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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.SS Maria Carla Corvetta Presidente
Dott.SS Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice relatore
All'esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. R.G. n. 138/2025 promosso da:
, (C.F. e P.IVA ), con sede legale a Controparte_1 P.IVA_1
Rimini in via Portogallo n. 2, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante sig. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Controparte_2
Avv. Adalberto Perulli del Foro di Venezia (C.F. , indirizzo pec: CodiceFiscale_1
fax: 041 / 53 18 166) e dall'Avv. Paolo Mancuso del Foro di Rimini Email_1
(C.F. indirizzo pec: fax 0541 / 78 52 CodiceFiscale_2 Email_2
12), con domicilio eletto presso la persona di quest'ultimo, con studio legale a Rimini in Via
Marecchiese n. 4, giusta procura in atti;
reclamante
CONTRO
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente a [...]CP_3 CodiceFiscale_3
Clemente (RN), via San Savino n. 2, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Annarita Bove del Foro di Bologna (pec - C.F. Email_3
e Danilo Berardo Camplese del Foro di Bologna (pec C.F._4
Pagina 1 – C.F. ), elettivamente domiciliato Email_4 C.F._5 presso lo studio dell'avv. Annarita Bove in 40124-Bologna alla Via Marsili n. 9, giusta P.IVA_2 procura in atti;
(C.F. ), in proprio, ex art. 86 c.p.c., nonché quale Parte_1 CodiceFiscale_6 difensore, del Sig. nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_4
) e residente in [...] e, per gli effetti, entrambi C.F._7 elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. in Rimini (RN), Via Aponia n. 36, PEC Pt_1
giusta procura in atti Email_5 reclamati
OSSERVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
La società ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emeSS in data 30 dicembre 2024 dal CP_1
Tribunale di Rimini – e comunicata in data 3 gennaio 2025 – G.E. Controparte_5
Dott.SS Maria Egle HI – con cui, nell'ambito del giudizio di opposizione ad esecuzione ex art. 615
c.p.c. recante numero di R.G. 530-1/2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
L'odierna reclamante ha riferito di aver proposto opposizione all'esecuzione forzata avviata dal sig. con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 30 maggio 2023, nonché CP_3 all'intervento effettuato dal sig. poiché eSS si fondava su titoli esecutivi, costituiti Controparte_4 dalle sentenze n. 235/2022 e n. 237/2022 rese in data 22 dicembre 2022 dal Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro, che erano state sostituite dalle sentenze n. 114/2024 e 121/2024 pubblicate dalla Corte d'Appello di Bologna. OP13, in particolare, ha rappresentato come le sentenze di secondo grado abbiano riformato le pronunce azionate in executivis nella parte in cui hanno disposto l'applicazione del del in luogo del C.C.N.L. FISE, disposto Controparte_6 dalla sentenza n. 235/2022, e del CCNL al posto del CCNL FISE, previsto dalla CP_7 sentenza 237/2022,
Stante, dunque, la mancanza di identità tra i minimi retributivi stabiliti dal CCNL e CP_7 quelli previsti dal CCNL FISE, l'odierna reclamante ha eccepito il sopravvenuto difetto di liquidità dei titoli esecutivi.
In punto di diritto parte reclamante ha, in primo luogo, eccepito la nullità della ordinanza di rigetto per assenza di motivazione. In particolare, la società ha evidenziato che l'inciso “rigetta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, per assenza di gravi motivi” ha carattere laconico e contrasta con il dogma di cui all'art. 111 Cost., in forza del quale il Giudice deve esporre concisamente i motivi in fatto
Pagina 2 e diritto della decisione, nonché specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia resa.
Quale secondo motivo di gravame parte reclamante ha evidenziato che ricorre sia il requisito del fumus boni iuris sia quello del periculum in mora, essendo erroneo il provvedimento della Dott.SS HI che lo ha escluso.
Con riferimento al primo profilo, parte reclamante ha evidenziato che difetta, come già illustrato sopra, la liquidità del credito fatto valere, in quanto le pronunce della Corte di Appello, pur confermando la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Rimini, hanno modificato i criteri ai quali fare riferimento per la determinazione del quantum dovuto, determinando una sostanziale modifica dei titoli posti a fondamento della procedura. A detta della reclamante la sentenza della Corte di Appello ha inciso in maniera radicale sulla statuizione di condanna, essendo stata modificata la base di calcolo con conseguente venire meno del requisito della liquidità del credito, in quanto dalla sopravvenuta pronuncia “non emerge l'indicazione dei dati neceSSri e sufficienti che consentono di determinare, in maniera certa e positiva, l'esatta quantificazione del credito, mediante il richiamo ad atti o documenti di causa”.
Con riferimento al secondo profilo ossia quello del periculum, parte reclamante ha evidenziato la ricorrenza di detto requisito, in quanto dalla esecuzione del provvedimento opposto potrebbe derivare un grave pregiudizio al patrimonio della OP34, vista anche la difficoltà di recupero delle somme che la reclamante dovrebbe corrispondere in forza della sentenza della Corte di Appello, anche alla luce della situazione patrimoniale degli odierni reclamati.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha contestato integralmente quanto ex adverso CP_3 dedotto, prendendo posizione su ciascuno dei motivi di reclamo proposti dalla OP 13.
