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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1621/2020 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via Rossini, 4 presso lo studio dell'Avv.
Domenico Raffaele Addamo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Milena Sindoni, e dall'avv. Maria Carmela La Torre giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliate in Messina, Avvocatura
Distrettuale Inail, via Garibaldi n. 122/A.
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2020 , esponeva che Parte_1
lo stesso prestava attività lavorativa dal 1995 al 2018 alle dipendenze della ditta
(quale titolare), con sede legale in Patti, C/da Camera, con la Parte_1
qualifica di autotrasportatore. In data 25.01.2017, parte ricorrente avanzava domanda di malattia professionale n. 5142137700, adducendo di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta, le seguenti patologie “spondilodiscopatia lombare, esiti trauma contusivo spalla dx con lesione tendinea del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale”. L' in data 17.06.2017, respingeva la domanda CP_1
e lo stesso presentava ricorso amministrativo, ma non veniva disposta visita collegiale nei termini di legge.
In virtù di ciò parte ricorrente chiedeva il riconoscimento di un danno biologico del 16% a titolo di malattia professionale, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore delle somme dovute a titolo di rendita CP_1
o, in subordine, di indennizzo in capitale, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' convenuto, costituitosi in giudizio con memoria depositata in CP_2
data 09.07.2021, contestava la fondatezza delle domande ex adverso proposte, deducendo l'insussistenza del nesso causale tra la denunciata patologia ed il rischio lavorativo. Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva assegnata allo scrivente come da provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022 ed il
D.P. n. 50/2022.
Veniva disposta c.t.u. medico-legale.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, il nominato c.t.u. dott. dopo attenta indagine, ha Persona_1 motivatamente riconosciuto che il ricorrente, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto da “… Spondilo artrosi con EDD cervicali e lombari in esiti chirurgici di neurolisi del mediano a destra e stc a sinistra. Esiti di infortunio sul lavoro alla spalla sinistra con lesione della cuffia. Sussiste, a parere dello
Scrivente, rapporto di causalità tra patologia professionale e lavoro”, valutabile, quale menomazione dell'integrità psicofisica di origine professionale, nella misura del 6% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
2 Dette conclusioni, tuttavia, sono state supportate dall'affermazione che le patologie riscontrate […] sono correlabili con l'attività professionale di guidatore di camion quindi sussiste rapporto di causalità, secondo un criterio di preponderanza, tra patologia professionale a carico dei nervi mediani e del rachide e il lavoro.
Orbene, l'individuazione delle malattie professionali, dopo la riforma del
2000 (art. 10, comma 4, d.lgs. n. 38/2000), anticipata da Corte Cost. n. 179/1988,
è affidata ad un “sistema misto”, con una distinzione tra:
a) malattie professionali tabellate, in cui opera una presunzione legale di origine lavorativa;
b) malattie professionali non tabellate, di cui il lavoratore dimostri l'origine professionale.
Nel caso di specie, la spondiloartrosi lombare, (II.
2.03 M47.8) è indubbiamente una malattia tabellata. Rientra nelle malattie causate da sollecitazioni biomeccaniche, a seguito di movimenti ripetuti o posture incongrue, per le quali è necessario provare meramente la non occasionalità dell'adibizione alla lavorazione, intesa quale componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare.
Detta malattia professionale è, infatti, inclusa in tabella con specifico riferimento a VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE
ATTIVITÁ DI GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI
MECCANICI.
Indubbiamente, il CTU ha riconosciuto che in ipotesi di non occasionalità del tipo di mansioni denunciate, sussisterebbe il nesso di causalità tra le patologie e l'attività lavorativa eventualmente svolta. Tuttavia, come già affermato dalla giurisprudenza, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati), opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell , dell'inesistenza del CP_1
3 nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia (vedasi Cass.
n. 20510/2015).
Allo stesso tempo (vedasi Cass. n. 23505 del 2021 nonché Corte d'Appello di Bari n. 129/2025), parte ricorrente ha, comunque, l'onere di provare – a maggior ragione se sorge contestazione sul punto – lo svolgimento delle lavorazioni incluse nelle tabelle previste ex lege e con le caratteristiche ivi descritte, senza la cui prova non può invocare la presunzione legale dell'origine professionale della patologia denunciata (al lavoratore è in tal caso sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso id causalità tra l'uno e l'altra, avendo igà l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini v. cass. n. 39751/2021).
Nel caso di specie vi è una specifica contestazione da parte dell' . CP_1
Parte ricorrente, invece, non ha allegato alcunché in merito alle affermazioni dedotte in ricorso (la parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa dal 1995 al 2018 alle dipendenze della (quale Controparte_3
titolare), con sede legale in Patti (ME), C.da Camera, quale autotrasportatore).
Invero, manca l'effettiva prova di una non occasionale esposizione alle vibrazioni trasmesse per le attività di guida (nonché dell'attività professionale concretamente svolta).
Non è stata richiesta alcuna prova testimoniale sul punto. Non vi è documentazione attestate detta dichiarazione (né sullo stato della ditta, tenuto conto che parte ricorrente ne era titolare). Non vi è stata, altresì, risposta in merito alle specifiche contestazioni che sono state mosse in relazione al parco veicoli
(vedasi documentazione ). CP_1
A ciò deve, ulteriormente, aggiungersi che parte ricorrente ha lamentato anche sindrome del tunnel carpale nonché esiti di trauma alla spalla. Al netto delle eventuali conseguenze di infortuni avuti (non dedotti), nell'ipotesi di malattia ad
4 eziologia multi fattoriale il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere peraltro data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giudica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (Cass. n. 18270 del 2010).
Alla stregua delle superiori considerazioni, le domande vanno rigettate, con assorbimento di ogni questione.
Nulla è dovuto a parte resistente a titolo di rimborso spese processuali in presenza di autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati nel corso del giudizio come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 20.05.2020 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico dell' resistente gli esborsi relativi alla CP_2
c.t.u., liquidati come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti,16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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