Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/04/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4913 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonino Pagano, sito a Taormina, in via Salita Branco, n. 1, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata in [...] il [...] C.F.: Controparte_1
, residente a [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Moschella (Cod. Fisc.:
, Fax: 0942444510, Pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata a Giardini Naxos Email_1
presso il difensore in Via Consolare Valeria n.134, in virtù di procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
28.11.2024, premesso che in data 17.08.2024 (rectius Parte_1
30.09.2013) nel Comune di Taormina, aveva contratto matrimonio con con atto iscritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
di detto Comune al n. 4 parte 1 anno 2013; che dall'unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, in quanto la moglie aveva iniziato a far uso di sostanze alcoliche fino a giungere ad uno stato di intossicazione cronica ed a causa di ciò aveva sempre più nel tempo tenuto condotte violente sia nei confronti del coniuge che di terzi;
che la moglie, con sentenza del 09.05/10.07.2021, era stata condannata alla pena di un anno di reclusione, perché, pur essendo stata sottoposta alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e di non avvicinamento al coniuge, si era introdotta all'interno della casa coniugale ed aveva aggredito il marito;
che la moglie occupava la casa coniugale di proprietà del marito mentre egli, privo di redditi, era in cerca di una adeguata dimora;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, con addebito a carico della moglie, e che fosse assegnata al deducente la casa coniugale. Chiedeva, inoltre che fosse assunto un provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c. ordinando alla resistente il rilascio della casa coniugale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/14.01.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.03.2025 si costituiva tardivamente evidenziando che il Controparte_1
aveva omesso di riferire in ricorso i gravi comportamenti e le Pt_1
numerose aggressioni fisiche da lui posti in essere durante la vita
2 matrimoniale, tanto che ella aveva dovuto sporgere querela. Evidenziava, pertanto, che l'interruzione della convivenza era da addebitare al marito, il quale, peraltro, dopo un periodo di detenzione, essendo tornato in libertà nel settembre 2024, non aveva fatto rientro a casa, abbandonando di fatto il domicilio domestico. Rilevava, in ogni caso, che la casa coniugale non poteva essere assegnata al marito, poichè lei stava espiando in detta casa la detenzione domiciliare. Chiedeva, pertanto, che fosse rigettata tanto la domanda di addebito della separazione che la domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzate dal ricorrente, e che fosse posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00 mensile.
All'udienza del 24.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza delle parti, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione orale, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della
3 separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, può serenamente affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile la convivenza. Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi Inoltre, è pacifico che da tempo il contenuto del rapporto coniugale è inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già da tempo ormai i coniugi vivono separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente che dalla resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
4 Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021;
Cass. 12.01.2000 n. 279). Pertanto, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, in quanto la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. n.
14840/2006; Cass. n. 3877/2006; Cass. n. 4290/2005; Cass. n.
14747/2003).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha, nondimeno, fornito tale prova, che non può trarsi esclusivamente dalla documentazione prodotta relativa a condotte delittuose tenute dalla moglie, posto che essa non fornisce alcun elemento di conoscenza riguardo al nesso eziologico tra dette condotte e la definitiva disgregazione dell'unione coniugale, anche in considerazione del fatto che si tratta di fatti assai risalenti nel tempo e non è noto se dopo tali fatti la convivenza sia ripresa o sia definitivamente cessata. D'altronde, va osservato che il ricorrente non ha insistito per
5 l'ammissione della prova per testi chiesta con il ricorso introduttivo, prova che, peraltro, verteva su circostanze non collocate chiaramente nel tempo e nello spazio.
La domanda avanzata dal ricorrente di addebito della separazione a carico della moglie va, pertanto, rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda avanzata dal ricorrente di assegnazione della casa coniugale, tenuto conto del fatto che i coniugi non hanno avuto figli.
Infatti, l'art. 337 sexies c.c. stabilisce che il godimento del bene casa familiare può essere attribuito ad uno dei coniugi esclusivamente in funzione dell'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n.
14348/2012) e ciò significa che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non può avere altre finalità, qual ad esempio quella di riequilibrio economico o di tipo assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. civ. 01.08.2013 n. 18440).
Quanto alle domande avanzate dalla resistente, volte all'addebito della separazione a carico del marito ed al riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento, si deve prendere atto che tali domande, aventi natura di domande “riconvenzionali”, avrebbero dovuto essere proposte nel rispetto degli istituti processuali propri del rito. Di conseguenza, esse devono essere dichiarate inammissibili, in quanto la resistente non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ben oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza di comparizione, quando era ormai preclusa la possibilità di proporre domande riconvenzionali.
6 Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4913/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata in [...] il [...], uniti in matrimonio in data 30.09.2013 nel Comune di Taormina, con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 4 parte 1 anno 2013;
2) rigetta le altre domande avanzate dal ricorrente;
3) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dalla resistente;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
5) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 29/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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