In ordine alla asserita nullità della ordinanza impugnata in quanto contraria al disposto di cui all'art. 13 c.p.c., parte reclamata ha evidenziato che la motivazione resa dalla Dott.SS HI a fondamento del rigetto è esaustiva e contraddistinta da peculiare chiarezza, essendo altresì stata descritta la assenza di fatti modificativi o estintivi del credito fatto valere.
In ordine alla pretesa caducazione del titolo originariamente agito e alla carenza di liquidità ex art. 474 c.p.c. delle sentenze n. 114/2024 e 121/2024 rese dalla Corte di Appello, il sig. ha CP_3 sottolineato che il Giudice del gravame ha confermato le sentenze di primo grado, limitandosi semplicemente a sostituire i contratti collettivi di riferimento, ferma la condanna della odierna reclamante. A fondamento della infondatezza di detto motivo di reclamo il sig. ha richiamato la CP_3 giurisprudenza di CaSSzione che con orientamento costante ha affermato che “qualora una sentenza
d'appello succeda ad una sentenza di primo grado confermandola integralmente o parzialmente, l'effetto sostitutivo comporta che, se l'esecuzione non è ancora iniziata, eSS dovrà prendere l'avvio sulla base della sentenza di secondo grado;
se, invece, è già iniziata, in base al primo titolo esecutivo, proseguirà, senza soluzione di continuità, in forza della conferma delle statuizioni contenute nella prima sentenza ad opera della seconda, che ne abbia confermato i presupposti”.
Pagina 3 Infine, il sig. ha riferito che lui stesso nel primo grado di giudizio aveva chiesto la applicazione CP_3 del CCNL garantendogli detto contratto un trattamento retributivo addirittura superiore CP_7 rispetto a quello risultante dalla applicazione del CCNL Fise.
In ordine al profilo relativo alla irreparabilità del danno derivante dalla esecuzione del titolo opposto, il reclamato ha eccepito che alcun pericolo di perdita delle somme esecutande ricorre godendo di uno stabile rapporto di lavoro subordinato ed essendo titolare di un bene immobile in comunione con sua moglie.
Si è altresì costituito in giudizio l'Avv. sia in proprio che quale del sig. e ha in Pt_1 CP_4 primo luogo evidenziato che la eccezione di nullità del provvedimento adottato dal Giudice della esecuzione formulata dalla OP 13 è del tutto infondata trattandosi di atto puntualmente motivato.
A ulteriore fondamento del rigetto dei motivi di reclamo, il sig. e l'Avv. hanno CP_4 Pt_1 dedotto che in sede di opposizione alla esecuzione promoSS in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non può essere qualificato quale fatto sopravvenuto una decisione di merito di secondo grado.
Destituita di fondamento, a detta dei reclamati è sia il profilo relativo alla invocata assenza del requisito della liquidità della sentenza della Corte di Appello, vista la totale sovrapponibilità tra il CP_6
Fise e quello sia quello relativo al periculum in mora, non potendo il pagamento di una CP_7 somma di danaro mai integrare una situazione di danno irreparabile e godendo il sig. di una CP_4 stabile situazione reddituale e patrimoniale.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 6 marzo 2025, parte reclamata ha chiesto di essere autorizzata al deposito delle tabelle di calcolo depositate dal Dott.
in seguito alla proposizione del reclamo a ulteriore sostegno della tesi relativa alla assenza del Per_1 requisito della liquidità del credito. Detta istanza è stata rigettata dal Collegio, il quale sulle conclusioni precisate dalle parti ha riservato la decisione.
SUL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME (NULLITÀ DELLA ORDINANZA IMPUGNATA)
Destituita di fondamento è la eccezione di nullità del provvedimento impugnato per le ragioni che verranno di seguito indicate.
In punto di diritto l'art. 111 Cost. stabilisce che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
In ossequio a tale prescrizione il codice di procedura civile esige che la sentenza contenga la concisa esposizione “dei motivi in fatto e in diritto della decisione» e che l'ordinanza sia “succintamente motivata” (artt.
132 e 13 c.p.c.). A titolo meramente esplicativo si evidenzia che la giurisprudenza di CaSSzione ha affermato che tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero eSS risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
Pagina 4 oppure perché perpleSS ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale (CaSSzione civile, sez. III, 17.05.2021, n. 13170).
