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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/11/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 1251/2024 RG
promossa da
(CF: ), in proprio e anche in nome e per Parte_1 C.F._1 ri rappresentato e Parte_2 Parte_3 difeso dall'avv. Ramez EL JAZZAR, presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n. 26 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), contumace Controparte_1 C.F._2
– resistente –
Ragioni della decisione
(1) abstract. in proprio e anche in nome e per conto degli altri Parte_1 comproprietari e premesso di aver sottoscritto Parte_4 Parte_3 con a di vendita relativo all'unità Controparte_1 immobiliare in comproprietà sita alla via Padre Semeria n. 450/2 di Sanremo per il prezzo di € 370.000 e con versamento, a mezzo di assegno bancario, della somma di € 30.000 a titolo di caparra confirmatoria, dedotto che la promissaria acquirente si rendeva inadempiente all'obbligo di conclusione del contratto Controparte_1 definitivo, lamentata l'impossibilità di incassare la somma versata a titolo di caparra confirmatoria in quanto l'assegno era risultato insoluto, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento, in suo favore, e dei comproprietari anche in nome e per conto dei quale agiva, al pagamento della somma di euro 30.000,00, con vittoria di spese e compensi di causa. 1.1) Nella contumacia di che non compariva, senza addurre Controparte_1 giustificazione, neppure per rendere interpello, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2025, come da separato verbale
(2) sulla domanda attorea. Premesso che in tema di comunione ordinaria vale il principio generale per cui il diritto di ciascun partecipante investe la cosa comune nella sua interezza, per cui il singolo è legittimato ad esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
1 dott. Pasquale LONGARINI 2.1) L'attrice, in ragione della impossibilità di porre all'incasso l'assegno di € 30.000,00, consegnato a titolo di caparra confirmatoria al momento della conclusione del contratto preliminare di vendita l'unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo alla via Padre Semeria n.450/2, agisce in giudizio, in proprio e anche in nome e per conto dei comproprietari e per la condanna della Parte_2 Parte_3 promissaria acq iente all'obbligazione di Controparte_1 conclusione del contratto definitivo nei termini prefissati. 2.1.1) Se al momento della conclusione del contratto una parte da all'altra, a titolo di caparra (cd confirmatoria), una somma di danaro o una quantità di cose fungibili, la caparra, in caso di inadempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (art. 1385, co.1, cc). Se, invece, la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno, regolato dalle norme generali, se la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto (art. 1385, co.3, cc). 2.1.2) La caparra confirmatoria, patto contrattuale a carattere reale, ha natura composita (consistendo in una somma di danaro o in una quantità di cose fungibili) e funzione eclettica (in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento di controparte). Essa consente, in via di autotutela, di recere dal contratto senza necessità di adire il giudice;
indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte. 2.1.3) La parte non inadempiente può anche non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (art. 1385, co.3, cc), e ciò sul presupposto di un inadempimento imputabile e non di scarsa importanza, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito di trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. 2.2) In ragione delle circostanze che trattasi di contratto preliminare di compravendita e della domanda di pagamento della caparra confirmatoria non potuta incassare in ragione della non copertura dell'assegno consegnato a titolo di caparra confirmatoria, all'evidenza la parte attrice si è avvalsa del rimedio del recesso con ritenzione della caparra (art. 1385, co.2, cc), come peraltro precisato nell'udienza del 14.11.2025, che presuppone l'inadempimento della controparte che si identifica con quello che dà luogo alla risoluzione, di cui il giudice è tenuto comunque a sindacarne gravità ed imputabilità. 2.2.1) Ebbene, nella specie, la parte attrice (che, come si è detto, agisce anche in nome e per conto dei comproprietari e , ha offerto la Parte_2 Parte_3 prova dell'inadempimento, g a cquirente, di all'obbligo di concludere il contratto definitivo nei termini Controparte_1 prefissati. Invero, ha offerto la prova: _ della stipulazione del contratto preliminare di vendita (doc. n. 1 di parte attrice), circostanza non disconosciuta dalla parte convenuta, anzi, non comparendo all'udienza del 10.6.2025 per rendere interpello, dalla stessa ammessa ex art. 232 cpc (cap. 1); _ del versamento, a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo assegno bancario n. 211590039D (doc. 2 di parte attrice), della somma di euro 30.000,00, circostanza non contestata dalla parte convenuta, anzi, non comparendo all'udienza del 10.6.2025 per rendere interpello, dalla stessa ammessa ex art. 232 cpc (cap. 2); _ che il contratto definitivo doveva essere stipulato entro la data del 30.09.2023 (doc. 1 di parte attrice), circostanza non disconosciuta dalla parte convenuta, anzi, non comparendo all'udienza del 10.6.2025 per rendere interpello, dalla stessa ammessa ex
