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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
80/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 25/09/2025, alle ore 10.30, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per e gli altri opponenti nessuno è comparso;
Parte_1 per (oggi l'Avv. L. Azzarà per Controparte_1 CP_2 delega dell'Avv. V. Miloro, il quale precisa le conclusioni riportandosi ad atti e verbali di causa e chiede il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese;
Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato il 5.1.2024, il signor – quale Parte_2 amministratore della –, la signora e il signor Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1224.2023, Parte_4 emesso dal Tribunale di Messina in data 20.11.2023, pubblicato in data 22.11.2023 e notificato a mezzo pec alla in data 28.11.2023 e ai signori Parte_1 [...]
e in data 29.11.2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore Pt_3 Pt_1 della , della somma di € 233.960,70, oltre interessi e spese, quale Controparte_1 saldo debitore derivante dal contratto di mutuo chirografario, stipulato in data 28.9.2020 per l'importo di € 250.000,00, dedotti i parziali rimborsi e computati interessi e oneri accessori. Gli opponenti, in particolare, contestavano, in primo luogo, la validità del contratto di mutuo chirografario stipulato il 28.9.2020, sostenendo trattarsi di mera operazione contabile, non essendoci stata la consegna della somma da parte della finanziatrice e l'operazione essendo diretta a ripianare un pregresso debito della società nei confronti della medesima banca;
in mancanza della consegna di somme realmente disponibili al mutuatario
– deducevano gli opponenti – il contratto non avrebbe potuto assumere la causa tipica del mutuo e, pertanto, non sarebbe idoneo a costituire valida fonte di obbligazione restitutoria;
signori e si dolevano anche della nullità delle fideiussioni sottoscritte Pt_3 Pt_1 poiché ritenute conformi allo schema ABI già censurato dalla Banca d'Italia e dall'AGCM;
pagina1 di 5 chiedevano, quindi, la revoca del decreto opposto e, in via subordinata, l'accertamento della nullità del contratto di mutuo e delle garanzie fideiussorie. Si costituiva in giudizio la – ora a Controparte_3 Controparte_4 seguito di fusione –, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. L'opposta deduceva, in particolare, che il contratto di mutuo chirografario del 28.9.2020, regolarmente stipulato, si era perfezionato con l'accreditamento della somma di € 250.000,00 sul conto corrente intestato alla società opponente, come comprovato dagli estratti conto prodotti;
evidenziava, inoltre, di avere assolto all'onere probatorio depositando non solo l'estratto autentico notarile delle proprie scritture contabili ex art. 50 T.U.B., ma anche il contratto di mutuo, il relativo piano di ammortamento e gli estratti conto integrali, idonei a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito azionato;
argomentava anche la piena validità delle garanzie convenute, sottoscritte nel 2020 e quindi redatte in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia del 2005, con conseguente insussistenza dei vizi dedotti dagli opponenti. Con decreto del 24.6.2024, il Presidente di Sezione differiva la già fissata udienza del 27.6.2024 al 21.11.2024. All'udienza del 21.11.2024, il Presidente di Sezione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 25.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine a ritroso ex art. 281 quinquies, comma 2, per lo scambio di note. All'udienza del 25.9.2025 le parti discutevano e la causa era decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente, occorre ricordare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente – il quale assume la posizione sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori [v. Cass. 2421/2006]: la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto [v. Cass. 21101/2015, Cass. 17371/2003], dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa [v. Cass. 5915/2011, Cass. 5071/2009]. Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito e, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore
