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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/11/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
IO BE DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5001/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GOLTARA SIMONA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … • dichiarare la separazione personale dei coniugi,
[...]
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 13.02.1977 e , C.F. , nato a [...]_2 C.F._2 (RM) il 27.01.1959;
• ordinare al Comune di Reggio di Calabria (RC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio Atto n. 69, P. 1 u.1 – anno 2011;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE con sentenza la separazione consensuale le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi, che vivono di fatto separati dal settembre 2025, e così autorizzati a farlo, continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, salvo l'obbligo di darsi tempestiva comunicazione in caso di trasferimento, fino al raggiungimento della maggiore età del loro figlio.
2. Il figlio minore che rimarrà collocato presso la madre viene Persona_1 affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo presso di sé, previo Persona_1 accordo diretto con lo stesso e con la madre e compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche, a week -end lunghi alternati, con pernottamento, e in almeno tre giorni infrasettimanali, anche per il pranzo/cena ed altresì almeno una settimana consecutiva durante le vacanze scolastiche natalizie, comprensiva, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno, oltre a tre giorni consecutivi in occasione delle festività pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4. La casa coniugale, sita a Medole (MN), in via Cantarane n. 14/E di cui i coniugi sono comproprietari, viene assegnata alla signora , quale genitore Pt_1 collocatario della prole, con quanto l'arreda. La signora si impegna a Pt_1 tenere totalmente a suo carico le spese ordinarie di manutenzione e cura dell'immobile.
5. In ragione dei tempi di frequentazione settimanale figlio/genitori che sono pressoché paritetici, i coniugi convengono che ciascuno provveda in proprio al mantenimento diretto, ordinario, del minore, senza l'attribuzione reciproca di un assegno di contributo nel suo mantenimento. Le spese straordinarie, come meglio determinate nel Protocollo in uso al Tribunale di Mantova (Prot. 1972 /2024 U.) che i coniugi dichiarano di conoscere e di accettare, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
6. L'autovettura Fiat Panda, targata CS241ML, intestata al signor resta Pt_2 in uso a lui esclusivo, mentre l'autovettura Ford, targata FD905JH, benché intestata al marito, resta in uso alla moglie che se ne serve in comodato d'uso gratuito, provvedendo al pagamento della rata del mutuo per il suo acquisto, alle spese di assicurazione RCA e alle spese di bollo.
7. Quanto al pagamento delle rate mensili del mutuo fondiario cointestato di cui alle premesse, i coniugi concordano che vi provveda la sola signora . Pt_1
8. Quanto ai due finanziamenti (n. 600308/PA e n. 605555/PF) i coniugi convengono che le rispettive rate mensili vengano onorate dalla signora , Pt_1 fino alla completa estinzione e danno atto esservi altri due finanziamenti ottenuti per l'acquisto dei mobili della casa coniugale (rata mensile di euro 123 fino al
2 settembre 2029) e per l'acquisto del depuratore (rata mensile di euro 55 fino all'agosto 2026) di cui si fa esclusivo carico il marito.
9. La signora rinuncia in favore del signor all'assegno unico e Pt_1 Pt_2 universale.
10. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto del figlio minore e di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio.
11. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e autosufficienti e di rinunciare a versarsi reciprocamente assegni di mantenimento, dando atto di avere definito ogni altra questione di ordine patrimoniale riferita alla comunione legale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in REGGIO DI CALABRIA in data 02/07/2011 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 69, Parte I, Ufficio 1, Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REGGIO DI CALABRIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 06/11/2025.
Il Presidente
IM De UC
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
IO BE DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5001/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GOLTARA SIMONA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … • dichiarare la separazione personale dei coniugi,
[...]
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 13.02.1977 e , C.F. , nato a [...]_2 C.F._2 (RM) il 27.01.1959;
• ordinare al Comune di Reggio di Calabria (RC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio Atto n. 69, P. 1 u.1 – anno 2011;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE con sentenza la separazione consensuale le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi, che vivono di fatto separati dal settembre 2025, e così autorizzati a farlo, continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, salvo l'obbligo di darsi tempestiva comunicazione in caso di trasferimento, fino al raggiungimento della maggiore età del loro figlio.
2. Il figlio minore che rimarrà collocato presso la madre viene Persona_1 affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo presso di sé, previo Persona_1 accordo diretto con lo stesso e con la madre e compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche, a week -end lunghi alternati, con pernottamento, e in almeno tre giorni infrasettimanali, anche per il pranzo/cena ed altresì almeno una settimana consecutiva durante le vacanze scolastiche natalizie, comprensiva, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno, oltre a tre giorni consecutivi in occasione delle festività pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4. La casa coniugale, sita a Medole (MN), in via Cantarane n. 14/E di cui i coniugi sono comproprietari, viene assegnata alla signora , quale genitore Pt_1 collocatario della prole, con quanto l'arreda. La signora si impegna a Pt_1 tenere totalmente a suo carico le spese ordinarie di manutenzione e cura dell'immobile.
5. In ragione dei tempi di frequentazione settimanale figlio/genitori che sono pressoché paritetici, i coniugi convengono che ciascuno provveda in proprio al mantenimento diretto, ordinario, del minore, senza l'attribuzione reciproca di un assegno di contributo nel suo mantenimento. Le spese straordinarie, come meglio determinate nel Protocollo in uso al Tribunale di Mantova (Prot. 1972 /2024 U.) che i coniugi dichiarano di conoscere e di accettare, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
6. L'autovettura Fiat Panda, targata CS241ML, intestata al signor resta Pt_2 in uso a lui esclusivo, mentre l'autovettura Ford, targata FD905JH, benché intestata al marito, resta in uso alla moglie che se ne serve in comodato d'uso gratuito, provvedendo al pagamento della rata del mutuo per il suo acquisto, alle spese di assicurazione RCA e alle spese di bollo.
7. Quanto al pagamento delle rate mensili del mutuo fondiario cointestato di cui alle premesse, i coniugi concordano che vi provveda la sola signora . Pt_1
8. Quanto ai due finanziamenti (n. 600308/PA e n. 605555/PF) i coniugi convengono che le rispettive rate mensili vengano onorate dalla signora , Pt_1 fino alla completa estinzione e danno atto esservi altri due finanziamenti ottenuti per l'acquisto dei mobili della casa coniugale (rata mensile di euro 123 fino al
2 settembre 2029) e per l'acquisto del depuratore (rata mensile di euro 55 fino all'agosto 2026) di cui si fa esclusivo carico il marito.
9. La signora rinuncia in favore del signor all'assegno unico e Pt_1 Pt_2 universale.
10. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto del figlio minore e di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio.
11. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e autosufficienti e di rinunciare a versarsi reciprocamente assegni di mantenimento, dando atto di avere definito ogni altra questione di ordine patrimoniale riferita alla comunione legale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in REGGIO DI CALABRIA in data 02/07/2011 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 69, Parte I, Ufficio 1, Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REGGIO DI CALABRIA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 06/11/2025.
Il Presidente
IM De UC
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