Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE S PECIALIZZA TA IN MA TER IA DI IMMIGRA ZIONE,
PROTE ZI ONE INTERNAZI ONA LE E LIBERA CIRC OLA ZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In persona della dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2035/2024 R.G., avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 [...]
nata a [...] il giorno 2 novembre 1998, Parte_2 Parte_3
, nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] Parte_4
Aires (Argentina) il 31 maggio 1968, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale su nata a [...] il [...] e di Persona_1 [...]
nata a [...] il giorno 8 luglio 2015, rappresentati e difesi Parte_5 dall'avv. Silvio Maragucci.
RICORRENTI
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Per i ricorrenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a , Pt_1 Parte_1 Parte_2
1
, Parte_4 Persona_1 Parte_5
, conseguentemente ordinare al e,
[...] Parte_3 Controparte_1
per esso, all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– con il favore delle spese e competenze di lite.”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: a.- preliminarmente, disporre la sospensione impropria in senso lato del presente procedimento, preso atto della pendenza della pregiudiziale questione di costituzionalità dell'art. 1, l. n. 91/1992, sollevata nel proc. R.G. n. 3080/2024 dal Tribunale di Bologna con ord. 26 novembre 2024; b.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
c.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono trasmessi gli atti, nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti diretti di , nata a [...] il [...]; Persona_2
-che la predetta, emigrata in Argentina, ove aveva vissuto fino al decesso (intervenuto il
14.12.2007), in data 18.9.1933 aveva sposato senza mai rinunciare alla Parte_6
cittadinanza italiana;
-che, dall'unione tra e era nato Persona_2 Parte_6 Persona_3
(14.8.1934), il quale, sposatosi con il 7.12.1961, aveva generato i ricorrenti Persona_4
(23.2.1963) e (31.5.1968); Parte_1 Parte_4
-che aveva sposato e che dalla suddetta Parte_1 Controparte_2
unione erano nati i ricorrenti (14.3.1994) e Persona_5 Parte_2
(2.11.1998);
-che aveva sposato , generando le Parte_4 Persona_6
ricorrenti (8.7.2015) e (21.1.2017). Parte_5 Persona_1
Alla luce di quanto sopra e considerato che non si era mai naturalizzata Persona_2
argentina, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato che erano cittadini italiani per acquisto del relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati l'albero genealogico ed i seguenti documenti, tradotti in italiano e apostillati:
2 3
-certificati di nascita, di morte, di matrimonio e di non naturalizzazione argentina dell'avo
; Persona_2
-certificati di nascita, di matrimonio e di morte di , figlio dell'avo Persona_3
; Persona_2
-certificati di nascita e di matrimonio di nipote dell'avo Parte_1 [...]
; Per_2
-certificati di nascita di e di , figli di Persona_5 Parte_2
Parte_1
-certificati di nascita e di matrimonio di nipote dell'avo Parte_4 [...]
; Per_2
-certificati di nascita di e figlie di Parte_5 Persona_1 [...]
Parte_4
Costituitosi, il , preliminarmente, chiedeva la sospensione del Controparte_1
processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024, dell'art. 1,
L. 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del Trattato U.E. e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).
Nel merito, l'Avvocatura, dopo avere richiamato la normativa di riferimento e la complessità del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status di cittadino italiano jure sangiunis, connessa all'enorme numero di istanze presentate ed alla mole dei documenti da esaminare, oltre che alla insufficienza del personale amministrativo preposto presso le Ambasciate ed i Consolati d'Italia in Argentina, rilevava che nella fattispecie non era stata presentata istanza in via amministrativa, per cui si sarebbe reso necessario un rigoroso accertamento dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana dei ricorrenti.
Infine, alla luce delle considerazioni svolte, sopra succintamente esposte, l'Avvocatura, chiedeva l'integrale compensazione delle spese di lite.
La causa era istruita con produzioni documentali e, all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, era posta in decisione.
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale
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sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, questo giudice ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c, in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ, ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Premesso quanto sopra, si osserva che nel sistema normativo delineato dal Codice Civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912 e dall'attuale L. n. 91/1992: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario, jure sanguinis, per effetto della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è avvenuta attraverso l'avo di sesso femminile, : la predetta - come allegato dai ricorrenti e dagli stessi comprovato Persona_2
mediante la documentazione prodotta, debitamente tradotta ed apostillata - non ha mai perso la cittadinanza italiana, non potendo a tal fine assumere rilievo il fatto che nel 1933 ebbe a contrarre matrimonio con cittadino argentino, in mancanza di una sua volontaria rinuncia Parte_6
alla suddetta cittadinanza (v. certificato di non naturalizzazione).
Invero, l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 - che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile
1975, n. 87, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost.
Del pari, non costituisce ostacolo alla trasmissione della cittadinanza jure sangiunis il fatto che la linea di trasmissione sia femminile, in quanto l'art. 1, primo comma, n. 1, della suddetta L.
n. 555/1912 - ai sensi del quale era cittadino italiano per nascita il figlio di padre cittadino - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sentenza della Corte Costituzionale, n. 30 del 1983).
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Il fatto che le suddette norme sono anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e che, in conseguenza, la incostituzionalità è sopravvenuta, non assume rilievo, alla luce dei principi espressi dalla S.C. di Corte di Cassazione, secondo cui: “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dall'albero genealogico prodotto dai ricorrenti si evince la discendenza degli stessi da
[...]
, coniugata ed il non ha eccepito, né dimostrato, che sia intervenuto Per_2 Pt_1 CP_1
un evento interruttivo.
Pertanto, essendo stata fornita la prova della discendenza dei ricorrenti da cittadina italiana, la domanda deve essere accolta.
In considerazione della complessità e novità delle questioni affrontate, si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni ed annotazioni nei registri dello stato civile;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 13 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Gabriella Canto
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