– è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrandone gli elementi probatori e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto – e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente – quello di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore – ricorrente in via monitoria – a fondamento della domanda, che, in difetto, debbono conseguentemente pagina2 di 5 ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti [cfr. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass. 26908/2020]. Ciò posto, nel presente giudizio gli opponenti hanno contestato la validità del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 28.9.2020, deducendo che ad esso non fosse seguita l'effettiva consegna della somma e che, pertanto, l'intera operazione si fosse risolta in un partita contabile volta al ripianamento di un pregresso debito della società nei confronti della stessa banca. Giova rammentare che il contratto di mutuo si perfeziona con la messa a disposizione della somma mutuata, anche mediante accredito sul conto corrente intestato al cliente, trattandosi di modalità equipollente alla traditio materiale [Cass. civ., Sez. III, 30 dicembre 2021, n. 37654; Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1730]; orbene, dalla documentazione in atti emerge che la somma (mutuata) di € 250.000,00 è stata in concreto accreditata in pari data sul conto corrente della società opponente [doc. all. alla comparsa di costituzione all 10 estratti c.c. dal 2015 al 2023.pdf, da leggersi in uno al saldaconto], in Controparte_5 esecuzione del contratto di mutuo [doc. all. alla comparsa di costituzione all 11 contratto mutuo chirografo.pdf] e secondo il piano di ammortamento ivi pattuito [doc. all. alla comparsa all 12 piano di ammortamento.pdf]. La circostanza che le somme siano state destinate ad estinguere passività pregresse non ha la forza di incidere sulla validità del mutuo che, dunque, non può essere esclusa per il solo fatto che l'operazione abbia avuto la funzione di ristrutturazione di un debito preesistente;
ciò rileva unicamente quale motivo, come tale irrilevante, sotteso alla concessione del credito, ma non ha la forza di incidere sulla causa tipica del contratto di mutuo, che resta quella di finanziamento, con correlata insorgenza dell'obbligazione restitutoria. Sicché d'un verso non può ritenersi che il mutuo sia inesistente o nullo per difetto di causa, per altro verso v'è anche prova della concreta erogazione della somma mutuata;
siffatta ultima circostanza deve leggersi con le generiche contestazioni degli opponenti che - va rimarcato - non hanno nemmeno allegato di aver pagato le numerosissime rate scadute;
ciò che, peraltro, ha valore assorbente del tema posto con il secondo motivo d'opposizione facente leva sul valore probatorio del saldaconto e dell'estratto ex art. 50 T.U.B. del quale parte opposta ha eseguito la rituale produzione nella fase monitoria in quanto documento idoneo a legittimare la richiesta di emissione dell'ingiunzione di pagamento (alla stregua degli artt. 118 T.U.B. e 1853 e 1857 c.c.); va, infatti, rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.), ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. In altri termini, nella fase monitoria parte ricorrente ha ritualmente prodotto idoneo estratto di saldaconto con dichiarazione ex art. 50 T.U. 38 n. 385/93, nonché contratto cc n.
pagina3 di 5 0001323, mutuo chirografario, condizioni mutuo chirografario, piano di ammortamento, fidejussione e visure stato patrimoniale;
nella presente fase a cognizione piena ha prodotto anche la prova della concreta erogazione della somma indicata nel contratto di mutuo. Sulla dedotta nullità delle garanzie fideiussorie si osserva quanto segue. Va, anzitutto, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento della Banca d'Italia, confermato dal provvedimento della Banca Centrale Europea e dalla successiva sentenza della Corte di cassazione [Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810], ha accertato il carattere anticoncorrenziale di tre specifiche clausole contenute nello schema contrattuale ABI del 2003 [art. 2 – reviviscenza;
art. 6 – deroga all'art. 1957 c.c.; art. 8 – sopravvivenza della garanzia]. L'eventuale nullità non colpisce indiscriminatamente tutte le fideiussioni bancarie successive, ma soltanto quelle in cui risultino riprodotte, integralmente o sostanzialmente, le clausole dichiarate contrarie all'art. 2 della legge antitrust n. 287/1990. Nel caso di specie, le fideiussioni in esame sono state sottoscritte nel 2020 – in epoca ben successiva al provvedimento della Banca d'Italia del 2005 – e, dunque, dopo che l'ABI ha modificato i propri schemi standard eliminando le clausole censurate. Giova rammentare, ancora, che, secondo costante orientamento, incombe sulla parte che eccepisce la nullità contrattuale l'onere di indicare specificamente le clausole ritenute invalide, di produrre i testi integrali dei contratti e di dimostrare la concreta coincidenza con quelle oggetto del provvedimento antitrust [Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. civ., Sez. I, 30 dicembre 2020, n. 29810; Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 2021, n. 13144]. Nella fattispecie in esame gli opponenti hanno formalizzato deduzioni assai generiche sul tema, senza riportare, né indicare le clausole incriminate, né tantomeno allegando la concreta applicazione di esse nella fattispecie in esame. Inoltre, la nullità, ove accertata, sarebbe limitata alle singole clausole ritenute anticoncorrenziali e non si estenderebbe all'intero contratto di garanzia, che resterebbe valido per il resto in forza del principio di conservazione del contratto [art. 1419 c.c.]. L'opposizione va pertanto rigettata;
il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale di cui al D.M. 55/2014, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché gli opponenti devono essere condannati al pagamento di esse – liquidate in dispositivo facendo leva sulla tariffa vigente, il valore dell'ingiunzione di pagamento e sui parametri medi di tariffa – in favore di Controparte_3
la parte opposta e già ricorrente in monitorio.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 80/2024, promossa da nato a [...] il [...], ivi Parte_2 residente Via Consolare Valeria 207/B, cod. fisc: , quale CodiceFiscale_1 amministratore della con sede in Messina, Viale Gazzi, 16, Parte_1 cod. fisc: , della sig.ra , nata a [...] il [...], cod. fisc: P.IVA_1 Parte_3
, ivi residente in [...], Res. La Madonnina, e del sig. C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc: ivi residente in Pt_4 C.F._3
Contrada Archi, Res. La Madonnina, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maurilio Scafidi (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso lo CodiceFiscale_4 studio legale Prof. Angelo Falzea & Associati, sito in Messina Corso Vittorio Emanuele II, 9,
pagina4 di 5 opponenti, contro con sede legale e direzione generale Controparte_3 in Messina, via Oratorio San Francesco, n.2, capitale sociale euro € 15.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Cont Imprese di Messina n. 832, ME-218497, iscritta all'Albo delle Banche al n. P.IVA_2
5740 in persona del Direttore Generale dott. nato a [...] il 8 agosto CP_7
1960, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._5
Vincenzo Miloro (C.f.: , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6 studio sito in Messina, Via Garibaldi 114, opposta così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta;
b) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.433,00, oltre s.g al 15%, i.v.a. e cassa. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 25.9.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
Il Presidente di Sezione attesta che il presente verbale è stata redatto in bozza dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Manuela Calderone Il Presidente di Sezione
dott. Ugo Scavuzzo
pagina5 di 5
Parte_1 per (oggi l'Avv. L. Azzarà per Controparte_1 CP_2 delega dell'Avv. V. Miloro, il quale precisa le conclusioni riportandosi ad atti e verbali di causa e chiede il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese;
Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato il 5.1.2024, il signor – quale Parte_2 amministratore della –, la signora e il signor Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1224.2023, Parte_4 emesso dal Tribunale di Messina in data 20.11.2023, pubblicato in data 22.11.2023 e notificato a mezzo pec alla in data 28.11.2023 e ai signori Parte_1 [...]
e in data 29.11.2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore Pt_3 Pt_1 della , della somma di € 233.960,70, oltre interessi e spese, quale Controparte_1 saldo debitore derivante dal contratto di mutuo chirografario, stipulato in data 28.9.2020 per l'importo di € 250.000,00, dedotti i parziali rimborsi e computati interessi e oneri accessori. Gli opponenti, in particolare, contestavano, in primo luogo, la validità del contratto di mutuo chirografario stipulato il 28.9.2020, sostenendo trattarsi di mera operazione contabile, non essendoci stata la consegna della somma da parte della finanziatrice e l'operazione essendo diretta a ripianare un pregresso debito della società nei confronti della medesima banca;
in mancanza della consegna di somme realmente disponibili al mutuatario
– deducevano gli opponenti – il contratto non avrebbe potuto assumere la causa tipica del mutuo e, pertanto, non sarebbe idoneo a costituire valida fonte di obbligazione restitutoria;
signori e si dolevano anche della nullità delle fideiussioni sottoscritte Pt_3 Pt_1 poiché ritenute conformi allo schema ABI già censurato dalla Banca d'Italia e dall'AGCM;
pagina1 di 5 chiedevano, quindi, la revoca del decreto opposto e, in via subordinata, l'accertamento della nullità del contratto di mutuo e delle garanzie fideiussorie. Si costituiva in giudizio la – ora a Controparte_3 Controparte_4 seguito di fusione –, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. L'opposta deduceva, in particolare, che il contratto di mutuo chirografario del 28.9.2020, regolarmente stipulato, si era perfezionato con l'accreditamento della somma di € 250.000,00 sul conto corrente intestato alla società opponente, come comprovato dagli estratti conto prodotti;
