Articolo 11 della Legge 11 febbraio 1952, n. 75
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 marzo 1952
Art. 11.
In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.
Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentisi ad attivita' che nel punto franco possono essere svolte.
Entrata in vigore il 18 marzo 1952