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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'Appello iscritta al n. r.g. 3652/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CESARE MARIA CARMEN, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI, 6 20145
MILANO presso il difensore avv. DE CESARE MARIA CARMEN
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOLLI ALESSANDRA e elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA MANZONI, 40 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. NOLLI ALESSANDRA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano la proponendo appello avverso la sentenza n. CP_1
7123/2021 emessa dal Giudice di Pace di Milano il 19.10.2021 di rigetto della domanda di condanna al pagamento di € 4.800,00. L'appellante impugnava la sentenza chiedendo che, in riforma della decisione del GdP, fosse accertato il diritto alla provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare svolta in favore dell'appellata e che la convenuta fosse condannata al pagamento del 4% del prezzo di vendita come riportato nella proposta irrevocabile di acquisto, per un totale di € 4.800,00
o della minor somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio e del giudizio di appello.
pagina 1 di 3 L'appellante deduceva, in particolare, la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 1755 e 1326 c.c., argomentando che la sottoscrizione di un contratto preliminare abbia fatto sorgere il suo diritto alla provvigione e che il recesso del promittente venditore fosse invece del tutto illegittimo e contrario al principio di buona fede ex artt. 1358 e 1375 c.c.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva l'inammissibilità delle nuove eccezioni ex adverso CP_1 formulate e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite. Nel merito, l'appellata deduceva di non aver esercitato alcun recesso né perfezionato la vendita dell'immobile a terzi prima della scadenza del termine per il verificarsi della condizione sospensiva apposta e invocava l'art. 1757 c.c. che esclude il diritto alla provvigione nell'ipotesi di mancato avveramento della condizione.
Benché la motivazione del giudice di prime cure colga nel segno nella sola parte in cui mette in rilievo il mancato ottenimento del mutuo ed il fatto e che l'alienazione a terzi sia avvenuta dopo la scadenza del termine dedotto nella proposta di acquisto accettata, il gravame è comunque infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
L'odierna parte appellata, promittente venditrice dell'immobile di via Lessona n. 9, ha conferito oralmente alla un mandato a vendere e il 24.5.2019 ha accettato una proposta Parte_1 irrevocabile di acquisto (ricevuta per il tramite della condizionata all'erogazione di un Pt_1
finanziamento con termine perentorio al 28.7.2019 (doc. 5 fasc. primo grado).
Rivendicando la conclusione dell'affare per effetto del suo intervento - in quanto la clausola di cui al punto 7 della proposta recita: “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore” -, l'agenzia appellante ha chiesto che gli fosse riconosciuta ai sensi dell'art. 1755 c.c. una provvigione del 4% sul prezzo di acquisto.
L'art. 1757 c.c. espressamente prevede che, se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel solo momento in cui si verifica la condizione.
Ebbene, non vi è alcuna prova nel giudizio che la condizione sospensiva apposta alla proposta di acquisto si sia realizzata prima dello spirare del termine perentorio del 28.7.2019 né vi è evidenza di un comportamento da parte della che abbia pregiudicato le ragioni della propria controparte ovvero CP_1
ostacolato il verificarsi della condizione;
e, anzi, dal compendio probatorio sembra doversi escludere che le pratiche per l'erogazione del mutuo fossero giunte a uno stadio tale da rendere verosimile che il finanziamento potesse essere erogato nei termini, in assenza anche solo di un accordo con il perito della banca per procedere al sopralluogo (quantomeno al 9.7.2019, doc. 9 fasc. primo grado).
pagina 2 di 3 La circostanza che la resistente abbia trasmesso il 9.7.2019 una comunicazione con la quale si diceva
“svincolata da qualsiasi obbligo o vincolo” (doc. 9 fasc. primo grado) e che abbia concluso un contratto preliminare con un terzo acquirente il 26.7.2019 (mentre la vendita è successiva allo spirare del termine) non assume alcuna rilevanza nel rapporto obbligatorio con l'intermediario immobiliare, il diritto alla provvigione di quest'ultimo è infatti per legge ancorato alla sola realizzazione dell'affare, nella fattispecie sottoposto ad una condizione sospensiva non avverata. I diritti azionabili dall'intermediario immobiliare devono essere tenuti ben distinti dalla tutela approntata - in forma specifica e non - al promissario acquirente dell'immobile che non è parte di questo giudizio e che ben avrebbe potuto far valere la priorità della promessa, ove ottenuto il finanziamento.
