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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/04/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3878/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3878/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANCREDI Parte_1 P.IVA_1
GIANPAOLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSA MATTEO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della Controparte_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 32.093,32 oltre Parte_1 interessi a titolo di corrispettivo di una serie di forniture di uova e di prodotti agro-alimentari eseguite nell'anno 2019. A sostegno della domanda monitoria la società ricorrente ha allegato: i documenti di trasporto nn. 5 del 07/01/2019, 11 del 15/01/2019, 17 del 23/01/2019, 25/A del 31/01/2019, 33/A del
07/02/2019, 42/A del 13/02/2019, 57/A del 27/02/2019, 64/A del 06/03/2019, 71/A del 11/03/2019, 76/A del 15/03/2019, 92/A del 27/03/2019, 104/A del 08/04/2019, 106/A del 11/04/2019, 111/A del
17/04/2019, 112/A del 18/04/2019, 120/A del 27/04/2019, 127/A del 03/05/2019, 133/A del
09/05/2019, 141/A del 23/05/2019, 146/A del 28/05/2019, 154/A del 04/06/2019, 157/A del
10/06/2019, 160/A del 17/06/2019, 165/A del 22/06/2019, 171/A del 01/07/2019, 178/A del
06/07/2019, 183/A del 11/07/2019, 192/A del 19/07/2019, 194/A del 25/07/2019, 198/A del 01/08/2019, 204/A del 07/08/2019, 208/A del 13/08/2019, 213/A del 21/08/2019, 217/A del
28/08/2019, 219/A del 03/09/2019, 225/A del 11/09/2019, 232/A del 25/09/2019, 237/A del
10/10/2019, 239/A del 16/10/2019, 247/A del 30/10/2019, 262/A del 15/11/2019, 271/A del pagina 1 di 4 26/11/2019, 278/A del 09/12/2019, 288/A del 23/12/2019, 295/A del 30/12/2019, tutti recanti il timbro della società destinataria della merce;
le fatture elettroniche nn. 127/2019 del Parte_1
31/01/2019, 360/2019 del 28/02/2019, 367/2019 del 28/02/2019, 412/2019 del 28/02/2019, 618/2019 del 31/03/2019, 796/2019 del 30/04/2019, 948/2019 del 31/05/2019, 1018/2019 del 31/05/2019,
1098/2019 del 30/06/2019, 1272/2019 del 31/07/2019, 1429/2019 del 31/08/2019, 1431/2019 del
31/08/2019, 1445/2019 del 30/11/2019, 1614/2019 del 30/09/2019, 1817/2019 del 31/10/2019,
2128/2019 del 31/12/2019, nelle quali sono riportati i numeri dei predetti documenti di trasporto;
il partitario del registro IVA sottoscritto digitalmente dal commercialista della società ricorrente.
La ha proposto la presente opposizione eccependo e deducendo: Parte_1
la “inesistenza giuridica” della notifica telematica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, in quanto eseguita mediante l'allegazione di “meri file pdf privi della c.d. estensione “xtml” e non sottoscritti digitalmente difettando l'estensione in p7m”; l'inidoneità delle fatture elettroniche a valere come titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, in mancanza di un estratto autentico notarile dei registri contabili ai sensi dell'art. 634 co. 2 c.p.c.; l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti;
il disconoscimento delle fatture e dei documenti di trasporto ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 – 215
c.p.c.; la carenza di prova del credito.
La società ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene, la prima eccezione preliminare sollevata da parte opponente va disattesa alla stregua dei seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione:
"secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e
".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, senza eccezione alcuna" (Cass. S.U.
27/04/2018 n. 10266);
"il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario… Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC….La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione…Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale (Cass.
S.U. 18.4.2016 n. 7665); il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non pagina 2 di 4 sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione
(Cass. S.U. 28.9.20218 n. 23620).
In ordine al secondo motivo di opposizione, osserva questo giudicante che ogni questione inerente la pretesa insussistenza dei requisiti di concedibilità del provvedimento monitorio deve intendersi superata, in ragione del fatto che, per unanime opinione giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a d.i. non è un mero giudizio di impugnazione ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma, innestando un ordinario ed autonomo processo di cognizione, si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto vantato, determinando così la necessità per il giudice di statuire sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria originaria, a prescindere da eventuali vizi della fase monitoria (cfr. Cass. SS.UU. 1993/n. 7448; Cass. 1992/n. 12278; Cass. 1994/n. 9708; Cass.
1995/n. 13027; Cass. 2011/n. 21432). Ad ogni modo, nel caso di specie, la società ricorrente, oltre alle contestate fatture elettroniche emesse nei confronti della , ha allegato anche i documenti di trasporto della merce Parte_1 indicati nelle fatture, tutti recanti il timbro della società destinataria.
Nel merito va poi rilevato che i testi di parte opposta, dipendenti della società , hanno Controparte_1 confermato la regolare consegna della merce oggetto della pretesa monitoria, riconoscendo il contenuto delle fatture e dei documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio.
Invero anche i testi di parte opponente hanno reso dichiarazioni almeno in parte confermative della fondatezza della pretesa creditoria: infatti detti testi – impiegati amministrativi e contabili, e dunque non in grado di riferire specificamente per conoscenza diretta in ordine alla materiale consegna della merce -, pur dichiarando che i d.t.t. indicati nelle fatture contestate non risultano registrati nelle scritture contabili della propria azienda, hanno confermato l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti ed hanno altresì riconosciuto nei d.d.t. allegati in atti il timbro della società opponente.
Il disconoscimento del tutto generico dei documenti di trasporto, come formulato nell'atto di opposizione, non è idoneo ad inficiarne la valenza probatoria.
Va inoltre rilevato che nelle more del presente giudizio, in data 17.9.2020, la società opponente ha versato la somma di euro 15.550,46 a parziale soddisfazione del credito ingiunto (cfr. distinta di bonifico in atti), il che risulta logicamente incompatibile con la radicale negazione del rapporto contrattuale e con l'integrale contestazione dell'avversa pretesa.
In definitiva le prove orali e documentali raccolte, complessivamente valutate, consentono di ritenere adeguatamente provato il credito secondo i canoni di un giudizio ordinario.
Il pagamento parziale del credito nelle more del presente giudizio determina la revoca del decreto ingiuntivo, ferma restando la regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: preso atto del pagamento parziale del credito avvenuto dopo la notifica del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la a Parte_1 pagare in favore della controparte l'importo residuo di euro 16.542,86, oltre interessi legali dalla data di pagina 3 di 4 deposito del ricorso monitorio;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 23.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3878/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANCREDI Parte_1 P.IVA_1
GIANPAOLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSA MATTEO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della Controparte_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 32.093,32 oltre Parte_1 interessi a titolo di corrispettivo di una serie di forniture di uova e di prodotti agro-alimentari eseguite nell'anno 2019. A sostegno della domanda monitoria la società ricorrente ha allegato: i documenti di trasporto nn. 5 del 07/01/2019, 11 del 15/01/2019, 17 del 23/01/2019, 25/A del 31/01/2019, 33/A del
07/02/2019, 42/A del 13/02/2019, 57/A del 27/02/2019, 64/A del 06/03/2019, 71/A del 11/03/2019, 76/A del 15/03/2019, 92/A del 27/03/2019, 104/A del 08/04/2019, 106/A del 11/04/2019, 111/A del
17/04/2019, 112/A del 18/04/2019, 120/A del 27/04/2019, 127/A del 03/05/2019, 133/A del
09/05/2019, 141/A del 23/05/2019, 146/A del 28/05/2019, 154/A del 04/06/2019, 157/A del
10/06/2019, 160/A del 17/06/2019, 165/A del 22/06/2019, 171/A del 01/07/2019, 178/A del
06/07/2019, 183/A del 11/07/2019, 192/A del 19/07/2019, 194/A del 25/07/2019, 198/A del 01/08/2019, 204/A del 07/08/2019, 208/A del 13/08/2019, 213/A del 21/08/2019, 217/A del
28/08/2019, 219/A del 03/09/2019, 225/A del 11/09/2019, 232/A del 25/09/2019, 237/A del
10/10/2019, 239/A del 16/10/2019, 247/A del 30/10/2019, 262/A del 15/11/2019, 271/A del pagina 1 di 4 26/11/2019, 278/A del 09/12/2019, 288/A del 23/12/2019, 295/A del 30/12/2019, tutti recanti il timbro della società destinataria della merce;
le fatture elettroniche nn. 127/2019 del Parte_1
31/01/2019, 360/2019 del 28/02/2019, 367/2019 del 28/02/2019, 412/2019 del 28/02/2019, 618/2019 del 31/03/2019, 796/2019 del 30/04/2019, 948/2019 del 31/05/2019, 1018/2019 del 31/05/2019,
1098/2019 del 30/06/2019, 1272/2019 del 31/07/2019, 1429/2019 del 31/08/2019, 1431/2019 del
31/08/2019, 1445/2019 del 30/11/2019, 1614/2019 del 30/09/2019, 1817/2019 del 31/10/2019,
2128/2019 del 31/12/2019, nelle quali sono riportati i numeri dei predetti documenti di trasporto;
il partitario del registro IVA sottoscritto digitalmente dal commercialista della società ricorrente.