2 dott. Pasquale LONGARINI art. 232 cpc (cap. 3); _ della mancata conclusione del contratto definitivo nei termini prefissati per causa imputabile alla promissaria/acquirente (doc. n. 3 di parte attrice), che provvedeva a liberare l'immobile in data 25.03.2024, circostanze non contestate dalla parte convenuta, anzi, non comparendo all'udienza del 10.6.2025 per rendere interpello, dalla stessa ammessa ex art. 232 cpc (cap. 6). 2.2.2) Non avendo potuto mettere all'incasso, in quanto insoluto, l'assegno versato a titolo di caparra, circostanza non contestata da parte convenuta che, resa edotta del fatto con l'invito alla negoziazione assistita, nulla opponeva non partecipando al detto procedimento, correttamente che agisce anche in nome e per Parte_1 conto degli altri comproprietari, agisce in giudizio per ottenere la condanna della promissaria acquirente inadempiente al versamento della somma concordata, e versata con assegno bancario poi risultato insoluto, a titolo di caparra confirmatoria. 2.3) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
che agisce anche in nome e per conto di e
[...] Parte_4 Pt_3 ella somma di euro 30.000,00 oltre interes o.
[...] data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo. 2.4) In ragione della soccombenza, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di (che non risulta essere stata ammessa al Controparte_1 patrocinio a spese dello cessuali che si liquidano in complessivi € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed € 571,35 per spese generali al 15%, oltre spese vive, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di che agisce anc di Parte_1
somma di euro 30.000,00 oltre interessi Parte_4 Parte_3
.4 lla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese p a in € 4.380,35, di cui € tabellare ed € 571,35 per spese generali al 15%, oltre spese vive, IVA e CPA, come per legge
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 14.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 1251/2024 RG
promossa da
(CF: ), in proprio e anche in nome e per Parte_1 C.F._1 ri rappresentato e Parte_2 Parte_3 difeso dall'avv. Ramez EL JAZZAR, presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n. 26 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), contumace Controparte_1 C.F._2
– resistente –
Ragioni della decisione
(1) abstract. in proprio e anche in nome e per conto degli altri Parte_1 comproprietari e premesso di aver sottoscritto Parte_4 Parte_3 con a di vendita relativo all'unità Controparte_1 immobiliare in comproprietà sita alla via Padre Semeria n. 450/2 di Sanremo per il prezzo di € 370.000 e con versamento, a mezzo di assegno bancario, della somma di € 30.000 a titolo di caparra confirmatoria, dedotto che la promissaria acquirente si rendeva inadempiente all'obbligo di conclusione del contratto Controparte_1 definitivo, lamentata l'impossibilità di incassare la somma versata a titolo di caparra confirmatoria in quanto l'assegno era risultato insoluto, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento, in suo favore, e dei comproprietari anche in nome e per conto dei quale agiva, al pagamento della somma di euro 30.000,00, con vittoria di spese e compensi di causa. 1.1) Nella contumacia di che non compariva, senza addurre Controparte_1 giustificazione, neppure per rendere interpello, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2025, come da separato verbale
(2) sulla domanda attorea. Premesso che in tema di comunione ordinaria vale il principio generale per cui il diritto di ciascun partecipante investe la cosa comune nella sua interezza, per cui il singolo è legittimato ad esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