Nel caso di specie la Dott.SS HI non si è limitata a rigettare il ricorso della OP 13, come sostenuto dalla reclamante, ma ha dettagliatamente ricostruito le motivazioni in fatto e in diritto addotte a fondamento del provvedimento qui impugnato. Più nel dettaglio, la Dott.SS HI ha escluso che al momento della proposizione del ricorso fossero stati adottati provvedimenti sospensivi della sentenza della Corte di Appello di Bologna (“nessuna decisione avente efficacia sospensiva può ritenersi resa da alcuna autorità giudicante, quale elemento esterno di giudizio atto a scalfire la sua validità”) ed ha altresì escluso che siano state dedotte dalla OP 13 questioni relative a fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo tali da legittimare la sospensione della procedura. Sulla base delle citate valutazioni il Giudice dell'esecuzione, quindi, ha escluso la ricorrenza sia del fumus che del periculum in mora.
SUL RIGETTO DEGLI ULTERIORI MOTIVI DI GRAVAME
Come sopra evidenziato, parte reclamante ha eccepito sia il sopravvenuto difetto di liquidità del credito sia la ricorrenza del periculum in mora, sub specie di irreparabilità del danno che potrebbe derivarle dalla esecuzione dell'atto opposto.
In ordine al primo profilo, ossia quello inerente alla illiquidità del titolo, parte reclamante ha dedotto che le sentenze della Corte di Appello di Bologna, pur avendo confermato le pronunce di primo grado in ordine all'an della condanna, hanno, tuttavia, determinato una modifica del quantum, avendo stabilito la applicazione di parametri differenti rispetto a quelli individuati dal Giudice di primo grado, senza quantificare l'importo dovuto in favore degli odierni reclamati.
Preliminarmente, giova evidenziare che la sentenza di appello ha, di regola, una efficacia sostitutiva sul provvedimento impugnato. Detto effetto sostitutivo, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, eSS dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promoSS in virtù del primo titolo esecutivo, la steSS proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione. Con particolare riferimento ad una modifica relativa al quantum oggetto di condanna, la Corte di CaSSzione ha evidenziato che in tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promoSS l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello;
nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fiSSti dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti (CaSSzione civile, sez. III, 14.06.2024, n. 16664). Pertanto, la sopravvenuta modifica del titolo
Pagina 5 esecutivo giudiziale, in caso di conferma della pronuncia di condanna, non interrompe la procedura esecutiva che prosegue senza soluzione di continuità anche nella ipotesi in cui la pronuncia di appello modifichi nel quantum l'entità della condanna.
Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata che le sentenze n. 114/2024 e 121/2024 rese dalla Corte di Appello di Bologna abbiano confermato le pronunce n. 235/2022 e 237/2022 del
Tribunale di Rimini in ordine al profilo relativo all'an della condanna e abbiano modificato i parametri ai quali fare riferimento al fine di determinare il credito degli odierni reclamati. In particolare, con sentenza 235/2022 il Dott. ha “accertato che nel periodo 16.2.2009- Parte_2 CP_3
31.8.2018 ha prestato in favore di attività lavorativa di natura subordinata con le mansioni Controparte_8 di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a livello di trattamento retributivo il
FISE, condanna in solido e al pagamento in CP_6 Controparte_9 CP_10 favore del ricorrente delle seguenti somme di denaro a titolo di differenze retributive: − al Controparte_8 pagamento della intera somma pari ad Euro 104.668,69, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
− al pagamento della minor somma pari ad Euro 17.693,19, oltre interessi nella CP_10 misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT”. A detta pronuncia ha fatto seguito la pronuncia della Corte di Appello di Bologna, la quale ha così disposto: “accoglie l'appello principale per quanto di ragione
e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, accerta e dichiara che nel periodo CP_3
16.2.2009-31.8.2018 ha prestato in favore di attività lavorativa di natura subordinata con le Controparte_8 mansioni di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a livello di trattamento retributivo il C.C.N.L. Servizi Ambientali ex , come meglio distinto in motivazione, CP_7 tenendo conto del livello di inquadramento 'Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio', 2° Livello professionale”. Con riferimento alla pronuncia 237/2022, la sentenza della Corte di Appello n. 121/2024 ha previsto che: “respinge integralmente l'appello e conferma pertanto la sentenza impugnata – da emendarsi nel suo dispositivo sostituendo i riferimenti al CCNL FISE con quelli al CCNL Federambiente, così meglio indicato in parte motiva”.
L'analisi della eccezione proposta da OP 13 in ordine alla sopravvenuta illiquidità del credito presuppone una previa ricostruzione della nozione di liquidità. Il diritto è liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico. È bene precisare che non è neceSSrio che l'importo del credito venga indicato precisamente nella sua quantità, in quanto è sufficiente che questa sia desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi indicati dal titolo. Di conseguenza, non occorre ai fini della liquidità che venga indicato nel titolo l'esatto ammontare del credito fatto valere, ma lo stesso mantiene il requisito della liquidità anche nel caso in
Pagina 6 cui il quantum poSS essere determinato sulla base di una mera operazione di calcolo fatto sulla base dei riferimenti contenuti nel titolo stesso.
