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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 813/2023 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio Bubbo Parte_1
ricorrente
ed
-, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia
Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 19.02.2025.
Con ricorso depositato in data 17.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo che in data 17.03.2023 l resistente le aveva notificato CP_1 il provvedimento protocollo 2200.23/01/2023.0016956 con il quale veniva chiesto il CP_1 pagamento della somma complessiva di € 10.000,00, a titolo di sanzione per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, relativamente all'annualità 2013, già asseritamente comunicato con atto di accertamento prot. n. 2200.14/07/2017.0132839 del 14/07/2017. CP_1
A sostegno della domanda, eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento sopra richiamato e l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità dell'atto di accertamento prot. n. 2200.14/07/2017.0132839 del 14/07/2017 CP_1 emesso dall' di Catanzaro e richiamato nell' accertamento 2200.23/01/2023.0016956 CP_1 CP_1 notificato il 17.03.2023 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'Ente previdenziale in quanto il credito
è estinto per prescrizione maturata”, con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendo il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve ritenersi sussistente, contrariamente all'assunto dell l'interesse CP_1 ad agire del ricorrente, posto che la domanda va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, già calcolato nel proprio ammontare nel provvedimento oggetto del ricorso, volto a prevenire proprio l'emanazione di un'ordinanza ingiunzione.
Venendo al merito, con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'estinzione del credito azionato dall' per intervenuta prescrizione quinquennale. CP_1
In particolare, richiamando precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, sostiene che le sanzioni dovute per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali non soggiacciono al termine di prescrizione ordinario, bensì a quello quinquennale, avendo il credito per sanzioni aggiuntive la stessa natura dell'obbligazione principale. Pertanto, sul presupposto, che l'atto di accertamento per cui è causa, notificato il 17.03.2023, ha ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente all'annualità 2013, ha evidenziato che in assenza di atti interruttivi il credito doveva ritenersi prescritto.
Orbene, ritiene il giudicante che l'eccezione di prescrizione sia fondata, sebbene in ragione di argomentazioni diverse da quelle sostenute dal ricorrente.
Difatti, i richiami giurisprudenziali contenuti in ricorso riguardano le somme aggiuntive, qualificabili come sanzioni civili pecuniarie, irrogate al datore di lavoro per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi ed hanno come scopo il rafforzamento dell'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore.
Oggetto del presente giudizio, invece, sono le somme richieste dall a titolo di illecito CP_1 amministrativo, a seguito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, precedentemente costituenti ipotesi di reato.
Difatti, il d.lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 06.02.2016, ha previsto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi;
tra queste, per quanto di specifico interesse in questa sede, vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal
2 datore di lavoro per gli importi fino ad € 10.000,00 di cui all'art. 2, co.
1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. con mod, in L. n. 638/1983 sostituito dall'art. 3, co. 6, d.lgs. n. 8/2016.
Ciò posto, l'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, ossia il 06.2.2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016,
n. 9643).
Inoltre, a norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione” (129 giorni).
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Tornando al caso di specie, si osserva che, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
8/2016 (06.02.2016) non risultano ritualmente pervenuti al ricorrente ulteriori atti interruttivi intermedi fino al 17.04.2023, data di notifica dell'atto opposto, intervenuto allorquando il credito relativo alla sanzione amministrativa era ormai prescritto.
Ed invero, non vi è prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prot. n.
2200.14/07/2017.0132839 del 14/07/2017, non avendo l' prodotto la relativa CP_1 CP_1 ricevuta di avvenuta consegna, ma soltanto una schermata relativa allo “Storico Raccomandate”, dalla quale nulla si evince in merito al perfezionamento della notifica per “Compiuta Giacenza” asseritamente intervenuta il 31.07.2017 (cfr. all. 3 e 3.1. della memoria di costituzione dell' . CP_1
3 Non impedisce il decorso del termine quinquennale neppure la sospensione dei termini intervenuta durante la pandemia da Covid-19.
Difatti, il corso della prescrizione è rimasto sospeso, come detto, per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 16.02.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, avvenuta il 16.02.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 24.12.2021, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'atto opposto (17.04.2023), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola CP_1 della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara insussistente l'obbligo di Parte_1
di corrispondere all' la somma oggetto del provvedimento protocollo
[...] CP_1 CP_1
2200.23/01/2023.0016956;
- condanna l' a rifondere le spese del giudizio sostenute da , CP_1 Parte_1 liquidate in euro 1.900,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Bubbo ex artt. 93 c.p.c..