L'appello promosso da deve allora essere rigettato, con conferma della sentenza Parte_1
impugnata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede: respinge l'appello della e conferma la sentenza n. 7123/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Milano;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'Appello iscritta al n. r.g. 3652/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
CESARE MARIA CARMEN, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI, 6 20145
MILANO presso il difensore avv. DE CESARE MARIA CARMEN
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOLLI ALESSANDRA e elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA MANZONI, 40 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. NOLLI ALESSANDRA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano la proponendo appello avverso la sentenza n. CP_1
7123/2021 emessa dal Giudice di Pace di Milano il 19.10.2021 di rigetto della domanda di condanna al pagamento di € 4.800,00. L'appellante impugnava la sentenza chiedendo che, in riforma della decisione del GdP, fosse accertato il diritto alla provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare svolta in favore dell'appellata e che la convenuta fosse condannata al pagamento del 4% del prezzo di vendita come riportato nella proposta irrevocabile di acquisto, per un totale di € 4.800,00
o della minor somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio e del giudizio di appello.
pagina 1 di 3 L'appellante deduceva, in particolare, la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 1755 e 1326 c.c., argomentando che la sottoscrizione di un contratto preliminare abbia fatto sorgere il suo diritto alla provvigione e che il recesso del promittente venditore fosse invece del tutto illegittimo e contrario al principio di buona fede ex artt. 1358 e 1375 c.c.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva l'inammissibilità delle nuove eccezioni ex adverso CP_1 formulate e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite. Nel merito, l'appellata deduceva di non aver esercitato alcun recesso né perfezionato la vendita dell'immobile a terzi prima della scadenza del termine per il verificarsi della condizione sospensiva apposta e invocava l'art. 1757 c.c. che esclude il diritto alla provvigione nell'ipotesi di mancato avveramento della condizione.
Benché la motivazione del giudice di prime cure colga nel segno nella sola parte in cui mette in rilievo il mancato ottenimento del mutuo ed il fatto e che l'alienazione a terzi sia avvenuta dopo la scadenza del termine dedotto nella proposta di acquisto accettata, il gravame è comunque infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
L'odierna parte appellata, promittente venditrice dell'immobile di via Lessona n. 9, ha conferito oralmente alla un mandato a vendere e il 24.5.2019 ha accettato una proposta Parte_1 irrevocabile di acquisto (ricevuta per il tramite della condizionata all'erogazione di un Pt_1
finanziamento con termine perentorio al 28.7.2019 (doc. 5 fasc. primo grado).
Rivendicando la conclusione dell'affare per effetto del suo intervento - in quanto la clausola di cui al punto 7 della proposta recita: “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore” -, l'agenzia appellante ha chiesto che gli fosse riconosciuta ai sensi dell'art. 1755 c.c. una provvigione del 4% sul prezzo di acquisto.
L'art. 1757 c.c. espressamente prevede che, se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel solo momento in cui si verifica la condizione.
Ebbene, non vi è alcuna prova nel giudizio che la condizione sospensiva apposta alla proposta di acquisto si sia realizzata prima dello spirare del termine perentorio del 28.7.2019 né vi è evidenza di un comportamento da parte della che abbia pregiudicato le ragioni della propria controparte ovvero CP_1
ostacolato il verificarsi della condizione;
e, anzi, dal compendio probatorio sembra doversi escludere che le pratiche per l'erogazione del mutuo fossero giunte a uno stadio tale da rendere verosimile che il finanziamento potesse essere erogato nei termini, in assenza anche solo di un accordo con il perito della banca per procedere al sopralluogo (quantomeno al 9.7.2019, doc. 9 fasc. primo grado).
pagina 2 di 3 La circostanza che la resistente abbia trasmesso il 9.7.2019 una comunicazione con la quale si diceva
“svincolata da qualsiasi obbligo o vincolo” (doc. 9 fasc. primo grado) e che abbia concluso un contratto preliminare con un terzo acquirente il 26.7.2019 (mentre la vendita è successiva allo spirare del termine) non assume alcuna rilevanza nel rapporto obbligatorio con l'intermediario immobiliare, il diritto alla provvigione di quest'ultimo è infatti per legge ancorato alla sola realizzazione dell'affare, nella fattispecie sottoposto ad una condizione sospensiva non avverata. I diritti azionabili dall'intermediario immobiliare devono essere tenuti ben distinti dalla tutela approntata - in forma specifica e non - al promissario acquirente dell'immobile che non è parte di questo giudizio e che ben avrebbe potuto far valere la priorità della promessa, ove ottenuto il finanziamento.
L'appello promosso da deve allora essere rigettato, con conferma della sentenza Parte_1
impugnata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede: respinge l'appello della e conferma la sentenza n. 7123/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Milano;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3