Orbene, nel caso di specie deve escludersi che la sostituzione dei parametri ai quali fare riferimento abbia inciso sulla liquidità del credito fatto valere dagli odierni reclamati. Ferma la conferma della condanna, il quantum dovuto da OP 13 è ricostruibile dal titolo stesso e dall'espresso rinvio che le pronunce della Corte di Appello fanno al Servizi Ambientali ex e al CCNL CP_6 CP_7
Federambiente. A ulteriore fondamento della tesi qui sostenuta della determinatezza/determinabilità del credito, occorre altresì evidenziare che la steSS Corte d'Appello con la pronuncia n. 114/2024, dopo aver accolto il motivo di impugnazione relativo alla erronea applicazione del CCNL FISE in luogo del
CCNL Servizi Ambiente Fise, ha espreSSmente sancito che restano fermi gli importi riconosciuti in sentenza “avendo dimostrato il primo Giudice, attraverso il riferimento al CCNL Servizi Ambiente-Fise….di accomunare i due CCNL quanto ai valori economici previsti, riprendendo in tal modo le deduzioni del dipendente in punto di sovrapponibilità e coincidenza del contenuto dei due contratti collettivi”. Di analogo tenore sono le motivazioni rese nell'ambito della pronuncia della Corte di Appello n. 121/2024 nella quale si legge: “la normativa di gara sopra riassunta denota peraltro quello cui si deve fare riferimento sia il CCNL e che sia CP_7 da ascrivere ad errore materiale l'indicazione del FISE (peraltro, perfettamente sovrapponibile quanto a declaratorie e minimi salariali, come incontroverso)”.
Dall'esame delle pronunce rese dalla Corte d'Appello di Bologna, di conseguenza, si evince che il credito vantato dagli odierni reclamati nei confronti della OP 13 è non solo certo ma anche liquido, in quanto tali pronunce non hanno inciso sul quantum dovuto ma semplicemente sui parametri contrattuali ai quali fare riferimento che per di più sono stati qualificati dalla steSS Corte di Appello quali “perfettamente sovrapponibili”.
In conclusione, il citato motivo di gravame, stante la liquidità del credito, è del tutto destituito di fondamento.
In ordine al profilo relativo al periculum in mora e agli asseriti danni che subirebbe la reclamante dalla esecuzione delle citate sentenze, ritiene il Collegio che anche detto motivo di gravame debba essere rigettato.
Sul punto giova evidenziare che il pregiudizio rilevante ex art 615 c.p.c. non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata o dell'esecuzione, ma deve rappresentare un pregiudizio secondario alla esecuzione e tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione. Nel caso di specie alcun pregiudizio ulteriore è riscontrabile se non quello che deriverebbe dalla esecuzione della pronuncia di condanna (corresponsione di una certa somma di danaro).
Quanto alla contestazione relativa alla natura irreparabile del danno che deriverebbe dalla esecuzione della sentenza, si evidenzia che trattasi di obbligo avente ad oggetto la dazione di denaro,
Pagina 7 che per sua steSS natura non può, in generale, integrare una situazione di danno irreversibile, vista anche la natura fungibile del bene oggetto di dazione.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e con riferimento alla fase decisoria viene fatta applicazione dei valori minimi, non essendo state depositate note conclusive.
Con riferimento alla posizione del sig. e dell'Avv. giova evidenziare che venendo CP_4 Pt_1 in rilievo la difesa di più soggetti deve essere fatta applicazione della disciplina di cui all'art. 4 D.M.
55/2014 che prevede che quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la steSS posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La norma citata quindi rimette alla discrezionalità del Giudice la valutazione relativa al se aumentare o meno il compenso nel caso in cui un medesimo avvocato abbia difeso più soggetti nello stesso processo.
In relazione alla interpretazione e all'applicazione di questa norma la Corte di CaSSzione ha affermato che la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con D.M.
Giustizia n. 55/2014 prevede una mera facoltà di maggiorazione del compenso, rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità. Nella specie l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto, sostenendo che la difesa di più parti aventi la steSS posizione processuale non aveva comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, tale da giustificarne la maggiorazione (CaSSzione civile sez. II, 28.12.2022,
n.37930).
Nel caso di specie la difesa da parte dell'Avv. sia in proprio ex art. 86 c.p.c. che in favore Pt_1 del sig. non ha comportato un aggravio dell'attività difensiva tale da giustificare l'aumento ex CP_4 art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, trattandosi di soggetti aventi la medesima posizione processuale e che hanno formulato le medesime domande processuali.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10.07.2015, Rv. 636018), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n.