Catanzaro, 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 813/2023 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio Bubbo Parte_1
ricorrente
ed
-, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia
Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 19.02.2025.
Con ricorso depositato in data 17.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo che in data 17.03.2023 l resistente le aveva notificato CP_1 il provvedimento protocollo 2200.23/01/2023.0016956 con il quale veniva chiesto il CP_1 pagamento della somma complessiva di € 10.000,00, a titolo di sanzione per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, relativamente all'annualità 2013, già asseritamente comunicato con atto di accertamento prot. n. 2200.14/07/2017.0132839 del 14/07/2017. CP_1
A sostegno della domanda, eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento sopra richiamato e l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità dell'atto di accertamento prot. n. 2200.14/07/2017.0132839 del 14/07/2017 CP_1 emesso dall' di Catanzaro e richiamato nell' accertamento 2200.23/01/2023.0016956 CP_1 CP_1 notificato il 17.03.2023 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'Ente previdenziale in quanto il credito
è estinto per prescrizione maturata”, con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendo il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve ritenersi sussistente, contrariamente all'assunto dell l'interesse CP_1 ad agire del ricorrente, posto che la domanda va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, già calcolato nel proprio ammontare nel provvedimento oggetto del ricorso, volto a prevenire proprio l'emanazione di un'ordinanza ingiunzione.
Venendo al merito, con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'estinzione del credito azionato dall' per intervenuta prescrizione quinquennale. CP_1
In particolare, richiamando precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, sostiene che le sanzioni dovute per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali non soggiacciono al termine di prescrizione ordinario, bensì a quello quinquennale, avendo il credito per sanzioni aggiuntive la stessa natura dell'obbligazione principale. Pertanto, sul presupposto, che l'atto di accertamento per cui è causa, notificato il 17.03.2023, ha ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente all'annualità 2013, ha evidenziato che in assenza di atti interruttivi il credito doveva ritenersi prescritto.
Orbene, ritiene il giudicante che l'eccezione di prescrizione sia fondata, sebbene in ragione di argomentazioni diverse da quelle sostenute dal ricorrente.
Difatti, i richiami giurisprudenziali contenuti in ricorso riguardano le somme aggiuntive, qualificabili come sanzioni civili pecuniarie, irrogate al datore di lavoro per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi ed hanno come scopo il rafforzamento dell'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore.
Oggetto del presente giudizio, invece, sono le somme richieste dall a titolo di illecito CP_1 amministrativo, a seguito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, precedentemente costituenti ipotesi di reato.
Difatti, il d.lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 06.02.2016, ha previsto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi;
tra queste, per quanto di specifico interesse in questa sede, vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal
2 datore di lavoro per gli importi fino ad € 10.000,00 di cui all'art. 2, co.
1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. con mod, in L. n. 638/1983 sostituito dall'art. 3, co. 6, d.lgs. n. 8/2016.
Ciò posto, l'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, ossia il 06.2.2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016,
n. 9643).
Inoltre, a norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione” (129 giorni).
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Tornando al caso di specie, si osserva che, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
8/2016 (06.02.2016) non risultano ritualmente pervenuti al ricorrente ulteriori atti interruttivi intermedi fino al 17.04.2023, data di notifica dell'atto opposto, intervenuto allorquando il credito relativo alla sanzione amministrativa era ormai prescritto.
Ed invero, non vi è prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prot. n.
2200.14/07/2017.0132839 del 14/07/2017, non avendo l' prodotto la relativa CP_1 CP_1 ricevuta di avvenuta consegna, ma soltanto una schermata relativa allo “Storico Raccomandate”, dalla quale nulla si evince in merito al perfezionamento della notifica per “Compiuta Giacenza” asseritamente intervenuta il 31.07.2017 (cfr. all. 3 e 3.1. della memoria di costituzione dell' . CP_1
3 Non impedisce il decorso del termine quinquennale neppure la sospensione dei termini intervenuta durante la pandemia da Covid-19.
Difatti, il corso della prescrizione è rimasto sospeso, come detto, per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 16.02.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, avvenuta il 16.02.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 24.12.2021, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'atto opposto (17.04.2023), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola CP_1 della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara insussistente l'obbligo di Parte_1
di corrispondere all' la somma oggetto del provvedimento protocollo
[...] CP_1 CP_1
2200.23/01/2023.0016956;
- condanna l' a rifondere le spese del giudizio sostenute da , CP_1 Parte_1 liquidate in euro 1.900,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Bubbo ex artt. 93 c.p.c..
Catanzaro, 20.02.2025
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