1 dott. Pasquale LONGARINI 2.1) L'attrice, in ragione della impossibilità di porre all'incasso l'assegno di € 30.000,00, consegnato a titolo di caparra confirmatoria al momento della conclusione del contratto preliminare di vendita l'unità immobiliare sita nel Comune di Sanremo alla via Padre Semeria n.450/2, agisce in giudizio, in proprio e anche in nome e per conto dei comproprietari e per la condanna della Parte_2 Parte_3 promissaria acq iente all'obbligazione di Controparte_1 conclusione del contratto definitivo nei termini prefissati. 2.1.1) Se al momento della conclusione del contratto una parte da all'altra, a titolo di caparra (cd confirmatoria), una somma di danaro o una quantità di cose fungibili, la caparra, in caso di inadempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (art. 1385, co.1, cc). Se, invece, la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno, regolato dalle norme generali, se la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto (art. 1385, co.3, cc). 2.1.2) La caparra confirmatoria, patto contrattuale a carattere reale, ha natura composita (consistendo in una somma di danaro o in una quantità di cose fungibili) e funzione eclettica (in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento di controparte). Essa consente, in via di autotutela, di recere dal contratto senza necessità di adire il giudice;
indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte. 2.1.3) La parte non inadempiente può anche non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (art. 1385, co.3, cc), e ciò sul presupposto di un inadempimento imputabile e non di scarsa importanza, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito di trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. 2.2) In ragione delle circostanze che trattasi di contratto preliminare di compravendita e della domanda di pagamento della caparra confirmatoria non potuta incassare in ragione della non copertura dell'assegno consegnato a titolo di caparra confirmatoria, all'evidenza la parte attrice si è avvalsa del rimedio del recesso con ritenzione della caparra (art. 1385, co.2, cc), come peraltro precisato nell'udienza del 14.11.2025, che presuppone l'inadempimento della controparte che si identifica con quello che dà luogo alla risoluzione, di cui il giudice è tenuto comunque a sindacarne gravità ed imputabilità. 2.2.1) Ebbene, nella specie, la parte attrice (che, come si è detto, agisce anche in nome e per conto dei comproprietari e , ha offerto la Parte_2 Parte_3 prova dell'inadempimento, g a cquirente, di all'obbligo di concludere il contratto definitivo nei termini Controparte_1 prefissati. Invero, ha offerto la prova: _ della stipulazione del contratto preliminare di vendita (doc. n. 1 di parte attrice), circostanza non disconosciuta dalla parte convenuta, anzi, non comparendo all'udienza del 10.6.2025 per rendere interpello, dalla stessa ammessa ex art. 232 cpc (cap. 1); _ del versamento, a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo assegno bancario n. 211590039D (doc. 2 di parte attrice), della somma di euro 30.000,00, circostanza non contestata dalla parte convenuta, anzi, non comparendo all'udienza del 10.6.2025 per rendere interpello, dalla stessa ammessa ex art. 232 cpc (cap. 2); _ che il contratto definitivo doveva essere stipulato entro la data del 30.09.2023 (doc. 1 di parte attrice), circostanza non disconosciuta dalla parte convenuta, anzi, non comparendo all'udienza del 10.6.2025 per rendere interpello, dalla stessa ammessa ex
2 dott. Pasquale LONGARINI art. 232 cpc (cap. 3); _ della mancata conclusione del contratto definitivo nei termini prefissati per causa imputabile alla promissaria/acquirente (doc. n. 3 di parte attrice), che provvedeva a liberare l'immobile in data 25.03.2024, circostanze non contestate dalla parte convenuta, anzi, non comparendo all'udienza del 10.6.2025 per rendere interpello, dalla stessa ammessa ex art. 232 cpc (cap. 6). 2.2.2) Non avendo potuto mettere all'incasso, in quanto insoluto, l'assegno versato a titolo di caparra, circostanza non contestata da parte convenuta che, resa edotta del fatto con l'invito alla negoziazione assistita, nulla opponeva non partecipando al detto procedimento, correttamente che agisce anche in nome e per Parte_1 conto degli altri comproprietari, agisce in giudizio per ottenere la condanna della promissaria acquirente inadempiente al versamento della somma concordata, e versata con assegno bancario poi risultato insoluto, a titolo di caparra confirmatoria. 2.3) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
che agisce anche in nome e per conto di e
[...] Parte_4 Pt_3 ella somma di euro 30.000,00 oltre interes o.
[...] data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo. 2.4) In ragione della soccombenza, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di (che non risulta essere stata ammessa al Controparte_1 patrocinio a spese dello cessuali che si liquidano in complessivi € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed € 571,35 per spese generali al 15%, oltre spese vive, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di che agisce anc di Parte_1
somma di euro 30.000,00 oltre interessi Parte_4 Parte_3
.4 lla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese p a in € 4.380,35, di cui € tabellare ed € 571,35 per spese generali al 15%, oltre spese vive, IVA e CPA, come per legge
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 14.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI