Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 13/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2025, proposto da
NL SA, DR OS, GE TA, ON ES, ME ES, NI IC, NN ON, AC EG, RI EG, rappresentati e difesi dagli avvocati ME Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San NN a Piro, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
AN OB, in proprio e quale titolare del Camping “La Lanterna”, rappresentato e difeso dall’avvocato NN Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1. dell’ordinanza del 3 febbraio 2025 n. 8, prot. n.1369, e relative schede allegate, recante demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate presso il Campeggio “La Lanterna”, gestito dal sig. AN OB, sito alla via Faro – Frazione Scario, riportato in catasto al foglio 23, part.lle 125 – 126 – 127 – 228- 117, mai notificata e asseritamente conosciuta solo in data 17 aprile 2025 a seguito di riscontro a formale istanza di accesso agli atti;
2. del verbale di sopralluogo prot. 1245 del 30.01.2025, effettuato con un primo accesso il giorno 18 novembre 2025 e un secondo accesso il giorno 30 gennaio 2025, presso il campeggio “La Lanterna”, dal Responsabile dell’area Tecnica dell’UTC, unitamente al Reparto Regione Carabinieri Forestale Campania Gruppo LE, Nucleo Carabinieri Parco - San NN a Piro;
3. di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ove e per quanto lesivo dello jus aedificandi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AN OB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti domandano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza ripristinatoria n. 8 del 3 febbraio 2025 (prot. n. 1369) con la quale il Comune di San NN a Piro ha ingiunto ai titolari del Campeggio “La Lanterna”, sito alla via Faro nella Frazione di Scario e riportato in catasto al foglio 23, part.lle 125-126-127-228-117, la demolizione di talune opere abusive ivi realizzate, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali comunque lesivi dei loro interessi e diritti patrimoniali.
I ricorrenti rappresentano in fatto di essere assegnatari e fruitori di alcune piazzole del Campeggio “La Lanterna”, presso le quali, nel corso del tempo, hanno realizzato case mobili e opere precarie.
Deducono che, nel mese di gennaio 2025, il gestore della struttura ha notiziato loro dell’impossibilità di rinnovare il contratto in essere, intimandoli, contestualmente, di liberare le piazzole per “ problemi di natura amministrativa/urbanistica ” tali da impedire il “ futuro svolgimento delle attività di villaggio/camping ”.
A questo punto, a seguito di formale istanza di accesso agli atti, positivamente evasa dall’amministrazione comunale in data 17 aprile 2025, i ricorrenti hanno avuto conoscenza dell’ordinanza demolitoria epigrafata, nonché delle schede tecniche di tutti i manufatti abusivi rinvenuti nel complesso adibito a campeggio.
Dunque, censurando il provvedimento lesivo de quo, in uno al presupposto verbale di sopralluogo, i ricorrenti ne contestano anzitutto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge Regionale della Campania n. 13/1993, così come novellata dalle successive leggi regionali nn. 4/2011 e 16/2019. Secondo l’assunto attoreo, le opere contestate, consistenti in manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili, in quanto volti a soddisfare esigenze puramente temporanee, rientrerebbero di diritto nel novero degli interventi sottoposti al regime dell’edilizia libera, così come previsto dalla richiamata disposizione; sicché del tutto irragionevole, oltre che illegittima, si appaleserebbe la comminatoria della più grave delle sanzioni edilizie ex lege previste.
Deducono, poi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, e dunque la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, oltre che un evidente difetto di motivazione in spregio ai dettami di cui all’art. 3 della medesima legge sul procedimento amministrativo, atteso che l’ordinanza contestata si limiterebbe, a loro dire, a richiamare pedissequamente il contenuto del verbale di sopralluogo senza qualificare con esattezza la gravità dell’illecito edilizio perpetrato e omettendo qualsivoglia considerazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese all’ingiunzione ripristinatoria.
Rappresentano, comunque, l’inattuabilità della misura repressiva, stante l’intervenuto decesso della totalità dei soggetti destinatari dell’ordine di demolizione gravato.
Pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio per resistere il Comune di San NN a Piro.
Si è, invece, costituito in giudizio il sig. AN OB, il quale, associandosi alle conclusioni svolte dai ricorrenti, ha rilevato che: gli abusi contestati consistono nell’installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili proprie dei campeggi, la cui libera realizzabilità è sancita dall’art. 2 della Legge Regionale della Campania, n. 13/1993; l’ordinanza gravata non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, difetta dell’esatta qualificazione della gravità dell’illecito edilizio e comunque delle preminenti ragioni di pubblico interesse ad essa sottese; l’atto epigrafato ha illegittimamente individuato quali soggetti destinatari i proprietari dei fondi interessati dai presunti abusi tutti però deceduti; le contestate opere, in parte realizzate dagli odierni ricorrenti, sono state da lui parzialmente demolite in qualità di comproprietario e responsabile degli abusi.
Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con preavviso di sentenza breve ex art. 60 c.p.a.
DIRITTO
Stante la manifesta improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, il Collegio ritiene che questo possa essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. in esito all’udienza cautelare.
Invero, il titolare del campeggio (destinatario dell’ingiunzione a demolire) ha rappresentato di aver in parte ottemperato all’ordinanza gravata, ottenendo una proroga dei termini di demolizione sino al 28 giugno 2025 da parte del Comune di San NN a Piro al fine di ulteriormente procedere in tal senso.
Di talché, rilevato che il contegno tenuto dal soggetto responsabile per le opere abusive dimostra una volontà contraria rispetto a quella di contestare la legittimità dell’ordine demolitorio comminato, a fronte della quale, peraltro, il Comune non ha obiettato alcunché, così consentendo la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso all’attribuzione del potere acquisitivo di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, tenuto conto del noto principio per cui “ nemo potest venire contra factum proprium ” (tra le tante T.A.R. Campania, LE, Sez. II, 24 gennaio 2023, n. 167), il Collegio ravvisa l’improcedibilità del ricorso di cui è causa per sopravvenuta carenza di interesse.
In definitiva, per le ragioni suesposte, il ricorso è improcedibile.
La natura in rito della decisione e la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO