in precedenza, era stata sospesa l'efficacia esecutiva delle stesse, giusta provvedimenti del 10/02/2022 (cfr. all. 7 e all. 9 ricorso) notificati all che CP_2
rimaneva contumace (cfr. all. 11 ricorso).
Prive di pregio risultano, in questa sede, le difese spiegate nel merito dall CP_2
resistente.
Invero, come affermato nella memoria di costituzione del 04/06/2024, lo stesso
- il quale imputa la contumacia nel precedente giudizio di merito alla CP_2
mancanza di specifica autorizzazione per potersi costituire telematicamente - una volta appreso, tramite il presente ricorso, che le ordinanze ingiunzione fossero state sospese in sede giudiziale, ha effettuato la sospensione della cartella esattoriale opposta, ma non si è costituito nel procedimento portante RGL 11339/2021, allora pendente dinnanzi a questo Tribunale, pur affermando di valutare tale ipotesi (cfr.
memoria di cost. ) né ha Controparte_2
successivamente impugnato la sentenza che, definendo il procedimento, ha annullato le ordinanze opposte.
Sulla scorta di quanto sopra esposto e documentato il ricorso va accolto e l'atto
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro opposto annullato, in quanto le suddette ordinanze, in seguito al provvedimento giudiziale che ne aveva sospeso l'efficacia esecutiva, non potevano spiegare alcun effetto giuridico e non potevano, conseguentemente, costituire titolo per l'attività
esecutiva intrapresa da in danno della società Controparte_4 opponente, con la notifica della cartella impugnata. La cartella esattoriale, infatti, non ha vita autonoma, ma dipende strettamente dalla validità ed efficacia dell'atto che accerta, per quanto concerne il caso di specie, la debenza della somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa. Se tale atto viene meno o ne è sospesa l'efficacia, la cartella perde il suo fondamento giuridico e non può più produrre alcun effetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
compensando quelle tra l'opponente e l . Controparte_6
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 9.12.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro