Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6751/2023 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 6751/2023 RG promossa da
(CF ), con l'avv. FIOCCHI DANIELA Parte_1 C.F._1
del foro di Lecco RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. FASOLI EMMA Controparte_1 C.F._2
del foro di Verona
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni depositate all'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 17.10.2024
Il Pm per l'accoglimento pagina 1 di 14
Con ricorso ai sensi dell'articolo 473 bis-12 cpc il ricorrente , cittadino Parte_1
indiano avente anche cittadinanza italiana, conveniva in giudizio la resistente
[...]
per ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio. CP_1
Assumeva di essersi unito in matrimonio con la resistente presso il Consolato Italiano di
Agartala in India con il rito hindu in data 9 Marzo 2011 e che da detta unione erano nati due figli, (22.2.2012) e (1.9.2013), entrambi minori. Richiamava in Per_1 Per_2
particolare i valori e le indicazioni della religione indù in particolare il dover vivere in mezzo alla natura, di non poter bere alcol o mangiare carne, con una serie di ulteriori imposizioni importanti che sia lui che la moglie avevano condiviso fin dall'inizio dell'unione così riportando la sorpresa di lui quanto , suo dire, la moglie aveva repentinamente cambiato atteggiamento e, ritenendo troppo rigide le regole imposte dalla religione indù, ella aveva iniziato a mangiare e a far mangiare i figli sia la carne che il pesce. Dopo aver sottolineato più volte la sua mancata comprensione di questo repentino cambio di visione della vita, assumeva di essere un cuoco e di come la crisi coniugale si fosse evidenziata proprio quando egli, per ragioni di lavoro si era, nel 2020, trasferito in Inghilterra: da allora la moglie aveva iniziato ad avere atteggiamenti denigrativi e di totale rifiuto oltre ad un incomprensibile rifiuto di tutti gli insegnamenti indù che prima condivideva, con . Assumeva che l'intero giudizio di separazione era stato svolto a sua insaputa, così che non si era neppure adeguatamente difeso, ed era infatti terminato con la previsione dell'affido esclusivo dei minori a lei e con gli assegni di mantenimento per i figli di € 200,00 ciascuno e per lei per € 100,00 a suo carico.
Rimproverava alla moglie di aver psicologicamente allontanato i minori da lui e come la sentenza prevedeva che lo svolgimento del suo diritto di visita si svolgesse attraverso l'ausilio dei Servizi Sociali di Terno d'Isola. Allo stato affermava di lavorare come cuoco a Milano e di avere anche intrapreso quelli che erano i percorsi che i detti SS avevano pagina 2 di 14 indicato , tant'è che assumeva che al momento i figli avevano nei suoi confronti una minore conflittualità e si presentavano come meno ostili, a differenza invece della moglie. Concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio, l'affido congiunto di due minori con il collocamento prevalente presso la madre, l'affiancamento ancora dei servizi sociali con la revoca del mantenimento per la moglie e la conferma invece di quello dei figli.
Si costituiva la resistente che contestava di fatto tutto quanto dedotto nel ricorso.