evidenziava, inoltre, di avere assolto all'onere probatorio depositando non solo l'estratto autentico notarile delle proprie scritture contabili ex art. 50 T.U.B., ma anche il contratto di mutuo, il relativo piano di ammortamento e gli estratti conto integrali, idonei a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito azionato;
argomentava anche la piena validità delle garanzie convenute, sottoscritte nel 2020 e quindi redatte in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia del 2005, con conseguente insussistenza dei vizi dedotti dagli opponenti. Con decreto del 24.6.2024, il Presidente di Sezione differiva la già fissata udienza del 27.6.2024 al 21.11.2024. All'udienza del 21.11.2024, il Presidente di Sezione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 25.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine a ritroso ex art. 281 quinquies, comma 2, per lo scambio di note. All'udienza del 25.9.2025 le parti discutevano e la causa era decisa. L'opposizione è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente, occorre ricordare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente – il quale assume la posizione sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori [v. Cass. 2421/2006]: la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto [v. Cass. 21101/2015, Cass. 17371/2003], dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa [v. Cass. 5915/2011, Cass. 5071/2009]. Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito e, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore
– è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrandone gli elementi probatori e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto – e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente – quello di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore – ricorrente in via monitoria – a fondamento della domanda, che, in difetto, debbono conseguentemente pagina2 di 5 ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti [cfr. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass. 26908/2020]. Ciò posto, nel presente giudizio gli opponenti hanno contestato la validità del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 28.9.2020, deducendo che ad esso non fosse seguita l'effettiva consegna della somma e che, pertanto, l'intera operazione si fosse risolta in un partita contabile volta al ripianamento di un pregresso debito della società nei confronti della stessa banca. Giova rammentare che il contratto di mutuo si perfeziona con la messa a disposizione della somma mutuata, anche mediante accredito sul conto corrente intestato al cliente, trattandosi di modalità equipollente alla traditio materiale [Cass. civ., Sez. III, 30 dicembre 2021, n. 37654; Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1730]; orbene, dalla documentazione in atti emerge che la somma (mutuata) di € 250.000,00 è stata in concreto accreditata in pari data sul conto corrente della società opponente [doc. all. alla comparsa di costituzione all 10 estratti c.c. dal 2015 al 2023.pdf, da leggersi in uno al saldaconto], in Controparte_5 esecuzione del contratto di mutuo [doc. all. alla comparsa di costituzione all 11 contratto mutuo chirografo.pdf] e secondo il piano di ammortamento ivi pattuito [doc. all. alla comparsa all 12 piano di ammortamento.pdf]. La circostanza che le somme siano state destinate ad estinguere passività pregresse non ha la forza di incidere sulla validità del mutuo che, dunque, non può essere esclusa per il solo fatto che l'operazione abbia avuto la funzione di ristrutturazione di un debito preesistente;
ciò rileva unicamente quale motivo, come tale irrilevante, sotteso alla concessione del credito, ma non ha la forza di incidere sulla causa tipica del contratto di mutuo, che resta quella di finanziamento, con correlata insorgenza dell'obbligazione restitutoria. Sicché d'un verso non può ritenersi che il mutuo sia inesistente o nullo per difetto di causa, per altro verso v'è anche prova della concreta erogazione della somma mutuata;
siffatta ultima circostanza deve leggersi con le generiche contestazioni degli opponenti che - va rimarcato - non hanno nemmeno allegato di aver pagato le numerosissime rate scadute;
ciò che, peraltro, ha valore assorbente del tema posto con il secondo motivo d'opposizione facente leva sul valore probatorio del saldaconto e dell'estratto ex art. 50 T.U.B. del quale parte opposta ha eseguito la rituale produzione nella fase monitoria in quanto documento idoneo a legittimare la richiesta di emissione dell'ingiunzione di pagamento (alla stregua degli artt. 118 T.U.B. e 1853 e 1857 c.c.); va, infatti, rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.), ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. In altri termini, nella fase monitoria parte ricorrente ha ritualmente prodotto idoneo estratto di saldaconto con dichiarazione ex art. 50 T.U. 38 n. 385/93, nonché contratto cc n.