43151, della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
➢ Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite sostenute dal sig. CP_3 che si liquidano in euro 4.339,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
➢ Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite sostenute dall'Avv. Parte_1
e dal sig. che si liquidano complessivamente in euro 4.339,00 per
[...] Controparte_4 compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Antonio Miele Il Presidente
Dott.SS Maria Carla Corvetta
- poiché l'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di legge, ha natura di debito tributario, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario;
- poiché la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo, di natura processuale, costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo, appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
- il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono;
- “poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale”;
- il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, “deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”; per contro, può esimersi dall'attestazione “quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
Pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, in detta pronuncia si è osservato che:
Pagina 8
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.SS Maria Carla Corvetta Presidente
Dott.SS Elisa Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice relatore
All'esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. R.G. n. 138/2025 promosso da:
, (C.F. e P.IVA ), con sede legale a Controparte_1 P.IVA_1
Rimini in via Portogallo n. 2, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante sig. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Controparte_2
Avv. Adalberto Perulli del Foro di Venezia (C.F. , indirizzo pec: CodiceFiscale_1
fax: 041 / 53 18 166) e dall'Avv. Paolo Mancuso del Foro di Rimini Email_1
(C.F. indirizzo pec: fax 0541 / 78 52 CodiceFiscale_2 Email_2
12), con domicilio eletto presso la persona di quest'ultimo, con studio legale a Rimini in Via
Marecchiese n. 4, giusta procura in atti;
reclamante
CONTRO
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente a [...]CP_3 CodiceFiscale_3
Clemente (RN), via San Savino n. 2, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Annarita Bove del Foro di Bologna (pec - C.F. Email_3
e Danilo Berardo Camplese del Foro di Bologna (pec C.F._4
Pagina 1 – C.F. ), elettivamente domiciliato Email_4 C.F._5 presso lo studio dell'avv. Annarita Bove in 40124-Bologna alla Via Marsili n. 9, giusta P.IVA_2 procura in atti;
(C.F. ), in proprio, ex art. 86 c.p.c., nonché quale Parte_1 CodiceFiscale_6 difensore, del Sig. nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_4
) e residente in [...] e, per gli effetti, entrambi C.F._7 elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. in Rimini (RN), Via Aponia n. 36, PEC Pt_1
giusta procura in atti Email_5 reclamati
OSSERVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
La società ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emeSS in data 30 dicembre 2024 dal CP_1
Tribunale di Rimini – e comunicata in data 3 gennaio 2025 – G.E. Controparte_5
Dott.SS Maria Egle HI – con cui, nell'ambito del giudizio di opposizione ad esecuzione ex art. 615
c.p.c. recante numero di R.G. 530-1/2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
L'odierna reclamante ha riferito di aver proposto opposizione all'esecuzione forzata avviata dal sig. con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 30 maggio 2023, nonché CP_3 all'intervento effettuato dal sig. poiché eSS si fondava su titoli esecutivi, costituiti Controparte_4 dalle sentenze n. 235/2022 e n. 237/2022 rese in data 22 dicembre 2022 dal Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro, che erano state sostituite dalle sentenze n. 114/2024 e 121/2024 pubblicate dalla Corte d'Appello di Bologna. OP13, in particolare, ha rappresentato come le sentenze di secondo grado abbiano riformato le pronunce azionate in executivis nella parte in cui hanno disposto l'applicazione del del in luogo del C.C.N.L. FISE, disposto Controparte_6 dalla sentenza n. 235/2022, e del CCNL al posto del CCNL FISE, previsto dalla CP_7 sentenza 237/2022,
Stante, dunque, la mancanza di identità tra i minimi retributivi stabiliti dal CCNL e CP_7 quelli previsti dal CCNL FISE, l'odierna reclamante ha eccepito il sopravvenuto difetto di liquidità dei titoli esecutivi.
In punto di diritto parte reclamante ha, in primo luogo, eccepito la nullità della ordinanza di rigetto per assenza di motivazione. In particolare, la società ha evidenziato che l'inciso “rigetta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, per assenza di gravi motivi” ha carattere laconico e contrasta con il dogma di cui all'art. 111 Cost., in forza del quale il Giudice deve esporre concisamente i motivi in fatto
Pagina 2 e diritto della decisione, nonché specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia resa.
Quale secondo motivo di gravame parte reclamante ha evidenziato che ricorre sia il requisito del fumus boni iuris sia quello del periculum in mora, essendo erroneo il provvedimento della Dott.SS HI che lo ha escluso.
Con riferimento al primo profilo, parte reclamante ha evidenziato che difetta, come già illustrato sopra, la liquidità del credito fatto valere, in quanto le pronunce della Corte di Appello, pur confermando la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Rimini, hanno modificato i criteri ai quali fare riferimento per la determinazione del quantum dovuto, determinando una sostanziale modifica dei titoli posti a fondamento della procedura. A detta della reclamante la sentenza della Corte di Appello ha inciso in maniera radicale sulla statuizione di condanna, essendo stata modificata la base di calcolo con conseguente venire meno del requisito della liquidità del credito, in quanto dalla sopravvenuta pronuncia “non emerge l'indicazione dei dati neceSSri e sufficienti che consentono di determinare, in maniera certa e positiva, l'esatta quantificazione del credito, mediante il richiamo ad atti o documenti di causa”.
Con riferimento al secondo profilo ossia quello del periculum, parte reclamante ha evidenziato la ricorrenza di detto requisito, in quanto dalla esecuzione del provvedimento opposto potrebbe derivare un grave pregiudizio al patrimonio della OP34, vista anche la difficoltà di recupero delle somme che la reclamante dovrebbe corrispondere in forza della sentenza della Corte di Appello, anche alla luce della situazione patrimoniale degli odierni reclamati.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha contestato integralmente quanto ex adverso CP_3 dedotto, prendendo posizione su ciascuno dei motivi di reclamo proposti dalla OP 13.
In ordine alla asserita nullità della ordinanza impugnata in quanto contraria al disposto di cui all'art. 13 c.p.c., parte reclamata ha evidenziato che la motivazione resa dalla Dott.SS HI a fondamento del rigetto è esaustiva e contraddistinta da peculiare chiarezza, essendo altresì stata descritta la assenza di fatti modificativi o estintivi del credito fatto valere.
In ordine alla pretesa caducazione del titolo originariamente agito e alla carenza di liquidità ex art. 474 c.p.c. delle sentenze n. 114/2024 e 121/2024 rese dalla Corte di Appello, il sig. ha CP_3 sottolineato che il Giudice del gravame ha confermato le sentenze di primo grado, limitandosi semplicemente a sostituire i contratti collettivi di riferimento, ferma la condanna della odierna reclamante. A fondamento della infondatezza di detto motivo di reclamo il sig. ha richiamato la CP_3 giurisprudenza di CaSSzione che con orientamento costante ha affermato che “qualora una sentenza
d'appello succeda ad una sentenza di primo grado confermandola integralmente o parzialmente, l'effetto sostitutivo comporta che, se l'esecuzione non è ancora iniziata, eSS dovrà prendere l'avvio sulla base della sentenza di secondo grado;
se, invece, è già iniziata, in base al primo titolo esecutivo, proseguirà, senza soluzione di continuità, in forza della conferma delle statuizioni contenute nella prima sentenza ad opera della seconda, che ne abbia confermato i presupposti”.
Pagina 3 Infine, il sig. ha riferito che lui stesso nel primo grado di giudizio aveva chiesto la applicazione CP_3 del CCNL garantendogli detto contratto un trattamento retributivo addirittura superiore CP_7 rispetto a quello risultante dalla applicazione del CCNL Fise.
In ordine al profilo relativo alla irreparabilità del danno derivante dalla esecuzione del titolo opposto, il reclamato ha eccepito che alcun pericolo di perdita delle somme esecutande ricorre godendo di uno stabile rapporto di lavoro subordinato ed essendo titolare di un bene immobile in comunione con sua moglie.
Si è altresì costituito in giudizio l'Avv. sia in proprio che quale del sig. e ha in Pt_1 CP_4 primo luogo evidenziato che la eccezione di nullità del provvedimento adottato dal Giudice della esecuzione formulata dalla OP 13 è del tutto infondata trattandosi di atto puntualmente motivato.
A ulteriore fondamento del rigetto dei motivi di reclamo, il sig. e l'Avv. hanno CP_4 Pt_1 dedotto che in sede di opposizione alla esecuzione promoSS in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non può essere qualificato quale fatto sopravvenuto una decisione di merito di secondo grado.
Destituita di fondamento, a detta dei reclamati è sia il profilo relativo alla invocata assenza del requisito della liquidità della sentenza della Corte di Appello, vista la totale sovrapponibilità tra il CP_6
Fise e quello sia quello relativo al periculum in mora, non potendo il pagamento di una CP_7 somma di danaro mai integrare una situazione di danno irreparabile e godendo il sig. di una CP_4 stabile situazione reddituale e patrimoniale.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 6 marzo 2025, parte reclamata ha chiesto di essere autorizzata al deposito delle tabelle di calcolo depositate dal Dott.
in seguito alla proposizione del reclamo a ulteriore sostegno della tesi relativa alla assenza del Per_1 requisito della liquidità del credito. Detta istanza è stata rigettata dal Collegio, il quale sulle conclusioni precisate dalle parti ha riservato la decisione.
SUL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME (NULLITÀ DELLA ORDINANZA IMPUGNATA)
Destituita di fondamento è la eccezione di nullità del provvedimento impugnato per le ragioni che verranno di seguito indicate.
In punto di diritto l'art. 111 Cost. stabilisce che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
In ossequio a tale prescrizione il codice di procedura civile esige che la sentenza contenga la concisa esposizione “dei motivi in fatto e in diritto della decisione» e che l'ordinanza sia “succintamente motivata” (artt.
132 e 13 c.p.c.). A titolo meramente esplicativo si evidenzia che la giurisprudenza di CaSSzione ha affermato che tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero eSS risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili
Pagina 4 oppure perché perpleSS ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale (CaSSzione civile, sez. III, 17.05.2021, n. 13170).
Nel caso di specie la Dott.SS HI non si è limitata a rigettare il ricorso della OP 13, come sostenuto dalla reclamante, ma ha dettagliatamente ricostruito le motivazioni in fatto e in diritto addotte a fondamento del provvedimento qui impugnato. Più nel dettaglio, la Dott.SS HI ha escluso che al momento della proposizione del ricorso fossero stati adottati provvedimenti sospensivi della sentenza della Corte di Appello di Bologna (“nessuna decisione avente efficacia sospensiva può ritenersi resa da alcuna autorità giudicante, quale elemento esterno di giudizio atto a scalfire la sua validità”) ed ha altresì escluso che siano state dedotte dalla OP 13 questioni relative a fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo tali da legittimare la sospensione della procedura. Sulla base delle citate valutazioni il Giudice dell'esecuzione, quindi, ha escluso la ricorrenza sia del fumus che del periculum in mora.
SUL RIGETTO DEGLI ULTERIORI MOTIVI DI GRAVAME
Come sopra evidenziato, parte reclamante ha eccepito sia il sopravvenuto difetto di liquidità del credito sia la ricorrenza del periculum in mora, sub specie di irreparabilità del danno che potrebbe derivarle dalla esecuzione dell'atto opposto.
In ordine al primo profilo, ossia quello inerente alla illiquidità del titolo, parte reclamante ha dedotto che le sentenze della Corte di Appello di Bologna, pur avendo confermato le pronunce di primo grado in ordine all'an della condanna, hanno, tuttavia, determinato una modifica del quantum, avendo stabilito la applicazione di parametri differenti rispetto a quelli individuati dal Giudice di primo grado, senza quantificare l'importo dovuto in favore degli odierni reclamati.
Preliminarmente, giova evidenziare che la sentenza di appello ha, di regola, una efficacia sostitutiva sul provvedimento impugnato. Detto effetto sostitutivo, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, eSS dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promoSS in virtù del primo titolo esecutivo, la steSS proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione. Con particolare riferimento ad una modifica relativa al quantum oggetto di condanna, la Corte di CaSSzione ha evidenziato che in tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promoSS l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello;
nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fiSSti dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti (CaSSzione civile, sez. III, 14.06.2024, n. 16664). Pertanto, la sopravvenuta modifica del titolo
Pagina 5 esecutivo giudiziale, in caso di conferma della pronuncia di condanna, non interrompe la procedura esecutiva che prosegue senza soluzione di continuità anche nella ipotesi in cui la pronuncia di appello modifichi nel quantum l'entità della condanna.
Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata che le sentenze n. 114/2024 e 121/2024 rese dalla Corte di Appello di Bologna abbiano confermato le pronunce n. 235/2022 e 237/2022 del
Tribunale di Rimini in ordine al profilo relativo all'an della condanna e abbiano modificato i parametri ai quali fare riferimento al fine di determinare il credito degli odierni reclamati. In particolare, con sentenza 235/2022 il Dott. ha “accertato che nel periodo 16.2.2009- Parte_2 CP_3
31.8.2018 ha prestato in favore di attività lavorativa di natura subordinata con le mansioni Controparte_8 di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a livello di trattamento retributivo il
FISE, condanna in solido e al pagamento in CP_6 Controparte_9 CP_10 favore del ricorrente delle seguenti somme di denaro a titolo di differenze retributive: − al Controparte_8 pagamento della intera somma pari ad Euro 104.668,69, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
− al pagamento della minor somma pari ad Euro 17.693,19, oltre interessi nella CP_10 misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT”. A detta pronuncia ha fatto seguito la pronuncia della Corte di Appello di Bologna, la quale ha così disposto: “accoglie l'appello principale per quanto di ragione
e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, accerta e dichiara che nel periodo CP_3
16.2.2009-31.8.2018 ha prestato in favore di attività lavorativa di natura subordinata con le Controparte_8 mansioni di conducente dei mezzi per il servizio di igiene ambientale addetto alle attività di raccolta, carico, scarico di rifiuti ed attività accessorie e che al predetto rapporto di lavoro è applicabile a livello di trattamento retributivo il C.C.N.L. Servizi Ambientali ex , come meglio distinto in motivazione, CP_7 tenendo conto del livello di inquadramento 'Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio', 2° Livello professionale”. Con riferimento alla pronuncia 237/2022, la sentenza della Corte di Appello n. 121/2024 ha previsto che: “respinge integralmente l'appello e conferma pertanto la sentenza impugnata – da emendarsi nel suo dispositivo sostituendo i riferimenti al CCNL FISE con quelli al CCNL Federambiente, così meglio indicato in parte motiva”.
L'analisi della eccezione proposta da OP 13 in ordine alla sopravvenuta illiquidità del credito presuppone una previa ricostruzione della nozione di liquidità. Il diritto è liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico. È bene precisare che non è neceSSrio che l'importo del credito venga indicato precisamente nella sua quantità, in quanto è sufficiente che questa sia desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi indicati dal titolo. Di conseguenza, non occorre ai fini della liquidità che venga indicato nel titolo l'esatto ammontare del credito fatto valere, ma lo stesso mantiene il requisito della liquidità anche nel caso in
Pagina 6 cui il quantum poSS essere determinato sulla base di una mera operazione di calcolo fatto sulla base dei riferimenti contenuti nel titolo stesso.
Orbene, nel caso di specie deve escludersi che la sostituzione dei parametri ai quali fare riferimento abbia inciso sulla liquidità del credito fatto valere dagli odierni reclamati. Ferma la conferma della condanna, il quantum dovuto da OP 13 è ricostruibile dal titolo stesso e dall'espresso rinvio che le pronunce della Corte di Appello fanno al Servizi Ambientali ex e al CCNL CP_6 CP_7
Federambiente. A ulteriore fondamento della tesi qui sostenuta della determinatezza/determinabilità del credito, occorre altresì evidenziare che la steSS Corte d'Appello con la pronuncia n. 114/2024, dopo aver accolto il motivo di impugnazione relativo alla erronea applicazione del CCNL FISE in luogo del
CCNL Servizi Ambiente Fise, ha espreSSmente sancito che restano fermi gli importi riconosciuti in sentenza “avendo dimostrato il primo Giudice, attraverso il riferimento al CCNL Servizi Ambiente-Fise….di accomunare i due CCNL quanto ai valori economici previsti, riprendendo in tal modo le deduzioni del dipendente in punto di sovrapponibilità e coincidenza del contenuto dei due contratti collettivi”. Di analogo tenore sono le motivazioni rese nell'ambito della pronuncia della Corte di Appello n. 121/2024 nella quale si legge: “la normativa di gara sopra riassunta denota peraltro quello cui si deve fare riferimento sia il CCNL e che sia CP_7 da ascrivere ad errore materiale l'indicazione del FISE (peraltro, perfettamente sovrapponibile quanto a declaratorie e minimi salariali, come incontroverso)”.
Dall'esame delle pronunce rese dalla Corte d'Appello di Bologna, di conseguenza, si evince che il credito vantato dagli odierni reclamati nei confronti della OP 13 è non solo certo ma anche liquido, in quanto tali pronunce non hanno inciso sul quantum dovuto ma semplicemente sui parametri contrattuali ai quali fare riferimento che per di più sono stati qualificati dalla steSS Corte di Appello quali “perfettamente sovrapponibili”.
In conclusione, il citato motivo di gravame, stante la liquidità del credito, è del tutto destituito di fondamento.
In ordine al profilo relativo al periculum in mora e agli asseriti danni che subirebbe la reclamante dalla esecuzione delle citate sentenze, ritiene il Collegio che anche detto motivo di gravame debba essere rigettato.
Sul punto giova evidenziare che il pregiudizio rilevante ex art 615 c.p.c. non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata o dell'esecuzione, ma deve rappresentare un pregiudizio secondario alla esecuzione e tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione. Nel caso di specie alcun pregiudizio ulteriore è riscontrabile se non quello che deriverebbe dalla esecuzione della pronuncia di condanna (corresponsione di una certa somma di danaro).
Quanto alla contestazione relativa alla natura irreparabile del danno che deriverebbe dalla esecuzione della sentenza, si evidenzia che trattasi di obbligo avente ad oggetto la dazione di denaro,
Pagina 7 che per sua steSS natura non può, in generale, integrare una situazione di danno irreversibile, vista anche la natura fungibile del bene oggetto di dazione.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e con riferimento alla fase decisoria viene fatta applicazione dei valori minimi, non essendo state depositate note conclusive.
Con riferimento alla posizione del sig. e dell'Avv. giova evidenziare che venendo CP_4 Pt_1 in rilievo la difesa di più soggetti deve essere fatta applicazione della disciplina di cui all'art. 4 D.M.
55/2014 che prevede che quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la steSS posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La norma citata quindi rimette alla discrezionalità del Giudice la valutazione relativa al se aumentare o meno il compenso nel caso in cui un medesimo avvocato abbia difeso più soggetti nello stesso processo.
In relazione alla interpretazione e all'applicazione di questa norma la Corte di CaSSzione ha affermato che la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con D.M.
Giustizia n. 55/2014 prevede una mera facoltà di maggiorazione del compenso, rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità. Nella specie l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto, sostenendo che la difesa di più parti aventi la steSS posizione processuale non aveva comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, tale da giustificarne la maggiorazione (CaSSzione civile sez. II, 28.12.2022,
n.37930).
Nel caso di specie la difesa da parte dell'Avv. sia in proprio ex art. 86 c.p.c. che in favore Pt_1 del sig. non ha comportato un aggravio dell'attività difensiva tale da giustificare l'aumento ex CP_4 art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, trattandosi di soggetti aventi la medesima posizione processuale e che hanno formulato le medesime domande processuali.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10.07.2015, Rv. 636018), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n.
43151, della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
➢ Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite sostenute dal sig. CP_3 che si liquidano in euro 4.339,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
➢ Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite sostenute dall'Avv. Parte_1
e dal sig. che si liquidano complessivamente in euro 4.339,00 per
[...] Controparte_4 compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Antonio Miele Il Presidente
Dott.SS Maria Carla Corvetta
- poiché l'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di legge, ha natura di debito tributario, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario;
- poiché la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo, di natura processuale, costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo, appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
- il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono;
- “poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale”;
- il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, “deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”; per contro, può esimersi dall'attestazione “quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
Pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, in detta pronuncia si è osservato che:
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