Affermava che la crisi era effettivamente scoppiata nel 2018 , quando il marito si era trasferito a Londra;
contestava quanto dedotto per il giudizio di separazione che aveva visto il marito restare contumace, e che si era peraltro concluso senza alcuna previsione di assegni di mantenimento a suo favore, diversamente da quanto statuito in sede presidenziale. Si soffermava sulla diversa ricostruzione della crisi coniugale, assumendo, nella vita di tutti i giorni, occorreva necessariamente sottomettersi alla volontà del marito per poter andare d'accordo con lui, e come anche per sfuggire alle violenze psicologiche e a quelle fisiche prive di lesioni (sputi o simili) cui ella era spessissimo sottoposta si era rivolta agli operatori del centro antiviolenza. La resistente ricordava quindi le modalità di vista imposte nella Comunità ove vivevano e che Persona_3
imponeva loro di vestirsi in un determinato modo, di non poter avere amicizie fuori dalla comunità stessa, o anche solo di mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, non potendo neppure uscire dalla stessa o andare dal parrucchiere, di come, in particolare, essere considerata contaminata laddove si fosse mangiato carne . Evidenziava come, proprio in tema di alimentazione, ella avesse sofferto, a causa di tali carenze alimentari, della Sindrome di Siobhan, malattia autoimmune che gli aveva anche provocato chiazze sul viso e come proprio dalla assenza di carne o di proteine animali , con la conseguente carenza di ferro o di vitamine, aveva causato ad un figlio dolori articolari e all'altro l'intolleranza al latte. Si doleva del fatto che il marito continuava a sottoporre ai minori ad interrogatori veri e propri, tant'è vero che i minori stessi avevano iniziato ad avere un pagina 3 di 14 vero e proprio terrore del padre e ricordava come, proprio dopo la separazione, dopo l'allontanamento dalla Comunità i figli avevano potuto iniziare a frequentare sport, ascoltare musica diversa da quella indiana, ottenendo anche migliori risultati nel rendimento scolastico, come rilevato anche dagli stessi operatori sociali. Riportava inoltre alcuni strani comportamenti del marito come, per esempio, il fatto che egli pretendeva che tutti e quattro dormissero nello stesso letto, anche nel momento potevano esserci rapporti sessuali tra loro, oppure voleva accompagnare i figli in bagno a lavarli personalmente, e da tutti questi comportamenti traeva il fondamento per richiedere ancora una volta, in questa sede giudiziale, l'affido esclusivo a suo favore. Si doleva del mancato deposito della documentazione reddituale del ricorrente che pure lavorava oggi in Italia, più precisamente come cuoco presso Govinda, ristorante di Milano, e come peraltro il suo reddito era anche privo di qualunque tipo di spesa reale, visto che il ricorrente abitava presso la Comunità, aveva quindi vitto e alloggio gratis. Sosteneva di essere istruttrice di pilates e di avere un reddito base che era variato nel tempo, perché nel 2022 era pari a € 2940,00 mentre invece nel 2023 era diventato di € 1.125,00, gravato da un debito di 200 € per la locazione precedente, ma anche dal canone di locatizio di € 250,00 mensile. Concludeva chiedendo la conferma dell'affido esclusivo e la visita presso gli operatori sociali per i due figli minori, chiedeva un assegno divorzile di € 200,00 per sé ed un assegno per i figli di € 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo altresì di poter avere il pagamento integrale dell'assegno unico.
Prima di assumere i provvedimenti urgenti il giudice disponeva un'indagine affidata ai
SS così poi da prevedere poi l'affido esclusivo dei minori alla madre, ponendo un assegno di € 300,00 a figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita con una ulteriore relazione di aggiornamento da parte degli operatori sociali i quali, con l'assenso del ricorrente, riferivano di aver sospeso gli incontri protetti padre/figli. Dopo la discussione dell'udienza ex art. 473bis-28 cpc,
pagina 4 di 14 durante la quale la resistente rinunciava alla domanda di assegno divorzile, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile presso il Consolato Italiano di Agartala in India con il rito hindu in data 9 Marzo 2011 e che da detta unione erano nati due figli, (22.2.2012) e Per_1
(1.9.2013), entrambi minori. I coniugi vivono separati da più di un anno, Per_2
successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con la sentenza del 9.6.22 : detta comparizione è del 27.5.2022, mentre il ricorso è stato depositato nel 28/10/2023 Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Va preliminarmente evidenziato che, come tempestivamente eccepito dal procuratore della resistente, il legale del ricorrente ha tardivamente depositato la precisazione delle conclusioni e come lo stesso non abbia invece depositato alcun atto conclusionale.
Appaiono essere oggetto di disamina – anche alla luce della rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della resistente – la scelta della forma di affido e la misura dell'assegno di mantenimento.
- Sulla forma dell'affido
La resistente ha insistito nel richiedere la forma di affido esclusivo per i minori.
pagina 5 di 14 Il ricorrente, sebbene la precisazione delle conclusioni in quanto atto tardivo non può essere considerato, già in seno ad una nota depositata per l'udienza cartolare precedente a quella di remissione al Collegio aveva avanzato la richiesta di “affido ai SS” e di conseguente nomina di Curatore speciale.
Ebbene, volendo esaminare prima le richieste del ricorrente , va evidenziato che non si hanno elementi neppure indiziari che possano fondare l'affido ai SS.
Agli atti infatti lo stesso ricorrente non riporta alcun motivo in grado di giustificare la necessaria inidoneità genitoriale della madre per richiedere l'affido all'Ente, come d'altronde alcuna richiesta di decadenza appare mai essere stata proposta dal ricorrente medesimo. In alcun modo poi la lettura delle relazioni dei SS – rispettivamente del
16.2.24 e del 11.9.24 – giustificano alcuna contestazione da svolgere alla madre, se non forse una ancora presente incomunicabilità col padre, situazione questa che pur certamente non facilitante i rapporti, tuttavia non assumendo i contorni di una modalità alientante e/o di contrasto per la figura dell'altro genitore.
Entrambe le richieste del ricorrente pertanto non possono che essere disattese essendo del tutto prive dei necessari presupposti che ne giustificherebbero l'applicazione.
La ricorrente ha insistito per la conferma dell'affido esclusivo, come peraltro già riconosciutole in seno alla sentenza di separazione.
E' noto che, in linea di principio, nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori;
è pur vero che l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.) dovendo in tali casi optare per la diversa forma di affido suer-esclusivo.
pagina 6 di 14 Normalmente si ottiene l'affido esclusivo quando l'affidamento condiviso risulti negativo per il figlio, e quindi quando • si dimostri l'incapacità oggettiva di uno dei genitori di essere in grado di dedicarsi al figlio;
•uno dei due genitori mostri totale disinteresse nei confronti del figlio;
• il minore non si rapporta con uno dei genitori, •
uno dei due genitori è dedito al gioco d'azzardo o ha contratto un grosso debito;
• si abbia una madre o un padre violento nei confronti dei figli, o nei confronti dell'altro coniuge. Si aggiunga che in giurisprudenza si considerava validamente richiesto l'affidamento esclusivo anche:- per mancato mantenimento;
- nel caso in cui uno dei coniugi faccia uso di sostanze stupefacenti o sia riconosciuto incapace di intendere e di volere;
-nel caso di carattere aggressivo o di strumentalizzazione del figlio che viene messo contro l'altro genitore;
- nel caso di sparizione dalla vita del figlio o di totale assenza.
Nella fattispecie in esame non può essere sottovalutata l'incapacità del padre di proteggere la stessa salute dei minori laddove, per proprie credenze religiose, impone loro di evitare di mangiare carne piuttosto che pesce o di assumere vitamine, con le note carenze di ferro che da ciò consegue e le correlate malattie , alcune delle quali purtroppo già avute dai minori stessi (i dolori articolari e le intolleranze che la resistente riporta agli atti): è chiaro che ogni persona è libera di scegliere le convinzioni religiose e di vita che più gli aggradano, ma se tali scelte hanno delle ripercussioni sulla salute di minori ecco che allora ciò diventa possibile comportamento da giudicare e da cui trarre delle decisioni afferenti i minori stessi. Vale la pena sottolineare in tal senso come il ricorrente, in tutti i suoi atti, rileva la propria sorpresa per la scelta di vita diversa della moglie e che continua a definire improvvisa e senza motivo.
Di contro si ha prova di un buon rendimento scolastico e di una certa serenità dei minori, secondo quanto anche gli operatori riportano con lo stile di vita attualmente vigente.
Nonostante le interpretazioni errate diffuse sulla questione, l'affido esclusivo non comporta la fine della responsabilità genitoriale per il genitore al quale non è stato pagina 7 di 14 affidato il minore, ma solo una sua limitazione: infatti il genitore non affidatario dovrà continuare a vigilare sulle decisioni relative all'educazione o alla salute del figlio ed avrà anche il diritto di potersi rivolgere al Giudice nel caso in cui ritenesse che le decisioni prese dal genitore affidatario siano contrarie all'interesse del minore. Ciò significa che il minore deve continuare a ricevere cura, educazione e istruzione da tutti e due i genitori: le decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio devono pertanto essere prese di comune accordo da entrambi i coniugi, anche nel caso di affidamento esclusivo.
I due devono quindi mettersi d'accordo e confrontare le loro idee su tutto ciò che riguarda la scuola, le cure mediche, lo sport e così via, ovvero su ciò che ha a che fare con la crescita e l'educazione del minore. Per le decisioni che riguardano la vita di ogni giorno, il genitore affidatario potrà invece scegliere in maniera del tutto autonoma, sempre favorendo l'interesse del figlio.
La forma di affido esclusivo a favore della madre, nella presente fattispecie, si deve collegare alla situazione di fatto oggettiva appena sopra delineata e appare per i figli minori della coppia la soluzione migliore, ancor più laddove si consideri il dato attuale, difficilmente e prevedibilmente mutabile, della assenza di qualsivoglia contatto tra le parti soprattutto nella risoluzione rapida di situazioni che possono essere di particolare vantaggio o, viceversa, di pregiudizio ai minori.
I figli vengono quindi affidati in via esclusiva alla madre , con la collocazione prevalente presso di lei.
Appare utile predisporre che i SS competenti per territorio pongano in essere un monitoraggio per alcuno due anni al fine di seguire il nucleo familiare, ponendo in essere eventuali percorsi di sostegno laddove se ne ravvisi l'urgenza e la necessità.
- Visita del padre
Non è possibile in questa sede non considerare quanto deriva dalle relazioni dei SS competenti per il Comune di Chignolo d'Isola – Azienda Isola -Ambito Isola
pagina 8 di 14 – ed in particolare l'estrema difficoltà e sofferenza Parte_2
per i minori tanto che gli stessi operatori, peraltro in accordo con il padre, hanno scelto di sospendere le visite protette.
Dopo aver evidenziato quella che era la situazione attuale e cioè la residenza di madre e figli presso il Comune di Suisio e invece per il ricorrente, che lavorava come cuoco a
Monza, la residenza a Chignolo d'Isola, nell'ambito del villaggio di una comunità di devoti gli operatori sociali avevano evidenziato l'affaticamento dei figli Persona_3
nell'ambito di quelle che erano state le visite protette fino ad allora programmate e in particolare come i figli manifestassero una notevole contrarietà a questi incontri, tanto che durante gli incontri con il padre e si rilevava come i figli avessero una difficoltà enorme anche solo a colloquiare o a rispondere al padre rispetto invece a quello che accadeva nella risposta alle domande svolte dall'operatore sociale presente e come la sospensione di dette visite era addirittura richiesta da parte degli stessi minori e otteneva il consenso del padre. La valenza faticosa e quindi il disagio di questi minori venivano meglio. descritte proprio nella seguente indicazione :” …i minori, i quali spesso non tolgono la giacca e rimangono fisicamente distanti dal padre, evitandosi di sedersi vicino a lui o di camminare al suo fianco, lo salutano a malapena, se interpellati rispondono a monosillabi, comunque non sostengono mai lo sguardo…. L'educatrice ha affrontato questa tematica con il signor nei colloqui di restituzione, fornendogli qualche Pt_1
spunto per valorizzare i momenti di incontro con i figli. Il signor afferma di Pt_1
avere paura a porre troppe domande poiché in passato le sue domande sono state travisate e intese a scopo investigativo sulla vita della mamma, apparendo agli occhi dei bambini troppo controllante. L'educatrice ha spiegato al padre i tipi di domande da porre ai bambini, domande incentrate sulla loro vita, sui loro interessi e sulle loro vicende giornaliere visto che sia che sono bambini molto dinamici e hanno Per_1 Per_2
passioni diverse, ….. l'educatrice ha inoltre espresso il suo parere in merito all'ampliamento delle visite e alla loro eventuale liberalizzazione, spiegando che al pagina 9 di 14 momento non sussistono le condizioni per andare in quella direzione. …Dal mese di novembre, da quando gli incontri sono stati incrementati di frequenza (da mensili a quindicinali) sono emerse ancora di più le difficoltà dei bambini, oltre che la diffidenza della madre verso il signor e alla sua sofferenza in relazione al passato ho avuto Pt_1
con quest'uomo”
Proprio alla luce di quanto evidenziato questo Collegio, che già ha predisposto il monitoraggio dei SS delegati, prevede che il diritto di visita tra padre e figli si svolga al termine dei percorsi di supporto e sostegno che gli operatori provvederanno a predisporre per il padre e per il minori, coinvolgendo in tali percorsi anche la madre se necessario, al fine di procedere al riavvicinamento tra gli stessi e solo ove le parti siano pronte a riprendere i contatti in modo positivo.
- Sulla misura dell'assegno di mantenimento per i minori.
E' noto che fonda il dovere di contribuire al mantenimento il principio contributivo che grava sui genitori . Tale principio si concretizza attraverso l'applicazione dei seguenti parametri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. E' infatti chiaro che a) i figli non devono subire nocumento dalla crisi familiare, b) Nel calcolo dell'assegno occorre considerare anche il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario;
infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo (vale la pena ricordare che l'assegno non può venire sospeso nei periodo di permanenza presso l'altro genitore come da Cass.
12308/2007), c) occorra valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, cioè da un lato i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito (e così: a)i redditi da lavoro, b)i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via, c) i pagina 10 di 14 cespiti produttivi di reddito tipo immobili in locazione), ma ed anche gli oneri da cui i redditi sono gravati (canone di locazione, mutuo, rate per finanziamento e similia)
Ebbene se si considerano i rispettivi redditi delle parti - di € 3000,00 al mese senza oneri per il ricorrente e di € 1500,00 la resistente con il canone di locazione di €500,00 – e si valuta altresì il dato oggettivo che i figli non trascorrano alcun tempo con il padre ecco che allora appare equo quantificare l'assegno di mantenimento da porre a carico del ricorrente in € 300,00 a figlio da versare entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie in base al nuovo Protocollo di questo Tribunale.
Nulla può essere statuito da questa AG in relazione all'Assegno Unico.
La reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in India il 09/03/2011 tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CHIGNOLO D'ISOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013 , parte II, serie C, n. 7;
3) affida in via esclusiva alla madre i due figli minori , con collocamento prevalente presso la stessa;
4) il papà potrà vedere i figli minori dopo l'esperimento dei percorsi di supporti predisposti dai SS competenti per il Comune di residenza e previa decisione dei SS
pagina 11 di 14 stessi, i quali dovranno valutare la necessità di percorsi per i minori ed eventualmente anche per la resistente al fine di ricostituire il rapporto padre/figli;
5) dispone che i SS competenti per i Comuni di residenza delle parti (rispettivamente
Suisio e Chignolo d'Isola) predispongano : a) un monitoraggio di due anni sul detto nucleo familiare;
b) percorsi di supporto e sostegno di tipo psicologico e non per i minori e per le parti al fine di ricostituire il rapporto padre/figli; c) eventuali percorsi di sostegno da effettuare a favore della resistente al fine di migliorare la comunicazione tra le parti;
6) pone a carico del padre l'onere di versare entro il 10 di ogni mese per il mantenimento ordinario dei due figli minori un assegno di € 300,00 ciascuno (in totale €
600,00) oltre rivalutazione istat annuale;
7) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per i figli in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Bergamo che si riporta integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non pagina 12 di 14 erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione pagina 13 di 14 ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
8) Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 28.11.2024
IL PRESIDENTE est.
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