pagina3 di 5 0001323, mutuo chirografario, condizioni mutuo chirografario, piano di ammortamento, fidejussione e visure stato patrimoniale;
nella presente fase a cognizione piena ha prodotto anche la prova della concreta erogazione della somma indicata nel contratto di mutuo. Sulla dedotta nullità delle garanzie fideiussorie si osserva quanto segue. Va, anzitutto, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento della Banca d'Italia, confermato dal provvedimento della Banca Centrale Europea e dalla successiva sentenza della Corte di cassazione [Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810], ha accertato il carattere anticoncorrenziale di tre specifiche clausole contenute nello schema contrattuale ABI del 2003 [art. 2 – reviviscenza;
art. 6 – deroga all'art. 1957 c.c.; art. 8 – sopravvivenza della garanzia]. L'eventuale nullità non colpisce indiscriminatamente tutte le fideiussioni bancarie successive, ma soltanto quelle in cui risultino riprodotte, integralmente o sostanzialmente, le clausole dichiarate contrarie all'art. 2 della legge antitrust n. 287/1990. Nel caso di specie, le fideiussioni in esame sono state sottoscritte nel 2020 – in epoca ben successiva al provvedimento della Banca d'Italia del 2005 – e, dunque, dopo che l'ABI ha modificato i propri schemi standard eliminando le clausole censurate. Giova rammentare, ancora, che, secondo costante orientamento, incombe sulla parte che eccepisce la nullità contrattuale l'onere di indicare specificamente le clausole ritenute invalide, di produrre i testi integrali dei contratti e di dimostrare la concreta coincidenza con quelle oggetto del provvedimento antitrust [Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. civ., Sez. I, 30 dicembre 2020, n. 29810; Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 2021, n. 13144]. Nella fattispecie in esame gli opponenti hanno formalizzato deduzioni assai generiche sul tema, senza riportare, né indicare le clausole incriminate, né tantomeno allegando la concreta applicazione di esse nella fattispecie in esame. Inoltre, la nullità, ove accertata, sarebbe limitata alle singole clausole ritenute anticoncorrenziali e non si estenderebbe all'intero contratto di garanzia, che resterebbe valido per il resto in forza del principio di conservazione del contratto [art. 1419 c.c.]. L'opposizione va pertanto rigettata;
il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale di cui al D.M. 55/2014, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché gli opponenti devono essere condannati al pagamento di esse – liquidate in dispositivo facendo leva sulla tariffa vigente, il valore dell'ingiunzione di pagamento e sui parametri medi di tariffa – in favore di Controparte_3
la parte opposta e già ricorrente in monitorio.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 80/2024, promossa da nato a [...] il [...], ivi Parte_2 residente Via Consolare Valeria 207/B, cod. fisc: , quale CodiceFiscale_1 amministratore della con sede in Messina, Viale Gazzi, 16, Parte_1 cod. fisc: , della sig.ra , nata a [...] il [...], cod. fisc: P.IVA_1 Parte_3
, ivi residente in [...], Res. La Madonnina, e del sig. C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc: ivi residente in Pt_4 C.F._3
Contrada Archi, Res. La Madonnina, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maurilio Scafidi (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso lo CodiceFiscale_4 studio legale Prof. Angelo Falzea & Associati, sito in Messina Corso Vittorio Emanuele II, 9,
pagina4 di 5 opponenti, contro con sede legale e direzione generale Controparte_3 in Messina, via Oratorio San Francesco, n.2, capitale sociale euro € 15.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Cont Imprese di Messina n. 832, ME-218497, iscritta all'Albo delle Banche al n. P.IVA_2
5740 in persona del Direttore Generale dott. nato a [...] il 8 agosto CP_7
1960, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._5
Vincenzo Miloro (C.f.: , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6 studio sito in Messina, Via Garibaldi 114, opposta così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta;
b) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.433,00, oltre s.g al 15%, i.v.a. e cassa. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 25.9.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
Il Presidente di Sezione attesta che il presente verbale è stata redatto in bozza dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Manuela Calderone Il Presidente di Sezione
dott. Ugo Scavuzzo
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