La ha proposto la presente opposizione eccependo e deducendo: Parte_1
la “inesistenza giuridica” della notifica telematica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, in quanto eseguita mediante l'allegazione di “meri file pdf privi della c.d. estensione “xtml” e non sottoscritti digitalmente difettando l'estensione in p7m”; l'inidoneità delle fatture elettroniche a valere come titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, in mancanza di un estratto autentico notarile dei registri contabili ai sensi dell'art. 634 co. 2 c.p.c.; l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti;
il disconoscimento delle fatture e dei documenti di trasporto ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 – 215
c.p.c.; la carenza di prova del credito.
La società ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene, la prima eccezione preliminare sollevata da parte opponente va disattesa alla stregua dei seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione:
"secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e
".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, senza eccezione alcuna" (Cass. S.U.
27/04/2018 n. 10266);
"il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario… Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC….La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione…Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale (Cass.
S.U. 18.4.2016 n. 7665); il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non pagina 2 di 4 sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione
(Cass. S.U. 28.9.20218 n. 23620).
In ordine al secondo motivo di opposizione, osserva questo giudicante che ogni questione inerente la pretesa insussistenza dei requisiti di concedibilità del provvedimento monitorio deve intendersi superata, in ragione del fatto che, per unanime opinione giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a d.i. non è un mero giudizio di impugnazione ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma, innestando un ordinario ed autonomo processo di cognizione, si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto vantato, determinando così la necessità per il giudice di statuire sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria originaria, a prescindere da eventuali vizi della fase monitoria (cfr. Cass. SS.UU. 1993/n. 7448; Cass. 1992/n. 12278; Cass. 1994/n. 9708; Cass.
1995/n. 13027; Cass. 2011/n. 21432). Ad ogni modo, nel caso di specie, la società ricorrente, oltre alle contestate fatture elettroniche emesse nei confronti della , ha allegato anche i documenti di trasporto della merce Parte_1 indicati nelle fatture, tutti recanti il timbro della società destinataria.
Nel merito va poi rilevato che i testi di parte opposta, dipendenti della società , hanno Controparte_1 confermato la regolare consegna della merce oggetto della pretesa monitoria, riconoscendo il contenuto delle fatture e dei documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio.
Invero anche i testi di parte opponente hanno reso dichiarazioni almeno in parte confermative della fondatezza della pretesa creditoria: infatti detti testi – impiegati amministrativi e contabili, e dunque non in grado di riferire specificamente per conoscenza diretta in ordine alla materiale consegna della merce -, pur dichiarando che i d.t.t. indicati nelle fatture contestate non risultano registrati nelle scritture contabili della propria azienda, hanno confermato l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti ed hanno altresì riconosciuto nei d.d.t. allegati in atti il timbro della società opponente.
Il disconoscimento del tutto generico dei documenti di trasporto, come formulato nell'atto di opposizione, non è idoneo ad inficiarne la valenza probatoria.
Va inoltre rilevato che nelle more del presente giudizio, in data 17.9.2020, la società opponente ha versato la somma di euro 15.550,46 a parziale soddisfazione del credito ingiunto (cfr. distinta di bonifico in atti), il che risulta logicamente incompatibile con la radicale negazione del rapporto contrattuale e con l'integrale contestazione dell'avversa pretesa.
In definitiva le prove orali e documentali raccolte, complessivamente valutate, consentono di ritenere adeguatamente provato il credito secondo i canoni di un giudizio ordinario.
Il pagamento parziale del credito nelle more del presente giudizio determina la revoca del decreto ingiuntivo, ferma restando la regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: preso atto del pagamento parziale del credito avvenuto dopo la notifica del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la a Parte_1 pagare in favore della controparte l'importo residuo di euro 16.542,86, oltre interessi legali dalla data di pagina 3 di 4 deposito del ricorso monitorio;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 23.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4